Re: Art 54 legge 1092/73
Inviato: mar nov 05, 2019 10:17 am
Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE CALABRIA
Esito: SENTENZA
Numero: 424
Anno: 2019
Materia: PENSIONISTICA
Data pubblicazione: 04/11/2019
Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:424SGSEZ
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni (primo referendario Andrea Luberti) ha pronunciato la
seguente
S E N T E N Z A n. 424/2019
sul ricorso in materia di pensioni civili numero 22134 del registro di segreteria, proposto
da D. P., nato a omissis in data omissis, residente in omissis (omissis), alla via omissis,
omissis.
Parte ricorrente, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Francesca Pace, con studio
in Reggio di Calabria, alla via Sbarre Inferiori, 164/c (posta elettronica certificata: ).
Contro:
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - Gestione ex INPDAP, in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio di Calabria, alla via Domenico
Romeo, 15.
Ente rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Laganà, Giacinto Greco e
Francesco Muscari Tomaioli; domiciliato presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS in
Catanzaro, alla Via Francesco Acri, 81.
Per: Annullamento della determinazione n. omissis, con la quale l’INPS - Gestione ex
INPDAP - sede di Reggio di Calabria - ha quantificato il trattamento di quiescenza n.
omissis dell’odierno ricorrente, con particolare riferimento ai criteri adottati dall’istituto
di previdenza nel calcolare l’anzianità contributiva per la parte in “quota retributiva” della
pensione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente alla corretta applicazione
dell’aliquota del quarantaquattro per cento, ex articolo 54, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092, in luogo dell’errata applicazione
dell’aliquota del trentacinque per cento, in base all’articolo 44 della stessa legge e,
conseguentemente, ordine nei confronti dell’INPS, in persona del legale rappresentante
pro tempore, di provvedere alla riliquidazione della pensione, tenendo conto della
corretta applicazione dell’aliquota del quarantaquattro per cento. Con ogni ulteriore
diritto in favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e il pagamento
degli arretrati indebitamente trattenuti e non corrisposti dall’ente previdenziale, degli
interessi e della rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo anche ai
sensi dell’articolo 2946 del codice civile.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del difensore
antistatario.
Visto il ricorso e tutti gli atti di causa;
Udite all’udienza pubblica del 31 ottobre 2019 la parte ricorrente, nella persona
dell’avvocato Anna Francesca Pace, e quella resistente, nella persona dell’avvocato
Pagina 1 di 4
Giacinto Greco.
RITENUTO IN FATTO
Con il ricorso proposto la parte attrice ha esposto di avere prestato servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dal 27 aprile 1977 e di essere cessato dal servizio in data
31 maggio 2019.
Tanto premesso, il ricorrente ha contestato il provvedimento di determinazione del
proprio trattamento pensionistico. In particolare, la parte ricorrente ha gravato tale atto
sotto il profilo dei criteri adottati nel calcolo della quota retributiva della pensione,
invocando l’applicazione dell’articolo 44 e dell’articolo 54, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092.
L’INPS si è costituita con note di memoria in data 10 settembre 2019 evidenziando la
correttezza del calcolo applicato e, comunque, l’inapplicabilità della normativa invocata
al ricorrente, in quanto rientrante nei ruoli civili dell’Amministrazione.
In particolare, l’INPS ha eccepito l’inapplicabilità soggettiva della disciplina al ricorrente,
in quanto lo stesso, al 31 dicembre 1995, poteva vantare un’anzianità contributiva
inferiore a quella di quindici anni richiesta dalla norma invocata.
In via subordinata, l’amministrazione intimata ha chiesto di escludere le poste debitorie
rappresentate dagli oneri accessori.
In data 17 ottobre 2019 la parte ricorrente ha presentato ulteriori note di memoria,
insistendo per l’accoglimento del ricorso, richiamandosi alla giurisprudenza delle sezioni
centrali di Appello.
