Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

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panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Questa riguarda i Vigili del Fuoco ma la Legge è sempre comune a tutti noi.

IL TAR scrive:

1) - Con sentenza di questo Tar n. 386 del 30 maggio 2013, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 5036 del 16 ottobre 2013, è stato accolto il ricorso presentato dall’interessata concernente il diniego di applicazione nei suoi confronti dell’articolo 42 bis del testo unico in materia di pubblico impiego ed è stato disposto che l’amministrazione provveda all’assegnazione temporanea della dipendente nella sede richiesta.

2) - Essendo passata in giudicato la citata decisione, conseguentemente, l’amministrazione dovrà adottare un nuovo provvedimento applicando a favore del ricorrente l’articolo 42 bis del testo unico del pubblico impiego disponendo l’assegnazione temporanea per il periodo massimo previsto dalla suddetta normativa ossia per i previsti tre anni.

Il resto leggetelo qui sotto.
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21/11/2013 201300755 Sentenza 1


N. 00755/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2013, proposto da:
Y. C., rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Corrias, Barbara Porcu, Susanna Carinci, con domicilio eletto presso Susanna Carinci in Bologna, via S. Margherita N. 2;

contro
Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'ottemperanza
- della sentenza TAR n. 386 depositata il 22.05.2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.Con sentenza di questo Tar n. 386 del 30 maggio 2013, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 5036 del 16 ottobre 2013, è stato accolto il ricorso presentato dall’interessata concernente il diniego di applicazione nei suoi confronti dell’articolo 42 bis del testo unico in materia di pubblico impiego ed è stato disposto che l’amministrazione provveda all’assegnazione temporanea della dipendente nella sede richiesta.

Con il presente ricorso, notificato in data 12 luglio 2013, l’interessata ha adito questo giudice, per ottenere l’ottemperanza alla suddetta decisione.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna camera di consiglio.

2.Dopo la presentazione del ricorso l’amministrazione ha comunicato di aver disposto un trasferimento temporaneo, in esecuzione della sentenza di questo Tar, con riserva dell’esito del giudizio di appello, senza tuttavia produrre il relativo provvedimento.

3. Ciò premesso il ricorso è fondato non risultando pienamente ottemperata la sentenza di questo Tar in quanto la comunicazione dell’amministrazione si riferisce ad un’assegnazione meramente provvisoria e temporanea, senza neppure indicarne la durata.

3.1.Essendo passata in giudicato la citata decisione, conseguentemente, l’amministrazione dovrà adottare un nuovo provvedimento applicando a favore del ricorrente l’articolo 42 bis del testo unico del pubblico impiego disponendo l’assegnazione temporanea per il periodo massimo previsto dalla suddetta normativa ossia per i previsti tre anni.

3.2. Non risulta neppure che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento delle spese di causa già liquidate in favore della ricorrente e, pertanto, la stessa dovrà corrispondere la somma già indicata nella citata decisione.

4. Va, invece respinta la pretesa risarcitoria, azionata in sede di ottemperanza, per il ritardo dell’amministrazione nel conformarsi alle statuizione del giudice amministrativo.

Infatti, il danno lamentato non risulta provato e la posizione del ricorrente può essere pienamente soddisfatta attraverso l’applicazione dell’articolo 42 bis per il periodo massimo previsto dalla normativa, ossia per i tre anni, decorrenti dalla data di effettiva assegnazione, con ciò compensando il breve ritardo con il quale l’amministrazione ha iniziato ad ottemperare alla suddetta decisione.

5. Il ricorso va, pertanto, accolto e l’amministrazione dovrà provvedere ad ottemperare alla sentenza di questo Tar come indicato ai precedenti punti 3.1 e 3.2. della presente decisione.

6. Le spese di questa fase del giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente che si liquidano come in dispositivo, oltre alla restituzione della somma pagata per il contributo unificato.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) lo accoglie e, per l’effetto, assegna un termine di 60 giorni all’amministrazione per provvedere nei termini indicati in motivazione, con riserva di nominare un commissario ad acta, le cui spese saranno poste a carico della stessa.

Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa, anche di questa fase del giudizio, in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1000 (mille), oltre C.P.A. ed I.V.A., oltre alla restituzione di una somma pari al contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013


giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Caro Nino, devo dirti di nuovo grazie, poichè quest'ultima sentenza che mi hai mandato (TAR di Bologna) è stata girata subito al mio avv.to che rimasta sorpresa dei tempi celeri per l'emanazione della suddetta inizierà a fare una serie di telefonate per dei chiarimenti in merito, quindi ha sospeso l'istanza cautelare e mi ha detto di aspettare nel caso ci fossero sviluppi, risparmiando denaro.
Attenderemo..............siamo fiduciosi............anche se ho letto in quest'ultima un ulteriore deciosione e quindi sentenza per l'esecutività del provv.to entro 60 gg. Per un totale di tre sentenze (Tar - Consiglio di Stato - Tar)....
Grazie mille per il tuo impegno!!!!
panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Tieni presente che la suddetta sentenza si riferisce per chiedere l'ottemperanza:
- della sentenza TAR n. 386 depositata il 22.05.2013.

