Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

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giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Si ho fatto come tu mi hai detto........addirittura ho visto che è possibile chiedere anche un risarcimento danni....Per ora vediamo come va...stai tranquillo che tu sarai uno dei primi a saperlo...Se vuoi posso mandarti in pvt la risposta negativa del Ministero e copia del ricorso fatto...
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooo


panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Ok, mandami il tutto così vedo cosa ti hanno risposto/scritto.
ciao
william83

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da william83 »

giuseppe1982 ha scritto:Si ho fatto come tu mi hai detto........addirittura ho visto che è possibile chiedere anche un risarcimento danni....Per ora vediamo come va...stai tranquillo che tu sarai uno dei primi a saperlo...Se vuoi posso mandarti in pvt la risposta negativa del Ministero e copia del ricorso fatto...
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooo
Scusa, ma il ministero ti ha dato risposta negativa?
Pensavo si dovesse mandare tutto al comando generale...
giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

william essendo un poliziotto dipendo dal ministero degli interni... ho dovuto fare così poichè diverso dall'essere militare.
panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Questa sentenza riguarda il personale del Corpo Forestale ma giusto per incrementare il beneficio negato la posto anche qui.

art. 42 bis d.lgs. 151/2001

1) - impugnava il provvedimento dell’Ispettorato Generale del Corpo Forestale di Milano che aveva rigettato l’istanza di assegnazione temporanea presso l’Ufficio territoriale per la biodiversità di ……… (LT) proposta ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. 151/2001, ........ ad assegnare la ricorrente presso la sede richiesta o presso sedi limitrofe oppure ove risultino espletabili i suoi compiti di assistenza ai figli minori di tre anni.

IL TAR precisa:

2) - Il provvedimento impugnato ha rigettato l’istanza del ricorrente perché “l’interesse legittimo a fondamento della stessa non si concretizza in ragione dell’incompatibilità con le peculiarità attinenti le generiche funzioni e l’organizzazione dell’amministrazione forestale”.

3) - La motivazione del provvedimento, riportata testualmente, appare meramente di stile e non consente di cogliere le ragioni che hanno concretamente consentito all’amministrazione di rigettare l’istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente.

IL TAR conclude:

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Il resto leggetelo qui sotto.

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26/07/2013 201302005 Sentenza 4


N. 02005/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03670/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3670 del 2011, proposto da:
A. Z., rappresentata e difesa dall'avv. ………, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raffaello Stendardi in Milano, via Lupetta, 2;

contro
Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento
- della nota del Comando Provinciale di Milano del Corpo Forestale dello Stato del 10 ottobre 2011, comunicata alla ricorrente in data 17 ottobre 2011, con la quale è stato reso noto che l’Ispettorato Generale del C.F.S. ha rigettato l’istanza di trasferimento della ricorrente;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione e regolarmente depositato nella Segreteria del Tar, A. Z. impugnava il provvedimento dell’Ispettorato Generale del Corpo Forestale di Milano che aveva rigettato l’istanza di assegnazione temporanea presso l’Ufficio territoriale per la biodiversità di ……… (LT) proposta ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. 151/2001, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento, con condanna dell’amministrazione resistente ad assegnare la ricorrente presso la sede richiesta o presso sedi limitrofe oppure ove risultino espletabili i suoi compiti di assistenza ai figli minori di tre anni. La ricorrente chiedeva, in ogni caso, la condanna al risarcimento dei danni patiti.

In particolare, la ricorrente contestava l’erroneità della motivazione, in quanto l’ufficio presso cui aveva chiesto il trasferimento risultava in carenza di organico e in ogni caso il provvedimento non esponeva le ragioni che avevano condotto al diniego dell’istanza.

L’amministrazione si costituiva regolarmente in giudizio contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Orbene tanto premesso in punto di fatto, il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato ha rigettato l’istanza del ricorrente perché “l’interesse legittimo a fondamento della stessa non si concretizza in ragione dell’incompatibilità con le peculiarità attinenti le generiche funzioni e l’organizzazione dell’amministrazione forestale”.