All’udienza in data 31 ottobre 2019 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel merito, il ricorso deve essere ritenuto infondato.
Le questioni giuridiche sottese al ricorso sono state più volte affrontate dalla Sezione
(sentenza 6 gennaio 2018, n. 12; sentenza 26 marzo 2018, n. 44; sentenze 18 aprile
2018, n. 46 e 53; sentenze 10 maggio 2018, n. 73, 78 e 79, sentenza 16 maggio 2018, n.
89; sentenza 5 dicembre 2018, n. 415; da ultimo, sentenze 6 febbraio 2019, numeri 14,
15 e 16).
In particolare, la Sezione, con argomentazioni da cui non sussistono motivi per
discostarsi, aveva avuto modo di precisare che il chiaro tenore letterale della
disposizione dettata dal citato articolo 54, comma 1, determina il beneficio del calcolo
della pensione con l’aliquota del quarantaquattro per cento della base pensionabile in
favore del militare che cessi dalla propria attività avendo compiuto anche con un solo
giorno in più di servizio oltre il quindicesimo anno di servizio utile.
Tale tesi è corroborata dalla prevalente giurisprudenza di appello che ha ribadito (ex
plurimis Corte dei conti, sezione II centrale Appello, 14 giugno 2019, n. 208) la
compatibilità di tale disposizione con il periodo transitorio di passaggio al sistema
contributivo.
Questa affermazione costituisce il precipitato logico della circostanza che la detta
previsione costituisce evidentemente un beneficio migliorativo rispetto a quanto
comminato dall’articolo 44, comma 1, per il personale civile dello Stato, fermo restando il
limite massimo finale costituito dall’ottanta per cento.
Infatti, la disposizione in commento recita espressamente che “1. La pensione spettante
al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile
è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata
di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
In relazione all’ampiezza soggettiva del beneficio, con la propria consolidata
Pagina 2 di 4
giurisprudenza, lo scrivente giudice aveva ritenuto che la disposizione in commento
limitasse il proprio ambito applicativo agli appartenenti alle forze armate.
Al riguardo, per l’individuazione dei rapporti di impiego sussumibili sotto tale
categorizzazione, il criterio normativo era stato ravvisato nell’elencazione delle forze
armate compiuta dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento
militare), ritenuta prevalente, in base al proprio carattere sistematico, rispetto alle norme
di carattere settoriale.
Tale atto normativo disciplina il regime giuridico e organizzativo dell’Esercito italiano,
della Marina militare con il Corpo delle Capitanerie di porto, dell’Aeronautica militare e
dell’Arma dei Carabinieri.
Analogo status deve essere riconosciuto al Corpo della Guardia di finanza, in
considerazione dell’assimilazione operata, da ultimo, dall’articolo 1 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Per contro, detta qualifica non era stata attribuita ai componenti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Al riguardo, era stata valorizzata la differenziazione tra tali categorie
emergente, peraltro, anche in base all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che espressamente distingue gli appartenenti alle Forze armate da
tale personale.
Né la differenziazione in ordine al regime pensionistico era stata ritenuta irragionevole, in
considerazione delle diversità strutturali tra gli ordinamenti civile e militare (così la
Sezione con la sentenza 21 febbraio 2018, n. 24, proprio in relazione ai dipendenti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; ancora, in relazione alla specifica disposizione,
sentenza 9 aprile 2019, n. 100 e 29 maggio 2019, n. 173).
Anche l’esistenza, nel corpo del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973, di
disposizioni che equiparano, ai fini pensionistici, i dipendenti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco era ritenuta superabile dall’articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139 che, nel quadro di un più generale riassetto di tale categoria, ne ha
espressamente affermato la ricomprensione nell’ordinamento civile.
