Art 3 comma 7 D.l.165

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yerri63

Art 3 comma 7 D.l.165

Messaggio da yerri63 »

Ciao panorama ,mi rivolgo alla tua esperienza, come già scritto qualche giorno fa' sono in cerca di un collega che in data 12.07.2018 a discusso un ricorso con il suo avvocato alla Corte dei conti puglia, da voci che circolano si presume che il giudice abbia rigettato il ricorso, essendo che nel prossimo futuro ci recheremo anche noi alla Corte Corte conti puglia per discutere i nostri ,volevo capire le motivazione del rigetto dall'interessato, se si riesce a capire chi e il collega in questione . Grazie.


panorama
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Re: Art 3 comma 7 D.l.165

Messaggio da panorama »

Speriamo che il collega fa parte di questo grande gruppo comunitario e che ci può fare avere copia della sua sentenza postandola qui, non ci resta che aspettare il suo intervento.

So che la CdC di Bari per Settembre p.v. ha in trattazione diversi ricorsi e anche qui, non ci resta che aspettare fin tanto che il sito ufficiale non sarà nuovamente disponibile alla nostra navigazione per tutti noi o in caso contrario, attendere che i colleghi interessati provvedono loro stessi a farsi rilasciare copia così come hai fatto tu gentilmente e sei da prendere come esempio.

Il 17 Luglio la CdC sezione Prima d'Appello aveva in trattazione oltre 7 ricorsi in materia pensionistica (rispetto ad altri giorni che ne sono stati programmati 1 o 2 ricorsi pensionistici) ma non si sa nello specifico di quale problema. Io sinceramente avevo pensato che forse potrebbero riguardare per l'appunto l'art. 3 o 54 ma, ripeto, è un mio sospetto. Più avanti sapremo qualcosa in più.
yerri63

Re: Art 3 comma 7 D.l.165

Messaggio da yerri63 »

Ciao panorama,il prossimo 11 settembre 2018 di discute il mio è altri art 3 comma 7, ecco perché sono ansioso di sapere chi e il collega che in data 12.07.2018 si e visto respingere il ricorso,attendiamo se esce e bene comunque ci presenteremo in quella data.
panorama
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Re: Art 3 comma 7 D.l.165

Messaggio da panorama »

Ok ricevuto e passo.
panorama
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Re: Art 3 comma 7 D.l.165

Messaggio da panorama »

Faccio presente che il ricorso è stato discusso il 10/07/2018 (non il 12 Luglio u.s.) è si tratta di un appartenente alla Marina Militare e che è stato rigettato da parte del Giudice DADDABBO.
Il ricorrente, è stato difeso da uno studio legale di Lecce ed è stato condannato alle spese anche se era stata chiesta la compensazione delle spese.
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Re: Art 3 comma 7 D.l.165

Messaggio da supervoice »

panorama ha scritto:Faccio presente che il ricorso è stato discusso il 10/07/2018 (non il 12 Luglio u.s.) è si tratta di un appartenente alla Marina Militare e che è stato rigettato da parte del Giudice DADDABBO.
Il ricorrente, è stato difeso da uno studio legale di Lecce ed è stato condannato alle spese anche se era stata chiesta la compensazione delle spese.
Lo studio di Lecce è lo studio legale SANCES , il ricorso è stato respinto dalla CDC di bari perché il collega della Marina è stato congedato con la 335 , quindi il giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso perché comunque è stato riformato con il massimo.
Saluti
yerri63

Re: Art 3 comma 7 D.l.165

Messaggio da yerri63 »

Ciao supervoice , perchè il moltiplicatore non si applica a chi e stato riformato con 335. la mia riforma e assoluta per inabilita' , dalla tua conoscenza che ne pensi sul mio caso che andrò a discutere 11.Settembre 2018,sulla mia pensione con figura la dicitura legge 335.
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Re: Art 3 comma 7 D.l.165

Messaggio da naturopata »

supervoice ha scritto:
panorama ha scritto:Faccio presente che il ricorso è stato discusso il 10/07/2018 (non il 12 Luglio u.s.) è si tratta di un appartenente alla Marina Militare e che è stato rigettato da parte del Giudice DADDABBO.
Il ricorrente, è stato difeso da uno studio legale di Lecce ed è stato condannato alle spese anche se era stata chiesta la compensazione delle spese.
Lo studio di Lecce è lo studio legale SANCES , il ricorso è stato respinto dalla CDC di bari perché il collega della Marina è stato congedato con la 335 , quindi il giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso perché comunque è stato riformato con il massimo.
Saluti
Premesso che lo studio legale e l'avvocato, con tutto il rispetto, conta poco, atteso che certamente il legale avrà citato le decine di sentenze favorevoli, come può fare anche il privato in proprio, ma quello che conta è il Giudice. Dai fatti, il Giudice, dovrebbe aver interpretato la fattispecie nel senso che il militare già ha avuto il vantaggio del bonus anni della legge 335/95 per inabilità assoluta e non può adesso associare un ulteriore beneficio che invece potrebbe rimanere ad appannaggio di chi invece riformato senza bonus inabilità assoluta (ma qui bisogna avere la sentenza integrale). la pronuncia di Bari si pone all'opposto di quelle della liguria ad esempio, per cui invece spetterebbe solo per chi ha proprio l'inabilità assoluta. o chi è transitato e raggiunge il limite d'età da civile.
panorama
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Re: Art 3 comma 7 D.l.165

Messaggio da panorama »

Non stiamo criticando lo studio legale ma stiamo cercando di capire le cause del giudizio sul ricorso.
Ragazzi, se come scrive "supervoice" che il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non rigettato, significa che il Giudice ha preso in esame 2 elementi che vi stanno sfuggendo:

1) - trattandosi di personale appartenente alla Marina Militare e quindi "FF.AA.", dovete ricordare che il beneficio è entrato in vigore a far data dal 7 Luglio 2017 con il nuovo contratto, quindi, se il ricorrente è stato riformato prima di tale data non ne ha diritto e, giustamente il Giudice in questa ipotesi ha rispettato la legge.

