ART. 54 E RIPETIBILITÀ INDEBITO PENSIONISTICO.
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ART. 54 E RIPETIBILITÀ INDEBITO PENSIONISTICO.
Messaggio da domenico69 »
A seguito delle ormai tristemente note sentenze della CdC a Sezioni Riunite, l'Inps applica a tutti il coefficiente del 2,44% annuo.
Però precedentemente diversi ricorrenti, vincitori, si sono giustamente visti riconosciuti l'applicazione del 2,93% annuo.
Quindi l'Istituto sta procedendo con i vari ricalcoli ed addebitamento del relativo indebito pensionistico.
Una domanda sorge però, ai vincitori con meno di 15 anni al 95, essendo che ad alcuni di questi a seguito del primo ricalcolo l'INPS gli aveva riconosciuto il 44% pieno anziché il 44% pro quota (2,93% annuo x anni maturati al 95), errando i conti, mentre ora ricalcolerà con il pro quota (2,44% annuo x anni maturati al 95) la differenza percepita in più a seguito del calcolo sbagliato dall'ente è normale che venga ripetuta (richiesta indietro)?
Se così fosse, non c'è qualcosa di strano nel precedente ricalcolo?
Però precedentemente diversi ricorrenti, vincitori, si sono giustamente visti riconosciuti l'applicazione del 2,93% annuo.
Quindi l'Istituto sta procedendo con i vari ricalcoli ed addebitamento del relativo indebito pensionistico.
Una domanda sorge però, ai vincitori con meno di 15 anni al 95, essendo che ad alcuni di questi a seguito del primo ricalcolo l'INPS gli aveva riconosciuto il 44% pieno anziché il 44% pro quota (2,93% annuo x anni maturati al 95), errando i conti, mentre ora ricalcolerà con il pro quota (2,44% annuo x anni maturati al 95) la differenza percepita in più a seguito del calcolo sbagliato dall'ente è normale che venga ripetuta (richiesta indietro)?
Se così fosse, non c'è qualcosa di strano nel precedente ricalcolo?
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Re: ART. 54 E RIPETIBILITÀ INDEBITO PENSIONISTICO.
Messaggio da domenico69 »
Certamente!NavySeals ha scritto: ↑sab lug 23, 2022 12:03 pm Inps NON chiederà la ripetizione delle differenze SOLO a chi aveva fatto ricorso ( più o meno 15 anni è indifferente) e si era visto riconoscere il 44%, con sentenza passata in giudicato. Un pò come successe con l'art. 3 ai riformati: i primi a ricorrere, che lo vinsero, con sentenza passata in giudicato, continuano a percepirlo (si parlava di una trentina di colleghi in tutto). Per tutti gli altri, sappiamo come è finita.
La mia domanda però è riferita ai ricorrenti con sentenza NON passata in giudicato.
È giusta la ripetibilità della differenza pro quota tra coefficiente 2,93% e 2,44%.
Chiedo però, è anche giusta la ripetibilità per la restante parte calcolata dall'INPS con l'attribuzione del 44% pieno, che non era stato maturato dai meno 15 essendo un errore addebitabile all'ente e non al pensionato?
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Re: ART. 54 E RIPETIBILITÀ INDEBITO PENSIONISTICO.
Messaggio da Fabiogurus »
secondo me non è un errore e non rientra nell indebito recuperodomenico69 ha scritto: ↑sab lug 23, 2022 12:00 pm A seguito delle ormai tristemente note sentenze della CdC a Sezioni Riunite, l'Inps applica a tutti il coefficiente del 2,44% annuo.
Però precedentemente diversi ricorrenti, vincitori, si sono giustamente visti riconosciuti l'applicazione del 2,93% annuo.
Quindi l'Istituto sta procedendo con i vari ricalcoli ed addebitamento del relativo indebito pensionistico.
Una domanda sorge però, ai vincitori con meno di 15 anni al 95, essendo che ad alcuni di questi a seguito del primo ricalcolo l'INPS gli aveva riconosciuto il 44% pieno anziché il 44% pro quota (2,93% annuo x anni maturati al 95), errando i conti, mentre ora ricalcolerà con il pro quota (2,44% annuo x anni maturati al 95) la differenza percepita in più a seguito del calcolo sbagliato dall'ente è normale che venga ripetuta (richiesta indietro)?
Se così fosse, non c'è qualcosa di strano nel precedente ricalcolo?
ad ogni modo contattami in pvt che ti spiego il mio punto di vista
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Re: ART. 54 E RIPETIBILITÀ INDEBITO PENSIONISTICO.
