art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

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gino59
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da gino59 »

dib0231 ha scritto:Buonasera a tutti, OK mi sbaglio, ho preso un abbaglio, ci sto, però non capisco come mai l'art. 54 parla nello specifico di come calcolare la pensione per i militari e le polizie militari applicando un coefficiente di calcolo pari al 44% tra un periodo che va dal 15° al 20° anno di servizio mentre l'art. 44 parla pari pari di quello che dice boeri e riprende l'inps nelle sue guide che anche io ho e che Firefox ha appena postato, dove sono riportati coefficienti che io ritengo essere applicabili solo per i civili? Allego al post i due articoli 44 e 54 estratti dal sito normattiva e quindi ritengo ancora in vigore. Quindi continuo a non capire queste differenze, ovvero non capisco dove mi sarei incagliato per comprendere il mio errore. Grazie per chi vorrà illuminarmi sulla via per Damasco. Saluti a tutti.
==================Stralcio della Circolare Inpdap nr.6 del 23/03/2005=========


A) Ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli
ispettori provenienti dal disciolto Corpo delle Guardie di pubblica
sicurezza nonché corrispondenti ruoli del personale proveniente dal
disciolto Corpo della polizia femminile

Nei confronti di questo personale, per la determinazione della
massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6
della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Questa disposizione
prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con
30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44
per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per
ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per
cento della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino
al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di
rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge
n.724/1994 (fissata al 2 per cento) e fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili
necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e
ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di
pensione (80 per cento della base pensionabile), sono, a titolo
esemplificativo, così rideterminati:



B) Altre categorie di personale
Nei confronti di tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato,
diverso dalle categorie provenienti dai disciolti Corpi delle Guardie di
pubblica sicurezza e di polizia femminile, per le anzianità contributive
maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento
di cui all’articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973.
In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica
l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998,
avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2
per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8
del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto
dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione
dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento
superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle
aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il
personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per
cento.


firefox
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da firefox »

Gino, perdonami ma a mio avviso quanto sopra NON chiarisce il contenuto dell'articolo 54 del DPR 1092/73, ovvero che il periodo ricompreso tra 15 e 20 anni per i MILITARI ha una valutazione del 44%.
dib0231

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da dib0231 »

Buongiorno a tutti. Vedo che l'argomento comincia ad appassionare. Sono daccordo con Firefox. Un conto è l'art. 54 e un conto sono le circolari inps o di altra amministrazione, (che come tutte le disposizioni interne devono discendere dalla legge e non essere di convenienza o peggio di libero arbitrio). Le circolari io le ho sempre applicate solo se rispettavano la legge in vigore, diversamente le mettevo nell'ultimo casetto o come si dice in gdf le archiviavo con la barra di protocollo "cestiguarfi".
Ora tornando a noi in questo caso vorrei capire perché nessuno ha mai sollevato il quesito, ovvero se esiste dell'altro con valenza di legge che io sconosco. E pur vero che i prospetti inps e gdf sono scritti in aramaico e privi di ogni legenda (chi dovrebbe garantire la trasparenza dove é andato in vacanza?) e quindi pochissimi si sono posti delle domande e rarissimi sono quelli che sono ricorsi ad un legale. Ma se esistono si facciano sentire per condividere le loro esperienze.
gino59
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da gino59 »

firefox ha scritto:Gino, perdonami ma a mio avviso quanto sopra NON chiarisce il contenuto dell'articolo 54 del DPR 1092/73, ovvero che il periodo ricompreso tra 15 e 20 anni per i MILITARI ha una valutazione del 44%.
========== Al collega in questione viene giustamente applicato l'art.44 Il D.P.R. 1092/1973===========

In poche parole,non fai parte del disciolto corpo di P.S. in quanto ti sei arruolato dopo giugno 1982.-

Non saprei come devo e potrei spiegarvelo.-

B) Altre categorie di personale
Nei confronti di tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato,
diverso dalle categorie provenienti dai disciolti Corpi delle Guardie di
pubblica sicurezza e di polizia femminile, per le anzianità contributive
maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento
di cui all’articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973.
In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica
l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998,
avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2
per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8
del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto
dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione
dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento
superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle
aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il
personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per
cento
firefox
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da firefox »

gino59 ha scritto:
firefox ha scritto:Gino, perdonami ma a mio avviso quanto sopra NON chiarisce il contenuto dell'articolo 54 del DPR 1092/73, ovvero che il periodo ricompreso tra 15 e 20 anni per i MILITARI ha una valutazione del 44%.
========== Al collega in questione viene giustamente applicato l'art.44 Il D.P.R. 1092/1973===========

In poche parole,non fai parte del disciolto corpo di P.S. in quanto ti sei arruolato dopo giugno 1982.-

Abbi pazienza Gino, forse a questo punto sono di coccio, ma il collega è un MILITARE (Finanza) e quindi, a mio avviso, nulla centra la Polizia di Stato o il disciolto Corpo delle Guardie di PS!
gino59
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da gino59 »

gino59 ha scritto:
firefox ha scritto:Gino, perdonami ma a mio avviso quanto sopra NON chiarisce il contenuto dell'articolo 54 del DPR 1092/73, ovvero che il periodo ricompreso tra 15 e 20 anni per i MILITARI ha una valutazione del 44%.
========== Al collega in questione viene giustamente applicato l'art.44 Il D.P.R. 1092/1973===========

In poche parole,non fai parte del disciolto corpo di P.S. in quanto ti sei arruolato dopo giugno 1982.-

Non saprei come devo e potrei spiegarvelo.-

B) Altre categorie di personale
Nei confronti di tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato,
diverso dalle categorie provenienti dai disciolti Corpi delle Guardie di
pubblica sicurezza e di polizia femminile, per le anzianità contributive
maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento
di cui all’articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973.
In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica
l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998,
avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2
per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8
del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto
dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione
dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento
superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle
aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il
personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per
cento
===========================================================================================Ho dimenticato di scrivere che,anche se non sei della Polizia di Stato,si deve fare riferimento a questa
norma,in pratica è tipo come il riferimento della Nota Operativa Inpdap nr.27 del 25/07/2005 recante:

Disposizioni applicative per la concessione della pensione di
privilegio nei confronti del personale appartenente alle Forze
di Polizia ad ordinamento civile nonché al Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco.-

Questa,anche se è nei confronti del personale alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e al Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco,vale per tutto il comparto Sicurezza.-Saluti
firefox
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da firefox »

Quella nota a mio avviso NON vale per il personale MILITARE che infatti NON viene citato.

Per il personale militare, fino a prova contraria - che magari esiste - vale l'art. 54 del DPR 1092/73, ovvero:

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.


quindi qualcuno dovrebbe spiegare questo, poichè questa era stata la domanda iniziale del collega, ovvero perchè avendo un anzianità compresa tra i 15 ed i 20 anni NON gli è stato applicato per la stessa il 44% secco.

Al momento io NON ho ancora letto una risposta esauriente in merito.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
gino59
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da gino59 »

Ragazzi....!!! state facendo delle "leggittime" confusioni ed io non so più come spiegarvelo.-

Ultimo tentativo:- N.B. poi rinuncio e do le mie dimmissioni.-

D.P.R. 1092/73:-

Art.54,. Comma 1:-

54. Misura del trattamento normale.

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.


Art.67:-

Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio
utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54..-
dib0231

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da dib0231 »

Buongiorno a tutti, scusa Gino59, non te la devi prendere a male siamo persone adulte e ci piace anche discutere animatamente sugli argomenti.
Per quel che concerne il tuo post che vuoi dire riportando l'art. 67? Io sono partito di leva nel dicembre 1981 e da allora non ho mai smesso le stellette neanche un giorno. L'art. 67 non riguarda il mio caso. La privilegiata è ancora ferma a Roma per la ratifica e quindi l'Inps non ne sa nulla. Appena la avrò chiederò ovvero mi daranno il dovuto con gli arretrati.
Tornando all'art. 54 - 1° comma, credo che quel diritto spetti, in mancanza di prove inconfutabili e contrarie, comunque adirò alle vie legali per far valere le mie ragioni. La cosa strana e che nel forum nessuno si è mai posto il problema.
dib0231

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da dib0231 »

Buongiorno a tutti, per Firefox mi puoi indicare il nome della scheda illustrativa inps che hai allegata (quella denominata 54.png) grazie. Credo di averla anche io ma non me la ritrovo più in tutto il marasma di documentazione che ho, devo riordinare tutto.
dib0231

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da dib0231 »

Per Firefox grazie lo stesso l'ho trovata è quella emessa dalla direzione regionale inps Sardegna che allego.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
firefox
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da firefox »

dib0231 ha scritto:Per Firefox grazie lo stesso l'ho trovata è quella emessa dalla direzione regionale inps Sardegna che allego.
Ho letto solo ora.

E' la mia Bibbia...è scoprendo quel manuale e leggendolo almeno 2/3 volte che ho iniziato a capirci (forse) qualcosa!
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da firefox »

dib0231 ha scritto: La cosa strana e che nel forum nessuno si è mai posto il problema.
Probabilmente nessuno ne conosceva alla lettera i contenuti!
gino59
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da gino59 »

dib0231 ha scritto:Buongiorno a tutti, scusa Gino59, non te la devi prendere a male siamo persone adulte e ci piace anche discutere animatamente sugli argomenti.
Per quel che concerne il tuo post che vuoi dire riportando l'art. 67? Io sono partito di leva nel dicembre 1981 e da allora non ho mai smesso le stellette neanche un giorno. L'art. 67 non riguarda il mio caso. La privilegiata è ancora ferma a Roma per la ratifica e quindi l'Inps non ne sa nulla. Appena la avrò chiederò ovvero mi daranno il dovuto con gli arretrati.
Tornando all'art. 54 - 1° comma, credo che quel diritto spetti, in mancanza di prove inconfutabili e contrarie, comunque adirò alle vie legali per far valere le mie ragioni. La cosa strana e che nel forum nessuno si è mai posto il problema.
=========================La tua P.P. non c'èntra niente==================
Non me la prendo a male,ci mancherebbe....è solo che, c'è l'ho con me,la quale non sono bravo a farvi
capire, il significato dell' Art. 67 è che richiama l'art.54.-
========================================================
dib0231 ha scritto:
La cosa strana e che nel forum nessuno si è mai posto il problema.
=============================================================
Invece,la cosa strana è,ma tu ti sei mai chiesto quali sono le norme (concrete) per la misura dell'importo
pensionistico...??? ...una è proprio questa.-

N.B. Vedi di cercare nella legge 335/95 e altre.-
dib0231

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da dib0231 »

Buonasera, Gino59, scusa io mi sono rivolto al forum per avere ulteriori notizie rispetto a quelle in mio possesso. Per questo se puoi spiegarmi meglio cosa altro potrei/dovrei fare per tutelarmi e averne anche un ritorno economico ben vengano i tuoi consigli e quelli di altri che ci sono già passati.
Per quel che concerne la legge 335/95 credo tu ti riferisca all'art. 2 comma 12, relativo alla pensione di inabilità, ma quella non mi spetta dopo la visita presso la cmo per il riconoscimento o meno della causa di servizio? Io ho presentato a inizio anno la domanda per la causa di servizio e a tutt'oggi non mi hanno ancora convocato. Poi può essere che mi sbagli e ben vengano i tuoi consigli come quelli di altri esperti e non che regolarmente seguono il forum. Un saluto.
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