Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

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Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

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Per notizia, sicuramente potrà interessare anche a qualche collega dell'Arma.

Art. 42 bis del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, genitore con figli minori fino a tre anni di età.

Ricorso accolto. Finalmente qualcosa si muove.

auguroni

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N. 04852/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02926/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2926 del 2012, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Vncenzo Parato, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
del provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale risorse umane prot. n. OMISSIS del 21.02.2012 con cui è stata rigettata l'istanza formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 42 bis D.LGS 151/2001 e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Risorse Umane prot. n. OMISSIS del 21.2.2012 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001.
Avverso il provvedimento impugnato la medesima ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

A parere del Collegio le censure in questione sono fondate e, quindi, il ricorso deve essere accolto.

La ricorrente - agente scelto della P.S. in servizio presso la Questura di Roma e madre di due bimbe di età inferiore a tre anni (OMISSIS) - ha avanzato richiesta ex art. 42-bis del d.lgs. n. 51/2009 di assegnazione prolungata presso la Questura di Brindisi, in quanto ha trasferito la propria residenza in OMISSIS perché il compagno, OMISSIS, appartenente anch’egli alla Polizia di Stato, presta servizio presso la Questura di Brindisi.
L’Amministrazione ha respinto la sua istanza ritenendo: - inapplicabile alla P.S. l’art. 42-bis del d.lgs. n. 51/2009; - che, comunque, l’istituto si applica ai casi di trasferimento tra amministrazioni diverse e non nell’ambito della stessa amministrazione; - che in caso di trasferimento si determinerebbe una vacanza presso la Questura di Roma che comprometterebbe i servizi di istituto nel reparto di provenienza.

La questione posta con il ricorso in esame concerne l'ambito applicativo dell'art. 42 bis del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, in base al quale "il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, coma 2, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non complessivamente superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione, nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione". Destinatario del beneficio in oggetto è il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni disciplinate dal D.Lvo 165/01, il cui art. 1 contiene disposizioni che disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; per queste ultime, a tenore del II comma," s'intendono" tra l'altro, "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie....". Non può non essere osservato che proprio in tema di disciplina del rapporto di lavoro, nel successivo art. 3 dello stesso decreto n. 165/01 viene affermato che "rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato…….”.

L’ampia individuazione delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel II comma dell'art. 1 del decreto n. 161/01, va dunque integrata, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 42-bis del decreto n. 151 del 26 marzo 2001, dal successivo art. 3, per il quale " il personale militare e le Forze di polizia di Stato", rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti.

Nell’ordinamento della Polizia di Stato ha però fatto successivamente ingresso, nell’ambito del rapporto di lavoro degli appartenenti a tale Istituzione, prima la norma dell’art. 14 del d.P.R. n. 170 del 2007 e poi la norma dell’art. 18 del d.P.R. n. 51 del 2009 (decreti rispettivamente di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e di integrazione di tale accordo): norme, entrambe di analogo tenore, che individuano una serie di disposizioni che si applicano al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile “oltre a quanto previsto dal d.lgs. n.151 del 2001”.

Il che, ad una agevole lettura, comporta la oramai pacifica applicabilità al personale di cui è questione anche della disciplina recata dal citato D. L.vo n. 151 del 2001, e quindi del suo art. 42 bis. Invero, la giurisprudenza, sinora intervenuta in materia, è stata connotata da una duplicità di indirizzo. Nello specifico, all’indirizzo favorevole alla possibilità che la norma riguardi tutto il personale dipendente da amministrazioni pubbliche (senza distinzione fra personale civile e militare) dei Giudici di primo grado (cfr., ex multis, TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 7/2007; TAR Lazio, Roma, sez. I. n. 57/2006; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, nn. 6027/2006 e 7417/2006; ma in senso contrario, con riferimento proprio al personale della Polizia di Stato, T.A.R. Catania, n. 2066 del 2005) si contrappone quello decisamente contrario del Giudice di appello in tutti i casi in cui è stato adito (cfr. Cons.Stato n. 7472 del 2005 con riguardo a personale dell’Arma dei Carabinieri; Cons. Stato n. 3876 del 2007 con riguardo a personale della Guardia di Finanza e Cons. Stato nn. 1069 e 1193 del 2007 con riferimento a personale di magistratura). Tuttavia, per quanto qui più direttamente interessa, l’indirizzo restrittivo del Giudice di appello può appunto essere superato proprio in ragione del disposto delle richiamate disposizioni dei sopravvenuti citati D.P.R. n. 170 del 2007 e n. 51 del 2009.

Quindi, almeno a partire dalla data di efficacia del d.P.R. n. 170 del 2007 ed in forza dell’esplicito richiamo contenuto nel citato art. 14, nell’ordinamento della Polizia di Stato trovano oramai applicazione le norme del d.lgs. n. 151 del 2001.

Con il che risulta fondata la censura con cui, deducendosi violazione ed erronea applicazione della disposizione invocata, si è fondatamente contestata la tesi della resistente Amministrazione per cui l’art. 42 bis citato non sarebbe stato applicabile nel caso di specie.
Peraltro, non convincono gli ulteriori argomenti posti a sostegno dell’atto impugnato e concernenti le asserite difficoltà di organico nell’ufficio di appartenenza, che si produrrebbero in ragione dell’accoglimento dell’istanza del ricorrente di assegnazione prolungata ad altra sede, considerata l’apoditticità dell’affermazione, non meglio e più dettagliatamente confortata da elementi precisi e puntuali, ed il fatto che l’Amministrazione non ha adeguatamente replicato nella sostanza alle censure dalla parte ricorrente.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- compensa tra le parti in causa le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2012


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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

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Questa sentenza riguarda il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.


1) - Istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 42 bis del t.u. 151/2001 a favore di genitori di figli minori di anni tre.

IL TAR ha precisato:

2) - Se, come espresso nelle diverse e note decisioni del Consiglio di Stato, il criterio della particolarità dell’ordinamento di appartenenza deve sempre prevalere, anche sulle riconosciute esigenze del bambino, ci troveremmo di fronte ad una palese ed inconciliabile disparità di trattamento, non già e non solo tra i diversi pubblici dipendenti, ma degli stessi fanciulli che, a seconda dell’attività lavorativa del genitore, potrebbero ricevere, o meno, un trattamento sicuramente più favorevole e confortevole in conseguenza delle cure che la famiglia unita può assicurare.

3) - In altri termini il lasso temporale normativamente previsto per il ricongiungimento familiare ( tre anni) dimostra, in modo inconfutabile, che l’istituto in questione ha come destinatario primario ed esclusivo, non già il dipendente, ma il bambino, attesa l’importanza, nota e riconosciuta, che sullo sviluppo dello stesso esercita, nei primi anni di vita, il clima familiare sereno, protettivo ed accogliente che solo la realtà familiare effettivamente coesistente può assicurare.

4) - Il Collegio ritiene che la cogente necessità di una giusta ed equa valorizzazione e protezione dei diritti di tutti i minori, consente, ma sarebbe esatto dire, impone, preliminarmente e prioritariamente, una interpretazione della citata norma coerente con lo spirito e la lettera del testo unico in esame, per cui la differente professionalità del genitore non può e non deve influire sui diritti fondamentali ed imprescindibili della persona ed a maggior ragione del bambino, così come espressi negli artt. 3, 29, 30, 31 e 37 della Carta.

5) - Ogni diversa interpretazione comporta, all’evidenza, un reale pregiudizio dei diritti del bambino e, come tale, si pone in netta ed insuperabile contraddizione con i principi costituzionali.

Ricorso Accolto.

