Salve a tutti so benissimo che oramai su tale beneficio, sconosciuto ai più prima della famosa riforma Fornero, ovvero fintanto chiunque andava in pensione con sistema retributivo, si è sviscerato di tutto e di più, però, anche per sfatare (spero) le solite leggende metropolitane che in questi periodi aleggiano nelle caserme (almeno in quelle VVF), ovvero che il 31/12/2022 cessi di esistere vorrei con il vostro aiuto cercare di approfondire la questione alla luce di dati oggettivi.
E' vero che nella bozza della Legge Fornero destinata al comparto sicurezza, difesa e VVF- che almeno io mi ero letta - oltre ad aumentare la max età ordinamentale a 62 AA, il moltiplicatore andava nel guro di due anni a sparire, ma è pur vero che tale proposta di Legge era stata stracciata ed infatti i nostri comparti sono tutt'oggi in deroga o in regime speciale.
E' vero che nel dlgs 165/97 al comma 8 dell'art. 3 viene indicato che dopo 5 AA dall'entrata in vigore di tale decreto e successivamente ogni 3 AA la cosa potrebbe essere rivalutata e/o modificata, ma chiedo: ad oggi, considerato che questa verifica dovrebbe essere stata fatta almeno 15/16 volte che vi risulta è stata mai formalmente fatta?
E' stato mai fatto un decreto che, ogni 3 AA rinnova senza modifiche quanto indicato nell'art. 3 comma 7 di cui sopra?
A me ovviamente NON risulta nulla di tutto questo e quindi chiedo: da quali fonti arrivano questi timori?
Allo stato attuale c'è una parvenza di verità?
Art. 3 comma 7 del dlgs 165/97 - moltiplicatore - curiosità
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Re: Art. 3 comma 7 del dlgs 165/97 - moltiplicatore - curiosità
Messaggio da VincentVega »
Forse ti riferisci ai coefficienti di trasformazione?
https://www.snals.it/28594_PENSIONI+201 ... IONE.snals
Sono i coefficienti che prendono in considerazione l'età di pensionamento
e che servono per calcolare la quota c nel sistema misto/retributivo (montante x coefficiente).
Vengono aggiornati eccome !!!
Ovviamente sempre piu' a danno del lavoratore.
https://www.snals.it/28594_PENSIONI+201 ... IONE.snals
Sono i coefficienti che prendono in considerazione l'età di pensionamento
e che servono per calcolare la quota c nel sistema misto/retributivo (montante x coefficiente).
Vengono aggiornati eccome !!!
Ovviamente sempre piu' a danno del lavoratore.
Re: Art. 3 comma 7 del dlgs 165/97 - moltiplicatore - curiosità
No Vincent, perdonami ma so bene a quello che mi riferisco e, mi pare lo abbia ben argomentato...
Premesso che io NON credo affatto alle "voci" volevo capire quale fondamento abbiano e se veramente ne abbiano...
Poi se la voce della soppressione del moltiplicatore aleggia solo in casa VVF, meglio così....
Premesso che io NON credo affatto alle "voci" volevo capire quale fondamento abbiano e se veramente ne abbiano...
Poi se la voce della soppressione del moltiplicatore aleggia solo in casa VVF, meglio così....
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Re: Art. 3 comma 7 del dlgs 165/97 - moltiplicatore - curiosità
Messaggio da VincentVega »
Hai ragione firefox, e' la moltiplicazione x5 della base pensionabile per chi ha raggiunto la massima eta'.
Quello che volevo dire e' che hanno comunque abbassato i coefficienti, quindi l'importo non sara'
lo stesso.
Togliere sia l'uno che l'altro mi sembra veramente troppo.
Quello che volevo dire e' che hanno comunque abbassato i coefficienti, quindi l'importo non sara'
lo stesso.
Togliere sia l'uno che l'altro mi sembra veramente troppo.
Re: Art. 3 comma 7 del dlgs 165/97 - moltiplicatore - curiosità
Buon giorno, possibile che solo tra i pompieri vi sia questa voce e questo timore
Stamani ne ho sentita un altra....aumento del limite ordinamentale da 60 a 62 AA con relativo posticipo della possibilità di usufruire del moltiplicatore...
Stamani ne ho sentita un altra....aumento del limite ordinamentale da 60 a 62 AA con relativo posticipo della possibilità di usufruire del moltiplicatore...
Re: Art. 3 comma 7 del dlgs 165/97 - moltiplicatore - curiosità
Salve è una voce che circola in diversi ambienti da anni, pertanto io la considererei come tale.
Il legislatore se dovesse alzare il limite ordinamentale, di conseguenza, verrebbe posticipato anche l'istituto del moltiplicatore.
Ad oggi non vi è nulla di concreto, domani si vedrà.
Saluti
Il legislatore se dovesse alzare il limite ordinamentale, di conseguenza, verrebbe posticipato anche l'istituto del moltiplicatore.
Ad oggi non vi è nulla di concreto, domani si vedrà.
Saluti
Re: Art. 3 comma 7 del dlgs 165/97 - moltiplicatore - curiosità
Messaggio da Paco1960 »
La CDC Sicilia dichiara improcedibile e comunque INFONDATO il ricorso per il Moltiplicatore.. NB MILITARE RIFORMATO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. Giuseppe Grasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
N. 303/2021
sul ricorso in materia pensionistica, depositato in data 14/11/2018 ed iscritto al n. 66056 del registro
di segreteria, promosso da R. N. rappresentato e difeso dall’ avv.Renzo Filoia, ed elettivamente
domiciliato lo studio dell’avv. Salvatore Martorana Tusa in Palermo, via Cavallari n.28.
Nei confronti di
INPS gestione inpdap .
Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale all’udienza del 8/2/2021.
FATTO
Il ricorrente, ex militare dei carabinieri, cessato dal servizio per riforma in data imprecisata per
riforma, chiede il riconoscimento sul trattamento pensionistico della maggiorazione prevista
dall’art. 3 comma 7 del d.lgs. 165/1997
Non si è costituito l’INPS, non avendo il ricorrente notificato il decreto di fissazione di udienza. .
DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi improcedibile e comunque infondato.
Il ricorso deve ritenersi estinto per improcedibilità, non essendo stato notificato il ricorso con il
contestuale decreto di fissazione di udienza all’INPS che non si è costituito.
Elemento dirimente della questione è il presupposto fondamentale che per accedere alla
maggiorazione di cui all’art. 3 comma 7 del d.lgs. 165/1997, il militare o equiparato deve avere
comunque raggiunto i limiti di età per il pensionamento ordinario e successivamente, non possa
accedere o permanere in ausiliaria, ciò di fatto esclude automaticamente da tale maggiorazione tutti
i soggetti come il ricorrente, che sono cessati dal servizio anticipatamente per riforma, non
raggiungendo il limite massimo per il pensionamento ordinario e non potendo accedere dunque
all’istituto dell’ausiliaria.
Si ritiene giusta la compensazione delle spese.
P. Q. M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in funzione di giudice unico
delle pensioni, sul ricorso del signor R. N. lo dichiara improcedibile e comunque lo rigetta nei
termini di cui in motivazione.
...........
Ancora una sentenza ad Minchiam direbbero in Sicilia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
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Dott. Giuseppe Grasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
N. 303/2021
sul ricorso in materia pensionistica, depositato in data 14/11/2018 ed iscritto al n. 66056 del registro
di segreteria, promosso da R. N. rappresentato e difeso dall’ avv.Renzo Filoia, ed elettivamente
domiciliato lo studio dell’avv. Salvatore Martorana Tusa in Palermo, via Cavallari n.28.
Nei confronti di
INPS gestione inpdap .
Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale all’udienza del 8/2/2021.
FATTO
Il ricorrente, ex militare dei carabinieri, cessato dal servizio per riforma in data imprecisata per
riforma, chiede il riconoscimento sul trattamento pensionistico della maggiorazione prevista
dall’art. 3 comma 7 del d.lgs. 165/1997
Non si è costituito l’INPS, non avendo il ricorrente notificato il decreto di fissazione di udienza. .
DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi improcedibile e comunque infondato.
Il ricorso deve ritenersi estinto per improcedibilità, non essendo stato notificato il ricorso con il
contestuale decreto di fissazione di udienza all’INPS che non si è costituito.
Elemento dirimente della questione è il presupposto fondamentale che per accedere alla
maggiorazione di cui all’art. 3 comma 7 del d.lgs. 165/1997, il militare o equiparato deve avere
comunque raggiunto i limiti di età per il pensionamento ordinario e successivamente, non possa
accedere o permanere in ausiliaria, ciò di fatto esclude automaticamente da tale maggiorazione tutti
i soggetti come il ricorrente, che sono cessati dal servizio anticipatamente per riforma, non
raggiungendo il limite massimo per il pensionamento ordinario e non potendo accedere dunque
all’istituto dell’ausiliaria.
Si ritiene giusta la compensazione delle spese.
P. Q. M.
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...........
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