Nuovo lavoro per gli avvocati.
Con le attuali sentenze della Corte dei Conti, risulta statuito il principio che per i misti non contano gli anni di servizio alla cessazione, ma quelli della parte retributiva fino al 31.12.1995.
Poiché l’art 44 del D.P.R 1092/73 prevede che per i 15 anni spetta il 35% e l’aumento di 1,80 per ogni anno successivo, nella medesima norma risulta anche che gli anni mancanti ai 15 vengano decurtati di 1,80 per ogni anno mancante.
Risulterebbero già stabiliti per legge i coefficienti da applicare.
Piccolo calcolo matematico.
15 anni per 2,33=35%
15 anni per 2,44=36,6%
11 anni per 2,44=26,84%
Per art 44 sarebbe
35-(4 per 1,80=7,2)=27,8
Mi spiace che in tali calcoli non ci rientrino i più 15, ma almeno ci potrebbe essere un beneficio economico per i meno 15.
Art 44 errata applicazione
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Re: Art 44 errata applicazione
Ciao Gianfranco, visto che molti professionisti seguono con interesse il forum, vedremo quali possibili strategie intenderanno adottare a sostegno del tuo post.
Maurizio
Maurizio
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Re: Art 44 errata applicazione
Messaggio da Gianfranco64 »
per una opportuna valutazione allego copi dell'articolo.
Art. 44.
(Misura del trattamento normale)
La pensione spettante al personale civile con l'anzianita' di
quindici anni di servizio effettivo e' pari al 35 per cento della
base pensionabile; detta percentuale e' aumentata di 1,80 per ogni
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell'ottanta per cento.
Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione
spetta con anzianita' inferiore a quindici anni di servizio
effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e' ridotta di
1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno
di servizio utile.
L'indennita' per una volta tanto e' pari ad un dodicesimo della
base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Art. 44.
(Misura del trattamento normale)
La pensione spettante al personale civile con l'anzianita' di
quindici anni di servizio effettivo e' pari al 35 per cento della
base pensionabile; detta percentuale e' aumentata di 1,80 per ogni
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell'ottanta per cento.
Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione
spetta con anzianita' inferiore a quindici anni di servizio
effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e' ridotta di
1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno
di servizio utile.
L'indennita' per una volta tanto e' pari ad un dodicesimo della
base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
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Re: Art 44 errata applicazione
Messaggio da Gianfranco64 »
A mio modesto parere l'estensione dei benefici dell'art 54 andrebbero estesi a tutti i componenti del comparto Sicurezza.
ad ogni modo tale mancato riconoscimento comporterebbe una opportuna valutazione dell'art 44.
comprendo che al momento sarebbero pochi gli interessati, in quanto la mia valutazione comporterebbe dei benefici solo ai meno 15 (civili).
mi ponevo una domanda tecnica, i militari transitati nei ruoli civili in quale articolo verranno valutati per la parte retributiva ante 1995.
ad ogni modo tale mancato riconoscimento comporterebbe una opportuna valutazione dell'art 44.
comprendo che al momento sarebbero pochi gli interessati, in quanto la mia valutazione comporterebbe dei benefici solo ai meno 15 (civili).
mi ponevo una domanda tecnica, i militari transitati nei ruoli civili in quale articolo verranno valutati per la parte retributiva ante 1995.
Re: Art 44 errata applicazione
Riguardo alla tua domanda, verrà applicato il ragionamento inverso a quello concernente le forze di polizia ad ordinamento civile in merito all'art. 54, che nulla compete in quanto attualmente civili. Pertanto, verranno valutati con l'articolo 54 poichè allora avevano lo status di militari, pertanto non riconosceranno alcunchè.Gianfranco64 ha scritto: ↑lun set 20, 2021 5:50 pm A mio modesto parere l'estensione dei benefici dell'art 54 andrebbero estesi a tutti i componenti del comparto Sicurezza.
ad ogni modo tale mancato riconoscimento comporterebbe una opportuna valutazione dell'art 44.
comprendo che al momento sarebbero pochi gli interessati, in quanto la mia valutazione comporterebbe dei benefici solo ai meno 15 (civili).
mi ponevo una domanda tecnica, i militari transitati nei ruoli civili in quale articolo verranno valutati per la parte retributiva ante 1995.
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