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03/07/2012 201200943 Sentenza Breve 1


N. 00943/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00788/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2012, proposto da:
E. S., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Gozzi, con domicilio presso la segreteria del TAR Veneto;
contro

Ministero della Giustizia, rappresentato difeso, ex lege, dall’avvocatura distrettuale dello Stato;
per l'annullamento
del provvedimento prot. gdpa-0092707-2012 del 6.3.2012, del direttore generale del personale e della formazione - ufficio III del personale del corpo di polizia penitenziaria - settore assegnazione, trasferimenti e mobilità provvisoria del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con cui è stata respinta l'istanza della ricorrente rivolta al trasferimento della sede di servizio ai sensi dell'art. 42 bis del t.u. 151/2001; nonchè di ogni atto annesso connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente, dipendente del corpo di polizia penitenziaria, avanzava, superiormente, istanza onde ottenere i benefici previsti dall’art. 42 bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - a favore di genitori di figli minori di anni tre.

L’Amministrazione penitenziaria, mutuando i recenti ed uniformi orientamenti del Consiglio di Stato, respingeva l’istanza, perché, in buona sostanza, da tali benefici normativi vanno esclusi i particolari dipendenti pubblici individuati nel comma 3 del decreto legislativo 165/2001, che testualmente recita :”… "rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato …".

Ne consegue che ogni particolare ordinamento comporta un singolare status per il dipendente pubblico che, a sua volta, determina una diversificazione di situazioni soggettive, tutte costituzionalmente corrette in funzione, proprio, di tale accertate diversità professionali, che, comunque, escludono l’applicazione di norme, come l’art. 42 bis citato, ad esso estranee.

Il Collegio, di contro, ritiene che tale autorevole impostazione interpretativa non possa essere condivisa.
La differente disciplina giuridica che presiede i diversi ordinamenti giuridici dei pubblici dipendenti, con particolare riferimento a quella propria delle differenti forze di polizia, non può costituire un criterio di sistematica discriminazione nei confronti di soggetti terzi : i figli minori di anni tre, rispetto ai quali il legislatore ha inteso, con particolare e significativo riguardo, predisporre, nel T.U. citato, tutta una serie di tutele e prerogative di diretta derivazione costituzionale.

Se, come espresso nelle diverse e note decisioni del Consiglio di Stato, il criterio della particolarità dell’ordinamento di appartenenza deve sempre prevalere, anche sulle riconosciute esigenze del bambino, ci troveremmo di fronte ad una palese ed inconciliabile disparità di trattamento, non già e non solo tra i diversi pubblici dipendenti, ma degli stessi fanciulli che, a seconda dell’attività lavorativa del genitore, potrebbero ricevere, o meno, un trattamento sicuramente più favorevole e confortevole in conseguenza delle cure che la famiglia unita può assicurare.

L’argomento sistematico prospettato, secondo il Collegio, trova ulteriore conforto proprio nella prevista temporaneità del trasferimento d’ufficio.

In altri termini il lasso temporale normativamente previsto per il ricongiungimento familiare ( tre anni) dimostra, in modo inconfutabile, che l’istituto in questione ha come destinatario primario ed esclusivo, non già il dipendente, ma il bambino, attesa l’importanza, nota e riconosciuta, che sullo sviluppo dello stesso esercita, nei primi anni di vita, il clima familiare sereno, protettivo ed accogliente che solo la realtà familiare effettivamente coesistente può assicurare.

E’ evidente allora che, nella presente vicenda, il bilanciamento degli interessi che il sistema normativo impone di sottopone a ponderata valutazione, non riguarda punto l’accertata disomogeneità che le differenti realtà giuridico-professionale dei dipendenti pubblici determinano e, con riferimento ai lavoratori del comparto sicurezza, siccome disciplinate in forma diversa dagli altri lavoratori pubblici, ma, proprio alla luce dei principi costituzionali, è necessario rispondere al quesito che la norma in questione pone e sottintende : la tutela e la protezione, fisico-psichica dei minori, deve essere differenziata in funzione della peculiare attività lavorativa dei genitori ?

Il Collegio ritiene che la cogente necessità di una giusta ed equa valorizzazione e protezione dei diritti di tutti i minori, consente, ma sarebbe esatto dire, impone, preliminarmente e prioritariamente, una interpretazione della citata norma coerente con lo spirito e la lettera del testo unico in esame, per cui la differente professionalità del genitore non può e non deve influire sui diritti fondamentali ed imprescindibili della persona ed a maggior ragione del bambino, così come espressi negli artt. 3, 29, 30, 31 e 37 della Carta.

Ogni diversa interpretazione comporta, all’evidenza, un reale pregiudizio dei diritti del bambino e, come tale, si pone in netta ed insuperabile contraddizione con i principi costituzionali.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento censurato e meglio in epigrafe descritto.
La particolarità della questione induce a compensare le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2012
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

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Rigetto domanda di assegnazione temporanea.

ha chiesto di essere temporaneamente trasferita a sede di servizio vicina al nucleo familiare, in quanto madre di una figlia minore di tre anni, praticamente chiedeva di essere assegnata in una sede di servizio ubicata nella stessa provincia nel quale l’altro coniuge esercita la propria attività lavorativa.

La ricorrente nel ricorso denunciava la violazione:
- ) dell’art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151;

- ) dell’art. 1493 del codice ordinamento militare di cui al d.lgs 15 marzo 2012, n. 66;

- ) delle direttive approvate nel 2007 e nel 2008 dallo Stato Maggiore Esercito.

Il resto potete leggerlo in sentenza qui sotto.

Auguri all'interessata per la VITTORIA del ricorso al Tar.

Speriamo che le altre mamme in divisa seguono quest'esempio.

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19/10/2012 201200867 Sentenza 1


N. 00867/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00638/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Francesca Fazio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Lindiri in Cagliari, via Maddalena n. 40;

contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento
- della determinazione dello Stato Maggiore dell'Esercito , con cui è stata rigettata la domanda di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente, comunicata con nota n. 9108/SU.NAZ./5.3.5.3. del 12 luglio 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Giorgio Manca e uditi l'avv. Anna Francesca Fazio per la ricorrente e l'avv.to dello Stato Anna Maria Bonomo per le Amministrazioni resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente, caporal maggiore dell’Esercito in servizio effettivo presso il 151° Reggimento Sassari, con sede a Cagliari, ha chiesto di essere temporaneamente trasferita a sede di servizio vicina al nucleo familiare, in quanto madre di una figlia minore di tre anni. In particolare con l’istanza del 21 marzo 2012, chiedeva di essere assegnata in una sede di servizio ubicata nella stessa provincia nel quale l’altro coniuge esercita la propria attività lavorativa (attualmente Macomer).

La richiesta è stata respinta, con nota in data 12 luglio 2012 (in epigrafe), in quanto - alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato 21 ottobre 2005, n. 7472 – “le previsioni delle leggi invocate in istanza … non sono applicabili al personale militare …”.

2. - Con il ricorso, avviato alla notifica il 20 settembre 2012 e depositato il successivo 25 settembre, la S.ra OMISSIS chiede l’annullamento del provvedimento di diniego sopra citato, denunciando la violazione dell’art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; dell’art. 1493 del codice ordinamento militare di cui al d.lgs 15 marzo 2012, n. 66; delle direttive approvate nel 2007 e nel 2008 dallo Stato Maggiore Esercito.

3. - Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo che il ricorso sia respinto.

4. - Alla camera di consiglio del 17 ottobre 2012, previo avviso alle parti costituite in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. - Il ricorso è fondato.

Secondo l’art. 1493 del Codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonchè le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione”. Il rinvio alle norme generali che tutelano la maternità nell’ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, comporta come conseguenza l’applicazione, anche al personale militare, dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), ai sensi del quale il «genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda».

Appare del tutto evidente, pertanto, come la motivazione (sopra riportata) del diniego espresso dal Ministero non sia conforme al quadro normativo sopra delineato; e sia quindi illegittima (nello stesso senso si veda anche T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 2 aprile 2012, n. 238).

L’atto di diniego deve conseguentemente essere annullato.

L’amministrazione, conseguentemente, nel riesaminare l’istanza di assegnazione temporanea, sulla base della accertata circostanza che la ricorrente è madre di una figlia in età non superiore a tre anni, dovrà necessariamente disporre l’assegnazione presso la sede richiesta (come in altre occasioni è stato disposto: cfr. le precedenti assegnazioni, versate in atti; da ultimo quella al 5° Reggimento Genio Guastatori di Macomer, scaduta il 10 settembre 2012), salvo che non ricorrano le specifiche circostanze di cui all’art. 42 bis cit. .

6. - Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto. Rimangono assorbite le ulteriori censure proposte.

7. - La disciplina delle spese segue la soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione dello Stato Maggiore dell'Esercito, con cui è stata rigettata la domanda di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente, di cui alla nota n. 9108/SU.NAZ./5.3.5.3. del 12 luglio 2012.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese giudiziali a favore della ricorrente, liquidate in euro 3.000,00 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

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Altra vittoria del personale.

Assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis dlgs n. 151/2001 (assegnazione temporanea del dipendente pubblico ad altra sede di servizio per assistere il figlio fino a tre anni di età).

FATTO-DIRITTO
1) - Il provvedimento gravato si fonda sul presupposto della asserita inapplicabilità dell’art. 42 bis dlgs n. 151/2001 al personale militare.

2) - Rileva parte ricorrente che in virtù dell’art. 1493 dlgs n. 66/2010 la disposizione di cui all’art. 42 bis dlgs n. 151/2001 si deve ritenere applicabile anche al personale militare.

IL TAR precisa.

3) - Invero, ai sensi del comma 1 del citato art. 1493 dlgs n. 66/2010 (peraltro espressamente rubricato “Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione”) “Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.”.

Ricorso Accolto.

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19/11/2012 201201959 Sentenza Breve 1


N. 01959/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01423/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2012, proposto da S. G. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Chiaia Noya in Bari, via Manzoni 15;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento a firma del Vice Capo Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano del 6.9.2012, prot. n. 0010904, portante il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea presentata dal Caporal Maggiore Scelto S. G. S., ai sensi dell’art. 42 bis dlgs n. 151/2001 in data 16.5.2012;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti al ricorrente, ivi compresa la nota S.M.E. - Dipartimento Impiego del Personale del 12.7.2012, prot. n. 0009322 con la quale è stato preannunciato al ricorrente il rigetto dell’istanza ed assegnato allo stesso il termine per osservazioni ex art. 10 bis legge n. 241/1990 e, in via del tutto gradata ed eventuale, la nota C.M.E. Puglia del 28.3.2012 prot. n. 24472-0004273;

per l’accertamento del diritto del ricorrente all’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis dlgs n. 151/2001;

e per la condanna dell’Amministrazione resistente a risarcire i danni non patrimoniali patiti dal ricorrente per violazione dei suoi diritti costituzionalmente garantiti connessi alla posizione di marito e di padre di figlia minore;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Adriano Garofalo e Pierfrancesco Manzari;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente S. G. S. (Caporal Maggiore Scelto dell’Esercito Italiano in servizio effettivo presso il CME di Bari) impugna il provvedimento dell’Amministrazione militare che gli nega il riconoscimento del beneficio ex art. 42 bis dlgs n. 151/2001 (assegnazione temporanea del dipendente pubblico ad altra sede di servizio per assistere il figlio fino a tre anni di età).

Il provvedimento gravato si fonda sul presupposto della asserita inapplicabilità dell’art. 42 bis dlgs n. 151/2001 al personale militare.

Rileva parte ricorrente che in virtù dell’art. 1493 dlgs n. 66/2010 la disposizione di cui all’art. 42 bis dlgs n. 151/2001 si deve ritenere applicabile anche al personale militare.

Il deducente invoca, inoltre, l’accertamento del proprio diritto al beneficio ex art. 42 bis dlgs n. 151/2001 ed la condanna dell’Amministrazione evocata in giudizio al risarcimento del danno non patrimoniale patito.
Si costituiva l’Amministrazione militare, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.

Invero, ai sensi del comma 1 del citato art. 1493 dlgs n. 66/2010 (peraltro espressamente rubricato “Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione”) “Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.”.

Pertanto, come correttamente evidenziato dal deducente, il gravato provvedimento di diniego di concessione del beneficio è carente sotto il profilo motivazionale: l’Amministrazione militare avrebbe dovuto quantomeno valutare il particolare stato rivestito dal militare ai fini della eventuale concessione del beneficio previsto dalla normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità (i.e. dlgs n. 151/2001).

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dei gravati provvedimenti.

Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.

Deve, infine, essere disattesa la domanda risarcitoria azionata del S…. in mancanza di supporto probatorio della stessa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra istanza, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i gravati provvedimenti.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente S. G. S., liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



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Il 19/11/2012
gino85
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da gino85 »

carissimo collega, davvero una bella mossa quella di postare il ricorso vinto, a proposito dell' Art. 42 bis, ho presentato richiesta ai sensi dell'art. 40 e 42 bis del D.Lgs 151/2001, quindi l'arma dei Carabinieri non può negarmi questo diritto vero? Da precisare che l'istanza e' stata presentata il 16/11/2012 e solo stamattina la compagnia carabinieri mi ha informato che l'istanza la dovevo inoltrare alla legione carabinieri Lazio e non al comando generale, quindi l'ho inviata stamattina al citato ufficio, ma comunque il trasferimento mi viene determinato dal comando generale? se cortesemente mi puoi dare qualche informazione in merito grazie!
P.s. FACCIAMO VALERE I NOSTRI DIRITTI!
mares
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Re: R: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre a

Messaggio da mares »

Ragazzi. C'è una sentenza del consiglio di stato che giudica inapplicabile questa legge per i militari. Difatti si parla solo di pubblici impiegati ma civili. Siccome interessa anche a me ebbi un consulto con un avvocato che mi confermò questa cosa. Sono però felice di essere smentito in quanto ho u a figlia di 18 lontana. Saluti

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panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

I comandi si sa, negano sempre, pertanto bisogna prendere spunto da queste sentenze pubblicate e che non sono estensibili agli altri.
I diritti si conbattono con i ricorsi nero su bianco.
ciao
mares
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Re: R: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre a

Messaggio da mares »

Un'altro problema è che per quando si pronuncia il tar il figlio è diventato maggiorenne.

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panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Anche se i figli sono diventati grandi il diritto a fruirne NON si perde ma si acquisice con data retroattiva alla data dell'istanza.
Quindi se da un lato i permessi non li fai subito (oggi) li farai domani. Praticamente non cambia nulla.
mares
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Re: R: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre a

Messaggio da mares »

Nel mio caso ho interesse ad avere l'avvicinamento ad un luogo vicino la mia abitazione. Lavoro a 300 km dal mia famiglia. Quindi per me non serve a niente.

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panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Altra sentenza positiva in favore del personale militare, quale madre e che si accumula alle altre.

1) - Rigetto dell’istanza intesa ad ottenere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001.

2) - La ricorrente, ufficiale della marina militare.

Il TAR ha precisato:

3) - Il ricorso è fondato dal momento che il Collegio condivide la lettura della norma posta a fondamento del ricorso nei termini in cui è argomentata nella sentenza 238/2012 del TAR Emilia-Romagna.

Personalmente faccio gli auguri alla madre che ha ottenuto quello che è previsto ma che il Ministero della Difesa nega.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

29/11/2012 201201530 Sentenza Breve 2


N. 01530/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00942/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2012, proposto da:
A. L., rappresentata e difesa dagli avv. Cosimo Ciquera, Antonella Romanazzi, con domicilio eletto presso Segreteria Tar Liguria in Genova, via dei Mille 9;

contro
Ministero della Difesa rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento del Ministero della difesa – Ufficio generale del personale – 2° Reparto impiego ufficiali – 3° Ufficio della Marina militare datato 27/6/2012, prot. n. UGP/II/3/31783, notificato in data 6/7/2012 a mezzo fax, con il quale veniva comunicato il rigetto dell’istanza intesa ad ottenere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001;

e per l’accertamento
del diritto della ricorrente di ottenere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 e, in via subordinata

per il risarcimento
di tutti i danni, presenti e futuri, subiti dalla odierna ricorrente per effetto del provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La ricorrente, ufficiale della marina militare, impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva rigettato l’istanza di trasferimento o di assegnazione temporanea presso la sede di Taranto ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 151/2001 per gravi esigenze familiari documentate essendo madre di due bambini in tenera età.

