Art 54 ed agenti ausiliari

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VincentVega
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Art 54 ed agenti ausiliari

Messaggio da VincentVega »

Vorrei sottoporvi quest'articolo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... Articolo=0

Ai fini dell'art 54
La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente: L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, 41 vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.

Il militare di leva nasce come "militare".
A domanda poteva essere assegnato ad uno dei corpi previsti dalla legge, per svolgere il previsto servizio di leva, equiparato a tutti gli effetti come servizio militare.
Considerata questa equiparazione con i militari, perche' non e' possibile accedere ai benefici previsti dall'art 54 ?
E' vero che l'art. 54 parla solo di "militari" omettendo le forze di polizia ad ordinamento civile, pero' chi e' entrato come Agente Ausliario aveva uno status militare durante il primo anno di servizio, che poi magari si e' perso al termine del primo anno, ma l'ausiliario della Polizia nasce come militare.
Tale mia considerazione e' supportata anche da un'altro fatto....
Se durante il primo anno da agente ausiliario, succedeva qualcosa (tipo sanzione disciplinare) che comportasse un'espulsione dalla Polizia, si tornava a disposizione del Ministero della Difesa, per completare il periodo non svolto di servizio militare.
L'equiparazione ai militari, negata oggi ai fini pensionistici, era pero' palese in passato e la si puo' leggere proprio sulla normativa che riguardava gli Agenti Ausiliari.
Quindi se c'era quest'equiparazione perche' non puo' essere fatta valere ai fini economici / pensionistici ?


Gianfranco64
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Re: Art 54 ed agenti ausiliari

Messaggio da Gianfranco64 »

In un mio vecchio post avevo spiegato le motivazioni per le quali ritengo sia applicabile l’art 54 anche alla Polizia di Stato ed alla Polizia Penitenziaria.
Il problema principale è quello di far superare nelle menti dei giudicanti il termine militari e civili.
Il comparto è costituito dai seguenti corpi

Esercito
Aeronautica
Marina
Guardia di Finanza
Carabinieri
Polizia di stato
Polizia Penitenziaria
Forestale
Vigili del Fuoco

Nel 1973, al tempo del D.P.R. 1092
I corpi sopra indicati erano quasi tutti militari, Forestale e Vigili del Fuoco erano civili. Data la specificità del comparto, con art 61 D.P.R. 1092/73 a tali corpi venivano riconosciuti i medesimi coefficienti dei militari, ovvero quelle previste dall’art 54.
Pertanto all’atto della stesura della norma, non avveniva una scissione tra militari e civili, in quanto a tutti i corpi del comparto, sia militari che civili venivano riconosciuti i medesimi coefficienti.
Vero che la Polizia di Stato sia stata smilitarizzata nel 1981 e la Polizia Penitenziaria nel 1990, ma ad oggi ai dipendenti di questi due corpi viene applicato il comma 3 dell’art 54.
Comprendo che tutte le discussioni sono improntate per i misti, i quali non riescono a raggiungere gli anni per usufruire dei benefici del comma 3 dell’art 54, ma di fatto tale norma viene applicata anche agli ultimi retributivi.
Quindi nell’art 54 vengono espressamente indicati i corpi della Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria.
Quindi la famosa scissione art 44 per i civili ed art 54 per i militari, per quanto attiene il comparto non è applicabile, in quanto se l’art 54 andrebbe applicato solo ai militari, perché legalmte risulta applicabile il comma 3.
Il problema è che presso le varie Corte dei Conti, si è instaurato il concetto di scissione netta tra civili e militari, rigettando in modo automatico tutti i ricorsi con il termine il ricorrente appartiene ad un corpo civile.
Per questi motivi auspicavo un intervento di qualche ente esterno che chiarisse la posizione della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria all’interno del comparto.
VincentVega
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Re: Art 54 ed agenti ausiliari

Messaggio da VincentVega »

Gianfranco mi permetto solo di specificare una cosa del tuo intervento, puo' darsi che sbaglio.
In una delle ultime sentenze uscite mi sembra di aver letto che dopo varie pronunce, 18 anni e poi tra 15 e 18, alla fine hanno detto che qualsiasi anno svolto precedentemente alla riforma avrebbe dovuto essere calcolato come previsto dall'art 54 (solo che noi per il discorso militari eravamo esclusi).
Se cosi' fosse anche chi non ha svolto 15 anni ma un periodo minore ha diritto al calcolo secondo l'art.54 del periodo svolto con la vecchia normativa.

