art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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mauri64
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da mauri64 »

Non entro nel merito del perché questa precisazione su un errore grammaticale che sui social è all'ordine del giorno, pertanto, ritengo tale intervento del tutto superfluo.

Per terminare, cito una frase di una persona qualunque.

Per essere grandi bisogna prima di tutto saper essere piccoli.
L'umiltà è la base di ogni vera grandezza.

Papa Francesco

Saluti


panorama
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

Chi non lavora non sbaglia mai. Il detto dice questo.
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nonno Alberto
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da nonno Alberto »

panorama ha scritto: gio ago 12, 2021 1:28 pm Chi non lavora non sbaglia mai. Il detto dice questo.


Antonino........ :lol: :lol: :lol: pensa alla salute

Un abbraccione...

Ciao Alberto
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Paolo64
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da Paolo64 »

Se vi fa piacere posso condividere il mio umile pensiero: tutti noi mella vita, al di là del ruolo che rivestiamo nella società, dovremmo...... non sempre per carità,............... ogni tanto, dovremmo imparare a ingoiare qualche rospo, perché poi vedrete che "le ranocchie" scenderanno giù da sole.... :).
panorama
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

nonno Alberto ha scritto: gio ago 12, 2021 1:40 pm
panorama ha scritto: gio ago 12, 2021 1:28 pm Chi non lavora non sbaglia mai. Il detto dice questo.


Antonino........ :lol: :lol: :lol: pensa alla salute

Un abbraccione...

Ciao Alberto

Infatti,

Anche a te un abbraccione.

Ciao Alberto
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Louis65
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da Louis65 »

Aquila ha scritto: mer ago 11, 2021 3:23 pm Nelle more , giova precisare che usare correttamente il verbo e l'articolo senza sbagliare è fondamentale :mrgreen:
x coloro che vestono 1 divisa, soprattutto x quelli come lo scrivente che hanno avuto il Comando di oltre 50 uomini in divisa, fra Polizia di Stata, CC e G di F.



Si scrive ce l'ho o ce lo? Esercizi con soluzioni con lo e l'ho
Dovreste avere chiaro ora se si scrive l'ho o lo. Ma vogliamo lasciarvi a un ultimo caso prima di darvi gli esercizi. Prendiamo il caso non ce l'ho e le varie ipotesi:
Si potrebbe scrivere non ce l'ho fatta e non *non ce lo fatta;
Potremmo scrivere non ce lo danno ancora e non *non ce l'ho danno ancora.
Come mai questa differenza? Pensate a ciò che vi abbiamo detto prima: dipende tutto dal verbo. Dopo lo c'è il verbo avere ho e quindi se togliete l'acca commettete un grave errore perché fate sparire il verbo. Diverso è il caso della frase n.2: qui non c'è il verbo avere e anzi il verbo è danno e quindi non c'è bisogno dell'acca perché non è un tempo composto. Se fosse stato non gliel'ho dato allora anche se il verbo era dare l'acca andava messa perché il tempo composto è l'ho dato e sappiamo bene che per fare questo tempo serve il verbo avere. Insomma: se davanti a lo c'è il verbo avere si scrive l'ho; se non c'è il verbo avere si scrive lo.
Si scrive di Stato con la "o "
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Louis65
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da Louis65 »

firefox ha scritto: gio ago 12, 2021 8:28 am Quindi per essere autorevoli, credibili ed in generale essere di aiuto al forum, occorre ave avuto il comando di oltre 50 uomini e non fare nessun errore grammaticale che, spesso, in un forum o in una chat, scrivendo velocemente e magari da smart phone ci sta :shock:

Buono a sapersi!
chiunque potrebbe comandare 50, 100 o più uomini, bisogna poi vedere come si muovono questi uomini dopo aver ricevuto gli ordini,
vedasi per esempio il Gen. Luigi Cadorna individuato come il principale responsabile della disfatta di Caporetto.
Questa non è grammatica ma storia.
Frankbona
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da Frankbona »

:lol: Dai ragazzi,le parole sono importanti. Punto e basta! :mrgreen:
domenico69
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da domenico69 »

Louis65 ha scritto: dom ago 15, 2021 8:47 am chiunque potrebbe comandare 50, 100 o più uomini, bisogna poi vedere come si muovono questi uomini dopo aver ricevuto gli ordini,
vedasi per esempio il Gen. Luigi Cadorna individuato come il principale responsabile della disfatta di Caporetto.
Questa non è grammatica ma storia.
....nella parte in neretto sta l'errore.
Chiunque, con i gradi, al massimo può ordinare.
Comandare è altra cosa.
I veri Comandanti, almeno per mia esperienza, si contano su una mano.
Sarò stato sfortunato?! 🙄
Me lo auguro, altrimenti siamo proprio rovinati! 🤨
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da Lucaess »

Mai una gioia
Aquila

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da Aquila »

La libertà esiste, se esistono uomini liberi; muore se gli uomini hanno l'animo di servi.
Luigi Einaudi, Lezioni di politica sociale, 1949

