Art. 54 C. 1 DPR 1092/73 arrolamenti 1981/82/83.

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naturopata
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Re: Art. 54 C. 1 DPR 1092/73 arrolamenti 1981/82/83.

Messaggio da naturopata »

Spezzo una lancia a favore dell'insostituibile panorama che risparmia a tantissimi la ricerca di sentenze d'interesse generale e anche particolare (tanta gente che non è nemmeno capace di cercare), compreso il sottoscritto che prima di cercarle da se, fa un giro più rapido e comodo sul sito a qualsiasi post del grande panorama per vedere se ci ha già pensato lui.

Un grazie all'insostituibile panorama.


gino59
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Re: Art. 54 C. 1 DPR 1092/73 arrolamenti 1981/82/83.

Messaggio da gino59 »

naturopata ha scritto:Spezzo una lancia a favore dell'insostituibile panorama che risparmia a tantissimi la ricerca di sentenze d'interesse generale e anche particolare (tanta gente che non è nemmeno capace di cercare), compreso il sottoscritto che prima di cercarle da se, fa un giro più rapido e comodo sul sito a qualsiasi post del grande panorama per vedere se ci ha già pensato lui.

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panorama
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Re: Art. 54 C. 1 DPR 1092/73 arrolamenti 1981/82/83.

Messaggio da panorama »

Vi ringrazio cari amici miei
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Re: Art. 54 C. 1 DPR 1092/73 arrolamenti 1981/82/83.

Messaggio da oreste.vignati »

Caro panorama, se ce ne fosse ancora bisogno, ti rinnovo la stima e l'apprezzamento per il tuo costante e insostituibile impegno. Com'era il detto rivisto "non ti curar di loro ma guarda e passa".
Buona giornata
panorama ha scritto:Vi ringrazio cari amici miei
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panorama
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Re: Art. 54 C. 1 DPR 1092/73 arrolamenti 1981/82/83.

Messaggio da panorama »

Ciao Oreste,

Se la sentenza della CdC Puglia non c'è su Google non è mica colpa nostra?

Quella della CdC Calabria che lui cita come esempio, si trova perché qualcuno c'è la messa, forse anche per farsi pubblicità, quindi, lui fa il paragone perché quella Si e quella No? Mannaggia, mannaggia.

Ma se proprio gli serve, sia io che Saverio l'abbiamo postata e, mica il buon Saverio poteva far girare una cosa per un'altra, visto che cmq. è timbrata pagina per pagina dalla CdC Puglia e si legge il numero della sentenza ed in più, è stata rilasciata PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

Logicamente, una volta che il sito della CdC viene ripristinato è logico che io la posterò come faccio sempre che gli faccio anche la cornice. Per ora ci dobbiamo accontentare, poi se uno a dubbi, evidentemente verrà tormentato dai propri dubbi.
panorama
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Re: Art. 54 C. 1 DPR 1092/73 arrolamenti 1981/82/83.

Messaggio da panorama »

Fa seguito alla mia segnalazione del 04/06/2018.

Pochi atti fa, ho ritelefonato alla CdC centrale per avere notizie aggiornate circa la funzionalità del sito, ebbene, l'URP mi ha fatto sapere che ancora ci vuole del tempo, perché oltre ad aver avuto degli attacchi, stanno aggiornando - di fatto - tutte le sentenze, eliminando i dati sensibili nel rispetto della nuova norma sulla Privacy. Quindi dobbiamo stare tranquilli per un altro po' di tempo, in quanto non sanno quanti giorni di tempo ci vorranno.

Cmq. mi è stato detto che se occorre qualche sentenza o sapere fatti in caso di urgenza, bisogna scrivere al seguente indirizzo mail non certificato: urp.servizi.atti@.corteconti.it che risponderanno.
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Re: Art. 54 C. 1 DPR 1092/73 arrolamenti 1981/82/83.

Messaggio da alex59 »

panorama ha scritto:La sentenza della Corte dei Conti Puglia allo stato attuale su Google non si trova (a mio parere) perché nessuno la messa in circolo.

Cmq. ti ringrazio per avermi attribuito 2 termini: prima come "intelligentone" e poi come "sapientone".

Cmq. per me il discorso finisce qui.
Gentilissimo Panorama, sei un vero "signore". Inoltre rimane molto apprezzabile il tuo impegno per l'aggiornamento e la disponibilità offerta, del tutto in maniera altruistica. Complimenti.
Per certuni invece resta ancora attuale il vecchio adagio "non ti curar di loro, ma guarda e passa".
Con i migliori saluti.
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Re: Art. 54 C. 1 DPR 1092/73 arrolamenti 1981/82/83.

