art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

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Massimo Vitelli

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da Massimo Vitelli »

Mixmax ha centrato l'obiettivo, se questo art.54 non viene riconosciuto ai militari, presumere che venga riconosciuTo agli appartenenti di un corpo civile dello stato è un controsenso.

A parer mio( che vale poco), dovreste prima aspettare che venga riconosciuto ai naturali aventi diritto.
Poi Successivamente cercare i tecnicismi giuridici per avere stessi diritti delle polizie ad ordinamento militare.
Poi se conoscete dei legali che sono sicuri di tale riconoscimenTo, PROVATECI.
Un saluto.[/quote]
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Perfettamente condivisibile!
Peri MILITARI sussistono argomenti giuridici seri e solidi, che meritano di essere sottoposti alla Giustizia.
Per i Corpi CIVILI, invece, la posizione risulta oggettivamente più difficile, anche per chi proviene dai disciolti Corpi militari.


mixmax
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da mixmax »

luiscypher ha scritto:Ho parlato telefonicamente con l'avvocato Vitelli e mi ha precisato alcune cose: intanto, io provengo dal disciolto corpo delle guardie di p.s.,quindi si applica la vecchia normativa, cosa che non ha fatto l'inps...comunque vedrò quando mi arriva il decreto di pensione...
Carissimo avvocato stanto a quanto sopra probabilmente sta andando in contraddizione....
Massimo Vitelli

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da Massimo Vitelli »

mixmax ha scritto:
luiscypher ha scritto:Ho parlato telefonicamente con l'avvocato Vitelli e mi ha precisato alcune cose: intanto, io provengo dal disciolto corpo delle guardie di p.s.,quindi si applica la vecchia normativa, cosa che non ha fatto l'inps...comunque vedrò quando mi arriva il decreto di pensione...
Carissimo avvocato stanto a quanto sopra probabilmente sta andando in contraddizione....
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Evidentemente non io......stia pure tranquillo! Legga bene i MIEI post....... per conoscere la MIA posizione espressa da ME .....ed ovviamente non da altri!!! Cordialitá
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luiscypher
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da luiscypher »

Non intendevo quello avvocato... probabilmente, e lo spero vivamente, qualora venisse riconosciuto sto benedetto 44% quale base di calcolo pensionabile per i primi 20 anni dei militari, ritengo che in tale calcolo dovremmo rientrarci anche io e mixmax che all'epoca eravamo militari anche noi... Difatti, il mio calcolo pensionistico è stato calcolato proprio come se fossi un militare, cioè 35% fino al 15 anno, 3,60% fino al 31.12.1997 e. successivamente il 2% fino al 31.12.2011...
Massimo Vitelli

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da Massimo Vitelli »

luiscypher ha scritto:Non intendevo quello avvocato... probabilmente, e lo spero vivamente, qualora venisse riconosciuto sto benedetto 44% quale base di calcolo pensionabile per i primi 20 anni dei militari, ritengo che in tale calcolo dovremmo rientrarci anche io e mixmax che all'epoca eravamo militari anche noi... Difatti, il mio calcolo pensionistico è stato calcolato proprio come se fossi un militare, cioè 35% fino al 15 anno, 3,60% fino al 31.12.1997 e. successivamente il 2% fino al 31.12.2011...
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Ma scusi, ho capito bene, .........Lei ha il retributivo fino al 2011 (...2% fino al 31.12.2011...) ?????
Allora, se così fosse la questione non La riguarda proprio .......si legga bene i numerosissimi interventi presenti sul forum da tempo per favore.....!!!!
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da luiscypher »

Avvocato Vitelli, la saluta mio suocero il M.llo DI MONTE Pietro...
Massimo Vitelli

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da Massimo Vitelli »

luiscypher ha scritto:Avvocato Vitelli, la saluta mio suocero il M.llo DI MONTE Pietro...
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E' proprio vero che il mondo è piccolo! Un abbraccio forte al grande Pietro, anche da parte di mio padre e un saluto a....Gabriella...giusto (...o no...) ????
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da luiscypher »

Si, giusto! Gabriella è mia cognata.. Un abbraccio
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da luissitoGF »

