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Re: Art 54 legge 1092/73

Inviato: mar nov 05, 2019 10:17 am
da naturopata
Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE CALABRIA
Esito: SENTENZA
Numero: 424
Anno: 2019
Materia: PENSIONISTICA
Data pubblicazione: 04/11/2019
Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:424SGSEZ
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni (primo referendario Andrea Luberti) ha pronunciato la
seguente
S E N T E N Z A n. 424/2019
sul ricorso in materia di pensioni civili numero 22134 del registro di segreteria, proposto
da D. P., nato a omissis in data omissis, residente in omissis (omissis), alla via omissis,
omissis.
Parte ricorrente, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Francesca Pace, con studio
in Reggio di Calabria, alla via Sbarre Inferiori, 164/c (posta elettronica certificata: ).
Contro:
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - Gestione ex INPDAP, in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio di Calabria, alla via Domenico
Romeo, 15.
Ente rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Laganà, Giacinto Greco e
Francesco Muscari Tomaioli; domiciliato presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS in
Catanzaro, alla Via Francesco Acri, 81.
Per: Annullamento della determinazione n. omissis, con la quale l’INPS - Gestione ex
INPDAP - sede di Reggio di Calabria - ha quantificato il trattamento di quiescenza n.
omissis dell’odierno ricorrente, con particolare riferimento ai criteri adottati dall’istituto
di previdenza nel calcolare l’anzianità contributiva per la parte in “quota retributiva” della
pensione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente alla corretta applicazione
dell’aliquota del quarantaquattro per cento, ex articolo 54, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092, in luogo dell’errata applicazione
dell’aliquota del trentacinque per cento, in base all’articolo 44 della stessa legge e,
conseguentemente, ordine nei confronti dell’INPS, in persona del legale rappresentante
pro tempore, di provvedere alla riliquidazione della pensione, tenendo conto della
corretta applicazione dell’aliquota del quarantaquattro per cento. Con ogni ulteriore
diritto in favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e il pagamento
degli arretrati indebitamente trattenuti e non corrisposti dall’ente previdenziale, degli
interessi e della rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo anche ai
sensi dell’articolo 2946 del codice civile.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del difensore
antistatario.
Visto il ricorso e tutti gli atti di causa;
Udite all’udienza pubblica del 31 ottobre 2019 la parte ricorrente, nella persona
dell’avvocato Anna Francesca Pace, e quella resistente, nella persona dell’avvocato
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Giacinto Greco.
RITENUTO IN FATTO
Con il ricorso proposto la parte attrice ha esposto di avere prestato servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dal 27 aprile 1977 e di essere cessato dal servizio in data
31 maggio 2019.
Tanto premesso, il ricorrente ha contestato il provvedimento di determinazione del
proprio trattamento pensionistico. In particolare, la parte ricorrente ha gravato tale atto
sotto il profilo dei criteri adottati nel calcolo della quota retributiva della pensione,
invocando l’applicazione dell’articolo 44 e dell’articolo 54, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092.
L’INPS si è costituita con note di memoria in data 10 settembre 2019 evidenziando la
correttezza del calcolo applicato e, comunque, l’inapplicabilità della normativa invocata
al ricorrente, in quanto rientrante nei ruoli civili dell’Amministrazione.
In particolare, l’INPS ha eccepito l’inapplicabilità soggettiva della disciplina al ricorrente,
in quanto lo stesso, al 31 dicembre 1995, poteva vantare un’anzianità contributiva
inferiore a quella di quindici anni richiesta dalla norma invocata.
In via subordinata, l’amministrazione intimata ha chiesto di escludere le poste debitorie
rappresentate dagli oneri accessori.
In data 17 ottobre 2019 la parte ricorrente ha presentato ulteriori note di memoria,
insistendo per l’accoglimento del ricorso, richiamandosi alla giurisprudenza delle sezioni
centrali di Appello.
All’udienza in data 31 ottobre 2019 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel merito, il ricorso deve essere ritenuto infondato.
Le questioni giuridiche sottese al ricorso sono state più volte affrontate dalla Sezione
(sentenza 6 gennaio 2018, n. 12; sentenza 26 marzo 2018, n. 44; sentenze 18 aprile
2018, n. 46 e 53; sentenze 10 maggio 2018, n. 73, 78 e 79, sentenza 16 maggio 2018, n.
89; sentenza 5 dicembre 2018, n. 415; da ultimo, sentenze 6 febbraio 2019, numeri 14,
15 e 16).
In particolare, la Sezione, con argomentazioni da cui non sussistono motivi per
discostarsi, aveva avuto modo di precisare che il chiaro tenore letterale della
disposizione dettata dal citato articolo 54, comma 1, determina il beneficio del calcolo
della pensione con l’aliquota del quarantaquattro per cento della base pensionabile in
favore del militare che cessi dalla propria attività avendo compiuto anche con un solo
giorno in più di servizio oltre il quindicesimo anno di servizio utile.
Tale tesi è corroborata dalla prevalente giurisprudenza di appello che ha ribadito (ex
plurimis Corte dei conti, sezione II centrale Appello, 14 giugno 2019, n. 208) la
