art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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firefox
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Ma dicendo così fai perdere la percentuale a qualcuno :D


sintozz
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Messaggio da Avv. Massimo Vitelli » dom mag 26, 2019 1:29 pm

È stata di recente pubblicata la decisione n.23/2019 della Sez. CALABRIA, GUP dr.ssa Ida CONTINO.
La sentenza in oggetto si rivela MOLTO IMPORTANTE, per la MANCATA APPLICAZIONE del noto art.54, SIA PER I COLLEGHI PDS CHE PER QUELLI DELLA POLPEN.
A mio avviso, la pronuncia deve considerarsi ineccepibile, anzi semplicemente perfetta!
Purtroppo, come temevo, viene inevitabilmente precisato nella sentenza che sussistono norme speciali per PDS e POLPEN che richiamano espressamente l'art.6, L.1543/1963 e non già l'art.54, DPR 1092/1973, PROPRIO PER COLORO CHE ERANO GIÀ IN SERVIZIO IN COSTANZA DELLE "STELLETTE".
Il citato art.6 prevede l'aliquota del 44% solo dopo VENTI ANNI di servizio utile e non già dopo 15!
Ora, nell'ambito del contenzioso che ci riguarda (in sintesi, da 15 a 18 anni di servizio utile), il risultato del rendimento annuo dell'art.6 è pari al 2.2% (44 : 20 = 2,2) e quindi è addirittura INFERIORE a quello previsto per i CIVILI dall'art.44 DPR 1092/1973, cioè a dire il 2,33% annuo.
Per cui, non solo gli innumerevoli ricorsi di ex dipendenti POLPEN e PDS rischiano di conseguire un mesto esito negativo, non solo rischiano altresì di creare seri ANTICORPI OCCULTI anche per i ricorsi dei MILITARI, ma potrebbero teoricamente perfino PROVOCARE UNA DECURTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA GIÀ ACCORDATO O DA ACCORDARE AI FUTURI PENSIONATI POLPEN e PDS, che versano nelle condizioni di riferimento.
Ecco perché, sempre a mio modesto avviso, occorreva evitare tutto il clamore invece sollevato dai Colleghi ad ordinamento civile, dalle loro organizzazioni di rappresentanza e da qualche legale frettoloso, almeno fino all'esito definitivo della questione avanzata dai militari.
La logica del "MUOIA SANSONE CON TUTTI I FILISTEI", oltre ad essere antieconomica, risulta anche alquanto stupida!
Ovviamente, lo ribadisco, spero ancora in prospettiva di sbagliarmi.

Infine, per completezza di disamina, continuo a ritenere che, al contrario, i Colleghi VV.FF ed ex Forestali , in possesso dei relativi prerequisiti, possano RECLAMARE il beneficio in rassegna del 44% disposto dall'art.54.
Infatti, per tali Corpi, DA SEMPRE O QUASI AD ORDINANENTO CIVILE, il legislatore è intervenuto da tempo immemorabile a sancirne esplicitamente l'EQUIPARAZIONE PREVIDENZIALE CON I MILITARI, tramite gli artt.61 e 71 DPR 1092/1973.
panorama
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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La CdC del T.A.A. Sez. Bolzano con la sentenza n. 68/2019 datata 03/06/2019 ha rigettato il ricorso presentato da un appartenente alla Polizia di Stato dal 1985 per l'art. 54.

Inoltre, detto ricorso conteneva altre richieste che potete leggere direttamente qui sotto nell'allegato.
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Altro ricorso NEGATIVO presso la CdC Toscana ad un appartenente alla PolStato anche se viene richiamato l’art. 6 L. 3 novembre 1963 n. 1543.

