art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
Ciao Alberto, ora bisogna pensare ai colleghi della PolStato e PolPen e chissà che viene fuori qualche novità nei loro confronti sugli arretrati.
Speriamo bene.
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
SENTENZA PARZIALE
CdC sez. 1^ d’Appello n. 292 in Rif. alla CdC Liguria n. 119/2019, in merito all’appello dell’INPS lo accoglie parzialmente e riforma la sentenza di 1° grado riguardo al collega della PolPen.
SI LEGGE:
1) - Sin dall’approvazione della novella legislativa, si è formato un indirizzo ermeneutico volto a chiarirne la sfera di efficacia, escludendosi che abbia una portata retroattiva e riferendo le variazioni introdotte alle posizioni previdenziali in corso, limitatamente ai ratei da liquidarsi a partire dalla sua vigenza (01.01.2022).
2) - L’orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha infatti, rimarcato che lo specifico trattamento spetti anche ai soggetti cessati …dal servizio prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge “al dichiarato scopo di valorizzare le peculiarità di stampo lavorativo di tale personale (non dissimili da quelle che fondano la ratio legis dell’art. 54 d.p.r n. 1092/1973)…, puntualizzando che la decorrenza dalla data indicata risponda a esigenze di natura finanziaria …………
ATTENZIONE che il Giudice d’Appello precisa anche:
Conclusivamente, l’appello merita di essere accolto parzialmente e la sentenza riformata, con riconoscimento della percentuale sopra individuata per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, sui ratei oggetto di liquidazione dal 01.01.2022.
Viceversa, ad avviso del Collegio, la causa non è suscettibile di essere definita nel merito per quanto attiene all’attribuzione del beneficio sui ratei relativi agli anni precedenti alla data individuata, accordati in primo grado, seppure nei limiti della dichiarata prescrizione, in ragione della pendenza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia, con sentenza-ordinanza n. xxx/xxxx, pubblicata il xx.x.xxxx, dell’art. 1, comma 4, della L. n. 395 del 1990, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, stante la sostanziale identità delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di Polizia, non prevede che i criteri di computo della pensione, con riguardo alla quota retributiva, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 medesimo, siano estesi al personale della Polizia Penitenziaria: invero, si reputa necessario, per la rilevanza ai fini decisori che il quesito rimesso alla Corte costituzionale presenta, disporre, limitatamente a tale ambito, la sospensione della causa con separata ordinanza.
Ogni pronuncia sulle spese è rinviata al definitivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, non definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l’appello in epigrafe nei termini enunciati in motivazione, con il riconoscimento dell’aliquota del 2,44%, da applicarsi sui ratei da liquidarsi con decorrenza 01.01.2022;
- dispone con separata ordinanza, la sospensione del giudizio, con riferimento ai periodi di anzianità pregressi, oggetto di statuizione in primo grado.
Spese al definitivo.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così disposto in Roma, all'esito delle camere di consiglio del 7 aprile e del 26 maggio 2022.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Antonietta Bussi F.to Agostino Chiappiniello
Depositata in Segreteria il 21 giugno 2022
IL DIRIGENTE
F.to Massimo Biagi
CdC sez. 1^ d’Appello n. 292 in Rif. alla CdC Liguria n. 119/2019, in merito all’appello dell’INPS lo accoglie parzialmente e riforma la sentenza di 1° grado riguardo al collega della PolPen.
SI LEGGE:
1) - Sin dall’approvazione della novella legislativa, si è formato un indirizzo ermeneutico volto a chiarirne la sfera di efficacia, escludendosi che abbia una portata retroattiva e riferendo le variazioni introdotte alle posizioni previdenziali in corso, limitatamente ai ratei da liquidarsi a partire dalla sua vigenza (01.01.2022).
2) - L’orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha infatti, rimarcato che lo specifico trattamento spetti anche ai soggetti cessati …dal servizio prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge “al dichiarato scopo di valorizzare le peculiarità di stampo lavorativo di tale personale (non dissimili da quelle che fondano la ratio legis dell’art. 54 d.p.r n. 1092/1973)…, puntualizzando che la decorrenza dalla data indicata risponda a esigenze di natura finanziaria …………
ATTENZIONE che il Giudice d’Appello precisa anche:
Conclusivamente, l’appello merita di essere accolto parzialmente e la sentenza riformata, con riconoscimento della percentuale sopra individuata per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, sui ratei oggetto di liquidazione dal 01.01.2022.