Aggiungo che, a mio modesto parere, tutti gli uomini che hanno svolto il servizio militare di leva obbligatorio, hanno diritto al calcolo di quell'anno secondo i criteri dell'art. 54, perche' (1) l'anno di leva era obbligatorio per gli uomini, (2) si era militari, anche se per un solo anno, (3) l'anno di leva e' considerato valido ai fini pensionistici.
Seguendo questo principio non solo gli Agenti Ausiliari ne avrebbero diritto ma tutti coloro che dopo aver svolto il servizio militare di leva sono entrati in Polizia, o direttamente (ed il primo anno di servizio ha assolto gli obblighi) o successivamente (anno di leva nell'esercito e poi concorso in Polizia).
Il discorso che facevo sugli Ausiliari era solo per evidenziare, come e' scritto, la piena equiparazione tra i due servizi.
Gianfranco64
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Re: Art 54 ed agenti ausiliari

Messaggio da Gianfranco64 »

Per Vincentvega
Forse non ho espresso bene il concetto.
Ad oggi per i dipendenti della Polizia di Stato o Polizia Penitenziaria la Corte dei Conti rigetta tutti i ricorsi in quanto corpi ad ordinamento civile.
Io ho cercato di spiegare il perché al pari dei civili, Forestali e Vigili del fuoco rientriamo nell’art 54.
Ripeto io Retributivo della Polizia ho avuto il comma 3 dell’art 54.
La discussione sull’anno del servizio militare non incide sulla richiesta di applicazione dei coefficienti dell’art 54.
Quindi risulta inutile presentare ricorsi fino a che non verrà chiarito il concetto di comparto.
Con l’art 61 D.P.R 1092/73 e stato riconosciuto ai civili Forestale e Vigili del Fuoco L ‘applicazione dei coefficienti dell’art 54, differenziandoli già all’epoca dai cosiddetti civili Ministeriali.
VincentVega
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Re: Art 54 ed agenti ausiliari

Messaggio da VincentVega »

Ok Gianfranco era soltanto per confrontarmi sul cio' che leggiamo nelle sentenze. D'accordo che la Corte dei Conti rigetta in automatico, ma qualche avvocato alla fine riuscira' a far capire che c'e' sempre stata un'equiparazione, anche economica, tra noi ed i Carabinieri (che in una prima fase hanno beneficiato dei progressi economici dei nostri sindacati). Nel caso del servizio di leva e degli ausiliari questa equiparazione e' palese: gli ausiliari della Polizia hanno lo stesso trattamento economico degli Ausiliari dei Carabinieri.

Ulteriore aspetto da considerare e' il comma 8 dell'art 2053 del Codice dell'Ordinamento Militare inerente il richiamo in servizio (in caso di guerra?).

8. I militari in servizio ausiliario sono collocati in congedo
illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si
applicano, per il richiamo in servizio, le norme dettate
dall'ordinamento di ciascun Corpo, per il richiamo in servizio dei
militari di leva, ovvero, in caso di Corpi non militari, le norme
dettate per il richiamo in servizio dei militari di leva
dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare.

Chi ha svolto il servizio militare come ausiliario in un corpo come la Polizia di Stato puo' essere richiamato secondo l'ordinamento di quel Corpo.
Chi ha svolto il servizio militare nell'esercito puo' essere richiamato secondo le norme dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Come dire....il servizio militare e' assolto ma potete essere richiamati in qualsiasi momento e se c'e' quest'obbligo per tutti coloro che furono militari di leva come non possono riconoscere l'aspetto economico ?

Siamo d'accordo che lo Stato abbia voluto sfoltire i beneficiari di questi migliori trattamenti pensionistici togliendo quei corpi non militari. Pero' se c'e' questo nuovo orientamento, per far risparmiare l'INPS, non si puo' applicare in modo retroattivo. Quando ci siamo arruolati, prima della riforma Dini, gli anni svolti venivano conteggiati in un certo modo ed e' questo che dobbiamo far riconoscere con i ricorsi. Fino alla riforma Dini devono essere concessi quei benefici (senza considerare 15 o 18, ma ciascun anno svolto), dopo la riforma Dini e poi la Fornero e poi chissa' cosa faranno dei calcoli diversi. Quegli anni e quel trattamento economico erano un diritto acquisito.
Gianfranco64
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Re: Art 54 ed agenti ausiliari

Messaggio da Gianfranco64 »

Ciao VincentVega
Fondamentalmente vogliamo la stessa cosa, mi sembra buffo che ci troviamo a discutere sull’argomento.
Tutti hanno svolto il servizio militare, non per questo all’atto del pensionamento gli deve essere riconosciuta la pensione da militari.
Agli avvocati sarebbe opportuno che arrivi il mio concetto.
Personalmente spero in un intervento del Ministero dell’Interno o di altro autorevole ente che riconosca l’uniformita del comparto.
Visto anche che risulta ancora aperto il tavolo di armonizzazione delle norme relative al comparto
VincentVega
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Re: Art 54 ed agenti ausiliari