La CdC ricorda:

1) - Secondo l’excursus normativo poc’anzi prospettato, il legislatore, con la L. 472/1987, di conversione del DL 387/1987, espressamente richiamando il solo art. 52 ha con ciò escluso l’applicabilità dell’art. 54 TU 1092/1973, così come anche autorevolmente ricordato dal Consiglio di Stato, con Parere n. 636/1998, reso dall’Adunanza della Prima Sezione il 14 giugno 2001, ove si legge che “…..per la Polizia di Stato il d.l. 21 settembre 1987 n. 387, nel testo risultante dalla legge di conversione 20 novembre 1987 n. 472, ha previsto l’applicazione ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione, dell’art. 52 e non anche dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973”.

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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 283 Pubblicazione 09/07/2019

( Sentenza n. 283 /2019 )

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
In composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa MARIA RITA MICCI, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 61361 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 11 APRILE 2019, proposto da: D.’ANDREA MAURO NATO A OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Picchi (marcopicchi@pec.ordineavvocatigrosseto.com) del Foro di Grosseto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Virginia Calussi, via Nino Bixio n. 2 Firenze (virginia.calussi@firenze.pecavvocati.it), come da delega in atti;

CONTRO:

INPS rappresentato e difeso dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli (avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it avv.antonella.francescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it), in virtù di procura rilasciata dal legale rappresentante dell’Istituto e depositata preso la Cancelleria di questa Sezione.

Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 2 luglio 2019, celebrata con l’assistenza della dott.ssa Paola Altini, l’avv. Marco Tufo per la parte ricorrente e l’Avv. Antonella Micheli per l’INPS;

Premesso in
FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, alle dipendenze della Questura di Grosseto sino alla data del pensionamento avvenuta in data 25 SETTEMBRE 2016 con la qualifica di Ispettore Sup. S UPS Sost Comm. appartenente alle Guardie di Pubblica Sicurezza, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza, già calcolato con il c.d. “sistema misto”.

Più in dettaglio, il ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 ha maturato un’anzianità di servizio ricompresa tra i 15 ed i 20 anni (16 anni, giorni 25 e mesi 11) ed ha ritenuto di essere destinatario della previsione normativa di cui all’art. 54 DPR 1092/1973, ed in tal senso ha formulato apposita istanza amministrativa.

L’INPS non ha risposto.

L’Istituto previdenziale, nel caso in esame, ha, infatti, applicato per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1995 l’aliquota prevista per il personale civile ai sensi dell’art. 44 DPR 1092/1973, pari al 35% della base pensionabile, ritenendo la previsione normativa di cui all’art. 54 applicabile unicamente a coloro che cessino dal servizio con una contribuzione totale compresa tra i 15 ed i venti anni di servizio.

Con il ricorso introduttivo, quindi, il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del proprio trattamento di quiescenza, previa applicazione dell’aliquota più favorevole pari al 44% della base pensionabile, ai sensi dell’art. 54 TU 1092/1973.

Con memoria del 5 giugno 2019 l’INPS ha ribadito la correttezza del proprio operato ed ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso. Con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, l’INPS ha rappresentato la circostanza data dal fatto che il ricorrente non possa essere considerato militare ai fini dell’applicazione dell’art. 54 per il fatto che la L. 387/87 si limita ad estendere, all’art. 6 bis, al personale della Polizia di Stato, unicamente la possibilità di applicare allo stesso la previsione di cui all’art. 52 DPR 1092/1973.

All’udienza del 2 luglio 2019 le parti si sono riportate alle conclusioni in atti.

Considerato in
DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, ora in quiescenza, già in servizio come appartenente alle Guardie di Pubblica Sicurezza, con trattamento di pensionistico calcolato secondo il sistema misto, ha chiesto la rideterminazione del proprio trattamento di pensione, previa applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 DPR 1092/1973 per il periodo fino al 31 dicembre 1995. L’art. 54 prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota A, ovverosia quella calcolata con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 1995.

La recente e prevalente giurisprudenza di questa Corte e di questa stessa Sezione (v. Corte conti Sardegna 14/2018 – 224/2018; Corte conti Veneto 46/2018; Corte conti Prima Appello 422/2018) ha ritenuto accoglibile la richiesta di che trattasi, con riferimento al personale militare.

Con riferimento al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, occorre precisare quanto segue.