Messaggio da panorama »

alex59, grazie,

in questo mondo di lacrime esistono persone invidiose e/o avide e non amanti del prossimo.

bisogna essere anche allegre nel dare.

c'è felicità nel dare
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Re: Art. 54 C. 1 DPR 1092/73 arrolamenti 1981/82/83.

Messaggio da GiuseppeK »

È uscita il 5 settembre 2018 una delibera Cocer GdiF, la nr. 01/06/12° che parla anche di questo argomento...

http://cloud.tapatalk.com/s/5b92412d8c8 ... %C2%B0.pdf

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GiuseppeK
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Re: Art. 54 C. 1 DPR 1092/73 arrolamenti 1981/82/83.

Messaggio da GiuseppeK »

Sentenza 422/2018

Riporto quanto letto sul web:

la Corte d’Appello della Corte dei Conti di Roma, con una storica sentenza che apre tante speranze agli interessati, obbliga l’istituto previdenziale a calcolare esattamente la pensione per i militari ricorrenti che, alla data del 31.12.1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore ai 18 anni.

Ecco i punti salienti della recente sentenza 422/2018

“La legge numero 335/1995, art. 1 comma 13, ha fatto salva, regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato, la data del 31 dicembre 1995, un anzianità contributiva di oltre 18 anni, la liquidazione della pensione secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo. Per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il cosiddetto sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo.

Segnatamente il sistema retributivo previgente prevedeva il calcolo della pensione con riguardo all’ultima retribuzione in relazione all’anzianità maturata fino al 31.12.1992 e con riguardo alla media delle retribuzioni degli ultimi anni in relazione all’anzianità maturata sino al 31.12.1995: da tale sotto-calcolo scaturiscono per il ricorrente due distinte quote di pensioni, A e B, entrambe calcolate con il sistema retributivo.

Ciò premesso, l’articolo 54 del d.p.r. n 1092/1973 dispone, ai primi due commi che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80% ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.”

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’Inps che vorrebbe applicabile agli appartenenti al’Arma dei Carabinieri l’art.6 della legge nr. 1543/1963, invece dell’articolo 54, proprio l’INPDAP, nella circolare nr. 22 del 18.9.2009, con riferimento al personale al personale dell’Arma dei Carabinieri, ha chiarito che “il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare disciplinato dall’art 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile aumentata di 1,80 % per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.”

La disciplina di cui l’articolo 54, poi, non è affatto connotata dal carattere della specialità, in quanto definisce i criteri di calcolo della pensione normale per tutti i militari, prescindendo dalle cause di cessazione dal servizio ed è applicabile, indistintamente, a tutti coloro che abbiano maturato la minima anzianità di servizio di 15 anni per accedere alla pensione, stabilita dal precedente art. 52, comma 1, del D.P.R. nr. 1092/1973. Quindi, è da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, un’interpretazione dell’articolo 54, nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995 possiedono un’anzianità contributiva compresa tra i 15 ed i 20 anni. Il successivo comma che prevede che spetti al militare l’aliquota del 1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni, chiarisce, infatti, che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di 20 anni di servizio. Viene anche da considerare che il decreto legislativo nr. 165/1997 concernente le applicazioni al personale militare dell’armonizzazione prevista dalla legge nr. 335/1995, non ha escluso il richiamo dell’arti. 1, comma 12, di tale ultima legge al previgente sistema retributivo per la quota di pensione da calcolarsi con tale sistema, sistema che appunto prevedeva aliquote di rendimento differenti tra personale civile e personale militare. D’altra parte, non può escludersi l’applicazione della predetta norma sul presupposto della assenza di una specifica disposizione che indichi come ripartire l’aliquota del 44% tra i periodi maturati al 31.12.1992 e quelli maturati successivamente fino al 31.12.1995.

Orbene, conclude la Corte, escludere l’applicazione dell’aliquota complessiva del 44% perché si sostiene che è ricorrente non sia cessato dal servizio con un anzianità di servizio tra i 15 ed i 20 anni, ma con un’anzianità ben Maggiore ed applicare invece l’aliquota prevista per i dipendenti civili dello Stato con 15 anni di servizio utili, costituisce una ingiustificata violazione del dettato normativo.

In definitiva, per i militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore ai 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del d.p.r. n 1092/1973. Pertanto l’appello deve essere accolto con il riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, sin dalla originaria decorrenza, dando applicazione, per la parte di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo l’articolo 54 del DPR 1092/1973.
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Re: Art. 54 C. 1 DPR 1092/73 arrolamenti 1981/82/83.

Messaggio da frank1962 »

GiuseppeK ha scritto: sab nov 17, 2018 12:19 am Sentenza 422/2018

Riporto quanto letto sul web:

la Corte d’Appello della Corte dei Conti di Roma, con una storica sentenza che apre tante speranze agli interessati, obbliga l’istituto previdenziale a calcolare esattamente la pensione per i militari ricorrenti che, alla data del 31.12.1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore ai 18 anni.

