Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Giuseppe, non so gli altri ma io non riesco ad aprirlo.
ciao


giuseppe1982
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 52
Iscritto il: lun mag 20, 2013 5:30 pm

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

N. 02696/2014 REG.PROV.CAU.

N. 04565/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4565 del 2014, proposto da:

V.8P., rappresentata e difesa dagli avv. Amilcare Lauria, Elvio Fortuna, con domicilio eletto presso Roberto Renzi in Roma, via Renato Fucini, 288;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Dipartimento della Pubblica Sicurezza Diezione Centrale Risorse Umane;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 00388/2014, resa tra le parti, concernente diniego di assegnazione temporanea dell’appellante ad altra sede disposto dal Dipartimento di P.S. con decreto 20 dicembre 2013 n. 333.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti l’avvocato Lancieri su delega di Lauria e l’Avvocato dello Stato Barbieri;

Vista la sentenza n. 678/2013 con cui questa Sezione si è espressa nel senso che l’art. 42 bis del D. lgs. n. 151/2001 è applicabile al personale di P.S. e che l’Amministrazione deve motivare con argomentazioni specifiche e concrete il diniego del beneficio dell’assegnazione temporanea del dipendente ad altra sede di servizio ;
Considerato che, nel caso di specie, l’assistente i P.S. ha motivato la richiesta di assegnazione temporanea presso la Questura di Pescara ai sensi del citato art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001;
Visto che il diniego del beneficio non è sorretto da riferimenti specifici a gravi problemi organizzativi derivanti dalla eventuale temporanea assegnazione della dipendente ad altra sede di servizio;
Ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello della assistente di P.S. a prestare servizio a Pescara, al fine di espletare adeguatamente i compiti genitoriali, potendosi dedicare in concreto, nel rispetto dei principi desumibili dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo, alla cura delle due figlie in tenera età, di cui la seconda nata nel settembre 2013 ;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 4565/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese della presente fase cautelare compensate tra le parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)





Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
giuseppe1982
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 52
Iscritto il: lun mag 20, 2013 5:30 pm

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Sembrerebbe un ottima notizia ma la collega della Questura di Milano al C.d.S. Hanno accolto la sospensiva fatta dal M.I. nonostante il T.a.R le abbia dato in parte ragione. Comincio a rimanere perplesso e dubbioso.


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

UFFICIO P.P.A./ROM

Servizio Reclutamento



Al Ministero dell'interno

Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Direzione centrale per le risorse umane

00100 ROMA



Oggetto: Art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Quesito.



Si fa riferimento alla nota n. A/100 del 19 aprile 2004, con la quale viene posto un quesito circa le modalità di applicazione della disposizione in oggetto, che ha inserito nel D.Lgs n. 151/01, l'art. 42 bis.

Detto articolo prevede, com'è noto, la possibilità per i genitori con figli minori fino a tre anni, dipendenti di amministrazioni pubbliche, di essere assegnati, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

Il dubbio sollevato da codesto Ministero in ordine a tale disposizione riguarda, nello specifico, l'ambito temporale del beneficio, ovvero se l'assegnazione temporanea in esame debba essere, in ogni caso, limitata fino al compimento dei tre anni di età dei minori.

Al riguardo, lo scrivente Dipartimento è dell'avviso che il limite di età (…figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che da diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria.

L'espressione utilizzata dal legislatore " per un periodo complessivo non superiore a tre anni" definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori.



Il Direttore dell'Ufficio

Francesco Verbaro

------------------------------------------------------------


http://www.funzionepubblica.gov.it/Test ... px?d=14466" onclick="window.open(this.href);return false;
giuseppe1982
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 52
Iscritto il: lun mag 20, 2013 5:30 pm

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Quindi un altro passo in avanti è stato fatto....ma resta il fatto che non sia ancora applicata...W L'Italia! Ahahaha


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Ottima sentenza del Tar di Milano in favore del collega CC.

Nella sentenza si parla dell'art. 398 RGA e dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1) - Va invece riconosciuto il danno morale da lesione del diritto costituzionalmente garantito all’esercizio della potestà genitoriale, da ritenersi presuntivamente sussistente nelle difficili modalità di svolgimento dello stesso, a fronte della possibilità di un trasferimento del militare in sede prossima all’abitazione del minore, e dell’impossibilità di analogo trasferimento da parte della moglie del sig. OMISSIS, per motivi lavorativi.

2) - Tale danno è da quantificarsi equitativamente ex art. 1226 c.c. in € 500,00 per ogni mese di assenza del padre dal tetto coniugale, non giustificata da un comportamento legittimo dell’amministrazione.
Considerando dunque che dalla pronuncia cautelare di primo grado all’esecuzione di essa sono trascorsi circa cinque mesi, il danno morale accertato può essere liquidato in complessivi € 2.500,00, già rivalutati all’attualità, cui andranno sommati gli interessi legali, dalla pronuncia fino al soddisfo.

Il resto leggetelo qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------

11/07/2014 201401811 Sentenza 1


N. 01811/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01131/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G. B., rappresentato e difeso dagli avv.ti G. N. e N. B., con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Serbelloni, 7

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia, 1

nei confronti di
Legione Carabinieri Lazio - Stazione di OMISSIS

per l'annullamento
- della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. ….. del 30 gennaio 2013, notificata in data 19.2.2013, con cui è stata rigettata l’istanza di trasferimento ex art. 398 del regolamento generale dell’arma dei carabinieri per il “ricongiungimento dal coniuge lavoratore”,
- nonché della nota del Comando Generale prot. n. …… del 23.2.2013, notificata in data 16.3.2013, con cui è stata respinta l’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001,
atti impugnati con il ricorso introduttivo;

nonché per il risarcimento dei danni subiti e per il riconoscimento del diritto del ricorrente al trasferimento, con condanna dell'Amministrazione a provvedere.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10 maggio 2013 il sig. G. B., Carabiniere all’epoca della domanda in servizio effettivo presso il comando della Stazione dei Carabinieri di OMISSIS, chiedeva l’annullamento degli atti di cui in epigrafe e il riconoscimento del suo diritto al trasferimento, con condanna dell’amministrazione a provvedere.

Si costituiva il Ministero convenuto, che resisteva al ricorso, e la Sezione accoglieva la domanda cautelare, e, successivamente, un’istanza interlocutoria di accesso agli atti.

All’esito della prima udienza pubblica di trattazione, la Sezione pronunciava sentenza non definitiva, accogliendo soltanto una delle domande processuali contenute nel ricorso.

Dopo il deposito di motivi aggiunti da parte del sig. OMISSIS, la causa veniva, infine, trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’11 giugno 2014.

Preliminarmente, il Collegio osserva che il diniego di trasferimento ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 è stato annullato con la sentenza non definitiva n. 2786/2013 emessa in questo stesso giudizio, e che l’amministrazione ha compiutamente eseguito il dictum di tale pronuncia, disponendo la riassegnazione temporanea del Carabiniere OMISSIS presso la Stazione di OMISSIS fino al compimento del terzo anno di vita del figlio.

Resta dunque da esaminare la domanda di annullamento dell’istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente ex art. 398 del regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, e l’ulteriore domanda risarcitoria introdotta con i motivi aggiunti.

Con riferimento alla domanda di annullamento (e alla connessa richiesta di riconoscimento del diritto al trasferimento), occorre preliminarmente osservare che dagli atti non risulta che l’amministrazione resistente abbia adempiuto all’ordine del Tribunale di consentire al ricorrente l’accesso alle piante organiche della Legione Carabinieri Lombardia e della Legione Carabinieri Lazio, di modo che il Collegio deve pronunciarsi, per ragioni di assolvimento e riparto dell’onere della prova, oltre che di economia processuale, dando per acquisito, anche in ossequio al disposto di cui all’art. 116, comma 2 c.p.c., che tali documenti non costituiscano di per sé una ragione sufficiente per negare al sig. OMISSIS l’agognato trasferimento.

Venendo dunque ad esaminare il solo materiale probatorio risultante dagli atti di causa, è del tutto evidente che il diniego operato dall’amministrazione si palesi come immotivato, o comunque solo apparentemente motivato.

A fronte di un’ampia discrezionalità riconosciuta dall’ordinamento militare al Ministero in materia di ricongiungimento familiare, è chiaro tuttavia che l’unico strumento di controllo di legalità esercitabile dal ricorrente sia l’analisi della motivazione del provvedimento di diniego.

Tale motivazione avrebbe dovuto quanto meno mettere a confronto le specifiche esigenze familiari con quelle di servizio e di disponibilità negli organici coinvolti, offrendo numeri e valutazioni certe, e non un generico richiamo “a situazioni di organico e servizio dei Comandi interessati alla movimentazione”, il che rende davvero imperscrutabile il percorso logico ed istruttorio seguito dall’amministrazione.