Con la Legge 121/1981 il legislatore ha proceduto alla cd. “smilitarizzazione” del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza ed ha disciplinato, quindi, un corpo civile militarmente organizzato per la tutela dello Stato e dei cittadini, sotto l’egida del Ministero dell’Interno e ciò a decorrere dal 25 giugno 1982.

Sono stati, quindi, disciplinati i nuovi ruoli e le nuove categorie all’interno del corpo, con l’abbandono dei gradi e l’introduzione, quindi, di nuove qualifiche funzionali.

L’art. 96 della L. 121/1981 ha stabilito che fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, lo stato giuridico, l’avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza sono disciplinati dalle disposizioni all’ora vigenti.

Successivamente, l’art. 7 della L. 12 agosto 1982 n. 569 ha stabilito che al personale, ormai qualificato come agenti, assistenti, sovraintendenti, ispettori, secondo quelle che, quindi, erano le nuove qualifiche funzionali del personale di Pubblica Sicurezza, già proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, si sarebbe continuata ad applicare la disciplina di cui all’art. 6 L. 3 novembre 1963 n. 1543, il quale prevedeva che i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza avessero potuto conseguire il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile. La pensione è liquidata sulla base dell’ultimo stipendio e delle ultime indennità pensionabili godute ed è ragguagliata al compimento del ventesimo anno di servizio al 44% della base pensionabile. Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni, la pensione è aumentata del 3,60.

Con successivo Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387 convertito in L. 20 novembre 1987 n. 472, è stato stabilito all’art. 6 bis introdotto dalla legge di conversione, che, ai soli fini del trattamento di pensione, al personale appartenente alla Polizia di Stato nonche' a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 il quale riconosce il diritto a pensione normale, per l’ufficiale, il sottufficiale ed il militare di truppa che cessino dal servizio permanentemente, se abbiano maturato quindici anni di servizio utile e dodici anni di servizio effettivo. Se la cessazione avviene per limiti di età il militare consegue la pensione anche se ha maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni, mentre se la cessazione avviene per domanda, decadenza o perdita del grado, ai fini del conseguimento della pensione normale occorre sempre che il militare abbia maturato anni venti di anzianità.

Come noto, negli anni 90, il sistema pensionistico ha subito una sostanziale trasformazione con la L. 335/1995, introduttiva del sistema di calcolo contributivo per i lavoratori in servizio al 31.12.1995. Detta novella, tuttavia, nei confronti dei soggetti che alla data 31.12.1995 avessero già maturato un’anzianità pari o superiore a diciotto anni, ha fatto salvi i diritti pensionistici già maturati secondo le regole previgenti; mentre per gli altri lavoratori ha previsto un sistema misto disponendo all’art.1, comma 12 il seguente meccanismo: “Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: - della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; - della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità' contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

Ai fini della determinazione della aliquota di rendimento per il calcolo della prima quota di pensione (quella sino al 31 dicembre 1995), occorre ricordare che, per il personale di Pubblica Sicurezza, la L. 472/1987 di conversione del DL 387/1987 ha espressamente previsto l’applicabilità del solo art. 52 (“diritto al trattamento normale”) del TU 1092/1973 e non già dell’intero titolo, comprensivo, quindi, anche dell’art. 54, relativo alla “misura” del trattamento di che trattasi.

Secondo le previsioni di cui alla L. 335/95, per tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della norma, non avessero maturato i diciotto anni di servizio, la pensione maturata sino a tale data doveva essere calcolata con il sistema retributivo, secondo le norme all’epoca vigenti.

Secondo l’excursus normativo poc’anzi prospettato, il legislatore, con la L. 472/1987, di conversione del DL 387/1987, espressamente richiamando il solo art. 52 ha con ciò escluso l’applicabilità dell’art. 54 TU 1092/1973, così come anche autorevolmente ricordato dal Consiglio di Stato, con Parere n. 636/1998, reso dall’Adunanza della Prima Sezione il 14 giugno 2001, ove si legge che “…..per la Polizia di Stato il d.l. 21 settembre 1987 n. 387, nel testo risultante dalla legge di conversione 20 novembre 1987 n. 472, ha previsto l’applicazione ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione, dell’art. 52 e non anche dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973”.

