Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Con questa sentenza si allunga la lista FAVOREVOLE al personale donna.

Auguri alla mamma, il che presumo che sia una visitatrice di questo forum.

trasferimento temporaneo, ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/01

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28/03/2013 201300114 Sentenza 1

N. 00114/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Caridi del foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni D'Apice in Bolzano, via Orazio, 49;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
Reparto Comando e Supporti Tattici "Tridentina", in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;

per l'annullamento
- del provvedimento adottato dal Reparto Comando e Supporti Tattici "Tridentina" prot. n. 7297 di data 13.08.2012 notificato in data 22.09.2012, recante il diniego dell'istanza di trasferimento temporaneo, ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/01, presso il Comando Militare Esercito Calabria per gravi ragioni familiari documentate;

ove occorra, e nei limiti dell'interesse della ricorrente:
- del Testo Unico sulle procedure per l'impiego di Personale Militare dell'Esercito - Ed2008 in particolare del Cap. II - capo III, nonché della "Direttiva per la gestione delle istanze di assegnazione temporanea" della circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 7890/07/C-PI/5.3.1 del 29 giugno 2009;
- nonché di ogni altro atto, oltre a quello specificato, presupposto, collegato, connesso, conseguente ancorché sconosciuto nel suo contenuto, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

OMISSIS

FATTO
Con il presente ricorso del 23.10.2012, la signora OMISSIS, I° Caporale Maggiore Scelto dell’esercito italiano, attualmente in servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici "Tridentina", chiede l’annullamento del provvedimento specificato in epigrafe, notificato in data 22.9.2012, con il quale è stata rigettata l’istanza da lei presentata in data 16.7.2012 e avente ad oggetto il trasferimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 bis D. Lgs. 26.3.2001, n. 151, presso il Comando Militare Esercito Calabria per gravi esigenze familiari, essendo madre di un bambino di tenera età.

Il ricorso poggia seguenti motivi di impugnazione:
1. “Violazione e falsa applicazione di legge e, nello specifico, violazione dell’art. 1493 del nuovo Codice Militare di cui al D. Lgs. n. 66/2010 e dell’art. 42 bis del T.U. sul pubblico impiego – Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti motivazionali – difetto di istruttoria – disparità di trattamento, irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa, manifesta ingiustizia -violazione dell’art. 97 Cost. – violazione del giusto procedimento – violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione”.

2. “Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 – eccesso di potere per violazione del giusto provvedimento – difetto dei presupposti di fatto e di diritto – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – travisamento – manifesta ingiustizia – violazione dell’art. 97 della Costituzione”.

L’Amministrazione della Difesa - Reparto Comando e Supporti Tattici "Tridentina" si è ritualmente costituita con atto di stile depositato il 29.11.2012 e con memoria depositata il 11.12.2012 ha chiesto il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza.

Con ordinanza n. 206/12, assunta nella camera di consiglio del 18.12.2012, questo Tribunale, ha rigettato l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, fissando l’udienza per la trattazione del merito per il giorno del 20 marzo 2013.

In tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
La ricorrente OMISSIS, I° Caporale Maggiore Scelto dell’esercito italiano, attualmente in servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici "Tridentina" è madre di OMISSIS, nato il .......2011.
La ricorrente espone:

OMISSIS

Ad avviso di questo Tribunale che con sentenza n. 35/2013 ha già deciso su una causa analoga, la copertura costituzionale dell’art. 29 permetterebbe di estendere la previsione dell’istituto in oggetto anche al personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, da un lato per l’assenza di qualsivoglia riferimento ad escludendum nel testo dell’art. 42bis ed al suo riferimento specifico all’art. 1, comma 2, e quindi all’ampiezza della sua estensione e dall’altro per il fatto che l’applicazione di detto articolo, mantenendo un’ampia discrezionalità in capo all’amministrazione interessata, non pare porsi in contrasto con lo status giuridico e le peculiari funzioni di detto personale.

In ogni caso, come già osservato nella sentenza n. 35/2013, in seguito all’emanazione del D. Lgs. 15.3.2010, n. 66, costituente il Codice dell’ordinamento militare, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, è stata espressamente estesa al personale militare femminile e maschile, tramite l’art. 1493, contenuto nel capo V “Diritti sociali”, nella Sezione I dedicata alla “Tutela della maternità e della paternità” ed entrato in vigore, ex art. 2272 dello stesso Codice, in data 8.11.2010.

Stante il rinvio effettuato dal Codice dell’ordinamento militare alle norme generali che tutelano la maternità nell’ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, l’interpretazione contenuta nel provvedimento impugnato non è conforme al quadro normativo attuale, dovendosi applicare anche al personale militare la previsione dell’art. 42bis del D. Lgs. n. 151/2001 (cfr. TAR Bologna 2.4.2012, n. 238 e TAR Cagliari 19.10.2012, n. 867).

Quanto detto conduce all’accoglimento del ricorso per l’assorbente fondatezza del primo motivo e al conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

L’Amministrazione nel rideterminarsi dovrà tener conto di quanto esposto sopra.

In considerazione dei contrasti giurisprudenziali in materia e dell’apporto recente del Codice dell’ordinamento militare si ritiene giustificato addivenire alla compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Hugo Demattio, Presidente
Luigi Mosna, Consigliere
Margit Falk Ebner, Consigliere, Estensore
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2013


panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

La lista si allunga e questa volta è toccato ad un nostro collega dell'Arma CC.
Bravo.

il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha respinto l’istanza presentata, volta ad ottenere il trasferimento, ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001, dalla Legione dei Carabinieri della Lombardia alla Legione Carabinieri dell’Emilia-Romagna.

