art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

Personale della Polizia di Stato

La CdC Sez. 2^ d’Appello (Presidente Rita LORETO) con la n. 33/2022 in Rif. alla CdC Marche n. 71/2019, Accoglie parzialmente l’appello del collega PolStato, anche tenendo conto delle sentenze delle SS.RR. nn. 1 e 12 del 2021, che hanno preso in esame la Legge n. 335/1995 che ha portato tutti i MISTI sullo stesso piano pensionistico.

IN FATTO si legge:

Con ulteriore memoria in data 20 gennaio 2022, l’INPS ha anche rappresentato che l’art. 1, comma 101, l. n. 234/2021, non sarebbe idoneo a disciplinare la fattispecie per cui è causa, poiché la pensione del sig. OMISSIS è stata liquidata in epoca ben anteriore alla entrata in vigore della disposizione stessa (aprile 2017). E, comunque, ha sostenuto che l’applicazione della nuova aliquota solo a far data dalle pensioni liquidate dal gennaio 2022, ossia dall’entrata in vigore della predetta disposizione, non darebbe “adito ad alcun sospetto di illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 della Carta fondamentale”.

il difensore dell’appellante ha insistito sui motivi di impugnazione chiedendone l’accoglimento poiché, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l’art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021, in vigore dal 1 gennaio 2022, e ha depositato copia di un estratto del Dossier del 27 dicembre 2021 del Senato e della Camera dei deputati, A.C. 3424, nella parte relativa ai commi 101 e 102 del predetto articolo.

IN DIRITTO in alcuni brani si legge:

Specificatamente, l’art. 1, comma 101, ha previsto che: “al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.

È di tutta evidenza che, con tale previsione, il legislatore abbia inteso ricondurre il trattamento pensionistico delle forze di polizia – nello specifico, in regime di sistema misto – nell’alveo della riconosciuta e valorizzata “specificità” che accomuna il personale dell’intero Comparto Sicurezza e Difesa, “per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”, e di cui è corollario una “tutela economica, pensionistica e previdenziale” sempre più armonizzata e sostanzialmente equiordinata (così, art. 19, legge 4 novembre 2010, n. 183, Relazione del Senato n. 2448, p. 150-151, e Dossier Senato e Camera dei deputati del 27.12.2021, A.C. 3424, p. 240-241).

Peraltro, come rilevato anche nello stesso dossier di Camera e Senato, e ribadito dall’appellante, tale mancata estensione non trova giustificazione nella natura non militare del personale escluso in quanto l’art. 61 del d.P.R. 1092/1973, ha esteso l’efficacia dell’art. 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile.

Ritiene il Collegio che tale disposizione, per la sua stessa formulazione letterale e per la ratio legis, soprattutto, considerata la sua decorrenza dal 1° gennaio 2022, con correlato stanziamento di spesa al comma 102 per il periodo 2022-2031, con copertura finanziaria calcolata includendo “l’onere relativo al personale cessato entro il 2021” (così Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241), trovi applicazione anche in favore del personale già collocato a riposo al 31 dicembre 2021 a far data dalla sua entrata in vigore, oltre che a quello che andrà in quiescenza dal 1 gennaio 2022.

In proposito, però, ritiene il Collegio che il comma 101 dell’art. 1, della l. n. 234/2021, abbia sì efficacia in favore del personale già cessato dal servizio, ma soltanto in relazione ai ratei pensionistici maturati a far data dall’entrata in vigore della disposizione (1.01.2022), non trattandosi, evidentemente, di una norma di interpretazione autentica, idonea a dispiegare i suoi effetti ex tunc; ciò nel rispetto dei limiti della portata retroattiva delle norme, alla luce del principio di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d’introdurre ingiustificate disparità di trattamento, degli interessi costituzionali coinvolti (di tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti, anche ai sensi dell’art. 6 CEDU, di coerenza e certezza dell’ordinamento giuridico) nonché degli effetti determinati dalla legge interpretativa (incluso, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario) (ex multis, C. cost. n. 271/2011, n. 209/2010), ma anche stante l’assenza di un motivo imperativo di interesse generale, che potesse comportarne la retroattività.

