Art 54 legge 1092/73

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flamanga
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Re: Art 54 legge 1092/73

Messaggio da flamanga »

Quindi io arruolato nella ps il 20/6/81 in quiescenza da gennaio 2019 .(visto che non mi è stato calcolato potrei fare ricorso)


manliol
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Re: Art 54 legge 1092/73

Messaggio da manliol »

Salve, io arruolato il 4.1.1982 come guardia ausiliaria, in pensione dall'1.3.2019, posso fare ricorso?
Highlander
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Re: Art 54 legge 1092/73

Messaggio da Highlander »

Ho letto anche in Liguria e Umbria. Qualcuno sa qualcosa e soprattutto numero delle sentenze per leggere le motivazioni...
naturopata
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Re: Art 54 legge 1092/73

Messaggio da naturopata »

A beneficio degli utenti allego importante sentenza della 3^ sezione centrale della Corte dei Conti che "sembrerebbe" molto verosimilmente disconoscere l'art.54 a chi sia cessato con un'anzianità superiore a 20 al 1995. Ciò al fine di valutare l'opportunità di promuovere ricorsi in tal senso.
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maxcarmi
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Re: Art 54 legge 1092/73

Messaggio da maxcarmi »

Salve a tutti. Ci sono colleghi arruolati come ausiliari, come il sottoscritto, che per poche settimane se non giorni, non rientra nel calcolo della pensione col sistema retributivo perché non ha i 18 anni di contributi al 31/12/1995. Questo perché la nostra amministrazione, e solo la nostra, non riconosce la maggiorazione di 1/5 del periodo dopo il corso del primo anno di ausiliario ma solo dal trattenuto. Un collega ha già vinto il ricorso al Tar ma il ministero ha fatto opposizione quindi si è ancora in attesa. Qualcuno è interessato alla faccenda? Il ministero risponde che non lo considera in quanto servizio di leva quindi non ancora nei ruoli della polizia di stato . Ma la norma parla che la maggiorazione spetta con la percezione dell'indennità pensionabile. Sto cercando colleghi interessati per risolvere la questione. AI colleghi carabinieri e della penitenziaria è riconosciuta. Saluti.
maxcarmi
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Re: Art 54 legge 1092/73

Messaggio da maxcarmi »

Salve a tutti. So che l'argomento non è lo stesso. Ci sono colleghi arruolati come ausiliari, come il sottoscritto, che per poche settimane se non giorni, non rientra nel calcolo della pensione col sistema retributivo perché non ha i 18 anni di contributi al 31/12/1995. Questo perché la nostra amministrazione, e solo la nostra, non riconosce la maggiorazione di 1/5 del periodo dopo il corso del primo anno di ausiliario ma solo dal trattenuto. Un collega ha già vinto il ricorso al Tar ma il ministero ha fatto opposizione quindi si è ancora in attesa. Qualcuno è interessato alla faccenda? Il ministero risponde che non lo considera in quanto servizio di leva quindi non ancora nei ruoli della polizia di stato . Ma la norma parla che la maggiorazione spetta con la percezione dell'indennità pensionabile. Sto cercando colleghi interessati per risolvere la questione. AI colleghi carabinieri e della penitenziaria è riconosciuta. Saluti.
lino
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Re: Art 54 legge 1092/73

Messaggio da lino »

Undogan1 perché non lo spieghi sul forum??
Saresti di aiuto alle centinaia di tuoi colleghi..... che potrebbero usufruirne.
Inoltre eviterei di mettere nr. Telefonici ...
Un saluto.
Per Aspera ad Astra!!!!
naturopata
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Re: Art 54 legge 1092/73

Messaggio da naturopata »

lino ha scritto: sab set 28, 2019 9:18 pm Undogan1 perché non lo spieghi sul forum??
Saresti di aiuto alle centinaia di tuoi colleghi..... che potrebbero usufruirne.
Inoltre eviterei di mettere nr. Telefonici ...
Un saluto.
Meglio spiegarlo con le sentenze e non con il tam tam degli studi legali:

