Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna

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guidoreni
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna

Messaggio da guidoreni »

....in effetti (rispetto a quello che dice naturapata) da quando l'Inps è subentrato all'Inpdap, moltissimi colleghi lamentano errori di ogni sorta. Credo , che alla base della decisione dell'arma di costituire un centro amministrativo proprio nella città di Chieti , ci sia stata una valutazione di questo genere, almeno credo. Scelta che a mio modesto parere, dovrebbero seguire le varie amministrazioni per evitare lungaggini,errori e incomprensioni di varia natura.


Highlander
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna

Messaggio da Highlander »

naturopata ha scritto:
panorama ha scritto:N.B.: I ricorrenti, in parte un tempo erano Militari e per l'altra parte erano civili.
Esatto, però la Legge dice questo:
Per quanto interessa la liquidazione del trattamento pensionistico di tale personale, l’art. 73 (espressamente intitolato “Trattamento pensionistico nella fase di transizione”), al comma 3, dispone che “al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543”.

Ovvero:

L’art. 6 della legge n. 1543/1963, dal suo canto, dispone che “la pensione [del personale di cui al comma 1, tra cui quello del Corpo degli agenti di custodia] è liquidata sulla base dell’importo complessivo dell’ultimo stipendio o paga e delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata.
Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento”.

Art. 54:

Art. 54.- Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di
venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto
disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il
ventesimo...............
Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.



Il fatto è che il 3,60% viene applicato ai soli militari e dopo il 20 anno di servizio ed è previsto solo dall'art.54 e da questo art. 6 lex 1543/1963.
Non riesco a comprendere bene.
Correggetemi per favore: 7 anni da agente di custodia, poi fino al congedo altri 26 da Pol Pen. Occorre richiedere il ricalcolo per effetto della legge del 1963 quindi tutto retributivo?
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna

Messaggio da panorama »

Alla sentenza di cui al post iniziale manca la cornice
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SARDEGNA SENTENZA 161 18/12/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 161 2017 PENSIONI 18/12/2017
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avt8
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna

Messaggio da avt8 »

Highlander ha scritto:
naturopata ha scritto:
panorama ha scritto:N.B.: I ricorrenti, in parte un tempo erano Militari e per l'altra parte erano civili.
Esatto, però la Legge dice questo:
Per quanto interessa la liquidazione del trattamento pensionistico di tale personale, l’art. 73 (espressamente intitolato “Trattamento pensionistico nella fase di transizione”), al comma 3, dispone che “al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543”.

Ovvero:

L’art. 6 della legge n. 1543/1963, dal suo canto, dispone che “la pensione [del personale di cui al comma 1, tra cui quello del Corpo degli agenti di custodia] è liquidata sulla base dell’importo complessivo dell’ultimo stipendio o paga e delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata.
Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento”.

Art. 54:

Art. 54.- Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di
venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto
disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il
ventesimo...............
Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.



Il fatto è che il 3,60% viene applicato ai soli militari e dopo il 20 anno di servizio ed è previsto solo dall'art.54 e da questo art. 6 lex 1543/1963.
Non riesco a comprendere bene.
Correggetemi per favore: 7 anni da agente di custodia, poi fino al congedo altri 26 da Pol Pen. Occorre richiedere il ricalcolo per effetto della legge del 1963 quindi tutto retributivo?

Se facevi parte prima della smilitarizzazione della Polizia Penitenziaria, la tua pensione e stata calcolata fino al 31.12.1997, con il coefficiente del 3.6 dopo i 20 anni di servizio che corrispondono al 44%- poi fino al 1997 al 3.6. e poi al 2.0
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna

Messaggio da guidoreni »

Salve a tutti, è molto importante che la sentenza della C.dei C. Della Sardegna,venga pubblicata in tutti i settori delle forze dell'ordine.
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna

Messaggio da denicolamichele »

IN MERITO ALL'ARTICOLO 54 POSSIBILE CHE NON CI SIA NESSUNO CHE POSSA PRENDERE UN'INIZIATIVA PER TUTTI GLI INTERESSATI E FARE UN RICORSO DEFINITIVO IN MERITO
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna

Messaggio da Hertz »

Penso che si debba evitare di fare ricordi collettivi in quanto i nostri governanti di turno potrebbero fare pressione o con un decreto eliminare il problema come d'altronde hanno gia' fatto con le missioni Onu. Ho dei periodi riconosciuti Onu da estratto matricolare ma oggi dopo le recenti sentenze non valgono piu' nulla.
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna

Messaggio da Highlander »

@avt8

Quindi fino al 31.12.1997=44%.
Poi per 10 anni come cita l'articolo 6/1963 dovrebbe essere aumento 3.60. Perché invece 2?
naturopata
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna

Messaggio da naturopata »

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.2/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

pronuncia la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24053 del registro di Segreteria, proposto da

A. C., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro MARIANI, presso il cui studio in Cagliari, via Sebastiano Satta 12 è elettivamente domiciliato

RICORRENTE

contro

Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), Gestione dipendenti pubblici, sede di Cagliari, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Ente in Cagliari, via P. Delitala, 2

RESISTENTE

Uditi, nell’udienza pubblica del 5 dicembre 2017, l’avvocato Alessandro MARIANI per il ricorrente e l’avvocato Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che hanno integralmente confermato le rispettive conclusioni di parte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO

Il ricorrente, ex sottufficiale dell’Aeronautica Militare, titolare di pensione dal 7 ottobre 2014, ha proposto ricorso contro l’INPS di Cagliari, chiedendo l’accertamento del proprio diritto - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo.

In fatto, il ricorrente espone di essere cessato dal servizio a domanda con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 7 ottobre 2014 e di essere titolare di trattamento pensionistico (iscrizione n. 17140920) erogato dall’INPS (già INPDAP).

Non potendo far valere alla data del 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, è destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto”.

Il ricorrente, che ha maturato alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità - in attività di servizio - di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 17 anni, 4 mesi e 28 giorni), sostiene di essere destinatario del trattamento previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, per il quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”.

Tuttavia, il trattamento pensionistico in godimento gli è stato invece calcolato con l’attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del medesimo d.P.R. per il quale “la pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”.

Con nota del 2 maggio 2017, indirizzata all’INPS, il ricorrente ha lamentato quanto sopra rilevato e, in tal senso, ha invitato l’Istituto a voler provvedere al riconoscimento integrale di tutto quanto lui spettante ai sensi del citato art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, con decorrenza dalla relativa data di collocamento in pensione, ed a procedere pertanto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del relativo trattamento pensionistico con corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente.

Tuttavia, con nota in data 28.06.2017, l’Istituto ha respinto la richiesta avanzata adducendo che “il riconoscimento dell’aliquota del 44% da applicare per il calcolo della pensione” fosse “attribuito esclusivamente al personale militare che, all’atto di cessazione, può vantare un servizio utile complessivo tra i 15 ed i 20 anni (da intendersi come non meno di 15 e non più di 20 anni) e con il sistema di calcolo esclusivamente retributivo” e confermando la correttezza del calcolo del trattamento pensionistico in pagamento.

A sostegno della tesi di parte, la difesa del ricorrente, dopo aver richiamato le norme che attengono alla liquidazione della pensione con il sistema cd. misto, nell’ambito delle quali troverebbe applicazione l’invocato art. 54 (per la parte liquidata con il sistema retributivo), ha citato il contenuto di alcune circolari (emesse dalla Direzione di Amministrazione del Comando Generale Arma Carabinieri, dal Ministero del Tesoro e dallo stesso INPDAP), tutte concordi nel confermare che il calcolo della quota retributiva della pensione del personale militare debba essere effettuato con l’applicazione dell’aliquota prevista dalla norma suddetta.

Dalla stessa lettera di detta norma si evincerebbe che, in alcun modo, essa circoscriva la sua operatività ai soli soggetti con l’anzianità ivi indicata, escludendo quelli con maggiore anzianità, come si ricaverebbe peraltro dall’inciso finale per il quale la base pensionabile è “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”, che avrebbe senso proprio in quanto riferibile anche a soggetti con anzianità maggiore di 20 anni.

Sono state pertanto formulate le seguenti conclusioni:

“-a) nel merito accogliere il ricorso e dichiarare il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo.

- b) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

L’INPS si è costituito in giudizio a ministero degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS con memoria difensiva depositata in Segreteria tramite PEC il 27/11/2017.

La difesa dell’Istituto contesta che, nel caso de quo, ricorrano i requisiti utili all’applicazione della normativa invocata sia con riferimento al servizio utile alla cessazione dal servizio (che, si afferma, non deve essere inferiore ai 15 anni ma neppure superiore ai venti alla data di legge) che con riferimento alla tipologia di pensione.

