Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

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Ricorso Straordinario perso, leggi il perché.
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1) - la Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica ha disposto l'assegnazione temporanea del militare presso il Comando Aeroporto/ Q.G. della OMISSIS R.A. di -OMISSIS- per il periodo dal 27 marzo 2017 al -OMISSIS-, non rinnovabile e senza oneri a carico dell'amministrazione.

2) - L’interessata espone in fatto di essere coniugata e madre del -OMISSIS-.
- La sua residenza familiare è in -OMISSIS-.
- Al fine di poter accudire il piccolo ha presentato in data 8 marzo 2016 domanda di assegnazione temporanea ai sensi della Direttiva DIPMA UD 001 ed. 2014 chiedendo l'applicazione del beneficio di cui all'art. 42bis del D.Lvo n.165 del 2001.

3) - In data 8 marzo 2017, un anno esattamente dopo la presentazione della domanda, l’amministrazione, con il provvedimento che si impugna, ha accordato il richiesto beneficio con assegnazione del militare presso la sede di interesse del Comando Aeroporto/ Q.G. della OMISSIS R.A. di -OMISSIS-.

4) - l'accoglimento della domanda - a distanza di un anno dalla data di presentazione della medesima - avrebbe leso il diritto della ricorrente.

5) - Il provvedimento è stato accordato in data 8 marzo 2017.

6) - Ragion per cui, questo lo sviluppo cui porta la tesi della ricorrente, l’assegnazione potrebbe avere durata ben oltre il compimento del terzo anno di vita del minore e raggiungere dunque, in mera ipotesi, anche la durata di sei anni ove proposta per esempio immediatamente alla vigilia dello spirare dei tre anni.

Il CdS nel Parere precisa:

7) - La fonte normativa primaria che s’impone al rapporto controverso è contenuta nell’art. 42 bis, c. 1 del D.Lgs n. 151 del 2001.

- Orbene, la suddetta fonte – a cui rinviano le disposizioni normative sopravvenute e alla quale devono conformarsi le direttive amministrative in materia - è chiara e univoca nel delimitare l’ambito oggettivo di applicazione della norma al “genitore con figli minori fino a tre anni di età”.

9) - Inequivoco il riferimento/limite temporale per potere usufruire del beneficio: il genitore può usufruire dell’assegnazione temporanea di sede “fino a tre anni di età” del minore.

10) - Se il legislatore avesse voluto estendere il beneficio in parola oltre il limite temporale dei tre anni di età del minore – nel senso auspicato dalla ricorrente - non avrebbe usato la locuzione “fino a tre anni di età”.

11) - Rebus sic stantibus, il compimento del terzo anno di vita del minore costituisce il termine ultimo entro il quale il genitore può usufruire, per fatto di legge, del beneficio dell’assegnazione temporanea, dopo di che egli deve rientrare nella propria sede.

N.B.: Onde evitare dubbi sulla Legge, consiglio di leggere anche dirattamente nell'allegato PARERE del CdS.

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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni

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Il CdS accoglie l'Appello dando ragione al ricorrente.

- appuntato della Guardia di Finanza

Il CdS precisa:

1) - Siffatte congiunture sfavorevoli, rappresentano –tuttavia- delle situazioni che, per quanto problematiche da gestire sotto il profilo organizzativo, sono connotate da “ordinarietà”, essendo –la carenza di organico- un fattore di criticità divenuto oramai cronico nelle amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella militare.

2) - Inoltre, nel caso de quo, neppure è stata dimostrata l’assoluta indispensabilità ed insostituibilità del ruolo concretamente svolto dall’appuntato C.., sia quanto al profilo professionale ricoperto, sia in relazione all’attività di fatto svolta, essendo stati allegati, invece, la mera difficoltà nella sostituzione e l’aggravamento del deficit di organico.

N.B.: rileggi il punto n. 1.
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