Ecco i punti salienti della recente sentenza 422/2018

“La legge numero 335/1995, art. 1 comma 13, ha fatto salva, regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato, la data del 31 dicembre 1995, un anzianità contributiva di oltre 18 anni, la liquidazione della pensione secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo. Per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il cosiddetto sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo.

Segnatamente il sistema retributivo previgente prevedeva il calcolo della pensione con riguardo all’ultima retribuzione in relazione all’anzianità maturata fino al 31.12.1992 e con riguardo alla media delle retribuzioni degli ultimi anni in relazione all’anzianità maturata sino al 31.12.1995: da tale sotto-calcolo scaturiscono per il ricorrente due distinte quote di pensioni, A e B, entrambe calcolate con il sistema retributivo.

Ciò premesso, l’articolo 54 del d.p.r. n 1092/1973 dispone, ai primi due commi che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80% ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.”

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’Inps che vorrebbe applicabile agli appartenenti al’Arma dei Carabinieri l’art.6 della legge nr. 1543/1963, invece dell’articolo 54, proprio l’INPDAP, nella circolare nr. 22 del 18.9.2009, con riferimento al personale al personale dell’Arma dei Carabinieri, ha chiarito che “il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare disciplinato dall’art 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile aumentata di 1,80 % per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.”

La disciplina di cui l’articolo 54, poi, non è affatto connotata dal carattere della specialità, in quanto definisce i criteri di calcolo della pensione normale per tutti i militari, prescindendo dalle cause di cessazione dal servizio ed è applicabile, indistintamente, a tutti coloro che abbiano maturato la minima anzianità di servizio di 15 anni per accedere alla pensione, stabilita dal precedente art. 52, comma 1, del D.P.R. nr. 1092/1973. Quindi, è da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, un’interpretazione dell’articolo 54, nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995 possiedono un’anzianità contributiva compresa tra i 15 ed i 20 anni. Il successivo comma che prevede che spetti al militare l’aliquota del 1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni, chiarisce, infatti, che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di 20 anni di servizio. Viene anche da considerare che il decreto legislativo nr. 165/1997 concernente le applicazioni al personale militare dell’armonizzazione prevista dalla legge nr. 335/1995, non ha escluso il richiamo dell’arti. 1, comma 12, di tale ultima legge al previgente sistema retributivo per la quota di pensione da calcolarsi con tale sistema, sistema che appunto prevedeva aliquote di rendimento differenti tra personale civile e personale militare. D’altra parte, non può escludersi l’applicazione della predetta norma sul presupposto della assenza di una specifica disposizione che indichi come ripartire l’aliquota del 44% tra i periodi maturati al 31.12.1992 e quelli maturati successivamente fino al 31.12.1995.

Orbene, conclude la Corte, escludere l’applicazione dell’aliquota complessiva del 44% perché si sostiene che è ricorrente non sia cessato dal servizio con un anzianità di servizio tra i 15 ed i 20 anni, ma con un’anzianità ben Maggiore ed applicare invece l’aliquota prevista per i dipendenti civili dello Stato con 15 anni di servizio utili, costituisce una ingiustificata violazione del dettato normativo.

In definitiva, per i militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore ai 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del d.p.r. n 1092/1973. Pertanto l’appello deve essere accolto con il riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, sin dalla originaria decorrenza, dando applicazione, per la parte di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo l’articolo 54 del DPR 1092/1973.
dovrebbe trattarsi della decisione della 1^ sezione, atteso che la 2^ sez. è arrivata al cronologico 600 di sentenza, la 3^ è ancora a poco meno della 300, mentre la 1^ sez. ha pubblicata la 419 e 420 sentenza. ergo.....
GiuseppeK
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Re: Art. 54 C. 1 DPR 1092/73 arrolamenti 1981/82/83.

Messaggio da GiuseppeK »

L'importante è che si muove qualcosa :D
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Re: Art. 54 C. 1 DPR 1092/73 arrolamenti 1981/82/83.

Messaggio da giuseppecassa1963 »

Sentenza 422/2018

Comunque questa sentenza tanto sbandierata, parla di malattia e non dell'art 54 almeno se non ho capito male. Saluti
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Re: Art. 54 C. 1 DPR 1092/73 arrolamenti 1981/82/83.

Messaggio da access_76 »

panorama ha scritto: ven ago 31, 2018 10:53 am alex59, grazie,

in questo mondo di lacrime esistono persone invidiose e/o avide e non amanti del prossimo.

bisogna essere anche allegre nel dare.

c'è felicità nel dare
Ben detto :D
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