art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Feed - CARABINIERI

il gladiatore
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 73
Iscritto il: lun nov 07, 2016 4:37 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da il gladiatore »

buonasera a tutti, un consiglio agli esperti del forum, visto come stanno andando le cose, sia per il moltiplicatore e sia per l'applicazione dell'aliquota per gli arruolati anni 81/83, conviene partire e presentare subito ricorso alla Corte dei Conti ?
Ringrazio anticipatamente per le vostre risposte


lando63

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da lando63 »

"""Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza E per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria"""

Mi dispiace Naturopata ma non sono d'accordo con te nella disamina del paragrafo da te riportato, poichè quella E che ti ho evidenziato nello stralcio del testo fa la differenza. Infatti, sino a quella E di congiunzione il comma 7 dell'articolo 3 fa riferimento al comma 1 dello stesso articolo abrogato (ovvero al personale con il requisito l'età o che cessa dal servizio a domanda); dopo quella E fa riferimento ad un'altra categoria di aventi diritto al beneficio, ovvero a coloro che non sono in possesso dei requisiti per accedervi,
ClaudioT62
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 30
Iscritto il: lun giu 03, 2013 10:48 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da ClaudioT62 »

Chiedo scusa per l'incomprensione ma, a mio parere si stanno facendo tanti giri di parole senza capire se ai riformati spetterebbe il moltiplicatore o no
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1767
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da naturopata »

lando63 ha scritto:"""Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza E per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria"""

Mi dispiace Naturopata ma non sono d'accordo con te nella disamina del paragrafo da te riportato, poichè quella E che ti ho evidenziato nello stralcio del testo fa la differenza. Infatti, sino a quella E di congiunzione il comma 7 dell'articolo 3 fa riferimento al comma 1 dello stesso articolo abrogato (ovvero al personale con il requisito l'età o che cessa dal servizio a domanda); dopo quella E fa riferimento ad un'altra categoria di aventi diritto al beneficio, ovvero a coloro che non sono in possesso dei requisiti per accedervi,
Ci mancherebbe, non dispongo della verità assoluta, tuttavia quella E potrebbe anche significare il possesso sia dell'uno che dell'altro requisito, ovvero soltanto chi non è idoneo all'ausiliaria (quindi ha il limite di età), o chi già in ausiliaria venga successivamente riformato in modo assoluto e quindi neanche idoneo alla riserva e ausiliaria.

Fatto sta che il giudice ha respinto con una decine di sentenze favorevoli, insomma non ha ravvisato alcuna eccezione meritevole di approfondimento giuridico rispetto al limite di età e alla riforma per motivi di salute.
lando63

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da lando63 »

Naturopata neanche io ho il dogma dell'infallibilità, di errori ne faccio e pure tanti. Ho espresso semplicemente il mio punto di vista e sono convinto ancora che il Giudice in questione abbia preso un grosso granchio, poichè ritengo che il comma 7 dell'art. 3 del D. Lgs 165/97 si riferisca a due categorie di militari. la seconda categoria alternativa alla prima. Tale ragionamento è corroborato credo dalla volontà del legislatore che ha abrogato il comma 1 ( e gli altri) dell'art. 3 e ha lasciato in vita il comma 7 dello stesso articolo. Lasciare il comma 7 dell'art. 3 da solo, se non avesse autonomia propria, non avrebbe avuto alcun senso.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1767
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da naturopata »

lando63 ha scritto:Naturopata neanche io ho il dogma dell'infallibilità, di errori ne faccio e pure tanti. Ho espresso semplicemente il mio punto di vista e sono convinto ancora che il Giudice in questione abbia preso un grosso granchio, poichè ritengo che il comma 7 dell'art. 3 del D. Lgs 165/97 si riferisca a due categorie di militari. la seconda categoria alternativa alla prima. Tale ragionamento è corroborato credo dalla volontà del legislatore che ha abrogato il comma 1 ( e gli altri) dell'art. 3 e ha lasciato in vita il comma 7 dello stesso articolo. Lasciare il comma 7 dell'art. 3 da solo, se non avesse autonomia propria, non avrebbe avuto alcun senso.
A dirla tutta, invece, il comma sette esordisce con...... Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria

Leggiamo l'art. 1

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonche' del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Fra quelli citati chi è escluso dall'ausiliaria? Le sole polizie ad ordinamento civile (cui si rivolgerebbe la parte per il limite di età) ed invece ai militari solo per chi non in possesso dei requisiti psico-fisici (a quali condizioni non è specificato, ma certamente non dice in qualsiasi caso) e quindi i militari possono accedere solo all'ausiliaria e non avere scelta.

Vi siete mai chiesti perché il moltiplicatore non era "previsto" per le forze armate? Qui sopra c'è la risposta, ovvero potevano solo accedere all'ausiliaria ed ingiustamente erano esclusi dal moltiplicatore i riformati (sempre a determinate condizioni). Questa fantomatica scelta di chi raggiunge il limite di età, in realtà non esiste, ma qualche svista di reparti amministrativi, qualche sentenza non ben approfondita ed ecco l'inganno.
JESSICA1995
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 582
Iscritto il: lun ott 26, 2015 4:19 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da JESSICA1995 »

Una buona serata a tutti. Chiedevo di sapere se un militare è in pensione da due anni, per riforma, e ha diritto a vedersi ricalcolata la pensione con il cosiddetto calcolatore cosa deve fare ? E' in ritardo ? Non può più procedere ? Eventualmente è' corretto proporre istanza di diffida all'INPS della provincia che ha erogato la pensione? E successivamente decorsi 120 giorni senza avere risposta o comunque risposta di rigetto dell'istanza si può fare ricorso alla Corte dei Conti ?
Grazie a chi sà delucidarmi in merito.-
Marco64
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 217
Iscritto il: gio feb 02, 2012 11:29 am

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da Marco64 »

JESSICA1995 ha scritto:Una buona serata a tutti. Chiedevo di sapere se un militare è in pensione da due anni, per riforma, e ha diritto a vedersi ricalcolata la pensione con il cosiddetto calcolatore cosa deve fare ? E' in ritardo ? Non può più procedere ? Eventualmente è' corretto proporre istanza di diffida all'INPS della provincia che ha erogato la pensione? E successivamente decorsi 120 giorni senza avere risposta o comunque risposta di rigetto dell'istanza si può fare ricorso alla Corte dei Conti ?
Grazie a chi sà delucidarmi in merito.-
Ciao jessica1965, volevo confermarti che mi trovo nella tua stessa posizione e, pertanto, ho inoltrato istanza diffida alla competente INPS, dopo 90 giorni non avendo ricevuto notizie, ho fatto ricorso tramite legale alla Corte dei Conti. Medesima situazione ho eseguito per quanto riguarda art.54 per ricalcolo pensione in quanto arruolato tra gli anni 81/83.
Marco
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12868
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da panorama »

dal sito del Ministero della Difesa
------------------------------------------

Circolari


Dati aggiornati al 3/05/2018


Prot. M_D GPREV REG2018 0053698 26/04/2018
Innovazioni normative introdotte dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94:

- esercizio dell’opzione dell’incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione, in alternativa al collocamento in ausiliaria;

- modalità di calcolo del trattamento di pensione del personale militare destinatario del sistema contributivo del pro-rata.

Pos. 21.12.01.1000/94/2017.

Circolare M_D GPREV REG2018 0053698 26/04/2018. (file .pdf 442 Kb)

Allegato "A". (file .pdf 401 Kb)

Nota dell'INPS n. del 10/04/2018. (file .pdf 434 Kb)
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12868
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da panorama »

vedi anche allegato "A" avente Elenco Indirizzi di diramazione
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12868
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da panorama »

Perso per l'art. 3 e accolto per l'art. 54,

Il Giudice è Andrea Luberti
-------------------------------------------

Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 79 Pubblicazione 10/05/2018
-------------------------------------------------------------------

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R E P U BB L I C A I T A L I A N A
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni
Primo referendario Andrea Luberti

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA n.79/2018

Sul ricorso in materia di pensioni militari numero 21618 del registro di segreteria, proposto da L. M., nato in data omissis a Omissis (Omissis), residente in Omissis (RC) alla Omissis.

Parte ricorrente, rappresentata e difesa dall’avvocato Santo Delfino, con studio in Villa San Giovanni (RC), alla via Umberto Zanotti Bianco, 33, ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale ad litem.

Contro:

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, 21.
Ente rappresentato e difeso dall’avvocato Giacinto Greco e dall’avvocato Francesco Muscari Tomaioli; domiciliato presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS in Catanzaro, alla Via Francesco Acri, 81.
Parte resistente.

Per: Annullamento della determinazione del 4 ottobre 2016, n. RC012016856050.

Riliquidazione della pensione ai sensi degli articoli 44, comma 2, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092, con ogni altro consequenziale provvedimento di legge, compresa la liquidazione dei ratei maturati, interessi di legge e rivalutazione monetaria.

Riconoscimento del diritto dei benefici economici derivanti dalla corretta applicazione dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Visto l’articolo 167 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Udita alla pubblica udienza del 30 marzo 2018 la parte ricorrente e quella resistente, rappresentate dagli avvocati Santo Delfino e, su delega dell’avvocato Giacinto Greco, dall’avvocato Silvia Parisi.

