art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

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milano08
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da milano08 »

Se ti può essere utile ho trovato questa risposta dell'INps ad un analogo quesito

Oggetto: percentuali penslonistlche pensioni militari e forze di polizia.
In esito alla problematica sollevata, si comunica che questo Istituto ha provveduto a
confermare la correttezza del calcolo penslonlstico operato dall'applicativo 57 nel caso
rappresentato dall'articolo pubblicato in data 22/12/2016 sul sito
web: http:/ /xxxxxxxxxxx.it/pensioni-milltari-inps-deve-rifare-i-conti, l ad dove un sottufficlale
dell'Arma dei Carabinieri (in quiescenza nell'anno 2013) lamentava un'erronea applicazione
della percentuale necessaria per la formazione della base pensionabile della quota
retributiva della propria pensione, confermando l'aliquota pensionistica dello 0,35600 per
una anzianità contributiva pari ad anni 15 e mesi 4 al 31/12/1995, in un sistema di calcolo
misto della pensione, così come calcolata dall'applicativo.
Da una corretta disamina del caso infatti, il suddetto sottufficiale è risultato non
destinatario del disposto di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, atteso che lo stesso non
è cessato nell'arco temporale previsto dal suddetto articolo "almeno 15 e non più di 20
anni di servizio utile", bensì con una anzianità contributiva comprensiva di maggiorazioni
(servizio utile) di anni 35 e mesi 3.
Con riferimento, poi, a quanto riportato nell'articolo sopra menzionato, si allega una
disamina si spera esaustiva e definitiva, della problematica posta all'esame di questa
Direzione Centrale, con riferimento al personale della Polizia di Stato.
Come noto a seguito delle intervenute riforme pensionistiche, in primis della legge n.
335/1995, che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo, ogni lavoratore risulta
destinatario di un diverso sistema di calcolo della pensione in base alla anzianità
contributiva dallo stesso posseduta al 31/12/1995.
In particolare:
• a chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 continua ad applicarsi
il «sistema retributivo» a tutto il 31/12/2011, con applicazione della quota
contributiva per le anzianità maturate dal 01/01/2012;
• a chi ha meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 si applica invece un
«sistema dì calcolo misto»: retributivo per le anzianità di servizio maturate fino al
31/12/2011 e contributivo per le anzianità maturate successivamente;
• Infine, a coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, o per
coloro che optino per tale sistema, si applica il sistema di calcolo interamente
contributivo, laddove non operano le aliquote di rendimento pensionlstico.
L'aliquota pensionistica di rendimento serve per la determinazione delle quote di pensione
(quote A e B) retributive ed è un valore che aumenta in relazione alla effettiva
contribuzione.
Ciò posto, nel caso della pensione con sistema retributivo/misto 2012 l'aliquota di
rendimento viene applicata a tutto il 31/12/2011, individuata sulla base della anzianità
contributiva totale esistente a tale data.
Nel sistema misto (meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995), l'aliquota di
rendimento viene applicata a tutto il 31/12/1995, individuata sulla base della anzianità
contributiva complessiva maturata a tale data.
Per quanto concerne l'applicazione delle percentuali di pensionabilità nel sistema
retributivo, il T.U. (DPR n. 1092/1973) opera una distinzione fra personale civile (art. 44)
e personale militare (art. 54), per quanto concerne la misura del trattamento normale.
Con riferimento al personale appartenente alla Polizia di Stato, per l'individuazione delle
suddette aliquote è necessario ricordare lo status degli appartenenti alla P.S. prima e dopo
l'entrata in vigore della legge n. 121/1981 (c.d. «smilitarizzazìone»).
Il personale appartenente al ruolo degli agenti, degli assistenti, dei sovrintendenti, e degli
ispettori provenienti dal Disciolto Corpo delle Guardie di P.S., fino a 15 anni, matura il 35%
(2,333 * 15), per arrivare a 20 anni con il 44%; quindi, dal 21° anno si applica il 3,60%,
a tutto il 31/12/1997; dal 01/01/1998 al 31/12/2011, il 2%; e dal 01/01/2012, per le
anzianità di servizio maturate da tale data, il contributivo pro-rata (no aliquota).
A tale personale non si applica il disposto dell'art. 54 DPR n. 1092/1973, dal momento che
opera l'art. 7, c. l della legge n. 569/1982, che prevede l'applicazione dell'art. 6 della legge
3 novembre 1963, n. 1543.
A tale personale si applica il 3,60% dal 21 o anno di servizio, come il personale militare. In
altri termini, al personale della Polizia di Stato (personale civile ad ordinamento speciale)
non sono applicabili le "norme mìlìtarì", se non specificamente previsto.
Di contro per il personale della Polizia di Stato assunto a far data dal 25/06/1982, peraltro
solo se rientra nel sistema retributivo fino a 15 anni, matura il 35% (2,333 * 15), per
arrivare a 20 anni con 1144%; dal 21° anno si applica il 1,8% a tutto il 31/12/2011; e dal
01/01/2012, per le anzianità di servizio maturate da tale data, Il contributivo pro-rata (no
aliquota).
E' di tutta evidenza che per il personale assunto dopo il 25/06/1982- in assenza di servizi
pregressi da ricongiungere/computare, destinatario del sistema misto per ovvie ragioni di
servizio, dal 01/01/1996 non troveranno più applicazione le aliquote pensionistiche. Ciò
premesso, in un sistema di calcolo misto, (applicabile, come detto, alla quasi totalità del
personale assunto dopo la data del 25/06/1982) qualora intervenisse la cessazione dal
servizio con diritto a pensione con una anzianità di servizio di anni 15 e mesi 4 al
31/12/1995, la corretta aliquota pensionistica da applicare è 0,35600, così come avviene
per il sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri.