compatibilità di tale disposizione con il periodo transitorio di passaggio al sistema
contributivo.
Questa affermazione costituisce il precipitato logico della circostanza che la detta
previsione costituisce evidentemente un beneficio migliorativo rispetto a quanto
comminato dall’articolo 44, comma 1, per il personale civile dello Stato, fermo restando il
limite massimo finale costituito dall’ottanta per cento.
Infatti, la disposizione in commento recita espressamente che “1. La pensione spettante
al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile
è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata
di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
In relazione all’ampiezza soggettiva del beneficio, con la propria consolidata
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giurisprudenza, lo scrivente giudice aveva ritenuto che la disposizione in commento
limitasse il proprio ambito applicativo agli appartenenti alle forze armate.
Al riguardo, per l’individuazione dei rapporti di impiego sussumibili sotto tale
categorizzazione, il criterio normativo era stato ravvisato nell’elencazione delle forze
armate compiuta dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento
militare), ritenuta prevalente, in base al proprio carattere sistematico, rispetto alle norme
di carattere settoriale.
Tale atto normativo disciplina il regime giuridico e organizzativo dell’Esercito italiano,
della Marina militare con il Corpo delle Capitanerie di porto, dell’Aeronautica militare e
dell’Arma dei Carabinieri.
Analogo status deve essere riconosciuto al Corpo della Guardia di finanza, in
considerazione dell’assimilazione operata, da ultimo, dall’articolo 1 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Per contro, detta qualifica non era stata attribuita ai componenti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Al riguardo, era stata valorizzata la differenziazione tra tali categorie
emergente, peraltro, anche in base all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che espressamente distingue gli appartenenti alle Forze armate da
tale personale.
Né la differenziazione in ordine al regime pensionistico era stata ritenuta irragionevole, in
considerazione delle diversità strutturali tra gli ordinamenti civile e militare (così la
Sezione con la sentenza 21 febbraio 2018, n. 24, proprio in relazione ai dipendenti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; ancora, in relazione alla specifica disposizione,
sentenza 9 aprile 2019, n. 100 e 29 maggio 2019, n. 173).
Anche l’esistenza, nel corpo del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973, di
disposizioni che equiparano, ai fini pensionistici, i dipendenti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco era ritenuta superabile dall’articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139 che, nel quadro di un più generale riassetto di tale categoria, ne ha
espressamente affermato la ricomprensione nell’ordinamento civile.
Melius re perpensa, lo scrivente giudice ha ritenuto, con successiva giurisprudenza (cfr
sentenza 25 luglio 2019, n. 252) di prendere atto dell’orientamento ormai consolidato
della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria (da ultimo, in via esemplificativa,
sentenza 9 luglio 2019, n. 249), che reputa preferibile, in base a considerazioni letterali,
logiche e sistematiche, l’estensione del beneficio in questione anche ai dipendenti del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
In base a tale orientamento, in base all’articolo 61 dell’atto normativo più volte citato, al
medesimo sono applicabili le più favorevoli disposizioni in materia.
Al riguardo, l’assimilazione è apparsa non irragionevole, in considerazione delle
caratteristiche di particolare penosità del servizio, assimilabili quanto a rischio e usura
personale all’impiego prestato presso le forze armate.
Peraltro, l’applicazione di tale beneficio presuppone per l’appunto che l’interessato possa
vantare, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità di servizio pari, almeno, a quindici
anni nella quota retributiva.
Nel caso di specie, è emerso dagli atti di causa, e correttamente eccepito dall’INPS, che,
alla data del 31 dicembre 1995, l’interessato vantava un’anzianità di servizio pari ad anni
9 e mesi 8 (e giorni 1), né è argomentabile che tale fattispecie concreta ricada in un
vuoto normativo non disciplinato dal legislatore.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese sono liquidate in base alla soccombenza.
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P.Q.M.
Il giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria,
pronunciandosi definitivamente sul ricorso, lo rigetta.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura di euro 1.000,00.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2019.
Il giudice
F.to Andrea Luberti
Depositata in Segreteria il 31/10/2019
Il responsabile della segreteria pensioni
F.to Dott.ssa Francesca Deni
CORTE DEI CONTI
SEGRETERIA SEZIONE GIURISIDIZIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n.2
Fogli.
Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.22 “copie informatiche di
documenti analogici”, che la presente copia digitale è tratta dall’originale cartaceo
conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale
ed è conforme all’originale in tutte le sue componenti.
Catanzaro,04/11/2019
La Responsabile della segreteria giudizi pensionistici
f.to Dott.ssa Francesca Deni
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Re: Art 54 legge 1092/73

