art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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angri62
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da angri62 »

salvo8696 ha scritto:
lino ha scritto:
salvo8696 ha scritto:82° corso effettivo, inizio 15.10.1982... sono fuori per pochi mesi
Fuori per cosa se sei 1982??

Lino, per gli arruolati nella Polizia di Stato successivamente al 25.06.1982 il calcolo sulla base pensionabile viene fatto come per i dipendenti civili dei vari Ministeri e non al 44% prevista per i militari.
Quindi tra me e un Carabiniere arruolato lo stesso giorno, lo stesso mese e lo stesso anno, avremo una differenza sulla pensione (se non erro e correggetemi se sbaglio) di circa € 150,00 in meno per me.
Ecco perché per 4 mesi avrò un trattamento pensionistico meno favorevole rispetto ai militari.

...e pensare che al corso il personale del magazzino VECA, dopo averci consegnato le mimetiche con gli alamari con le stellette, ci dissero pomposamente: "Togliete le stellette e mettete le RI al loro posto".
In effetti la smilitarizzazione fu giustamente accolta come una grande conquista, ma qualcosa bisognava pur pagarla... pazienza...
===ci sono sostanziali differenze in base alla data di arruolamenti\assunzione per la base pensionabile;
Ruolo
Agenti
Assistenti
Sovrintendenti
Ispettori
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
Assunto prima del 25/06/1982
15 anni 35 % + 5 anni 9 %
Totale: 20 anni 44 %
Fino al 31/12/1997 3,60 % annuo
Dal 1/1/1998 al 31/12/2011 2 % annuo (art.8 D.lgs. 165/97)
Dal 1/1/2012 Contributivo pro-rata
Opera il disposto dell’art.7, c.1 della legge 569/1982, che prevede l’applicazione della legge
3 novembre 1963, n.1543 Tali criteri non si applicano al personale dirigente e direttivo
Ruolo
Agenti
Assistenti
Sovrintendenti
Ispettori
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
Assunto dopo il 25/06/1982
15 anni 35 % + 5 anni 9 %
Totale: 20 anni 44 %
Fino al 31/12/2011 1,80 % annuo
Dal 1/1/2012 Contributivo pro-rata

Vale anche per la polizia penitenziaria pre\post riforma 90\91


panorama
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

Ragazzi scusate, non è difficile capire il prima e il dopo, se si è transitati nell'ordinamento "civile", ogni commento è superfluo per i giudici.

La sentenza che ho postato riporta questi dati sul collega PolStato.
----------------------------------------------------------------------------------

1) - incorporato nel Comparto Sicurezza della Polizia di Stato dal 5.12.1981

2) - In virtù della l. 121 del 1981, la Polizia di Stato è stata smilitarizzata divenendo, a far data dal 25 giungo 1982, …..

3) - Pertanto, il sig. …., in qualità di personale della Polizia di Stato già ad ordinamento militare e ora civile, è transitato e rientra, ad ogni effetto giuridico , nei ruoli ad ordinamento "civile" di detto personale, nonostante la sua precedente appartenenza e provenienza dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S..

4) - Conseguentemente, ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria, nei suoi confronti non possono trovare applicazione le invocate disposizioni normative contenute negli artt. 52, 53 e 54 del TU n. 1092/73, trattandosi di norme pensionistiche che riguardano il personale assoggettato all’ordinamento "militare".
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angri62
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da angri62 »

panorama ha scritto:Ragazzi scusate, non è difficile capire il prima e il dopo, se si è transitati nell'ordinamento "civile", ogni commento è superfluo per i giudici.

La sentenza che ho postato riporta questi dati sul collega PolStato.
----------------------------------------------------------------------------------

1) - incorporato nel Comparto Sicurezza della Polizia di Stato dal 5.12.1981

2) - In virtù della l. 121 del 1981, la Polizia di Stato è stata smilitarizzata divenendo, a far data dal 25 giungo 1982, …..

3) - Pertanto, il sig. …., in qualità di personale della Polizia di Stato già ad ordinamento militare e ora civile, è transitato e rientra, ad ogni effetto giuridico , nei ruoli ad ordinamento "civile" di detto personale, nonostante la sua precedente appartenenza e provenienza dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S..

