si potrebbe avere il numero sentenza.
grazie
Art 54 legge 1092/73
Re: Art 54 legge 1092/73
Messaggio da Avv. Massimo Vitelli » dom mag 26, 2019 1:29 pm
È stata di recente pubblicata la decisione n.23/2019 della Sez. CALABRIA, GUP dr.ssa Ida CONTINO.
La sentenza in oggetto si rivela MOLTO IMPORTANTE, per la MANCATA APPLICAZIONE del noto art.54, SIA PER I COLLEGHI PDS CHE PER QUELLI DELLA POLPEN.
A mio avviso, la pronuncia deve considerarsi ineccepibile, anzi semplicemente perfetta!
Purtroppo, come temevo, viene inevitabilmente precisato nella sentenza che sussistono norme speciali per PDS e POLPEN che richiamano espressamente l'art.6, L.1543/1963 e non già l'art.54, DPR 1092/1973, PROPRIO PER COLORO CHE ERANO GIÀ IN SERVIZIO IN COSTANZA DELLE "STELLETTE".
Il citato art.6 prevede l'aliquota del 44% solo dopo VENTI ANNI di servizio utile e non già dopo 15!
Ora, nell'ambito del contenzioso che ci riguarda (in sintesi, da 15 a 18 anni di servizio utile), il risultato del rendimento annuo dell'art.6 è pari al 2.2% (44 : 20 = 2,2) e quindi è addirittura INFERIORE a quello previsto per i CIVILI dall'art.44 DPR 1092/1973, cioè a dire il 2,33% annuo.
Per cui, non solo gli innumerevoli ricorsi di ex dipendenti POLPEN e PDS rischiano di conseguire un mesto esito negativo, non solo rischiano altresì di creare seri ANTICORPI OCCULTI anche per i ricorsi dei MILITARI, ma potrebbero teoricamente perfino PROVOCARE UNA DECURTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA GIÀ ACCORDATO O DA ACCORDARE AI FUTURI PENSIONATI POLPEN e PDS, che versano nelle condizioni di riferimento.
Ecco perché, sempre a mio modesto avviso, occorreva evitare tutto il clamore invece sollevato dai Colleghi ad ordinamento civile, dalle loro organizzazioni di rappresentanza e da qualche legale frettoloso, almeno fino all'esito definitivo della questione avanzata dai militari.
La logica del "MUOIA SANSONE CON TUTTI I FILISTEI", oltre ad essere antieconomica, risulta anche alquanto stupida!
Ovviamente, lo ribadisco, spero ancora in prospettiva di sbagliarmi.
Infine, per completezza di disamina, continuo a ritenere che, al contrario, i Colleghi VV.FF ed ex Forestali , in possesso dei relativi prerequisiti, possano RECLAMARE il beneficio in rassegna del 44% disposto dall'art.54.
Infatti, per tali Corpi, DA SEMPRE O QUASI AD ORDINANENTO CIVILE, il legislatore è intervenuto da tempo immemorabile a sancirne esplicitamente l'EQUIPARAZIONE PREVIDENZIALE CON I MILITARI, tramite gli artt.61 e 71 DPR 1092/1973.
È stata di recente pubblicata la decisione n.23/2019 della Sez. CALABRIA, GUP dr.ssa Ida CONTINO.
La sentenza in oggetto si rivela MOLTO IMPORTANTE, per la MANCATA APPLICAZIONE del noto art.54, SIA PER I COLLEGHI PDS CHE PER QUELLI DELLA POLPEN.
A mio avviso, la pronuncia deve considerarsi ineccepibile, anzi semplicemente perfetta!
Purtroppo, come temevo, viene inevitabilmente precisato nella sentenza che sussistono norme speciali per PDS e POLPEN che richiamano espressamente l'art.6, L.1543/1963 e non già l'art.54, DPR 1092/1973, PROPRIO PER COLORO CHE ERANO GIÀ IN SERVIZIO IN COSTANZA DELLE "STELLETTE".
Il citato art.6 prevede l'aliquota del 44% solo dopo VENTI ANNI di servizio utile e non già dopo 15!