ciao
vspesercito

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da vspesercito »

Salve a tutti mi presento sono un caporalmaggiore capo scelto dell'esercito, ho fatto richiesta di trasferimento temporaneo secondo la legge 151/2001 art. 42 bis .
Nell'articolo è ben citato il tempo di risposta che deve essere dato entro 30 giorni dalla domanda. Bene, io aspetto da più di 60 giorni questa risposta e ancora deve arrivare.
Volevo chiedere quindi se anche gli altri colleghi avessero aspettato oltre i 30 giorni. Inoltre volevo anche sapere se potevo presentare già qualche lettera di sollecito oppure appellarmi già al TAR.
Temo di avere risposte negative e sono determinato ad andare fino in fondo.
Attendo con ansia qualche risposta, e colgo comunque l'occasione per augurarvi un anno sempre migliore di quello appena trascorso. a presto
giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

ciao, io ho aspettato circa 40 giorni prima che la risposta del ministero arrivasse.
Per poter far ricorso devi aspettare che ti diano una risposta all'interno della quale devono essere sancite le metodologie per il tuo ricorso.
Spero di esserti stato utile. Io sto ancora aspettando che il Tar prenda esamini la mia domanda.........
vspesercito

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da vspesercito »

giuseppe1982 ha scritto:ciao, io ho aspettato circa 40 giorni prima che la risposta del ministero arrivasse.
Per poter far ricorso devi aspettare che ti diano una risposta all'interno della quale devono essere sancite le metodologie per il tuo ricorso.
Spero di esserti stato utile. Io sto ancora aspettando che il Tar prenda esamini la mia domanda.........
ciao giuseppe, io l'ho presentata la prima settimana di novembre, ma informandomi sempre di piu vedo che a tutti viene rigettata. A te hanno dato le motivazioni? Poi leggendo meglio tutti i ricorsi ho visto che sono stati presentati perchè il ministero ha rigettato la domanda per la non applicabilità della legge ai militari e ovviamente i ricorsi sono stati vinti. anche a te è andata così?
panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Avviso per coloro che si trovano nelle medesime condizioni e che siete stati ingiustamente penalizzati.

Ora potete a seguito di questa nuova dritta che giunge dal C.d.S. far valere i vostri diritti.
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Con questa sentenza il CdS da un indirizzo a tutte le Amministrazioni ed in particolare a FF.AA. e FF.PP. che non hanno ben afferrato il termine inteso - visto che la Legge lo mensiona: “anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni”.

Il CdS precisa:

1) - Ora, l’espressione “in modo frazionato” indica che il beneficio può essere suddiviso (a richiesta del soggetto interessato) in periodi non immediatamente consecutivi fra loro – i quali vanno sommati fra loro fino al raggiungimento della durata complessiva di tre anni. Se non altro per questa via, dunque, può accadere che il triennio di godimento si prolunghi oltre il compimento del terzo anno di età del bambino.

2) - Si deve inoltre considerare che nell’arco dei primi tre anni di vita del bambino la madre usufruisce di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (tre mesi dal parto) e che può usufruire di altri periodi di astensione facoltativa, durante i quali non vi sarebbe motivo di chiedere il beneficio di cui all’art. 42-bis.

3) - Pertanto è illegittimo il provvedimento che limita il godimento del beneficio fino alla data del compimento di tre anni di età del figlio, nell’erroneo presupposto che detto limite sia stabilito dalla norma.

Il resto potete leggerlo qui sotto.

Cmq. le sentenze citate in quest'ultima, sono già state da me postate in questo dialogo precedentemente.
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10/01/2014 201400051 Sentenza 3


N. 00051/2014REG.PROV.COLL.
N. 08021/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8021 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso Studio Torcicollo in Roma, via Carlo Mirabello, 11;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - sez. III n. 00678/2013, e della sentenza n. 4852/2012 del TAR Lazio, Roma, sezione I Ter - diniego assegnazione prolungata presso Questura di Brindisi

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Urbani Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio è stato proposto dall’attuale ricorrente per ottenere l’ottemperanza di un giudicato amministrativo. L’azione di ottemperanza è stata proposta inizialmente davanti al T.A.R. del Lazio il quale peraltro si è dichiarato incompetente in applicazione dell’art. 113, c.p.a..

Il ricorso viene ora riassunto davanti al Consiglio di Stato.