RITENUTO IN FATTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente proposto, il ricorrente ha contestato il provvedimento di determinazione del proprio trattamento pensionistico. In particolare, la parte ricorrente ha gravato tale atto sotto il duplice profilo: i) dei criteri adottati nel calcolo della quota retributiva della pensione, invocando l’applicazione dell’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, in luogo dell’articolo 44 della medesima atto normativo; ii) della mancata concessione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 165/1997.

L’INPS si è costituita in giudizio con note di memoria del 20 febbraio 2018, contestando la fondatezza di entrambe le pretese proposte dal ricorrente.

Secondo quanto argomentato dall’ente previdenziale, infatti, in situazioni analoghe a quella del ricorrente, in cui cioè alla data del 31 dicembre 1992 l’interessato vanti un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni (quota “A”)

non sarebbe applicabile il disposto dell’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973.

Quanto alla seconda doglianza, l’INPS ha sostenuto che il beneficio previsto dall'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 165/1997 non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità al servizio senza avere maturato i requisiti per il collocamento nella carriera ausiliaria.

In prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha proposto ulteriori note di memoria. All’udienza del 30 marzo 2018 le parti si sono riportate ai propri scritti defensionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le questioni giuridiche sottese al primo punto del ricorso sono state già affrontate dalla Sezione con una giurisprudenza ormai consolidata (sentenza 6 gennaio 2018, n. 12; sentenza 26 marzo 2018, n. 44; sentenze 18 aprile 2018, n. 46 e 53).

In particolare, la Sezione, con argomentazioni da cui non sussistono motivi per discostarsi, ha avuto modo di precisare che il chiaro tenore letterale della disposizione dettata dal citato articolo 54, comma 1, determina il beneficio del calcolo della pensione con l’aliquota del 44% della base pensionabile in favore del militare che cessi dalla propria attività avendo compiuto anche con un solo giorno in più di servizio oltre il quindicesimo anno di servizio utile.

Tale affermazione costituisce il precipitato logico della circostanza che la detta previsione costituisce evidentemente un beneficio migliorativo rispetto a quanto comminato dall’articolo 44, comma 1, per il personale civile dello Stato, fermo restando il limite massimo finale costituito dall’80%.

Infatti, la disposizione in commento recita espressamente che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Tale profilo di illegittimità merita, pertanto, di essere condiviso in considerazione del chiaro tenore letterale della norma e, come si ha avuto modo di precisare, dell’orientamento della Sezione.

Non si ritiene invece di condividere il secondo motivo di ricorso, diretto a far valere i benefici compensativi della esclusione dalla ausiliaria, sempre in considerazione del tenore letterale delle disposizioni invocate.

Al riguardo, occorre precisare che l’istituto della carriera ausiliaria è disciplinata dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), che la configura come una situazione sostanzialmente intermedia tra il servizio e la quiescenza. Infatti, da un lato, durante il periodo di ausiliaria il militare non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare, ed è soggetto a richiamo, sotto il versante opposto egli percepisce una specifica indennità e ha diritto a una successiva rideterminazione del trattamento previdenziale maturato.

Al riguardo, i requisiti per il collocamento nella carriera sono puntualmente dettati dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare che, tra gli altri, lo consente in favore del personale militare cessato dal servizio per il raggiungimento del limite di età.

Laddove (come nel caso di specie, in cui il ricorrente è stato dispensato per inidoneità psico-fisica al servizio) non sussistano i requisiti astratti per il collocamento nella carriera ausiliaria, non è invece ravvisabile alcuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria, né risultano erogabili i benefici compensativi previsti dalle disposizioni invocate.

P.Q.M.

Il giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, lo accoglie in parte e, per l’effetto riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973 per la parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.

Condanna l’INPS al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per i maggiori ratei.

Tale importo dovrà, inoltre, essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua secondo indici gli ISTAT e gli interessi legali dalla data del fatto sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e ancora degli interessi legali da quest'ultima data sino all’effettivo
soddisfacimento del credito.

Le spese sono compensate, in considerazione della soccombenza reciproca sulle questioni in punto di diritto.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 30 marzo 2018.

IL GIUDICE
f.to Andrea Luberti


Depositata in Segreteria il 10/05/2018


Il responsabile della Segreteria pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12868
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da panorama »

Perso per l'art. 3 e accolto per l'art. 54,

Anche questa volta trattasi del Giudice Andrea Luberti
--------------------------------------------------------------------

Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 78 Pubblicazione 10/05/2018
-----------------------------------------------------------------------

N NOME DEL POPOLO ITALIANO
R E P U BB L I C A I T A L I A N A
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni
Primo referendario Andrea Luberti

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 78/2018

Sul ricorso in materia di pensioni militari numero 21598 del registro di segreteria, proposto da C. L., nato a Omissis (Omissis), in data 9 aprile 1962, residente in Reggio Calabria alla Omissis.
Parte ricorrente, rappresentata e difesa dall’avvocato Santo Delfino, con studio in Villa San Giovanni (RC), alla via Umberto Zanotti Bianco, 33, ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale ad litem.

Contro:
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, 21.
Ente rappresentato e difeso dall’avvocato Giacinto Greco e dall’avvocato Francesco Muscari Tomaioli; domiciliato presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS in Catanzaro, alla Via Francesco Acri, 81.
Parte resistente.

Per: Annullamento della determinazione del 16 maggio 2017, n. RC01201787197.

Riliquidazione della pensione ai sensi degli articoli 44, comma 2, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092, con ogni altro consequenziale provvedimento di legge, compresa la liquidazione dei ratei maturati, interessi di legge e rivalutazione monetaria.

Riconoscimento del diritto dei benefici economici derivanti dalla corretta applicazione dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Visto l’articolo 167 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 30 marzo 2018 la parte ricorrente e quella resistente, rappresentate dall’avvocato Santo Delfino e, su delega dell’avvocato Giacinto Greco, dall’avvocato Silvia Parisi.

RITENUTO IN FATTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente proposto, il ricorrente ha contestato il provvedimento di determinazione del proprio trattamento pensionistico. In particolare, la parte ricorrente ha gravato tale atto sotto il duplice profilo: i) dei criteri adottati nel calcolo della quota retributiva della pensione, invocando l’applicazione dell’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, in luogo dell’articolo 44 della medesima atto normativo; ii) della mancata concessione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 165/1997.

L’INPS si è costituita in giudizio con note di memoria del 20 febbraio 2018, contestando la fondatezza di entrambe le pretese proposte dal ricorrente.

Secondo quanto argomentato dall’ente previdenziale, infatti, in situazioni analoghe a quella del ricorrente, in cui cioè alla data del 31 dicembre 1992 l’interessato vanti un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni (quota “A”)

non sarebbe applicabile il disposto dell’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973.

Quanto alla seconda doglianza, l’INPS ha sostenuto che il beneficio previsto
dall'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 165/1997 non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità al servizio senza avere maturato i requisiti per il collocamento nella carriera ausiliaria.

In prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha proposto ulteriori note di memoria. All’udienza del 30 marzo 2018 le parti si sono riportate ai propri scritti defensionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le questioni giuridiche sottese al primo punto del ricorso sono state già affrontate dalla Sezione con una giurisprudenza ormai consolidata (sentenza 6 gennaio 2018, n. 12; sentenza 26 marzo 2018, n. 44; sentenze 18 aprile 2018, n. 46 e 53).

In particolare, la Sezione, con argomentazioni da cui non sussistono motivi per discostarsi, ha avuto modo di precisare che il chiaro tenore letterale della disposizione dettata dal citato articolo 54, comma 1, determina il beneficio del calcolo della pensione con l’aliquota del 44% della base pensionabile in favore del militare che cessi dalla propria attività avendo compiuto anche con un solo giorno in più di servizio oltre il quindicesimo anno di servizio utile.

Tale affermazione costituisce il precipitato logico della circostanza che la detta previsione costituisce evidentemente un beneficio migliorativo rispetto a quanto comminato dall’articolo 44, comma 1, per il personale civile dello Stato, fermo restando il limite massimo finale costituito dall’80%.

Infatti, la disposizione in commento recita espressamente che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Tale profilo di illegittimità merita, pertanto, di essere condiviso in considerazione del chiaro tenore letterale della norma e, come si ha avuto modo di precisare, dell’orientamento della Sezione.

Non si ritiene invece di condividere il secondo motivo di ricorso, diretto a far valere i benefici compensativi della esclusione dalla ausiliaria, sempre in considerazione del tenore letterale delle disposizioni invocate.

Al riguardo, occorre precisare che l’istituto della carriera ausiliaria è disciplinata dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), che la configura come una situazione sostanzialmente intermedia tra il servizio e la quiescenza. Infatti, da un lato, durante il periodo di ausiliaria il militare non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare, ed è soggetto a richiamo, sotto il versante opposto egli percepisce una specifica indennità e ha diritto a una successiva rideterminazione del trattamento previdenziale maturato.

In materia, i requisiti per il collocamento nella carriera sono puntualmente dettati dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare che, tra gli altri, lo consente in favore del personale militare cessato dal servizio per il raggiungimento del limite di età.

Laddove (come nel caso di specie, in cui il ricorrente è stato dispensato per inidoneità psico-fisica al servizio) non sussistano i requisiti astratti per il collocamento nella carriera ausiliaria, non è invece ravvisabile alcuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria, né risultano erogabili i benefici compensativi previsti dalle disposizioni invocate.

P.Q.M.

Il giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, lo accoglie in parte e, per l’effetto riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973 per la parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.

Condanna l’INPS al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per i maggiori ratei.

Tale importo dovrà, inoltre, essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua secondo indici gli ISTAT e gli interessi legali dalla data del fatto sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e ancora degli interessi legali da quest'ultima data sino all’effettivo
soddisfacimento del credito.

Le spese sono compensate, in considerazione della soccombenza reciproca sulle questioni in punto di diritto.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 30 marzo 2018.

IL GIUDICE
f.to Andrea Luberti


Depositata in Segreteria il 10/05/2018


Il responsabile della Segreteria pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12868
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da panorama »

Perso per l'art. 3 e accolto per l'art. 54,

Ancora il Giudice Andrea Luberti
----------------------------------------------

Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 73 Pubblicazione 10/05/2018
----------------------------------------------------------------

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R E P U BB L I C A I T A L I A N A
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni
Primo referendario Andrea Luberti

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 73/2018

Sul ricorso in materia di pensioni militari numero 21605 del registro di segreteria, proposto da C. D. S., nato a Omissis il Omissis, ivi residente alla via omissis..

Parte ricorrente, rappresentata e difesa dall’avvocato Santo Delfino, con studio in Villa San Giovanni (RC), alla via Umberto Zanotti Bianco, 33, ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale ad litem.

Contro:
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, 21.
Ente rappresentato e difeso dall’avvocato Giacinto Greco e dall’avvocato Francesco Muscari Tomaioli; domiciliato presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS in Catanzaro, alla Via Francesco Acri, 81.
Parte resistente.

Per: Annullamento della determinazione del 18 ottobre 2016, n. RC012016857207.

Riliquidazione della pensione ai sensi degli articoli 44, comma 2, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092, con ogni altro consequenziale provvedimento di legge, compresa la liquidazione dei ratei maturati, interessi di legge e rivalutazione monetaria.

Riconoscimento del diritto dei benefici economici derivanti dalla corretta applicazione dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Visto l’articolo 167 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 30 marzo 2018 la parte ricorrente e quella resistente, rappresentate dall’avvocato Santo Delfino e, su delega dell’avvocato Giacinto Greco, dall’avvocato Silvia Parisi.

RITENUTO IN FATTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente proposto, il ricorrente ha contestato il provvedimento di determinazione del proprio trattamento pensionistico. In particolare, la parte ricorrente ha gravato tale atto sotto il duplice profilo: i) dei criteri adottati nel calcolo della quota retributiva della pensione, invocando l’applicazione dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica, in luogo dell’articolo 44 della medesima atto normativo; ii) della mancata concessione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 165/1997.

L’INPS si è costituita in giudizio con note di memoria del 19 febbraio 2018, contestando la fondatezza di entrambe le pretese proposte dal ricorrente.

Secondo quanto argomentato dall’ente previdenziale, infatti, in situazioni analoghe a quella del ricorrente, in cui cioè alla data del 31 dicembre 1992 l’interessato vanti un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni (quota “A”)

non sarebbe applicabile il disposto dell’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973.

Quanto alla seconda doglianza, l’INPS ha sostenuto che il beneficio previsto
dall'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 165/1997 non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità al servizio senza avere maturato i requisiti per il collocamento nella carriera ausiliaria.

In prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha proposto ulteriori note di memoria. All’udienza del 30 marzo 2018 le parti si sono riportate ai propri scritti defensionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le questioni giuridiche sottese al primo punto del ricorso sono state già affrontate dalla Sezione con una giurisprudenza ormai consolidata (sentenza 6 gennaio 2018, n. 12; sentenza 26 marzo 2018, n. 44; sentenze 18 aprile 2018, n. 46 e 53).

In particolare, la Sezione, con argomentazioni da cui non sussistono motivi per discostarsi, ha avuto modo di precisare che il chiaro tenore letterale della disposizione dettata dal citato articolo 54, comma 1, determina il beneficio del calcolo della pensione con l’aliquota del 44% della base pensionabile in favore del militare che cessi dalla propria attività avendo compiuto anche con un solo giorno in più di servizio oltre il quindicesimo anno di servizio utile.

Tale affermazione costituisce il precipitato logico della circostanza che la detta previsione costituisce evidentemente un beneficio migliorativo rispetto a quanto comminato dall’articolo 44, comma 1, per il personale civile dello Stato, fermo restando il limite massimo finale costituito dall’80%.

Infatti, la disposizione in commento recita espressamente che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Tale profilo di illegittimità merita, pertanto, di essere condiviso in considerazione del chiaro tenore letterale della norma e, come si ha avuto modo di precisare, dell’orientamento della Sezione.

Non si ritiene invece di condividere il secondo motivo di ricorso, diretto a far valere i benefici compensativi della esclusione dalla ausiliaria, sempre in considerazione del tenore letterale delle disposizioni invocate.

Al riguardo, occorre precisare che l’istituto della carriera ausiliaria è disciplinata dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), che la configura come una situazione sostanzialmente intermedia tra il servizio e la quiescenza. Infatti, da un lato, durante il periodo di ausiliaria il militare non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare, ed è soggetto a richiamo, sotto il versante opposto egli percepisce una specifica indennità e ha diritto a una successiva rideterminazione del trattamento previdenziale maturato.

In materia, i requisiti per il collocamento nella carriera sono puntualmente dettati dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare che, tra gli altri, lo consente in favore del personale militare cessato dal servizio per il raggiungimento del limite di età.

Laddove (come nel caso di specie, in cui il ricorrente è stato dispensato per inidoneità psico-fisica al servizio) non sussistano i requisiti astratti per il collocamento nella carriera ausiliaria, non è invece ravvisabile alcuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria, né risultano erogabili i benefici compensativi previsti dalle disposizioni invocate.

P.Q.M.

Il giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, lo accoglie in parte e, per l’effetto riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973 per la parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.

Condanna l’INPS al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per i maggiori ratei.

Tale importo dovrà, inoltre, essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua secondo indici gli ISTAT e gli interessi legali dalla data del fatto sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e ancora degli interessi legali da quest'ultima data sino all’effettivo
soddisfacimento del credito.

Le spese sono compensate, in considerazione della soccombenza reciproca sulle questioni in punto di diritto.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 30 marzo 2018.

IL GIUDICE
f.to Andrea Luberti


Depositata in Segreteria il 10/05/2018


Il responsabile della Segreteria pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12868
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da panorama »

art. 54 e art. 3
------------------------

Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 81 Pubblicazione 15/05/2018
------------------------------------------------------------

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. Quirino Lorelli

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 81/2018

sul ricorso in materia di pensioni militari, iscritto al n.21633 del registro di segreteria, proposto da A. M., nato a Omissis, il Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino

C O N T R O

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, giusta memoria depositata il 13/4/2018;

uditi all’udienza del 14 maggio 2018, l’avv.to Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS, esperito il tentativo di conciliazione come da verbale di udienza

F A T T O

Con atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 14/3/2018, il sig. A. M., chiede a questa Corte dei conti di annullare la determinazione atto n. RC012014787796 del 31.3.2014, iscrizione. n.17491638 con la quale l'INPS sede di Reggio Calabria — gestione ex Inpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza, con particolare riferimento ai criteri adottati dall'Istituto di previdenza nel calcolare l'anzianità contributiva per la parte in "quota retributiva" della pensione, nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale. Chiede altresì di accertare e dichiarare il proprio diritto: alla corretta applicazione dell'aliquota del 44%, ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, in luogo dell'errata applicazione dell'aliquota del 35%, ex art. 44, primo comma, dello stesso T.U. del 1973; all'applicazione del beneficio compensativo di cui all'art. 3, comma 7, del D. Lgs. 165/1997 e conseguentemente ordinare che l’I.N.P.S. - o i resistenti secondo chi di ragione e le proprie competenze - in persona del legale rappresentante p.t. provveda alla riliquidazione della pensione iscrizione n.17491896 del 28-11-2014, tenendo conto:
del corretto computo dell'ammontare dell'aliquota, secondo il criterio fissato dall'art. 44, secondo comma, DPR n. 1092/1973;

della corretta applicazione - dell'aliquota del 44%, ex art. 54 D.P.R. n. 1002/1973;

dell'applicazione del beneficio compensativo di cui all'art 3, comma 7, del D.L.gs 165/1997, con ogni ulteriore diritto in proprio favore compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con memoria depositata il 13/4/2018 si è costituito in giudizio l’INPS, eccependo l'inammissibilità della pretesa rideterminazione del trattamento pensionistico, in relazione alla richiesta di annullare la determinazione n° RC012014787796 del 31.3.2014, con particolare riferimento ai criteri adottati dall'Istituto previdenziale nel calcolare l'anzianità contributiva per la parte in "quota retributiva" della pensione, al corretto computo dell'ammontare dell'aliquota del 44%, secondo il criterio fissato dal primo comma dell'articolo 54, del DPR n° 1092/1973.

Secondo l’INPS infatti alla data del 31/12/1992 il ricorrente vanta un'anzianità di servizio inferiore ai quindici anni stabiliti dal primo comma dell'articolo 54 del DPR 29 dicembre 1973, n° 1092 ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 44%, rientrando invece, nel disposto dettato dal penultimo comma dello stesso articolo 54.

Secondo l’INPS il ricorrente è cessato dal rapporto di lavoro a far data dal 29/11/2012: con un'anzianità di servizio comprensiva delle maggiorazioni di servizio pari ad anni 32 e 2 mesi, di cui: 8 anni e 7 mesi maturati fino alla data del 31/12/1992, cui corrisponde un'aliquota di rendimento pari allo 0,20028, e un'anzianità contributiva di 12 anni e 2 mesi maturati alla data del 31/12/1995, cui corrisponde un'aliquota di rendimento pari allo 0,28389, così come determinate con la determinazione RC012014787796, l'anzianità contributiva per la parte in "quota retributiva" non può essere ritenuta quella maturata con un'anzianità contributiva di almeno quindici anni e non più di venti e rapportata ad un'aliquota di rendimento annua del 44 per cento, atteso che il disposto normativo dettato dall'articolo 54 del DPR 29 dicembre 1973, n° 1092 è chiaramente riferito alla pensione spettante al militare che matura diritto a pensione con un'anzianità contributiva di almeno quindici anni e non più di venti e non già alla quota di rendimento annua per la "quota retributiva", determinata con il sistema misto.

Ritiene quindi l’ente previdenziale che la quota di pensione determinata con il sistema retributivo data dalla somma di due quote (quota "A" per le anzianità maturate fino alla data del 31/12/1992 e quota "B" per le anzianità contributive maturate entro la data del 31/12/1995) non possa essere valorizzata con un rendimento fisso ed invariabile del 44 per cento anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15esimo anno per il personale militare, posto che si verrebbe ad avere un rendimento annuo del 2,93 fino al 15esimo anno di servizio ed un rendimento pari allo zero per l'anzianità maturata dal 15esimo anno al 20esimo anno, diversamente opinando, per un soggetto che maturi un'anzianità di 20 anni si verrebbe a realizzare un'aliquota del 53 % data (15 anni = 44,00 + 5 anni x 1,8 = 9,00) e per un soggetto che maturi 40 anni un'aliquota di rendimento complessiva dell'89 per cento, data da (15 anni = 44,00 + 25 anni x 1,80 = 45,00) determinando un'aliquota superiore all'aliquota massima dell'80 per cento.

Quanto poi all’applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, l’INPS, parimenti, deduce la inammissibilità ovvero la infondatezza posto che il ricorrente, sarebbe cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto, quindi, senza aver maturato il requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, onde nessuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n.165 potrebbe trovare applicazione nel caso di specie. Chiede quindi il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

Il 3-5-2018 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva ed esplicativa, insistendo nell’accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.

All’udienza di discussione del 14-5-2018 i procuratori costituiti si sono riportati alle rispettive difese e conclusioni.

D I R I T T O

1. La prima questione introdotta con il ricorso attiene alla richiesta di piena applicazione della previsione di cui all’art. 54 del D.P.R. n.1092/1973, in luogo dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R.; al riguardo osserva in via pregiudiziale questo Giudicante che tale ultima disposizione non può in alcun caso trovare applicazione al personale militare, cui appartiene l’odierno ricorrente, trattandosi di disposizione espressamente ricompresa nel Titolo III, rubricato “Trattamento di quiescenza normale”, Capo I, rubricato “Personale civile”, mentre, correttamente, l’invocato art. 54 rientra nel Capo II, rubricato “Personale militare”. Ne consegue che in alcun modo a tale disposizione può farsi riferimento ai fini del calcolo delle pensioni militari.

Ad ogni buon fine sul punto non ritiene questo Giudicante di doversi discostare dalle considerazioni e motivazioni espressa da questa Sezione nelle sentenze n.12, 43 e 44 del 2018.

L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che

“1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile

2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il ricorrente avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

Ritiene al riguardo l’INPS che l'art.54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20. Quindi secondo l’Istituto previdenziale sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.

Ritiene però questo Giudicante che l’INPS erroneamente parifica ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.

L’art.54 detta – come già ricordato - una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.

In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.

Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80% per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80% della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D. Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la Legge n. 335/1995.

Tale sistema ha previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".

Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna. La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, posto che il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.

*

2) Va poi analizzata la fondatezza della pretesa della applicazione dei benefici della c.d. ausiliaria anche al personale militare collocato in quiescenza prima del raggiungimento del limite anagrafico di età, sulla base di una accertata inidoneità a qualunque servizio (nell’ordinamento militare la c.d. riforma).

L’ausiliaria è una categoria del congedo che interessa il solo personale militare che, dopo la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, previsto per il grado rivestito, manifesta la propria disponibilità ad essere chiamato nuovamente in servizio per lo svolgimento di attività in favore dell’amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni statali e territoriali. L’ausiliaria è stata oggetto di recenti modifiche ad opera di interventi legislativi che si succeduti dal 2012 ad oggi (non ultima la legge di Stabilità del 2015); attualmente è prevista e disciplinata dagli articoli da 992 a 996 e dagli articoli 1864, 1870, 1871, 1876 del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M., D. Lgs. n. 66/2010).

L’art. 992 del C.O.M. così dispone:

“1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4.

2. Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni.

3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale è iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.

4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.”.

In base all’attuale normativa, per essere collocati in ausiliaria occorre:

1) Appartenere al personale militare.

2) Aver cessato dal servizio per raggiunto limite di età.

3) Aver presentato domanda, all’atto della cessazione dal servizio e nei termini prescritti, manifestando per iscritto la disponibilità al richiamo.

4) Il possesso dell’idoneità psico-fisica, che consenta al militare di svolgere l’attività di impiego presso le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.

Durante il periodo di ausiliaria il militare non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare, pena l’immediato passaggio nella categoria riserva, e perdita del relativo trattamento economico.

Il militare collocato in ausiliaria, percepisce una indennità in aggiunta al trattamento di quiescenza e, al termine del predetto periodo, ha diritto a vedersi liquidato un nuovo trattamento di quiescenza che è comprensivo anche del periodo di permanenza in ausiliaria.

L’indennità annua lorda percepita dal militare in ausiliaria è attualmente pari al 50% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria.

L’art.3, comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, stabilisce che:

“7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.”

Nel caso di specie il ricorrente alla data di collocamento in quiescenza non risultava in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria in quanto gli è stata attribuita la pensione ordinaria di inabilità, giusta provvedimento di conferimento dell’INPS e considerato che egli era cessato dal servizio, per come si evince dal tenore del provvedimento di concessione anzidetto, per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.

Quanto ai militari inquadrati nei ruoli in ausiliaria, la categoria comprende, ai sensi dell'art. 886 C.O.M., "il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione".

Il personale collocato in ausiliaria ex art. 992 C.O.M., è soggetto a possibili richiami in servizio ex art. 993 C.O.M. ed è soggetto agli obblighi di cui all'art. 994 C.O.M.

L'esame della suddetta disciplina, evidenzia dunque come il militare collocato in congedo assoluto per infermità non possa esser collocato in ausiliaria, considerata la sua assoluta inidoneità al servizio e dunque l'impossibilità di assolvere agli obblighi di servizio cui sono soggetti i militari in ausiliaria.

Questa Corte dei conti, in una recente decisione relativa ad un sottufficiale della Guardia di Finanza, ha ricordato come il legislatore abbia riconosciuto l'incremento del montante contributivo sia al "personale di cui all'art. 1 escluso dall'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età", che "al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria", categoria quest'ultima nella quale evidentemente rientra l'ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d'istituto ex art. 929 del C.O.M. e, dunque, impossibilitato a prestare i conseguenti (pur delimitati ed eventuali) servizi d'Istituto e dunque ad accedere all'istituto dell'ausiliaria.

Ovviamente, considerate le ragioni dell'impossibilità normativo/oggettiva di collocamento del militare in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l'esercizio di un'opzione da parte dell'interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio (cfr. Corte dei conti, Sez. giurisd. Molise, n.53/2017).

In questo senso l’I.N.P.S. nel proprio messaggio del 10 dicembre 2013 n. 20238, recante “Articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 - Precisazioni in merito alle modalità applicative.”, non esclude, per come invece si pretenderebbe, una interpretazione letterale della norma, limitandosi a prevedere che “Al fine di superare ogni eventuale dubbio interpretativo in merito alle voci ricomprese nella base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di cui alla disposizione in esame si rappresenta che la stessa corrisponde alla retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata, comprensiva della 13° mensilità, delle competenze accessorie per la parte eccedente il 18% e, qualora spettanti, degli scatti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165/1997.

Si precisa inoltre che, qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18%.”.

*

3) In conclusione il ricorso risulta meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell’INPS al ricalcolo del trattamento pensionistico facendo applicazione dei benefici in questione, nonché alla corresponsione degli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti.

Sulle somme arretrate dovute spettano, in adesione ai criteri posti dalle Sezioni Riunite con la sentenza n.10/2002/QM, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso però di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (c.d. principio del cumulo parziale).

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità delle questioni dedotte e della assenza di un unitario orientamento di questa Corte dei conti.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando

1) accoglie la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione dei benefici calcolati per come indicato in parte motiva ed a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;

2) Condanna altresì l’INPS alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi. Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro alla pubblica udienza del 14 maggio 2018.

Il giudice unico
f.to Quirino Lorelli


Depositata in segreteria il 15/05/2018


Il Responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12868
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: art.3 comma 7 D,L.165 DEL 30.04.1997.RICALCOLATORE

Messaggio da panorama »

Scusa naturopata, l'hai letta la sentenza uscita ?
Rispondi