Inviato: mar giu 30, 2020 10:37 am
da panorama
Novità con la sentenza n. 119/2020.

Il ricorrente appella la sentenza n. 95/2019 della CdC Calabria, pubblicata in data 9.4.2019 e vince.

rif. DPR n. 1092/1973 art. 61

Art. 61.
(Servizi antincendi e Corpo forestale)

Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali.
Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari grado dell'Arma dei carabinieri.
Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52.
Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo è di 3,60.

rif. D.Lgs. 165/2001 art. 3, comma 1

Art. 3
Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421.

Il Giudice d'appello scrive:

Non tiene in debito conto, infatti, il primo giudice della speciale disposizione invocata dall’appellante già in primo grado e la cui violazione viene qui dedotta a motivo di gravame – l’art. 61, d.p.r. n. 1092/73, per l’appunto – norma giammai esplicitamente, né implicitamente abrogata, dalle disposizioni successive (anche riguardanti la riforma dell’ordinamento mili-tare), non essendo queste ultime, ex se, incompatibili con la stessa.

Re: Art 54 legge 1092/73

Inviato: lun lug 06, 2020 7:55 pm
da panorama
Accolti

1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 125/2020 Accoglie l’appello del ricorrente già in servizio nel Corpo nazionale dei VV.FF. in rif. alla CdC Calabria n. 94/2019 che lo rigettava con più di 15 anni.

2) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 126/2020 Accoglie l’appello del ricorrente già in servizio nel Corpo nazionale dei VV.FF. in rif. alla CdC Calabria n. 100/2019 che lo rigettava con più di 15 anni.

Re: Art 54 legge 1092/73

Inviato: lun lug 06, 2020 7:58 pm
da panorama
Accolti,

1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 127/2020 Accoglie l’appello del ricorrente già in servizio nel Corpo nazionale dei VV.FF. in rif. alla CdC Calabria n. 99/2019 che lo rigettava con meno di 15 anni ( in servizio dal 27 aprile 1987 ).

2) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 128/2020 Accoglie l’appello del ricorrente già in servizio nel Corpo nazionale dei VV.FF. in rif. alla CdC Calabria n. 173/2019 che lo rigettava con più di 15 anni.

Re: Art 54 legge 1092/73

Inviato: ven gen 15, 2021 6:12 pm
da panorama
CdC Calabria n. 19/2021: il Giudice Dott.ssa Sabrina Facciorusso accoglie:

il ricorso del ricorrente già Capo Squadra Esperto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, avendo maturato un’anzianità inferiore ai 15 anni, sicché alla luce del principio di diritto espresso dalla sentenza SR n. 1/2021, la domanda può trovare accoglimento parziale, attribuendo il 2,44%.

Si legge in sentenza:

1) - pur essendo il Corpo dei Vigili del Fuoco un corpo civile dello Stato (come dunque rilevato dall’INPS), ciò nonostante il legislatore lo abbia assimilato, ai fini del trattamento pensionistico, ai corpi militari.

2) - Questo Giudice intende per questo dare seguito all’avverso orientamento (ex pluribus, Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Calabria n. 249/19, n. 251/19, n. 90/19; n. 402/19, n. 175/2020), secondo il quale deve invece privilegiarsi l’interpretazione letterale dell’art. 61 d.P.R. n. 1092/1973 col cui, giusta la sua collocazione sistematica nel Titolo III (“Trattamento di quiescenza normale”) - Capo II (“Personale militare”), il legislatore ha inteso expressis verbis equiparare, ai fini dell’applicazione delle più favorevoli disposizioni in materia pensionistica, il personale civile appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco al personale militare.
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Re: Art 54 legge 1092/73

Inviato: mer mar 17, 2021 8:13 pm
da panorama
La CdC sez. d’Appello per la Sicilia con la n. 36/2021 in rif. alla CdC Sicilia n. 273/2020, nell’Accogliere l’appello dell’INPS dichiara che, il trattamento pensionistico in contestazione va rideterminato sulla scorta dei principi fissati nella sentenza del Giudice delle SS.RR. e tenuto conto delle aliquote percentuali ivi indicate.
Il ricorrente con + 15 anni al 31/12/1995 (già appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, pertanto, equiparato al personale militare, in base al chiaro disposto dell’art.61 del D.P.R. 1092/73).

Nella sentenza d’Appello si legge in Diritto:

DIRITTO

1) - In via preliminare, il Collegio ritiene di respingere l’eccezione sollevata in udienza dal difensore dell’Inps, che ha connotato come domanda nuova la richiesta subordinata, avanzata nella memoria di costituzione del sig. omissis, di applicabilità dei coefficienti come indicati dalle Sezioni riunite.

2) - E’ appena il caso di osservare, infatti, che non si è in presenza di alcuna domanda nuova, ma di adesione (seppure in linea subordinata) alla soluzione data dalle Sezioni riunite sulla applicabilità o meno dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e sui coefficienti da applicare nel caso di specie.

Re: Art 54 legge 1092/73

Inviato: lun apr 12, 2021 4:17 pm
da panorama
La CdC sez. 3^ d’Appello n. 137/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 256/2019, Accoglie l’Appello proposto dall’INPS, riguardante un ex appartenente ai vigili del fuoco con la qualifica di capo squadra esperto, poiché l’interessato aveva - 15 anni nel 1995.

Re: Art 54 legge 1092/73

Inviato: mer apr 14, 2021 11:34 pm
da panorama
La CdC sez. 3^ d’Appello n. 144/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 432/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al ricorrente dei VV.FF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.

Re: Art 54 legge 1092/73

Inviato: mar apr 27, 2021 12:59 pm
da panorama
La CdC sez. 3^ d’Appello n. 178/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 254/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS, poiché il ricorrente già Capo Squadra Esperto del Corpo dei VV.FF. aveva - 15 anni al 1995.