Lo stato è fatto per l'uomo, non già l'uomo per lo stato... Lo stato dovrebbe essere il nostro servitore, e non noi gli schiavi dello stato.
Albert Einstein,
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da GiulioTR »

X maxgal64
Condivido in toto la tua disamina, se poi vogliamo aggiungere che a chi viene riformato, quindi non per propria volontà deve lasciare prima dei 60 il servizio non gli viene riconosciuto il moltiplicatore è veramente una schifezza.
Condivido inoltre la tua scelta di uscita a meno di 54 anni, io 54 e due mesi e mai pentito della scelta a cinque anni dall'addio " alle armi "
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

CdC sentenza SS.RR. n. 12/2021/SR/QM/SEZ resa pubblica oggi 09/09/2021 ( Riferita al personale Militare con - 15 anni al 31/12/1995 )

Ecco alcuni brani:

1) - Va ricordato, infatti, che alla stregua del tenore letterale della norma (l’art. 54, comma 9), essa può essere invocata solo nell'ipotesi di cessazione dal servizio “per raggiungimento del limite di età”, ciò che ne esclude l'utilizzazione generalizzata nell'ambito del calcolo delle quote retributive. Il coefficiente del 2,20% rimane, pertanto, confinato alla sola ipotesi delineata dall’art. 54, comma 9, alla cui stregua il militare, che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, ha diritto a un trattamento pensionistico pari “al 2,20% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.

2) - Ma se dunque non può che ribadirsi la non riferibilità della fattispecie alla lettera dell’art. 54, comma 9, più volte richiamato, - e che quindi la diversa aliquota del 2,20% rimane applicabile esclusivamente a coloro che “cessano” dal servizio con anzianità complessiva inferiore a 15 anni - questo Collegio, sotto il profilo sistematico e logico-applicativo non può che richiamarsi al fatto che, a tutto concedere, l’analisi sistematica ed il richiamo analogico proposto dall’INPS trovi riscontro nello schema normativo disegnato dal d.P.R. n. 1092/1973, ma non certo nella lettura proposta, ma in quella derivante dal combinato disposto delle norme del 1973 con quelle volute dal legislatore del 1995.

3) - (fine pag. 43) Senza nulla togliere alle esigenze di contenimento della spesa, la legge n. 335/1995 è una vera e propria legge di riordino di settore e ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.

4) - Che tutto questo abbia determinato un contenimento di spesa, peraltro ampiamente disatteso nelle successive vicende pensionistiche, è nei fatti, ma ciò che certamente si è realizzata è una completa rilettura del sistema e del rapporto interno fra fasce di età, anzianità e complessivo sistema (retributivo e contributivo), completa rilettura di cui questo Collegio non può non tener conto.


CONCLUDENDO

5) - “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

PolPen,

Leggere bene la parte sottostante.

La CdC sez. 1^ d’Appello n. 454 in rif. alla CdC Lombardia n. 254/2019, Accoglie l’appello dell’INPS contro il collega della PolPen. già militare.

N.B.: in questa sentenza d’Appello si legge in FATTO quanto segue:

1) - Con note di udienza la difesa dell’appellato chiedeva, poi, un rinvio di udienza in vista di possibili interventi normativi, stante l’impegno assunto in data 22 settembre 2021 dal Governo con la risoluzione parlamentare, adottata nella seduta del 22 settembre 2021, ad adottare iniziative volte ad estendere l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, al personale della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2) - All’odierna udienza il rappresentante dell’Inps si opponeva alla richiesta di rinvio, in quanto, quand’anche si prendesse in considerazione l’art. 27 del disegno di legge di bilancio 2022, le nuove disposizioni non potrebbero, comunque, trovare applicazione retroattiva, tenuto anche conto che la copertura degli oneri finanziari inizia a decorrere solo a partire dal 2022; la difesa dell’appellato si riportava alle conclusioni in atti.

IN DIRITTO si legge:

1. In limine litis, va esaminata la richiesta di rinvio, promossa dalla difesa dell’appellato, stante la risoluzione parlamentare n. 7-00729, adottata nella seduta del 22 settembre 2021, con la quale il Governo si è impegnato ad adottare iniziative volte ad estendere l'applicazione della disposizione, di cui all'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, al personale della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Collegio ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta, in quanto - anche a voler prendere in considerazione l’art. 27 del disegno di legge di bilancio 2022, attualmente rubricato “Applicazione al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092” - si tratta di una versione ancora provvisoria di disposizioni, prive, in parte, di copertura finanziaria, che si inseriscono in una fase ancora embrionale del procedimento legislativo e che non potranno, comunque, avere applicazione retroattiva.
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panorama
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Anche se "un domani" l'art. 54 verrebbe esteso al personale PolPen e PolStato, il Giudice d'Appello ha già risposto ai molti circa il disegno di legge di bilancio 2022, che sperano in un beneficio "RETROATTIVO", in quanto "si tratta di una versione ancora provvisoria di disposizioni, prive, in parte, di copertura finanziaria, che si inseriscono in una fase ancora embrionale del procedimento legislativo e che non potranno, comunque, avere applicazione retroattiva".
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