Questa questa è la risposta che l'inps provinciale di...qualche giorno fa mi ha dato con raccomandata A/R:
""In relazione alla sua richiesta inerente la rideterminazione del nominato in oggetto si comunica che, per quanto riguarda le modalità di determinazione dell'importo della pensione, giova ricordare che il sistema di calcolo, previsto dall'art 54 del DPR 1092/73 è stato modificato sia dal D.lgs. 503/92, con l'introduzione delle 2 quote di pensione, che dalla legge 335/95, con l'introduzione del sistema di calcolo contributivo dal 1996, per gli iscritti con una contribuzione inferiore a 18 anni al 31/12/1995.
Per quanto concerne, nello specifico, l'art 54, l'aliquota minima del 44% spetta a chi ha sì un minimo di 15 anni di contribuzione ma non più di 20 nel complesso.
Il sig... ha un'anzianità complessiva di..., pertanto il calcolo applicato è corretto. Cordiali Saluti ""

A mio avviso non sono rispote da dare. Per di più cita leggi e decreti legislativi, che non hanno nulla a che vedere secondo me con la percentuale di pensione maturata al 31.12.1995 (o meglio con l'art 54 del DPR 1092/73). A questa risposta che ha fornito l'Inps, il più ignorante in materia legale si chiede: come è possibile che un militare che si congeda o viene posto in congedo alla data del 31.12.95, avendo 15 anni e non più di 20 anni di servizio, ha diritto all'art.54 e l'altro militare invece che ha continuato la sua carriera (ma anche per chi è rimasto col sistema retributivo, inferiori 20 anni) che percentuale di pensione ha maturato al 31.12.95, meno del 44% ? il 35% e qualcosa ? Questa è interpretazione di comodo o meglio un abuso! L'articolo 54 è ben chiaro e non da spazio ad interpretazioni diverse e i riferimenti di legge citati dall'Inps non hanno nulla a che vedere con l'art.54 DPR 1092/73.
Comunque alla data del 31.12.1995 il sottoscritto aveva maturato più di 15 anni servizio nella gdf, è stato riformato a novembre 2014 con più 37 anni (quasi 38) di servizio anni utile ai fini pensionistici ed è incappato anche nel cosiddetto "blocco 2011-2014". E come rammenta l'avv. Massimo Vitelli spetterebbe anche l'art. 3 c. 7 DLgs 30 aprile 1997, n. 1651. Questo non perchè quando si è posto in congedo non ci si accontenta dell'importo di pensione che viene corrisposto, ma perché non si può accettare che vengano negati dei diritti che spettano!
Se ci sono spiegazioni, riflessioni, indicazioni o suggerimenti al riguardo da parte degli mici di questo forum mi farebbero piacere.
Saluti a tutti.
guidoreni
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da guidoreni »

....Ormai è cosa ben nota è risaputa, come avviene in Italia l'interpretazione di norme e regolamenti.Il primo impiegato che arriva in ufficio, interpreta a proprio piacimento i vari quesiti del giorno.
guidoreni
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da guidoreni »

Errata corrige - "...ben nota e risaputa"
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angri62
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sentenza - CDC di MILANO - art. 44 e art. 54 del D.L.1072/19

Messaggio da angri62 »

n.28789 Sent.95/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Prof.Vito Tenore,

all’esito di pubblica udienza, nella camera di consiglio del 21.6.2017 ha pronunciato

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. n.28789 del registro di segreteria, sul ricorso proposto da

P. P., nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis, alla Omissis, c.f. Omissis, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall’avv. Nicola Domenico Savignano (c.f. SVGNLD75L12F839S, nd.savignano@pec.it fax 02/92877456) e unitamente a lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, alla via Melchiorre Gioia n. 55

contro

INPS, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza

OGGETTO: ottemperanza sentenza 198/2015 sez.giur.Lombardia.

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; visto il d.lgs. n.174 del 2016.

VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

LETTA la comparsa di costituzione dell’Inps e della GdF;

SENTITE le parti all’udienza del 21.6.2017; avv. Savignano, avv. Peco per l’INPS, Tenente Vannucci per la GdF;



FATTO

1.Con ricorso in ottemperanza di giudicato depositato il 20.4.2017, l’attore in epigrafe, ex maresciallo capo in congedo della Guardia di finanza, dopo una capillare ricostruzione della propria storia professionale e dei vari vincenti contenziosi attivati innanzi all’a.g.o. ed alla Corte dei conti, censurava i decreti n.1154 del 25.2.2016 e n.3564 del 14.9.2016 con cui la Guardia di Finanza aveva fatto erronea ed elusiva applicazione della sentenza n.198/2015 di questa Sezione (in giudicato) in punto di quantificazione della propria pensione privilegiata ordinaria, pari a 17.313,00 euro, in luogo dei pretesi 21.773,88, determinati in base ad una corretta applicazione dell’art.54 del dPR n.1092/1973, secondo i conteggi operati a pag.11 del ricorso e da intendersi qui trascritti.