In relazione al caso di specie, ritiene il Collegio, alla stregua della suddetta previsione normativa, in linea con le coordinate ermeneutiche sviluppate dalle Sezioni riunite di questa Corte, e considerando assorbito ogni altro profilo di contestazione in omaggio al principio della sintesi motivazionale (art. 5, comma 2, c.g.c e dell’art. 17, comma 1, All. 2, norme att. c.g.c.), che all’appellante, con un’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 di 17 anni e 11 mesi di servizio utile, debba essere riconosciuto il diritto di vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi col sistema retributivo, un coefficiente di rendimento pari al 2,44%, con decorrenza dal 1 gennaio 2022 e senza alcun diritto alla corresponsione di arretrati antecedenti a tale data.

N.B.: Consiglio di scaricare la sentenza allegata in quanto è stata emessa dalla Sezione d'Appello.
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

Per notizia comunico anche che, oggi, nella Sezione PolPen ho anche postato la sentenza d'Appello quì sotto indicata.

La CdC Sez. 2^ d’Appello (Presidente Dott.ssa Daniela ACANFORA) con la n. 41/2022 in Rif. alla CdC Toscana n. 21/2020, Accoglie parzialmente l’appello del collega della PolPen. anche tenendo conto delle sentenze della SS.RR. nn. 1 e 12 del 2021 che hanno preso in esame la Legge n. 335/1995 che ha portato tutti i MISTI sullo stesso piano pensionistico.
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da roberto.vernaci »

Saluto tutti gli iscritti.
Riporto a voi la mia esperienza e chiedo un consiglio. Sono un ex Vigile del Fuoco in quiescenza dal 10/2020. Ho fatto ricorso per l'applicazione della rivalutazione attraverso uno studio legale. Ieri mi sono visto recapitare una diffida per il pagamentole spese processuali a favore dell'INPS di 575€ in quanto la sentenza della C.d.C. dell'Emilia Romagna mi ha dato esito negativo. Sono molto confuso da questi esiti contrastanti. Cosa posso fare? L'avvocato consiglia il ricorso ma, visto il risultato attuale, non vorrei vedermi peggiorare la situazione.
Ringrazio tutti per l'attenzione
p.s.
per gli interessati, la sentenza è la n° 26/2022 Emilia Romagna
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da mauri64 »

Salve Roberto,
per delucidazioni nel merito dovrai attendere la disponibilità degli esperti.

Saluti
Aquila

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da Aquila »

roberto.vernaci ha scritto: ven mar 11, 2022 12:51 pm Saluto tutti gli iscritti.
Riporto a voi la mia esperienza e chiedo un consiglio. Sono un ex Vigile del Fuoco in quiescenza dal 10/2020. Ho fatto ricorso per l'applicazione della rivalutazione attraverso uno studio legale. Ieri mi sono visto recapitare una diffida per il pagamentole spese processuali a favore dell'INPS di 575€ in quanto la sentenza della C.d.C. dell'Emilia Romagna mi ha dato esito negativo. Sono molto confuso da questi esiti contrastanti. Cosa posso fare? L'avvocato consiglia il ricorso ma, visto il risultato attuale, non vorrei vedermi peggiorare la situazione.
Ringrazio tutti per l'attenzione
p.s.
per gli interessati, la sentenza è la n° 26/2022 Emilia Romagna
...premesso che i dati della sentenza non bastano a reperirla, potresti aggiungere altri dati od almeno la data della sentenza, ovvero almeno la motivazione che si trova alla fine, dopo la dicitura...PQM?
firefox
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da firefox »

roberto.vernaci ha scritto: ven mar 11, 2022 12:51 pm Saluto tutti gli iscritti.
Riporto a voi la mia esperienza e chiedo un consiglio. Sono un ex Vigile del Fuoco in quiescenza dal 10/2020. Ho fatto ricorso per l'applicazione della rivalutazione attraverso uno studio legale. Ieri mi sono visto recapitare una diffida per il pagamentole spese processuali a favore dell'INPS di 575€ in quanto la sentenza della C.d.C. dell'Emilia Romagna mi ha dato esito negativo. Sono molto confuso da questi esiti contrastanti. Cosa posso fare? L'avvocato consiglia il ricorso ma, visto il risultato attuale, non vorrei vedermi peggiorare la situazione.
Ringrazio tutti per l'attenzione
p.s.
per gli interessati, la sentenza è la n° 26/2022 Emilia Romagna
A mio avviso, senza entrare nel merito della sentenza, considerato che intanto ora al max si ottiene il 2,44% in luogo del 2,93% ottenuto da qualcuno con precedenti sentenze passate in giudicato, dovevi solo attendere senza affidarti a nessun legale.