gi_max66
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da gi_max66 »

Queste dell'INPS sono tutte fandonie, prive di base giuridica.
panorama
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da panorama »

ricorso Accolto per art. 54 e art. 3.

1) - sottufficiale della Guardia di Finanza arruolato in data 09.11.1981 e cessato dal servizio con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 15 novembre 2013

2) - alla data del 31.12.1995 ha maturato un’anzianità - in attività di servizio - di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 17 anni, 10 mesi e 21 giorni)

N.B.: La CdC sull’applicabilità dell’incremento figurativo di cui all’art. 3, non condivide la tesi dell'INPS, infatti scrive: " Le motivazioni contenute nella sentenza della Sezione Veneto, n. 46 del 2018, richiamata dalla difesa dell’INPS, che si è espressa in senso favorevole alla tesi dell’Amministrazione non appaiono tali da indurre a modificare l’orientamento ripetutamente espresso da questa Sezione in precedenti pronunce."
Ok
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Sezione SARDEGNA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 159 Pubblicazione 27/06/2018

Sent. n. 159/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del consigliere Lucia d’Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24202 del registro di Segreteria, proposto dal signor D. C., nato a Omissis il Omissis (C.F. Omissis) e residente in Omissis Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Mariani (PEC: alessandromariani@legalmail.it - C.F. n. MRNLSN61L07B354U - Fax 070.301173) presso il cui studio in Cagliari, via G. Zurita n. 7, è elettivamente domiciliato,

contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) – sede provinciale di Cagliari, in persona del Dirigente in carica e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA (C.F. DOALSN69T12F979A), Mariantonietta PIRAS (C.F. PRSMNT69M67D947L) e Laura FURCAS (C.F. FRCLRA67H43B354W),

Uditi, nella pubblica udienza del 21 giugno 2018, per il ricorrente l’avv. Alessandro Mariani, che ha richiamato la giurisprudenza della Sezione Sardegna e confermato le richieste formulate nel ricorso introduttivo e l’avv. Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che ha richiamato la recente giurisprudenza di altre Sezioni e le conclusioni della memoria di costituzione.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in
FATTO

Con ricorso depositato in data 20 marzo 2018 il signor D. C. ha chiesto l’accertamento del diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile, nonché del diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dal comma 7 dell’art. 3, del Decreto Legislativo n. 165 del 1997.

Il ricorrente premette di essere sottufficiale della Guardia di Finanza arruolato in data 09.11.1981 e cessato dal servizio con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 15 novembre 2013 e, in quanto tale, titolare di trattamento pensionistico (Iscrizione n. 17140720) erogato dall’Inps (già Inpdap). Non potendo far valere alla data del 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, è destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto”.

Poiché alla data del 31.12.1995 ha maturato un’anzianità - in attività di servizio - di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 17 anni, 10 mesi e 21 giorni), dovrebbe essere destinatario del trattamento previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, ai sensi quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”.

Il ricorrente lamenta che il trattamento pensionistico è stato calcolato con l’attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R., ai sensi del quale “la pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento” e che la propria istanza del 23 febbraio 2018, indirizzata all’INPS e alla Guardia di Finanza, affinché provvedessero al riconoscimento integrale di tutto quanto a lui spettante ai sensi del citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, con decorrenza dalla relativa data di collocamento in pensione, non ha ricevuto riscontro positivo e/o satisfattivo.