Melius re perpensa, lo scrivente giudice ha ritenuto, con successiva giurisprudenza (cfr
sentenza 25 luglio 2019, n. 252) di prendere atto dell’orientamento ormai consolidato
della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria (da ultimo, in via esemplificativa,
sentenza 9 luglio 2019, n. 249), che reputa preferibile, in base a considerazioni letterali,
logiche e sistematiche, l’estensione del beneficio in questione anche ai dipendenti del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
In base a tale orientamento, in base all’articolo 61 dell’atto normativo più volte citato, al
medesimo sono applicabili le più favorevoli disposizioni in materia.
Al riguardo, l’assimilazione è apparsa non irragionevole, in considerazione delle
caratteristiche di particolare penosità del servizio, assimilabili quanto a rischio e usura
personale all’impiego prestato presso le forze armate.
Peraltro, l’applicazione di tale beneficio presuppone per l’appunto che l’interessato possa
vantare, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità di servizio pari, almeno, a quindici
anni nella quota retributiva.
Nel caso di specie, è emerso dagli atti di causa, e correttamente eccepito dall’INPS, che,
alla data del 31 dicembre 1995, l’interessato vantava un’anzianità di servizio pari ad anni
9 e mesi 8 (e giorni 1), né è argomentabile che tale fattispecie concreta ricada in un
vuoto normativo non disciplinato dal legislatore.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese sono liquidate in base alla soccombenza.
Pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria,
pronunciandosi definitivamente sul ricorso, lo rigetta.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura di euro 1.000,00.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2019.
Il giudice
F.to Andrea Luberti
Depositata in Segreteria il 31/10/2019
Il responsabile della segreteria pensioni
F.to Dott.ssa Francesca Deni
CORTE DEI CONTI
SEGRETERIA SEZIONE GIURISIDIZIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n.2
Fogli.
Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.22 “copie informatiche di
documenti analogici”, che la presente copia digitale è tratta dall’originale cartaceo
conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale
ed è conforme all’originale in tutte le sue componenti.
Catanzaro,04/11/2019
La Responsabile della segreteria giudizi pensionistici
f.to Dott.ssa Francesca Deni
4
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Esito: SENTENZA
Numero: 424
Anno: 2019
Materia: PENSIONISTICA
Data pubblicazione: 04/11/2019
Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:424SGSEZ
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni (primo referendario Andrea Luberti) ha pronunciato la
seguente
S E N T E N Z A n. 424/2019
sul ricorso in materia di pensioni civili numero 22134 del registro di segreteria, proposto
da D. P., nato a omissis in data omissis, residente in omissis (omissis), alla via omissis,
omissis.
Parte ricorrente, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Francesca Pace, con studio
in Reggio di Calabria, alla via Sbarre Inferiori, 164/c (posta elettronica certificata: ).
Contro:
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - Gestione ex INPDAP, in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio di Calabria, alla via Domenico
Romeo, 15.
Ente rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Laganà, Giacinto Greco e
Francesco Muscari Tomaioli; domiciliato presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS in
Catanzaro, alla Via Francesco Acri, 81.
Per: Annullamento della determinazione n. omissis, con la quale l’INPS - Gestione ex
INPDAP - sede di Reggio di Calabria - ha quantificato il trattamento di quiescenza n.
omissis dell’odierno ricorrente, con particolare riferimento ai criteri adottati dall’istituto
di previdenza nel calcolare l’anzianità contributiva per la parte in “quota retributiva” della
pensione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente alla corretta applicazione
dell’aliquota del quarantaquattro per cento, ex articolo 54, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092, in luogo dell’errata applicazione
dell’aliquota del trentacinque per cento, in base all’articolo 44 della stessa legge e,
conseguentemente, ordine nei confronti dell’INPS, in persona del legale rappresentante
pro tempore, di provvedere alla riliquidazione della pensione, tenendo conto della
corretta applicazione dell’aliquota del quarantaquattro per cento. Con ogni ulteriore
diritto in favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e il pagamento
degli arretrati indebitamente trattenuti e non corrisposti dall’ente previdenziale, degli
interessi e della rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo anche ai
sensi dell’articolo 2946 del codice civile.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del difensore
antistatario.
