Art 54 legge 1092/73

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panorama
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Re: Art 54 legge 1092/73

Messaggio da panorama »

Nonostante i precedenti favorevoli ai colleghi, l'INPS ci prova a far risparmiare citando la Circolare n. 68 del 2022.

La CdC sez. d’Appello Sicilia n. 145 in rif. alla CdC Sicilia n. 243/2021, accoglie l’Appello del ricorrente e riconosce allo stesso il diritto all’applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% sulla quota della sua pensione calcolata con il sistema retributivo ai fini della valutazione del servizio maturato al 31/12/1995, giusta i principi fissati dalle sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM delle sezioni riunite di questa Corte, con conseguente rideterminazione del suo trattamento pensionistico ad opera dell’I.N.P.S.; riconosce, altresì, il diritto del predetto appellante al pagamento degli arretrati, con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima calcolata secondo gli indici I.S.T.A.T.;

Ricorrente arruolato nel Corpo dei VV.FF. in data 05.12.1991, quindi, con - 15 anni al 1995.

N.B.: il giudice di primo grado, rigettava il ricorso ancor prima della sentenza n.12/2021/QM delle SS.RR.. ,

In appello l’INPS nella memoria di costituzione depositata in data 12/7/2022, chiedeva:

- “accogliere solo parzialmente l’appello, affermando il principio di diritto medio tempore enucleato dalle SSRR di Codesta Corte con la sentenza n. 12/2021”;

- “ritenere di non potere accogliere la domanda spiegata in primo grado che sarà rimessa all’attività amministrativa dell’Inps in applicazione della circolare 68/22 subordinatamente all’accertamento di merito relativo alla mansione svolta dalla Sig. omissis” in quanto l’articolo 54 ....... poteva essere applicato solo “al personale operativo, in adesione all’art. 61” del citato testo normativo.

In DIRITTO il giudice “bacchetta” l’Inps e precisa:

1) - Orbene, in disparte la circostanza che l’articolo 61, comma 3, del d.P.R. n. 1092 del 1973 estende a tutto il personale della “carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, oltre che ai capi reparto e capi squadra, le disposizioni normative stabilite per i militari e, dunque, anche l’articolo 54, con la conseguenza che la distinzione operata dall’I.N.P.S. nella circolare n. 68 del 2022 non ha fondamento, è necessario soffermarsi sul fatto che l’appellante, come risulta dagli atti di causa (in particolare dallo stesso provvedimento di conferimento della pensione emesso dall’I.N.P.S.), aveva la qualifica di “capo squadra esperto”, con la conseguenza che non appaiono comprensibili le conclusioni contenute nella memoria di costituzione dell’ente previdenziale.

2) - Del resto, il suddetto istituto aveva tutto il tempo per porre in essere eventuali approfondimenti, piuttosto che chiedere una inammissibile pronuncia astratta su una questione di diritto, condizionata ad una futura verifica amministrativa.
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roberto.vernaci
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Re: Art 54 legge 1092/73

Messaggio da roberto.vernaci »

Personalmente interessato, sono ancora in attesa di sapere se la mia situazione sia risolvibile, ritengo che la circolare 68, oltre ad essere discriminatoria verso coloro che hanno fatto ricorso e coloro che non lo hanno fatto, non rispetti il principio della gerarchia delle fonti di diritto.
Questa circolare è stata fatta malissimo e questa sentenza ne è una conferma.
panorama
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Re: Art 54 legge 1092/73

Messaggio da panorama »

La CdC Sezione 2^ d'Appello con la n. 72 in Rif. alla CdC Calabria n. 175/2020 rigetta l'appello proposto dall'INPS su ex dipendente del Ministero dell’Interno quale vigile del fuoco.
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