La motivazione del provvedimento, riportata testualmente, appare meramente di stile e non consente di cogliere le ragioni che hanno concretamente consentito all’amministrazione di rigettare l’istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente.

L’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 subordina il trasferimento del pubblico dipendente al “previo assenso dell’amministrazione di provenienza”; quest’ultima in caso di dissenso deve espressamente motivare sul punto.

Il provvedimento che si pronuncia sull’istanza di trasferimento ha, quindi, carattere discrezionale e, specie quello di rigetto, deve contenere una profonda motivazione idonea a consentire all’istante di cogliere le ragioni che hanno condotto all’esito negativo.

Il provvedimento impugnato, invece, contiene una motivazione meramente apparente e, comunque, non idonea a consentire alla ricorrente di cogliere le ragioni che hanno condotto l’amministrazione alla determinazione negativa sulla domanda.

Ne deriva, pertanto, che il provvedimento impugnato va annullato.

Non può, invece essere disposta la condanna dell’amministrazione resistente ad assegnare la ricorrente presso la sede richiesta o presso sedi limitrofe oppure ove risultino espletabili i suoi compiti assistenziali, in quanto il carattere eminentemente discrezionale del provvedimento impugnato consente a questo giudice esclusivamente l’annullamento delle stesso senza alcuna possibilità di impingere nel merito delle scelte della p.a.

Parimenti va rigettata la domanda risarcitoria non avendo parte ricorrente fornito alcuna prova in ordine ai danni patiti in conseguenza del rigetto dell’istanza di trasferimento.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario
Maurizio Santise, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2013
panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

TAR sez. SALERNO
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1) - Ritenuta la fondatezza del ricorso proposto alla luce dell’orientamento giurisprudenziale recentemente espresso dal Consiglio di Stato , con sentenza della sez. VI n. 2730 del 21-5-2013, condiviso dal Collegio;

2) - Evidenziato , invero, che l’articolo 1493 del d.lgs. n. 66/2010, applicabile ratione temporis alla vicenda oggetto del presente giudizio

3) - Ritenuto, di conseguenza, in considerazione della chiarezza e della univocità del prefato dettato normativo, che l’istituto del trasferimento temporaneo , previsto dall’art. 42 bis, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, trova applicazione per il personale dell’Arma dei Carabinieri, non potendosi ritenere ostativa, in relazione alla sopravvenuta entrata in vigore del richiamato articolo 1493 del Codice dell’ordinamento militare, la riserva di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 151/2001;

Il resto leggetelo qui sotto.
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11/10/2013 201302048 Sentenza Breve 1


N. 02048/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01426/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2013, proposto da:
B. M., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Cecinato, con domicilio eletto presso Fabrizio Cecinato in Salerno, c.so V.Eman.74 c/o M.Autuori, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Spina, con domicilio eletto presso Antonella Spina in Salerno, c.so V.Emanuele,74 c/o Autuori;

contro
Ministero Della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; Comando Generale Dell'Arma Dei Carabinieri in Persona del Comandante, Capo I Reparto -Sm- Ufficio Personale del Comando Generale Dei Carabinieri;

per l'annullamento
del provvedimento n……./T-3-7 di prot. del 3.06.2013, con il quale il Capo del I° Reparto-SM-Uff.Personale brigadieri appuntati e carabinieri del Comando Generale dell'arma dei Carabinieri, respingeva l'istanza della ricorrente tesa ad ottenere il trasferimento in una sede più vicina al proprio nucleo familiare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuta la fondatezza del ricorso proposto alla luce dell’orientamento giurisprudenziale recentemente espresso dal Consiglio di Stato , con sentenza della sez. VI n. 2730 del 21-5-2013, condiviso dal Collegio;