Il provvedimento impugnato va dunque annullato, mentre non è possibile allo stato riconoscere il diritto al trasferimento del ricorrente e conseguentemente condannare ad un facere l’amministrazione, in virtù del residuo margine di discrezionalità che ancora resta in capo al Ministero ad esito della presente pronuncia.

L’amministrazione resistente, invero, potrà ancora opporre al ricorrente valutazioni negative in ordine al richiesto trasferimento, ma solo se queste siano basate su dati comprovati e resi ostensibili, specie con riferimento alle piante organiche delle Legioni interessate e alla politica di trasferimento adottata per casi analoghi.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno per illegittimo diniego di trasferimento (o comunque per ritardato trasferimento), occorre distinguere tra le due diverse posizioni afferenti ai provvedimenti impugnati.

Con riguardo all’illegittimità del diniego del trasferimento ex art. 42-bis del d.lgs.n. 151/2001, non sussiste l’elemento soggettivo della colpa in capo all’amministrazione, nel periodo intercorrente dall’adozione del provvedimento fino alla pronuncia cautelare di questa Sezione.

L’atto di diniego è stato, infatti, adottato in un contesto giurisprudenziale in cui sussisteva ancora incertezza sull’applicabilità diretta dei benefici previsti dall’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 alle Forze armate, ed è stato motivato proprio sulla scorta di un’interpretazione restrittiva della norma che lo stesso Consiglio di Stato aveva in passato avallato.

Soltanto a decorrere dal deposito della sentenza n. 3683 del 2013 del Giudice amministrativo di secondo grado (successiva all’adozione del provvedimento impugnato) tale interpretazione restrittiva può considerarsi sostanzialmente abbandonata, alla luce della contemporanea evoluzione della giurisprudenza in materia di art. 33 della L. n. 104/2010, così che per gli atti amministrativi adottati in precedenza ricorre una tipologia di errore scusabile (cambio/incertezza di giurisprudenza) in grado di esimere da responsabilità l’amministrazione resistente.

Non risulta invece scusabile il comportamento tenuto dal Ministero tra la data di pronuncia dell’ordinanza cautelare del Giudice di primo grado (29 maggio 2013) e la data di trasferimento interinale del Carabiniere OMISSIS (8 novembre 2013).

Lo scopo del provvedimento cautelare è proprio quello di riparare con urgenza un torto riconosciuto, seppure con profili di verosimiglianza, dal Giudice, in modo che non derivino ulteriori conseguenze negative dal comportamento illegittimo tenuto dall’amministrazione, sicché è destituito di ogni fondamento l’argomento addotto dalla difesa dell’amministrazione, secondo cui sarebbe legittimo aspettare, prima di provvedere, la pronuncia cautelare del Giudice di secondo grado.

Ciò significherebbe vanificare del tutto la tutela urgente offerta dall’ordinamento con l’istituzione del Tribunale amministrativo Regionale, dato che, normalmente, e così anche nel caso di specie, possono trascorrere anche svariati mesi prima che si formi il giudicato cautelare.

Il ritardo con cui il Ministero ha disposto il trasferimento a titolo provvisorio del ricorrente, a seguito dell’ordinanza cautelare del Tribunale, è dunque da qualificarsi come un comportamento non solo illegittimo, ma anche inescusabile.

A fronte dell’acclarata illiceità di tale condotta, il ricorrente ha depositato, per provare il danno subito, documenti relativi alla movimentazione della sua situazione contabile e a singoli pagamenti effettuati con moneta elettronica (tutti relativi all’acquisto di voli aerei).

Oltre al risarcimento del danno patrimoniale, ha altresì chiesto il ristoro del danno morale derivante da mancato, effettivo, esercizio della potestà genitoriale, in relazione alla sua presenza non continuativa nella casa coniugale nel corso del primo anno di vita del minore.

Il Collegio ritiene che, pur essendo astrattamente risarcibili le poste legate agli spostamenti sul territorio nazionale per adempiere al proprio diritto-dovere di padre, non sia stata fornita, nel caso in esame, la prova del danno patrimoniale invocato, in quanto sia gli estratti conto presentati che le singole operazioni di pagamento non fanno riferimento specifico al percorso da effettuare per raggiungere la casa coniugale dalla sede di servizio e non individuano le date in cui i viaggi si sarebbero effettivamente svolti.