Chiedeva dunque a questo Giudice, in corretta ottemperanza della sentenza n.198/2015 della Sezione, che venisse accertata l’elusione del giudicato e nominato un commissario ad acta per la corretta esecuzione.

2. Si costituiva l’Inps eccependo la corretta esecuzione della sentenza 198/2015 suddetta, stante la non applicabilità della normativa invocata dall’attore, e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Si costituiva la Guardia di Finanza confermando la corretta esecuzione della sentenza 198/2015 suddetta, stante la puntuale applicazione della normativa vigente (art.13, d.lgs. 503/1992, art.44, dPR n.1092/1973, art.67, co.4, dPR n.1092/1973), e invocando il rigetto del ricorso.

4. All’udienza del 21.4.2017 le parti sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione ed il giudice dava lettura del dispositivo in udienza.

DIRITTO

Il presente giudizio è normato dal rito regolato dagli artt.217 e 218 del d.lgs.n.174 del 2016.

Come ben rimarcato dall’Inps sulla scorta della documentazione in atti e della pertinente normativa, con decreto n. 1154 del 25.2.2016 la Guardia di Finanza (che fa corretta applicazione dell’art.67, co.4, dPR n.1092 come esplicato anche dalla convenuta GdF), in ottemperanza alla sentenza n.198/2015 di questa Sezione, ha riliquidato il trattamento di quiescenza del sig. P. P., con il censurato decreto n. 3564 del 14.9.2016, elevandolo ad euro 17.313,10. Nel redigere tale decreto, la GdF ha fatto applicazione, vertendosi in materia di pensione di privilegio spettante al personale militare, degli artt. 67 e seguenti del DPR 1092/73 (ora indicati nel Dlgs 66/2010), che prevede la liquidazione nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, in caso di servizio superiore a quello previsto dall’art. 52, come nel caso in esame (25 anni 3 mesi e 8 giorni di servizio del ricorrente).

Il trattamento di pensione di privilegio è stato quindi determinato aumentando di un decimo la misura della pensione calcolata sul servizio totale, per un importo pari ad euro 15.739,18. Tale importo è stato determinato applicando la normativa vigente in termini di calcolo del trattamento di pensione, quindi considerando il servizio prestato fino al 31.12.92 per la quota A di pensione, il servizio dal 1/1/93 al 31/12/95 per la quota B di pensione ed infine il servizio dal 1/1/1996 per la quota C di pensione (dlgs 503/92 e Legge 335/95). L’aliquota di rendimento utilizzata per la parte retributiva del trattamento di pensione ammonta a 30,72% per la prima quota e 7,58% per la seconda. Dal 1996 alla cessazione non ha subito incrementi in quanto la quota C di pensione è determinata sulla base del montante contributivo, riferito alle retribuzioni percepite fino alla cessazione. Invero, il calcolo richiesto dal ricorrente fa riferimento all’applicazione della percentuale di rendimento del 44%: infatti l’art. 54 del Dpr 1092/73 prevede “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile..”.

Coglie dunque nel segno il rilievo della difesa dell’Inps, secondo cui appare del tutto evidente che tale disposizione, emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, non può in alcun modo riguardare il ricorrente P. P., in quanto alla data di riforma era in possesso di ben più di 20 anni di servizio utile (oltre 25 anni), e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati con incremento dell’ammontare della stessa, secondo la normativa vigente.

La avvenuta corretta esecuzione della sentenza 198/2015 di questa Corte comporta pertanto il rigetto del ricorso, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute amministrazioni, che si liquidano per ciascuna di esse come da dispositivo.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, respinge la domanda e condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dai due enti convenuti che liquida in euro 700,00 per ciascuno di essi.

Milano, 21.6.2017

IL GIUDICE

(prof.Vito Tenore)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 27/06/2017
SebFil
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da SebFil »

Si sa qualcosa circa la procedura presso la Corte dei Conti relativa al M.llo Berti che sarebbe stata ripresa il 20 luglio u.s.??
Grazie.
Cordialmente.
JESSICA1995
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da JESSICA1995 »

Per quello che si sa' sembrerebbe che il Giudice ha disposto una istruttoria. Non so a quale data rinviato e in che cosa consiste tale istruttoria.
SebFil
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Iscritto il: lun mar 06, 2017 10:55 pm

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da SebFil »

Grazie mille.
Scusa ritardo per la risposta.
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