2. Nel pregresso giudizio di cognizione, l’attuale ricorrente, quale dipendente della Polizia di Stato, aveva impugnato il diniego del beneficio di cui all’art. 42-bis, d.P.R. n. 151/2001 (testo unico delle disposizioni a tutela della maternità e della paternità).

Si tratta della disposizione che consente al genitore lavoratore dipendente (in questo caso la madre) con un figlio di età inferiore a tre anni di chiedere l’assegnazione ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

L’amministrazione aveva negato il beneficio con la motivazione che la norma in questione non si applica al personale della Polizia di Stato.

Il T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 4852/2012, aveva accolto il ricorso, affermando che l’art. 42-bis si applica anche al personale della Polizia di Stato. La decisione è stata sostanzialmente confermata (sia pure con argomentazioni parzialmente diverse) dal Consiglio di Stato con sentenza n. 678/2013.

3. L’amministrazione della P.S. ha inteso dare esecuzione al giudicato. Ha quindi riesaminato l’istanza dell’interessata e l’ha accolta, facendo dichiarata applicazione dell’art. 42-bis. Di conseguenza ha trasferito temporaneamente la dipendente ad una sede di servizio nella città di Brindisi, come richiesto.

Tuttavia ha posto il termine del 5 giugno 2014, coincidente con il compimento del terzo anno di età da parte della figlia più piccola dell’interessata.

L’amministrazione ha con ciò espresso il convincimento che l’art. 42-bis si debba interpretare nel senso che il beneficio dell’assegnazione ad una determinata sede di servizio possa essere goduto solo entro i primi tre anni di vita del bambino.

4. L’interessata ha proposto il ricorso per ottemperanza, contestando il termine finale apposto nel provvedimento. La tesi dell’interessata è che il beneficio debba avere la durata complessiva di tre anni non necessariamente coincidenti con i primi tre anni di vita del bambino.

L’amministrazione resiste con atto di mera forma.

5. Nel merito, il Collegio osserva che l’amministrazione mostra de plano di ritenere applicabile nella fattispecie l’art. 42-bis. Mostra, altresì, di avere valutato favorevolmente l’istanza dell’interessata, sotto il profilo della sua compatibilità con le esigenze del servizio; in particolare il termine finale apposto al godimento del beneficio non appare frutto di una valutazione discrezionale riferito a questo aspetto, bensì esprime (a quanto pare) il convincimento che si tratti di un limite inerente al sistema normativo.

6. Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.

L’art. 42-bis dispone, testualmente, che il beneficio spetta al genitore di figli minori fino a tre anni di età, ma aggiunge, altrettanto testualmente, che può essere goduto “anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni”.

Ora, l’espressione “in modo frazionato” indica che il beneficio può essere suddiviso (a richiesta del soggetto interessato) in periodi non immediatamente consecutivi fra loro – i quali vanno sommati fra loro fino al raggiungimento della durata complessiva di tre anni. Se non altro per questa via, dunque, può accadere che il triennio di godimento si prolunghi oltre il compimento del terzo anno di età del bambino.

Si deve inoltre considerare che nell’arco dei primi tre anni di vita del bambino la madre usufruisce di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (tre mesi dal parto) e che può usufruire di altri periodi di astensione facoltativa, durante i quali non vi sarebbe motivo di chiedere il beneficio di cui all’art. 42-bis.

Verosimilmente è anche con riguardo a queste evenienze che il legislatore ha ritenuto opportuno chiarire che il trasferimento temporaneo può essere usufruito “in modo anche frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni”.

Pertanto è illegittimo il provvedimento che limita il godimento del beneficio fino alla data del compimento di tre anni di età del figlio, nell’erroneo presupposto che detto limite sia stabilito dalla norma.

7. In conclusione, il ricorso va accolto, disponendosi che in ottemperanza al giudicato l’amministrazione deve prolungare il trasferimento temporaneo dell’interessata anche oltre il compimento del terzo anno di età della figlia minore, salvo il limite della durata complessiva di tre anni.

Resta impregiudicata, non rientrando nella materia del contendere in questa sede, ogni questione concernente le valutazioni discrezionali dell’amministrazione circa la compatibilità del beneficio con le esigenze di servizio.

Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della novità della questione.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie il ricorso per ottemperanza, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





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giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

che dire....non si vergognano nemmeno un pò? Varrebbe a dire, secondo il loro ragionamento, che nel mio caso, oltre ad attendere che prendano ancora in esame il mio ricorso (depositato i primi di luglio 2013 al TAR di Bologna) nonchè le varie sentenze successive fino a quella di ottemperanza, trascorreranno si e no 2 anni, rimanendo così solo un anno scarso ovvero quando mio figlio allora avrà già due anni. Quindi tanto sbattimento per un anno che potrei fare benissimo con un aggregazione ai sensi dell'art 7 attaccando poi ferie e malattia ma sopratutto risparmiando dei bei soldini. Menomale che qualcuno ha ribadito il concetto. Altro che abuso di potere...sempre più senza parole. Per non parlare dei tempi di attesa caro amico mio, da luglio ad oggi sono trascorsi già 7 mesi, chi me li restituisce? Per ritornare alla domanda che mi ha fatto il collega dell'esercito, ti dico che il Ministero aveva motivato il diniego dicendo che avrei creato vacanza in organico all'ufficio di appartenenza quando poi sono stati assegnati 15 colleghi di prima nomina...lascio a te un giudizio.
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Giuseppe, devi leggere il concetto di cui ai punti 1 e 3 del mio breve testo.
In tal caso il CdS precisa che il beneficio non scade al termine del compimento di 3 anni del figlio come interpreta l'Amm.ne erratamente ma che si ha diritto a 3 anni anche frazionati oltre i 3 anni di vita del figlio visto che l'Amm.ne già nega tale diritto in principio. Quindi anche la sentenza che riguarda il tuo caso sarà positiva quando tuo figlio/a compirà 3 anni di vita HAI DIRITTO a fruire i 3 anni di beneficio successivamente, quindi non perdi nulla.
Questo è il concetto della sentenza del Consiglio di Stato.
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Grazie Nino, avevo capito... la mia era solo un'esternazione rabbiosa contro coloro che invece di tutelarci e garantire i nostri diritti non fa altro che screditarli facendoci dannare.... Sono contento di questa sentenza... Grazie Nino come sempre...
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Con questa sentenza ormai le Amm.ne non possono più ostacolare i 3 anni di diritto e NON sino al compimento dei 3 anni del figlio/a.
Cmq. visto ciò, personalmente consiglio a tutti i ricorrenti di puntualizzare tramite legale tale diritto per evitare di fare ulteriore ricorso e perdere ulteriormente tempo/soldi.
Quindi ribadite ai vostri legali di depositare prima della discussione o di richiesta di sospensiva, apposita richiesta che s'intendono 3 anni di benefici.
davide1480

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da davide1480 »

Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum.
Sono un Assistente della Polizia di Stato in servizio a Roma e residente a Bologna,a Febbraio 2013 ho presentato una richiesta di aggregazione temporanea ex art 42 bis., dopo circa 40 giorni (veloci rispetto a quello che ho letto nel forum) mi è stata data una risposta negativa all'istanza dondo come motivi l'inapplicabilità di suddetto articolo per gli appartenenti delle forze di polizia e le esigenze di servizio del reparto di appartenenza.
La mia situazione vede mia moglie lavoratrice nel comune di Bologna e all'epoca della presentazione della domanda ben 2 figli minori di tre anni (uno 2 e l'altro 3 mesi!!!!!).
Leggendo tutte queste sentenze mi chiedo come sia possibile che le nostre amministrazioni continuino a negare ques'aticolo concedendolo soltanto dopo aver fatto ricorso/i, facendo spendere molti soldi.
Io ho rinunciato al ricorso ma non mi dò pace perchè sono in una situazione che mi impedisce di poter veder crescere i miei figli, ma soprattuto pote aiutare e stare vicino a mia moglie visto che enteambi i nostri genitori non sono residenti nella nostra regione.
Scusate se mi sono dilungato, ma il mio è uno sfogo.
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Il diniego (risposa negativa) da parte delle Amm.ni ormai è prassi consolidata e scontata.
Loro sanno bene che se vuoi ottenere il trasferimento devi fare ricorso.
In coso di accoglimento però viene rimborsato il contributo unificato versato ma, questo deve essere chiesto nel ricorso poiché non è una cosa automatica, infatti ogni Tar ha un diverso comportamento.
giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Ciao Nino, oggi mi sono recato presonalemente al tar di bologna, per sapere a che punto è il mio ricorso. La dott.ssa mi ha risposto che hanno cominciato a trattare quelli del 2010 quindi per il mio presentato a luglio 2013 dovrò ancora aspettare. Ho riferito tutto al mio avv.to che non ha chiesto nemmeno la sospensiva poichè non ve nerano le ragioni. Vale la pena continuare?
panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Il tuo avvocato, visto che tu paghi, poteva chiedere benissimamente la sospensiva per accelerare i tempi in attesa del giudizio definitivo.
Poteva anche chiedere la trattazione in forma semplificata della sentenza visto l'argomento e le tante sentenze positive, tra cui quelle del Consiglio di Stato.
Continuare, sicuramente ne vale la pena, poiché si potrà beneficiare cmq. dei 3 anni successivi alla sentenza.
Cmq. volendo il tuo avvocato può fare istanza chiedendo al presidente di trattare il ricorso (certo, non può pretendere poiché è sempre un giudice) in conseguenza dei danni cagionati dal comando.
ciao
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