art. 54 DPR 1092/73

Feed - POLIZIA PENITENZIARIA

erricov
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 42
Iscritto il: sab lug 12, 2014 11:25 am

Re: art. 54 DPR 1092/73

Messaggio da erricov »

Scusate la mia ignoranza ma secondo quale giurisprudenza l'art. 54 viene applicato al solo personale militare che al 31.12.1995 aveva compiuto 15 anni di servizio utile?
Quindi un militare arruolato nel 1998 e riformato oggi, 0 anni di servizio al 1995, gli viene corrisposta la pensione secondo il dettato dell'art. 44 (personale civile?).
Secondo me non vi è alcuna intenzione di applicare le leggi e ne tantomeno i giudici sono all'altezza di farle rispettare.
Dal 73 ad oggi l'art. 54 non è stato mai modificato, ne abrogato, pertanto che un militari abbia compiuto 15 - 20 - 30 0 40 anni di servizio il calcolo della pensione deve essere fatto secondo il disposto dell'art. 54, perché altrimenti perdiamo la via maestra il personale militare viene equiparato al personale civile dello stato. In poche parole, a mio avviso, ciò si traduce in una sol parola "FOLLIA".


iuprinci
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 2
Iscritto il: sab mar 02, 2019 2:04 pm

Re: art. 54 DPR 1092/73

Messaggio da iuprinci »

naturopata ha scritto: sab mar 02, 2019 6:10 pm
iuprinci ha scritto: sab mar 02, 2019 2:41 pm
elciad1963 ha scritto: mar gen 29, 2019 1:41 pm bellissima sentenza con l'INPS condannata alle spese
buongiorno a tutti, da poco iscritto.
io con un gruppo di colleghi,abbiamo preferito ricorrere al giudice del lavoro,
considerando tutte le sentenze favorevoli dalle varie corte dei conti, non saranno esecutive fino alla fine dell'iter.il nostro avvocato ci ha consigliato cosi..se il giudice del lavoro ci dara ragione, la sentenza dovra essere esecutiva...speriamo bene...vi terro aggiornati.ciao
Ma guarda che il giudice non va in base alla preferenza, ma in base alla competenza. In questo caso il giudice è chiaramente quello ordinario ma del settore pensionistico e non amm.vo, ma di certo non del lavoro. Mi sa che perderete non solo più tempo ma anche più soldi.
ciao ..le competenze del giudice del lavoro: ha competenza nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.
il giudice del lavoro a anche controversie legate alle prestazioni previdenziali...fonte LA LEGGE PER TUTTI.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: art. 54 DPR 1092/73

Messaggio da naturopata »

ciao ..le competenze del giudice del lavoro: ha competenza nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.
il giudice del lavoro a anche controversie legate alle prestazioni previdenziali...fonte LA LEGGE PER TUTTI.


Io invece ritengo che LA LEGGE NON E' PER TUTTI:

Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. Il giudice del lavoro ha competenza anche nelle controversie legate alle prestazioni previdenziali (pensioni di lavoratori privati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ecc.) o assistenziali (assegni di invalidità, rimborsi sanitari ecc.).

Per completezza, si segnala che il rinvio operato dall’art. 409 cod. proc. alle eventuali diverse disposizioni di legge è implementato dall’art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale rimangono sottoposti al relativo ordinamento (con perdurante vigenza della giurisdizione amministrativa in materia di lavoro) le ivi indicate categorie di dipendenti pubblici, e dunque: “magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287“, nonché il “personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva” ed ancora “il personale della carriera dirigenziale penitenziaria“.

[/b][/b][/quote]
giovanni surano
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3
Iscritto il: gio nov 15, 2018 11:46 am

Re: art. 54 DPR 1092/73

Messaggio da giovanni surano »

erricov ha scritto: lun mar 04, 2019 12:01 pm Scusate la mia ignoranza ma secondo quale giurisprudenza l'art. 54 viene applicato al solo personale militare che al 31.12.1995 aveva compiuto 15 anni di servizio utile?
Quindi un militare arruolato nel 1998 e riformato oggi, 0 anni di servizio al 1995, gli viene corrisposta la pensione secondo il dettato dell'art. 44 (personale civile?).
Secondo me non vi è alcuna intenzione di applicare le leggi e ne tantomeno i giudici sono all'altezza di farle rispettare.
Dal 73 ad oggi l'art. 54 non è stato mai modificato, ne abrogato, pertanto che un militari abbia compiuto 15 - 20 - 30 0 40 anni di servizio il calcolo della pensione deve essere fatto secondo il disposto dell'art. 54, perché altrimenti perdiamo la via maestra il personale militare viene equiparato al personale civile dello stato. In poche parole, a mio avviso, ciò si traduce in una sol parola "FOLLIA".
Secondo una certa interpretazione giurisprudenziale l'art. 54 del D.P.R. 1092/73 sarebbe da applicare solo a chi alla data del 31.12.1995 aveva compiuto 15 anni utili ai fini della pensione, e tale scalino normativo lo si ricava con una forzatura della legge Dini che ha fatto da spartiacque tra il sistema previdenziale retributivo e quello contributivo. In realtà, come giustamente facevi notare tu, quando è stato emanato il D.P.R. (1973) la legge Dini non era in vigore e quindi per dare una corretta interpretazione dell'art. 54 bisogna capire cosa intendeva davvero il legislatore del 1973. L'unica lettura possibile ci consente di chiarire che il dato dei 15 anni utili non debba riferirsi alla data del 31.12.1995 ma al requisito minimo di cui all'art. 52 D.P.R. 1092/73 per accedere alla pensione. In sostanza beneficiano dell'aliquota del 44% su base retributiva tutti i militari che hanno maturato il requisito dei 15 anni di servizio utile. Con l'entrata in vigore della legge Dini che ha introdotto il sistema c.d. misto, tale beneficio di calcolo retributivo è corrisposto fino al 31.12.1995 in quanto dal 1.1.1996 si rientra nel c.d. criterio contributivo. E' ovvio quindi che il militare che ha maturato il requisito minimo per accedere alla pensione (15 anni - che è rimasto tale), si vedrà calcolata la quota parte retributiva (se arruolato prima del 1.1.1996) con l'applicazione dell'art. 54 (44%) e dal 1.1.1996 la quota parte contributiva. In altre parole l'art. 54, come autorevolmente statuito dalla Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti non è norma speciale rispetto all'art. 44 (civili) ma norma complementare che disciplina il calcolo pensionistico del personale militare. La CC Calabria, aderendo a tale tesi ha riconosciuto un militare arruolato nel 1986 beneficiario del calcolo ex art. 54.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: art. 54 DPR 1092/73

Messaggio da naturopata »

Secondo una certa interpretazione giurisprudenziale l'art. 54 del D.P.R. 1092/73 sarebbe da applicare solo a chi alla data del 31.12.1995 aveva compiuto 15 anni utili ai fini della pensione, e tale scalino normativo lo si ricava con una forzatura della legge Dini che ha fatto da spartiacque tra il sistema previdenziale retributivo e quello contributivo. In realtà, come giustamente facevi notare tu, quando è stato emanato il D.P.R. (1973) la legge Dini non era in vigore e quindi per dare una corretta interpretazione dell'art. 54 bisogna capire cosa intendeva davvero il legislatore del 1973. L'unica lettura possibile ci consente di chiarire che il dato dei 15 anni utili non debba riferirsi alla data del 31.12.1995 ma al requisito minimo di cui all'art. 52 D.P.R. 1092/73 per accedere alla pensione. In sostanza beneficiano dell'aliquota del 44% su base retributiva tutti i militari che hanno maturato il requisito dei 15 anni di servizio utile. Con l'entrata in vigore della legge Dini che ha introdotto il sistema c.d. misto, tale beneficio di calcolo retributivo è corrisposto fino al 31.12.1995 in quanto dal 1.1.1996 si rientra nel c.d. criterio contributivo. E' ovvio quindi che il militare che ha maturato il requisito minimo per accedere alla pensione (15 anni - che è rimasto tale), si vedrà calcolata la quota parte retributiva (se arruolato prima del 1.1.1996) con l'applicazione dell'art. 54 (44%) e dal 1.1.1996 la quota parte contributiva. In altre parole l'art. 54, come autorevolmente statuito dalla Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti non è norma speciale rispetto all'art. 44 (civili) ma norma complementare che disciplina il calcolo pensionistico del personale militare. La CC Calabria, aderendo a tale tesi ha riconosciuto un militare arruolato nel 1986 beneficiario del calcolo ex art. 54.
[/quote]

La ricostruzione è fallace nell'art. 52, comma 1, ovvero i 15 anni per accedere la pensione. I 15 anni sono rimasti solo per chi viene riformato e non per tutti, non mi pare che si possa andare in pensione dopo 15 anni utili. E questo lo ha sancito sempre la I° Sez. Centrale della Corte dei Conti con Sentenza n.243/2018 che testualmente recita:

Si fa presente, al riguardo, che il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.
In caso di cessazione dal servizio per cause diverse dall’infermità, è noto che il personale militare, pur in attesa dell’intervento di armonizzazione previsto dall’art. 24, comma 18, d.l. n. 201/2011, soggiace alla regolazione posta con il d.lgs. n. 165/1997. Occorre, quindi, il raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da calcolare tenendo conto dell’aliquota annua di rendimento di cui all’art. 17, comma 1, l. n. 724/1994 (fissata al 2% e, quindi, ridotta rispetto alle percentuali previste dall’art. 54, d.P.R. n. 1092/1973), nonché dell’abbattimento progressivo delle aliquote di rendimento per fasce di retribuzioni eccedenti il c.d. tetto pensionabile disposto dall’art. 59, comma 1, l. n. 449/1997. Trovano, inoltre, applicazione gli incrementi per speranza di vita, alla pensione anticipata come a quella di vecchiaia (art. 12, comma 12-quater, d.l. n. 78/2010, come modificato dal d.l. n. 201/2011), unitamente al regime della c.d. finestra mobile (art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2010).


Insomma se la stessa I^ Sez. centrale si andasse a rileggere questa Sentenza si accorgerebbe che è contraria a quella favorevole sull'art.54 emessa sempre dalla I^ Sez.. In poche parolo l'art.54 non è più in vigore dal 1 gennaio 1996. Quando se ne accorgeranno crollerà il castello di sabbia. Faccio presente che alcuni gup di I° continuano a rigettare per art.54.
Avatar utente
istillnotaffound
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 214
Iscritto il: mar ott 31, 2017 7:04 am

Re: art. 54 DPR 1092/73

Messaggio da istillnotaffound »

La ricostruzione è fallace nell'art. 52, comma 1, ovvero i 15 anni per accedere la pensione. I 15 anni sono rimasti solo per chi viene riformato e non per tutti, non mi pare che si possa andare in pensione dopo 15 anni utili.
@naturopata

Concordo con te però l'articolo 44 comma 1 del DPR 1092/73 testualmente recita:
"La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento".

e al comma 2

"Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile".

Quindi considerato che io, ad esempio, al fatidico 31.12.1995 avevo solo 6 anni di SERVIZIO EFFETTIVO a me non si dovrebbe applicare (per estensione considerato che ho sempre avuto lo status di militare) nemmeno questo articolo considerato che:

1) non ho comunque maturato i 15 anni previsti anche per il personale civile per ottenere l'aliquota del 35%;
2) il mio caso non rientra nei "casi casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo".

Quindi che legge e quale articolo relativo dovrebbe applicarsi per me?

Grazie
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
oreste.vignati
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2663
Iscritto il: gio ago 21, 2014 8:34 am
Località: bologna

Re: art. 54 DPR 1092/73

Messaggio da oreste.vignati »

naturopata ha scritto: ven mar 08, 2019 3:46 pm ciao ..le competenze del giudice del lavoro: ha competenza nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.
il giudice del lavoro a anche controversie legate alle prestazioni previdenziali...fonte LA LEGGE PER TUTTI.


Io invece ritengo che LA LEGGE NON E' PER TUTTI:

Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. Il giudice del lavoro ha competenza anche nelle controversie legate alle prestazioni previdenziali (pensioni di lavoratori privati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ecc.) o assistenziali (assegni di invalidità, rimborsi sanitari ecc.).

Per completezza, si segnala che il rinvio operato dall’art. 409 cod. proc. alle eventuali diverse disposizioni di legge è implementato dall’art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale rimangono sottoposti al relativo ordinamento (con perdurante vigenza della giurisdizione amministrativa in materia di lavoro) le ivi indicate categorie di dipendenti pubblici, e dunque: “magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287“, nonché il “personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva” ed ancora “il personale della carriera dirigenziale penitenziaria“.

[/b][/b]
[/quote]
condivido
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: art. 54 DPR 1092/73

Messaggio da naturopata »

istillnotaffound ha scritto: ven mar 08, 2019 8:02 pm
La ricostruzione è fallace nell'art. 52, comma 1, ovvero i 15 anni per accedere la pensione. I 15 anni sono rimasti solo per chi viene riformato e non per tutti, non mi pare che si possa andare in pensione dopo 15 anni utili.
@naturopata

Concordo con te però l'articolo 44 comma 1 del DPR 1092/73 testualmente recita:
"La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento".

e al comma 2

"Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile".

Quindi considerato che io, ad esempio, al fatidico 31.12.1995 avevo solo 6 anni di SERVIZIO EFFETTIVO a me non si dovrebbe applicare (per estensione considerato che ho sempre avuto lo status di militare) nemmeno questo articolo considerato che:

1) non ho comunque maturato i 15 anni previsti anche per il personale civile per ottenere l'aliquota del 35%;
2) il mio caso non rientra nei "casi casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo".

Quindi che legge e quale articolo relativo dovrebbe applicarsi per me?

Grazie
Infatti, il discorso è più o meno simile (non proprio), bisogna applicare quello indicato nella sentenza sopra citata: Occorre, quindi, il raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da calcolare tenendo conto dell’aliquota annua di rendimento di cui all’art. 17, comma 1, l. n. 724/1994 (fissata al 2% e, quindi, ridotta rispetto alle percentuali previste dall’art. 54, d.P.R. n. 1092/1973), nonché dell’abbattimento progressivo delle aliquote di rendimento per fasce di retribuzioni eccedenti il c.d. tetto pensionabile disposto dall’art. 59, comma 1, l. n. 449/1997. Trovano, inoltre, applicazione gli incrementi per speranza di vita, alla pensione anticipata come a quella di vecchiaia (art. 12, comma 12-quater, d.l. n. 78/2010, come modificato dal d.l. n. 201/2011), unitamente al regime della c.d. finestra mobile (art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2010).

Questo è specificato già per i militari nel codice dell'ordinamento militare, quindi a maggior ragione per i civili:

Art. 1867 Aliquote di rendimento

1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.


In ultimo questa determinazione, come clausola di salvaguardia, non può superare quella che sarebbe spettata (e ora non spetta più) se si fosse applicato l'art.54.

Credo che sia chiaro che l'art.54 sia implicitamente (anzi proprio esplicitamente) abrogato per chi sia andato in pensione dopo il 1995, ma come ho detto sopra la legge non è per tutti anche per chi dovrebbe essere della materia, nessuno escluso.
Avatar utente
istillnotaffound
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 214
Iscritto il: mar ott 31, 2017 7:04 am

Re: art. 54 DPR 1092/73

Messaggio da istillnotaffound »

Credo che sia chiaro che l'art.54 sia implicitamente (anzi proprio esplicitamente) abrogato per chi sia andato in pensione dopo il 1995, ma come ho detto sopra la legge non è per tutti anche per chi dovrebbe essere della materia, nessuno escluso.
Quindi @naturopata è stato implicitamente anzi proprio esplicitamente abrogato anche l'
Art. 1 comma 12 della Legge 8 agosto 1995, n. 335
"Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo". ?
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: art. 54 DPR 1092/73

Messaggio da naturopata »

istillnotaffound ha scritto: sab mar 09, 2019 8:57 am
Credo che sia chiaro che l'art.54 sia implicitamente (anzi proprio esplicitamente) abrogato per chi sia andato in pensione dopo il 1995, ma come ho detto sopra la legge non è per tutti anche per chi dovrebbe essere della materia, nessuno escluso.
Quindi @naturopata è stato implicitamente anzi proprio esplicitamente abrogato anche l'
Art. 1 comma 12 della Legge 8 agosto 1995, n. 335
"Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo". ?
Ni.
Il comma 6 prevede che: 6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

Quindi l'art.44 e non 54 sarebbe ancora vigente proprio perché i militari sono stati equiparati ai civili a tutti gli effetti tranne dove espressamente previsto normativamente (vedi pensione di privilegio ad esempio), tuttavia i militari e corpi di polizia non sono iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria e quindi non rientrerebbero nel comma 6. Inoltre, l'art. 54 calcola ancora gli anni utili che invece non sono previsti dall'art.44 che valuta solo quegli effettivi, come tutta la normativa successiva e quindi chi ha 12 anni 6 mesi e 1 giorno al 31/12/1995 avrebbe circa il 4% per ogni anno lavorato, contrariamente agli altri per cui con gli anni effettivi potranno vantare al massimo poco più del 2,3% se 15 anni.

Detto ciò, l'art.44 con il 35% ai militari e forze di polizia con anche solo 12 anni e 6 mesi e 1 giorno fa vantare circa un 2,8% anno ben superiore agli altri non del comparto difesa e sicurezza e con 15 anni scarsi utili si ha diritto al retributivo mentre sempre per gli altri servono 18 netti.

Anche per il comparto difesa e sicurezza che vanta 18 anni al 31/12/1995 per avere il retributivo, questi dovrebbero essere effettivi e non utili, in quanto gli anni utili oramai valgono solo ai fini di accesso alla pensione anticipata e non sul quantum pensionistico, salvo se diversamente disposto normativamente.

La questione non è così semplice e pacifica, ma io do un'interpretazione il più possibile oggettiva. Il fatto è che dal 1996, tutto il precedente doveva essere azzerato e fare una legge completamente nuova con tutte le nuove disposizioni che determinassero anche i conteggi per il passato, magari anche con la riproposizione di articoli previgenti, così da non esserci alcun dubbio. Ma qui siamo in Italia e le cose vanno così.
Avatar utente
istillnotaffound
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 214
Iscritto il: mar ott 31, 2017 7:04 am

Re: art. 54 DPR 1092/73

Messaggio da istillnotaffound »

@naturopata
Anche io cerco una interpretazione il più possibile oggettiva e siccome, quando ero in servizio, non sono mai stato equiparato al personale civile in quanto sono sempre stato soggetto sia al Codice di Ordinamento Militare che al Codice Penale Militare non capisco oggettivamente come d'incanto io ora sia stato equiparato a un dipendente pubblico civile che non ha, come ben sappiamo, alcuna limitazione e/o compressione di diritti previsti costituzionalmente per tutti i cittadini nonchè non è sottoposto a leggi speciali (come nel caso dei militari).
Quindi si vede che ero su "scherzi a parte" quando lavoravo.
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
Avatar utente
istillnotaffound
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 214
Iscritto il: mar ott 31, 2017 7:04 am

Re: art. 54 DPR 1092/73

Messaggio da istillnotaffound »

@naturopata
poi aggiungerei solo perchè non mi trovo quasi mai d'accordo con il concetto "qui siamo in Italia e le cose vanno così" che ogni legge (anche quelle che hai citato) ha scientemente evitato (a partire dalla "Dini") di dichiarare un valore retroattivo in quanto ben sappiamo che:

"(...) la giurisprudenza costituzionale ha dichiarato che il «principio di irretroattività della legge» è derogabile solo quando ciò sia richiesto dal criterio di ragionevolezza, senza mai «incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti»; una norma retroattiva e non penale può essere dichiarata legittima se questa non viola il principio generale di ragionevolezza, disparità di trattamento ovvero l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica quale elemento fondante lo Stato di diritto (art. 3), la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario[4]. Il problema concerne la tematica più generale dei diritti acquisiti".

Quindi è sufficiente applicare le varie leggi in riferimento ai diversi periodi (temporalmente successivi) dalla loro entrata in vigore.
Molto semplice, credo.
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
59Andrea
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 265
Iscritto il: lun feb 04, 2019 10:35 am

Re: art. 54 DPR 1092/73

Messaggio da 59Andrea »

al riguardo vi suggerisco di leggere la sentenza di appello della 1^ sezione della Corte dei Conti 422/2018 favorevole all'applicazione dell'art. 54. L'inps fino ad oggi desiste ancora, ma non so fino a quando. Forse sta aspettando una sentenze a sezione unite della Corte dei Conti?saluti
Gabry08
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 422
Iscritto il: mer mag 07, 2014 8:37 pm

Re: art. 54 DPR 1092/73

Messaggio da Gabry08 »

Buon di a tutti.
Siete troppo preparati nel settore, onestamente quando fate dei richiami a norme specifiche faccio davvero fatica a comprendere, eppure non sono deficiente.😂😂😂
Questo per dirvi che siete davvero in gamba, complimenti.
Ora però vi chiedo una cosa che mi riguarda petsonalmente così faccio prima rispetto a comprendere il tutto.
Io sono arruolato CC. giugno 1989. Attualmente sono in convalescenza per problemi psichici, quindi probabilmente l anno px sarò riformato. In base a questi ricorsi con esiti favorevoli in relazione all. Art. 54, la mia ipotetica pensione come verrà calcolata avendo io maturato solo 6,5 anni di servizio al 31.12.1995?
Grazie a chi mi risponde e complimenti ancora per la vs preparazione tecnico-giuridica nel settore.
Abbracci.
Ciao.
Gabry08
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 422
Iscritto il: mer mag 07, 2014 8:37 pm

Re: art. 54 DPR 1092/73

Messaggio da Gabry08 »

Buona sera a tutti.
Dalla sentenza che posto di seguito, si evince come un maresciallo g.d.f., alluolatozi nel 1989 e riformato nel 2016 abbia vinto il ricorso sulla pensione avendo diritto ai benefici di cui all art. 54 della legge in argomento. La cosa è importantissima per tutti, credo sia ora che INPS si adegui e non faccia sprecare tempo e denaro ai lavoratori (ex) e non sprechi neanche lei stessa denaro pubblico per opporsi inutilmente...

Ecco:



CALABRIA SENTENZA 44 27/03/2018
----------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CALABRIA SENTENZA 44 2018 PENSIONI 27/03/2018
----------------------------------------------------------------------------------------


R E P U BB L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE DELLE PENSIONI
CONS. DOMENICO GUZZI

ha pronunziato la seguente
SENTENZA N.44/2018

Sul il ricorso in materia di pensioni civili n. 21600 del registro di Segreteria, proposto da
- V. A., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino, presso il cui studio in Villa San Giovanni, via Zanotti Bianco n. 33, ha eletto domicilio,

contro
- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede dell’Avvocatura INPS territoriale.

Uditi all’udienza del 23 marzo 2018 l’avv. Santo Delfino per il ricorrente e il dott. Francesco Vecchio per l’INPS.

FATTO

Con l’interposto gravame, il sig. V. A. agisce avverso la determinazione atto n. RC012016850884 del 07.07.2017 con la quale l'INPS sede di Reggio Calabria - gestione ex lnpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza iscritto al n. 1749025.

A tal fine rappresenta di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 29 settembre 1989 e, dopo circa 32 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto dal 5.05.2016, a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.

In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché, come fatto dall’amministrazione previdenziale, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico.

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli arretrati maturati per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per inidoneità assoluta, è stato escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010.

Con memoria depositata il 22 febbraio 2018, l’INPS si è ritualmente costituito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per chiedere che la stessa sia integralmente respinta.

In udienza, le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.

Considerato
D I R I T T O

Come evidenziato in narrativa, il ricorso comprende due capi di domanda.

Con il primo, il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico ordinario gli venga liquidato secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973.

Il secondo capo di domanda fa, invece, riferimento all’asserito diritto di conseguire i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997.

Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto parzialmente e solo con riguardo al primo capo di domanda per le ragioni di seguito esposte.

I. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, com’è noto prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. V. A. avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”.

Dal suo punto di vista, in pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccanismo delle aliquote percentuali. Fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1,8% sino al conseguimento dell'80% al 40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni)”.

In concreto, dunque, il “comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio.

Bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 fino a 20. Per cui, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8%, e così via”.

In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.

Questo giudice è di contrario avviso.

Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.

L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio.

Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5).

Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.

In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.

Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".

Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.

La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.

II. In merito alla richiesta di applicazione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n° 165/1997, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, il ricorse deve essere invece respinto.

Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.

L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha infatti introdotto rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario e a tale personale compete, e stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio.

Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto.

Il ricorrente, come detto, è stato dispensato dal servizio attivo per inidoneità, sicché lo stesso non vantava il requisito soggettivo per il collocamento in ausiliaria e, dunque, per il conseguimento degli effetti economici per come preteso in domanda.

Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, mentre per ciò che concerne le spese, la complessità delle questioni trattate induce a

disporne la compensazione integrale tra le parti in causa.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria,
ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.

Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

RESPINGE
Il ricorso per i restanti capi di domanda.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro il 23 marzo 2018
IL GIUDICE
f.to Domenico Guzzi


Depositata in Segreteria il 26/03/2018


Il Responsabile della Segreteria Pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
Rispondi