Il ricorrente rappresenta, inoltre, di essere cessato dal servizio in quanto dichiarato “non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato e da collocare in congedo assoluto” (verbale mod. BL/S-N ACMO-ID132787 reso in data 14.11.2013 dalla competente Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari) e che in quanto collocato in congedo assoluto per il suddetto motivo - senza transitare nella posizione di ausiliaria – sarebbe destinatario del disposto di cui al comma 7 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 165 del 1997 che testualmente prevede che il “personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” ove non “in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 355, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione”.

Afferma che il trattamento pensionistico in godimento gli è stato invece calcolato senza applicare quanto previsto dal suddetto comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 165/1997 e che la richiesta avanzata in data 2 ottobre 2017 non ha ricevuto riscontro positivo e/o satisfattivo.

Conclude, pertanto, con la richiesta di accogliere il ricorso e di:

- dichiarare il diritto di parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale;

- il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 3, del Decreto Legislativo n. 165 del 1997 - all’aumento del montante contributivo maturato e, quindi, al riconoscimento integrale di tutto quanto lui spettante ai sensi del citato comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 165/1997 con decorrenza dalla relativa data di collocamento in pensione ed a procedere pertanto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del relativo trattamento pensionistico con corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

L’INPS si è costituito in giudizio in data 8 giugno 2018, a ministero degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS.

Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, la difesa dell’Istituto contesta che, nel caso de quo, ricorrano i requisiti utili all’applicazione della normativa di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, in quanto il ricorrente non è cessato dal servizio con una anzianità di servizio utile ricompresa tra i 15 e i 20 anni.

Afferma che la disposizione ha la ratio di regolare le situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un’anzianità superiore ed è stata introdotta allorché vigeva il sistema retributivo puro, proprio per ragioni di equità. Si tratta in sostanza di una norma speciale che non tollera interpretazioni estensive.

Per gli stessi motivi afferma che la base di calcolo pari al 44% si applicherebbe esclusivamente alle pensioni liquidate interamente su base retributiva, mentre nel caso di specie si tratta di pensione erogata in regime misto per cui non è prevista la liquidazione con base di calcolo al 44% sia pure limitatamente alla quota “A” e “B”. Il riparto della aliquota di rendimento tra i periodi maturati al 31.12.1992 (per i quali si applica alla base pensionabile pari all’ultima retribuzione), e quelli maturati successivamente e fino al 31.12.1995 (per i quali si applica alla base pensionabile pari alla media degli ultimi dieci anni) non è disciplinato da alcuna disposizione.

Richiama la recente giurisprudenza che ha negato il beneficio in oggetto a ricorrenti cessati dal servizio con una anzianità di servizio utile superiore ai 20 anni (in particolare Corte Conti Veneto, Sentenza n. 46/2018).

Con riguardo alla richiesta del riconoscimento del diritto all’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, la difesa dell’INPS sottolinea che gli incrementi pensionistici figurativi necessitano di previa certificazione da parte dell’Amministrazione -datore di lavoro, certificazione che nel caso di specie difetta essendo stato il ricorrente collocato a riposo per infermità senza poter quindi beneficiare dell’ausiliaria. Mancherebbe, pertanto, il presupposto necessario alla delibazione della domanda.

Afferma che l’interpretazione fatta propria dall’Amministrazione -datore di lavoro appare coerente al dettato della norma e alle disposizioni applicative.

La disposizione in esame prevede, nei casi di cessazione dal servizio ex art. 992, comma 1, del D.lgs.vo 66/2010, in ipotesi di pensione liquidata con sistema contributivo o misto, un meccanismo di incremento della base pensionabile, per categorie di personale tassativamente indicate.

Ad avviso dell’INPS la condizione del ricorrente non rientrerebbe tra quelle contemplate dalla norma; in particolare non rientrerebbe in quelle che prevedono il potenziale collocamento in ausiliaria poiché questo sarebbe riservato a chi, al raggiungimento dei limiti di età, non si trova più in possesso dei requisiti per accedere o permanere in ausiliaria, e sarebbe subordinato al fatto che il militare sia in possesso dei requisiti di idoneità al servizio ossia dei requisiti “psicofisici” richiamati dall’art. 3 comma 7 per “accedere e permanere” in ausiliaria. La norma non sarebbe pertanto applicabile a coloro che sono esclusi dall’ausiliaria perché dispensati per assoluta e permanente inidoneità incondizionata al servizio.