SENTENZA 180/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
nella persona del
Giudice unico
dr. Paolo COMINELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20686 del registro di Segreteria, proposto da OMISSIS, nato il OMISSIS a OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Tedeschi, contro l’INPS;
Uditi, nella pubblica udienza del 16 ottobre 2019, l’avv. Paola Trombetta, su delega dell’avv. Enrico Tedeschi, per il ricorrente, e l’avv. Alberto Fuochi per l’INPS;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente ha prestato servizio nella Polizia di Stato dal 14 gennaio 1982 fino al 30 giugno 2018, quando è cessato per anzianità.

Il medesimo è dunque titolare di pensione calcolata con il sistema misto, ossia con il sistema retributivo per l’anzianità maturata fino al 31
dicembre 1995 e con il sistema contributivo per l’anzianità maturata successivamente, avendo alla data del 31 dicembre 1995 una anzianità di
servizio utile ai fini pensionistici, pari ad anni 17, mesi 0 e giorni 9, comprese le maggiorazioni.
Egli contesta, con ricorso del 29 aprile 2019, che l’Amministrazione abbia liquidato la pensione non applicando, per la determinazione della quota
di pensione regolata dal sistema retributivo, l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, il quale dispone che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo” (il penultimo comma riguarda i graduati e i militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo).
Si chiedono altresì interessi legali e rivalutazione monetaria sugli arretrati dovuti.
L’INPS ha trasmesso memoria del 2 ottobre 2019, nella quale si sostiene l’inapplicabilità dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 all’odierno ricorrente, in quanto egli non era militare, appartenendo alla Polizia di Stato (corpo ad ordinamento civile e non militare, ai sensi della legge n. 121/1981), mentre il citato art. 54 è applicabile esclusivamente al personale militare.

L’art. 6 bis, comma 5, del decreto-legge n. 387/1987, estende alla P.S. l’art. 52 del D.P.R. n. 1092/1973 ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale: da ciò consegue che l’estensione di altre norme (quale l’art. 54) destinate al personale militare deve essere esclusa.
Si chiede pertanto il rigetto del gravame.
All’odierna udienza l’avv. Paola Trombetta, su delega dell’avv. Enrico Tedeschi, per il ricorrente, e l’avv. Alberto Fuochi, per l’INPS, hanno concluso come in atti.
Considerato in
DIRITTO
In merito all’oggetto della domanda di parte attrice, questa Sezione giurisdizionale ha già espresso un orientamento che emerge da diverse sentenze di accoglimento di ricorsi da parte di appartenenti al personale militare, ora in quiescenza (nn. 210, 214, 224, 225, 238, tutte del 2018).
Relativamente all’applicabilità dell’art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 all’odierno ricorrente, va però considerato quanto segue.
Nel caso di appartenenti alla Polizia di Stato, appare fondata l’obiezione proposta dall’INPS, secondo la quale la P.S. ha natura di corpo ad ordinamento civile (e non militare), secondo il disposto della legge n. 121/1981.
L’art. 6 bis del decreto-legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472, ha previsto bensì l’estensione alla P.S. della
disciplina di cui all’art. 52 del D.P.R. n. 1092/1973 (ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale), ma non dell’art. 54.
Da ciò consegue, come correttamente osservato dall’Amministrazione convenuta, l’inapplicabilità del beneficio, oggetto della domanda attorea, all’odierno ricorrente.
In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte (Sezione Toscana, n. 285 del 9 luglio 2019; Sezione Piemonte, n. 43 del 10 aprile 2019).
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese, in relazione alla particolarità della questione.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 167, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, che approva il nuovo “Codice della giustizia contabile”, si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Genova, il 16 ottobre 2019.
IL GIUDICE
(Cominelli)
Depositato in Segreteria il 17 ottobre 2019.
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