art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Feed - POLIZIA DI STATO

mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20121
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da mauri64 »

Il Giudice si attiene a quanto riportato sulla bozza di bilancio, se un domani il Governo su pressione delle varie sigle sindacali rendesse retroattiva il provvedimento, il Giudice non potrà che prenderne atto sentenziando nel merito.

Saluti


mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20121
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da mauri64 »

Maxgal64 ha scritto: mar nov 16, 2021 10:03 pm E pensare che c’è persino chi fa la domanda a fine servizio affinché gli riconoscano l’appellativo con la qualifica superiore a quella del pensionamento. Viviamo di tributi effimeri per sopperire alle offese materiali. Vergogna! Max
Salve,
per coloro che hanno il requisito non vedo cosa ci sia di male, a richiedere tale beneficio "non economico" ma soltanto a titolo onorifico.

Saluti
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

mauri64 ha scritto: mer nov 17, 2021 11:48 am Il Giudice si attiene a quanto riportato sulla bozza di bilancio, se un domani il Governo su pressione delle varie sigle sindacali rendesse retroattiva il provvedimento, il Giudice non potrà che prenderne atto sentenziando nel merito.

Saluti
Ciao mauri, personalmente penso che sia molto difficile rendere un beneficio retroattivo, in quanto come sentenziato dalle SS.RR. con le 2 sentenze di Gennaio e di Settembre 2021, per noi militari è stato molto più semplice posizionare lo sbarramento del 2,44% in sostituzione del reale art. 54 al 31/12/1995 (dopo 26 anni or sono), giacché eravamo e siamo rimasti militari fino al pensionamento.
Cosa diversa è se riescono con una nuova Legge far decorrere il 2,44 a partire dal 01/01/1996 in avanti facendo però leva sulla Legge 335/1995 essendo tutti con il sistema misto.
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20121
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da mauri64 »

panorama ha scritto: mer nov 17, 2021 2:22 pm
mauri64 ha scritto: mer nov 17, 2021 11:48 am Il Giudice si attiene a quanto riportato sulla bozza di bilancio, se un domani il Governo su pressione delle varie sigle sindacali rendesse retroattiva il provvedimento, il Giudice non potrà che prenderne atto sentenziando nel merito.

Saluti
Ciao mauri, personalmente penso che sia molto difficile rendere un beneficio retroattivo, in quanto come sentenziato dalle SS.RR. con le 2 sentenze di Gennaio e di Settembre 2021, per noi militari è stato molto più semplice posizionare lo sbarramento del 2,44% in sostituzione del reale art. 54 al 31/12/1995 (dopo 26 anni or sono), giacché eravamo e siamo rimasti militari fino al pensionamento.
Cosa diversa è se riescono con una nuova Legge far decorrere il 2,44 a partire dal 01/01/1996 in avanti facendo però leva sulla Legge 335/1995 essendo tutti con il sistema misto.
Ciao panorama,
effettivamente il tuo discorso ha un senso logico, il Governo riconosce si la nuova aliquota del 2,44% alle forze di polizia civili, però solo a decorrere dal gennaio 2022 e non retroattivamente ai già pensionati...
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

Mauri, anch'io penso che faranno decorrere da gennaio 2022 ma oggi non possiamo prevedere cosa stabiliranno un domani, quindi, ogni discorso che faremo, portato avanti da noi, sarà inutile e alimenterà soltanto rabbia e ansia.
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20121
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da mauri64 »

Infatti e quello che vado dicendo da tempo, aspettiamo di vedere che decisione prenderà il Parlamento poi, trarremo le dovute considerazioni.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

personale PolStato,

La CdC Puglia con Ordinanza n. 85/2021 depositata il 24/11/2021, ha disposto la Trasmissione degli ATTI alla Corte Costituzionale per la pronuncia sulla questione di legittimità Costituzionale.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

La CdC sez. 3^ d’Appello n. 479 in rif. alla CdC Puglia n. 126/2020, Accoglie l’Appello dell’INPS, poiché l’originario ricorrente non è un Militare ma un appartenente alla Polizia di Stato.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

La CdC sez. 3^ d’Appello n. 505 e 506 in rif. alla CdC Toscana n.283/2019 e 286/2019, rigetta gli Appelli dei ricorrenti, appartenenti entrambi alla Polizia di Stato.