Visto il ricorso e tutti gli atti di causa;
Udite all’udienza pubblica del 31 ottobre 2019 la parte ricorrente, nella persona
dell’avvocato Anna Francesca Pace, e quella resistente, nella persona dell’avvocato
Pagina 1 di 4
Giacinto Greco.
RITENUTO IN FATTO
Con il ricorso proposto la parte attrice ha esposto di avere prestato servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dal 27 aprile 1977 e di essere cessato dal servizio in data
31 maggio 2019.
Tanto premesso, il ricorrente ha contestato il provvedimento di determinazione del
proprio trattamento pensionistico. In particolare, la parte ricorrente ha gravato tale atto
sotto il profilo dei criteri adottati nel calcolo della quota retributiva della pensione,
invocando l’applicazione dell’articolo 44 e dell’articolo 54, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092.
L’INPS si è costituita con note di memoria in data 10 settembre 2019 evidenziando la
correttezza del calcolo applicato e, comunque, l’inapplicabilità della normativa invocata
al ricorrente, in quanto rientrante nei ruoli civili dell’Amministrazione.
In particolare, l’INPS ha eccepito l’inapplicabilità soggettiva della disciplina al ricorrente,
in quanto lo stesso, al 31 dicembre 1995, poteva vantare un’anzianità contributiva
inferiore a quella di quindici anni richiesta dalla norma invocata.
In via subordinata, l’amministrazione intimata ha chiesto di escludere le poste debitorie
rappresentate dagli oneri accessori.
In data 17 ottobre 2019 la parte ricorrente ha presentato ulteriori note di memoria,
insistendo per l’accoglimento del ricorso, richiamandosi alla giurisprudenza delle sezioni
centrali di Appello.
All’udienza in data 31 ottobre 2019 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel merito, il ricorso deve essere ritenuto infondato.
Le questioni giuridiche sottese al ricorso sono state più volte affrontate dalla Sezione
(sentenza 6 gennaio 2018, n. 12; sentenza 26 marzo 2018, n. 44; sentenze 18 aprile
2018, n. 46 e 53; sentenze 10 maggio 2018, n. 73, 78 e 79, sentenza 16 maggio 2018, n.
89; sentenza 5 dicembre 2018, n. 415; da ultimo, sentenze 6 febbraio 2019, numeri 14,
15 e 16).
In particolare, la Sezione, con argomentazioni da cui non sussistono motivi per
discostarsi, aveva avuto modo di precisare che il chiaro tenore letterale della
disposizione dettata dal citato articolo 54, comma 1, determina il beneficio del calcolo
della pensione con l’aliquota del quarantaquattro per cento della base pensionabile in
favore del militare che cessi dalla propria attività avendo compiuto anche con un solo
giorno in più di servizio oltre il quindicesimo anno di servizio utile.
Tale tesi è corroborata dalla prevalente giurisprudenza di appello che ha ribadito (ex
plurimis Corte dei conti, sezione II centrale Appello, 14 giugno 2019, n. 208) la
compatibilità di tale disposizione con il periodo transitorio di passaggio al sistema
contributivo.
Questa affermazione costituisce il precipitato logico della circostanza che la detta
previsione costituisce evidentemente un beneficio migliorativo rispetto a quanto
comminato dall’articolo 44, comma 1, per il personale civile dello Stato, fermo restando il
limite massimo finale costituito dall’ottanta per cento.
Infatti, la disposizione in commento recita espressamente che “1. La pensione spettante
al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile
è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata
di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
In relazione all’ampiezza soggettiva del beneficio, con la propria consolidata
Pagina 2 di 4
giurisprudenza, lo scrivente giudice aveva ritenuto che la disposizione in commento
limitasse il proprio ambito applicativo agli appartenenti alle forze armate.