Viceversa, ad avviso del Collegio, la causa non è suscettibile di essere definita nel merito per quanto attiene all’attribuzione del beneficio sui ratei relativi agli anni precedenti alla data individuata, accordati in primo grado, seppure nei limiti della dichiarata prescrizione, in ragione della pendenza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia, con sentenza-ordinanza n. xxx/xxxx, pubblicata il xx.x.xxxx, dell’art. 1, comma 4, della L. n. 395 del 1990, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, stante la sostanziale identità delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di Polizia, non prevede che i criteri di computo della pensione, con riguardo alla quota retributiva, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 medesimo, siano estesi al personale della Polizia Penitenziaria: invero, si reputa necessario, per la rilevanza ai fini decisori che il quesito rimesso alla Corte costituzionale presenta, disporre, limitatamente a tale ambito, la sospensione della causa con separata ordinanza.
Ogni pronuncia sulle spese è rinviata al definitivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, non definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l’appello in epigrafe nei termini enunciati in motivazione, con il riconoscimento dell’aliquota del 2,44%, da applicarsi sui ratei da liquidarsi con decorrenza 01.01.2022;
- dispone con separata ordinanza, la sospensione del giudizio, con riferimento ai periodi di anzianità pregressi, oggetto di statuizione in primo grado.
Spese al definitivo.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così disposto in Roma, all'esito delle camere di consiglio del 7 aprile e del 26 maggio 2022.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Antonietta Bussi F.to Agostino Chiappiniello
Depositata in Segreteria il 21 giugno 2022
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F.to Massimo Biagi
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
SENTENZA PARZIALE
CdC sez. 1^ d’Appello n. 293 in Rif. alla CdC Piemonte n. 43/2019, in merito all’appello del ricorrente della PolStato lo accoglie parzialmente e riforma la sentenza di 1° grado.
Anche qui (come la sentenza n. 292 sul collega della PolPen) il Giudice d’Appello precisa:
Conclusivamente, il gravame merita di essere accolto parzialmente e la sentenza riformata, con riconoscimento della percentuale sopra individuata per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, sui ratei oggetto di liquidazione dal 01.01.2022.
Viceversa, ad avviso del Collegio, la causa non è suscettibile di essere definita nel merito per quanto attiene all’attribuzione del beneficio sui ratei relativi agli anni precedenti alla data individuata, richiesti dalla parte a titolo di arretrato, in ragione della pendenza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia, con ordinanza n. xx/xxxx, pubblicata il xx.xx.xxxx, dell’art. 23, comma 5, della L. n. 121 del 1981 (similmente promossa con successiva sentenza-ordinanza n. xxx/xxxx, pubblicata il 16.3.2022, in relazione all’art. 1, comma 4, della L. n. 395 del 1990, anche per la Polizia penitenziaria), per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, stante la sostanziale identità delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di Polizia, non prevede che i criteri di calcolo della pensione, riferito alla quota retributiva, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 medesimo, siano estesi al personale della Polizia di Stato: invero, si reputa necessario, per la rilevanza ai fini decisori che il quesito rimesso alla Corte costituzionale presenta, disporre, limitatamente a tale ambito, la sospensione della causa con separata ordinanza.
Ogni pronuncia sulle spese è rinviata al definitivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, non definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l’appello in epigrafe nei termini enunciati in motivazione, con il riconoscimento dell’aliquota del 2,44%, da applicarsi sui ratei da liquidarsi con decorrenza 01.01.2022;
- dispone con separata ordinanza, la sospensione del giudizio, con riferimento ai periodi di anzianità pregressi.
Spese al definitivo.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così disposto in Roma, all'esito delle camere di consiglio del 14 aprile e del 26 maggio 2022.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Antonietta Bussi F.to Agostino Chiappiniello
Depositata in Segreteria il 21 giugno 2022
IL DIRIGENTE
F.to Massimo Biagi
CdC sez. 1^ d’Appello n. 293 in Rif. alla CdC Piemonte n. 43/2019, in merito all’appello del ricorrente della PolStato lo accoglie parzialmente e riforma la sentenza di 1° grado.
Anche qui (come la sentenza n. 292 sul collega della PolPen) il Giudice d’Appello precisa:
Conclusivamente, il gravame merita di essere accolto parzialmente e la sentenza riformata, con riconoscimento della percentuale sopra individuata per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, sui ratei oggetto di liquidazione dal 01.01.2022.
Viceversa, ad avviso del Collegio, la causa non è suscettibile di essere definita nel merito per quanto attiene all’attribuzione del beneficio sui ratei relativi agli anni precedenti alla data individuata, richiesti dalla parte a titolo di arretrato, in ragione della pendenza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia, con ordinanza n. xx/xxxx, pubblicata il xx.xx.xxxx, dell’art. 23, comma 5, della L. n. 121 del 1981 (similmente promossa con successiva sentenza-ordinanza n. xxx/xxxx, pubblicata il 16.3.2022, in relazione all’art. 1, comma 4, della L. n. 395 del 1990, anche per la Polizia penitenziaria), per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, stante la sostanziale identità delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di Polizia, non prevede che i criteri di calcolo della pensione, riferito alla quota retributiva, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 medesimo, siano estesi al personale della Polizia di Stato: invero, si reputa necessario, per la rilevanza ai fini decisori che il quesito rimesso alla Corte costituzionale presenta, disporre, limitatamente a tale ambito, la sospensione della causa con separata ordinanza.
Ogni pronuncia sulle spese è rinviata al definitivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, non definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l’appello in epigrafe nei termini enunciati in motivazione, con il riconoscimento dell’aliquota del 2,44%, da applicarsi sui ratei da liquidarsi con decorrenza 01.01.2022;
- dispone con separata ordinanza, la sospensione del giudizio, con riferimento ai periodi di anzianità pregressi.
Spese al definitivo.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così disposto in Roma, all'esito delle camere di consiglio del 14 aprile e del 26 maggio 2022.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Antonietta Bussi F.to Agostino Chiappiniello
Depositata in Segreteria il 21 giugno 2022
IL DIRIGENTE
F.to Massimo Biagi
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
Sentenza NON definitiva, depositata in Segreteria il 25 luglio 2022
La CdC sez. 1^ d’Appello n. 364 in rif. alla CdC Veneto n. 83/2020, Accoglie parzialmente l’Appello del ricorrente alla luce della novella legislativa di cui all’art.1 comma 101 della L. n. 234/2001 appartenente alla Polizia di Stato (Polfer) e, per l’effetto, della sentenza impugnata, dichiara il diritto al coefficiente del 2,44% con decorrenza 01.01.2022
In DIRITTO si legge:
Tuttavia, ad avviso del Collegio, la causa non è suscettibile di essere definita nel merito per quanto attiene all’attribuzione del beneficio sui ratei relativi agli anni precedenti alla data individuata, richiesti dalla parte a titolo di arretrato, in ragione della pendenza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte con sentenza-ordinanza n. xxx/xxxx.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, non definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l’appello in epigrafe nei termini enunciati in motivazione, con il riconoscimento dell’aliquota del 2,44%, da applicarsi sui ratei da liquidarsi con decorrenza 01.01.2022;
- dispone con separata ordinanza, la sospensione del giudizio, con riferimento ai periodi di anzianità pregressi.
Spese al definitivo.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
OMISSIS
La CdC sez. 1^ d’Appello n. 364 in rif. alla CdC Veneto n. 83/2020, Accoglie parzialmente l’Appello del ricorrente alla luce della novella legislativa di cui all’art.1 comma 101 della L. n. 234/2001 appartenente alla Polizia di Stato (Polfer) e, per l’effetto, della sentenza impugnata, dichiara il diritto al coefficiente del 2,44% con decorrenza 01.01.2022
In DIRITTO si legge:
Tuttavia, ad avviso del Collegio, la causa non è suscettibile di essere definita nel merito per quanto attiene all’attribuzione del beneficio sui ratei relativi agli anni precedenti alla data individuata, richiesti dalla parte a titolo di arretrato, in ragione della pendenza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte con sentenza-ordinanza n. xxx/xxxx.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, non definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l’appello in epigrafe nei termini enunciati in motivazione, con il riconoscimento dell’aliquota del 2,44%, da applicarsi sui ratei da liquidarsi con decorrenza 01.01.2022;
- dispone con separata ordinanza, la sospensione del giudizio, con riferimento ai periodi di anzianità pregressi.
Spese al definitivo.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
OMISSIS
Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
La CdC sez. 2^ d’Appello n. 407 in rif. alla CdC Umbria n. 74/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS e riforma la sentenza di 1° grado, poiché l’originario ricorrente è un appartenente alla Polizia di Stato. riconoscendo il 2,44%, a far data dal 1° gennaio 2022.
Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
Seguito mio post quì del 24/11/2021 che a pagina 8, contiene l’Ordinanza n. 85/2021 della CdC Puglia sul collega della PolStato.
Domani 24/01/2023 si discute come dal ruolo riportato al n. 4 ( + il n. 5, in tutto sono 2 ricorsi).
art. 23, c. 5°, legge 01/04/1981, n. 121
(Impiego pubblico - Pensioni - Applicazione, in quanto
compatibili, delle norme relative agli impiegati civili
dello Stato al personale del Corpo di polizia
penitenziaria - Criteri di calcolo del trattamento
pensionistico, riferito alla quota retributiva della
pensione, previsti dall'art. 54, commi primo e secondo,
del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i militari - Mancata
previsione che, a fronte della sostanziale identità delle
funzioni e compiti svolti dalle forze di polizia, tali
criteri siano estesi anche al personale della Polizia
penitenziaria)
- rif. art. 3 Costituzione; artt. 54, c. 1° e 2°, e 61 decreto
Presidente della Repubblica del 29/12/1973, n. 1092
Domani 24/01/2023 si discute come dal ruolo riportato al n. 4 ( + il n. 5, in tutto sono 2 ricorsi).
art. 23, c. 5°, legge 01/04/1981, n. 121
(Impiego pubblico - Pensioni - Applicazione, in quanto
compatibili, delle norme relative agli impiegati civili
dello Stato al personale del Corpo di polizia
penitenziaria - Criteri di calcolo del trattamento
pensionistico, riferito alla quota retributiva della
pensione, previsti dall'art. 54, commi primo e secondo,
del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i militari - Mancata
previsione che, a fronte della sostanziale identità delle
funzioni e compiti svolti dalle forze di polizia, tali
criteri siano estesi anche al personale della Polizia
penitenziaria)
- rif. art. 3 Costituzione; artt. 54, c. 1° e 2°, e 61 decreto
Presidente della Repubblica del 29/12/1973, n. 1092
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
Messaggio da Aquila »
Buongiorno,
dopo 1 lustro di ricorsi, dove i poliziotti della Polizia di Stato, sono stati vessati come figli di 1 Dio minore, vedi carriere limitate, a parità di grado e anzianità, dove tutti i sottufficiali sono diventati Luogotenente...tranne i sottufficiali della P. di S....FINALMENTE...tra le tante palesi iniquità, oggi...la Corte Costituzionale, decide sulla decorrenza degli arretrati ,
dalla data di pensionamento,
come già avviene
X Militari, CC e G. di F.
Se tra i nostri antenati filosofi, poeti e predicatori si ponevano la questione se si lavorasse per vivere o si vivesse per lavorare, il dilemma che più spesso si sente rimuginare oggi è se si abbia bisogno di consumare per vivere o se si viva per consumare. Qualora si sia ancora capaci di separare il vivere e il consumare, e se ne senta la necessità.
Z. Baumann
dopo 1 lustro di ricorsi, dove i poliziotti della Polizia di Stato, sono stati vessati come figli di 1 Dio minore, vedi carriere limitate, a parità di grado e anzianità, dove tutti i sottufficiali sono diventati Luogotenente...tranne i sottufficiali della P. di S....FINALMENTE...tra le tante palesi iniquità, oggi...la Corte Costituzionale, decide sulla decorrenza degli arretrati ,
dalla data di pensionamento,

come già avviene
X Militari, CC e G. di F.
Se tra i nostri antenati filosofi, poeti e predicatori si ponevano la questione se si lavorasse per vivere o si vivesse per lavorare, il dilemma che più spesso si sente rimuginare oggi è se si abbia bisogno di consumare per vivere o se si viva per consumare. Qualora si sia ancora capaci di separare il vivere e il consumare, e se ne senta la necessità.
Z. Baumann
Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
Messaggio da Aquila »
Buongiorno, ho appena telefonato alla Segreteria della Corte Costituzionale, per avere lumi circa la decisione concernente i
… criteri di calcolo per il trattamento pensionistico del personale della Polizia di STATO e della Polizia Penitenzaria, l’operatore di turno, mi ha riferito che la decisione non è ancora ufficiale e di richiamare…domattina.
Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 23 gennaio 2023
’AGENDA DEI LAVORI DEL 24 E DEL 25 GENNAIO
Questa settimana, nelle udienze pubbliche del 24 e del 25 gennaio, la Corte costituzionale tratterà alcune questioni di legittimità costituzionale riguardanti:
1) le sanzioni pecuniarie, previste da una legge della Regione Lombardia, applicate dai Comuni a seguito delle domande di sanatorie per abusi edilizi e paesaggistici;
2) la reiterazione degli incarichi di giudice di pace;
3) una legge della Regione Puglia che disciplina, tra l’altro, l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie;
4) i criteri di calcolo per il trattamento pensionistico del personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria.
… criteri di calcolo per il trattamento pensionistico del personale della Polizia di STATO e della Polizia Penitenzaria, l’operatore di turno, mi ha riferito che la decisione non è ancora ufficiale e di richiamare…domattina.
Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 23 gennaio 2023
’AGENDA DEI LAVORI DEL 24 E DEL 25 GENNAIO
Questa settimana, nelle udienze pubbliche del 24 e del 25 gennaio, la Corte costituzionale tratterà alcune questioni di legittimità costituzionale riguardanti:
1) le sanzioni pecuniarie, previste da una legge della Regione Lombardia, applicate dai Comuni a seguito delle domande di sanatorie per abusi edilizi e paesaggistici;
2) la reiterazione degli incarichi di giudice di pace;
3) una legge della Regione Puglia che disciplina, tra l’altro, l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie;
4) i criteri di calcolo per il trattamento pensionistico del personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria.

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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
Messaggio da Aquila »
Buongiorno, per opportuna notizia e conoscenza, da parte degli interessati all'argomento de quo, mi pregio informare i colleghi che, stamani ho telefonato alla Corte Costituzionale, circa la decisione concernente i criteri di calcolo e decorrenza dell'art 54 , per la Polizia di Stato e OP.
La cancelleria, mi ha confermato che la decisione, non è ancora stata pubblicata e che, mediamente, occorrono circa 2/3 settimane, dalla data della decisione/pronuncia
Premesso quanto sopra, le decisioni vengono inserite nel ne stato, giornalmente e uimdi si può periodicamente consultare.
La cancelleria, mi ha confermato che la decisione, non è ancora stata pubblicata e che, mediamente, occorrono circa 2/3 settimane, dalla data della decisione/pronuncia
Premesso quanto sopra, le decisioni vengono inserite nel ne stato, giornalmente e uimdi si può periodicamente consultare.
Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?
Messaggio da Aquila »
panorama ha scritto: ↑dom gen 22, 2023 9:54 pm Seguito mio post quì del 24/11/2021 che a pagina 8, contiene l’Ordinanza n. 85/2021 della CdC Puglia sul collega della PolStato.
Domani 24/01/2023 si discute come dal ruolo riportato al n. 4 ( + il n. 5, in tutto sono 2 ricorsi).
art. 23, c. 5°, legge 01/04/1981, n. 121
(Impiego pubblico - Pensioni - Applicazione, in quanto
compatibili, delle norme relative agli impiegati civili
dello Stato al personale del Corpo di polizia
penitenziaria - Criteri di calcolo del trattamento
pensionistico, riferito alla quota retributiva della
pensione, previsti dall'art. 54, commi primo e secondo,
del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i militari - Mancata
previsione che, a fronte della sostanziale identità delle
funzioni e compiti svolti dalle forze di polizia, tali
criteri siano estesi anche al personale della Polizia
penitenziaria)
- rif. art. 3 Costituzione; artt. 54, c. 1° e 2°, e 61 decreto
Presidente della Repubblica del 29/12/1973, n. 1092
Buinasera Panorama, in merito alla decisione, relativa agli arretrati dell’art,54, dalla data di pensionamento anche per gli appartenenti alla Polizia di Stato e P.P., della Corte Costituzionale nella seduta del 25 gennaio , oggi…hanno pubblicato la decisione della seduta del…24 gennaio , quindi presumo che ….ci siamo quasi.
Atti decisi: ric. 21/2022
O. 22/2023 DEL 24/01/2023

UDIENZA PUBBLICA DEL 24/01/2023, PRESIDENTE: SCIARRA, REDATTORE: DE PRETIS
Norme impugnate: Art. 83 della legge della Regione Lombardia 11/03/2005, n. 12.
Oggetto: Paesaggio - Sanzioni amministrative - Norme della Regione Lombardia - Applicazione obbligatoria della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in alternativa alla rimessione in pristino, anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale - Prevista quantificazione in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi.
Dispositivo: inammissibilità
Atti decisi: ord. 53/2022
Se accendi una lanterna per un altro, anche la tua strada ne sarà illuminata.
Buddha
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