2) - Se è stato riformato dal 7 Luglio 2017 in poi per "Riforma Assoluta e inabilità a qualsiasi proficuo lavoro" e NON idoneo neanche ai ruoli civile del M.D. con il massimo beneficio della legge 335/95 non ne ha diritto, quindi, anche qui il Giudice ha rispettato la legge.
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Re: Art 3 comma 7 D.l.165

Messaggio da supervoice »

panorama ha scritto:Non stiamo criticando lo studio legale ma stiamo cercando di capire le cause del giudizio sul ricorso.
Ragazzi, se come scrive "supervoice" che il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non rigettato, significa che il Giudice ha preso in esame 2 elementi che vi stanno sfuggendo:

1) - trattandosi di personale appartenente alla Marina Militare e quindi "FF.AA.", dovete ricordare che il beneficio è entrato in vigore a far data dal 7 Luglio 2017 con il nuovo contratto, quindi, se il ricorrente è stato riformato prima di tale data non ne ha diritto e, giustamente il Giudice in questa ipotesi ha rispettato la legge.

2) - Se è stato riformato dal 7 Luglio 2017 in poi per "Riforma Assoluta e inabilità a qualsiasi proficuo lavoro" e NON idoneo neanche ai ruoli civile del M.D. con il massimo beneficio della legge 335/95 non ne ha diritto, quindi, anche qui il Giudice ha rispettato la legge.
Inafatti è stato rigettato per il secondo motivo ....lo studio legale non c'entra nulla....anzi devo dire che sono forti....
yerri63

Re: Art 3 comma 7 D.l.165

Messaggio da yerri63 »

Ciao supervoice,non puoi dire che l'avvocato non c'entra nulla lui ha prodotto il ricorso,doveva accertarsi prima che il collega stava usufruendo dalla 335/95 e pertanto non gli competeva l'art 3,il collega si e rivolto al legale per avere un consiglio se poteva essere beneficiario dell'art e comma 7.per me lo sbaglio è del legale.Non lo vedo diversamente.
Massimo Vitelli

Re: Art 3 comma 7 D.l.165

Messaggio da Massimo Vitelli »

Vi prego ancora, evitiamo inutili confusioni!
Il "moltiplicatore" è entrato in vigore fin dal 1998, ex art.3, comma 7, d. lgs. 165/1997, indistintamente PER TUTTI I MILITARI, anche DI TUTTE LE FORZE ARMATE, esercito, Marina ed aeronautica!
Lasciate perdere anche alcune mie colleghe di Arezzo che hanno affermato erroneamente il contrario!
Quanto al Giudice che avrebbe negato il beneficio sulla base della inabilitá assoluta e permanente ex art.2, comma 12, L. 335/1995, si tratterebbe semmai di una posizione DEL TUTTO PERSONALE, che, per quanto possa contare, non condivido, atteso che con il CONTRIBUTIVO gli anni FIGURATIVI IN AUMENTO FINO AI 40 sono scarsamente utili PER LA MISURA DELLA PENSIONE, come già purtroppo ci è noto.
Il vero dilemma è il solito, da tempo individuato: il beneficio spetta INDIPENDENTEMENTE O MENO DAL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETÀ oppure anche a chi viene riformato, così perdendo i requisiti per transitare in ausiliaria??? Tutto qui!
panorama
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Re: Art 3 comma 7 D.l.165

Messaggio da panorama »

Fonti, riferiscono che il Giudice della CdC di Bari nel rigettare il ricorso, ha preso spunto della Sentenza della CdC Lombardia (Milano) n. 99/2018 del Giudice Giuseppina Veccia che è stata citata in sentenza

Il ricorrente è stato riformato da CMO con 29 anni di servizio + 5 = Tot. 34 anni, con la possibile di transitare nei ruoli civili, collocandolo nella Riserva.
yerri63

Re: Art 3 comma 7 D.l.165

Messaggio da yerri63 »

Ciao panorama, e se la dicitura del congedo assoluto con transito nei ruoli civili e non nella riserva, lo rigetta lo stesso,riformato con 29 anni+5= 34 . Non idoneo al servizio militare,si al transito nelle aree funzionali dello stato,questa è la mia dicitura.se mi presento alla c.d.c. per art 3 comma 7 ,me lo rigetta?
naturopata
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Re: Art 3 comma 7 D.l.165

Messaggio da naturopata »

yerri63 ha scritto:Ciao panorama, e se la dicitura del congedo assoluto con transito nei ruoli civili e non nella riserva, lo rigetta lo stesso,riformato con 29 anni+5= 34 . Non idoneo al servizio militare,si al transito nelle aree funzionali dello stato,questa è la mia dicitura.se mi presento alla c.d.c. per art 3 comma 7 ,me lo rigetta?
Se ha preso a base la Sentenza del GUP Giuseppina Veccia, quasi al 100%, ti verrà rigettato per lo stesso motivo. Il GUP Veccia in tutte le interpretazioni di massa per forze di polizia e militari è sempre negativa, ovvero se è la prima a decidere dice subito no, se viene dopo altri ribalta il precedente parere, ovviamente in senso negativo. Provare, cercare e vedere per credere.
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