Evidenziato , invero, che l’articolo 1493 del d.lgs. n. 66/2010, applicabile ratione temporis alla vicenda oggetto del presente giudizio, prevede che “ Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di paternità e maternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione”;

Ritenuto, di conseguenza, in considerazione della chiarezza e della univocità del prefato dettato normativo, che l’istituto del trasferimento temporaneo , previsto dall’art. 42 bis, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, trova applicazione per il personale dell’Arma dei Carabinieri, non potendosi ritenere ostativa, in relazione alla sopravvenuta entrata in vigore del richiamato articolo 1493 del Codice dell’ordinamento militare, la riserva di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 151/2001;

Ritenuto per quanto sopra che il ricorso è fondato e va accolto, conseguendo all’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato l’obbligo per l’amministrazione resistente di esaminare la domanda della ricorrente sulla base di quanto statuito dall’invocato articolo 42 bis ;

Ritenuto , in considerazione della peculiarità della controversia e della novità della questione, che le spese di causa possono essere integralmente compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, così come in motivazione precisato, e , per l’effetto, annulla il provvedimento prot. N. ……/T-3-7 del 3.6.2013.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Francesco Mele, Consigliere, Estensore
Paolo Severini, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 11/10/2013
panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Il Consiglio di Stato non è dello stesso parere del M.I.

Il Ministero dell'Interno ha Appellato la sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA SEZIONE I n. 00386/2013 ed ha perso l'appello in data 16.10.2013.

1) - L’amministrazione opponeva un diniego ritenendo che tale norma non potesse trovare applicazione al caso in esame poiché riguardante solo la mobilità tra diverse amministrazioni; ed inoltre in quanto la normativa del personale dei Vigili del Fuoco, in quanto in regime pubblicistico ex lege n.252/2004, non consente la mobilità verso altre amministrazioni.

IL CdS scrive:

2) - Al riguardo, il Collegio, - OMISSIS - ritiene che recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali giustifichino un ripensamento sulla estendibilità di tale disciplina anche a detto personale.

(N.B.: Il CdS dopo aver commentato sui Vigili del Fuoco cita l'art. 1493 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), tanto da precisare):

3) - La norma è stata ritenuta dalla recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, alla quale la Sezione ritiene di aderire, come avente portata generale e come tale applicabile, oltre che al personale militare e alle Forze di polizia, anche a tutti i dipendenti pubblici di cui all'art. 3, co. 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Cfr. Cons. Stato, IV, 10 luglio 2013 n.3683; VI, 21 maggio 2013 n.2730).

Il resto leggetelo direttamente qui sotto.
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16/10/2013 201305036 Sentenza 3


N. 05036/2013REG.PROV.COLL.
N. 06226/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6226 del 2013, proposto da:
Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

contro

Y. C.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA SEZIONE I n. 00386/2013

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il Cons. Roberto Capuzzi e udito dello Stato Caselli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La odierna appellata, dipendente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e madre di un figlio minore di tre anni, esponeva davanti al Tar Emilia Romagna, sede di Bologna, di aver presentato domanda di trasferimento temporaneo ai sensi dell’articolo 42 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L’amministrazione opponeva un diniego ritenendo che tale norma non potesse trovare applicazione al caso in esame poiché riguardante solo la mobilità tra diverse amministrazioni; ed inoltre in quanto la normativa del personale dei Vigili del Fuoco, in quanto in regime pubblicistico ex lege n.252/2004, non consente la mobilità verso altre amministrazioni.

Avverso tale diniego l’interessata deduceva profili vari di illegittimità.

