art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66
art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66
salve,
come da titolo vorrei sapere se qualche collega, che giudicato permanentemente inidoneo per lesioni traumatiche riconosciute causa di servizio, abbiano ottenuto la promozione al grado successivo, il giorno predente al congedo, come cita il suindicato articolo. la sez avanzamento della mia Legione non ne conosce nemmeno l esistenza!!!
Ho presentato un istanza in tal senso vediamo cosa rispondono.
saluti a tutti
come da titolo vorrei sapere se qualche collega, che giudicato permanentemente inidoneo per lesioni traumatiche riconosciute causa di servizio, abbiano ottenuto la promozione al grado successivo, il giorno predente al congedo, come cita il suindicato articolo. la sez avanzamento della mia Legione non ne conosce nemmeno l esistenza!!!
Ho presentato un istanza in tal senso vediamo cosa rispondono.
saluti a tutti
Re: art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66
Nomina a Vice Brigadiere di complemento
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Hanno diritto alla nomina al grado di Vice Brigadiere di complemento, previa presentazione di domanda all’atto del collocamento in congedo, gli Appuntati Scelti che riuniscono i seguenti requisiti:
- abbiano acquisito in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio prescritto;
- non abbiano riportato condanne o siano imputati in procedimenti penali per delitti non colposi o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall’impiego;
- siano stati giudicati “idonei” dalla Co.V.A.;
- siano nella posizione della riserva;
- abbiano rinunciato all’ausiliaria e ai benefici economici ad essa connessi;
- non abbiano compiuto il 60° anno di età;
- non siano stati collocati in congedo assoluto per permanente inidoneità al s.m..
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RIF.:
Art. 43, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198.
Circ. n. 300257/248/SAS del 24 dicembre 1997 del Ministero della Difesa
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Hanno diritto alla nomina al grado di Vice Brigadiere di complemento, previa presentazione di domanda all’atto del collocamento in congedo, gli Appuntati Scelti che riuniscono i seguenti requisiti:
- abbiano acquisito in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio prescritto;
- non abbiano riportato condanne o siano imputati in procedimenti penali per delitti non colposi o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall’impiego;
- siano stati giudicati “idonei” dalla Co.V.A.;
- siano nella posizione della riserva;
- abbiano rinunciato all’ausiliaria e ai benefici economici ad essa connessi;
- non abbiano compiuto il 60° anno di età;
- non siano stati collocati in congedo assoluto per permanente inidoneità al s.m..
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RIF.:
Art. 43, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198.
Circ. n. 300257/248/SAS del 24 dicembre 1997 del Ministero della Difesa
Re: art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 198
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.
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Testo in vigore dal: 11-6-1995
al: 8-10-2010
Art. 43.
Nomine nel complemento
1. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, purche'
abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina.
Per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.
3. La nomina a vice brigadieri di complemento ed a marescialli di complemento sara' conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente degli appuntati scelti e brigadieri capo,
purche' abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.
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Testo in vigore dal: 11-6-1995
al: 8-10-2010
Art. 43.
Nomine nel complemento
1. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, purche'
abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina.
Per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.
3. La nomina a vice brigadieri di complemento ed a marescialli di complemento sara' conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente degli appuntati scelti e brigadieri capo,
purche' abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
Re: art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66
L'articolo 43 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, prevede la possibilità per gli appuntati scelti, i brigadieri capo e i marescialli aiutanti dell'Arma dei Carabinieri di conseguire, all'atto del collocamento in congedo, il grado, rispettivamente, di vice brigadiere di complemento, maresciallo di complemento e sottotenente di complemento.
La Direzione Generale per i Sottufficiali e i Militari di Truppa dell'Esercito (ora Persomil: Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa), con circolare n. 300257/248/ SAS, in data 24 dicembre 1997, nel regolamentare le procedure di nomina del personale interessato, ha precisato che hanno diritto alla nomina a maresciallo di complemento i brigadieri capo che si trovino, tra l'altro, nelle seguenti posizioni:
a) siano stati giudicati idonei dalla Commissione di Avanzamento;
b) siano nella posizione di ausiliaria e producano dichiarazione di rinuncia all'ausiliaria e al beneficio economico ad essa connesso;
c) non abbiano compiuto il 60° anno di età.
Il personale interessato alla suddetta nomina è tenuto a presentare istanza di gradimento a Persomil e contestuale dichiarazione di rinuncia all'ausiliaria e al beneficio economico ad essa connesso, almeno tre mesi prima della data di cessazione dal servizio per età, ovvero, in caso di cessazione a domanda, contestualmente alla presentazione dell'istanza di cessazione dal servizio.
La Direzione Generale per i Sottufficiali e i Militari di Truppa dell'Esercito (ora Persomil: Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa), con circolare n. 300257/248/ SAS, in data 24 dicembre 1997, nel regolamentare le procedure di nomina del personale interessato, ha precisato che hanno diritto alla nomina a maresciallo di complemento i brigadieri capo che si trovino, tra l'altro, nelle seguenti posizioni:
a) siano stati giudicati idonei dalla Commissione di Avanzamento;
b) siano nella posizione di ausiliaria e producano dichiarazione di rinuncia all'ausiliaria e al beneficio economico ad essa connesso;
c) non abbiano compiuto il 60° anno di età.
Il personale interessato alla suddetta nomina è tenuto a presentare istanza di gradimento a Persomil e contestuale dichiarazione di rinuncia all'ausiliaria e al beneficio economico ad essa connesso, almeno tre mesi prima della data di cessazione dal servizio per età, ovvero, in caso di cessazione a domanda, contestualmente alla presentazione dell'istanza di cessazione dal servizio.
Re: art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66
Ruolo d'onore e avanzamento
DOMANDA:
Sono in congedo assoluto ed iscritto all'ottava categoria di pensione per cause di servizio dal 22 febbraio 1995. A chi devo rivolgermi per sapere se sono stato iscritto al Ruolo d'Onore e portato in avanzamento al grado superiore, di cui alla legge n. 17/1986?
RISPOSTA:
Ai sensi e per gli effetti della legge 24 gennaio 1986, n. 17, i militari e graduati di truppa dell'Esercito (ivi compresi i militari dell'Arma), della Marina e dell'Aeronautica sono iscritti d'ufficio nel Ruolo d'Onore delle rispettive Forze Armate, previo collocamento in congedo assoluto per mutilazioni o invalidità, riportate in servizio o in guerra o in incidenti di volo, riconosciute per causa di servizio e che abbiano dato luogo rispettivamente a pensione vitalizia o indennizzo aeronautico o pensione privilegiata ordinaria.
Qualora l'interessato fosse in possesso dei citati requisiti, ed essendo stato posto in congedo dopo l'entrata in vigore della legge in argomento, il medesimo è iscritto d'ufficio nel Ruolo d'Onore.
Gli iscritti in tale Ruolo possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello d'iscrizione dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno uno di permanenza in detto Ruolo.
L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e a prescindere dal requisito della idoneità fisica.
I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza Armata, ad esprimere giudizi di avanzamento.
I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento.
Giova precisare che, ai fini dell'iscrizione al Ruolo d'Onore, è tuttavia necessaria una attivazione a cura dei Comandi di Corpo, a seguito di specifica domanda da parte del personale interessato, dopo che sia stato emesso il decreto di pensione vitalizia o privilegiata o di indennizzo aeronautico.
DOMANDA:
Sono in congedo assoluto ed iscritto all'ottava categoria di pensione per cause di servizio dal 22 febbraio 1995. A chi devo rivolgermi per sapere se sono stato iscritto al Ruolo d'Onore e portato in avanzamento al grado superiore, di cui alla legge n. 17/1986?
RISPOSTA:
Ai sensi e per gli effetti della legge 24 gennaio 1986, n. 17, i militari e graduati di truppa dell'Esercito (ivi compresi i militari dell'Arma), della Marina e dell'Aeronautica sono iscritti d'ufficio nel Ruolo d'Onore delle rispettive Forze Armate, previo collocamento in congedo assoluto per mutilazioni o invalidità, riportate in servizio o in guerra o in incidenti di volo, riconosciute per causa di servizio e che abbiano dato luogo rispettivamente a pensione vitalizia o indennizzo aeronautico o pensione privilegiata ordinaria.
Qualora l'interessato fosse in possesso dei citati requisiti, ed essendo stato posto in congedo dopo l'entrata in vigore della legge in argomento, il medesimo è iscritto d'ufficio nel Ruolo d'Onore.
Gli iscritti in tale Ruolo possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello d'iscrizione dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno uno di permanenza in detto Ruolo.
L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e a prescindere dal requisito della idoneità fisica.
I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza Armata, ad esprimere giudizi di avanzamento.
I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento.
Giova precisare che, ai fini dell'iscrizione al Ruolo d'Onore, è tuttavia necessaria una attivazione a cura dei Comandi di Corpo, a seguito di specifica domanda da parte del personale interessato, dopo che sia stato emesso il decreto di pensione vitalizia o privilegiata o di indennizzo aeronautico.
Re: art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66
marzo 2010, n. 90. Art. 1084 Personale militare che cessa dal servizio per infermità 1. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
Re: art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66
La disposizione però precisa:
è attribuita la promozione al grado superiore " il giorno precedente la cessazione dal servizio ", previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento.
Quindi, doveva già essere avviata.
è attribuita la promozione al grado superiore " il giorno precedente la cessazione dal servizio ", previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento.
Quindi, doveva già essere avviata.
Re: art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66
franruggi ha scritto:Ma come poteva essere avviata se la cmo per prima ti riforma e poi iNforma il comando di corpo?
Saluti
Francesco
La procedura e' la seguente:
Una volta riformati per patologie riconosciute causa di servizio la commissione co.va del CGA su input dell ultimo reparto che redigerà' la richiesta di avanzamento se ci sono i requisiti,(vedi art 1084) invierà il tutto al sez avanzamento del comando regione che ne curerà' l inoltro per CGA.
Re: art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66
Due domande:franruggi ha scritto:franruggi ha scritto:Ma come poteva essere avviata se la cmo per prima ti riforma e poi iNforma il comando di corpo?
Saluti
Francesco
La procedura e' la seguente:
Una volta riformati per patologie riconosciute causa di servizio la commissione co.va del CGA su input dell ultimo reparto che redigerà' la richiesta di avanzamento se ci sono i requisiti,(vedi art 1084) invierà il tutto al sez avanzamento del comando regione che ne curerà' l inoltro per CGA.
1) Ma chi sono gli "ufficiali ausiliari"? Quelli in ausiliaria? E perché gli altri no? Non conta l'art. 3 della Costituzione?
2) per il Ruolo d'Onore, lo sapete o no che col riordino che stanno per votare in Parlamento non ci saranno più promozioni eccetto una sola il giorno DOPO la riforma?
Re: art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66
Ciao France', io ho fatto domanda alla mia Legione e si è avviato l'iter, lo so per certezza perchè me l'ha detto il mio ufficio perchè dal C.G. volevano sapere tutti i servizi svolti ed altre cose, cmq a luglio, mi sembra, è quasi un anno, e non ho avuto nessuna notizia, il mio capo sezione mi ha detto che ha dovuto scrivere un casino per questa pratica, io ho fatto domanda tanto per fare un po di casino, ho preso lo spunto qui nel forum perchè c'è un collega che dopo un anno, dalla domanda, gli hanno riconosciuto il grado superiore e quindi tutti i riconteggi, se cerchi vedrai che troverai il post, un abbraccio Nino.
Re: art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66
Per la promozione al grado superiore la Commissione di Valutazione ne tiene Conto se la riforma e' avvenuta effettivamente per causa di servizio confermata dal Comitato nonche' delle informazioni che verranno riferite dall'ex Comando di appartenenza inerenti al servizio svolto come indicato al post precedents da Nino.
Buona giornata.
Briscola.
Buona giornata.
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