Richiama la pronuncia della Sezione Veneto n. 46/2018 secondo cui “Se, infatti, è ben vero che coloro i quali siano dispensati dal servizio per inabilità assoluta sono di per sé esclusi dall’ausiliaria, è altrettanto vero che il trattamento pensionistico loro riservato (appunto, quello di privilegio e/o di inabilità) attribuisce di per sé a tale categoria di soggetti un vantaggio economico (e/o temporale ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico) volto a compensare, appunto, lo svantaggio derivante dall’impossibilità di prestare ulteriormente servizio fino al raggiungimento del limite d’età e conseguire il diritto alla pensione” (cfr. Corte dei Conti Lombardia 99/2018 e 97/2018; Corte dei Conti Friuli 36/2018; Corte dei Conti Liguria 128/18).

Eccepisce, infine, la decadenza e/o prescrizione dei ratei in considerazione della liquidazione occorsa nel 2013.

Formula, pertanto, la conclusione di rigettare il ricorso; con vittoria di spese e competenze come per legge.
Considerato in

DIRITTO

1. L’eccezione di prescrizione dei ratei formulata dall’INPS non può trovare accoglimento essendo decorsi meno di 5 anni dalla cessazione dal servizio (avvenuta in data 15 novembre 2013).

2. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità in attività di servizio di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 17 anni, 10 mesi e 21 giorni), sia destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto” e sia stato collocato a riposo quando era in possesso di molto più di 20 anni di servizio utile.

Questa Sezione, chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 in casi similari, ha recentemente adottato decisioni divergenti (v. sentenza n. 87 del 2017, di rigetto del ricorso, e sentenze n. 2, n. 14, n. 93, n. 95 del 2018 di accoglimento del ricorso). Le pronunce di altre Sezioni sono in parte di segno conforme all’orientamento più recente di questa Sezione (Sezione giurisdizionale Calabria, n. 12 del 30 gennaio 2018 e n. 44 del 27 marzo 2018) e in parte di segno contrario (Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 95 del 27 giugno 2017; Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 18 del 13 marzo 2018; Sezione giurisdizionale Veneto, n. 46 del 30 marzo 2018).

La Sezione ritiene di confermare il proprio orientamento favorevole, espresso sin dalla sentenza n. 2/2018.

La pensione dell’odierno ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema misto, poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995, non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995).

Il trattamento di quiescenza del ricorrente è stato, pertanto, liquidato secondo il sistema delle quote di cui al comma 12 dell’art. 1 citato, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

Il problema di quale sia l’aliquota di rendimento applicabile si pone naturalmente esclusivamente per la quota di cui alla lettera a) della disposizione citata, ovvero quella calcolata con il sistema retributivo.

La norma citata prevede, in via transitoria, la sopravvivenza, con riguardo alla prima delle suddette quote, della normativa vigente precedentemente all’entrata in vigore della legge di riforma del sistema pensionistico.

Considerato il disposto della norma, al fine di determinare l’aliquota di rendimento applicabile va fatto riferimento alla normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.

Nel caso di personale militare l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Secondo la tesi dell’INPS, la disposizione si applicherebbe esclusivamente al personale cessato dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e non riguarderebbe, pertanto, la posizione del ricorrente, che possedeva, al momento del collocamento a riposo, un’anzianità superiore a 20 anni.

In realtà la lettera del primo comma dell’art. 54 citato non può che intendersi nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo, chiarisce che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio. Viceversa, qualora si accedesse alla tesi dell’INPS, la disposizione di cui al comma 2 sarebbe priva di senso.

Come recentemente affermato da questa Sezione (cfr. sentenze n. 61/2018 e n. 93/2018) “Le difficoltà di applicazione della norma evidenziate nella citata sentenza della Sezione Veneto (non essendo disciplinato il modo in cui l’aliquota del 44% vada distribuita tra le due diverse basi pensionabili individuate con riguardo ai periodi ante e post 1992) non sembrano insormontabili, ben potendo le stesse trovare soluzione mediante una distribuzione proporzionale dell’aliquota tra i due periodi in relazione all’anzianità contributiva propria di ciascuno di essi, operazione in taluni casi già effettuata dall’Istituto previdenziale”.

Il ricorso va pertanto accolto.

3 Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 165/1997 a personale che all’atto del collocamento in quiescenza per inidoneità al servizio, non abbia maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Sulla questione di diritto in esame la Sezione condivide la giurisprudenza prevalente di questa Corte (v. Sezione giurisdizionale Sardegna, n. 90/2018, n. 156/2017 e n. 162/2017; Sezione giurisdizionale Abruzzo, n. 27/2017 e n. 28/2012; Sezione giurisdizionale Molise, n. 53/2017; Sezione giurisdizionale Calabria, n. 350/2017).