L’Amministrazione intimata ha respinto dette istanze sostenendo l’inapplicabilità al personale militare della suddetta normativa e che le esigenze prospettate non avevano carattere di temporaneità.
La ricorrente impugnava inizialmente il provvedimento presso il TAR Lazio e lo riassumeva presso questo giudice a seguito di provvedimento declinatorio di competenza.

Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato dal momento che il Collegio condivide la lettura della norma posta a fondamento del ricorso nei termini in cui è argomentata nella sentenza 238/2012 del TAR Emilia-Romagna.

Vale la pena riprendere la parte in diritto della motivazione, dal momento che il presupposto di fatto posto a fondamento dell’istanza non è controverso tra le parti.

Afferma la sentenza 238: “Il nuovo Codice dell'ordinamento militare, Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, entrato in vigore il 9/10/2010, all’articolo 1493 ha disposto che “Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonchè le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione”, estendendo, quindi, la normativa per il personale della Pubblica Amministrazione”.

L’art. 42 bis del T.U. sul pubblico impiego dispone che “Al genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. “
Sulla base del fatto oggettivo di un figlio minore in tenera età e su istanza di parte, pertanto, deve provvedersi alla suddetta assegnazione.

Come precisato dalla giurisprudenza, citata anche nell’ordinanza cautelare (da ultimo T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760) l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente, contempla una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all'interno della stessa amministrazione di appartenenza (ex multis Cons. di St., Sez. IV, 7 marzo 2007, n. 1069, TAR Lazio, Sez. I quater, n. 8128 del 2007). Tale orientamento riconosce a tale norma, in base ad una interpretazione maggiormente conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale, applicabile, dunque, ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti delle forse armate.

Non possono, pertanto, opporsi fondate ragioni per derogare al generale principio fissato ex art. 42 bis, finalizzato alla tutela di valori afferenti la famiglia, l'assistenza e l'educazione dei minori, allorquando il proponente l'istanza di trasferimento sia un militare e, rientrando tale norma tra quelle dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia ed all'assistenza dei figli minori fino a tre anni d'età con i genitori impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa, non può operare un'ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici tale da configurare profili di dubbia costituzionalità, come preteso dall’amministrazione militare.”

L’annullamento del provvedimento impugnato comporterà le necessità per l’amministrazione di riesaminare l’istanza della ricorrente per verificare che sussistano tutti i presupposti di fatto cui è subordinato il suo accoglimento una volta che in base alla presente sentenza si è stabilita l’applicabilità anche al personale militare dell’art. 42 bis D.lgs. 151\2001

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 29/11/2012
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

1) - istanza di assegnazione temporanea, avanzata ai sensi dell’articolo 42 bis del D. lgs 151/2001;

2) - L’Amministrazione intimata ha respinto detta istanza sostenendo l’inapplicabilità al personale militare della suddetta normativa.

3) - Nè sussiste alcuna sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per aver ottenuto il congedo ex art 4, comma 2°, della legge 53/2000, trattandosi di atto con effetti diversi e senza diritto alla retribuzione.

Altra sentenza positiva in favore del personale militare "madre di una bambina".

Auguri alla mamma.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

21/12/2012 201200764 Sentenza 1


N. 00764/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01022/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2012, proposto da:
G. C., rappresentata e difesa dagli avv. Adriano Garofalo, Giuseppe Chiaia Noya, con domicilio eletto presso Pierpaolo Soggia in Bologna, via Galliera 4;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento
- del provvedimento prot. 6645 del 8 agosto 2012, portante il rigetto dell'istanza di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresa la nota S.M.E. Dipartimento Impiego del Personale del 11 giugno 2012, prot. 5071;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.Riferisce la ricorrente, 1° caporale maggiore dell’esercito italiano, in servizio presso la sede di Ravenna, di essere madre di una bambina, nata il OMISSIS, e di aver presentato, ai sensi dell’articolo 42 bis del D. lgs 151/2001, un’istanza di assegnazione temporanea presso la sede di Barletta o altro comando prossimo alla residenza.

L’Amministrazione intimata ha respinto detta istanza sostenendo l’inapplicabilità al personale militare della suddetta normativa.

L’interessata ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati deducendone l’illegittimità.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a. dopo aver sentito le parti sulla possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di tardività essendo stato tempestivamente notificato il ricorso, tenuto conto della sospensione feriale dei termini di cui alla legge 742/1969.

3. Nè sussiste alcuna sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per aver ottenuto il congedo ex art 4, comma 2°, della legge 53/2000, trattandosi di atto con effetti diversi e senza diritto alla retribuzione.

4. Nel merito il ricorso è fondato.

Il nuovo Codice dell'ordinamento militare, Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, entrato in vigore il 9/10/2010, all’articolo 1493 ha disposto che “Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonchè le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione”, estendendo, quindi, la normativa per il personale della Pubblica Amministrazione”.

L’art. 42 bis del T.U. sul pubblico impiego dispone che “Al genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. “
Sulla base del fatto oggettivo di un figlio minore in tenera età e su istanza di parte, pertanto, deve provvedersi alla suddetta assegnazione.

5. Come precisato dalla giurisprudenza, (da ultimo T.A.R. Bologna n. 238 del 2012; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760) l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente, contempla una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all'interno della stessa amministrazione di appartenenza (ex multis Cons. di St., Sez. IV, 7 marzo 2007, n. 1069, TAR Lazio, Sez. I quater, n. 8128 del 2007). Tale orientamento riconosce a tale norma, in base ad una interpretazione maggiormente conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale, applicabile, dunque, ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti delle forse armate.

Non possono, pertanto, opporsi fondate ragioni per derogare al generale principio fissato ex art. 42 bis, finalizzato alla tutela di valori afferenti la famiglia, l'assistenza e l'educazione dei minori, allorquando il proponente l'istanza di trasferimento sia un militare e, rientrando tale norma tra quelle dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia ed all'assistenza dei figli minori fino a tre anni d'età con i genitori impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa, non può operare un'ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici tale da configurare profili di dubbia costituzionalità, come preteso dall’amministrazione militare.

6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.

7. Ne consegue che, in applicazione delle suddette disposizioni, l’amministrazione dovrà disporre l’assegnazione temporanea della ricorrente nella sede di Barletta, sussistendo un posto vacante in organico come evidenziato dal ricorrente e non contestato dall’amministrazione, come richiesto dal dipendente, con decorrenza giuridica ed effetti economici dalla data del 1° agosto 2012, data di decorrenza del congedo senza assegni, ciò al fine di ripristinare il diritto della ricorrente leso dall’attività illegittima dell’amministrazione.

8. Resta impregiudicata la possibilità di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, il danno da eventuale ritardata ottemperanza alla presente decisione, in separata sede.

9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e dispone come in motivazione.

Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 4.000 (quattromila), oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere


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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Ancora un'altra sentenza in favore del personale militare. La pagina si arricchisce.

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31/01/2013 201300035 Sentenza 1


N. 00035/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Pini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Boscarol in Bolzano, corso Italia, 30;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Regionale della Guardia di Finanza del Trentino Alto Adige, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova, 9 è pure domiciliato;

per l'annullamento
del provvedimento del Comando Regionale della Guardia di Finanza del Trentino Alto Adige - Ufficio Personale e AA.GG. - Sezione Pe. I.S.A.F. prot. ………../11 del 03.11.2011, notificato alla ricorrente in data 22.11.2011, con il quale si rigetta l'istanza ex art. 42 bis D.Lgs. 26.03.2011, n. 151, presentata dalla ricorrente in data 10.10.2011, nonchè di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ad esso, anche se ignoto alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Regionale della Guardia di Finanza del Trentino Alto Adige - Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 Marina Rossi Dordi e udito per le parti l’avv. M. Boscarol, in sostituzione dell’avv. E. Pini, per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
La signora OMISSIS, maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Bolzano ricorre per l’annullamento del provvedimento specificato in epigrafe, notificatole in data 22.11.2011, con il quale è stata rigettata l’istanza da lei presentata in data 10.10.2011, di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 26.3.2001, n. 151.

Il ricorso è sorretto dai seguenti motivi in diritto:
1. Illegittimità del provvedimento per difformità dal paradigma normativo di cui all’art. 42 bis del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151;
2. Illegittimità del provvedimento per violazione di legge; violazione degli artt. 1 e 10 bis L. 241/90 per omessa comunicazione dell’avvio di procedimento;
3. Illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 3 l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione;
4. Illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 3 l. 241 del 1990, motivazione carente ed insufficiente;
5. Illegittimità del provvedimento per violazione di legge; violazione dell’art. 42 bis d.lgs. 151 del 2001 ed art. 29 Costituzione;
6. Eccezione di incompetenza alla emissione del provvedimento oggetto di impugnazione.

Si è ritualmente costituita l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze – Comando Regionale Guardia di Finanza T.A.A. con atto di stile di data 26.1.2012 ed in data 11.2.2012 ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza nonché il rigetto dell’istanza cautelare e la ricorrente ha replicato con memoria dd 20.2.2012.

Con ordinanza n. 44/12, assunta nella camera di consiglio del 6 marzo 2012, questo Tribunale, in accoglimento dell’istanza cautelare presentata dalla ricorrente sospendeva il provvedimento impugnato al fine del riesame da parte della p.a. resistente da effettuarsi entro 60 giorni, fissando per la prosecuzione della trattazione cautelare l’udienza del 12 giugno 2012.

Tale ordinanza veniva impugnata dalla p.a. e l’udienza avanti al Consiglio di Stato veniva fissata anch’essa per il 12 giugno 2012 ; l’udienza in camera di consiglio avanti a questo Tribunale, su concorde istanza delle parti, era quindi rinviata al 10.7.2012.

Con ordinanza n. 2234/12 il Consiglio di Stato, Sez. VI, annullava l’ordinanza di questo TAR ed all’udienza del 10.7.2012, sempre su istanza di entrambe le parti, la causa veniva rinviata per la trattazione del merito ed alla pubblica udienza del 9 gennaio 2013 veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO
La ricorrente, maresciallo ordinario della Guardia di Finanza in servizio a Bolzano, è coniugata con il signor OMISSIS, anch’egli maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, attualmente in servizio a Lido di Ostia. Dalla loro unione sono nati due figli, OMISSIS in data …….2008 e OMISSIS in data …….2011. Data la notevole distanza tra le sedi di servizio è stata richiesta l’assegnazione temporanea in una sede ubicata nella provincia di Roma o, comunque, vicino alla sede ove svolge servizio il padre dei minori.

Il Comando Regionale della Guardia di Finanza del Trentino Alto Adige dichiarava inammissibile la richiesta in base ad una serie di considerazioni riferite alle disposizioni, che precluderebbero l’applicazione dell’assegnazione temporanea, di tre diverse circolari che di seguito si riassumono.
1. Non è applicabile l’istituto della riunione del nucleo familiare, disciplinato dalla circolare del 4.11.2010, non sussistendo i requisiti di permanenza minima ivi previsti;
2. Non è applicabile un trasferimento ex lege di cui al cap. IV, n. 2 della circolare del 11.11.2009, ed. 2011, essendosi il coniuge trasferito a domanda;
3. La normativa citata dall’istante è disciplinata dalla circolare 8.3.2004: risulterebbe un istituto di mobilità esterna tra diverse amministrazioni e all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 151/2001, di cui si chiede l’applicazione, non è espressamente menzionata la p.a. militare.

Il ricorso, che attiene alla contestazione del terzo punto della motivazione addotta dalla p.a. a sostegno del rigetto e quindi all’applicabilità alla fattispecie in esame del beneficio dell’assegnazione regolata dall’art. 42 bis D.Lgs. n. 151 del 2001, come richiesto dalla OMISSIS alla propria Amministrazione, è fondato per l’assorbente fondatezza del primo e quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione.

Con il primo motivo si lamenta la difformità della circolare interpretativa dell’8.3.2004 dal paradigma normativo dell’art. 42 bis del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151 e con il quinto la violazione di detto articolo e dell’art. 29 della Costituzione.

Le doglianze colgono nel segno.
L’art. 42bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità recita: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato”…omissis.

Nella circolare n. 74800 di data 8.3.2004 del Comando generale della Guardia di Finanza, citata nel provvedimento impugnato, viene sostenuta l’inapplicabilità della previsione di cui all’art. 42 bis perché la normativa sarebbe riferita all’istituto della mobilità esterna, ovvero passaggi tra diverse amministrazioni, e non riguarderebbe le Amministrazioni pubbliche ad ordinamento militare.

Sulla questione della mobilità esterna, ritiene il Collegio che la circostanza che il dato testuale dell’art. 42bis contenga riferimenti all’assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione non esclude la riferibilità della previsione alla mobilità interna. Il beneficio dell’assegnazione temporanea del genitore di figlio minore di tre anni vicino all’altro genitore del minore è stato istituito a sostegno dell’infanzia e della famiglia, conformemente all’art. 29 della Costituzione, disponendo financo ipotesi di mobilità esterna, assai più gravose per la p.a. di quella interna, che non si vede a quale titolo dovrebbe essere esclusa. I termini usati dal dettato normativo sono quindi espressione del principio di continenza (nel più è contenuto il meno) ed appare chiaro che se l’amministrazione sarà la stessa occorrerà unicamente l’approvazione di questa (cfr. TAR Bologna 15.1.2007, n. 7 e TAR Trieste 30.11.2004, n. 706).

Per quanto poi attiene all’applicabilità dell’art. 42bis alle Amministrazioni pubbliche ad ordinamento militare, è nota al Collegio la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto.

Il giudice d’appello ha costantemente statuito che, alla luce del tenore della norma, il destinatario di tale beneficio è il solo personale civile dipendente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, da cui sarebbe escluso il personale di diritto pubblico, posto che nel successivo art. 3 dello stesso decreto viene chiarito che “rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia…omissis”.

L’ampia individuazione delle pubbliche amministrazioni di cui al secondo comma dell’articolo 1, ad avviso del Consiglio di Stato, va pertanto integrata, ai fini dell’applicabilità dell’art. 42bis con la disposizione del citato art. 3, che prevede che il rapporto di lavoro del personale militare (oltre che delle altre categorie specificate) rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti ed un tanto è giustificato dal particolare status giuridico di tale personale, le cui specifiche funzioni giustificano un regime differenziato (cfr. CdS, Sez. VI, 15.6.2010, n.7506 e 25.5.2010, n. 3278; Sez. III, 26.10.2011, n. 5730).

Invero, osserva il Collegio, la copertura costituzionale dell’art. 29 permetterebbe di estendere la previsione dell’istituto in oggetto anche al personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001, da un lato per l’assenza di qualsivoglia riferimento ad escludendum nel testo dell’art. 42bis ed al suo riferimento specifico all’art. 1, comma 2, e quindi all’ampiezza della sua estensione e dall’altro per il fatto che l’applicazione di detto articolo, mantenendo un’ampia discrezionalità in capo all’amministrazione interessata, non pare porsi in contrasto con lo status giuridico e le peculiari funzioni di detto personale, nel caso in esame della Guardia di Finanza.

In ogni caso, come già osservato da questo Tribunale nell’ordinanza cautelare n. 44/12 depositata in data 7 marzo 2012, in seguito all’emanazione del D.Lgs. 15.3.2010, n. 66, costituente il Codice dell’ordinamento militare, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, è stata espressamente estesa al personale militare femminile e maschile, tramite l’art. 1493, contenuto nel capo V “Diritti sociali”, nella Sezione I dedicata alla “Tutela della maternità e della paternità” ed entrato in vigore, ex art. 2272 dello stesso Codice, in data 8.11.2010.

