Altro ricorso NEGATIVO presso la CdC Toscana ad un appartenente alla PolStato anche se viene richiamato l’art. 6 L. 3 novembre 1963 n. 1543.
La CdC ricorda:
1) - Secondo l’excursus normativo poc’anzi prospettato, il legislatore, con la L. 472/1987, di conversione del DL 387/1987, espressamente richiamando il solo art. 52 ha con ciò escluso l’applicabilità dell’art. 54 TU 1092/1973, così come anche autorevolmente ricordato dal Consiglio di Stato, con Parere n. 636/1998, reso dall’Adunanza della Prima Sezione il 14 giugno 2001, ove si legge che “…..per la Polizia di Stato il d.l. 21 settembre 1987 n. 387, nel testo risultante dalla legge di conversione 20 novembre 1987 n. 472, ha previsto l’applicazione ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione, dell’art. 52 e non anche dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973”.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 283 Pubblicazione 09/07/2019
( Sentenza n. 283 /2019 )
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
In composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa MARIA RITA MICCI, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 61361 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 11 APRILE 2019, proposto da: D.’ANDREA MAURO NATO A OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Picchi (
marcopicchi@pec.ordineavvocatigrosseto.com) del Foro di Grosseto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Virginia Calussi, via Nino Bixio n. 2 Firenze (
virginia.calussi@firenze.pecavvocati.it), come da delega in atti;
CONTRO:
INPS rappresentato e difeso dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli (
avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it avv.antonella.francescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it), in virtù di procura rilasciata dal legale rappresentante dell’Istituto e depositata preso la Cancelleria di questa Sezione.
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 2 luglio 2019, celebrata con l’assistenza della dott.ssa Paola Altini, l’avv. Marco Tufo per la parte ricorrente e l’Avv. Antonella Micheli per l’INPS;
Premesso in
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, alle dipendenze della Questura di Grosseto sino alla data del pensionamento avvenuta in data 25 SETTEMBRE 2016 con la qualifica di Ispettore Sup. S UPS Sost Comm. appartenente alle Guardie di Pubblica Sicurezza, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza, già calcolato con il c.d. “sistema misto”.
Più in dettaglio, il ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 ha maturato un’anzianità di servizio ricompresa tra i 15 ed i 20 anni (16 anni, giorni 25 e mesi 11) ed ha ritenuto di essere destinatario della previsione normativa di cui all’art. 54 DPR 1092/1973, ed in tal senso ha formulato apposita istanza amministrativa.
L’INPS non ha risposto.
L’Istituto previdenziale, nel caso in esame, ha, infatti, applicato per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1995 l’aliquota prevista per il personale civile ai sensi dell’art. 44 DPR 1092/1973, pari al 35% della base pensionabile, ritenendo la previsione normativa di cui all’art. 54 applicabile unicamente a coloro che cessino dal servizio con una contribuzione totale compresa tra i 15 ed i venti anni di servizio.
Con il ricorso introduttivo, quindi, il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del proprio trattamento di quiescenza, previa applicazione dell’aliquota più favorevole pari al 44% della base pensionabile, ai sensi dell’art. 54 TU 1092/1973.
Con memoria del 5 giugno 2019 l’INPS ha ribadito la correttezza del proprio operato ed ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso. Con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, l’INPS ha rappresentato la circostanza data dal fatto che il ricorrente non possa essere considerato militare ai fini dell’applicazione dell’art. 54 per il fatto che la L. 387/87 si limita ad estendere, all’art. 6 bis, al personale della Polizia di Stato, unicamente la possibilità di applicare allo stesso la previsione di cui all’art. 52 DPR 1092/1973.
All’udienza del 2 luglio 2019 le parti si sono riportate alle conclusioni in atti.
Considerato in
DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, ora in quiescenza, già in servizio come appartenente alle Guardie di Pubblica Sicurezza, con trattamento di pensionistico calcolato secondo il sistema misto, ha chiesto la rideterminazione del proprio trattamento di pensione, previa applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 DPR 1092/1973 per il periodo fino al 31 dicembre 1995. L’art. 54 prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota A, ovverosia quella calcolata con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 1995.
La recente e prevalente giurisprudenza di questa Corte e di questa stessa Sezione (v. Corte conti Sardegna 14/2018 – 224/2018; Corte conti Veneto 46/2018; Corte conti Prima Appello 422/2018) ha ritenuto accoglibile la richiesta di che trattasi, con riferimento al personale militare.
Con riferimento al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, occorre precisare quanto segue.
Con la Legge 121/1981 il legislatore ha proceduto alla cd. “smilitarizzazione” del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza ed ha disciplinato, quindi, un corpo civile militarmente organizzato per la tutela dello Stato e dei cittadini, sotto l’egida del Ministero dell’Interno e ciò a decorrere dal 25 giugno 1982.
Sono stati, quindi, disciplinati i nuovi ruoli e le nuove categorie all’interno del corpo, con l’abbandono dei gradi e l’introduzione, quindi, di nuove qualifiche funzionali.
L’art. 96 della L. 121/1981 ha stabilito che fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, lo stato giuridico, l’avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza sono disciplinati dalle disposizioni all’ora vigenti.
Successivamente, l’art. 7 della L. 12 agosto 1982 n. 569 ha stabilito che al personale, ormai qualificato come agenti, assistenti, sovraintendenti, ispettori, secondo quelle che, quindi, erano le nuove qualifiche funzionali del personale di Pubblica Sicurezza, già proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, si sarebbe continuata ad applicare la disciplina di cui all’art. 6 L. 3 novembre 1963 n. 1543, il quale prevedeva che i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza avessero potuto conseguire il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile. La pensione è liquidata sulla base dell’ultimo stipendio e delle ultime indennità pensionabili godute ed è ragguagliata al compimento del ventesimo anno di servizio al 44% della base pensionabile. Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni, la pensione è aumentata del 3,60.
Con successivo Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387 convertito in L. 20 novembre 1987 n. 472, è stato stabilito all’art. 6 bis introdotto dalla legge di conversione, che, ai soli fini del trattamento di pensione, al personale appartenente alla Polizia di Stato nonche' a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 il quale riconosce il diritto a pensione normale, per l’ufficiale, il sottufficiale ed il militare di truppa che cessino dal servizio permanentemente, se abbiano maturato quindici anni di servizio utile e dodici anni di servizio effettivo. Se la cessazione avviene per limiti di età il militare consegue la pensione anche se ha maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni, mentre se la cessazione avviene per domanda, decadenza o perdita del grado, ai fini del conseguimento della pensione normale occorre sempre che il militare abbia maturato anni venti di anzianità.
Come noto, negli anni 90, il sistema pensionistico ha subito una sostanziale trasformazione con la L. 335/1995, introduttiva del sistema di calcolo contributivo per i lavoratori in servizio al 31.12.1995. Detta novella, tuttavia, nei confronti dei soggetti che alla data 31.12.1995 avessero già maturato un’anzianità pari o superiore a diciotto anni, ha fatto salvi i diritti pensionistici già maturati secondo le regole previgenti; mentre per gli altri lavoratori ha previsto un sistema misto disponendo all’art.1, comma 12 il seguente meccanismo: “Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: - della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; - della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità' contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.
Ai fini della determinazione della aliquota di rendimento per il calcolo della prima quota di pensione (quella sino al 31 dicembre 1995), occorre ricordare che, per il personale di Pubblica Sicurezza, la L. 472/1987 di conversione del DL 387/1987 ha espressamente previsto l’applicabilità del solo art. 52 (“diritto al trattamento normale”) del TU 1092/1973 e non già dell’intero titolo, comprensivo, quindi, anche dell’art. 54, relativo alla “misura” del trattamento di che trattasi.
Secondo le previsioni di cui alla L. 335/95, per tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della norma, non avessero maturato i diciotto anni di servizio, la pensione maturata sino a tale data doveva essere calcolata con il sistema retributivo, secondo le norme all’epoca vigenti.
Secondo l’excursus normativo poc’anzi prospettato, il legislatore, con la L. 472/1987, di conversione del DL 387/1987, espressamente richiamando il solo art. 52 ha con ciò escluso l’applicabilità dell’art. 54 TU 1092/1973, così come anche autorevolmente ricordato dal Consiglio di Stato, con Parere n. 636/1998, reso dall’Adunanza della Prima Sezione il 14 giugno 2001, ove si legge che “…..per la Polizia di Stato il d.l. 21 settembre 1987 n. 387, nel testo risultante dalla legge di conversione 20 novembre 1987 n. 472, ha previsto l’applicazione ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione, dell’art. 52 e non anche dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973”.
Per le motivazioni sopra esposte, quindi, il ricorso non è meritevole di accoglimento e, come tale, va rigettato.
Stante la novità dell’argomento trattato, il Giudice ritiene opportuno compensare integralmente le spese tra le parti.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, rigetta il ricorso proposto da D’ANDREA MAURO iscritto al n. 61361 del Registro di Segreteria.
Spese compensate
Così deciso in Firenze, all’udienza 2 LUGLIO 2019.
IL GIUDICE
F.to DOTT.SSA MARIA RITA MICCI
Depositata in segreteria il 09/07/2019
Pubblicata il 09/07/2019
Il Direttore della Segreteria
F.to Paola Altini