4) - Conseguentemente, ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria, nei suoi confronti non possono trovare applicazione le invocate disposizioni normative contenute negli artt. 52, 53 e 54 del TU n. 1092/73, trattandosi di norme pensionistiche che riguardano il personale assoggettato all’ordinamento "militare".
===caro panorama, si voleva solo evidenziare che comunque ci sono differenze trattamentali pensionistiche al netto della sentenza. i giudici non sono infallibili.
panorama
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

I giudici non sono infallibili, in quanto da un giudice ad altro cambia il modo di pensare e di veduta ed è per questo che se uno vuole vedere ancora più chiaro deve fare Appello, così come avviene per ogni sconfitta.
guidoreni
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da guidoreni »

...ma "panorama", ricorda o no, le prime sentenze relative all'art. 54, che venivano puntualmente rigettate dalle varie sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti?
panorama
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

certo che mi ricordo e che poi c'è stata una inversione di marcia, però in tutto questo, si sono registrati degli appelli che verranno discussi l'anno prossimo e fino a tale pronunciamento non vi è alcuna certezza.
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da Nettuno64fm »

Scusatemi se approfitto della Vostra consulenza, ma essendo entrato in Marina a gennaio 1981 fino a gennaio 1993 e poi da marzo 1993 sono nella Polizia di Stato, potrò beneficiare dell'art. 54 DPR 1092/73, visto che ho presentato la domanda di pensione di anzianita' per fine 2018?
Grazie
panorama
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

In relazione all'oggetto allego una lettera di chiarimenti dell'INPS sull'art. 54 in cui spiega come vengono fatti i calcoli e a chi spetta o meno, inoltre, la stessa è stata inviata al Min.Int. e ad alcune sigle Sindacali della Polizia di Stato ove parla anche del Disciolto Corpo Guardia di P.S. e della PolStato.

vedi allegato
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domenico69
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da domenico69 »

panorama ha scritto: ven nov 09, 2018 12:15 am In relazione all'oggetto allego una lettera di chiarimenti dell'INPS sull'art. 54 in cui spiega come vengono fatti i calcoli e a chi spetta o meno, inoltre, la stessa è stata inviata al Min.Int. e ad alcune sigle Sindacali della Polizia di Stato ove parla anche del Disciolto Corpo Guardia di P.S. e della PolStato.

vedi allegato
Buongiorno gentilissimo Panorama. Avresti cortesemente copia della lettera che hai pubblicato, completa di data ed eventuale protocollo? Poiché quella pubblicata ne è priva. Grazie. Domenico.
panorama
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

Allego un (vecchio) Parere del CdS datato 2001


Oggetto: - Ministero dell’Interno. Criteri per il calcolo delle pensioni ordinarie - problematiche.



Tra le diverse situazioni del prima e del dopo disciolto Corpo della Polizia, all'ultimo punto 2 tra l'altro si legge:

Le osservazioni sopraesposte, e la certa inapplicabilità della disciplina transitoria di cui alla legge 121 del 1981 al personale riammesso in servizio ai sensi della legge n. 39 del 1981 esclude, altresì la possibilità che i servizi prestati dagli interessati al di fuori dell'amministrazione e ricongiunti ai sensi della legge n. 29 del 1979 siano suscettibili di essere valorizzati ai sensi dell'art. 54 del T.U. n. 1092 del 1983, e cioè con l'applicazione della percentuale di aumento del 3,60%, (art. 54, sesto comma d.P.R. n. 1092 del 1973), già prevista dal cennato art. 6 della legge n. 1543 del 1963. Ai soggetti cui si riferisce il quesito prospettato dal Ministero dell'Interno va, infatti, applicato l'ordinamento del personale della Polizia di Stato; e per la Polizia di Stato il d.l. 21 settembre 1987 n. 387, nel testo risultante dalla legge di conversione 20 novembre 1987 n. 472, ha previsto l'applicazione ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione, dell'art. 52 e non anche dell'art.54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.


vedi allegato
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firefox
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da firefox »

