Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

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panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

La legge del potere va oltre la Legge dello Stato.


vspesercito

Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da vspesercito »

buongiorno ragazzi, ho appena ricevuto la risposta negativa che ovviamente mi aspettavo. La motivazione è che I REPARTI NELLA SEDE RICHIESTA RISULTANO SATURI A LIVELLO ORGANICO NELL'INCARICO POSSEDUTO.
Qualcuno sa di qualche ricorso fatto con questa motivazione? Datemi, se potete, più informazioni possibili a riguardo.
grazie, a presto
giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Nino provvedimento d'urgenza inoltrato... lunedi andrò a depositarlo al Tar...speriamo che i tempi si riducano notevolmente....
panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Speriamo.
Cmq. gli uffici cercano sempre di farci perdere la pazienza.
giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Nino il 20 ho l'udienza...volevo chiederti se mi davi una mano a smontare punto per punto quello che ha affermato l'avvocatura di stato dato che mi fido più di me stesso che del mio avvocato..magari posso mandarti via mail i loro allegati e sbugiardare così le loro ragioni con sentenze che si sonno susseguite nel tempo. Che ne pensi? La mia mail


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Stardust1981
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da Stardust1981 »

Oh giuseppe1982, allora com'è andata l'udienza?
giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

https://94.86.40.196/cdsintra/cdsintra/ ... 0schiavone" onclick="window.open(this.href);return false;


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giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Ragazzi purtroppo sto guidando a breve vi dirò tutto su la mia prima vittoria..sperando che non chiamino in causa il consiglio di stato


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panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

Io per ora non posso controllare nulla poiché sto in Sicilia.
Stardust1981
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da Stardust1981 »

Auguri Giuseppe, spero che dopo l'ennesima sentenza favorevole anche la nostra amministrazione si decida una volta per tutte a riconoscere il beneficio senza costringere i dipendenti ad agire legalmente. Comunque sarei interessato a sapere quando ti trasferiscono effettivamente(come recita la sentenza immediatamente) poiché anche io ho presentato pochi giorni fa la domanda per tale beneficio.
P.S.: MA anche dopo aver vinto il ricorso al TAR possono sospendere il trasferimento in attesa del Consiglio di Stato?
giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Ciao stardust1981, innanzi tutto ti ringrazio per gli auguri. Mi piacerebbe sapere la tua situazione in maniera tale da capire l'orientamento che viene dato. Domani vado in cancelleria per capire come avviene la notifica all'avvocatura nonché la sua tempistica. Il mio avv.to, anche se me la sono vista tutto io, mi ha detto che se anche sì appellassero al consiglio di stato loro mi devonoa mandare altrimenti potrei chiedere i danni visto che è stato espressamente previsto. Tu dove l'hai fatto il ricorso?
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da Stardust1981 »

No io ho fatto la domanda e sto in attesa di risposta dal Ministero.Spero che data l' oramai consolidato orientamento giurisprudenziale l'amministrazione mi conceda direttamente il beneficio, anche se dubito.
Cmq io faccio servizio in Puglia quindi penso che se sara' dovro farlo al Tar di Bari. Adesso sono proprio curioso di sapere quando ti assegneranno.A presto.

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panorama
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da panorama »

fa seguito alla sentenza da me postata in data 12 novembre 2013.
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Altro ricorso Accolto del nostro collega CC.

1) - In esecuzione alla sentenza, con la determinazione del 17.12.2013, il ricorrente veniva assegnato alla Stazione dei Carabinieri di OMISSIS, “fino al 22 febbraio 2014, data di cessazione dell’efficacia del provvedimento”, corrispondete al compimento del terzo anno di vita della figlia.

2) - Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso, lamentando la violazione della norma sopra citata, in quanto nessun collegamento vi sarebbe con l’età del figlio, ma solo il limite massimo di durata del periodo di avvicinamento di tre anni, che può essere chiesto finché il figlio ha tre anni e quindi può anche estendersi oltre il terzo anno di vita del figlio, nel caso in cui non sia richiesto al momento della nascita, ma negli anni successivi, purchè entro il terzo anno di vita.