Il TAR precisa:

1) - Con ordinanza n. 1679 del 6.12.2012 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, rilevando “la corrispondenza, nell’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001, tra il periodo “complessivamente non superiore a tre anni”, previsto per il ricongiungimento familiare, e l’età “fino a tre anni” del figlio minore da tutelare”; che “........., occorre considerare che il destinatario, primario ed esclusivo, degli effetti dell’istituto in questione non è il dipendente, bensì il figlio minore, dovendo di conseguenza prevalere l’interesse a garantire a quest’ultimo, nei primi anni di vita, la contemporanea presenza di entrambi i genitori”;

2) - che “tale impostazione sembra trovare puntuale traduzione nella disposizione di cui all’art. 1493 del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. 66/2010), collocata nel capo intitolato “diritti sociali”, in cui si prevede che “al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità”;

3) - che “resta comunque impregiudicata la verifica, da parte dell’Amministrazione, sulla sussistenza dei presupposti di accoglibilità della domanda di ricongiungimento”.

4) - In data 6.3.2013 il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha depositato il provvedimento emesso in data 27.2.2013, con cui si è disposto il trasferimento temporaneo del ricorrente, a domanda, presso la Compagnia Carabinieri di …….. (PC), per l’impiego nella centrale operativa del locale nucleo radiomobile, quale addetto senza alloggio di servizio.

Il resto leggetelo direttamente qui sotto per completezza della vicenda.

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09/05/2013 201301183 Sentenza 1


N. 01183/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02709/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2709 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Caterina Nevoso e Giuseppe De Luca, con domicilio eletto in Milano, Via P. da Palestrina, 6

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, Via Freguglia, 1

per l'annullamento
della determinazione del 23.8.2012, con cui il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha respinto l’istanza presentata in data 18.6.2012, volta ad ottenere il trasferimento, ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001, dalla Legione dei Carabinieri della Lombardia alla Legione Carabinieri dell’Emilia-Romagna, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2013 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto il sig. OMISSIS, appuntato scelto dei Carabinieri, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la determinazione del 23.8.2012, con cui il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha respinto l’istanza presentata in data 18.6.2012, volta ad ottenere il trasferimento, ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001, dalla Legione dei Carabinieri della Lombardia alla Legione Carabinieri dell’Emilia-Romagna, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

A fondamento dell’impugnazione ha dedotto i seguenti motivi:

1°) violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 e dell’art. 1493 del nuovo codice dell’ordinamento militare;

2°) violazione del termine massimo di 30 giorni previsto dall’art. 42 bis, comma 1 del citato decreto per comunicare all’interessato l’assenso o il dissenso;

3°) eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza e illogicità della motivazione.

La domanda cautelare è stata motivata sulla necessità di “stare vicino alla figlia e alla moglie” (cfr. pag. 2).

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, con memoria di stile (20.11.2012).

Con ordinanza n. 1679 del 6.12.2012 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, rilevando “la corrispondenza, nell’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001, tra il periodo “complessivamente non superiore a tre anni”, previsto per il ricongiungimento familiare, e l’età “fino a tre anni” del figlio minore da tutelare”;

che “a prescindere dai diversi orientamenti giurisprudenziali espressi, rispettivamente, tra i Tribunali e il Consiglio di Stato, occorre considerare che il destinatario, primario ed esclusivo, degli effetti dell’istituto in questione non è il dipendente, bensì il figlio minore, dovendo di conseguenza prevalere l’interesse a garantire a quest’ultimo, nei primi anni di vita, la contemporanea presenza di entrambi i genitori”;

che “tale impostazione sembra trovare puntuale traduzione nella disposizione di cui all’art. 1493 del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. 66/2010), collocata nel capo intitolato “diritti sociali”, in cui si prevede che “al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità”; che “resta comunque impregiudicata la verifica, da parte dell’Amministrazione, sulla sussistenza dei presupposti di accoglibilità della domanda di ricongiungimento”.

Si è, di conseguenza, disposto il riesame della domanda di ricongiungimento proposta dal ricorrente.

In vista dell’udienza di discussione nel merito, fissata al 24.4.2013, l’Amministrazione resistente ha depositato, in data 12.1.2013, una memoria nella quale, premettendo di aver impugnato l’ordinanza cautelare (l’esito di tale giudizio non è stato, tuttavia, reso noto al Collegio, né risulta iscritto alcun giudizio presso il Consiglio di Stato), ha opposto che “l’art. 42 bis del D.lgs. 151/2010 non può ritenersi applicabile al personale militare” (cfr. pag. 3); che “il richiamo, poi, all’art. 1493 del D.lgs. n. 66/2010 non è elemento normativo confacente a sostenere le doglianze avversarie”, tale disposizione potendo trovare applicazione al personale militare “tenendo conto del particolare stato rivestito” (cfr. pag. 4); che il provvedimento impugnato sarebbe legittimo in quanto “faceva espresso riferimento a due circolari aventi ad oggetto i trasferimenti temporanei” (cfr. pag. 5) e che, infine, “non vi era alcuna dimostrazione del tentativo effettuato dalla moglie di ottenere il trasferimento a Milano ovvero altri elementi che dimostrassero l’assoluta impossibilità di giungere ad una diversa soluzione” (cfr. pag. 6).

In data 6.3.2013 il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha depositato il provvedimento emesso in data 27.2.2013, con cui si è disposto il trasferimento temporaneo del ricorrente, a domanda, presso la Compagnia Carabinieri di …….. (PC), per l’impiego nella centrale operativa del locale nucleo radiomobile, quale addetto senza alloggio di servizio.