Il ricorrente è cessato dal servizio senza transitare nella posizione di ausiliaria, essendo stato posto in congedo assoluto per inabilità.

Egli si trova pertanto nella condizione di legge per usufruire del beneficio accordato dalla norma invocata, che prevede quanto segue: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”.

Come affermato dalla Sezione Molise (sentenza n. 53/2017), “occorre innanzitutto rilevare l’attuale vigenza della disposizione normativa, pur successivamente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, considerato che detto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’articolo 3 del d.lgs. n. 165/1997.

Venendo dunque all’ambito applicativo della disposizione, si osserva che il legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al “personale di cui all’art. 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età”, che “al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria” … (cfr.: C. conti, sez. giur. Abruzzo, sent. n. 28/2012). Ovviamente, considerate le ragioni dell’impossibilità normativo/oggettiva di collocamento dell’ufficiale in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio”.

Le motivazioni contenute nella sentenza della Sezione Veneto, n. 46 del 2018, richiamata dalla difesa dell’INPS, che si è espressa in senso favorevole alla tesi dell’Amministrazione non appaiono tali da indurre a modificare l’orientamento ripetutamente espresso da questa Sezione in precedenti pronunce.

Questa Sezione (cfr. sentenza n. 90/2018) ha, peraltro, recentemente affermato che “l’espresso riferimento della norma ai requisiti psico-fisici per accedere alla posizione dell’ausiliaria non può essere riferita a coloro i quali cessano dal servizio per raggiunti limiti di età, ma va necessariamente ricollegata a chi, proprio a cagione della propria condizione, non potrà mai optare per l’ausiliaria né potrà restare in servizio, perdendo sia la possibilità di percepire l’indennità nel periodo predetto, sia di vedersi ricalcolare la pensione.

Né può sostenersi che il trattamento di privilegio e/o di inabilità in qualche modo attribuisca un vantaggio economico (e/o temporale ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico) volto a compensare, appunto, lo svantaggio derivante dall’impossibilità di prestare ulteriormente servizio fino al raggiungimento del limite d’età e conseguire il diritto alla pensione. Diversa è, infatti, la ratio della concessione della pensione privilegiata e del beneficio invocato, diversa la situazione di fatto che ne origina l’attribuzione, diverso, infine, il calcolo dei medesimi.

Il trattamento di privilegio viene concesso solo se il militare abbia subito, a cagione dell’attività lavorativa svolta, una lesione della propria condizione fisica … il trattamento pensionistico per tale via concesso, compensa la perdita della capacità lavorativa, ma non una cessazione anticipata dal servizio … con un divario che la pensione privilegiata (ad eccezione dei casi più gravi) non potrà colmare.”

Il ricorso va pertanto accolto.

4 Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

In ragione della novità delle questioni e dell’esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario, si ritiene sussistano i motivi per disporre la compensazione delle spese ex art. 31 comma 3, D.lgs. n. 174/2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso del signor D. C. e, per l’effetto, dichiara

- il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973;

- il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Sugli arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento, ai sensi dell’art. 167 C.G.C.

Spese compensate.

Fissa in venti giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, il 21 giugno 2018.

IL GIUDICE UNICO
f.to Lucia d’Ambrosio


Depositata in Segreteria il 27/06/2018

IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Mullano

DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente.
IL GIUDICE UNICO
f.to Lucia d’Ambrosio


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Mullano
Giovale
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da Giovale »

Al fine di far cosa gradita pubblico la sentenza del 27 settembre Corte dei Conti di genova favorevole nella quale condanna anche l'INPS alle spese legali, come la Sardegna.
Speriamo che questo trend prosegua.

Saluti a tutti.

P.S. A Genova 5 sentenze su 5 positive.
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Louis65
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da Louis65 »

allora prima di farsi riformare tutti trasferiti a genova, cmq auguri
runners
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

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Ciao , io sono nella stessa tua situazione, riformato il 31.05.2019, arruolato il 26.11.1981, credo che se siamo un numero decente possiamo far ricorso tutti insieme.
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da runners »

Ciao , io sono nella stessa tua situazione, riformato il 31.05.2018, arruolato il 26.11.1981, credo che se siamo un numero decente possiamo far ricorso tutti insieme.
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

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Ciao a tutti. Anch'io interessato.

Al 31-12-1995 = contributi 16 aa. 7 mm. Riformato il 27/08/2018!!

Come posso aderire all'iniziativa. Grazie anticipatamente.
Buona giornata.
R.A.
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