Il Tar riteneva il ricorso fondato in quanto:

-l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente, contempla una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all'interno della stessa amministrazione di appartenenza;

-la sopradetta disposizione in quanto finalizzata alla tutela di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia ed all'assistenza dei figli minori fino a tre anni d'età con i genitori impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa, ha portata generale ed è applicabile ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, esclusa ogni discriminazione in relazione a particolari categorie, a meno di configurare profili di dubbia costituzionalità;

-la diretta applicabilità delle norme a tutela della maternità e della paternità è prevista anche dall'art. 11 del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; il rinvio all'art. 42 bis del d. lgs. 151 / 2001 vale a rendere applicabile la disposizione in parola anche alla mobilità tra diverse sedi della medesima amministrazione;

- non sarebbe risolutivo il fatto che per il personale dei Vigili del Fuoco non sia prevista la mobilità volontaria tra amministrazioni ex art. 30 d. lgs. 165/2001, in quanto personale in regime di diritto pubblico, circostanza questa che non potrebbe determinare l'inapplicabilità tout court dell'art. 42 bis rimanendo sempre possibile la mobilità tra diverse sedi della stessa amministrazione.

Concludeva quindi il Tar ritenendo che, in applicazione della invocata disposizione, l’amministrazione avrebbe dovuto disporre il trasferimento della dipendente con vittoria spese.

2. Nell’atto di appello il Ministero richiama l’ambito soggettivo della disposizione posta dall’art. 42 bis del d.lvo n.151/2001 ritenendolo ristretto a dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co.2 del d.lvo 165/2001 restando escluso, in quanto non richiamato dalla norma, il personale in regime di diritto pubblico (art. 3 del d.l.vo 165/2001) il cui rapporto di lavoro è invece disciplinato dai rispettivi ordinamenti e non dal d.lvo 165/2001.

Nel caso specifico l’art. 1 della legge 30 settembre 2004 n.252 ha inserito l’art. 1 bis novellando l’art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 prevedendo per il personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco il regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.

La difesa erariale richiama poi i precedenti specifici di questo Consiglio di Stato che con sentenza della IV Sez. n.3876/2007 ha precisato, con riferimento al personale disciplinato in regime di diritto pubblico ex art. 3 del d.lg.vo n.165/2001, che la inapplicabilità del beneficio previsto dall’art. 42 bis del d.lg.vo n.151/2001 “si rapporta al particolare status giuridico di quel personale le cui specifiche funzioni giustificano un regime differenziato”. Ribadisce che l’art. 42 bis in parola si applica al trasferimento tra amministrazioni diverse come dimostrato dall’inciso del primo comma secondo il quale il trasferimento di cui si tratta è subordinato all’assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione e dal secondo comma, secondo il quale il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione, previsione questa che si attaglia alla sola ipotesi di trasferimento tra amministrazioni diverse, l’unica che comporti la disponibilità del posto lasciato scoperto.

Pertanto il trasferimento in parola opererebbe solo tra pubbliche amministrazioni diverse, ma non sarebbe applicabile per esigenze di tutela degli stessi principi generali di ordine costituzionale invocati dal primo giudice (quali quelli indicati nell’art. 97 Cost.) ad alcune categorie di personale che, proprio in ragione di particolari esigenze finalizzate al perseguimento di primari interessi pubblici, la cui esecutività è affidata al regime lavorativo pubblico, sono soggette ad una disciplina lavorativa autonoma e diversa da quella generale prevista per il solo personale c.d. contrattualizzato.

Dovrebbe poi aggiungersi il fatto che l’art. 70 co.11 del d.lvo 165/2001 prevede che le disposizioni in materia di mobilità di cui agli artt. 30 e ss. non si applicano al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

La appellata dipendente non si è costituita.

Alla camera di consiglio del 12 settembre 2013, fissata per l’esame della istanza cautelare, previo avviso, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione in forma immediata.

3. Il Collegio ritiene che l’appello non meriti accoglimento e che la sentenza del Tar debba essere confermata.

Il Ministero intimato ha disposto la reiezione della domanda di trasferimento di sede ex art. 42 bis sopra richiamato, proposta dalla ricorrente, madre di un figlio minore di tre anni, assumendo la inapplicabilità dell’articolo al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Assume pertanto priorità logica definire l'ambito di applicazione della disposizione indicata, verificando se il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco sia o meno destinatario del beneficio del trasferimento temporaneo e in specie se questo sia da ritenere ammissibile nell'ipotesi in cui il Vigile richieda il trasferimento all'interno della stessa amministrazione di appartenenza.

Al riguardo, il Collegio, pur consapevole di un orientamento del giudice d'appello e della stessa Sezione III°, contrario alla tesi argomentativa fatta propria dal primo giudice e contestata dal Ministero appellante, fondato sul presupposto che la particolare disciplina di favore non possa valere per il personale disciplinato in regime di diritto pubblico, assoggettato alle disposizioni proprie dei rispettivi ordinamenti, ritiene che recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali giustifichino un ripensamento sulla estendibilità di tale disciplina anche a detto personale.

Va premesso che la generalità delle disposizioni del decreto legislativo n. 151/2001 riguarda indistintamente tutti i lavoratori dipendenti sia privati che pubblici, incluso fra questi ultimi anche il personale che conserva la disciplina di diritto pubblico (c.d. impiego pubblico non contrattualizzato).

Questo punto si può ritenere pacifico, così come era pacifico che anche prima della c.d. privatizzazione del pubblico impiego (d.lgs. n. 29/1993) la normativa, allora denominata “a tutela delle lavoratrici madri”, si applicasse anche al personale pubblico, incluso quello a disciplina speciale (si pensi all’astensione obbligatoria per puerperio).

Quanto all’art. 42-bis, il suo testo indica esplicitamente come suoi destinatari i dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni “di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

L’art. 1, comma 2, contiene un elenco (forse inutilmente minuzioso e probabilmente integrabile in via interpretativa) delle “pubbliche amministrazioni” a cominciare da “tutte le amministrazioni dello Stato”; e non vi è dubbio che in questa ampia e generica formulazione rientrino anche le carriere speciali non privatizzate. Tanto è vero che l’art. 3 dello stesso decreto legislativo individua, all’interno della generica formulazione delle “amministrazioni dello Stato, quelle che “in deroga” sono sottratte alla privatizzazione.

Vi sono dunque molteplici elementi, sia di ordine testuale che di ordine sistematico e razionale, per concludere che l’art. 42-bis del decreto legislativo n. 151/2001 si applica anche al personale di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001 (ossia quello non privatizzato) siccome rientrante nella previsione dell’art. 1, comma 2, di quest’ultimo decreto.

Per sostenere il contrario viene messo in evidenza quel passo dell’art. 42-bis il quale dispone che il beneficio è concesso «previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato...»; tali espressioni vengono giustamente intese come allusive dell’ipotesi di un trasferimento fra diverse amministrazioni. Ciò premesso, viene obiettato che per talune carriere statali (fra le quali, per quanto qui interessa, quella dei Vigili del Fuoco) la mobilità da o verso amministrazioni diverse non è concepibile; e se ne trae la conclusione che per le carriere di questo genere l’art. 42-bis sia inapplicabile per intero

Il Collegio ritiene che l’argomentazione così riferita, pur corretta nelle premesse, sia manifestamente illogica nelle conclusioni; si tratta, insomma, di un paralogismo.

Certamente l’accenno dell’art. 42-bis ad una “amministrazione di provenienza” e ad una “amministrazione di destinazione” rivela che la volontà del legislatore è quella di configurare il beneficio con tale ampiezza, da rendere possibile anche il passaggio da un’amministrazione all’altra (ossia: da un Comune ad altro Comune, etc.). Ma questo non significa che sia precluso chiedere e ottenere, semplicemente, il trasferimento da una sede all’altra di una stessa amministrazione. Il più comprende il meno, secondo un principio di logica elementare.

Si potrà discutere se la specificità del servizio dei Vigili del Fuoco (o di altre figure professionali del pubblico impiego) consenta il passaggio da o verso altra amministrazione. Ma non di questo si discute nella presente vicenda.