Il A. C., all’atto della cessazione del servizio, poteva vantare un’anzianità di servizio di 38 anni e un mese, mentre l’anzianità indicata in ricorso (17 anni e 4 mesi e 28 giorni) è quella maturata al 31.12.1995 e non quella commisurata alla data di cessazione dal servizio. Ne discenderebbe che non possa essere destinatario della invocata normativa.

Inoltre, sempre secondo la difesa dell’INPS, la base di calcolo pari al 44% si applicherebbe esclusivamente alle pensioni liquidate interamente su base retributiva, mentre, nel caso di specie, si tratta di pensione erogata in regime misto per cui non è prevista la liquidazione con base di calcolo al 44% sia pure limitatamente alla quota “A” e B”, come invece parrebbe pretendere controparte.

Sono state pertanto formulate le seguenti conclusioni:

“1. Rigettare il ricorso; con vittoria di spese e competenze come per legge”.

La causa è stata decisa con dispositivo letto nell’udienza del 5 dicembre 2017 per i motivi di seguito esposti in

DIRITTO

Questa Sezione, chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 in un caso similare, ha respinto il ricorso ritenendo condivisibili le argomentazioni difensive dall’INPS, riproposte anche nel presente giudizio (v. sentenza n. 87 del 20 giugno 2017).

Melius re perpensa, ritiene tuttavia di dover rivedere il proprio giudizio in senso favorevole all’accoglimento della tesi del ricorrente.

Come è incontestato, la pensione del ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995), non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni.

Conseguentemente, il suo trattamento di quiescenza è stato liquidato secondo il sistema delle quote di cui al precedente comma 12 della disposizione citata, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota A, ovverosia quella calcolata con il sistema retributivo.

Giusta il disposto della norma, al suddetto fine va fatta applicazione della normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.

Nel caso, come quello che interessa, del personale militare, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1).

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)”.

Come detto, la difesa dell’INPS obietta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente per due ragioni.

In primo luogo, si sostiene, l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio.

In secondo luogo, essa troverebbe applicazione unicamente per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.

Tuttavia, entrambe le affermazioni non trovano riscontro nella normativa.

Per quanto concerne la prima, la lettera del primo comma dell’art. 54, su cui sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS, deve invece intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione.

La seconda affermazione, che presumibilmente costituisce un corollario della prima, neppure può essere condivisa, non trovando peraltro nessun riferimento in alcuna norma.

Lo stesso INPDAP, nella circolare n. 22/2009 (allegato n. 7 al ricorso), aveva del resto chiarito che le norme citate andavano applicate nel senso ora detto.

Il ricorso, siccome fondato, va pertanto accolto.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

Considerata l’esistenza di un precedente giurisprudenziale di segno contrario, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di A. C. e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di quaranta giorni dalla data dell’udienza.

Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 5 dicembre 2017.

Il Giudice unico

f.to Antonio Marco CANU



Depositata in Segreteria il 4 gennaio 2018.

Il Dirigente

f.to Giuseppe Mullano
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna

Messaggio da carmelo.sturnirolo »

SCusa solo una domanda nella mia posizione che al dicembre 1995 avevo maturato 16 anni e 10 mesi spetta il calcolo retributivo per la pensione o il sistema misto visto che il mio calcolo della pensione è stato effettuato con il misto e dal 30 gennaio 2018 sono in pensione. Mi potreste dare delucidazioni in merito? grazie.
avt8
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna

Messaggio da avt8 »

naturopata ha scritto:REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.2/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

pronuncia la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24053 del registro di Segreteria, proposto da

A. C., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro MARIANI, presso il cui studio in Cagliari, via Sebastiano Satta 12 è elettivamente domiciliato

RICORRENTE

contro

Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), Gestione dipendenti pubblici, sede di Cagliari, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Ente in Cagliari, via P. Delitala, 2

RESISTENTE

Uditi, nell’udienza pubblica del 5 dicembre 2017, l’avvocato Alessandro MARIANI per il ricorrente e l’avvocato Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che hanno integralmente confermato le rispettive conclusioni di parte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO

Il ricorrente, ex sottufficiale dell’Aeronautica Militare, titolare di pensione dal 7 ottobre 2014, ha proposto ricorso contro l’INPS di Cagliari, chiedendo l’accertamento del proprio diritto - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo.