Re: Art 54 legge 1092/73

Inviato: gio apr 29, 2021 1:33 pm
da panorama
Con + 15 anni al 1995.

1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 179/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 165/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al ricorrente già Capo Reparto del Corpo VV.FF. con + 15 anni, il coefficiente al 2,44%.
Trattandosi di personale dei VV.FF. il giudice precisa in DIRITTO quanto segue:

- Il primo motivo d’appello non appare condivisibile nella misura in cui sostiene che il personale dei VV.FF. non possiede lo status militare bensì civile.
L’art. 61, d.p.r. n. 1092/73 – norma che non risulta abrogata- nel suo tenore letterale, estende chiaramente il più favorevole trattamento pensionistico previsto per i militari anche al personale dei VV.FF. e ciò appare coerente con la particolare natura, fortemente operativa, di siffatta categoria di dipendenti.

2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 180/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 164/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al ricorrente già Capo reparto del Corpo VV.FF. con + 15 anni, il coefficiente al 2,44%.

Re: Art 54 legge 1092/73

Inviato: mer mag 19, 2021 7:55 pm
da panorama
1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 226 in rif. alla CdC Calabria n. 417/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS, poiché il ricorrente arruolato nel Corpo dei Vigili del Fuoco (capo squadra esperto) in data 27.4.1987, aveva – 15 anni al 31/12/1995.

2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 227 in rif. alla CdC Calabria n. 267/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS, poiché il ricorrente arruolato nel Corpo dei Vigili del Fuoco (capo reparto) in data 1.3.1983, aveva – 15 anni al 31/12/1995.

Re: Art 54 legge 1092/73

Inviato: gio giu 10, 2021 2:09 pm
da panorama
La CdC sez. 3^ d’Appello n. 280 in rif. alla CdC Calabria n. 251/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS, poiché il ricorrente ex appartenente al Corpo nazionale VV.FF. aveva - 15 anni al 31/12/1995.

Re: Art 54 legge 1092/73

Inviato: mar giu 22, 2021 1:25 pm
da panorama
La CdC sez. d’Appello Sicilia n. 101 in rif. alla CdC Sicilia n. 282/2020, in merito all’Appello dell’INPS, riconosce la rideterminazione al ricorrente arruolato nel Corpo Nazionale dei VV.FF. in data 1.3.1983 con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.

Re: Art 54 legge 1092/73

Inviato: mar nov 23, 2021 4:17 pm
da panorama
personale VV.FF.,

La CdC sez. 3^ d’Appello n. 480 e 482 in rif. alla CdC Calabria n. 89 e 91/2019, Accoglie parzialmente gli Appelli dell’INPS.

N.B.: i 2 ricorrenti sono ex Capo squadra dei Vigili del Fuoco con + 15 anni al 1995.

Allego solo la sentenza n. 480.

Re: Art 54 legge 1092/73

Inviato: dom mar 13, 2022 10:11 pm
da panorama
N.B.: questo mese sono state pubblicate diverse sentenze d'Appello a favore dei VV.FF.

personale VV.FF. (capo squadra esperto)

La CdC sez. 3^ d’Appello n. 74/2022 in Rif. alla CdC Calabria n. 419/2019, Accoglie parzialmente l’Appello dell’INPS e ridetermina il coefficiente al 2,44%.

Nella sentenza si legge:

1) - L’appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza di primo grado e, in subordine, l’applicazione dell’aliquota individuata dalle sentenze delle SSRR n.1/2021/QM e n.12/2021/QM.

2) - In primo luogo deve chiarirsi che i Vigili del Fuoco già all’entrata in vigore del d.p.r. 1092/1973 erano un Corpo Nazionale a carattere Civile. Con la l. 439/1961, infatti, furono soppressi i singoli Corpi provinciali e la Cassa Sovvenzioni Antincendi, i cui patrimoni passarono allo Stato, e si istituì un unico Corpo nazionale a carattere civile.