==================Stralcio della Circolare Inpdap nr.6 del 23/03/2005=========dib0231 ha scritto:Buonasera a tutti, OK mi sbaglio, ho preso un abbaglio, ci sto, però non capisco come mai l'art. 54 parla nello specifico di come calcolare la pensione per i militari e le polizie militari applicando un coefficiente di calcolo pari al 44% tra un periodo che va dal 15° al 20° anno di servizio mentre l'art. 44 parla pari pari di quello che dice boeri e riprende l'inps nelle sue guide che anche io ho e che Firefox ha appena postato, dove sono riportati coefficienti che io ritengo essere applicabili solo per i civili? Allego al post i due articoli 44 e 54 estratti dal sito normattiva e quindi ritengo ancora in vigore. Quindi continuo a non capire queste differenze, ovvero non capisco dove mi sarei incagliato per comprendere il mio errore. Grazie per chi vorrà illuminarmi sulla via per Damasco. Saluti a tutti.
A) Ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli
ispettori provenienti dal disciolto Corpo delle Guardie di pubblica
sicurezza nonché corrispondenti ruoli del personale proveniente dal
disciolto Corpo della polizia femminile
Nei confronti di questo personale, per la determinazione della
massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6
della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Questa disposizione
prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con
30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44
per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per
ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per
cento della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino
al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di
rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge
n.724/1994 (fissata al 2 per cento) e fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili
necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e
ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di
pensione (80 per cento della base pensionabile), sono, a titolo
esemplificativo, così rideterminati:
B) Altre categorie di personale
Nei confronti di tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato,
diverso dalle categorie provenienti dai disciolti Corpi delle Guardie di
pubblica sicurezza e di polizia femminile, per le anzianità contributive
maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento
di cui all’articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973.
In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica
l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998,
avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2
per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8
del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto
dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione
dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento
superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle
aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il
personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per
cento.