L’interpretazione data dalla circolare n.74800 di data 8.3.2004, stante il rinvio effettuato dal Codice dell’ordinamento militare alle norme generali che tutelano la maternità nell’ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, non è conforme al quadro normativo attuale, dovendosi applicare anche al personale militare la previsione dell’art. 42bis del D.Lgs. n. 151/2001 (cfr. TAR Bologna 2.4.2012, n. 238 e TAR Cagliari 19.10.2012, n. 867).

Il provvedimento impugnato incorre pertanto nei vizi lamentati con i motivi 1 e 5, la cui fondatezza assorbente conduce all’accoglimento del ricorso.

Osserva ancora il Collegio che, anche se l’effettiva assegnazione della ricorrente ad una sede nelle vicinanze del luogo in cui il coniuge, padre dei minori, svolge la propria attività lavorativa appartiene ad una fase successiva al provvedimento impugnato, che attiene alla stessa ammissibilità, negata, della richiesta di assegnazione provvisoria e necessita di una valutazione circa la sussistenza di un posto vacante e disponibile, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente con nota di deposito di data 28.5.2012, appare indiscutibile la sussistenza di un notevole numero di posti da assegnare a marescialli a Roma per esigenze di servizio alla data del primo marzo 2012 e di un tanto dovrà tener conto l’Amministrazione nel rideterminarsi.

In considerazione dei contrasti giurisprudenziali in materia e dell’apporto recente del Codice dell’ordinamento militare si ritiene giustificato addivenire alla compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che andrà rimborsato alla ricorrente a cura dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Marina Rossi Dordi, Consigliere, Estensore
Margit Falk Ebner, Consigliere
Peter Michaeler, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2013
panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

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Altra sentenza favorevole, la lista si allunga.

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04/02/2013 201301155 Sentenza 1T


N. 01155/2013 REG.PROV.COLL.
N. 07855/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7855 del 2009, proposto da M. C., rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Pini, con domicilio eletto presso Eugenio Pini in Roma, via della Giuliana, 82 Int. 2;

contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333.D/34211, datato 12/06/2009 e notificato il 17/06/2009, con il quale è stata rigettata l'istanza della ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.L.vo n. 151/2001; nonché per l'annullamento di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente – agente scelto della Polizia di Stato - ha rappresentato di essere stata incorporata, in data 05/10/2000, nei ruoli della Polizia di Stato e di essere stata, poi, assegnata al Comando Polizia di Frontiera c/o lo Scalo Aereo di Malpensa (MI).

La ricorrente è coniugata con A. S. e madre di OMISSIS (nato il …../2006) e OMISSIS (nata il …..2008), che vivono con il padre OMISSIS a OMISSIS (SA) in via OMISSIS.

A. S. ha una piccola impresa artigiana, specializzata nella installazione e manutenzione di impianti elettronici, e svolge la propria attività professionale nella zona del Comune di Sapri, in quanto è conosciuto e radicato nel suddetto territorio.

In data 20/04/2009 la ricorrente, al fine di poter prendersi cura dei propri figli, entrambi molto piccoli e di cui uno di età inferiore ai tre anni, ha presentato all'Amministrazione un'istanza ex art. 42 bis del D.L.vo n. 151 del 26/03/2001, volta ad ottenere l'assegnazione temporanea presso il Distaccamento Polizia Stradale di Sapri, ove aveva già prestato servizio, essendovi stata aggregata, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 254 del 16/03/1999, dal 24/05/2007 al 17/12/2007 e dal 10/01/2009 al 12/06/2009, in quanto tale Distaccamento presentava una notevole carenza di organico.

In data 20/05/2009 l'Amministrazione ha notificato alla ricorrente, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

L’interessata ha presentato le proprie osservazioni con nota del 28/05/2009, ma, con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza -, n. 333.D/34211, datato 12/06/2009 e notificato il 17/06/2009, l’istanza della ricorrente è stata rigettata per due ordini di considerazioni: inapplicabilità del citato art. 42 bis del D.L.vo n. 151/2001 al personale della Polizia di Stato; insussistenza del presupposti per l'assegnazione temporanea.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la parte ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del 5.11.2009 n. 5117 il TAR Lazio ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.

Ma, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 9 marzo 2010 n. 1153, ha accolto l’appello proposto avverso l’ordinanza n. 5117/2009.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 29 novembre 2012 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO
1. Avverso il provvedimento impugnato la parte ricorrente ha proposto i motivi di ricorso di seguito indicati.
I) - Violazione del combinato disposto dall'art. 42 bis del D.L.vo n. 151/2001 e dall'art. 1 del D.L.vo 165/2001.

L'istituto previsto dall'art. 42 bis del D.L.vo n. 151/2001 disciplina l'Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche.

Il suddetto articolo deve essere letto unitamente all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che indica i soggetti rientranti nell’ambito delle "amministrazioni pubbliche”.

La ricorrente, dipendente della pubblica amministrazione, è in possesso di tutti i requisiti necessari per poter fruire dell'istituto de quo: figlio di età inferiore agli anni 3; lavoro del coniuge presso la sede richiesta; vacanza del posto presso l'ufficio richiesto.

Malgrado ciò, l'istanza è stata rigettata con un provvedimento da ritenersi illegittimo in quanto adottato sulla base di una interpretazione restrittiva e non corretta dell'art. 42 bis del D.L.vo n. 151/2001.

Il Ministero, infatti, alla base del diniego, ha posto come motivazione principale la considerazione (errata) che la predetta norma non sia applicabile al personale delle Forze di Polizia.

II) - Violazione dell'art.42 bis, del D.L.vo n. 151/2001, eccesso di potere e carenza di motivazione.

Il diniego impugnato è illegittimo anche nella parte in cui si basa sull'assunto che l'art. 42 bis del D.L.vo n. 151/2001 disciplinerebbe solo l'ipotesi della mobilità c.d. esterna, cioé tra pubbliche amministrazioni diverse, vietata dall'ordinamento speciale degli appartenenti alla Polizia di Stato.

III) - Illegittimità per violazione dell'art. 2 della 1egge n. 241/1990, difetto e incongruità della motivazione, eccesso di potere.

Il rigetto dell'istanza di assegnazione temporanea è illegittimo anche perché risulta assolutamente carente nella motivazione, essendosi l’Amministrazione limitata ad addurre ragioni di diniego generiche, non ancorate a valutazioni concrete e verificabili.

Si legge, infatti, nel provvedimento impugnato che l'Amministrazione ha: - valutato “le esigenze di servizio dell'ufficio al quale 1'interessata è in forza” (ufficio polizia di frontiera presso lo scalo aereo di Malpensa) e “le particolari gravosità dei servizi dallo stesso espletati"; - ritenuto "non preminenti quelle della sede richiesta"; - considerato che "l'assegnazione della dipendente ad altra sede di servizio comporterebbe una vacanza che non sarebbe possibile reintegrare"; - verificato la conseguente "incidenza negativa sui servizi dell'ufficio di appartenenza".

Tuttavia, l'Amministrazione non ha fornito nessun elemento e dato concreto a sostegno delle proprie argomentazioni, in violazione dell’art. 3, comma l, della legge n. 241/1990.

L'atto impugnato è, inoltre, viziato anche da eccesso di potere in quanto l'Amministrazione, tra gli elementi assunti a base della valutazione, ha dato rilievo ad una circostanza fuorviante ed in conferente, consistente nell’aver considerato i periodi di assegnazione temporanea fruiti dalla dipendente, ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n.254/2001, nella sede di Sapri, dal 24 maggio 2007 al 17 dicembre 2007 (giorni 208) e dal 10 gennaio 2009 al 12 giugno 2009 (154 giorni).

Il riferimento alla precedente assegnazione quale ragione di diniego è sbagliata perche l'assegnazione alla sede di Sapri era stata accordata in precedenza ai sensi di una norma diversa (art.7 del D.P.R. n.254/1999), che non esclude l’applicabilità del citato articolo 42 bis del d.lgs. n. 151/2001.

Ciò risulta grave anche perché l'assegnazione temporanea prevista dalla norma richiamata rientra tra gli istituti previsti dal legislatore a tutela di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia ed, in particolare, alla cura del figli minori fino a tre anni di età.