Messaggio da VincentVega »

Ho appena letto la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in merito ai ricorsi art.54.
Per quanto sia difficile capire una materia cosi' complessa, penso che sia comunque una sentenza positiva.
Negando il 44% in misura fissa, la CdC afferma che questa percentuale e' ottenuta da una moltiplicazione
(2.44 * 18). Il 44% va' applicato soltanto in determinati casi (e fin qui ci siamo).
Cio' che reputo positivo e' che il presupposto del sistema di calcolo misto e' che quella parte di servizio
retributivo va comunque considerata e valorizzata, altrimenti non avrebbe senso avere un "sistema misto".
Lo spartiacque dei 20 anni era per il calcolo retributivo puro, poi c'e quello tra i 15-18 per chi non e'
riuscito a raggiungere i 20 anni e poi c'e' chi al 31/12/1995 aveva meno di 15 anni.
Secondo il ragionamento della CdC il valore di ogni anno di retributivo "vale" il 2,44% e penso che
l'aspetto positivo di questa sentenza e' che lascia spazio a chi aveva meno di 15 anni e che per ogni
anno svolto, dall'assunzione al 1996, debba essere conteggiato ogni anno al 2,44%.
Io non so se gia' viene conteggiato cosi' e non e' cambiato nulla.
Nel prospetto di calcolo inviatomi dall'Inps ho due coefficienti di rendimento, uno fino al 31/12/1992 dello 0,14000
ed uno dal 1/1/1993 al 31/12/1995 dello 0.21945.
Come considerare questi coefficienti con questo 2,44% non l'ho capito sinceramente...

Riguardo l'anno di militare obbligatorio, premesso che viene considerato utile ai fini pensionistici,
per quale motivo non deve essere conteggiato, quel singolo anno, secondo i criteri previsti per le pensioni militari?
C'e' qualche norma che esclude questo conteggio?
Diciamo pure che la paga del militare di leva era talmente bassa che anche rivalutandola e' comunque irrisoria.
Pero' per chi ha proseguito la carriera militare o equiparata e' comunque interessante considerare questa
possibilità, se utile ai fini del calcolo.
VincentVega
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Re: Art 54 ed agenti ausiliari

Messaggio da VincentVega »

(l'edit a tempo mi impedisce sempre di fare modifiche....)

Una "illogicità" che ho riscontrato nella sentenza e' che ad un certo punto la Corte dei Conti mette a confronto
la precedente legislazione del 1973 con la 335/95 trovando un parallelismo tra alcuni vecchi e nuovi articoli.
La Corte dei Conti facendo questo confronto non ha considerato che tra il 1973 ed il 1995 c'e' stata la
smilitarizzazione della Polizia avvenuta nel 1981....
Se dal 1981 al 1994 si e' applicata la norma del 1973 per il calcolo delle pensioni significava che la Polizia
di Stato, anche dopo la smilitarizzazione era considerata comunque equiparata (ai fini pensionistici)
come un corpo di polizia militare.
Perche' allora con la 335/95 non si e' pienamente proseguito con l'applicazione di questa equiparazione
che era stata applicata tra il 1981 ed il 1994 ?
E' ovvio che nel 1973 la legge parlava di polizia militare perche' non esisteva ancora una polizia civile....
Cosi' come e' ovvio che la 335/95 distingua i due casi, dato che dopo l'81 ci sono state due polizia, una militare ed una civile...
Cio' che a mio parere e' ingiusto e' che la normativa applicata prima (quella del 73) e che e' stata applicata a coloro
che sono andati in pensione tra l'81 ed il 1994 conteneva l'equiparazione tra polizia militare e polizia civile.
Equiparazione che poi hanno tolto con la 335/95 giustificandola con il fatto che la legge del 1973 parlava di polizia
militare....ma tra il 1994 ed il 1996 nulla e' cambiato sullo svolgimento delle mansioni della Polizia di Stato...
ed e' questo il punto importante da sottolineare in eventuali ricorsi.
Due corpi di Polizia che svolgono le stesse funzioni di sicurezza pubblica, ma uno militare ed uno civile,
con questa differenza esclusivamente a tutela dello Stato democratico, non ha senso che abbiano
una diversa considerazione pensionistica, che era preesistente nel periodo 1981-1994 ed e' andata persa
nel 1995...
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