Va invece riconosciuto il danno morale da lesione del diritto costituzionalmente garantito all’esercizio della potestà genitoriale, da ritenersi presuntivamente sussistente nelle difficili modalità di svolgimento dello stesso, a fronte della possibilità di un trasferimento del militare in sede prossima all’abitazione del minore, e dell’impossibilità di analogo trasferimento da parte della moglie del sig. OMISSIS, per motivi lavorativi.

Tale danno è da quantificarsi equitativamente ex art. 1226 c.c. in € 500,00 per ogni mese di assenza del padre dal tetto coniugale, non giustificata da un comportamento legittimo dell’amministrazione.

Considerando dunque che dalla pronuncia cautelare di primo grado all’esecuzione di essa sono trascorsi circa cinque mesi, il danno morale accertato può essere liquidato in complessivi € 2.500,00, già rivalutati all’attualità, cui andranno sommati gli interessi legali, dalla pronuncia fino al soddisfo.

Con riguardo invece all’illegittimità del diniego del trasferimento ex art. 398 del regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri (sotto specie di ricongiungimento familiare), l’unico profilo risarcitorio esaminabile, allo stato, è quello afferente al ritardo nell’emissione di tale provvedimento, residuando tuttora, come sopra precisato, un margine di discrezionalità dell’amministrazione nella decisione definitiva.

Sostiene il ricorrente che l’amministrazione avrebbe violato il termine di 180 giorni previsto per la decisione sulla domanda di trasferimento ex art. 398 del regolamento generale su citato, avendo comunicato i motivi ostativi all’accoglimento di tale domanda, inoltrata in data 29 ottobre 2011, soltanto nel mese di dicembre 2012.

La difesa dell’amministrazione non ha contestato questa ricostruzione dei fatti, che peraltro è pacificamente desumibile anche dagli atti di causa.

Fermo restando che, nel caso di specie, risulta evidente un ritardo procedimentale, occorre peraltro stabilire se e a quale titolo sia risarcibile tale ritardo.

Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale per cui anche il tempo costituisce un bene della vita, astrattamente risarcibile a prescindere dall’accertamento della spettanza del provvedimento favorevole.

Invero, il bene “tempo” si correla alla libera determinazione, da parte del privato, dell’assetto dei suoi interessi, ed essendo calibrato sui tempi certi del procedimento è potenzialmente pregiudicato dai ritardi dello stesso.

Da un punto di vista strettamente normativo, tale interpretazione, per la verità nata in relazione a contenziosi che coinvolgevano operatori economici, appare suffragata dall’introduzione dell’art. 2-bis, comma 1, nella L. n. 241/1990, che ha superato la logica della risarcibilità condizionata all’accertamento della spettanza del bene della vita.

Il Collegio ritiene peraltro di aderire, altresì, al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il privato deve dare prova specifica degli elementi costitutivi della fattispecie (da ricondursi nell’alveo dell’art. 2043 c.c.) e dei danni subiti, senza che sia dato ingresso, di regola, alla valutazione equitativa del pregiudizio.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato né tanto meno provato alcuna circostanza di fatto precisa in relazione al danno asseritamente subito, per cui il risarcimento del pregiudizio da ritardata conclusione del procedimento de quo va senz’altro negato.

Il ricorso è dunque da accogliere parzialmente, nei limiti e nei termini appena descritti, con spese complessive del giudizio che seguono la soccombenza prevalente e che sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto:

annulla la nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. ….. del 30 gennaio 2013, con cui è stata rigettata l’istanza di trasferimento ex art. 398 del regolamento generale dell’arma dei carabinieri per il “ricongiungimento dal coniuge lavoratore”;

condanna l’amministrazione resistente a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni, l’importo di € 2.500,00, oltre interessi fino al soddisfo, nei termini di cui in motivazione;
respinge le ulteriori domande processuali.

Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2014
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

1) - è stata definitivamente respinta la propria istanza di trasferimento provvisorio su un posto vacante e disponibile nella regione Calabria, a fini di ricongiungimento familiare, stante l’intervenuta assunzione del coniuge con contratto a tempo indeterminato e l’imminente nascita di un figlio.

IL TAR di CATANZARO scrive:

2) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti del Comando generale dell’Arma dei carabinieri 31.7.2013 n. .../T-1-2 e 24.5.2013 n. ...-T-1-15, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.