IV) - Violazione dell'art. 42 bis del D.L.vo n. 151/2001.

Il provvedimento impugnato risulta illegittimo anche a causa del mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto per la comunicazione dell'assenso o del dissenso.

Infatti, l'istanza della ricorrente è stata presentata in data 20/04/2009, ma solo in data 17/06/2009 è stato notificato il provvedimento di rigetto, ovvero a distanza di quasi due mesi.

2. L’Amministrazione resistente ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza del ricorso.

3. Il Collegio ritiene che la domanda di annullamento proposta dalla ricorrente sia fondata e debba essere accolta.

L’art. 42 bis (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) del decreto legislativo n. 151/2001, recante disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dispone che il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

Il Ministero intimato ha disposto la reiezione della domanda di trasferimento di sede proposta ex art. 42 bis, sopra citato, per due ordini di considerazioni: inapplicabilità del citato art. 42 bis del D.L.vo n. 151/2001 al personale della Polizia di Stato; insussistenza del presupposti per l'assegnazione temporanea.
Al fine del decidere, occorre, dunque, definire l’ambito di applicazione della disposizione indicata, verificando se nella vigenza delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 165/2001, il personale di Polizia sia o meno destinatario del beneficio del trasferimento temporaneo e se questo sia da ritenere ammissibile anche nell’ipotesi in cui il dipendente lo richieda all’interno della stessa amministrazione di appartenenza.

Al riguardo, il Collegio, pur consapevole dell’orientamento del Giudice d’appello che esclude l’applicabilità del beneficio del trasferimento temporaneo, ex art. 42 bis, d.lgs. n. 151/2001, nei confronti del pubblico dipendente appartenente alla Polizia di Stato, ritiene tuttavia estensibile tale beneficio anche a detto personale (T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 3 maggio 2011, n. 3760).

Infatti, l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente, contempla una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all'interno della stessa amministrazione di appartenenza. Si deve riconoscere a tale norma, in base ad una interpretazione conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale, applicabile, in quanto tale, ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti delle forse armate (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 2 aprile 2012, n. 238).

Per quel che concerne il profilo di doglianza relativo alla asserita operatività del trasferimento ex art. 42 bis, anche ai casi in cui il dipendente richieda di conseguirlo, come nel caso di specie, nell’ambito della stessa amministrazione di appartenenza, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente, contempla una mobilità all’interno dell’organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all’interno della stessa amministrazione di appartenenza (ex multis Cons. di St., Sez. IV, 7 marzo 2007, n. 1069, TAR Lazio, Sez. I quater, n. 8128 del 2007).

Tale orientamento riconosce a tale norma, in base ad una interpretazione maggiormente conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale, applicabile, dunque, ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti della Polizia di Stato, la quale può venire meno esclusivamente in presenza di prescrizioni che, nel disciplinare l’ordinamento di una specifica categoria, introducano un regime giuridico in ragione del quale le assegnazioni non possono prescindere da valutazioni attinenti il merito e le attitudini degli interessati (Cons. St., Sez. IV, 7 marzo 2007, n. 1069 in materia di applicazione del beneficio al personale di magistratura).

Occorre osservare che simili prescrizioni non sono rinvenibili dalle disposizioni normative che disciplinano il rapporto di lavoro del personale appartenente alla Polizia di Stato ( ne è conferma la disciplina contenuta nell’art. 7 del D.P.R. n. 254/99), con la conseguenza che non possono opporsi fondate ragioni per derogare al generale principio fissato ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, finalizzato alla tutela di valori afferenti la famiglia, l’assistenza e l’educazione dei minori, allorquando il proponente l’istanza di trasferimento sia un dipendente della Polizia di Stato.

Peraltro, giova rilevare che gli artt.14 del D.P.R. n. 170 del 2007 e 18 del D.P.R. n. 51 del 2009 che hanno recepito l’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare di integrazione di tale accordo) effettuano un espresso rinvio al decreto legislativo n. 151 del 2001.

Ne discende, che con riguardo all’art. 42 bis, la dizione “dipendente di amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, ricomprende, in virtù di quanto precisato, nel campo di applicazione di tale norma, anche gli appartenenti alle Forze di Polizia, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato per omessa applicazione della predetta norma in favore del ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato.

Infatti, l’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, rientrando tra le norme dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti, inerenti alla famiglia ed all’assistenza dei figli minori fino a tre anni d’età con i genitori impegnati nello svolgimento di un’attività lavorativa, non può che essere ritenuto applicabile anche al personale delle Forze armate e della Polizia di Stato. In caso contrario, si opererebbe un’ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici tale da configurare profili di dubbia costituzionalità.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che una corretta e coerente applicazione della norma de qua rispetto ai citati valori costituzionali, non può non far ritenere destinatarie dei benefici in essa previsti le predette categorie di personale, anche se disciplinate da disposizioni normative di settore connesse al peculiare status di dipendente pubblico.

Ciò posto, va considerato che nel provvedimento impugnato si legge che l'Amministrazione ha: - valutato “le esigenze di servizio dell'ufficio al quale 1'interessata è in forza” (ufficio polizia di frontiera presso lo scalo aereo di Malpensa) e “le particolari gravosità dei servizi dallo stesso espletati"; - ritenuto "non preminenti quelle della sede richiesta"; - considerato che "l'assegnazione della dipendente ad altra sede di servizio comporterebbe una vacanza che non sarebbe possibile reintegrare"; - verificato la conseguente "incidenza negativa sui servizi dell'ufficio di appartenenza".

Tuttavia, in relazione a tali profili, l'Amministrazione non ha fornito nessun elemento e dato concreto a sostegno delle proprie argomentazioni, in violazione dell’art. 3, comma l, della legge n. 241/1990.

Come rilevato dalla ricorrente, l'atto impugnato è, inoltre, viziato anche da eccesso di potere in quanto l'Amministrazione, tra gli elementi assunti a base della valutazione, ha dato rilievo ad una circostanza fuorviante ed in conferente, consistente nell’aver considerato i periodi di assegnazione temporanea fruiti dalla dipendente, ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n.254/2001, nella sede di Sapri, dal 24 maggio 2007 al 17 dicembre 2007 (giorni 208) e dal 10 gennaio 2009 al 12 giugno 2009 (154 giorni).

Il riferimento alla precedente assegnazione quale ragione di diniego è sbagliata perche l'assegnazione alla sede di Sapri era stata accordata in precedenza ai sensi di una norma diversa (art.7 del D.P.R. n.254/1999), che non esclude l’applicabilità del citato articolo 42 bis del d.lgs. n. 151/2001.

4. Per quanto concerne la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente, il Collegio rileva che, a fronte del diniego opposto dall’Amministrazione in un primo momento, a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 9 marzo 2010 n. 1153, la ricorrente ha beneficiato di due periodi di assegnazione temporanea presso la sede del Distaccamento della Polizia Stradale di Sapri (SA), ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 254/99, per gravi motivi personali e familiari (284 giorni dall'11.1.2010 al 21.10.2010 e 246 giorni dall'1.2.2011 al 4.10.2011) e, al termine di detta assegnazione temporanea, la dipendente ha fatto rientro presso l'originaria sede di servizio e non ha più presentato istanze di aggregazione, né ai sensi del predetto art. 7 d.P.R. 254/99, né ex art. 42 bis del d.lgs. 151/2001).

Tali circostanze, evidenziate dalla difesa erariale con memoria datata 11 ottobre 2012, non sono state contestate dalla OMISSIS.

Pertanto, deve ritenersi che, in relazione a tali apprezzabili periodo temporali, la ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio concreto.

Il periodo precedente, intercorrente tra il provvedimento di diniego impugnato e l’assegnazione ex art. 7 del DPR n. 254/99, ha certamente arrecato un pregiudizio alla ricorrente, ma l’interessata non ha dimostrato la ricorrenza degli elementi della fattispecie di responsabilità dell’Amministrazione, utili per configurare un danno risarcibile quantificato, provocato dall’Amministrazione con colpa o dolo, legato da nesso di causalità all’operato del Ministero dell’Interno.