Nel medesimo plico depositato è stata prodotta l’istanza di trasferimento del 28.2.2013, sottoscritta dallo stesso ricorrente, il quale, tuttavia, nella memoria di replica, depositata in data 28.3.2013, ha dedotto che “nonostante si trovi in Emilia Romagna, quindi apparentemente il OMISSIS sembrerebbe essere stato accontentato nelle sue richieste, nella realtà, essendo B……. notevolmente distante da P……. (quasi come Milano), di fatto gli viene impedito di svolgere pienamente il ruolo di padre, con un’evidente compressione dei suoi diritti di genitore, nonché una compressione dei diritti del minore ad avere il proprio padre vicino nella quotidianità” (cfr. pag. 6).

All’udienza del 24 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ciò premesso, il ricorso è da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Non è decisivo, sul punto, che il ricorrente abbia chiesto in data 18.6.2012 di essere destinato esclusivamente a P……., dove risiede, dal momento che l’Amministrazione, in esito al riesame disposto dalla Sezione, ha individuato una soluzione alternativa presso il nucleo operativo e radiomobile di B……., situato nella medesima provincia oggetto dell’originaria richiesta.

È, inoltre, incontestato, ai sensi dell’art. 64, comma 4 del codice del processo amministrativo, che il ricorrente ha presentato domanda di trasferimento presso la proposta destinazione in data 28.2.2012.

È, infine, privo di fondamento l’assunto secondo cui il Comune di B…… sarebbe “notevolmente distante da P……. (quasi come Milano)” (cfr. pag. 6 memoria di replica), considerato che la distanza tra P…… e B……. risulta essere di 43 km., di gran lunga inferiore a quella tra P……. e M……., che è di 70 km., il che rileva sul piano del miglioramento delle condizioni lavorative e di vita del ricorrente.

Il Collegio dichiara, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, che, come ha recentemente osservato la giurisprudenza, ricorre anche nell’ipotesi in cui il nuovo provvedimento non soddisfi integralmente il ricorrente, determinandosi una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la pubblica Amministrazione e l’amministrato (cfr., recentemente, Consiglio di Stato, sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1477).

Quanto alle spese, si ravvisano sufficienti ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2013
giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Ciao a tutti mi presento,
mi chiamo Giuseppe e sono un agente della Polizia di Stato.
Grazie a voi ho avuto quello stimolo giusto per portare avanti questa battaglia.
Anche a me il Ministero ha risposto negativamente alla mia domanda ai sensi dell'art.42 bis. l 151/01 ed domani prenderò contatti con un avv.to per poter fare ricorso.
A tal proposito ne vale veramente la pena? La sentenza dà immediata esecuzione?
Grazie a tutti, spero un giorno di pubblicare anche la mia.....
Se avete qualche dritta fatevi avanti..............
ciaooooooooooooooooooooooo
william83

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da william83 »

Combatti combatti sono sicuro che vincerai.
In bocca a lupo.
panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Se vuoi avere una sentenza breve e subito, devi dare al tuo Avv.to gli estremi delle sentenze che io ho pubblicato in modo che il TAR vede e provvede prendendo spunto di quelle già positive, altrimenti il TAR potrebbe ignorarle e rigetta il tuo ricorso.
giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Speriamo bene.........grazie per i tuoi preziosi consigli Panorama!
Vi farò sapere...........
panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

rigetto dell'istanza di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 42 bis del .Lgs n. 151/2001

Il TAR PRECISA:

1) - Appare al Collegio fondata ed assorbente quella di violazione dell’art. 1493, 1° comma, del D. Lgs. 24.3.2010, che estende al personale militare maschile e femminile “la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità”, alla luce del quale dev’essere intesa anche la disposizione di cui all’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151 del 2001 in materia di assegnazione temporanea del militare con figli fino a tre anni a sede di servizio viciniore a quella dell’altro coniuge, invocata dalla ricorrente.

2) - Ad avviso del Collegio la disposizione più recente abroga, non prevedendola più, la necessità del previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione per l’operatività dell’istituto, sostituendola soltanto con l’obbligo di tener conto “del particolare stato rivestito”.

3) - Va infine precisato che il Collegio non contesta la giurisprudenza del Consiglio di Stato in senso contrario, esibita dall’Avvocatura, osservando soltanto che essa si riferisce a fattispecie sorte prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 66 del 2010 e quindi irrilevanti in questa sede.

4) - Non è dovuto, per le ragioni indicate in ricorso, il rimborso del contributo unificato, da cui la ricorrente è esente.

Ricorso ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto direttamente.

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20/05/2013 201300295 Sentenza Breve 1


N. 00295/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Corrado, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3; Comando Supporti Tattici "Julia" di Udine;

per l'annullamento
-del provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito, prot. n., 863 dd. 1 febbraio 2013, recante il rigetto dell'istanza di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 42 bis del .Lgs n. 151/2001 in una sede ubicata nella Regione Campania ed inviata allo Stato Maggiore dell'Esercito dal Reparto Comando Supporti Tattici "Julia" di Udine con nota MDE 21165 0014793 del 27 dicembre 2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La ricorrente, il cui reparto ha sede in Udine, ha contratto matrimonio nel 2009 con OMISSIS, che lavora in Provincia di Napoli. Presso di lui sta anche il figlio di due anni della coppia.

Pertanto ella ha chiesto, ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 di essere temporaneamente assegnata ad una sede di servizio con sede più vicina al luogo di residenza, indicando nell’istanza, a titolo meramente esemplificativo, quella di alcuni reparti siti nella Regione Campania, vedendosi rispondere, con l’atto impugnato, che la norma indicata non sarebbe applicabile al suo caso e che, comunque, anche se lo fosse, nei riparti indicati non sono vacanti posti dell’incarico da essa posseduto.

Con un unico articolato motivo ha quindi dedotto numerose ed articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Appare al Collegio fondata ed assorbente quella di violazione dell’art. 1493, 1° comma, del D. Lgs. 24.3.2010, che estende al personale militare maschile e femminile “la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità”, alla luce del quale dev’essere intesa anche la disposizione di cui all’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151 del 2001 in materia di assegnazione temporanea del militare con figli fino a tre anni a sede di servizio viciniore a quella dell’altro coniuge, invocata dalla ricorrente.

Ad avviso del Collegio la disposizione più recente abroga, non prevedendola più, la necessità del previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione per l’operatività dell’istituto, sostituendola soltanto con l’obbligo di tener conto “del particolare stato rivestito”.

Tale condizione, peraltro, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa erariale, non mantiene sostanzialmente invariata la disciplina precedente, ma semmai subordina l’esercizio del diritto di cui al citato art. 1493 ad eventuali particolari e concrete esigenze di servizio del reparto, cui il personale militare richiedente è addetto, da specificarsi di volta in volta con apposito provvedimento, che nel caso in esame non sussiste.

Nemmeno è d’ostacolo all’assegnazione temporanea l’indisponibilità delle sedi indicate dalla richiedente, dovendosi sempre ritenere queste come elencate a mero titolo esemplificativo, facendo riscontro al diritto della ricorrente l’obbligo dell’autorità militare, in assenza di concrete esigenze di servizio in contrario, di assegnarla a sede viciniore a quella della famiglia con figli minori.

Va infine precisato che il Collegio non contesta la giurisprudenza del Consiglio di Stato in senso contrario, esibita dall’Avvocatura, osservando soltanto che essa si riferisce a fattispecie sorte prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 66 del 2010 e quindi irrilevanti in questa sede.

Il ricorso pertanto dev’essere accolto e l’atto impugnato annullato.

Le spese possono essere compensate.

Non è dovuto, per le ragioni indicate in ricorso, il rimborso del contributo unificato, da cui la ricorrente è esente.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, di conseguenza, annulla il provvedimento dello Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento impiego personale, prot. n. 863 dd. 1.2.2013.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore
Manuela Sinigoi, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 20/05/2013
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

diniego di trasferimento ai sensi dell’art 42-bis d.lgs. n. 151 del 2001.

Fresca fresca di oggi.

ADESSO ABBIAMO UN RINFORZO/CONFORTO IN PIU.'

Con questa odierna sentenza il CdS ha RESPINTO l'Appello confermando la sentenza del TAR e quindi dando ragione alla collega.

Ecco alcuni punti particolari dell'odierna sentenza secondo il mio punto di vista.

1) - premesso, in linea di diritto, che l’art. 1493 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), entrato in vigore il 9 ottobre 2010 e dunque applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, ivi inserito nel Capo V (Diritti sociali), Sezione I (Tutela della maternità e della paternità), sotto la rubrica “Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione”, al primo comma recita testualmente: “1. Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione”;

2) - ritenuto che, alla luce della chiarezza ed univocità del richiamato disposto normativo e tenuto conto della relativa sedes materiae, appare condivisibile la tesi, propugnata nell’appellata sentenza, che l’istituto del trasferimento temporaneo previsto dall’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sia ormai, secondo regola generale, applicabile a tutto il personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

3) - rilevato che i precedenti giurisprudenziali di segno opposto di questo Consiglio di Stato, invocati dall’Amministrazione appellante – compresa la sentenza della Sezione III°, 26 ottobre 2011, n. 5730 –, si riferiscono a fattispecie assoggettate ratione temporis alla disciplina previgente l’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare;

4) - ritenuto, in particolare, che l’inciso “tenendo conto del particolare stato rivestito”, contenuto nel sopra riportato art. 1493, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, non integri una clausola di riserva introduttiva di una fattispecie normativa indeterminata di natura eccezionale e derogatoria per determinati settori dell’amministrazione pubblica, la cui individuazione/delimitazione sia rimessa all’interprete, poiché, opinando diversamente, la previsione generale, di estendere anche al personale dell’ordinamento militare la disciplina in materia di maternità e paternità vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni, verrebbe (ri)convertita da regola ad eccezione, in contraddizione con la ratio legis sottesa alla disposta estensione;

Il resto e tutte le motivazioni leggetele direttamente qui sotto.

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21/05/2013 201302730 Sentenza Breve 6


N. 02730/2013REG.PROV.COLL.
N. 02640/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 2640 del 2013, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
la signora OMISSIS, non costituita in giudizio nel presente grado;

per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, n. 35/2013, resa tra le parti, concernente diniego di trasferimento ai sensi dell’art 42-bis d.lgs. n. 151 del 2001;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2013, il Cons. Bernhard Lageder e udito, per la parte appellante, l’avvocato dello Stato Figliolia;
Sentita la parte comparsa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che all’odierna udienza camerale è stata segnalata alle parti la possibilità di una definizione della causa con sentenza in forma semplificata;

premesso, in linea di diritto, che l’art. 1493 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), entrato in vigore il 9 ottobre 2010 e dunque applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, ivi inserito nel Capo V (Diritti sociali), Sezione I (Tutela della maternità e della paternità), sotto la rubrica “Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione”, al primo comma recita testualmente: “1. Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione”;

ritenuto che, alla luce della chiarezza ed univocità del richiamato disposto normativo e tenuto conto della relativa sedes materiae, appare condivisibile la tesi, propugnata nell’appellata sentenza, che l’istituto del trasferimento temporaneo previsto dall’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sia ormai, secondo regola generale, applicabile a tutto il personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

rilevato che i precedenti giurisprudenziali di segno opposto di questo Consiglio di Stato, invocati dall’Amministrazione appellante – compresa la sentenza della Sezione III°, 26 ottobre 2011, n. 5730 –, si riferiscono a fattispecie assoggettate ratione temporis alla disciplina previgente l’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare;

ritenuto che il citato art. 42-bis, come condivisibilmente affermato nell’appellata sentenza, in applicazione dell’argomento a fortiori, sia applicabile anche ai casi di mobilità interna ad una stessa amministrazione e non riguardi solo i passaggi tra amministrazioni diverse;

ritenuto, in particolare, che l’inciso “tenendo conto del particolare stato rivestito”, contenuto nel sopra riportato art. 1493, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, non integri una clausola di riserva introduttiva di una fattispecie normativa indeterminata di natura eccezionale e derogatoria per determinati settori dell’amministrazione pubblica, la cui individuazione/delimitazione sia rimessa all’interprete, poiché, opinando diversamente, la previsione generale, di estendere anche al personale dell’ordinamento militare la disciplina in materia di maternità e paternità vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni, verrebbe (ri)convertita da regola ad eccezione, in contraddizione con la ratio legis sottesa alla disposta estensione;

considerato che il medesimo inciso comporta l’attribuzione all’Amministrazione di un peculiare potere valutativo da esercitare caso per caso e tenuto conto delle complessive esigenze degli uffici, imponendole un onere motivazionale pregnante attorno alle ragioni organizzative che, nel caso concreto, siano ostative all’accoglimento dell’istanza (quali, ad es., l’incidenza pregiudizievole sul funzionamento dell’ufficio a quo e/o l’indisponibilità di posti da ricoprire presso l’ufficio ad quem, in relazione al particolare stato rivestito dall’istante nel concreto contesto organizzativo): onere motivazionale, nel caso di specie minimamente assolto nell’impugnato provvedimento di diniego;

rilevato che pertanto, in reiezione dell’appello interposto dal Ministero, l’appellata sentenza – la quale, opportunamente, ha fatto espressamente salvo il potere/dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza – merita conferma;

rilevato che nulla è dato statuire sulle spese del presente grado, non essendosi la parte appellata costituita in giudizio;

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto (Ricorso n. 2640 del 2013), respinge l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza, nei sensi di cui in motivazione; nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2013
giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Confermo il mio avv.to ne era a conoscenza...
L'unica cosa a cui posso aggrapparsi sarebbero le c.d. esigenze di servizio.
Ho spiegato che la mia è una Questura di assegnazione dove per arrivare non ci sono graduatorie di attesa.
Il tar a cui devo rivolgermi è Bologna che già si espressa favorevole ad un caso analogo.
Voi dite che riuscirò a far si che queste esigenze di servizio non sia o da ostacolo?
Grazie ancora ragazzi...presto vi farò sapere il seguitoa rimango comunque in contatto!
william83

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da william83 »

giuseppe1982 ha scritto:Confermo il mio avv.to ne era a conoscenza...
L'unica cosa a cui posso aggrapparsi sarebbero le c.d. esigenze di servizio.
Ho spiegato che la mia è una Questura di assegnazione dove per arrivare non ci sono graduatorie di attesa.
Il tar a cui devo rivolgermi è Bologna che già si espressa favorevole ad un caso analogo.
Voi dite che riuscirò a far si che queste esigenze di servizio non sia o da ostacolo?
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panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

trasferimento temporaneo ai sensi dell’articolo 42 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1) - L’amministrazione ha opposto un diniego ritenendo che tale norma non possa trovare applicazione al caso in esame poiché riguarderebbe solo la mobilità tra diverse amministrazioni ed inoltre in quanto la normativa del personale dei vigili del fuoco non consentirebbe la mobilità verso altre amministrazioni.

IL TAR precisa:

2) - Sulla base del fatto oggettivo di un figlio minore in tenera età e su istanza di parte, pertanto, deve provvedersi alla suddetta assegnazione.

3) - Come precisato dalla giurisprudenza, (tra le tante T.A.R. Bologna, sez. I, 02 aprile 2012, n. 238; .A.R. Bologna - sez. I, 21 dicembre 2012,n. 764; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760) l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente, contempla una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all'interno della stessa amministrazione di appartenenza (ex multis Cons. di St., Sez. IV, 7 marzo 2007, n. 1069, TAR Lazio, Sez. I quater, n. 8128 del 2007). Tale orientamento riconosce a tale norma, in base ad una interpretazione maggiormente conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale, applicabile, dunque, ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti delle forse armate.

4) - Non possono, pertanto, opporsi fondate ragioni per derogare al generale principio fissato ex art. 42 bis, finalizzato alla tutela di valori afferenti la famiglia, l'assistenza e l'educazione dei minori, allorquando il proponente l'istanza di trasferimento sia un vigile del fuoco (o un militare) e, rientrando tale norma tra quelle dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia ed all'assistenza dei figli minori fino a tre anni d'età con i genitori impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa, non può operare un'ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici tale da configurare profili di dubbia costituzionalità, come preteso dall’amministrazione militare.