A seguito delle due sentenze della CdC a sessioni unite, si attende una chiara ed inequivocabile interpretazione INPS (chiesta dalla nostra amministrazione e da talune OOSS) e qualora, fosse contraria (cosa che ritengo impossibile) allora si penserà ad un ricorso.

@ maxgal64, magari ho frainteso io, ma per i VVF nulla c'entra quanto disposto dalla Legge di bilancio, ma la vigenza, ribadita anche da varie sentenze della CdC dell'art. 61 dpr 1092/73.
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Nella sentenza si legge:

- già in servizio presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal 5.01.1980 al 30.09.2020, con decorrenza del trattamento di pensione dal 1.10.2020 e con un servizio utile, alla data del 31.12.1995, di 16 anni e 1 mesi,

- L'INPS ha chiesto il rigetto in quanto: "trattandosi di ex appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, a far data dalla legge di riforma n. 469/1961, non ha più lo status di istituzione militare."

Il Giudice della CdC scrive: - Come evidenziato dall’I.N.P.S. nella comparsa di risposta, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha carattere civile, come previsto dall’art. 9 legge n. 469/1961 e aggiungendo anche che detta CdC: ha affrontato i limiti soggettivi di applicazione del predetto art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 escludendo l’applicabilità al personale non militare (tra le altre: Sez. Emilia-Romagna n. 133/2020).

- Alla fine la CdC conclude PQM: - Condanna parte soccombente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., della somma omnicomprensiva di euro 500,00 (cinquecento/00).
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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panorama ha scritto: ven mar 11, 2022 6:25 pm Nella sentenza si legge:

- già in servizio presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal 5.01.1980 al 30.09.2020, con decorrenza del trattamento di pensione dal 1.10.2020 e con un servizio utile, alla data del 31.12.1995, di 16 anni e 1 mesi,

- L'INPS ha chiesto il rigetto in quanto: "trattandosi di ex appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, a far data dalla legge di riforma n. 469/1961, non ha più lo status di istituzione /militare."

Il Giudice della CdC scrive: - Come evidenziato dall’I.N.P.S. nella comparsa di risposta, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha carattere civile, come previsto dall’art. 9 legge n. 469/1961 e aggiungendo anche che detta CdC: ha affrontato i limiti soggettivi di applicazione del predetto art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 escludendo l’applicabilità al personale non militare (tra le altre: Sez. Emilia-Romagna n. 133/2020).

- Alla fine la CdC conclude PQM: - Condanna parte soccombente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., della somma omnicomprensiva di euro 500,00 (cinquecento/00).
Peccato che i Giudici NON possano essere licenziati per incompetenza :evil:
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Maxgal64 ha scritto: ven mar 11, 2022 6:30 pm Vero in parte. L'equiparazione offerta dall'articolo 61, co. 3 del Dpr 1092/1973 è il punto di partenza. La legge di bilancio 2022 dovrebbe, anche per i Vigili del Fuoco, essere quello d’arrivo o comunque di riferimento per il ricalcolo; tuttavia occorre attendere la circolare esplicativa INPS e da qui trarne le conclusioni. Il mio suggerimento quindi nasce da questo ragionamento.
Scusami se insisto, ma Giudici incompetenti a parte, è quello di arrivo per la PS e la PP, infatti nella relazione tecnica della Legge di bilancio viene proprio fatto l'esempio affermando che anche i VVF, pur essendo un Corpo civile, godono già di tale trattamento in virtù del citato art. 61 del dpr 1092/73..
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da Giggino1961 »

Forse mi sfugge qualcosa, ma i VV. FF hanno gli anni figurativi? In servizio dal 5.1.80 dovrebbero essere un retributivo a meno che non abbia avuto delle interruzioni, che però dal messaggio non si evince.
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Scusa roberto.vernaci ma non capisco perchè hai scritto in questa sezione anzichè servirti proprio di quella dei VV.FF..
Dico questo, perchè lì avreste trovato materiale che ti serve ed anche al tuo Avvocato, Cmq. se sarai SOSTENITORE potrai scaricare le sentenze da me postate a favore del personale dei VV.FF.
Giusto come conforto da parte degli Appelli a vostro favore, il tutto inizia da questa sentenza (stiamo parlando del 2020) e dalle Altre, che poi potrai scaricare:

CdC Sez. 1^ d’Appello su VV.FF. novità con la sentenza n. 119/2020.