Ora, nell'ambito del contenzioso che ci riguarda (in sintesi, da 15 a 18 anni di servizio utile), il risultato del rendimento annuo dell'art.6 è pari al 2.2% (44 : 20 = 2,2) e quindi è addirittura INFERIORE a quello previsto per i CIVILI dall'art.44 DPR 1092/1973, cioè a dire il 2,33% annuo.
Per cui, non solo gli innumerevoli ricorsi di ex dipendenti POLPEN e PDS rischiano di conseguire un mesto esito negativo, non solo rischiano altresì di creare seri ANTICORPI OCCULTI anche per i ricorsi dei MILITARI, ma potrebbero teoricamente perfino PROVOCARE UNA DECURTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA GIÀ ACCORDATO O DA ACCORDARE AI FUTURI PENSIONATI POLPEN e PDS, che versano nelle condizioni di riferimento.
Ecco perché, sempre a mio modesto avviso, occorreva evitare tutto il clamore invece sollevato dai Colleghi ad ordinamento civile, dalle loro organizzazioni di rappresentanza e da qualche legale frettoloso, almeno fino all'esito definitivo della questione avanzata dai militari.
La logica del "MUOIA SANSONE CON TUTTI I FILISTEI", oltre ad essere antieconomica, risulta anche alquanto stupida!
Ovviamente, lo ribadisco, spero ancora in prospettiva di sbagliarmi.
Infine, per completezza di disamina, continuo a ritenere che, al contrario, i Colleghi VV.FF ed ex Forestali , in possesso dei relativi prerequisiti, possano RECLAMARE il beneficio in rassegna del 44% disposto dall'art.54.
Infatti, per tali Corpi, DA SEMPRE O QUASI AD ORDINANENTO CIVILE, il legislatore è intervenuto da tempo immemorabile a sancirne esplicitamente l'EQUIPARAZIONE PREVIDENZIALE CON I MILITARI, tramite gli artt.61 e 71 DPR 1092/1973.
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Re: Art 54 legge 1092/73
Messaggio da Highlander »
Gent.mo avvocato prendo atto con rammarico del suo ultimo intervento ringraziandola per le chiare precisazioni. Tuttavia come sempre lo stato ergo il legislatore è paradossale al suo stesso interno. Vigili del fuoco addirittura fuori dal comparto sicurezza e ex forestali prima ad ordinamento civile.... pazzesco!
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Re: Art 54 legge 1092/73
Messaggio da naturopata »
Si paradossale, ma il paradosso si elimina facilmente, non esiste alcun paradosso, semplicemente l'art 54 esiste ancora quale clausola di salvaguardia, ma solo ai fini dall'art.67, comma 3 del D.P.R. n.1092/73 che lo richiama esplicitamente (pensione di privilegio certamente non abrogata per il comparto) . Questo è il motivo per cui non è stato esplicitamente abrogato.Highlander ha scritto: ↑mer mag 29, 2019 8:20 am Gent.mo avvocato prendo atto con rammarico del suo ultimo intervento ringraziandola per le chiare precisazioni. Tuttavia come sempre lo stato ergo il legislatore è paradossale al suo stesso interno. Vigili del fuoco addirittura fuori dal comparto sicurezza e ex forestali prima ad ordinamento civile.... pazzesco!
67. Misura della pensione privilegiata dei militari.
Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni annodi servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.
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Re: Art 54 legge 1092/73
Messaggio da Highlander »
Dalla 6° alla 1°? La sostanza rispetto al comparto non cambia. E poi militari o anche PS e PP?
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Re: Art 54 legge 1092/73
Messaggio da naturopata »
Dalla 6^ alla 1^ art.67, comma 2 o 4. Tutto il comparto sia militari che sicurezza, difatti è stata formulata apposita norma di estensione della p.p.o. anche alle forze di polizia ed equiparate a ordinamento civile che altrimenti sarebbero state escluse, visto che per tutti gli altri dipendenti civili dello stato, la p.p.o. è stata abrogata dal 2001.Highlander ha scritto: ↑mer mag 29, 2019 2:05 pm Dalla 6° alla 1°? La sostanza rispetto al comparto non cambia. E poi militari o anche PS e PP?
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Re: Art 54 legge 1092/73
Messaggio da Highlander »
Hanno compensato l'articolo 54 con la ppo? Surreale!
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