5) - La diretta applicabilità delle norme a tutela della maternità e della paternità è tra l’altro anche direttamente prevista dall'art. 11 del D.P.R. 7 maggio 2008 D.P.R. 7 maggio 2008 (G.U. 19 luglio 2008, n. 168, S.O.) di recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ciò non può non significare che il rinvio operato anche all'art. 42 bis del d. lgs. 151 / 2001 vale a rendere applicabile la disposizione in parola anche alla fattispecie della mobilità tra diverse sedi della medesima amministrazione (T.A.R. Campobasso Molise, sez. I, 02 dicembre 2011, n. 820).

6) - Il fatto che per il personale dei Vigili del Fuoco non sia prevista la mobilità volontaria tra amministrazioni ex art. 30 d. lgs. 165/2001, in quanto personale in regime di diritto pubblico, lungi dal dimostrare l'inapplicabilità tout court dell'art. 42 bis, come opina la difesa dell’amministrazione, ne conferma, al contrario, la cogenza.

Ricorso ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto.

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22/05/2013 201300386 Sentenza 1


N. 00386/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2013, proposto da:
Y. C., rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Porcu, Susanna Carinci, Massimo Corrias, con domicilio eletto presso Susanna Carinci in Bologna, via S. Margherita N. 2;

contro
Ministero Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento
- del provvedimento prot. 0004318 del 13.02.2013 con il quale è stata rigettata l'istanza di assegnazione temporanea formulata dalla ricorrente;
- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, comunque connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.Riferisce la ricorrente, dipendente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di aver presentato domanda di trasferimento temporaneo ai sensi dell’articolo 42 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L’amministrazione ha opposto un diniego ritenendo che tale norma non possa trovare applicazione al caso in esame poiché riguarderebbe solo la mobilità tra diverse amministrazioni ed inoltre in quanto la normativa del personale dei vigili del fuoco non consentirebbe la mobilità verso altre amministrazioni.

2. Avverso detto diniego ha presentato ricorso al T.A.R. l’interessata deducendone l’illegittimità sotto vari profili.

All’odierna Camera di Consiglio la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a., previo avviso in udienza ai difensori delle parti

3. Il ricorso è fondato.

L’art. 42 bis del T.U. sul pubblico impiego dispone che “Al genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. “

Sulla base del fatto oggettivo di un figlio minore in tenera età e su istanza di parte, pertanto, deve provvedersi alla suddetta assegnazione.

3. Come precisato dalla giurisprudenza, (tra le tante T.A.R. Bologna, sez. I, 02 aprile 2012, n. 238; .A.R. Bologna - sez. I, 21 dicembre 2012,n. 764; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760) l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente, contempla una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all'interno della stessa amministrazione di appartenenza (ex multis Cons. di St., Sez. IV, 7 marzo 2007, n. 1069, TAR Lazio, Sez. I quater, n. 8128 del 2007). Tale orientamento riconosce a tale norma, in base ad una interpretazione maggiormente conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale, applicabile, dunque, ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti delle forse armate.

Non possono, pertanto, opporsi fondate ragioni per derogare al generale principio fissato ex art. 42 bis, finalizzato alla tutela di valori afferenti la famiglia, l'assistenza e l'educazione dei minori, allorquando il proponente l'istanza di trasferimento sia un vigile del fuoco (o un militare) e, rientrando tale norma tra quelle dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia ed all'assistenza dei figli minori fino a tre anni d'età con i genitori impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa, non può operare un'ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici tale da configurare profili di dubbia costituzionalità, come preteso dall’amministrazione militare.

3.1. La diretta applicabilità delle norme a tutela della maternità e della paternità è tra l’altro anche direttamente prevista dall'art. 11 del D.P.R. 7 maggio 2008 D.P.R. 7 maggio 2008 (G.U. 19 luglio 2008, n. 168, S.O.) di recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ciò non può non significare che il rinvio operato anche all'art. 42 bis del d. lgs. 151 / 2001 vale a rendere applicabile la disposizione in parola anche alla fattispecie della mobilità tra diverse sedi della medesima amministrazione (T.A.R. Campobasso Molise, sez. I, 02 dicembre 2011, n. 820).

3.2. Il fatto che per il personale dei Vigili del Fuoco non sia prevista la mobilità volontaria tra amministrazioni ex art. 30 d. lgs. 165/2001, in quanto personale in regime di diritto pubblico, lungi dal dimostrare l'inapplicabilità tout court dell'art. 42 bis, come opina la difesa dell’amministrazione, ne conferma, al contrario, la cogenza.

4.Ne consegue che, in applicazione di detta disposizione, l’amministrazione dovrà disporre l’assegnazione temporanea nella sede richiesta dalla dipendente.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 22/05/2013
giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Panorama sei il nr.1!!!
GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Un'altra sentenza in coda, favorevole per il personale.

assegnazione temporanea con figli minori sino a tre anni di età prevista dall’art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 da accordare anche al personale militare, per effetto del rinvio disposto dall’art. 1493 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (c.d. codice dell’ordinamento militare).

Il Ministero della Difesa perde un altro l'Appello al Consiglio di Stato.

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10/07/2013 201303683 Sentenza 4


N. 03683/2013REG.PROV.COLL.
N. 04605/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4605 del 2012, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv. Adriano Garofalo, Giuseppe Chiaia Noya, con domicilio eletto presso Daniela Fioretti in Roma, via Panisperna, 207;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00238/2012, resa tra le parti, concernente rigetto domanda di trasferimento per motivi di famiglia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2013 il cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Collabolletta e l’avv. Garofalo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
La signora OMISSIS, caporal maggiore dell’Esercito in servizio presso il Reparto comando e supporto tattici “Friuli”, ha presentato separate istanze di trasferimento o di assegnazione temporanea presso la sede di Bari, per ..... esigenze familiari.

Avendo l’Amministrazione militare respinto tali istanze, la signora OMISSIS ha impugnato gli atti di diniego (provvedimento n. 14696 dell’8 agosto 2011, notificato il 29 agosto 2011, con riguardo alla richiesta di trasferimento; provvedimento n. 111707/Pers4 in data 17 ottobre 2011, notificato il 26 ottobre 2011, con riguardo alla richiesta di assegnazione temporanea), come pure – per quanto di eventuale ragione – la normativa interna di settore.

Con sentenza 2 aprile 2012, n. 238, il T.A.R. per l’Emilia Romagna, sez. I, ha accolto il ricorso, ritenendo che il beneficio dell’assegnazione temporanea - accordato ai dipendenti di amministrazioni pubbliche con figli minori sino a tre anni di età dall’art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - valga anche per il personale militare, per effetto del rinvio disposto dall’art. 1493 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (c.d. codice dell’ordinamento militare).

Per l’effetto, il T.A.R. ha annullato i provvedimenti impugnati, condannando l’Amministrazione a disporre l’assegnazione temporanea della ricorrente nella sede di Bari e respingendo la domanda di risarcimento del danno.

Contro la sentenza ha interposto appello l’Amministrazione della difesa, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.

L’Amministrazione osserva che:
• l’odierna appellata avrebbe omesso di gravare il provvedimento di rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea, adottato dallo Stato maggiore dell’Esercito in data 18 maggio 2011;
• il provvedimento dell’8 agosto 2011 (semplice comunicazione del Comando di brigata, come tale forse neppure impugnabile, della determinazione negativa presa dal Comandante delle forze operative terrestri sulla situazione segnalata dal Comando del reparto di appartenenza dell’interessata) farebbe seguito a un’accurata valutazione della vicenda da parte dell’autorità competente, che – alla luce della variegata casistica, quotidianamente esaminata – avrebbe escluso che la sola circostanza allegata (essere cioè il coniuge dipendente dell’impresa familiare) concretizzasse una ipotesi di estrema ed eccezionali gravità;
• il provvedimento del 17 ottobre 2011 avrebbe avuto contenuto negativo per la mancanza del presupposto (temporaneità della problematica) espressamente richiesto dalla circolare, sulla cui base la richiesta era stata formulata.

Nel merito, la difesa erariale sottolinea la specificità dello status militare, che troverebbe conferma nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, a partire dalle decisione rese sulla nota questione dell’estensione agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia dei benefici riconosciuti dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel testo riformulato dalla legge 4 novembre 2010, n. 183.

La situazione non sarebbe sostanzialmente mutata per effetto dell’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, con il quale il legislatore avrebbe inteso solo fare opera di sintesi delle disposizioni prima disseminate in una moltitudine di fonti primarie preesistenti, senza introdurre nuove garanzie o precedere nuovi strumenti giuridici a favore del personale militare. In particolare, nella disposizione dell’art. 1493 citato andrebbe valorizzato l’inciso “tenendo conto del particolare stato rivestito”, che marcherebbe il permanere della distinzione tra lo status di dipendente civile e quello di dipendente militare. Anche recenti iniziative legislative, rivolte a estendere al personale militare le garanzie previste dall’art. 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, dimostrerebbero che, allo stato, la complessiva normativa di settore richiederebbe una lettura restrittiva.

In punto di fatto, peraltro, lo Stato Maggiore dell’Esercito avrebbe sempre cercato, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, di assicurare al proprio personale i benefici previsti a tutela della paternità e della maternità, escludendo però l’assegnazione temporanea perché ritenuta incompatibile con le esigenze funzionali e operative delle Forze armate e con gli obblighi connessi allo status militare.

La signora OMISSIS si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

Oltre a contrastare l’appello nel merito, la parte privata propone appello incidentale, chiedendo l’annullamento del diniego di trasferimento (provvedimento n. 14696 dell’8 agosto 2011) e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale prodotto dalla lesione dei “diritti, costituzionalmente garantiti, di mamma e moglie”, valutato nella misura di euro 47.593,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

La domanda cautelare è stata respinta dalla Sezione con ordinanza 24 luglio 2012, n. 2867.

Con successiva memoria conclusionale, la signora OMISSIS riepiloga le proprie argomentazioni e insiste sul danno prodotto dall’inottemperanza, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento cautelare con cui il T.A.R. ha accolto l’istanza cautelare dell’originaria ricorrente (ordinanza 15 dicembre 2011, n. 970).

All’udienza pubblica dell’11 giugno 2013, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO
In primo luogo, l’Amministrazione appellante rileva che la parte privata non avrebbe impugnato il precedente provvedimento di diniego del 18 maggio 2011.
OMISSIS
A fondamento delle sue richieste, ha richiamato anche l’art. 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2006.

Il comma 1 di tale articolo stabilisce che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.

Il Consiglio di Stato è stato fermo nel ritenere che questa particolare disciplina di favore non valesse per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, assoggettato alle disposizioni proprie dei rispettivi ordinamenti (cfr. sez. VI, 14 ottobre 2010, n. 7506; sez. III, 26 ottobre 2011, n. 5730).

Senonché tale giurisprudenza è stata declinata con riferimento a vicende avvenute in epoca anteriore all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, l’art. 1493, comma 1, del quale recita che “al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione”.

Ritenere che il codice abbia voluto solo riassumere la normativa preesistente significa – almeno sotto il profilo di specie – assoggettare la disposizione a un’interpretazione abrogatrice, che non può essere consentita anche nel quadro di una visione complessiva delle linee di tendenza dell’ordinamento.