Perciò, dato e non concesso che sotto questo profilo l’art. 42/bis sia incompatibile con l’ordinamento dei Vigili del Fuoco, e dunque parzialmente inapplicabile, esso non è incompatibile né inapplicabile se riferito al passaggio da una ad altra sede della stessa amministrazione.

Si può aggiungere che di recente, l'art. 1493 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sotto la rubrica "Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione", al primo comma ha previsto che al personale militare femminile e maschile si applica, “..tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione".

La norma è stata ritenuta dalla recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, alla quale la Sezione ritiene di aderire, come avente portata generale e come tale applicabile, oltre che al personale militare e alle Forze di polizia, anche a tutti i dipendenti pubblici di cui all'art. 3, co. 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Cfr. Cons. Stato, IV, 10 luglio 2013 n.3683; VI, 21 maggio 2013 n.2730).

Inoltre l'inciso "tenendo conto del particolare stato rivestito", contenuto nel sopra riportato art. 1493, comma 1, deve interpretarsi nel senso che esso comporta l'attribuzione all'amministrazione di un potere valutativo da esercitare caso per caso e tenuto conto delle complessive esigenze degli uffici e delle peculiari funzioni del personale, imponendo un onere motivazionale relativo alle ragioni organizzative che, nel caso concreto, siano ostative all'accoglimento dell'istanza (quali, ad es., l'incidenza negativa del trasferimento sul funzionamento dell'ufficio a quo o l'indisponibilità di posti da ricoprire presso l'ufficio ad quem, in relazione al particolare stato rivestito dall'istante nel concreto contesto organizzativo).

Peraltro il citato art. 1493 non innova, per quanto qui interessa, all’art. 42-bis, in quanto già dal testo di quest’ultimo si evince che il beneficio da esso contemplato non costituisce un diritto del dipendente, ma la sua concessione è subordinata all’assenso dell’amministrazione interessata (ovvero delle amministrazioni interessate, qualora siano diverse) con la precisazione che «l'eventuale dissenso deve essere motivato».

4. Applicando quindi le considerazioni di cui sopra al caso di specie, conclude il Collegio che il provvedimento impugnato in primo grado è viziato in quanto emesso sull’erroneo presupposto che l’art. 42-bis non si applichi al personale pubblico non contrattualizzato e comunque ai Vigili del Fuoco. Ciò non significa che l’amministrazione fosse tenuta a concedere il beneficio richiesto, ma un eventuale diniego avrebbe dovuto essere motivato con riferimento a specifiche ragioni di esigenze di servizio, discrezionalmente apprezzate; di una simile valutazione discrezionale non vi è traccia nel provvedimento impugnato.

4. In conclusione nei termini di cui sopra l’appello deve essere respinto, salvi gli ulteriori provvedimenti.

5. Nulla è da statuire sulle spese del presente grado, non essendovi stata costituzione di controparti.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
respinge.

Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore
Hadrian Simonetti, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2013
giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

ciao Nino, vedo che continui a pubblicare ottime notizie.
La mia situazione è ancora al vaglio del Tar di Bologna spero di ricevere presto buone notizie.
Nel frattempo ti ringrazio a nome di coloro che si trovano nella mia stessa situazione poichè ci tieni sempre così aggiornati.

CIaooooooooooooooooo
panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Come sai/saprete lo faccio sempre volentieri nel darvi aiuto a tutti poiché le problematiche che ci riguardano sono sempre tanti.

Vi invito anche ha leggere il mio ultimo nuovo post "singolo" sui permessi della legge 104 in cui l'11° Battaglione Carabinieri Puglia ha revocato un beneficio già concesso e riconosciuto per il solo fatto:
«… la S.V. non riunisce più i requisiti previsti per la concessione del beneficio di cui alla citata legge 104/92 e ss.mm. perché ha dichiarato che sua moglie accudisce il proprio genitore diversamente abile …».

Praticamente la moglie del collega NON doveva accudire il proprio genitore/padre invalido.
Ma.!! questa proprio non l'ho capita.