Per le motivazioni sopra esposte, quindi, il ricorso non è meritevole di accoglimento e, come tale, va rigettato.

Stante la novità dell’argomento trattato, il Giudice ritiene opportuno compensare integralmente le spese tra le parti.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, rigetta il ricorso proposto da D’ANDREA MAURO iscritto al n. 61361 del Registro di Segreteria.

Spese compensate

Così deciso in Firenze, all’udienza 2 LUGLIO 2019.
IL GIUDICE
F.to DOTT.SSA MARIA RITA MICCI

Depositata in segreteria il 09/07/2019

Pubblicata il 09/07/2019

Il Direttore della Segreteria
F.to Paola Altini
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CdC Toscana - Ricorso perso.

- appartenente alle Guardie di Pubblica Sicurezza

Sentenza n. 286 /2019
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Con questa sentenza il collega della PolStato ha perso il ricorso per art. 54 e art. 3.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE EMILIA ROMAGNA Esito SENTENZA
Materia PENSIONISTICA Anno 2019 Numero 82 Pubblicazione 13/06/2019

SENT. NR. 82/19/C

Giudizio n. 44880

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere Dr. Claudio Chiarenza

Ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 44880/C del registro di segreteria proposto ad istanza del Sig. OMISSIS, nato il OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Patrizia PINO del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Filippo Corridoni n. 15, come da procura speciale in calce al ricorso, nei confronti di:

1) INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – sedi di Roma e di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mariateresa Nasso e dall’Avv. Oreste Manzi dell’Avvocatura Provinciale INPS, presso la quale è domicilio in Bologna, Via Gramsci n. 6/8, come da procura alle liti rep. 80974/21569 del 21 luglio 2015 Dr. Paolo Castellini notaio in Roma;

2) Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale delle Risorse Umane Polizia di Stato, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal Dott. Antonio Ferraro, Direttore della Divisione I del Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza della Direzione Centrale per le Risorse Umane con sede in Roma, Via Depretis n. 45/A;

Visto il ricorso;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 31 maggio 2019, con l’assistenza del Segretario Sig. Luca Cataldi, l’Avv. Patrizia Pino per il ricorrente e l’Avv. Mariateresa Nasso per il convenuto INPS. Assente il Ministero dell’Interno.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il ricorrente Sig. OMISSIS (Avv. Patrizia Pino):

1) “accertare e dichiarare il maturato diritto del ricorrente al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 D.p.R. n.1092/1973, nonché alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 66/2010, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo”;

OMISSIS

MOTIVAZIONE

1. Con ricorso depositato in data 29 marzo 2018, il Sig. OMISSIS, già dipendente della Polizia di Stato dal 20 aprile 1982 e dispensato dal servizio per inabilità fisica dal 14 luglio 2015, chiede la riliquidazione della pensione ordinaria diretta di inabilità, liquidata con il sistema misto, con attribuzione, sulla quota A), dell’aliquota pensionabile del 44 %, e non del 38,90 %, in quanto, alla data del 31 dicembre 1995, aveva maturato anni 17 e mesi 2 di servizio utile, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Inoltre, il ricorrente lamenta la mancata attribuzione della maggiorazione prevista dall’art. 3, comma 7, del D. Lgs.vo n. 165/1997, che lo stesso ritiene spettante in quanto è stato collocato in congedo assoluto perché dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere le funzioni della Polizia di Stato, come da verbale BL7BS n. 2356 del 24 giugno 2015 del Centro Medico di Medicina Legale di Milano.

OMISSIS

La CdC precisa:

Correttamente, pertanto, l’INPS, in sede di liquidazione della pensione spettante al ricorrente, ha applicato l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973, corrispondente a quella prevista dall’art. 6, comma 2, della L. n. 1543/1963, non rinvenendosi alcuna norma di legge che attribuisca al personale della Polizia di Stato, in deroga allo stato giuridico di personale civile e alle specifiche norme pensionistiche vigenti, l’applicazione delle differenti aliquote previste dall’art. 54 per il solo personale militare (conforme: C.d.c., Sez. Piemonte, 12 marzo 2019, n. 30).

OMISSIS
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La CdC Toscana rigetta sempre i ricorsi

- appartenente alla Polizia di Stato nella qualità di Ispettore Superiore, assunto in data 20 aprile 1982, ed invocava anche l’art. 7 della l. 569/1982 corroborante l’assimilabilità dello status dell’odierna parte ricorrente allo status di militare,

La CdC precisa:

1) - La giurisprudenza contabile su questioni analoghe ha statuito la non operatività della normativa con riferimento al personale appartenente al ruolo della Polizia di Stato.

2) - Da tale ordine argomentativo seguito da questa Sezione (n. 285/2019), ma cfr. anche Sezione giurisdizionale Regione Calabria n. 28/2019 e 148/2019 e Sezione giurisdizionale Regione Piemonte n. 255/2019, non si ha motivo di dissentire, per cui il ricorso va rigettato.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2019 Numero 419 Pubblicazione 29/10/2019

( SENTE NZA N. 419 / 201 9 )

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 61444/PC del registro di Segreteria, proposto dal signor Raffaele I.., (c.f. OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Cotza, pec avvpaolocotza@cnfpec.it , domicilio digitale presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni, avverso:
a) l’INPS
b) l’INPS di Livorno rappresentati e difesi dagli avv.ti Ilario Maio (pec avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it) e Antonella Francesca Paola Micheli (pec avv.antonella.francescapaola.@postacert.inps.gov.it) per:

a) l’annullamento del provvedimento n. LI012018898858 della Gestione Cassa Pensioni dei Dipendenti dello Stato della Direzione Provinciale INPS di Livorno determinativo dell’aliquota di cui all’art. 44 D.P.R. n. 1092/1973 calcolata per il sistema retributivo;
b) la condanna dell’INPS alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, oltre interessi e rivalutazione monetaria e vittoria delle spese e competenze di giudizio.

Nella pubblica udienza del 24 settembre 2019 sono comparsi l’avv. Paolo Cotza per la parte ricorrente e l’avv. Paola Forgione per l’INPS.

FATTO e DIRITTO

La parte ricorrente già appartenente alla Polizia di Stato nella qualità di Ispettore Superiore, assunto in data 20 aprile 1982 e collocato in pensione a decorrere dal 30 dicembre 2018 (determinazione n. LI012018898858) con pensione ordinaria diretta di anzianità, deduceva di aver prestato servizio utile di anni 16 e mesi 6 alla data del 31 dicembre 1995.

Il sig. Raffaele I.. osservava di aver diritto a percepire il trattamento pensionistico calcolato con il cd. “sistema misto”, e lamentava la mancata applicazione dell’art. 54 del T.U. n. 1092/1973 in luogo dell’art. 44 del T.U. n. 1092/1973.

A seguito di ricorso amministrativo proposto contro l’INPS il 24 gennaio 2019 cui seguiva il comportamento silente della P.A., la parte ricorrente si attivava in sede giudiziale per il riconoscimento e l’applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 T.U. n. 1092/1973, anche sulla scorta di alcuni orientamenti giurisprudenziali.

Osservava il sig. I.., di dover essere considerato, a tutti gli effetti, un “militare” e non un “civile” con la conseguente applicabilità della richiamata normativa, ed invocava l’art. 7 della l. 569/1982 corroborante l’assimilabilità dello status dell’odierna parte ricorrente allo status di militare,

Concludeva, la parte ricorrente, per l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, il riconoscimento al ricorrente del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, oltre interessi e rivalutazione monetaria e vittoria di spese e compensi.

Con memoria difensiva del 30 luglio 2019 l’INPS eccepiva l’infondatezza del ricorso, deducendo che il ricorrente era cessato dal servizio il 29 dicembre 2018 avendo maturato un periodo di servizio complessivo di anni 41 e mesi 10, con consequenziale non operatività dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, il quale ha come destinatari coloro che cessano dal servizio nell’arco temporale tra i 15 anni ed i 20 anni di servizio effettivo e che, per alcuni motivi indipendenti dalla volontà (limiti di età, inabilità), non abbiano potuto maturare una anzianità superiore (pensione normale di cui all’art. 52 D.P.R. n. 1092/1973), limitandosi il primo comma dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 a costituire un bonus ai soggetti con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio.

Vieppiù, osservava l’Istituto Previdenziale, la normativa richiamata dalla parte ricorrente non era applicabile nella specie, non essendo il sig. I.. un militare.

Concludeva, l’INPS, per il rigetto della domanda attorea, ed in ogni caso si contestava l’incumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, con ogni statuizione in ordine alle spese e compensi.

Nella odierna udienza di discussione il legale difensore della parte ricorrente chiedeva l’accoglimento del ricorso e la condanna alle spese di lite, mentre il legale difensore dell’INPS si riportava agli atti defensionali; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

Il ricorso appare infondato nei sensi di motivazione con tutte le conseguenze di legge.

La giurisprudenza contabile su questioni analoghe ha statuito la non operatività della normativa con riferimento al personale appartenente al ruolo della Polizia di Stato.

Più in dettaglio con la legge n. 121/1981 il legislatore ha proceduto alla “smilitarizzazione” del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza ed ha individuato ed organizzato un corpo civile organizzato per la tutela dello Stato e dei cittadini, disciplinando all’art. 96 lo status giuridico ed economico oltre il trattamento di quiescenza spettante.

In seguito la normativa di specie (art. 7 l. 569/1982) ha individuato le nuove qualifiche funzionali (agenti, assistenti, sovraintendenti, ispettori) ed ha stabilito che si sarebbe continuata ad applicare la disciplina di cui all’art. 6 l. 3 novembre 1963 n. 1543, il quale prevedeva che i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza potevano conseguire il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile. La pensione era liquidata sulla base dell’ultimo stipendio e delle ultime indennità pensionabili percepite ed era ragguagliata al compimento del ventesimo anno di servizio al 44% della base pensionabile, mentre per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo, e per non più di dieci anni, la pensione era aumentata del 3,60%.

La successiva normativa (D.L. 387/1987, siccome convertito nella L. 472/1987) ha stabilito all’art. 6 bis introdotto dalla legge di conversione, che, ai soli fini del trattamento di pensione, al personale appartenente alla Polizia di Stato nonché a quello appartenente al Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l’art. 52 del T.U. D.P.R. n. 1092/1973. Quest’ultimo articolo riconosce il diritto a pensione normale, per l’ufficiale, il sottufficiale ed il militare di truppa che cessino dal servizio permanentemente, se abbiano maturato quindici anni di servizio utile e dodici anni di servizio effettivo. Se la cessazione avviene per limiti di età il militare consegue la pensione anche se ha maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni, mentre se la cessazione avviene per domanda, decadenza o perdita del grado, ai fini del conseguimento della pensione normale occorre sempre che il militare abbia maturato venti anni di anzianità.

La successiva riforma del sistema pensionistico (l. 335/1995), nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 avessero già maturato un’anzianità pari o superiore a diciotto anni, ha fatto salvi i diritti pensionistici maturati secondo le norme previgenti. Per gli altri lavoratori ha previsto un sistema misto disponendo all’art. 1, comma 12, il seguente meccanismo: per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma; a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla detta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolate secondo il sistema contributivo.

Al fine della determinazione della aliquota di rendimento per il calcolo della prima quota di pensione (sino al 31 dicembre 1995), per il personale di Pubblica Sicurezza, la l. n. 472/1987, di conversione del D.L. 387/1987, ha espressamente previsto l’applicabilità del solo art. 52 (“diritto al trattamento normale”) del T.U. n. 1092/1973 e non dell’intero titolo, comprensivo, quindi, anche dell’art. 54, relativo alla “misura” del trattamento di cui si tratta.