Al riguardo, per l’individuazione dei rapporti di impiego sussumibili sotto tale
categorizzazione, il criterio normativo era stato ravvisato nell’elencazione delle forze
armate compiuta dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento
militare), ritenuta prevalente, in base al proprio carattere sistematico, rispetto alle norme
di carattere settoriale.
Tale atto normativo disciplina il regime giuridico e organizzativo dell’Esercito italiano,
della Marina militare con il Corpo delle Capitanerie di porto, dell’Aeronautica militare e
dell’Arma dei Carabinieri.
Analogo status deve essere riconosciuto al Corpo della Guardia di finanza, in
considerazione dell’assimilazione operata, da ultimo, dall’articolo 1 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Per contro, detta qualifica non era stata attribuita ai componenti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Al riguardo, era stata valorizzata la differenziazione tra tali categorie
emergente, peraltro, anche in base all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che espressamente distingue gli appartenenti alle Forze armate da
tale personale.
Né la differenziazione in ordine al regime pensionistico era stata ritenuta irragionevole, in
considerazione delle diversità strutturali tra gli ordinamenti civile e militare (così la
Sezione con la sentenza 21 febbraio 2018, n. 24, proprio in relazione ai dipendenti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; ancora, in relazione alla specifica disposizione,
sentenza 9 aprile 2019, n. 100 e 29 maggio 2019, n. 173).
Anche l’esistenza, nel corpo del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973, di
disposizioni che equiparano, ai fini pensionistici, i dipendenti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco era ritenuta superabile dall’articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139 che, nel quadro di un più generale riassetto di tale categoria, ne ha
espressamente affermato la ricomprensione nell’ordinamento civile.
Melius re perpensa, lo scrivente giudice ha ritenuto, con successiva giurisprudenza (cfr
sentenza 25 luglio 2019, n. 252) di prendere atto dell’orientamento ormai consolidato
della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria (da ultimo, in via esemplificativa,
sentenza 9 luglio 2019, n. 249), che reputa preferibile, in base a considerazioni letterali,
logiche e sistematiche, l’estensione del beneficio in questione anche ai dipendenti del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
In base a tale orientamento, in base all’articolo 61 dell’atto normativo più volte citato, al
medesimo sono applicabili le più favorevoli disposizioni in materia.
Al riguardo, l’assimilazione è apparsa non irragionevole, in considerazione delle
caratteristiche di particolare penosità del servizio, assimilabili quanto a rischio e usura
personale all’impiego prestato presso le forze armate.
Peraltro, l’applicazione di tale beneficio presuppone per l’appunto che l’interessato possa
vantare, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità di servizio pari, almeno, a quindici
anni nella quota retributiva.
Nel caso di specie, è emerso dagli atti di causa, e correttamente eccepito dall’INPS, che,
alla data del 31 dicembre 1995, l’interessato vantava un’anzianità di servizio pari ad anni
9 e mesi 8 (e giorni 1), né è argomentabile che tale fattispecie concreta ricada in un
vuoto normativo non disciplinato dal legislatore.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese sono liquidate in base alla soccombenza.
Pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria,
pronunciandosi definitivamente sul ricorso, lo rigetta.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura di euro 1.000,00.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2019.
Il giudice
F.to Andrea Luberti
Depositata in Segreteria il 31/10/2019
Il responsabile della segreteria pensioni
F.to Dott.ssa Francesca Deni
CORTE DEI CONTI
SEGRETERIA SEZIONE GIURISIDIZIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n.2
Fogli.
Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.22 “copie informatiche di
documenti analogici”, che la presente copia digitale è tratta dall’originale cartaceo
conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale
ed è conforme all’originale in tutte le sue componenti.
Catanzaro,04/11/2019
La Responsabile della segreteria giudizi pensionistici
f.to Dott.ssa Francesca Deni
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