Il Giudice scrive:

Infatti, dopo il 1981, in seguito allo scioglimento del corpo di appartenenza, sono entrati nell’Amministrazione civile della Pubblica sicurezza poiché il diritto a pensione sorge nel momento in cui si verificano i presupposti soggettivi e contributivi previsti della legge, avuto riguardo allo status rivestito alla cessazione dal servizio (come affermato dalla costante giurisprudenza contabile e statuito anche da Corte cost. n. 446 del 2002 e n. 169 del 1986), e, conseguentemente, nel caso di specie le regole applicabili al trattamento pensionistico dell’appellante sono quelle riferite al personale civile e non a quello militare.

N.B.: essendo che sono identiche ne allego solamente 1 sentenza.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 513 in rif. alla CdC Calabria n.139/2019, rigetta l’Appello del ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato.

2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 515 in rif. alla CdC Puglia n. 431/2019, rigetta l’Appello del ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

La CdC sez. 3^ d’Appello n. 571/2021 in rif. alla CdC Puglia n. 196/2020, Accoglie l’Appello dell’INPS, poiché l’originario ricorrente non è un Militare ma un appartenente alla Polizia di Stato.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
lino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 5439
Iscritto il: sab mar 06, 2010 11:25 pm

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da lino »

Maxgal64 ha scritto: mer dic 08, 2021 5:07 pm E pensare che c’è pure qualcuno che scrive sia un successo sindacale aver ottenuto promesse di governo per sanare la questione. Centinaia di colleghi si sono incautamente affidati a studi legali che si facevano forti con convenzioni proprio con le sigle sindacali in percorso che era evidente non avrebbero potuto condurre che a questo risultato. E c’è persino chi dice di avere “animo” e fidarsi degli aggiustaggi in parlamento. Abbiamo capito che il sistema aveva bisogno di formulare garanzie a chi è in servizio e manco gli frega di chi ha speso una vita a servirlo. Non importa, meglio miserabili che comprati per quattro denari. Mi chiedo solo tutte le grandi parole di questi studi di azzeccagarbugli come fanno ad ingannare? Probabile ci sia il tornaconto per pochi a discapito di molti. Vedremo chi avrà ragione alla fine…
Maxgall64, purtroppo molti colleghi non ascoltano nessuno...
Eppure sono anni che alcuni di noi lo dicono, non perché siamo tuttologi, ma solo perché ci siamo passati prima.
Pensiamo al poco e tralasciamo i veri obiettivi ,che potremmo raggiungere con unità di intenti.
Purtroppo ognuno vede il proprio orticello, senza pensare ad altro.
Per Aspera ad Astra!!!!
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

La CdC Calabria con la sentenza n. 19/2022 resa pubblica il 20/01/2022, ha accolto il ricorso presentato nel 2021 dal collega della PolPen, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Fatta con il 2,44%.

In sentenza si legge:

IN FATTO:

- Con note per l’udienza in atti al 4 gennaio 2022, parte attrice ha rivendicato di aver chiesto l’applicazione sulla quota retributiva del coefficiente al 2,445% annuo previsto in base all’art. 6, comma 2, della Legge n.1543 del 1963, richiamato dall’art. 73, comma 3, del Decreto Legislativo n.443 del 1992, per il personale della polizia penitenziaria “proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia”, sostenendo altresì che detta norma andrebbe applicata secondo i principi sanciti dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti (sentenze n. 1 e 12 del 2021).