Valga, a tal fine, il raffronto con la più recente formulazione dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, in ordine al quale la giurisprudenza del Consiglio di Stato, dopo alcune iniziali oscillazioni, si è consolidata nel senso di ritenere applicabile la nuova versione del testo anche agli appartenenti alle Forze armate e di polizia e ai pubblici dipendenti a questi equiparati, non potendo rappresentare un ostacolo, a quest’effetto, il rinvio a futuri provvedimenti legislativi fatto dall’art. 19 della legge di riforma (cfr. ex plurimis, da ultimo, sez. IV, 19 febbraio 2013, n. 1005, ove più dettagliata motivazione e riferimenti ulteriori).

Trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ne segue che ogni eventuale limitazione o restrizione nell’applicazione dovrebbe essere espressamente dettata e congruamente motivata. Il che evidentemente non sembra essere nel caso in questione, anche perché non è certo sufficiente rievocare una iniziativa legislativa depositata prima dell’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare e con riguardo a una giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi su un assetto normativo ormai superato (si veda la relazione all’atto Senato n. 1282 della XVI legislatura) per negare al codice quell’efficacia innovativa che esso indubbiamente riveste.

L’affermazione che l’art. 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 è norma di favore, che opera a vantaggio anche dei dipendenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, va tuttavia meglio precisata, proprio alla luce delle spiccate analogie con le problematiche tipiche dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992.

Con particolare riguardo alla previsione dell’art. 33, comma 5, il Consiglio di Stato è sempre stato netto nell’escludere che la posizione del dipendente pubblico, il quale richieda la concessione del beneficio, possa qualificarsi come un diritto soggettivo. Come appare dall’inciso “ove possibile”, racchiuso nel comma 5 ora ricordato, la situazione soggettiva azionata costituisce un interesse legittimo, nel senso che all’Amministrazione spetta valutare la richiesta del dipendente alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio.

Tale inciso ha un corrispondente puntuale, anche se non testualmente conforme, nel comma 1 dell’art. 1493 del codice, che estende i benefici in discorso al personale militare “tenendo conto del particolare stato rivestito”.

In conclusione: l’art. 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 vale anche per il personale militare, e dunque la signora OMISSIS legittimamente ne rivendica l’applicazione a proprio beneficio. Nel fare ciò, peraltro, l’Amministrazione della difesa dovrà valutare la richiesta del privato anche alla luce dell’interesse pubblico e, motivando congruamente, accordare il beneficio richiesto quando a ciò non siano di ostacolo prevalenti esigenze organizzative e di servizio (si veda Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 5 febbraio 2013, n. 405).

Dalle considerazioni che precedono, discende che l’appello dell’Amministrazione è infondato e va perciò respinto.

Quanto all’appello incidentale della parte privata, il primo capo di esso ha carattere subordinato ed è pertanto improcedibile.

Circa l’altro capo, relativo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dall’appellata da costei formulata con appello in via incidentale, osserva il Collegio che la responsabilità della P.A. per fatto illecito presuppone – in linea generale e salve specifiche eccezioni – l’elemento soggettivo della colpa. Questa non si identifica con l’illegittimità del provvedimento impugnato e nel caso di specie va esclusa, in considerazione della incertezza interpretativa che, anche in assenza di una già definita linea di tendenza del Giudice amministrativo, inevitabilmente fa seguito a innovazioni legislative quale quella realizzata dal codice dell’ordinamento militare.

Ciò, peraltro, è vero con riguardo al periodo intercorrente fra la richiesta iniziale e il momento in cui il T.A.R. ha adottato la misura cautelare sollecitata dall’originaria ricorrente (come si è detto in narrativa, 15 dicembre 2011).

L’elemento soggettivo è invece indiscutibile per la fase successiva della vicenda.

Suscita inquietudine e perplessità, invero, la circostanza che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al provvedimento cautelare, attendendo invece l’esito nel merito del giudizio di primo grado e provvedendo a trasferire l’interessata a Bari solo a far data ......2012.

Sotto questo profilo, appare configurarsi un’autonoma ragione di danno risarcibile, che nella memoria conclusionale l’appellante incidentale valuta in euro 10.738,00.
OMISSIS
Il Collegio considera perciò provata l’esistenza di un danno non patrimoniale obiettivamente apprezzabile, riferibile, in chiave causale, alla mancata ottemperanza al provvedimento cautelare. Non potendo tale danno essere provato nel suo preciso ammontare, il Collegio, applicando criteri equitativi, ritiene di liquidarlo in euro 10.000,00.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, conformemente alla legge, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale; in parte dichiara improcedibile e in parte accoglie l’appello incidentale.

Per l’effetto, conferma la sentenza impugnata in parte qua, condannando l’Amministrazione al risarcimento del danno, nei sensi di cui in motivazione, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Condanna l’Amministrazione alle spese di giudizio, che liquida nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2013
giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Ciao Panorama, come va? volevo comunicare ai componenti del forum che anch'io ho iniziato la mia battaglia.. ad inizio luglio ho depositato al tar di bologna il mio ricorso....
spero di poterlo pubblicare quanto prima................ ciaoooooooooooooo
panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Presumo allora che tu hai fatto regolare richiesta al tuo comando e che hai ricevuto RISPOSTA NEGATIVA.
Importante che al tuo avvocato hai fatto citare tutte le sentenze che io ho già postato per semplificare la trattazione dell'argomento e chiedendo la trattazione del ricorso con istanza di fissazione udienza.
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