Il Tar di Bari non ha neanche accolto l'istanza di sospensiva e bene ha fatto il collega a rivolgersi al CdS il quale così ci è espresso:
(Rilevato che sussiste il periculum in mora considerato che allo stato l’appellante non può prestare assistenza se non subendo decurtazioni stipendiali e rilevato altresì che la complessiva vicenda deve essere valutata anche in relazione all’ ormai affermatosi orientamento giurisprudenziale che ritiene non indispensabile il ricorrere del requisito della esclusività);

Poi il giudizio è tornato al Tar di Bari ove il ricorso è stato accolto ma non ho capito perché il citato Tar non richiama il testo del CdS o l'intervento positivo del CdS.
giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Io non capisco proprio perchè tutta questa ostilità...
Ma pensano che tutti questi ricorsi siano gratis...?
Ma poi per quale motivo dico io...non si chiede di non lavorare percependo regolare stipendio... ma quella di poter lavorare con la serenità dell'intera famiglia che per un motivo o per un altro si trova in una città diversa dalla quale ognuno di noi è stato assegnato...e che non mi venissero a dire "nessuno ti ha chiesto di fare il poliziotto"... se la legge è uguale per tutti bhe allora vale anche per noi....
Sicuramente avrei fatto a meno di tali richiami giurisdizionali ma in Italia purtroppo è così....o bere o affogare....vedasi l'ultima legge di stabilità....ma per piacere...
Scusate lo sfogo....
panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Personale CC.

Il TAR di Torino precisa:

1) - Ritenuto, pertanto, alla stregua di tali considerazioni, che il ricorso in esame sia fondato e debba essere accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato, facendo salvo, peraltro, il potere/dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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08/11/2013 201301175 Sentenza Breve 1


N. 01175/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00853/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2013, proposto da:
B. L., rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Carta e Giuseppe Piscitelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ignazio Soddu in Torino, corso Filippo Turati, 35;

contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento
- della determinazione n. ……/t-6-2 di protocollo del 5.7.2013, con la quale il capo del I reparto - SM - ufficio personale brigadieri appuntati e carabinieri del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha rigettato l'istanza di assegnazione temporanea presentata dal ricorrente il 17.4.2013;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al predetto provvedimento;
- nonchè in via subordinata, per la rimessione della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 42 bis del d. lgs. 26.3.2001, n. 151 - nell'interpretazione fornita dall'amministrazione - in riferimento agli artt. 3, 29, 30, e 31 della Costituzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che il ricorrente, carabiniere in forza al 1° battaglione Carabinieri Piemonte di Moncalieri, impugna l’atto indicato in epigrafe con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha respinto la sua istanza di trasferimento “alla sede o reparto dell’Amministrazione più vicini al luogo di residenza ( OMISSIS) della propria coniuge e della propria figlia, istanza formulata ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/01 al fine di poter svolgere le funzioni genitoriali di assistenza e di educazione della figlia minore nata il ……. 2011;

Rilevato che il diniego è stato adottato sul duplice presupposto che il citato art. 42-bis sarebbe inapplicabile ai dipendenti dell’Arma dei Carabinieri, i quali resterebbero disciplinati dal proprio ordinamento ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D. Lgs. 165/2001;

Considerato che il ricorso è fondato e può essere definito con sentenza in forma semplificata, sulla scorta dei principi già affermati di recente da questo Tribunale (TAR Piemonte, I, 12 settembre 2013, n. 988), in conformità alla più recente giurisprudenza, anche del giudice di appello, avendone il collegio avvisate le parti presenti in udienza;

Considerato, in particolare:

- che l’art. 42 bis del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall’art. 3 comma 105, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, prevede che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”;

- che a sua volta l’art. 1493 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), entrato in vigore il 9 ottobre 2010 e dunque applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, ivi inserito nel Capo V (Diritti sociali), Sezione I (Tutela della maternità e della paternità), sotto la rubrica “Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione”, al primo comma recita testualmente: “1. Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione”;