Messaggio da domenico69 »
Scusami, ma essendo un argomento che potrebbe interessare più persone (colleghi) sarebbe meglio condividere con tutti.Fabiogurus ha scritto: ↑sab lug 23, 2022 5:23 pm secondo me non è un errore e non rientra nell indebito recupero
ad ogni modo contattami in pvt che ti spiego il mio punto di vista
Grazie.
Sicuro che capirai.
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Re: ART. 54 E RIPETIBILITÀ INDEBITO PENSIONISTICO.
Messaggio da Fabiogurus »
se non l avessi voluto condividere non ti avrei contattato ,dacche una volta illustrata la situazione ,naturalmente l avresti detto ad altriScusami, ma essendo un argomento che potrebbe interessare più persone (colleghi) sarebbe meglio condividere con tutti.
Grazie.
Sicuro che capirai.
inoltre non ho mica detto che se interessa ad altri non mi devono contattare
lo scopo del forum non e' solo la condivisione , questo passa in secondo piano
Re: ART. 54 E RIPETIBILITÀ INDEBITO PENSIONISTICO.
Ciao,
senz'altro intendevi il coefficiente 2,444% e non il 2,93%
Le due sentenze delle SS.RR. hanno attribuito il coefficiente del 2,444%.
senz'altro intendevi il coefficiente 2,444% e non il 2,93%
Le due sentenze delle SS.RR. hanno attribuito il coefficiente del 2,444%.
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Re: ART. 54 E RIPETIBILITÀ INDEBITO PENSIONISTICO.
Messaggio da domenico69 »
Scusami ma forse non mi sono spiegato bene. Innanzitutto NON è in discussione il fatto delle sentenze passate in giudicato, sia perché vinte in appello, sia che non siano state appellate, ecc.NavySeals ha scritto: ↑dom lug 24, 2022 9:58 am Facciamo un esempio: tizio (sia più o meno 15 anni) aveva vinto il ricorso con 44% pieno, INPS ha iniziato a pagarlo. Nel frattempo sono uscite le 2 note sentenze delle Sez. Riunite, che hanno stabilito il 2,93% per entrambe le categorie. Inps ha emesso le circolari attuative. Se la sentenza che dava a tizio il 44% non è passata in giudicato, INPS la appella (e certamente sarà accolta con il 2.93%). Ma ovviamente, se non appella, non può modificare nè richiedere la differenza, perchè, di fatto, tizio avrà, al momento, solo la sentenza accolta con il 44% (le sentenze delle Riunite NON sono legge).
La tua seconda domanda non la capisco. C'è qualche meno 15 che, senza sentenza, si è visto pagare il 44% pieno? La ripetizione non trova atto se l'errore non era conoscibile al pensionato. Esempio: sono un banale appuntato, vado in pensione e mi ritrovo un rateo di 5.000 euro. Dopo 3 anni mi dicono che la mia pensione corretta è di 1.500 e mi chiedono la differenza. E' ovvio che non potevo non sapere che non mi spettavano 5.000 euro. Ma se mi avessero dato per errore 1.550 invece di 1.500, tutto cambia e nulla restituisco. Sul 44% o 2.93% annuo il limite è sottile, anche perchè il 2.93% se lo sono inventate le Sez. Riunite e non è legge, ma di certo, se si passa in un tribunale contabile, questa sarà, oggi, la percentuale riconosciuta.
In pratica, però, se io fossi un meno 15, forse non farei ricorso per la ripetizione 44% / 2.93%...sarebbero più le spese che tutto il resto.
PS. Concludo: occhio alle modalità di notifica: la II SEz. D'Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso un art. 3 per i riformati (nulla cambia, nella sostanza con l'art. 54) perchè tardivo e notificato via UNEP (cioè raccomandata) e non via pec al legale del collega. In pratica, il collega percepirà a vita l'art. 3 perchè Inps ha sbagliato a presentare l'appello.
Il discorso riguarda esclusivamente i meno 15 che hanno vinto in primo grado ottenendo il 2,93% annuo con sentenza NON definitiva, pertanto che si vedranno sostituito tale coefficiente con quello meno favorevole (2,44%).
Giustamente gli verrà richiesta indietro la differenza percepita in più.
E fin qui credo che ci siamo?!
Quello che viene messo in dubbio, ovvero se è giusta la totale ripetizione delle somme corrisposte in più dall'applicazione del 44% pieno anziché pro quota, visto che ci sono colleghi che sono stati liquidati in tal modo.
Ti faccio un esempio:
Ricorrente con 10 anni al 31.12.95, in primo grado vince con il 2,93%, quindi gli spetterebbe la liquidazione con un totale del 29,3% mentre l'INPS lo riliquida con il 44% pieno, conseguentemente gli corrisponde un 14,7% in più, erroneamente.
A seguito di nuova riliquidazione con il 2,44% gli spetta un totale 24,4%.
Quindi è giusta la ripetizione della differenza tra il 29,3% ed il 24,4% per un totale del 4,9%.
La domanda è: è anche giusta la ripetizione della differenza corrisposta in più dall'Inps a seguito del calcolo errato da questi adoperato, che corrispondeva un 44% anziché un 29,3% (pro quota) e conseguentemente oltre al predetto 4,9% chiederà indietro anche il 14,7% (44%-24,4%)?
L'errore (se non fatto volutamente) è stato commesso dall'INPS senza che il pensionato abbia commesso nessun dolo o colpa.
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Re: ART. 54 E RIPETIBILITÀ INDEBITO PENSIONISTICO.
Messaggio da Fabiogurus »
la deduzione manca di una premessa, cioe' manca un passaggioScusami ma forse non mi sono spiegato bene. Innanzitutto NON è in discussione il fatto delle sentenze passate in giudicato, sia perché vinte in appello, sia che non siano state appellate, ecc.
Il discorso riguarda esclusivamente i meno 15 che hanno vinto in primo grado ottenendo il 2,93% annuo con sentenza NON definitiva, pertanto che si vedranno sostituito tale coefficiente con quello meno favorevole (2,44%).
Giustamente gli verrà richiesta indietro la differenza percepita in più.
E fin qui credo che ci siamo?!
come se uno affermasse di vedere un bimbo mangiare un gelato e dedurre che i soldi glieli ha dati il papà o che glielo abbia consigliato il dottore
prima dici "giustamente gli verra' richiesta " e ora chiedi se sia giusto,mi pare una approccio contraddittorioQuello che viene messo in dubbio, ovvero se è giusta la totale ripetizione delle somme corrisposte in più dall'applicazione del 44% pieno anziché pro quota, visto che ci sono colleghi che sono stati liquidati in tal modo.
del 2,933 periodicoTi faccio un esempio:
Ricorrente con 10 anni al 31.12.95, in primo grado vince con il 2,93%, quindi gli spetterebbe la liquidazione con un totale del 29,3%
il termine "mentre" presuppone un affermazione contraria, quindi va eliminatomentre l'INPS lo riliquida con il 44% pieno,
con il 2,333% avrebbe avuto diritto a 23,33% (10 anni di servizio significa 10 x 2,33)conseguentemente gli corrisponde un 14,7% in più, erroneamente.
venendo liquidato con il 2,933% avra' una differenza pari a 6% (29,33-23,33) e non 14,7%
per me non c entra nulla con l indebito pensionistico riguardante somme prescrritte e corrisposte per mero errore materiale dell AmministrazioneA seguito di nuova riliquidazione con il 2,44% gli spetta un totale 24,4%
Quindi è giusta la ripetizione della differenza tra il 29,3% ed il 24,4% per un totale del 4,9%.
La domanda è: è anche giusta la ripetizione della differenza corrisposta in più dall'Inps a seguito del calcolo errato da questi adoperato, che corrispondeva un 44% anziché un 29,3% (pro quota) e conseguentemente oltre al predetto 4,9% chiederà indietro anche il 14,7% (44%-24,4%)?
L'errore (se non fatto volutamente) è stato commesso dall'INPS senza che il pensionato abbia commesso nessun dolo o colpa.
infatti assumi (erroneamente) che l inps abbia corrisposto somme per errore ,mentre in realta non c'e' alcun errore,cioe' sarebbe come dire che tizio mi doveva dei soldi e li ha dati , poi ci si accorge che tizio non doveva darmeli allora e' lui che ha sbagliato a darmeli e allora non debbo restituirli
non si tratta neppure di somme prescritte le tue peraltro,perche' sono state corrisposte di recente e comunque in via provvisoria quindi...
insomma stai facendo passare per errore l esecuzione di una sentenza per dare rilievo alla mancanza di dolo del pensionato
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Re: ART. 54 E RIPETIBILITÀ INDEBITO PENSIONISTICO.
Messaggio da domenico69 »
L'errore commesso dall'INPS è, se prendiamo il precedente esempio da me fatto di un pensionato con 10 anni al 31.12.95, nell'attribuirgli il 44% intero anziché il 29,3% (2,93% annuo x 10 anni).
Questo non è un errore?
Questo non è un errore?
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Re: ART. 54 E RIPETIBILITÀ INDEBITO PENSIONISTICO.
Messaggio da Fabiogurus »
L'errore commesso dall'INPS è, se prendiamo il precedente esempio da me fatto di un pensionato con 10 anni al 31.12.95, nell'attribuirgli il 44% intero anziché il 29,3% (2,93% annuo x 10 anni).
Questo non è un errore?