In fatto, il ricorrente espone di essere cessato dal servizio a domanda con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 7 ottobre 2014 e di essere titolare di trattamento pensionistico (iscrizione n. 17140920) erogato dall’INPS (già INPDAP).

Non potendo far valere alla data del 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, è destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto”.

Il ricorrente, che ha maturato alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità - in attività di servizio - di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 17 anni, 4 mesi e 28 giorni), sostiene di essere destinatario del trattamento previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, per il quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”.

Tuttavia, il trattamento pensionistico in godimento gli è stato invece calcolato con l’attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del medesimo d.P.R. per il quale “la pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”.

Con nota del 2 maggio 2017, indirizzata all’INPS, il ricorrente ha lamentato quanto sopra rilevato e, in tal senso, ha invitato l’Istituto a voler provvedere al riconoscimento integrale di tutto quanto lui spettante ai sensi del citato art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, con decorrenza dalla relativa data di collocamento in pensione, ed a procedere pertanto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del relativo trattamento pensionistico con corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente.

Tuttavia, con nota in data 28.06.2017, l’Istituto ha respinto la richiesta avanzata adducendo che “il riconoscimento dell’aliquota del 44% da applicare per il calcolo della pensione” fosse “attribuito esclusivamente al personale militare che, all’atto di cessazione, può vantare un servizio utile complessivo tra i 15 ed i 20 anni (da intendersi come non meno di 15 e non più di 20 anni) e con il sistema di calcolo esclusivamente retributivo” e confermando la correttezza del calcolo del trattamento pensionistico in pagamento.

A sostegno della tesi di parte, la difesa del ricorrente, dopo aver richiamato le norme che attengono alla liquidazione della pensione con il sistema cd. misto, nell’ambito delle quali troverebbe applicazione l’invocato art. 54 (per la parte liquidata con il sistema retributivo), ha citato il contenuto di alcune circolari (emesse dalla Direzione di Amministrazione del Comando Generale Arma Carabinieri, dal Ministero del Tesoro e dallo stesso INPDAP), tutte concordi nel confermare che il calcolo della quota retributiva della pensione del personale militare debba essere effettuato con l’applicazione dell’aliquota prevista dalla norma suddetta.

Dalla stessa lettera di detta norma si evincerebbe che, in alcun modo, essa circoscriva la sua operatività ai soli soggetti con l’anzianità ivi indicata, escludendo quelli con maggiore anzianità, come si ricaverebbe peraltro dall’inciso finale per il quale la base pensionabile è “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”, che avrebbe senso proprio in quanto riferibile anche a soggetti con anzianità maggiore di 20 anni.

Sono state pertanto formulate le seguenti conclusioni:

“-a) nel merito accogliere il ricorso e dichiarare il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo.

- b) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

L’INPS si è costituito in giudizio a ministero degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS con memoria difensiva depositata in Segreteria tramite PEC il 27/11/2017.

La difesa dell’Istituto contesta che, nel caso de quo, ricorrano i requisiti utili all’applicazione della normativa invocata sia con riferimento al servizio utile alla cessazione dal servizio (che, si afferma, non deve essere inferiore ai 15 anni ma neppure superiore ai venti alla data di legge) che con riferimento alla tipologia di pensione.

Il A. C., all’atto della cessazione del servizio, poteva vantare un’anzianità di servizio di 38 anni e un mese, mentre l’anzianità indicata in ricorso (17 anni e 4 mesi e 28 giorni) è quella maturata al 31.12.1995 e non quella commisurata alla data di cessazione dal servizio. Ne discenderebbe che non possa essere destinatario della invocata normativa.

Inoltre, sempre secondo la difesa dell’INPS, la base di calcolo pari al 44% si applicherebbe esclusivamente alle pensioni liquidate interamente su base retributiva, mentre, nel caso di specie, si tratta di pensione erogata in regime misto per cui non è prevista la liquidazione con base di calcolo al 44% sia pure limitatamente alla quota “A” e B”, come invece parrebbe pretendere controparte.

Sono state pertanto formulate le seguenti conclusioni:

“1. Rigettare il ricorso; con vittoria di spese e competenze come per legge”.

