art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66

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Antocap
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Re: art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66

Messaggio da Antocap »

Buonasera, anche io come juriromeo ho fatto domanda alla mia ultima Legione Carabinieri al fine di
ottenere l'applicazione dell'art.1084 del C.O.M. Nel mese di Marzo il Comando Legione mi fà partecipe di aver inoltrato, la mia istanza, per competenza, al C.G.A - SM - Ufficio personale BAC ora sono in attesa di risultanze. un saluto a tutti


Briscola
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Re: art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66

Messaggio da Briscola »

Buon pomeriggio Antocap, gentilmente puoi riferire se sei stato riforma trauma violento e per causa di servizio?
La RISPOSTA e' importante in quanti a Salvo64 come puoi ben apprendre da altri post come indicato in altro post il Luogotenente addetto alla Legione di appartenenza non gli accetta la Domanda ai sensi dell'Art.1084.
Briscola
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Re: art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66

Messaggio da Briscola »

Rettifico loris64 ( NON SALVO64).
accidenti
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Re: art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66

Messaggio da accidenti »

Briscola ha scritto:Buon pomeriggio Antocap, gentilmente puoi riferire se sei stato riforma trauma violento e per causa di servizio?
La RISPOSTA e' importante in quanti a Salvo64 come puoi ben apprendre da altri post come indicato in altro post il Luogotenente addetto alla Legione di appartenenza non gli accetta la Domanda ai sensi dell'Art.1084.
Mi sembra di stare ancora all'età della pietra. Ma cosa vuol dire "non gli accetta la domanda?"

Che la spedisca via raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. L'eventuale "disposto" di una circolare che limita la portata dell'articolo ha una valenza pari al nulla rispetto all'articolo in questione.

In bocca al lupo
panorama
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Re: art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66

Messaggio da panorama »

Il CdS Accoglie l'appello del ricorrente Ufficiale.
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1) - è stata esclusa la promozione al grado di generale di brigata alla data della cessazione dal servizio permanente effettivo per limiti di età con collocazione in ausiliaria

2) - la comunicazione all’ufficio di appartenenza della circolare ministeriale del 22 gennaio 2015, che aveva chiarito come le promozioni disposte dopo il 1° gennaio 2015 avrebbero dovuto essere annullate, assumeva “carattere di strumento di notificazione generale”.

Il CdS precisa:

3) - Il Ministero della difesa ha depositato in via diretta (e non per il tramite dell’Avvocatura) relazione in cui si sostiene che sarebbe stata data sostanziale esecuzione all’ordinanza mediante d.P.R. in corso di perfezionamento attributivo della promozione ai sensi dell’art. 1084 bis del c.o.m. come introdotto dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94, con decorrenza dal 25 gennaio 2015, posto che tale disposizione “nella sostanza” avrebbe reintrodotto la c.d. promozione al giorno dopo già disciplinata dall’abrogato art. 1076 comma 2 c.o.m., con richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere.

4) - In conclusione, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza gravata, deve accogliersi il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del d.P.R. 16 giugno 2016.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201900451 - Public 2019-01-18 –

Pubblicato il 18/01/2019

N. 00451/2019 REG. PROV. COLL.
N. 03762/2017 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3762 del 2017, proposto da
Mario Maesano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Viglione e Noemi Tsuno, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere dei Mellini n. 17, per mandato a margine dell’appello;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 1^ bis, n. 2961 del 28 febbraio 2017, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 15629/2016, proposto per l’annullamento del provvedimento della Direzione generale per il personale militare del 26 ottobre 2016 e per quanto occorra del d.P.R. 16 giugno 2016 recante conferma del d.P.R. 9 giugno 2015 nella parte in cui è stata esclusa la promozione al grado di generale di brigata alla data della cessazione dal servizio permanente effettivo per limiti di età con collocazione in ausiliaria


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2018 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Gianfranco Viglione per l’appellante e l’avv.to dello Stato Amedeo Elefante per il Ministero della Difesa appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) Mario Maesano, colonnello dell’Esercito, con d.P.R. 9 gennaio 2015 è stato dichiarato cessato dal servizio permanente per limiti di età a decorrere dal 25 gennaio 2015, con collocamento in ausiliaria e con promozione al grado superiore di generale di brigata dalla stessa data del 25 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 1076 comma 2 c.o.m.

2.) Con d.P.R. 9 giugno 2015, comunicato il 27 novembre 2015, il predetto decreto è stato annullato, in relazione all’intervenuta abrogazione dell’art. 1076, disposta con l’art. 1 comma 258 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 a decorrere dal 1° gennaio 2015, confermandosi la cessazione dal servizio e il collocamento in ausiliaria a decorrere dal 25 gennaio 2015.

3.) Con ricorso in primo grado n.r. 1178/2016 l’interessato ha impugnato il suddetto provvedimento, annullato con sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 1^ bis n. 3231 del 15 marzo 2016, con la seguente testuale motivazione:

“Considerato che, seppure il provvedimento gravato costituisce espressione del potere/dovere di autotutela dell’Amministrazione (cfr. art. 21 nonies della legge n. 241/90), lo stesso non appare adeguatamente motivato, anche con riferimento al tempo trascorso tra la promozione e l’annullamento della stessa”;

“Ritenuto, pertanto di accogliere il ricorso limitatamente al dedotto difetto di motivazione dell’atto impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’intimata Amministrazione”.

4.) Con d.P.R. 16 giugno 2016 è stato confermato il d.P.R. 9 giugno 2015.

Richiamata la sentenza n. 3231/2016, è stato rilevato che:

- l’annullamento in autotutela nella parte relativa alla disposta promozione era atto dovuto in relazione all’abrogazione dell’art. 1076 del d.lgs. n. 66/2010, che aveva comportato analogo provvedimento per altri cinquantatré ufficiali;

- era ragionevole il termine trascorso tra la promozione e l’adozione dell’atto in relazione alla natura complessa del procedimento a esso sotteso;

- sussisteva il preminente interesse pubblico alla parità di trattamento rispetto agli altri ufficiali destinatari dell’analogo provvedimento;

- la comunicazione all’ufficio di appartenenza della circolare ministeriale del 22 gennaio 2015, che aveva chiarito come le promozioni disposte dopo il 1° gennaio 2015 avrebbero dovuto essere annullate, assumeva “carattere di strumento di notificazione generale”.

5.) Con ricorso in primo grado n.r. 15629/2016 l’interessato ha impugnato anche il suddetto provvedimento e con sentenza in forma semplificata n. 2961 del 28 febbraio 2017, il T.A.R. per il Lazio, Sezione 1^ bis, in diversa composizione soggettiva lo ha rigettato, in base ai seguenti testuali rilievi:
“Il primo provvedimento in autotutela è pervenuto a non molti mesi di distanza dal congedo del ricorrente. Il tempo trascorso si può giustificare con la necessità dell’Amministrazione di rivedere i molti atti emanati prima dell’entrata in vigore della norma abrogatrice, ma i cui effetti si verificavano successivamente alla sua entrata in vigore.

E’ prassi dell’Amministrazione militare predisporre una serie di atti che riguardano lo status giuridico del militare in anticipo rispetto al giorno in cui produrranno effetti, allo scopo di consentire un verificarsi immediato di tali effetti senza dover attendere l’emanazione di un provvedimento.

Nel caso del ricorrente il decreto era stato emanato i primi giorni del 2015, quando non era ancora stata emanata la circolare che ha dato concreta attuazione alla previsione normativa.

Quindi non vi è alcuna tardività dell’atto di autotutela, anche perché la tardività non va considerata in assoluto, salvo per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, ma in relazione al contrapposto interesse del privato.

E nel caso di specie l’interesse del ricorrente è un interesse di natura esclusivamente morale e cioè potersi fregiare del grado immediatamente superiore a quello rivestito al momento del congedamento.

A fronte della lesione del principio di imparzialità che deve governare l’azione dell’amministrazione anche nei confronti dei suoi dipendenti, la tutela dell’interesse del militare nei termini sopra descritti non può che essere recessiva.

Vi sono, pertanto, tutti i presupposti per l’adozione di un atto di autotutela che solo formalmente era un atto discrezionale, ma che nel caso di specie si caratterizzava per essere sostanzialmente un atto vincolato, ragion per cui non rileva la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento”.

5.) Con appello notificato il 17 maggio 2017 e depositato il 23 maggio 2017, l’interessato ha impugnato la predetta sentenza, deducendo in sintesi le seguenti censure:

1) Error in iudicando con riferimento alla statuizione della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. 1^ bis n. 3231/2016

Il T.A.R. ha sostenuto la legittimità del primo provvedimento di autotutela e la ragionevolezza del tempo trascorso tra la cessazione dal servizio e la sua adozione e notificazione in contrasto con quanto stabilito con il giudicato di cui alla precedente sentenza, quasi arrogandosi funzioni di giudice di appello.

2) Error in iudicando con riferimento alla motivazione della sentenza n. 2961/2017 impugnata

Il T.A.R., ai fini della valutazione della ragionevolezza del termine, ha assegnato rilievo all’adozione anziché alla notificazione del primo provvedimento di autotutela.

E’ altresì erroneo il rilievo relativo alla natura esclusivamente morale dell’interesse, posto che il collocamento in ausiliaria implica, in caso di richiamo in servizio il suo svolgimento con il grado superiore cui l’interessato era stato promosso.

3) Error in iudicando con riferimento al d.P.R. 16 giugno 2016, quanto alla ritenuta ragionevolezza del tempo trascorso tra promozione e annullamento in ragione della pretesa natura complessa del procedimento, viceversa affatto semplice stante il rilievo immediato dell’abrogazione dell’art. 1076 del d.lgs. n. 66/2010, laddove la motivazione si riduce al richiamo al mero ripristino della legalità violata e alla ponderazione degli interessi di altri ufficiali che al contrario non hanno ritenuto di gravarsi avverso i rispettivi provvedimenti.

Con ordinanza cautelare n. 3049 del 21 luglio 2017 è stata accolta l’istanza incidentale cautelare sul rilievo che l’appello non appare prima facie sfornito di fumus boni juris e che il pregiudizio connesso all’esclusione della possibilità di fregiarsi del grado riveste profili morali e sociali insuscettibili di reintegrazione patrimoniale.

Con istanza notificata il 15 gennaio 2018 e depositata il 17 gennaio 2018 l’interessato ha chiesto l’esecuzione dell’ordinanza cautelare.

Il Ministero della difesa ha depositato in via diretta (e non per il tramite dell’Avvocatura) relazione in cui si sostiene che sarebbe stata data sostanziale esecuzione all’ordinanza mediante d.P.R. in corso di perfezionamento attributivo della promozione ai sensi dell’art. 1084 bis del c.o.m. come introdotto dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94, con decorrenza dal 25 gennaio 2015, posto che tale disposizione “nella sostanza” avrebbe reintrodotto la c.d. promozione al giorno dopo già disciplinata dall’abrogato art. 1076 comma 2 c.o.m., con richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere

Con memoria difensiva depositata il 24 settembre 2018 l’appellato eccepito l’irritualità del deposito della relazione e comunque nel merito ha contestato che la promozione ai sensi dell’art. 1084 bis sia equivalente a quella ex art. 1076 comma 2.

All’udienza pubblica del 25 ottobre 2018 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

6.) L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza gravata, va accolto il ricorso proposto in primo grado, con conseguente annullamento del d.P.R. 16 giugno 2016, di conferma del d.P.R. 9 giugno 2015.

6.1) Quanto al primo motivo di appello, il Collegio osserva che il Tribunale amministrativo capitolino non poteva riesaminare il profilo relativo alla violazione del termine ragionevole, in relazione al primo provvedimento di annullamento, perché coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 3231 del 15 marzo 2016.

Tale sentenza aveva infatti imposto all’Amministrazione un cogente onere motivazionale proprio in ragione del considerevole lasso di tempo intercorso tra la originaria promozione e il suo successivo annullamento: di talchè il carattere non ragionevole ( salva specifica motivazione) del ritardo con il quale l’Amministrazione ha provveduto in autotutela costituiva presupposto esplicito del giudicato annullatorio, presupposto che la sentenza 2961/2017 non poteva dunque rimettere in discussione.

6.2) Con riferimento al secondo e al terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente deve rilevarsi che:

- la motivazione del provvedimento di conferma si riduce in effetti alla contemplazione dell’interesse alla par condicio “negativa” con gli altri ufficiali destinatari di provvedimenti analoghi, che non risultano essersi gravati avverso i medesimi, e quindi non già ad un interesse pubblico effettivo e superiore sebbene agli interessi soggettivi dei suddetti ufficiali;

- deve recisamente escludersi che il procedimento avesse natura complessa, e che quindi non sussista la violazione del termine ragionevole, posto che non poteva né doveva sfuggire all’Amministrazione l’intervenuta abrogazione dell’art. 1076 del d.lgs. n. 66/2010, come confermato dalla circolare del 22 gennaio 2015, onde nulla ostava alla più tempestiva emanazione e notificazione del provvedimento di autotutela.

7.) In conclusione, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza gravata, deve accogliersi il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del d.P.R. 16 giugno 2016.

8.) Le peculiarità della vicenda amministrativa giustificano, nondimeno, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r. 3762 del 2017, come in epigrafe proposto, così provvede:

1) accoglie l’appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 1^ bis, n. 2961 del 28 febbraio 2017, accoglie il ricorso proposto in primo grado e annulla il provvedimento impugnato;

2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
Luca Lamberti, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti Antonino Anastasi





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Re: art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66

Messaggio da panorama »

Ricorso respinto del Brigadiere dei CC. in congedo.

- mancata promozione al grado superiore ai sensi dell’art. 1084 del d.lgs. n. 66/2010

1) - ricevuto dall’Amministrazione la comunicazione, di cui alla gravata nota n. OMISSIS/13.2 del 18 luglio 2019, del parere contrario all’uopo espresso dalla Co.V.A. con la seguente motivazione: “il militare è stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare per una patologia che, seppur dipendente da causa di servizio, non risulta, tuttavia, diretta conseguenza di eventi riconducibili allo svolgimento di attività operativa o addestrativa”;

Il CdS precisa:

2) - La promozione in parola non consegue, quindi, in forma automatica al verificarsi delle condizioni indicate dalla norma, ma è subordinata al parere favorevole della commissione d’avanzamento, che è chiamata a valutare a tal fine le circostanze nelle quali si è verificato l’evento.

3) - Appare, inoltre, utile ricordare – quanto alla prassi seguita dall’Amministrazione – il contenuto della nota n. M_D GMIL II SGR 0306377 del 24 luglio 2012, parimenti in atti, con la quale la Direzione generale per il personale militare, nel rispondere ad un quesito del Comando Generale della Guardia di Finanza in ordine all’applicazione dell’art. 1084 COM, ha precisato chela norma di cui trattasi trova la sua ragione di essere nella esigenza di conferire la promozione al personale (…) che, deceduto o divenuto permanentemente inidoneo al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l’impiego in attività operative o addestrative, non ha la possibilità di essere valutato per l’avanzamento, non avendo maturato alla data del decesso o della permanente inidoneità al servizio il necessario periodo minimo di servizio o avendo già raggiunto il grado apicale per il ruolo di appartenenza”, ritenendo comunque a tali fini necessario che l’evento “sia conseguenza diretta e immediata” delle richiamate circostanze.

Cmq. leggete l'allegato se siete interessati.
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Re: art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66

Messaggio da panorama »

cosa diversa.

Ministero della Difesa n. M_D GMIL REG2020 0420158 02-11-2020

Promozione per il personale militare che cessa dal servizio per determinate cause, ai sensi dell’articolo 1051-bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
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Re: art 1084 codice ord militare dlg marzo 2010 n. 66

Messaggio da panorama »

nomina Sottotenente Complemento R.S. e nomina a Sottotenente riserva di complemento

Ricorso del 2015 - personale riformato Arma CC.,

- 2 richieste presentate per diversi binari, 1 domanda Accolta per l'art. 1084 (poichè Il provvedimento di diniego deve, quindi, essere annullato per difetto di motivazione) e 1 rigettata per l'art. 1004.

- art. 1084 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 e art. 1004.

N.B: ci sarà l'appello al CdS ???
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