Sotto il profilo della colpa, peraltro, l’eventuale ‘errore’ dell’Amministrazione appare scusabile in presenza di orientamenti giurisprudenziali oscillanti in merito all’applicabilità della norma richiamata dalla ricorrente (art. 42 bis del d.lgs. 151/2001), come dimostrato anche nel presente giudizio (cfr. ordinanza del 5.11.2009 n. 5117 il TAR Lazio e ordinanza del Consiglio di Stato 9 marzo 2010 n. 1153).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che la domanda di annullamento sia fondata e che la domanda di risarcimento del danno debba essere respinta.

6. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie la domanda di annullamento del provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333.D/34211, datato 12/06/2009;

- respinge la domanda di risarcimento danni;

- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
Antonella Mangia, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2013
panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Fa seguito alla sentenza postata da me in data 30/05/2012 e che riguarda il personale della PolStato. (sarebbe la 1^ della lista).

Quindi questìappello riguarda la PolStato.

"Beneficio previsto dall’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001".

Il Consiglio di Stato riferisce:

1) - Nel merito, si osserva che gran parte della discussione fra le parti (e anche della motivazione della sentenza di primo grado) si è concentrata sulla questione se l’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 si applichi anche al personale della Polizia di Stato.

2) consiglio ai colleghi della P.S. di leggere il punto n. 3 lett. " B " della sentenza.

L'Appello proposto da parte del M.I. è stato respinto.

Cmp. vi invito a leggere tutta la sentenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

05/02/2013 201300678 Sentenza 3


N. 00678/2013REG.PROV.COLL.
N. 09065/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9065 del 2012, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 04852/2012, resa tra le parti, concernente rigetto richiesta di assegnazione prolungata presso la Questura di Brindisi

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l’avvocato Diaco su delega di Parato e l’avvocato dello Stato Saulino;
Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia come previsto dall’art. 60, c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. L’appellata, già ricorrente in primo grado, appartenente alla Polizia di Stato e dipendente dalla Questura di Roma, ha fatto istanza per essere assegnata temporaneamente alla Questura di Brindisi, per esigenze familiari.

In particolare, l’interessata ha chiesto il beneficio previsto dall’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 (testo unico della tutela delle lavoratrici madri) a norma del quale «il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche (...), può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione».

2. L’istanza è stata respinta dall’Amministrazione. L’interessata ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio. Quest’ultimo, con sentenza n. 4852/2012, lo ha accolto.

Il Ministero del’Interno propone ora appello contro la sentenza. L’interessata si è costituita per resistere.
In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio, dato avviso alle parti, ritiene di poter procedere alla definizione immediata della controversia.

2. Si deve esaminare preliminarmente l’eccezione di tardività dell’appello, sollevata formalmente dalla difesa dell’appellata.

L’eccezione è infondata.

E’ vero che la sentenza è stata notificata all’Avvocatura dello Stato il 2 ottobre 2012, e che pertanto il termine per la proposizione dell’appello scadeva il 1° dicembre 2012, mentre l’atto di appello è stato notificato il 3 dicembre 2012 (data di spedizione a mezzo posta del relativo plico). Ma il 1° dicembre era giorno di sabato e pertanto il termine era prorogato di diritto al primo giorno non festivo, cioè a lunedì 3 dicembre 2012 (vedasi l’art. 52, comma 5, del codice del processo amministrativo).

Pertanto l’appello risulta tempestivo ed ammissibile.

3. Nel merito, si osserva che gran parte della discussione fra le parti (e anche della motivazione della sentenza di primo grado) si è concentrata sulla questione se l’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 si applichi anche al personale della Polizia di Stato.

L’amministrazione (tanto nel provvedimento impugnato, quanto nelle sue difese giudiziali e nell’atto di appello) nega che tale disposizione si applichi al personale della Polizia di Stato; l’interessata, invece, sostiene il contrario.

Ma, ad avviso di questo Collegio, si tratta in realtà di una questione non del tutto pertinente e comunque non risolutiva.

A ridimensionare (se non escludere) la rilevanza della questione concorrono le seguenti considerazioni:

(a) gli argomenti addotti dell’amministrazione per sostenere che il citato art. 42-bis sia incompatibile con l’ordinamento della Polizia di Stato si riferiscono essenzialmente all’ipotesi che la norma venga utilizzata per chiedere l’assegnazione temporanea presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza; ma questo problema nella fattispecie non si pone, perché l’interessata ha chiesto solamente di essere assegnata ad altra sede di servizio, sempre all’interno della Polizia di Stato;

(b) inteso così restrittivamente (mutamento di sede di servizio nell’àmbito della stessa amministrazione) il disposto dell’art. 42-bis è sostanzialmente analogo a quello dell’art. 7 del d.P.R. 254/1999, dettato specificamente per il personale della Polizia: «L'Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile»; le due disposizioni anche se non esattamente sovrapponibili, hanno in comune l’apprezzamento ampiamente discrezionale riservato all’amministrazione; semmai vi è una differenza quanto alla durata dell’assegnazione, ma anche questa differenza è più apparente che reale, perché il termine di 60 giorni previsto nell’art. 7 è sempre rinnovabile, a discrezione dell’amministrazione;

(c) se è vero che nel provvedimento impugnato l’autorità emanante ha esposto le ragioni per cui non riteneva applicabile l’art. 42-bis al personale della Polizia, di fatto, poi, ha respinto la domanda non per questo supposto ostacolo normativo, bensì, al contrario, sulla base di (asserite) esigenze organizzative, apprezzate discrezionalmente (si veda il richiamo alla nota 6 dicembre 2011 della Questura di Roma, Ufficio Personale, con la quale è stato espresso parere negativo all’accoglimento dell’istanza, con l’argomento che attualmente risultano aggregati ad altre sedi 89 dipendenti, dei quali 55 ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 254/1999);

(d) in effetti, la stessa sentenza del T.A.R. dà atto che la motivazione del provvedimento impugnato contiene anche argomenti attinenti ai profili organizzativi oggetto di valutazione discrezionale, ma giudica tale motivazione insufficiente in quanto apodittica e sommaria; il che comprova ulteriormente che quello dell’applicabilità dell’art. 42-bis è, almeno in questo caso, un falso problema.

4. In sostanza, dunque, la controversia si riduce alla questione se sia congrua e sufficiente, o meno, quella parte della motivazione (l’unica veramente rilevante) nella quale si esprime l’apprezzamento discrezionale in merito all’opportunità di assegnare temporaneamente l’interessata alla Questura di Brindisi.

Come si è detto sopra, il T.A.R. ha giudicato “apodittica e sommaria” quella parte della motivazione.

Questo Collegio ritiene di poter confermare il giudizio del T.A.R.. Se è vero che il richiamo alla nota 6 dicembre 2011 della Questura di Roma, Ufficio Personale, dà a quella motivazione un minimo di contenuto concreto, è anche vero che l’osservazione riferita è troppo sommaria, in quanto si esaurisce nell’affermazione che fra il personale dipendente dalla Questura di Roma ve ne sono già 55 assegnati temporaneamente ad altra sede in applicazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 254/1999. Ma il numero di 55 unità dislocate altrove non è di per sé molto significativo: lo si dovrebbe rapportare al numero complessivo del personale assegnato alla Questura di Roma, e inoltre lo si dovrebbe porre in comparazione con quello dei dipendenti che, all’opposto, chiedono l’assegnazione temporanea alla sede di Roma essendo incardinati in altre sedi.

Ci si dovrebbe comunque dar carico di mettere in comparazione l’interesse specifico e concreto dell’amministrazione alla effettiva utilizzazione dell’interessata nella sede di Roma, con l’eventualità di un suo utile inserimento nella sede di Brindisi, e ancora con la serietà delle esigenze personali rappresentate.

5. In conclusione, l’appello va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, lo rigetta. Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese legali in favore dell’appellata, liquidandole in Euro 2.000 oltre agli accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2013
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