Inoltre secondo le previsioni di cui alla l. n. 335/1995 per tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della norma, non avessero maturato i diciotto anni di servizio, la pensione maturata sino a tale data doveva essere calcolata con il sistema retributivo, secondo le norme all’epoca vigenti.

Dalla analisi della suddetta normativa il legislatore, con la l. n. 472/1987, di conversione del D.L. 387/1987, espressamente richiamando il solo art. 52 ha con ciò escluso l’applicabilità dell’art. 54 T.U. n. 1092/1973: in siffatto modo Consiglio di Stato, parere n. 636/1998, ha affermato che per la Polizia di Stato la richiamata normativa ha previsto l’applicazione, ai soli fini dell’acquisizione del diritto a trattamento di pensione, dell’art. 52, e non anche dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973.

Da tale ordine argomentativo seguito da questa Sezione (n. 285/2019), ma cfr. anche Sezione giurisdizionale Regione Calabria n. 28/2019 e 148/2019 e Sezione giurisdizionale Regione Piemonte n. 255/2019, non si ha motivo di dissentire, per cui il ricorso va rigettato. Spese compensate, vista la novità della questione.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. Raffaele I.. contro l’INPS, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2019 e successiva all’ udienza del 24 settembre 2019.
La presente sentenza è stata pronunciata all’udienza odierna ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 174/2016 dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con successivo deposito in segreteria.
Il Giudice Unico
F.to cons. Angelo Bax


Depositata in Segreteria il 29/10/2019


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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Scusate, ma recentemente sono stati vinti dei ricorsi PdS sia un Umbria che in Liguria. Forse sta cambiando qualcosa?
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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La CdC Lazio (Giudice Massimo Balestieri), con sentenza n. 13 pubb. il 15/01/2020 Rigetta il ricorso di un appartenente alla Polizia di Stato in servizio dal 15/03/1982, mentre, con la n. 16 Accoglie il ricorso di un collega CC.
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Ho dimenticato questa,
CdC Lazio con sentenza n. 14 (stesso Giudice), Rigetta il ricorso di altro collega della Polizia di Stato in servizio dal 20/04/1982
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Quelli che hanno vinto il ricorso hanno lo status di militari, ovvero antecedenti la riforma. Io sono del gennaio 84 come Polizia di Stato più 3 anni di lavoro riscattato. La somma degli anni mi porta alla metà del 1981 ma non ho lo status di militare. Potrei tentare il ricorso ma non ho la certezza di un esito positivo
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Quelli che hanno vinto il ricorso hanno lo status di militari, ovvero antecedenti la riforma. Io sono del gennaio 84 come Polizia di Stato più 3 anni di lavoro riscattato. La somma degli anni mi porta alla metà del 1981 ma non ho lo status di militare. Potrei tentare il ricorso ma non ho la certezza di un esito positivo
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Non tutti hanno vinto il ricorso a livello di Regione, la situazione cambia da regione a regione e poi, allo stato attuale è sempre un rischio fare ricorso a prescindere se un Poliziotto è arruolato nel 1981 o 1982 e così via. A mio avviso vi conviene aspettare fino a quando non viene pubblicata qualche sentenza d'Appello che vi da ragione.
Detto questo, ognuno è libero di gestisce il proprio portafogli.
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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La CdC Toscana con la sentenza n. 31/2020 di cui al Giudice MARIA RITA MICCI, rigetta il ricorso del ricorrente, già appartenente alle Guardie di Pubblica Sicurezza, sin dal 20 aprile 1982.

La stessa è stata discussa il 14 gennaio e resa pubblica il 17/01/2020.
foxred
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da foxred »

Buon giorno
qualcuno del gruppo è a conoscenza di sentenze della CdC Puglia favorevole a personale arruolato 1984?
In caso positivo indicare il numero della sentenza
Grazie
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