[/quote]
per me e' tutto un non-problema
per due motivi
il primo motivo e' che non e' un errore, perche' l Inps ha semplicemente eseguito una sentenza
cioe' la tua logica sarebbe la seguente : siccome l Inps ha pagato l avrebbe fatto di sua spontanea volonta' altrimenti si poteva astenere, dunque vi e' da parte il tuo diritto a trattenerle anche se dovute, dall altra che la restituzione sarebbe indebita...capisco che uno non abbia le cognizioni giuridiche ma almeno leggersi delle sentenze sull indebito poteva essere utile.Eppoi anche si volesse segure questa tua logica, e anche sorvolando che si tratta di pagamenti in via provvisoria, c'e' sempre il discorso che non sarebbero neppure prescritte
il secondo motivo,rinvio a quanto ho gia' detto sopra
Questo non è un errore?
[/quote]
per me e' tutto un non-problema
per due motivi
il primo motivo e' che non e' un errore, perche' l Inps ha semplicemente eseguito una sentenza
cioe' la tua logica sarebbe la seguente : siccome l Inps ha pagato l avrebbe fatto di sua spontanea volonta' altrimenti si poteva astenere, dunque vi e' da parte il tuo diritto a trattenerle anche se dovute, dall altra che la restituzione sarebbe indebita...capisco che uno non abbia le cognizioni giuridiche ma almeno leggersi delle sentenze sull indebito poteva essere utile.Eppoi anche si volesse segure questa tua logica, e anche sorvolando che si tratta di pagamenti in via provvisoria, c'e' sempre il discorso che non sarebbero neppure prescritte
il secondo motivo,rinvio a quanto ho gia' detto sopra
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Re: ART. 54 E RIPETIBILITÀ INDEBITO PENSIONISTICO.
Messaggio da antoniomlg »
se non sono trascorsi 3 anni dall'attribuzione di somme non spettanti la ripetizione
delle somme erogate è giusta.
mentre trascorso 3 anni c'è l'affidamento sulle somme percepite..
delle somme erogate è giusta.
mentre trascorso 3 anni c'è l'affidamento sulle somme percepite..
Re: ART. 54 E RIPETIBILITÀ INDEBITO PENSIONISTICO.
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Re: ART. 54 E RIPETIBILITÀ INDEBITO PENSIONISTICO.
Messaggio da domenico69 »
Daresti gli estremi della sentenza che citi?NavySeals ha scritto: ↑dom lug 24, 2022 7:22 pm Formalmente (lo ha stabilito la Cassazione nel 2017) l’INPS può provvedere in qualsiasi momento a variare l’importo delle pensione a causa di errori di qualsiasi natura, ma non può assolutamente chiedere la restituzione di somme già corrisposte a meno che l’errore non sia dipeso dal dolo del pensionato. L'esempio che tu citi però secondo me apre diversi scenari: Inps ha pagato il 44% di sua iniziativa, o magari è stato il pensionato che ha fatto un'istanza in tal senso?
In merito agli scenari, quelli che conosco personalmente sono che i pensionati hanno esplicitamente richiesto l'applicazione del 2,93% annuo ed in sentenza è stato semplicemente detto che spetta applicazione art. 54, senza specificare null'altro.
Come puoi capire è l'INPS che ha applicato di sua iniziativa il 44%, errando, e non i pensionati che lo hanno chiesto o tanto meno è stato sentenziato.
Siamo nel caso dell'irripetibilità o sbaglio?
E se sbaglio dove?
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Re: ART. 54 E RIPETIBILITÀ INDEBITO PENSIONISTICO.
Messaggio da domenico69 »
Abbi pazienza ma ho come l'impressione che tu non abbia nemmeno capito di cosa sto parlando.Fabiogurus ha scritto: ↑dom lug 24, 2022 8:24 pmper me e' tutto un non-problema
per due motivi
il primo motivo e' che non e' un errore, perche' l Inps ha semplicemente eseguito una sentenza
cioe' la tua logica sarebbe la seguente : siccome l Inps ha pagato l avrebbe fatto di sua spontanea volonta' altrimenti si poteva astenere, dunque vi e' da parte il tuo diritto a trattenerle anche se dovute, dall altra che la restituzione sarebbe indebita...capisco che uno non abbia le cognizioni giuridiche ma almeno leggersi delle sentenze sull indebito poteva essere utile.Eppoi anche si volesse segure questa tua logica, e anche sorvolando che si tratta di pagamenti in via provvisoria, c'e' sempre il discorso che non sarebbero neppure prescritte
il secondo motivo,rinvio a quanto ho gia' detto sopra
In merito alle cognizioni giuridiche o il leggersi delle sentenze sull'indebito non meriti risposta.
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