Il resto leggetelo qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------

17/07/2014 201401196 Sentenza 2


N. 01196/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01349/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2013, proposto da:
L. Z., rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Galletti, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento
dei provvedimenti 31.7.2013 n. .../T-1-2 e 24.5.2013 n. ....-T-1-15, recanti il non accoglimento di istanza di trasferimento temporaneo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2014 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, effettivo al Comando provinciale dei carabinieri di Palermo, impugna, per violazione di legge ed eccesso di potere, due provvedimenti assunti dal Comando generale (e precisamente, il provvedimento 31.7.2013 n. ..../T-1-2 ed il provvedimento 24.5.2013 n. ....-T-1-15), a mezzo dei quali è stata definitivamente respinta la propria istanza di trasferimento provvisorio su un posto vacante e disponibile nella regione Calabria, a fini di ricongiungimento familiare, stante l’intervenuta assunzione del coniuge con contratto a tempo indeterminato e l’imminente nascita di un figlio.

Resiste il Ministero della difesa.

Con ordinanza 11.12.2013 n. 598, divenuta definitiva per mancata interposizione di appello, è stata accolta la domanda cautelare incidentale, sul rilievo che “l’art. 1493 del D.lgs. 66/2010 estende ai militari la disciplina del personale della pubblica amministrazione in tema di maternità e paternità, con la conseguenza che non pare più possibile sostenere l’inapplicabilità, ai militari, dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 (da ultimo: Cons. Stato, ord. 405/2013, TRGA Bolzano n. 114/2013)”. Pertanto, il diniego di trasferimento temporaneo non può più trovare il proprio unico fondamento sulla asserita inapplicabilità della citata norma, in mancanza di esplicitate specifiche ed oggettive esigenze organizzative dell’amministrazione, giusta il richiamo al “particolare stato” rivestito dal personale militare interessato, operato dal citato art. 1493.

All’udienza dell’11 luglio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I provvedimenti negativi impugnati – ed in particolare l’ultimo in ordine di tempo – sono motivati esclusivamente sul presupposto che “il personale dell’Arma dei carabinieri è escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001”.

In base a tale norma, invero, il genitore con figli minori fino a tre anni di età può essere assegnato, a richiesta, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Sulla questione, infatti, dopo l’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010), la giurisprudenza amministrativa ha rivisitato il proprio precedente orientamento di segno contrario (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ord. 3 maggio 2005 n. 2152), attestandosi sul principio opposto a quello assunto negli atti impugnati, e cioè ritenendo che la disposizione dell’art. 42 bis, comma 1, T.U. 26 marzo 2001 n. 151 si applichi anche nei confronti degli appartenenti all’Arma dei carabinieri (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ord. 5 febbraio 2013 n. 405), “tenuto conto del chiaro tenore letterale dell’art. 1493 del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66”.

Le spese processuali possono essere compensate, attesa la natura formale della decisione.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti del Comando generale dell’Arma dei carabinieri 31.7.2013 n. .../T-1-2 e 24.5.2013 n. ...-T-1-15, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Schillaci, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Nicola Durante, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2014
sasa_sasetti
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 1
Iscritto il: gio feb 28, 2013 10:05 am

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da sasa_sasetti »

follie da Comando Generale....

a me il 42 bis l'hanno accordato e lunedi effettuo il movimento....

Non capisco perchè - nel 2014 - continuino a creare tutte queste discrasie tra militari! MAH!!!
giuseppe1982
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 52
Iscritto il: lun mag 20, 2013 5:30 pm

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Beata te! Io ho vinto il ricorso e sto ancora aspettando!


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
giuseppe1982
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 52
Iscritto il: lun mag 20, 2013 5:30 pm

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Ciao Nino, allora ti riassumo la situazione. Il 28 luglio era l'ultimo giorno affinchè il Ministero potesse fare ricorso al Consiglio di Stato. A distanza di quasi 2 settimane non ho saputo ancora niente. Cosa devo pensare?
Grazie per la tua attenzione.
giuseppe1982
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 52
Iscritto il: lun mag 20, 2013 5:30 pm

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Ragazzi non ci crederete....a distanza di quasi 6 mesi dalla sentenza ancora nulla.
Tramite qualche telefonata sono riuscito a sapere che il ministero intende fare ricorso per il giorno 4/10/2014 ma ad oggi non è stato comunicato nulla al mio legale. MI chiedo se tutto questo possa essere possibile.
Attendo vostri pensieri.
alexj3
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 4
Iscritto il: ven nov 30, 2012 12:40 pm