- che, alla luce della chiarezza ed univocità del richiamato disposto normativo e tenuto conto della relativa sedes materiae, appare condivisibile la tesi, affermata dalla più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 2730; TAR Bolzano, sez. I, 28 marzo 2013 n. 114; TAR Lazio-Roma sez. I, 4 febbraio 2013 n. 1155) che l’istituto del trasferimento temporaneo previsto dall’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sia ormai, secondo regola generale, applicabile a tutto il personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- che i precedenti giurisprudenziali di segno opposto (tra cui la sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato 7472/2005 del 21 ottobre 2005 citata nel preambolo del provvedimento impugnato) si riferiscono a fattispecie assoggettate ratione temporis alla disciplina previgente l’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare;

- che il citato art. 42-bis, come condivisibilmente affermato nei citati precedenti giurisprudenziali, in applicazione dell’argomento a fortiori, è applicabile anche ai casi di mobilità interna ad una stessa amministrazione e non riguardi solo i passaggi tra amministrazioni diverse;

- che, in particolare, l’inciso “tenendo conto del particolare stato rivestito”, contenuto nel sopra riportato art. 1493, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, non integra una clausola di riserva introduttiva di una fattispecie normativa indeterminata di natura eccezionale e derogatoria per determinati settori dell’amministrazione pubblica, la cui individuazione/delimitazione sia rimessa all’interprete, poiché, opinando diversamente, la previsione generale, di estendere anche al personale dell’ordinamento militare la disciplina in materia di maternità e paternità vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni, verrebbe (ri)convertita da regola ad eccezione, in contraddizione con la ratio legis sottesa alla disposta estensione;

- che il medesimo inciso comporta l’attribuzione all’Amministrazione di un peculiare potere valutativo da esercitare caso per caso e tenuto conto delle complessive esigenze degli uffici, imponendole un onere motivazionale pregnante attorno alle ragioni organizzative che, nel caso concreto, siano ostative all’accoglimento dell’istanza (quali, ad es., l’incidenza pregiudizievole sul funzionamento dell’ufficio a quo e/o l’indisponibilità di posti da ricoprire presso l’ufficio ad quem, in relazione al particolare stato rivestito dall’istante nel concreto contesto organizzativo): onere motivazionale, nel caso di specie minimamente assolto nell’impugnato provvedimento di diniego.

Ritenuto, pertanto, alla stregua di tali considerazioni, che il ricorso in esame sia fondato e debba essere accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato, facendo salvo, peraltro, il potere/dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.

Ritenuto che la relativa novità della questione esaminata giustifichi la compensazione per metà delle spese di lite e la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento della residua metà liquidata (detta metà) in € 1.000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.

Compensa per metà le spese di lite, e condanna l’amministrazione resistente a rifondere al ricorrente la residua metà, che liquida (detta metà) in € 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 08/11/2013
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Grande Nino!!!
Io sto ancora aspettando che il tar di Bologna si pronunci in merito al mio ricorso....speriamo bene!!!
panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Aspettiamo che si pronunci e poi daremo notizia, ormai molti Tar si adeguano all'orientamento del CdS.
Nell'Arma ci sono ancora colleghi che nonostante sappiano di questo beneficio hanno paura di fare sia l'istanza che il ricorso.
Pazzesco.
giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Ciao Nino. il 10 di dicembre il mio avv.to depositerà l'istanza cautelativa inerente al mio ricorso perche a quanto pare il Tar tarda nell'emanzione della sentenza.
panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

L'altro giorno il CdS ha rigettato un altro Appello del M.D., quindi il Ministero è nuovamente perdente anche al Consiglio di Stato dando ragione al militare.
Se ti serve posso mandartelo (per potenziare il tuo ricorso) ma con tante mail private non ricordo la tua. Se serve ricordamela in privato e potrò mandarti anche l'aggiornatissima (ultima) sentenza del CdS.
ciao
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