La causa è stata decisa con dispositivo letto nell’udienza del 5 dicembre 2017 per i motivi di seguito esposti in

DIRITTO

Questa Sezione, chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 in un caso similare, ha respinto il ricorso ritenendo condivisibili le argomentazioni difensive dall’INPS, riproposte anche nel presente giudizio (v. sentenza n. 87 del 20 giugno 2017).

Melius re perpensa, ritiene tuttavia di dover rivedere il proprio giudizio in senso favorevole all’accoglimento della tesi del ricorrente.

Come è incontestato, la pensione del ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995), non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni.

Conseguentemente, il suo trattamento di quiescenza è stato liquidato secondo il sistema delle quote di cui al precedente comma 12 della disposizione citata, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota A, ovverosia quella calcolata con il sistema retributivo.

Giusta il disposto della norma, al suddetto fine va fatta applicazione della normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.

Nel caso, come quello che interessa, del personale militare, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1).

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)”.

Come detto, la difesa dell’INPS obietta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente per due ragioni.

In primo luogo, si sostiene, l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio.

In secondo luogo, essa troverebbe applicazione unicamente per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.

Tuttavia, entrambe le affermazioni non trovano riscontro nella normativa.

Per quanto concerne la prima, la lettera del primo comma dell’art. 54, su cui sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS, deve invece intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione.

La seconda affermazione, che presumibilmente costituisce un corollario della prima, neppure può essere condivisa, non trovando peraltro nessun riferimento in alcuna norma.

Lo stesso INPDAP, nella circolare n. 22/2009 (allegato n. 7 al ricorso), aveva del resto chiarito che le norme citate andavano applicate nel senso ora detto.

Il ricorso, siccome fondato, va pertanto accolto.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

Considerata l’esistenza di un precedente giurisprudenziale di segno contrario, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di A. C. e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di quaranta giorni dalla data dell’udienza.

Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 5 dicembre 2017.

Il Giudice unico

f.to Antonio Marco CANU



Depositata in Segreteria il 4 gennaio 2018.

Il Dirigente

f.to Giuseppe Mullano
Attenzione,non fate affidamento a questa unica sentenza positiva in detta materia, che sicuramente sarà appellata- Anche in considerazione che già ci sono altre di segno opposto, e tra l'altro La stessa Corte dei Conti della Sardegna per analogo ricorso l'aveva respinto- Per cui secondo un detto " campano n'a noce rint'u sacch nù fa rummor " a voi il seguito
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna

Messaggio da naturopata »

In questo caso chi rincorre è l'amministrazione ed il collega è comodo sul divano ad aspettare. Inoltre lo stesso GUP che rivede il proprio precedente orientamento vale molto più che un orientamento direttamente positivo, oltre al fatto che questo è l' orientamento ultimo in ordine cronologico e conta non poco. Inoltre un appello negativo per l'INPS sarebbe una catastrofe e magari forse è meglio rimanere in primo grado, almeno per ora (vedi anche moltiplicatore).
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna

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Alla fine di tutti i ricorsi lo Stato deve riconoscere le proprie Leggi e li deve applicare alla lettera. Devono pagare, trovino i soldi cosi come per le banche. A chi compete sono diritti acquisiti.
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna

Messaggio da lucky341 »

avt8 ha scritto:
Attenzione,non fate affidamento a questa unica sentenza positiva in detta materia, che sicuramente sarà appellata- Anche in considerazione che già ci sono altre di segno opposto, e tra l'altro La stessa Corte dei Conti della Sardegna per analogo ricorso l'aveva respinto- Per cui secondo un detto " campano n'a noce rint'u sacch nù fa rummor " a voi il seguito
ma ti ha risposto la stessa CORTE SARDA
Melius re perpensa_ meglio valutata la situazione ovvero dopo aver ripensato con più attenzione sulla questione
Ahhhhhhhhh
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna

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lucky341 ha scritto:
avt8 ha scritto:
Attenzione,non fate affidamento a questa unica sentenza positiva in detta materia, che sicuramente sarà appellata- Anche in considerazione che già ci sono altre di segno opposto, e tra l'altro La stessa Corte dei Conti della Sardegna per analogo ricorso l'aveva respinto- Per cui secondo un detto " campano n'a noce rint'u sacch nù fa rummor " a voi il seguito
ma ti ha risposto la stessa CORTE SARDA
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************ per gli elettricisti, barbieri etcc. delle Camere i soldi ci sono anche in abbondanza ***********
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