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da alexj3 »

Novitá..??
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Tutto Ok tutto bene
----------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di TORINO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201401947 2014-12-10

N. 01947/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01128/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Ida Leonardo, Anna Maria Grazia Iaria, con domicilio eletto presso l’avv.to Simona Rostagno in Torino, corso Re Umberto, 75;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Legione Carabinieri Piemonte Valle D'Aosta Compagnia To ......;

per l'annullamento
del provvedimento n. ……./T - 9 di prot., emesso in Roma il 24.5.2013, notificato il 12.6.2013, a firma del Gen. E. Angelo Azavino, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto SM - Ufficio Personale Brigadieri Appuntati e Carabinieri rigettava l'istanza proposta in data 13.2.2012, con la quale la ricorrente, sig.ra OMISSIS effettivo della Legione Carabinieri Piemonte e V.A., richiedeva il trasferimento definitivo alla Legione Carabinieri Calabria ai sensi della circolare n. 944001 -1/T - 16/Pers.Mar.

nonchè dei motivi aggiunti depositati in data 26.6.2014, per l'annullamento
del provvedimento n. …../C1-T-8. emesso in Roma il 16.4.2014, notificato il 29.4.2014, a firma del Gen B. Angelo Agovino, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto SM - Ufficio Personale Brigadieri Appuntati e Carabinieri, in esecuzione dell'ordinanza n. 25/2014 Reg. Prov. Cautelare del TAR Piemonte - Sez. Prima, depositata il 10.1.2014, determinava il rigetto dell'istanza di trasferimento presentata dalla ricorrente il 13.2.2012;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha impugnato (presso il TAR Lazio) il provvedimento con il quale è stata rigettata la sua istanza di trasferimento presso la legione carabinieri Calabria, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e della carenza e della contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di presupposti; contesta parte ricorrente la motivazione espressa per contemperare le esigenze di servizio e la sua situazione personale.

Violazione dell’art. 398 del Regolamento generale dell’Arma dei carabinieri. Assenza di trasparenza. Contraddittorietà. Violazione e falsa interpretazione dei principi fissati con la circolare n. 944001-1/T – Per. Mar.; detta circolare regolamenta la valutazione delle ragioni familiari del personale dell’Arma, individuando principi che non sarebbero stati seguiti nel caso della ricorrente.

Violazione del decreto legislativo n. 151/2001, art. 42 bis. Lamenta parte ricorrente che non sarebbe stata adeguatamente valutata la sua condizione di genitore di figlio in età minore di tre anni.

Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso ed eccependo il difetto di competenza territoriale del TAR adito.

Con ordinanza n. 9340/2013 l’eccezione di incompetenza territoriale è stata accolta, evidenziando la competenza territoriale del Tar Piemonte.

Il ricorso è stato quindi riassunto presso questo Tar.

Con ordinanza n. 25/2014 di questo Tar l’istanza cautelare è stata accolta.

Con provvedimento in data 16.4.2014 l’amministrazione ha provveduto, in ottemperanza al disposto cautelare, nuovamente rigettando l’istanza di parte ricorrente.

Con atto di ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26.6.2014 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del 16.4.2014 deducendo i seguenti motivi di ricorso:
Eccesso di potere sotto il reiterato profilo del difetto di motivazione e della carenza e contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di presupposti.

Con nuovo atto datato 9.9.2014 l’amministrazione resistente ha disposto il trasferimento della ricorrente.

Con memoria depositata in data 22.10.2014, parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

All’udienza del 23.10.2014 la causa è stata rinviata per indisponibilità del relatore.
All’udienza del 20.11.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Come da ultimo richiesto da parte ricorrente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Stante la natura processuale della statuizione e la mancata insistenza sul punto di parte ricorrente sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2014
alexj3
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 4
Iscritto il: ven nov 30, 2012 12:40 pm

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da alexj3 »

Buongiorno a tutti ragazzi, come posso notare le sentenze a nostro favore non mancano ma che voi ne sappiate...il ministero dell'interno ha mai ottemperato a qualcuna di queste?
giuseppe1982
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 52
Iscritto il: lun mag 20, 2013 5:30 pm

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Finalmente!!! Con riserva sono stato assegnato ai sensi dell'Art.42 bis.
Non è stato facile lo ammetto ma ne è valsa la pena. Adesso sto con la mia famiglia!!!! Grazie Panorama!!
Rispondi