E se il quesito fosse stato posto solo così:

si chiede di conoscere se i servizi prestati dagli interessati al di fuori dell'Amministrazione
e ricongiunti ai sensi della legge n.29 del 1979, siano suscettibili di essere valorizzati ai sensi
dell'art. 54 del T.U. sulle pensioni, approvato con d.P.R. n. 1092 del 1973


senza fare nessun specifico riferimento alla alla legge 121/81, cessazioni e riammissioni in servizio e magari senza nessun specifico riferimento alla PS, ma per tutta le generalità dei Corpi dello Stato :?:
Aquila

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da Aquila »

Buongiorno :D sperando di fare cosa gradita a tutti i colleghi, allego modulo x RICORSO e RILIQUIDAZIONE pensione, ai sensi dell'art. 54 DPR 1973, ovvero richiesta di ripristino di trattamento in quiescienza come Comparto Sicurezza e non come...impiegati civili che svolgeva le stesse funzioni dei CC ed a volte anke superiori, visto che, come previsto dal TULPS, rilasciavamo anche i porti d'armi et passaporti che loro...non potevano rilasciare.
Stavolta, visto che percepisco oltre 300 euro meno dei miei omologhi retributivi
...ricorrero' fino in fondo. :D

Ci sono solo due errori che si possono fare nel cammino verso il vero: non andare fino in fondo e non iniziare.
budha
art 54 1.jpg
art 54 2.jpg
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panorama
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

PolStato

Ricorso perso in Piemonte.

1) - Il ricorrente ha prestato servizio presso la Polizia di Stato dal 25 gennaio 1981 sino al 6 maggio 2017,

2) - È pacifico che la P.S., con la L. n. 121/1981, abbia perduto, per una precisa scelta del legislatore dell’epoca, lo status militare e, di conseguenza, anche i benefici che tale status presuppongono.

3) - Che vi sia una tendenza legislativa tesa al riavvicinamento degli ordinamenti delle forze di polizia latamente intese è indubbio, come dimostrano le varie norme citate dal ricorrente, tuttavia questo necessita pur sempre, specie in una materia in cui vige il principio di legalità, dell’intervento del legislatore.
-------------------------------

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 43 Pubblicazione 10/04/2019

SENT. N. 43/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale
per la regione Piemonte
in composizione monocratica nella persona del Cons. Walter BERRUTI, quale Giudice unico ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20717 del registro di segreteria, proposto da B. S., nato a omissis il omissis, residente in omissis, c.f. omissis, rappresentato e difeso dall’Avv. Daniele Lascari del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Gianlupo Macolino in Torino, Via Principi d’Acaja n. 57, come da procura speciale in calce al ricorso;

contro
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione dipendenti pubblici, sede di omissis, non costituito;

per l’accertamento
del diritto all’attribuzione del coefficiente di rendimento del 44% ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 per i periodi di servizio fino al 31 dicembre 1995 ai fini del calcolo della base pensionabile;

e la conseguente condanna
dell’INPS rideterminare il trattamento pensionistico e a corrispondere le differenze economiche arretrate.

Visto il decreto con il quale è stata fissata l’odierna udienza di discussione.
Udito, alla pubblica udienza del 19 marzo 2019, l’Avv. Daniele Lascari per il ricorrente.

Ritenuto in
FATTO

Il ricorrente ha prestato servizio presso la Polizia di Stato dal 25 gennaio 1981 sino al 6 maggio 2017, quando è cessato dal servizio per inabilità percependo la pensione diretta di inabilità n. 17744343, liquidata dall’INPS con il c.d. sistema misto retributivo-contributivo.

Egli lamenta la mancata applicazione dell’aliquota di rendimento relativa alla quota retributiva della pensione per il periodo di servizio prestato sino al 31 dicembre 1995 (anni 17 e mesi 10) prevista, nella misura del 44 %, dall’art. 54, comma primo del D.P.R. n. 1092/1973.

Secondo il ricorrente, tale norma, ancorché espressamente dettata per il personale militare, continuerebbe ad applicarsi al personale della Polizia di Stato dopo la sua demilitarizzazione, avvenuta con la L. n. 121/1981. In tal senso deporrebbe il testo dell’art. 1, comma secondo del citato D.P.R. n. 1092 laddove menziona i militari delle Forze armate e quelli dei Corpi di polizia per assoggettarli al medesimo trattamento giuridico in materia pensionistica. Il ricorrente riconosce che con l’art. 3 della L. n. 121/1981 l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza (oggi Polizia di Stato) è diventata civile, benché ad ordinamento speciale, perdendo inequivocabilmente lo status militare fino ad allora posseduto, tuttavia ritiene che, ai fini previdenziali, il relativo personale debba essere equiparato a quello militare stante l’analogia delle funzioni svolte. Le due categorie sarebbero altresì accomunate dalle caratteristiche del rapporto di impiego: esclusione dalla c.d. privatizzazione di cui al D.lgs. n. 165/2001; impostazione gerarchica del rapporto, di derivazione militare; limitazione di alcuni diritti costituzionalmente garantiti agli altri lavoratori (ad es. quelli sindacali). Confermerebbero tale omogeneità altre norme: l’art. 16 della L. n. 121/1981, che sotto l’unica denominazione di Forze di polizia riunisce forze militari e non militari; il D.lgs. n. 195/1995, che contiene una disciplina omogenea del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; l’art. 19 della L. n. 183/2010, che riconosce la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, tratteggiandone le comuni caratteristiche; nonché circolari dell’Istituto di previdenza, laddove affermano che i dipendenti della P.S. sono destinatari, oltre che delle norme sugli impiegati civili dello Stato, anche delle norme speciali riguardanti esclusivamente le forze di polizia o il personale militare (Circ. INPDAP n. 6/2005). In definitiva, sarebbe non conforme a Costituzione trattare in modo diverso situazioni omogenee. Il ricorso argomenta infine diffusamente sulla applicabilità oggettiva nella specie dell’art. 54 D.P.R. n. 1092 cit. e conclude come in epigrafe riportato.

L’INPS è rimasto silente sull’istanza di riliquidazione avanzata in via amministrativa e nemmeno si è costituito in giudizio.

All’udienza di discussione il difensore del ricorrente ha depositato l’originale del ricorso munito di relata di notifica all’INPS, illustrato le proprie posizioni e richiamato le conclusioni in atti.

La causa è stata quindi decisa come da dispositivo.

Considerato in
DIRITTO

1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell’INPS, che non si è costituito malgrado la regolarità della notifica del ricorso, ricevuta dall’Istituto nella propria sede di Novara in data 23 gennaio 2019.

2. Nel merito il ricorso non può essere accolto.

Secondo questo Giudice, la norma di cui si invoca l’applicazione, l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, per cui “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile” non è applicabile al ricorrente che, in quanto ex dipendente della Polizia di Stato, non riveste la qualifica di “militare” ai fini della norma predetta.

Gli argomenti addotti dal ricorrente e sopra sinteticamente richiamati non paiono, a parere di questo Giudice, convincenti e in grado di far superare il preciso dato letterale utilizzato dal D.P.R. n. 1092/1973, recante il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

La norma in discorso è contenuta nel Capo II del Titolo III, specificamente dedicato al “personale militare”, categoria di personale che viene tenuta ben distinta, nel suddetto testo unico, sin dalla sua intitolazione, dal restante personale civile.

La disciplina contenuta nel suddetto D.P.R. presuppone la distinzione delle situazioni soggettive e del relativo status, la quale giustifica la sua differenziazione e la rende perciò non irragionevole.

È pacifico che la P.S., con la L. n. 121/1981, abbia perduto, per una precisa scelta del legislatore dell’epoca, lo status militare e, di conseguenza, anche i benefici che tale status presuppongono.

Che vi sia una tendenza legislativa tesa al riavvicinamento degli ordinamenti delle forze di polizia latamente intese è indubbio, come dimostrano le varie norme citate dal ricorrente, tuttavia questo necessita pur sempre, specie in una materia in cui vige il principio di legalità, dell’intervento del legislatore.

Del resto, l’art. 19 della L. n. 183/2010, pur richiamato nel ricorso, che, al comma 1, riconosce la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, evidenziandone le comuni caratteristiche, dispone, al comma 2, che “la disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie”.

3. Il ricorso va quindi respinto.

4. Le spese compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Torino, il 19 marzo 2019.
IL GIUDICE
(F.to Dott. Walter BERRUTI)


Depositata in Segreteria il 10 aprile 2019


Il Direttore della Segreteria
(F.to Antonio CINQUE)
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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PolStato ex Esercito Italiano

Ricorso perso in Piemonte

1) - Il ricorrente ha prestato servizio nella Polizia di Stato, dal 29 settembre 1986, data dell’arruolamento, al 28.5.2013, data in cui è cessato dal servizio per inabilità,

2) - Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente afferma di aver prestato servizio altresì nell’Esercito Italiano dal 22.1.1980 al 20.4.1981, dal 3.10.1981 al 30.9.1983 e dal 13.5.1985 al 23.6.1985, avendo maturato un’anzianità di servizio utile ai fini del trattamento di pensione pari ad anni 15 e mesi 2, comprese le maggiorazioni ex lege spettanti e le ricongiunzioni.
-----------------------------------------

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 30 Pubblicazione 12/03/2019

Sent. n. 30/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 20682 del Registro di Segreteria,

sul ricorso
promosso dal signor D. D., nato omissis il omissis e residente a omissis, via omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Lascari (LSCDNL73R01D969K) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gianlupo Macolino (MCLGLP85C12F839C), in via Principi D’Acaja n. 57;

contro
INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giorgio Ruta (RTU GRC 55C09 H501X) e Patrizia Sanguineti (SNG PRZ 69°66 D969D), giusta procura generale alle liti del 21.7.2015 a rogito dr. Paolo Castellini, notaio in Roma, e con loro elettivamente domiciliato in Torino – Via dell’Arcivescovado n. 9.

Esaminati il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, all’udienza del 15 gennaio 2019, l’avv. Daniele Lascari in rappresentanza e difesa del ricorrente e l’avv. Giorgio Ruta in rappresentanza e difesa dell’INPS.

Rilevato in
Fatto

Con atto notificato in data 6 novembre 2018 il ricorrente si è rivolto a questa Sezione per sentire “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi attribuire la pensione, attualmente in godimento, per il periodo di servizio utile maturato al 31.12.1995 con il sistema retributivo, vigente a quella stessa data, con le modalità di calcolo stabilite dall’art. 54, comma 1, del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092; e, per l’effetto, 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione al 44% della base pensionabile per il periodo si servizio utile maturato al 31.12.1995, secondo quanto disposto dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973; 3) condannare l’INPS a corrispondere la pensione maturata fino al 31.12.1995, con criteri di cui all’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 nei termini di cui al ricorso e a pagare le somme spettanti a titolo di arretrato sulle precedenti rate di pensione non adeguate, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex lege dovuti”.

Il ricorrente ha prestato servizio nella Polizia di Stato, dal 29 settembre 1986, data dell’arruolamento, al 28.5.2013, data in cui è cessato dal servizio per inabilità, ed è stato posto in quiescenza a far data dal 29.5.2013.

Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente afferma di aver prestato servizio altresì nell’Esercito Italiano dal 22.1.1980 al 20.4.1981, dal 3.10.1981 al 30.9.1983 e dal 13.5.1985 al 23.6.1985, avendo maturato un’anzianità di servizio utile ai fini del trattamento di pensione pari ad anni 15 e mesi 2, comprese le maggiorazioni ex lege spettanti e le ricongiunzioni.

Con atto di determinazione n. TO022013751040 la Direzione provinciale INPS di Torino ha attribuito al ricorrente la pensione ordinaria diretta di inabilità n. 17744071, con decorrenza 29.5.2013, indicando, altresì, i relativi coefficienti di calcolo.

Secondo la prospettazione attorea, con riguardo alla pensione da calcolarsi con il sistema retributivo, cioè quella maturata alla data del 31.12.1995, l’Istituto risulta aver preso in esame il periodo fino al 31.12.1992 (per determinare la quota B) e quello fino al 31.12.1995 (per determinare la quota A); il coefficiente di calcolo applicato per determinare la quota B è 0,27028 (27,028%), mentre quello applicato per determinare la quota A è 0,35 (35%); per differenza, il coefficiente applicato per determinare la quota C è 0,07972 (7,972%).

Il ricorrente lamenta che il calcolo della pensione spettante per il servizio fino al 31.12.1995 e valutato per determinare la quota A, sia diverso rispetto a quanto stabilito dall’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, cui ritiene di aver diritto. Ha quindi richiesto, in via amministrativa, all’INPS la rideterminazione del computo della pensione, nei termini più favorevoli dell’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, senza peraltro ottenere riscontro alcuno.

Preliminarmente la difesa del ricorrente rileva che non può revocarsi in dubbio l’applicabilità dell’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 alla sua posizione seppur allo stesso, in quanto ex appartenente al Corpo della Polizia dello Stato, non possa riferirsi la qualifica di militare in senso stretto, venuta meno a seguito della legge di riforma 1° aprile 1981, n. 121. Rammenta il ricorrente che, in effetti, gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno perso lo status di militare, a seguito della legge di riforma richiamata che, all’art. 3, stabilisce che “L’amministrazione della Pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale”.

Secondo la prospettazione del ricorrente la perdita di tale status non potrebbe comunque ritenersi sufficiente a legittimare la “perdita” del diritto al beneficio pensionistico invocato che permarrebbe in quanto la norma di maggior favore, dettata dall’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, andrebbe letta non in relazione al possesso dello status di militare, ma andrebbe riguardata sotto il profilo della particolare natura del rapporto d’impiego delle categorie di personale interessate e delle peculiari funzioni che accomunano i destinatari della norma, militari o meno, vale a dire la difesa dello Stato (per le Forze Armate) e il mantenimento dell’ordine e della sicurezza interna (per i Corpi di Polizia); funzioni rispetto alle quali il venir meno dello status di militare della Polizia di Stato non avrebbe avuto, né potrebbe, oggi, avere alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento di un diritto che dovrebbe ritenersi non essere messo in discussione.

Una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni contenute nel d.p.r. n. 1092/1973, nella parte in cui viene utilizzato il termine “militari”, conduce a ritenere che le norme pensionistiche di maggior favore ivi contenute debbano intendersi dirette a tutti i lavoratori dei Corpi di Polizia dello Stato e non solo a quelli che rivestono lo status di militare.

Nel merito il ricorrente evidenzia la pretesa erroneità della liquidazione della pensione operata dall’Istituto previdenziale che, per la parte di pensione maturata al 31.12.995, avrebbe arbitrariamente e illegittimamente equiparato lo stesso alla generalità degli impiegati civili dello Stato assoggettandolo alla disciplina dell’art. 44 d.p.r. n. 1092/1973, per essi prevista. La violazione di legge da parte dell’INPS sarebbe evidente e troverebbe fondamento nella posizione sostenuta dall’Istituto previdenziale in relazione all’interpretazione dell’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, ritenuto applicabile solo ai militari che abbiano maturato un’anzianità di servizio tra i sedici e i venti anni di servizio, non anche nel caso in cui il servizio si protragga oltre il ventesimo anno.

La lettura fornita alla norma dell’Istituto previdenziale sarebbe contraria ai canoni ermeneutici vigenti nell’ordinamento. Rileva la difesa del ricorrente che laddove il legislatore avesse voluto attribuire il beneficio di cui è causa nei soli casi di cessazione dal servizio nell’arco di tempo sopra indicato, lo avrebbe chiaramente detto. Al contrario, ciò non sarebbe in alcun modo esplicitato nella disposizione, non avendo stabilito la condizione della necessaria cessazione dal servizio ai fini dell’attribuzione del più favorevole sistema di calcolo.

L’interpretazione propugnata dall’Istituto previdenziale sarebbe altresì inconsistente anche alla luce della lettura del secondo comma dell’art. 54 citato: secondo la difesa del ricorrente la giustapposizione delle due norme renderebbe chiaro il senso della disposizione che sarebbe riassumibile nel senso che la pensione del militare che abbia maturato l’anzianità da sedici a venti anni di servizio andrebbe calcolata al 44% della base pensionabile e che nel caso in cui l’anzianità di servizio sia superiore ai venti anni si applichi un incremento dell’1,8% per ogni anno in più di servizio utile.

Anche una lettura logico-sistematica della norma condurrebbe alle medesime conclusioni posto che al personale civile sarebbe destinata la pressochè identica disposizione contenuta nell’art. 44 dello stesso decreto.

Con memoria difensiva depositata in data 7 gennaio 2019 si è costituito in giudizio l’INPS invocando il rigetto del ricorso.

Nel merito la difesa dell’Istituto previdenziale osserva che il ricorrente non potrebbe essere fatto destinatario del disposto dell’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973. Non essendo il ricorrente cessato dal servizio con un’anzianità di servizio utile ricompresa tra i 15 e i 20 anni, sarebbe pacifico che lo stesso sia stato collocato in pensione con un’anzianità di servizio utile molto superiore.

Secondo la prospettazione dell’INPS la disposizione richiamata sarebbe stata emanata per salvaguardare coloro che nell’ambito del sistema retributivo (all’epoca della disposizione unico in essere) fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, non potendo in alcun modo riguardare il ricorrente, collocato a riposo in un sistema diverso. L’Istituto avrebbe quindi correttamente liquidato la pensione dell’iscritto secondo la normativa vigente e computando un’anzianità maturata dallo stesso alla data di cessazione dal servizio.

A conforto della lettura indicata la difesa dell’INPS richiama una serie di precedenti giurisprudenziali in termini, in forza dei quali dovrebbe ritenersi che l’art. 54 primo comma d.p.r. n. 1092/1973 trovi applicazione esclusivamente allorchè il congedato abbia maturato, all’atto del congedo, almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile.

All’udienza in data 15 gennaio 2019 l’avv. Daniele Lascari ha richiamato i contenuti del ricorso e insistito per l’accoglimento della domanda, volta al conseguimento dei benefici di cui all’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973. L’avv. Ruta ha richiamato il ricorso e insistito per il rigetto.

Ritenuto in
DIRITTO

La domanda introdotta con il ricorso è volta all’accertamento del preteso diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione in godimento, con applicazione della disciplina contenuta nell’art. 54 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, per il ricalcolo della quota d al pera computarsi con il sistema retributivo, per il periodo di servizio utile maturato fino al 31.12.1995.

La domanda non può ritenersi meritevole di accoglimento.

La richiamata disposizione dell’art. 54 d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 prevede che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.

Dirimente nel senso dell’esclusione dell’applicabilità della disposizione alla posizione del ricorrente è la circostanza dell’appartenenza dello stesso al Corpo della Polizia di Stato, risultando in capo al medesimo conseguentemente esclusa la qualifica di “militare”.

Come desumibile dalla stessa ricostruzione normativa fornita dalla difesa del ricorrente la Polizia di Stato ha perso lo status di istituzione militare a far tempo dalla legge di riforma 1° aprile 1981, n. 121 che, all’art. 3, ha stabilito che “L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale”.

Diversamente da quanto pur approfonditamente argomentato dalla difesa del ricorrente la perdita di status di militare da parte degli appartenenti alla Polizia di Stato non può non riverberarsi sull’ambito di applicabilità della disposizione, da ritenersi circoscritta, secondo la lettera della norma, ai soli soggetti effettivamente in possesso, al momento del collocamento in quiescenza, della detta qualifica.

Soccorre, a tal fine, il criterio ermeneutico fondamentale nell’interpretazione della legge, contenuto nell’art. 12 delle preleggi, per cui il significato della legge deve essere rinvenuto, in via principale, in quello dato “dal senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”.

Non è revocabile in dubbio che, anche una lettura sistematica della disposizione, conduca alle stesse conclusioni tenendo conto che la speciale disposizione è volta a disciplinare il computo della pensione nel sistema retributivo con riguardo al personale militare non potendo estendersi la detta disciplina agli appartenenti alla Polizia di Stato, legislativamente qualificata come amministrazione civile ad ordinamento speciale, alla quale deve ritenersi applicabile la normativa diretta alla generalità degli impiegati civili dello Stato e quelle riguardanti specificamente le Forze di Polizia. Alla stessa non può ritenersi invece estensibile, se non espressamente previsto, la normativa dichiaratamente rivolta a regolare il computo del trattamento pensionistico del personale militare.

Non può condurre a diversa conclusione il dato che al momento dell’entrata in vigore del d.p.r. i Corpi di Polizia dell’epoca fossero tutti a status militare e neppure il riferimento contenuto nell’art. 1, comma 2 del d.p.r. n. 1092/1973 alla platea dei destinatari del decreto, nell’ambito dei quali sono ricompresi “…i militari delle forze armate e dei Corpi di polizia”.

Il dato letterale della disposizione dell’art. 54 c. 1 del richiamato d.p.r. è inequivocabile nell’individuare la voluntas legislatoris che ha circoscritto l’ambito di applicabilità della norma di favore al solo personale a status militare, con conseguente esclusione dei soggetti privi della detta qualifica al momento del pensionamento.

La domanda del ricorrente deve conseguentemente essere rigettata risultando la preliminare questione trattata assorbente anche rispetto al merito della pretesa.

Si aggiunga peraltro che, anche in relazione alla questione riguardante la portata della disposizione dell’art. 54 c. 1 d.p.r. n. 1092/1973 la domanda non potrebbe trovare accoglimento.

In relazione a tale aspetto la Sezione ha avuto modo di pronunciarsi affermando che “… sull'ambito di applicazione dell'art. 54 primo comma del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 cit. si fronteggiano due tesi. La prima, più restrittiva e aderente al testo letterale, fatta propria dall'INPS, limita l'applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione la sua ratio nella tutela dei militari che cessino dal servizio con anzianità di poco superiori a quelle minime. L'altra, più estensiva, sostenuta con il ricorso, ritiene la suddetta regola di calcolo di portata generale per i militari che abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano tale beneficio con gli ulteriori aumenti annuali previsti dai commi seguenti (dell'1,80 o del 3,60 per cento, a seconda della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo) “(Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 63/2018) e prestando adesione al primo orientamento interpretativo (cfr. questa Sez. nn. 3 e 18/2018, n. 63/2018 Sez. Veneto n. 46/2018) in quanto ritenuta “maggiormente aderente al dato letterale e, in quanto più restrittivo, consono alla natura speciale della norma de qua”.

In coerenza con l’orientamento espresso dalla Sezione deve quindi ritenersi che, essendosi il ricorrente congedato con una anzianità complessiva maturata al congedo superiore a 20 anni, la sua situazione non possa comunque ritenersi ricadere nella fattispecie normativa contemplata dal primo comma dell'art. 54 cit., il cui ambito di applicazione riguarda i militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura e peculiarità delle questioni interpretative dedotte.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese di giudizio compensate.

Così provveduto in Torino, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 15 gennaio 2019.
Il Giudice
F.to Ilaria Annamaria Chesta

Depositata in Segreteria il 12 marzo 2019


Il Direttore della Segreteria
F.to Antonio Cinque
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 12 marzo 2019
Il Giudice Unico
F.to Ilaria Annamaria Chesta
In esecuzione del Provvedimento del Giudice ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in qualsivoglia forma di pubblicazione o di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente.
Torino, 12 marzo 2019
Il Direttore della Segreteria
F.to Antonio Cinque
naturopata
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da naturopata »

Io invece attenderei in primis il consolidamento i n appello dell'art.54 per i militari, poi attenderei l'esito dell'appello di questa eventuale sentenza della Corte dei Conti del Lazio e di quelle invece che hanno già respinto in I° ricorsi del medesimo genere di forze di polizia ad ordinamento civile. In ultimo, non contatterei nessuno e farei un ricorso in proprio, visto la banalità della questione, questi io li considero "ricorsucoli", senza spendere un centesimo.
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