Il ricorrente appella la sentenza n. 95/2019 della CdC Calabria, pubblicata in data 9.4.2019 e vince.

rif. DPR n. 1092/1973 art. 61

Art. 61.
(Servizi antincendi e Corpo forestale)

Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali.
Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari grado dell'Arma dei carabinieri.
Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52.
Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo è di 3,60.

rif. D.Lgs. 165/2001 art. 3, comma 1

Art. 3
Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421.

Il Giudice d'appello scrive:

Non tiene in debito conto, infatti, il primo giudice della speciale disposizione invocata dall’appellante già in primo grado e la cui violazione viene qui dedotta a motivo di gravame – l’art. 61, d.p.r. n. 1092/73, per l’appunto – norma giammai esplicitamente, né implicitamente abrogata, dalle disposizioni successive (anche riguardanti la riforma dell’ordinamento militare), non essendo queste ultime, ex se, incompatibili con la stessa.

--------------------------------------

Accolti

1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 125/2020 Accoglie l’appello del ricorrente già in servizio nel Corpo nazionale dei VV.FF. in rif. alla CdC Calabria n. 94/2019 che lo rigettava con più di 15 anni.

2) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 126/2020 Accoglie l’appello del ricorrente già in servizio nel Corpo nazionale dei VV.FF. in rif. alla CdC Calabria n. 100/2019 che lo rigettava con più di 15 anni.
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Giggino1961 ha scritto: ven mar 11, 2022 10:35 pm Forse mi sfugge qualcosa, ma i VV. FF hanno gli anni figurativi? In servizio dal 5.1.80 dovrebbero essere un retributivo a meno che non abbia avuto delle interruzioni, che però dal messaggio non si evince.
NO, i VVF NON hanno maggiorazioni del servizio, eccetto per reparti nautici e volo
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da mauri64 »

Salve roberto.vernaci,
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Saluti
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da roberto.vernaci »

Questa è la sentenza che riguarda il mio ricorso. Purtroppo l'avvocato al quale mi ero affidato, non mi ha mai fatto avere i documenti presentati alla Corte dei Conti di conseguenza non ho idea di come la cosa sia stata condotta anche se ho molti dubbi...
panorama ha scritto: ven mar 11, 2022 6:25 pm Nella sentenza si legge:

- già in servizio presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal 5.01.1980 al 30.09.2020, con decorrenza del trattamento di pensione dal 1.10.2020 e con un servizio utile, alla data del 31.12.1995, di 16 anni e 1 mesi,

- L'INPS ha chiesto il rigetto in quanto: "trattandosi di ex appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, a far data dalla legge di riforma n. 469/1961, non ha più lo status di istituzione militare."

Il Giudice della CdC scrive: - Come evidenziato dall’I.N.P.S. nella comparsa di risposta, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha carattere civile, come previsto dall’art. 9 legge n. 469/1961 e aggiungendo anche che detta CdC: ha affrontato i limiti soggettivi di applicazione del predetto art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 escludendo l’applicabilità al personale non militare (tra le altre: Sez. Emilia-Romagna n. 133/2020).

- Alla fine la CdC conclude PQM: - Condanna parte soccombente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., della somma omnicomprensiva di euro 500,00 (cinquecento/00).
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da firefox »

@ Maxgal64, a mio avviso ritieni male e nulla c'entra smilitarizzazione o militarizzazione che sia...

L'art. 61 del DPR 1092/73 NON afferma che i VVF sono militari, ma che ai fini del regime previdenziale, seguono le rispettive qualifiche/gradi del personale militare..

Allego una sentenza che, tra le righe, ribadisce, ancora oggi (ma NON potrebbe essere diversamente) ciò..
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