Art 54 legge 1092/73

Feed - ESERCITO

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Art 54 legge 1092/73

Messaggio da panorama »

La CdC del T.A.A. sez. di Trento con la sentenza n. 25/2019 datata 11/07/2019 ha RIGETTATO il ricorso proposto da un collega CC. (difeso da avvocato Claudio PARISI) e trattato dallo stesso Giudice di cui alla sentenza POSITIVA n. 3/2019, dott.ssa Grazia Bacchi.

- in congedo a decorrere dal 7 giugno 2016, data alla quale aveva maturato una anzianità contributiva di anni 36, mesi 7 e giorni 29,

1) - egli vantava una anzianità di 13 anni e 4 mesi al 1995

2) - La difesa dell’Inps ha, poi, rappresentato che le recenti decisioni in grado d'appello favorevoli alla tesi del ricorrente, alle quali questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale si è conformata, non possono far configurare un indirizzo giurisprudenziale consolidato sulla questione di diritto né tanto meno sono condivisibili, basandosi esse su motivazioni applicative dell'art 54 del D.P.R. 1092/73 che appaiono contrastanti con l'evoluzione normativa, sia generale che speciale, successiva a tale datata disposizione, tanto che alcune Sezioni regionali di questa stessa Corte, le cui argomentazioni ha ripreso, se ne sono discostate; ha affermato l’inapplicabilità del disposto dell’art. 54 del T.U. n. 1092/73 alla posizione pensionistica del ricorrente, anche perchè detta norma disciplinava il fenomeno dei baby pensionati e deve quindi essere contestualizzata.

3) - Ad avviso dei difensori dell’INPS, la norma oggi potrebbe riguardare solo i militari che avessero maturato, alla data del 31 dicembre 1992, almeno 15 anni di contribuzione utile, mentre il ricorrente all’epoca aveva una anzianità contributiva di soli 9 anni, 9 mesi e 3 giorni, e poco più di 13 anni alla fine del 1995; oggi, la norma riguarderebbe i soli pensionamenti anticipati per inabilità (unica ipotesi possibile dopo il 1992) verificatisi fino al 2014.

La CdC precisa:

4) - Ad oggi, sull’ambito applicativo della norma in questione, l’orientamento espresso dalla Sezione Prima Centrale d’Appello con la citata sentenza n. 422/2018 si va ulteriormente consolidando per effetto della successiva giurisprudenza della Sezione Seconda d’Appello di Appello (sentenze n. 197/2019; n. 205/2019; n. 208/2019).

5) - Tuttavia, nel caso in esame, il ricorrente vanta una anzianità di servizio di soli 13 anni e 4 mesi alla data del 31 dicembre 1995 (e di 9 anni e 9 mesi al 31 dicembre 1992), ed ha rivendicato ugualmente, sostenendo l’irrilevanza degli anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995 ..........

6) - alla odierna udienza, richiamando giurisprudenza della Sezione Seconda Centrale di Appello, e, in particolare, la sentenza n. 205/2019 a suo avviso favorevole alla sua tesi, la difesa del sig. R. D. ha prospettato una disparità di trattamento tra i militari cessati dal servizio che al 31 dicembre 1995 avessero una anzianità inferiore ai 15 anni e quelli che ne avessero invece una pari o superiore, qualora si voglia limitare l’ambito applicativo dell’art. 54 del T.U. n. 1092/53 a quest’ultima categoria.

7) - Al proposito, non si coglie in alcuna di dette pronunce di Appello, come neppure nell’orientamento, ampiamente maggioritario, delle Sezioni territoriali di questa Corte, l’espressione di alcun indirizzo estensivo come reclamato dal ricorrente, tale da dilatare indiscriminatamente l’ambito applicativo dell’art. 54, 1° comma del T.U. n. 1092/73, che dispone l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento della base pensionabile, al trattamento di quiescenza di tutti i militari indipendentemente dall’anzianità di servizio da essi maturata alla data del 31 dicembre 1995.

- Ad una interpretazione sostanzialmente estensiva dell’art. 54, 1° comma, del T.U. n. 1092/73 - in una prospettiva di generalizzato favore per l’intera platea dei militari, che non trova tuttavia alcun appiglio normativo - osta innanzitutto il tenore letterale della norma, che contempla unicamente la categoria di militari che abbiano maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile.
…………; e se il legislatore del 1973 avesse inteso dare corso ad una applicazione indiscriminata del richiamato disposto normativo, non avrebbe certamente fissato il requisito dell’avvenuta maturazione di una anzianità di servizio utile intercorrente tra i quindici ed i vent’anni, secondo il noto principio per cui “ubi lex voluit, dixit”.

9) - In secondo luogo, non si ravvisa nella giurisprudenza d’Appello allegata dal ricorrente alcuna apertura nel senso da lui voluto: in particolare, nella sentenza n. 205/2019 della Sezione Seconda Centrale d’Appello, espressamente richiamata dalla sua difesa alla odierna udienza, si legge chiaramente che “In realtà, per l’inequivoco tenore letterale della disposizione, il 44% per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto “almeno 15 anni”; e detto assunto va letto congiuntamente alla considerazione conclusiva “In definitiva, per i militari che, alla data del 31/12/1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973”. E’ evidente che così argomentando, il giudice dell’Appello ha inteso riferire l’applicabilità del più volte citato art. 54, 1° comma, del D.P.R. n. 1092/73 ai militari che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, una anzianità di servizio utile di “almeno 15 anni”, e, ovviamente, di non più di 18 anni, nel qual caso la pensione deve essere “interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”, come prescritto dall’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995; in tale ultima ipotesi, non si porrebbe dunque alcun problema applicativo del disposto dell’art. 54, 1° comma, del T.U. n. 1092/73 alla stregua della normativa sopravvenuta, a differenza di quanto avviene per i militari che vantino una anzianità di servizio inferiore ai diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, ed il cui trattamento pensionistico viene quindi calcolato con il cd. sistema misto previsto dal precedente comma 12 dello stesso art. 1 L. n. 335/95.

N.B.: questa è una sentenza pericolosa, per cui vi invito a leggere tutti i punti suindicati.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Art 54 legge 1092/73

Messaggio da panorama »

Per tutti, faccio presente che oltre alla sentenza NEGATIVA n. 25, la stessa CdC del T.A.A. sez. di Trento, sotto lo stesso giorno ha ACCOLTO però 2 ricorsi per l'art. 54 riferiti a militari, a cui sono stati attribuiti alle sentenze i n. 23 e n. 24.
Qui sotto allego la n. 24 che potete leggere.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1767
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: Art 54 legge 1092/73

Messaggio da naturopata »

A beneficio degli utenti allego importante sentenza della 3^ sezione centrale della Corte dei Conti che "sembrerebbe" molto verosimilmente disconoscere l'art.54 a chi sia cessato con un'anzianità superiore a 20 al 1995. Ciò al fine di valutare l'opportunità di promuovere ricorsi in tal senso.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi