art.54 c.1 T.U.1092/1973

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Pensionato_quasi
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Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973

Messaggio da Pensionato_quasi »

sei misto?
Pensione annua lorda?
netto senza addizionali e assegno familiare?


panorama
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Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973

Messaggio da panorama »

Per chi non lo sapesse la CdC del T.A.A., comprende, la sede di TRENTO e quella di BOLZANO

C’è da dire però che, Il Giudice Enrico Marinaro della sede di Bolzano fino ad oggi rigetta i ricorsi per l’art. 54.

Infatti, come esempio posto la sentenza n. 63/2019 del 10/05/2019.

Le restante sentenze negative sono la nr. 64 e 65. Inoltre, vi posto un passo particolare, in cui il Giudice scrive: Gli opposti argomenti (ivi compresi quelli espressi dalla Prima Sezione d’appello con la pronuncia n. 422/2018) non appaiono per il vero idonei a confutare le persuasive considerazioni espresse da vari giudici territoriali.

Lo stesso Giudice con la sentenza n. 68/2019, ha rigettato il ricorso per l’art. 54 di un appartenente alla Polizia di Stato arruolato nel 1985. In questo caso, ha scritto quanto qui sotto indicato, o meglio, che la norma dell’art. 54 e dedicata al “personale militare”:

Venendo ora alla prima delle surriferite pretese, afferente alla percentuale di rendimento pensionistico, essa risulta in effetti non fondata.

Per economia espositiva lo scrivente rimanda in proposito alle proprie recentissime pronunce nn. 63, 64 e 65/2019, incentrate sull’assunto che l’aliquota del 44% di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, configura una disposizione speciale attributiva di un trattamento di favore, onde va applicata alla sola fattispecie colà contemplata, ovvero unicamente a coloro in possesso, all’atto del congedo, di un’anzianità contributiva compresa nell’arco temporale considerato (appunto, tra i 15 e i 20 anni).

Premessa la valenza assorbente di quanto appena osservato, giova per completezza soggiungere, trattandosi qui di un ex appartenente alla Polizia di Stato, che “la norma in discorso è contenuta nel Capo II del Titolo III [del d.P.R. n. 1092/1973], specificamente dedicato al ‘personale militare’, categoria di personale che viene tenuta ben distinta, nel suddetto testo unico, sin dalla sua intitolazione, dal restante personale civile”, per cui “la disciplina contenuta nel suddetto d.P.R. presuppone la distinzione delle situazioni soggettive e del relativo status, la quale giustifica la sua differenziazione e la rende perciò non irragionevole”, essendo “pacifico che la P.S., con la l. n. 121/1981, abbia perduto, per una precisa scelta del legislatore dell’epoca, lo status militare e, di conseguenza, anche i benefici che tale status presuppongono”, di talché, anche a fronte di “una tendenza legislativa tesa al riavvicinamento degli ordinamenti delle forze di polizia latamente intese”, esso “necessita pur sempre, specie in una materia in cui vige il principio di legalità, dell’intervento del legislatore” (così, ex plurimis, Sez. Piemonte n. 43/2019).
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panorama
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Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973

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Rallegratevi, rallegrateci cari colleghi per l'art. 54.

N.B.: la vicenda è questa, che, il collega della G.di F. fa ricorso alla CdC Calabria per l'art. 54 e art. 3 e con sentenza la stessa Corte accoglie l'art. 54 e rigetta l'art. 3. Sta di fatto che il collega fa appello per l'art. 3 mentre l'INPS gli fa appello per l'art. 54.
Gli appelli vengono riuniti è discussi contemporaneamente in cui la CdC d'Appello accoglie l'art. 54 e rigetta l'ormai art. 3.

La CdC Sez. 2^ d'Appello, con la presente sentenza n. 197/2019 datata 05/06/2019 che allego qui sotto, decreta quanto sopra scritto.

Si legge in sentenza:

1) - era cessato dal servizio in data 14/12/2011, con un’anzianità complessiva utile per la pensione di 34 anni e 2 mesi, (quindi superiore ai 20 anni) di cui 12 anni e 2 mesi maturati alla data del 31/12/1992 e 15 anni e 9 mesi maturati alla data del 31/12/1995,

Conclude con:

2) - Alla luce di quanto fin qui esposto, l’appello dell’INPS deve essere rigettato e confermata la pertinente statuizione oggetto di impugnazione, peraltro in linea con l’orientamento già affermato in sede di appello (cfr. Sez. I App. sent. 422/2018).
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Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973

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CdC Sez. 2^ d'Appello n. 208/2019 del 14/06/2019.


Questa è la sentenza riferita al collega GRANDOLFO Saverio, arruolatosi in data 01/07/1981 che vede rigettare gli appelli proposti dal Ministero Difesa e dall'INPS, con conferma integrale della sentenza impugnata ed in più, condannati alla liquidazione delle spese di giudizio a favore dell’appellato G. S., nell’importo complessivo di euro 700,00, in ragione del 50% ciascuno.


N.B.: Siamo a quota 5 con gli Appelli.
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Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973

Messaggio da istillnotaffound »

@panorama
Se sono 5 me ne è sfuggita una. Io sono a queste:
422/2018 Prima Sezione
61/2019 Seconda Sezione (riferita a non applicabilità dell’art. 44 nei confronti dei militari)
197/2019 Seconda Sezione
208/2019 Seconda Sezione

Quale mi è sfuggita?
Grazie
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Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973

Messaggio da naturopata »

istillnotaffound ha scritto: lun giu 17, 2019 3:40 pm @panorama
Se sono 5 me ne è sfuggita una. Io sono a queste:
422/2018 Prima Sezione
61/2019 Seconda Sezione (riferita a non applicabilità dell’art. 44 nei confronti dei militari)
197/2019 Seconda Sezione
208/2019 Seconda Sezione

Quale mi è sfuggita?
Grazie
La 205/2019 II^ Sez.
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Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973

Messaggio da istillnotaffound »

@naturopata
grazie!
ma la 205/2019 ti risulta che sia stata pubblicata nel forum?
pardon ma non riesco a rintracciarla....
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Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973

Messaggio da naturopata »

istillnotaffound ha scritto: mar giu 18, 2019 8:17 am @naturopata
grazie!
ma la 205/2019 ti risulta che sia stata pubblicata nel forum?
pardon ma non riesco a rintracciarla....
Non saprei, visto le decine di post aperti, comunque te l'allego.
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panorama
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Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973

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La CdC del T.A.A. sez. di Trento con la sentenza n. 25/2019 datata 11/07/2019 ha RIGETTATO il ricorso proposto da un collega CC. (difeso da avvocato Claudio PARISI) e trattato dallo stesso Giudice di cui alla sentenza POSITIVA n. 3/2019, dott.ssa Grazia Bacchi.

- in congedo a decorrere dal 7 giugno 2016, data alla quale aveva maturato una anzianità contributiva di anni 36, mesi 7 e giorni 29,

1) - egli vantava una anzianità di 13 anni e 4 mesi al 1995

2) - La difesa dell’Inps ha, poi, rappresentato che le recenti decisioni in grado d'appello favorevoli alla tesi del ricorrente, alle quali questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale si è conformata, non possono far configurare un indirizzo giurisprudenziale consolidato sulla questione di diritto né tanto meno sono condivisibili, basandosi esse su motivazioni applicative dell'art 54 del D.P.R. 1092/73 che appaiono contrastanti con l'evoluzione normativa, sia generale che speciale, successiva a tale datata disposizione, tanto che alcune Sezioni regionali di questa stessa Corte, le cui argomentazioni ha ripreso, se ne sono discostate; ha affermato l’inapplicabilità del disposto dell’art. 54 del T.U. n. 1092/73 alla posizione pensionistica del ricorrente, anche perchè detta norma disciplinava il fenomeno dei baby pensionati e deve quindi essere contestualizzata.

3) - Ad avviso dei difensori dell’INPS, la norma oggi potrebbe riguardare solo i militari che avessero maturato, alla data del 31 dicembre 1992, almeno 15 anni di contribuzione utile, mentre il ricorrente all’epoca aveva una anzianità contributiva di soli 9 anni, 9 mesi e 3 giorni, e poco più di 13 anni alla fine del 1995; oggi, la norma riguarderebbe i soli pensionamenti anticipati per inabilità (unica ipotesi possibile dopo il 1992) verificatisi fino al 2014.

La CdC precisa:

4) - Ad oggi, sull’ambito applicativo della norma in questione, l’orientamento espresso dalla Sezione Prima Centrale d’Appello con la citata sentenza n. 422/2018 si va ulteriormente consolidando per effetto della successiva giurisprudenza della Sezione Seconda d’Appello di Appello (sentenze n. 197/2019; n. 205/2019; n. 208/2019).

5) - Tuttavia, nel caso in esame, il ricorrente vanta una anzianità di servizio di soli 13 anni e 4 mesi alla data del 31 dicembre 1995 (e di 9 anni e 9 mesi al 31 dicembre 1992), ed ha rivendicato ugualmente, sostenendo l’irrilevanza degli anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995 ..........

6) - alla odierna udienza, richiamando giurisprudenza della Sezione Seconda Centrale di Appello, e, in particolare, la sentenza n. 205/2019 a suo avviso favorevole alla sua tesi, la difesa del sig. R. D. ha prospettato una disparità di trattamento tra i militari cessati dal servizio che al 31 dicembre 1995 avessero una anzianità inferiore ai 15 anni e quelli che ne avessero invece una pari o superiore, qualora si voglia limitare l’ambito applicativo dell’art. 54 del T.U. n. 1092/53 a quest’ultima categoria.

7) - Al proposito, non si coglie in alcuna di dette pronunce di Appello, come neppure nell’orientamento, ampiamente maggioritario, delle Sezioni territoriali di questa Corte, l’espressione di alcun indirizzo estensivo come reclamato dal ricorrente, tale da dilatare indiscriminatamente l’ambito applicativo dell’art. 54, 1° comma del T.U. n. 1092/73, che dispone l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento della base pensionabile, al trattamento di quiescenza di tutti i militari indipendentemente dall’anzianità di servizio da essi maturata alla data del 31 dicembre 1995.

- Ad una interpretazione sostanzialmente estensiva dell’art. 54, 1° comma, del T.U. n. 1092/73 - in una prospettiva di generalizzato favore per l’intera platea dei militari, che non trova tuttavia alcun appiglio normativo - osta innanzitutto il tenore letterale della norma, che contempla unicamente la categoria di militari che abbiano maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile.
…………; e se il legislatore del 1973 avesse inteso dare corso ad una applicazione indiscriminata del richiamato disposto normativo, non avrebbe certamente fissato il requisito dell’avvenuta maturazione di una anzianità di servizio utile intercorrente tra i quindici ed i vent’anni, secondo il noto principio per cui “ubi lex voluit, dixit”.

9) - In secondo luogo, non si ravvisa nella giurisprudenza d’Appello allegata dal ricorrente alcuna apertura nel senso da lui voluto: in particolare, nella sentenza n. 205/2019 della Sezione Seconda Centrale d’Appello, espressamente richiamata dalla sua difesa alla odierna udienza, si legge chiaramente che “In realtà, per l’inequivoco tenore letterale della disposizione, il 44% per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto “almeno 15 anni”; e detto assunto va letto congiuntamente alla considerazione conclusiva “In definitiva, per i militari che, alla data del 31/12/1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973”. E’ evidente che così argomentando, il giudice dell’Appello ha inteso riferire l’applicabilità del più volte citato art. 54, 1° comma, del D.P.R. n. 1092/73 ai militari che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, una anzianità di servizio utile di “almeno 15 anni”, e, ovviamente, di non più di 18 anni, nel qual caso la pensione deve essere “interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”, come prescritto dall’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995; in tale ultima ipotesi, non si porrebbe dunque alcun problema applicativo del disposto dell’art. 54, 1° comma, del T.U. n. 1092/73 alla stregua della normativa sopravvenuta, a differenza di quanto avviene per i militari che vantino una anzianità di servizio inferiore ai diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, ed il cui trattamento pensionistico viene quindi calcolato con il cd. sistema misto previsto dal precedente comma 12 dello stesso art. 1 L. n. 335/95.

N.B.: questa è una sentenza pericolosa, per cui vi invito a leggere tutti i punti suindicati.
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Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973

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Per tutti, faccio presente che oltre alla sentenza NEGATIVA n. 25, la stessa CdC del T.A.A. sez. di Trento, sotto lo stesso giorno ha ACCOLTO però 2 ricorsi per l'art. 54 riferiti a militari, a cui sono stati attribuiti alle sentenze i n. 23 e n. 24.
Qui sotto allego la n. 24 che potete leggere.
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Fabio1963
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Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973

Messaggio da Fabio1963 »

Attenzione: come comunicatomi da ben due avvocati esperti in materia pensionistica, non risulta che possono fare il ricorso di cui trattasi solo coloro arruolati fino al 30.06.1983. Detti legali mi hanno comunicato che il sottoscritto, arruolato ad ottobre 1983, rientrerebbe in detto ricorso.

Saluti
Davide64

Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973

Messaggio da Davide64 »

Il ricorso può essere fatto da coloro che al 31.12.1985 hanno una anzianità contributiva che va oltre i 15 anni.............il sottoscritto arruolato ad ottobre 1983, tra varie maggiorazioni di confine e imbarco, in quella data si trova circa 17 anni di anzianità contributiva.

Ma la notizia più importante è che dal 01.09.2019 nasce il Protocollo d'intesa tra INPS e G.di F. per la costituzione del Polo nazionale INPS per la Guardia di Finanza.

Con l'attivazione di questa struttura (Polo Nazionale Pensionistico GDF presso INPS) i vantaggi che la Guardia di Finanza intende assicurare ai propri appartenenti sono molteplici, ma sopratutto e ripeto soprattutto l'applicativo delle norme e delle circolari che regolano le specifiche materie, tra cui l'art.54 che spetta di diritto al personale militare con 15-20 anni al 31.12.1985.
Sarebbe ora che qualcuno facesse capire l'interpretazione sbagliata dell'ente INPS.
L'amministrazione deve agire sul principio generale che, in qualità di datore di lavoro, ha il compito e il dovere di vigilare e fare in modo che il proprio dipendente non subisca il danno di subire un trattamento pensionistico errato rispetto a quello che gli deve essere assicurato in ragione al servizio prestato.
Forse il vento sta cambiando, speriamo bene.............................................
naturopata
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Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973

Messaggio da naturopata »

Per il Polo Nazionale, la cosa è certamente positivo, ma c'era già quello dei carabinieri e, per l'art.54, non è servito a nulla. Poi sull'anzianità contributiva, in realtà, le maggiorazioni sono ai fini del servizio utile, difatti non si versano contributi.
oreste.vignati
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Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973

Messaggio da oreste.vignati »

Il Polo unico sarà sicuramente una miglioria, ma questo non significa di certo che regaleranno soldi.
Si sta cercando anche per via parlamentare di modificare la situazione attuale, ma potrebbe essere anche in senso negativo
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