IN DIRITTO si legge:

1) - In proposito, dall’esame degli atti prodotti dallo stesso ente previdenziale, si osserva che il precedente ricorso (cumulativamente incardinato insieme ad altri soggetti) chiedeva di “accertare e riconoscere il diritto alla riliquidazione dei rispettivi trattamenti di quiescenza, sin dalla originaria decorrenza e pro futuro, con applicazione, per la parte calcolata secondo il sistema retributivo, delle aliquote di cui all’art. 54, commi 1 e 2, del T.U. n. 1092 del 1973”.

2) - Detto giudizio si è peraltro concluso con la sentenza di questa Corte n. 147/2020, che ha rigettato la domanda attorea stante l’inapplicabilità dell’invocato art. 54 del DPR n. 1092/1973 (dettato per i soli dipendenti militari), tenuto altresì conto del disposto dell’art. 1, comma 4 della L. 15.12.1990, n. 335, a norma del quale “per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa espressamente dettata per il Corpo di Polizia penitenziaria, si applicano le norme relative agli impiegati civili dello Stato”.

3) - Con il trasferimento di competenze amministrative in materia dalle Amministrazioni militari all’Ente previdenziale, l’Inps ha poi provveduto (già prima della riferita sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti) ad applicare, in via interpretativa (argumentum a fortiori: non ritenendo cioè di poter applicare ai militari un’aliquota inferiore a quella dei civili) anche al personale militare (che non aveva maturato i 15 anni di servizio utile) l’aliquota del 2,33 annuo prevista per il personale civile.

4) - Tuttavia, deve in proposito rilevarsi (iura novit Curia) come il legislatore sia recentemente intervenuto in materia con la legge n. 234/2021, il cui articolo 1, comma 101, prevede espressamente che “Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”, aliquota pressoché identica a quella nella specie reclamata.

5) - Si tratta di disposizione di legge che, per l’espressione perentoria impiegata (“si applica”), considerato l’ambito soggettivo di applicazione (“personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni”) - che non distingue tra personale in servizio e soggetti già collocati a riposo (né tra personale civile ab origine e dipendenti smilitarizzati), ed essendo destinata ad incidere su rapporti giuridici (pensionistici) di durata, questo giudice ritiene immediatamente applicativa, anche con riguardo ai giudizi in corso.

6) - Del resto, lo stesso legislatore ha testualmente e significativamente ricondotto la disposizione de qua nel quadro dell’ormai risalente orizzonte legislativo finalizzato, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza-ragionevolezza, alla progressiva armonizzazione dei trattamenti retributivi e previdenziali del personale delle forze armate e di polizia, facendo espresso riferimento all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, a norma del quale “Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali …….

7) - Pertanto, alla luce del menzionato ius superveniens, la domanda attorea (“nella misura del 2,445%”) deve essere parzialmente accolta, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico, con l’originaria decorrenza, mediante l’applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31/12/1995.

N.B.: altro ancora potete leggere direttamente nell'allegato. Inoltre, altri ricorsi ACCOLTI riportano il numero di sentenza 17, 18 e 20.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

La CdC Toscana con la sentenza n. 13/2022 pubblicata il 26/01/2022 ha accolto il ricorso del collega della PolStato posto in quiescenza in data 18.2.2008, riconoscendo altresì la prescrizione degli ultimi 5 anni dall'istanza, limitatamente ai ratei maturati a far data dal 12.11.2015.

IN FATTO si legge:

- Nello specifico, il ricorrente ha dedotto di rientrare tra quei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, non potevano far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, per i quali è applicabile il c.d. sistema misto ex lege n. 335 del 1995, ma soltanto un’anzianità di anni 17 e mesi 3.