IL TAR PIEMONTE scrive:

3) - La prima parte della norma indica, quale requisito soggettivo per ottenere il beneficio, essere genitore di “un figlio fino a tre anni”;
- ) - la seconda parte il limite temporale di godimento del diritto riconosciuto, cioè per un periodo complessivo di tre anni, periodo che può essere anche frazionato.

4) - Può quindi richiedere l’avvicinamento il genitore di un bimbo che non abbia superato il terzo anno di età e il diritto può essere riconosciuto per un periodo non superiore, complessivamente, a tre anni.

5) - Contrariamente all’interpretazione dell’Amministrazione, il beneficio dell’assegnazione ad una determinata sede di servizio non deve essere goduto solo entro i primi tre anni di vita del bambino, perché verrebbe in tal modo “vanificata” la possibilità di usufruire dell’avvicinamento “anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni”.

6) - Come ha osservato il Consiglio di Stato “l’espressione “in modo frazionato” indica che il beneficio può essere suddiviso (a richiesta del soggetto interessato) in periodi non immediatamente consecutivi fra loro – i quali vanno sommati fra loro fino al raggiungimento della durata complessiva di tre anni. Se non altro per questa via, dunque, può accadere che il triennio di godimento si prolunghi oltre il compimento del terzo anno di età del bambino” (Consiglio di Stato, sez III, n. 51/2014).

7) - Ha precisato il Giudice d’appello che “nell’arco dei primi tre anni di vita del bambino la madre usufruisce di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (tre mesi dal parto) e che può usufruire di altri periodi di astensione facoltativa, durante i quali non vi sarebbe motivo di chiedere il beneficio di cui all’art. 42-bis. Verosimilmente è anche con riguardo a queste evenienze che il legislatore ha ritenuto opportuno chiarire che il trasferimento temporaneo può essere usufruito “in modo anche frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni”.

8) - La disposizione si colloca infatti nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, in cui la possibilità di congedo parentale è esteso fino ad otto anni, garantendo quindi forme di sostegno anche per ben oltre i tre anni, riconoscendo quindi che il figlio fino ad otto anni, in determinate condizioni, può avere necessità della presenza del genitore.

Il resto per completezza leggetelo qui sotto.
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03/04/2014 201400568 Sentenza Breve 1


N. 00568/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2014, proposto da:
L. B., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Piscitelli, Giovanni Carta e Giorgio Carta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ignazio Soddu in Torino, corso Filippo Turati, 35;

contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
della determinazione n. …/T-1-2 di prot. 2013 del 17.12.2013, notificata il 25.12.2013, con la quale il Comandante dell'Ufficio personale - SM del Comando legione carabinieri Puglia ha disposto l'assegnazione temporanea del ricorrente alla Stazione Carabinieri di OMISSIS (TA) solo fino al 22.2.2014;
di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 la dott.ssa Silvana Bini; nessuno presente per parte ricorrente;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, dal momento che il ricorso verte su una unica questione interpretativa dell’art 42 bis D. Lgs. 151/2001;
Dato atto a verbale della possibilità di decidere il ricorso ai sensi dell’art 60 cod. proc. amm., stante l’assenza dei difensori di parte ricorrente e la non costituzione dell’Amministrazione, pur in presenza di regolare notifica;
Ritenuto in fatto e diritto:

I) Il ricorrente carabiniere effettivo al I battaglione di Moncalieri, padre di una bambina ……., ha chiesto l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art 42 bis D. L.gs. 151/2001, per avvicinarsi alla famiglia, residente a OMISSIS (TA).

Il diritto all’avvicinamento è stato negato, per cui il ricorrente ha proposto ricorso (n. 853/2013).
Solo con la sentenza n. 1175/2013, veniva riconosciuta l’applicabilità della norma anche al corpo dei Carabinieri.

In esecuzione alla sentenza, con la determinazione del 17.12.2013, il ricorrente veniva assegnato alla Stazione dei Carabinieri di OMISSIS, “fino al 22 febbraio 2014, data di cessazione dell’efficacia del provvedimento”, corrispondete al compimento del terzo anno di vita della figlia.

Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso, lamentando la violazione della norma sopra citata, in quanto nessun collegamento vi sarebbe con l’età del figlio, ma solo il limite massimo di durata del periodo di avvicinamento di tre anni, che può essere chiesto finché il figlio ha tre anni e quindi può anche estendersi oltre il terzo anno di vita del figlio, nel caso in cui non sia richiesto al momento della nascita, ma negli anni successivi, purchè entro il terzo anno di vita.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 20 marzo 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art 60 cod. proc. amm.

II) Il ricorso è fondato.

L’art 42 bis testualmente dispone “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”.

La prima parte della norma indica, quale requisito soggettivo per ottenere il beneficio, essere genitore di “un figlio fino a tre anni”; la seconda parte il limite temporale di godimento del diritto riconosciuto, cioè per un periodo complessivo di tre anni, periodo che può essere anche frazionato.

Può quindi richiedere l’avvicinamento il genitore di un bimbo che non abbia superato il terzo anno di età e il diritto può essere riconosciuto per un periodo non superiore, complessivamente, a tre anni.

Contrariamente all’interpretazione dell’Amministrazione, il beneficio dell’assegnazione ad una determinata sede di servizio non deve essere goduto solo entro i primi tre anni di vita del bambino, perché verrebbe in tal modo “vanificata” la possibilità di usufruire dell’avvicinamento “anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni”.

Come ha osservato il Consiglio di Stato “l’espressione “in modo frazionato” indica che il beneficio può essere suddiviso (a richiesta del soggetto interessato) in periodi non immediatamente consecutivi fra loro – i quali vanno sommati fra loro fino al raggiungimento della durata complessiva di tre anni. Se non altro per questa via, dunque, può accadere che il triennio di godimento si prolunghi oltre il compimento del terzo anno di età del bambino” (Consiglio di Stato, sez III, n. 51/2014).

Ha precisato il Giudice d’appello che “nell’arco dei primi tre anni di vita del bambino la madre usufruisce di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (tre mesi dal parto) e che può usufruire di altri periodi di astensione facoltativa, durante i quali non vi sarebbe motivo di chiedere il beneficio di cui all’art. 42-bis. Verosimilmente è anche con riguardo a queste evenienze che il legislatore ha ritenuto opportuno chiarire che il trasferimento temporaneo può essere usufruito “in modo anche frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni”.

Pertanto il provvedimento impugnato è illegittimo, nella parte in cui limita il godimento del beneficio fino alla data del compimento di tre anni di età del figlio, nell’erroneo presupposto che detto limite sia stabilito dalla norma.

La disposizione introduce un istituto per garantire la vicinanza del genitore al figlio, ponendo l’età del figlio come limite entro cui presentare la domanda, non come termine per usufruire del diritto: in tal modo un genitore può scegliere di chiedere l’avvicinamento anche per affiancare il figlio che ha più di tre anni, a condizione che la domanda sia presentata prima del compimento di tale età.

La disposizione si colloca infatti nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, in cui la possibilità di congedo parentale è esteso fino ad otto anni, garantendo quindi forme di sostegno anche per ben oltre i tre anni, riconoscendo quindi che il figlio fino ad otto anni, in determinate condizioni, può avere necessità della presenza del genitore.

L’interpretazione sopra esposta risulta altresì conforme ai principi costituzionali in materia di tutela della genitorialità, ispiratori di tutti gli istituti disciplinati dal suddetto T.U.

In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento, nella parte in cui dispone il limite di efficacia del trasferimento alla data del 22 febbraio 2014.

L’Amministrazione dovrà quindi rideterminarsi, riconoscendo il periodo richiesto, impregiudicata, non rientrando nella materia del contendere in questa sede, ogni questione concernente le valutazioni discrezionali dell’amministrazione circa la compatibilità del beneficio con le esigenze di servizio.

Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della novità della questione.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2014
giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Bene così....adesso vediamo quanto ci mettono ad eseguire la sentenza!
giuseppe1982
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

Messaggio da giuseppe1982 »

Nino pubblica anche la mia che con il cellulare non riesco....grazie a nome di tutti!!!
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