art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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segato stefano
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art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da segato stefano »

chiedo scusa, qualcuno mi può dire se, per gli arruolati nel 1984, spettano gli stessi diritti dell'art. 54, come per gli arruolati negli anni 1981/2/3. Grazie. Stefano Segato


strongman
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da strongman »

Da quello che ho capito leggendo qui tale diritto spetta solo alle forze di Polizia ad ordinamento militare, poi magari mi sbaglio, aspetta il parere degli esperti.
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angri62
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da angri62 »

strongman ha scritto:Da quello che ho capito leggendo qui tale diritto spetta solo alle forze di Polizia ad ordinamento militare, poi magari mi sbaglio, aspetta il parere degli esperti.
===polizia penitenziaria SI
polizia di stato arruolati entro il 25 giugno 1982
firefox
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da firefox »

angri62 ha scritto: ===polizia penitenziaria SI
polizia di stato arruolati entro il 25 giugno 1982
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panorama
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

Alla Polizia di Stato NON può essere applicato l'art. 54 di cui al post


1) - Il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze del Comparto Sicurezza della Polizia di Stato dal 5.12.1981 sino alla data del pensionamento, 1.2.2016;

2) - di aver goduto dello status di militare arruolato come GUARDIA DI PUBBLICA SICUREZZA in quanto assunto prima del 25 giugno 1982 ;

La CdC Calabria precisa:

3) - In virtù della l. 121 del 1981, la Polizia di Stato è stata smilitarizzata divenendo, a far data dal 25 giungo 1982, un’amministrazione civile ad ordinamento speciale.

4) - Pertanto, il sig. F. D., in qualità di personale della Polizia di Stato già ad ordinamento militare e ora civile, è transitato e rientra, ad ogni effetto giuridico , nei ruoli ad ordinamento "civile" di detto personale, nonostante la sua precedente appartenenza e provenienza dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S..

5) - Conseguentemente, ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria, nei suoi confronti non possono trovare applicazione le invocate disposizioni normative contenute negli artt. 52, 53 e 54 del TU n. 1092/73, trattandosi di norme pensionistiche che riguardano il personale assoggettato all’ordinamento "militare".

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Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 226 Pubblicazione 27/09/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni
Cons. Ida Contino

Ha emesso la seguente
SENTENZA n.226/2018

Nel giudizio in materia di pensioni militari, iscritto al n. 21686 del registro di segreteria , proposto da F. D. ( C.F. Omissis), nato a omissis (omissis) il Omissis, elettivamente domiciliato in Crotone presso lo studio dell’avv. Giuseppina Falcone che lo rappresenta e difende, avverso Inps ( Istituto Nazionale Previdenza Sociale — Gestione ex INPDAP - in persona del legale rappresentante p.t. ).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con atto introduttivo del presente giudizio, il sig. F.D. ha adito questa Corte dei conti per ottenere la declaratoria del proprio diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico con l’applicazione della percentuale del 44% prevista dall’art. 54, comma 1 del d.p.r. 1092 /1973, con decorrenza dalla data del suo collocamento in quiescenza.

2) Il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze del Comparto Sicurezza della Polizia di Stato dal 5.12.1981 sino alla data del pensionamento, 1.2.2016; di aver goduto dello status di militare arruolato come GUARDIA DI PUBBLICA SICUREZZA in quanto assunto prima del 25 giugno 1982 ; di aver maturato, alla data del 31.12.1995, 17 anni , 9 mesi e 7 giorni di anzianità; di essere titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto.

Tanto premesso, assume di rientrare nella previsione di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/1973.

3) Con memoria del 7.8.2018, si è costituito l’Inps opponendo in primo luogo che il ricorrente è destinatario della disciplina pensionistica prevista per gli impiegati civili dello stato in quanto sin dal 1982 gli agenti di p.s. appartenenti alla Polizia di Stato hanno perso lo status militare.

In ogni caso eccepisce che l’art. 54 invocato dal ricorrente si applica solo per i militari andati in quiescenza con almeno 15 anni di servizio e non oltre i venti anni; conseguentemente, poiché il ricorrente è stato collocato in pensione con 40 anni di servizio , anche per tale motivo il richiamo alla disposizione suddetta sarebbe inconferente.

4) All’odierna udienza, la causa è posta in decisione.-

5) Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

Risulta dagli atti che il ricorrente è stato assunto quale agente di p.s. in data 5.12.1981.

In virtù della l. 121 del 1981, la Polizia di Stato è stata smilitarizzata divenendo, a far data dal 25 giungo 1982, un’amministrazione civile ad ordinamento speciale.

Pertanto, il sig. F. D., in qualità di personale della Polizia di Stato già ad ordinamento militare e ora civile, è transitato e rientra, ad ogni effetto giuridico , nei ruoli ad ordinamento "civile" di detto personale, nonostante la sua precedente appartenenza e provenienza dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S.. Conseguentemente, ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria, nei suoi confronti non possono trovare applicazione le invocate disposizioni normative contenute negli artt. 52, 53 e 54 del TU n. 1092/73, trattandosi di norme pensionistiche che riguardano il personale assoggettato all’ordinamento "militare".

Nei confronti del ricorrente, dunque, deve trovare applicazione il distinto, anche se meno favorevole, regime giuridico contemplato nell'art. 44 del T.U. citato ( cfr Sezione Veneto ., sent. N. 158/2014).

Ciò è confermato anche dall’art. 23 della l. 121/1981 il quale stabilisce che “Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato”.

Ebbene, nessuna disposizione, nell’ambito della fonte citata, consente l’ultravigenza dello status militare , peraltro solo con riferimento alla disciplina pensionistica.

Tanto premesso, nei confronti del ricorrente non può trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 44% , prevista per i militari , ma quella meno favorevole prevista per gli impiegati civili dello Stato.

Né tale convincimento può essere revocato dalla circostanza che per la pensione privilegiata al personale dei corpi smilitarizzati si applica la disciplina prevista per i militari.

Solo in questa materia, infatti, vi sono speciali disposizioni che dispongono in questo senso, come accade nei casi disciplinati dall’art. 5, comma 6, D.L.387/1987, convertito in L 20/11/1987,n. 472 .

Il ricorso, pertanto è infondato.

Si condanna il ricorrente alla refusione delle spese a favore dell’Inps che si liquidano in € 200,00 ( duecento/00).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando

RIGETTA

Il ricorso in epigrafe. Per le spese dispone come in parte motiva.

Catanzaro 26.9.2018

Il giudice
f.to Ida Contino


Depositata in segreteria il 26/09/2018


Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da segato stefano »

grazie per l'esaudiente risposta. Stefano Segato
eminenz

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da eminenz »

firefox ha scritto:
angri62 ha scritto: ===polizia penitenziaria SI
polizia di stato arruolati entro il 25 giugno 1982
Vigili del Fuoco (tutti) anche...
NON MI RISULTA...ne per la Pol Pen ne per i VVFF.
avete sentenze o altri documenti che dimostrano la Vostra affermazione?
grazie
firefox
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da firefox »

eminenz ha scritto: NON MI RISULTA...ne per la Pol Pen ne per i VVFF.
avete sentenze o altri documenti che dimostrano la Vostra affermazione?
grazie
Certamente, il citato DPR 1092/73, dove relativamente al personale dei VVF (e NON della PP) dice:


61. Servizi antincendi e Corpo forestale.

Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali.

Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari
grado dell'Arma dei carabinieri.

Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52.

Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo è di 3,60.


eminenz

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da eminenz »

firefox ha scritto:
eminenz ha scritto: NON MI RISULTA...ne per la Pol Pen ne per i VVFF.
avete sentenze o altri documenti che dimostrano la Vostra affermazione?
grazie
Certamente, il citato DPR 1092/73, dove relativamente al personale dei VVF (e NON della PP) dice:


61. Servizi antincendi e Corpo forestale.

Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali.

Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari
grado dell'Arma dei carabinieri.

Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52.

Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo è di 3,60.


grazie.
non conoscevo questo passaggio per i vv.ff. e forestali
firefox
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da firefox »

eminenz ha scritto: grazie.
non conoscevo questo passaggio per i vv.ff. e forestali
tranquillo credo lo disconosca anche la stragrande maggioranza dei miei colleghi.....
salvo8696

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da salvo8696 »

82° corso effettivo, inizio 15.10.1982... sono fuori per pochi mesi
Highlander
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da Highlander »

angri62 ha scritto:
strongman ha scritto:Da quello che ho capito leggendo qui tale diritto spetta solo alle forze di Polizia ad ordinamento militare, poi magari mi sbaglio, aspetta il parere degli esperti.
===polizia penitenziaria SI
polizia di stato arruolati entro il 25 giugno 1982
Polizia penitenziaria si??
Sebbene il transito è avvenuto senza soluzione di continuità, non mai letto sentenze a tal proposito neanche per PDS...
Boh.....illuminaci meglio.
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angri62
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da angri62 »

Highlander ha scritto:
angri62 ha scritto:
strongman ha scritto:Da quello che ho capito leggendo qui tale diritto spetta solo alle forze di Polizia ad ordinamento militare, poi magari mi sbaglio, aspetta il parere degli esperti.
===polizia penitenziaria SI
polizia di stato arruolati entro il 25 giugno 1982
Polizia penitenziaria si??
Sebbene il transito è avvenuto senza soluzione di continuità, non mai letto sentenze a tal proposito neanche per PDS...
Boh.....illuminaci meglio.
===COORDINAMENTO NAZIONALE PENSIONATI
gennaio 2018
NOVITÀ SULLA BASE PENSIONABILE AL 44% La Corte dei Conti ha nuovamente sbugiardato l’I.N.P.S.. Abbiamo già trattato l’argomento “44%”, specificando che il diritto è applicabile ai Militari che al 31/12/1995, posseggano un anzianità di servizio non inferiore a 15 anni e non superiore a 20. Molti hanno
individuato questa categoria in coloro che si sono arruolati negli anni 1981/82/83. In realtà tali “confini”, considerando il dettato normativo, appaiono riduttivi. Ad ogni buon conto, in seguito al primo ricorso, molti
Militari in quiescenza, avanzavano all’I.N.P.S. richiesta di ricostituzione della pensione sulla base dell’assunto dell’art.54, D.P.R. 1092/73. I ncredibilmente l’istituto previdenziale rispondeva “picche”,
perché a suo dire, la questione riguardava solo i pensionati con il sistema retributivo (e non anche il misto”), ed inoltre il pensionato doveva essere andato in quiescenza con massimo vent’anni di anzianità di servizio. Francamente stento a comprendere quale percorso logico/giuridico possa aver fatto
l’I.N.P.S. per giungere a tali conclusioni, assolutamente non considerate dalla normativa di
riferimento. La “querelle” va avanti, giungendo nuovamente innanzi alla Corte dei Conti (questa volta di Cagliari), che alcuni giorni or sono ha ribadito (accogliendo il ricorso) che la tipologia di calcolo (retribut
ivo/misto) non incide sul diritto, e che non è necessario essere andati in quiescenza entro “i vent’anni di servizio”. Alla luce di quest’ultima sentenza, invitiamo i nostri Iscritti (in possesso dei requisiti sopra esposti) a contattarci, al fine di inoltrare idonea istanza di ricostituzione (gratuita dall’inizio alla fine).
Uno spiraglio si apre anche per i pensionati della Polizia Penitenziaria . Questi ultimi infatti, si vedevano precluso il diritto , a causa dell’assenza dello status di “Militari” nel momento in cui è avvenuta la cessazione dal servizio. Tale interpretazione appare però in palese contraddizione con l’art.4.2 della circolare I.N.P.D.A.P. (oggi I.N.P.S.) n.19 del 01 giugno del 2005, che di fatto estende i benefici riservati ai Militari, anche a coloro che all’atto dell’arruolamento entravano in un Corpo Militare (per l’appunto il Corpo degli Agenti di custodia e delle Vigilatrici penitenziarie).
La vedo invece ostica per quanto concerne i pensionati provenienti dalla P.S.. Tale pessimismo è generato dalla data in cui è avvenuta la riforma che sanciva l’abbandono dello status di “Militari”.
Per ogni informazione, siamo a disposizione sulla mail pensionipolpen@uspp.it , oppure solo il mercoledì, dalle ore 09.30 alle ore 13.00, al numero 335/1521354.
salvo8696

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da salvo8696 »

lino ha scritto:
salvo8696 ha scritto:82° corso effettivo, inizio 15.10.1982... sono fuori per pochi mesi
Fuori per cosa se sei 1982??

Lino, per gli arruolati nella Polizia di Stato successivamente al 25.06.1982 il calcolo sulla base pensionabile viene fatto come per i dipendenti civili dei vari Ministeri e non al 44% prevista per i militari.
Quindi tra me e un Carabiniere arruolato lo stesso giorno, lo stesso mese e lo stesso anno, avremo una differenza sulla pensione (se non erro e correggetemi se sbaglio) di circa € 150,00 in meno per me.
Ecco perché per 4 mesi avrò un trattamento pensionistico meno favorevole rispetto ai militari.

...e pensare che al corso il personale del magazzino VECA, dopo averci consegnato le mimetiche con gli alamari con le stellette, ci dissero pomposamente: "Togliete le stellette e mettete le RI al loro posto".
In effetti la smilitarizzazione fu giustamente accolta come una grande conquista, ma qualcosa bisognava pur pagarla... pazienza...
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da lino »

salvo8696 ha scritto:
lino ha scritto:
salvo8696 ha scritto:82° corso effettivo, inizio 15.10.1982... sono fuori per pochi mesi
Fuori per cosa se sei 1982??

Lino, per gli arruolati nella Polizia di Stato successivamente al 25.06.1982 il calcolo sulla base pensionabile viene fatto come per i dipendenti civili dei vari Ministeri e non al 44% prevista per i militari.
Quindi tra me e un Carabiniere arruolato lo stesso giorno, lo stesso mese e lo stesso anno, avremo una differenza sulla pensione (se non erro e correggetemi se sbaglio) di circa € 150,00 in meno per me.
Ecco perché per 4 mesi avrò un trattamento pensionistico meno favorevole rispetto ai militari.

...e pensare che al corso il personale del magazzino VECA, dopo averci consegnato le mimetiche con gli alamari con le stellette, ci dissero pomposamente: "Togliete le stellette e mettete le RI al loro posto".
In effetti la smilitarizzazione fu giustamente accolta coolareme una grande conquista, ma qualcosa bisognava pur pagarla... pazienza...
Se ti può consolare, se non erro, anche gli arruolati nei mesi o anni precedenti non penso avranno riconosciuto tale art.

Credo al riguardo vi sia un marasma completo, che prima o poi qualcuno vi metterà "mano".
Perché se dipendenti civili dello stesso ministero possono fare ricorso per es. I vigili del fuoco, non si comprende perche Voi non possiate farlo.
Dovreste mettere sotto pressione i vostri sindacati, poiché vi fosse solo lo status militare lo potrei capire.
Ma qui mi sembra il solito pastrocchio all'italiana.
Al momento che mi risulti nessuno ha percepito emolumenti per questi art. ;
diciamo sono state vinte alcune cause in 1^istanza , per il resto si vedrà!!
Poi un giorno se vuoi facciamo un sorta di elenco delle migliorie da voi avute(senza vena polemica chiaramente) da parte vostra nei nostri confronti o come è cambiata la P.P. da quando sono senza stellette...
Ciao.
Per Aspera ad Astra!!!!
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