- Con memoria del 31.12.2021, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda, deducendo che, con il comma 101 dell’art. 1 della legge n. 234 del 2021, il legislatore avrebbe uniformato il trattamento pensionistico delle forze di polizia a quello dei militari, riconoscendo l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, ai fini del calcolo della quota retributiva con il sistema misto. In ordine all’eccezione di prescrizione, ha dedotto che il termine sarebbe stato interrotto con l’istanza di ricalcolo del 12.11.2020, sicché gli arretrati sarebbero comunque dovuti a partire dal quinquennio precedente a quella data, ovverosia a decorrere dal 12.11.2015.

IN DIRITTO si legge:

Ecco alcuni brani;

1) - Come più volte chiarito dalla giurisprudenza contabile, infatti, gli artt. 204 lett. b) e 205 del DPR n. 1092/73 non sono applicabili al caso in esame, per una serie di ragioni.

2) - “Perciò, dalla lettera e dalla ratio della legge si evince chiaramente che la richiesta dell’interessato è sottoposta ad un termine di decadenza solo nei confronti dell’amministrazione e non costituisce un presupposto processuale, per di più sottoposto ad un termine di decadenza” (ibidem).

3) - E’ pacifico che, ai sensi del comma 12 dell’art. 1 della legge n. 335 del 1995, il ricorrente rientri in quella categoria di lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, potevano far valere un’anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni, per i quali è applicabile il c.d. sistema misto.

4) - Sul punto, è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2021/QM, secondo la quale la “quota retributiva“ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni”, deve “essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi, sulla base dei principi esposti, nel 2,44% annuo”.

5) - Successivamente, con la sentenza n. 12/2021, le Sezioni Riunite hanno chiarito che, per il personale che al 31.12.1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, la quota retributiva da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi del comma 12 dell’art. 1 della legge n. 335/1995, “va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

6) - Con la legge n. 234 del 2021 (art. 1, comma 101), l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile è stata estesa expressis verbis anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, così superando la giurisprudenza unanimemente restrittiva della Corte dei conti.

7) - Avuto riguardo ai motivi della decisione, basata sullo jus superveniens, sussistono gravi ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

N.B.: altro potete leggere direttamente nell'allegato. Inoltre potete anche leggere sul sito la n. 4.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

La CdC Puglia con la sentenza n. 82/2022 ha accolto il ricorso del collega della PolStato e possiamo leggere in DIRITTO quanto segue:

1) - In sostanza, non essendo applicabile al ricorrente il regime delle aliquote pensionistiche previste dall’art. 54 citato per il personale militare, il ricorso deve essere respinto, ma solo con riferimento ai ratei maturati antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1 comma 101 della legge di Bilancio 2022 n. 234/2021, il quale, in applicazione del principio di irretroattività della legge, non può che disporre solo per l’avvenire.

2) - Tale novella stabilisce: “Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.

3) - Ad avviso del giudicante, a tale previsione non può attribuirsi natura di norma interpretazione autentica, non emergendo tale qualificazione né da una clausola espressa di auto attribuzione, né dalla voluntas legis; dalla quale, invece, può desumersi (cfr. Dossier alla legge di bilancio del 27.12.2021, pagg. 158-160), l’intenzione del legislatore di provvedere alla copertura finanziaria della relativa spesa anche per i pensionamenti intervenuti fino al 2021 (cfr., sul punto, anche la recentissima decisione n. 45 del 1°/1/2022 della Sez. IA di questa Corte, cui si rinvia per maggiori approfondimenti, ai sensi degli artt. 167, comma 4, c.g.c. e 17, comma 1, disp. att. c.g.c, e in applicazione dell’obbligo di sinteticità di cui all’art. 5, comma 2, c.g.c.).

4) - Tuttavia, da tale contesto può ravvisarsi la regola dell’applicazione della nuova norma non solo ai fatti, agli status e alle situazioni sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ma anche ai rapporti giuridici già in vita a tale data, tuttavia solo per il futuro, in quanto il legislatore ha disciplinato gli effetti economici della norma nei confronti dei destinatari titolari di tali situazioni.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi