Art. 10 bis della L. 241/1990 su cause di servizio

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Art. 10 bis della L. 241/1990 su cause di servizio

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Il ricorrente, infatti, lamenta, che non ha potuto interloquire nel procedimento atteso che la p.a. non ha comunicato, a mente dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni, il previsto preavviso di rigetto dell’istanza, così che lo stesso non ha potuto esercitare il suo diritto di partecipazione dialettica al procedimento.

IL TAR VENETO precisa:

FATTO e DIRITTO

1) - Il ricorso è fondato in relazione al secondo ed assorbente motivo di gravame.

2) - Una parte della giurisprudenza dei TT.AA.RR. sostiene la tesi dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi anche nel procedimento volto al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e dell'equo indennizzo ( TAR Friuli Venezia Giulia 25.3.2010 n. 195; TAR Piemonte, Sez.1, 12.5.2010 n. 2374; TAR Calabria, Sez. 2°, 9.7.2011 n. 999).

3) - Autorevolmente il Consiglio di Stato ha rilevato che la disposizione in discussione ha carattere generale e non trova riscontro positivo l'affermata esclusione dell'applicabilità di detto art. 10 bis in taluni procedimenti, trattandosi di una norma di principio volta a consentire all'interessato di interloquire, prima delle determinazioni definitive sfavorevoli, che l'amministrazione abbia maturato ( Cons.St., Sez. IV, 7.4.2010 n. 1981).

4) - Di contro è noto al Collegio l'opposto indirizzo giurisprudenziale, altrettanto diffuso anche in sede di appello ( TAR Puglia, Bari, n.970/2013; TAR Capania, Napoli, 2916/2013).

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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08/08/2013 201301043 Sentenza 1


N. 01043/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02005/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2010, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Attilio De Martin, Valentino Menon, con domicilio presso la Segreteria del TAR Veneto;

contro
Ministero dell'Interno, Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia nel domicilio di Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento
del decreto n. 333-H/2098/D, datato 16 luglio 2010 con quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie riconosciute dalla CMO , di tutti gli atti connessi, in particolare i pareri resi dal Comitato di verifica per le cause di servizio n. 46955/2006 e 46950/2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2013 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
-OMISSIS-
Il ricorso è fondato in relazione al secondo ed assorbente motivo di gravame.

Il ricorrente, infatti, lamenta e la questione non è contestata dalla parte resistente, che non ha potuto interloquire nel procedimento atteso che la p.a. non ha comunicato, a mente dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni, il previsto preavviso di rigetto dell’istanza, così che lo stesso non ha potuto esercitare il suo diritto di partecipazione dialettica al procedimento.

Al riguardo il Collegio rileva che il previsto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio riveste natura obbligatoria ed anche vincolante (TAR Catania, Sez. 3°, 9 gennaio 2007 n. 28; TAR Puglia, Bari, sez. II, 22 aprile 2013 n. 617) e si impone all'amministrazione, la quale, prima di assumere a fondamento della propria determinazione il suddetto parere, è tenuta a verificare soltanto se esso sia stato formulato sulla base di una compiuta conoscenza di tutti gli elementi di giudizio che erano stati sottoposti all'esame dell'organo consultivo e se non sia affetto da macroscopici vizi logici o da un palese travisamento dei fatti (Cons. Stato, IV, 19 aprile 2001, n. 2367; Cons. Stato, IV, 3 giugno 1997, n. 594; Cons. Stato, IV, 6 febbraio 1995, n. 74).

Ciò premesso, la questione essenziale e pregiudiziale riguarda l’applicabilità dell’art. 10 bis citato anche nei procedimenti come quello oggetto del presente scrutinio, compresa la fase consultiva affidata al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio .

Una parte della giurisprudenza dei TT.AA.RR. sostiene la tesi dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi anche nel procedimento volto al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e dell'equo indennizzo ( TAR Friuli Venezia Giulia 25.3.2010 n. 195; TAR Piemonte, Sez.1, 12.5.2010 n. 2374; TAR Calabria, Sez. 2°, 9.7.2011 n. 999).

Autorevolmente il Consiglio di Stato ha rilevato che la disposizione in discussione ha carattere generale e non trova riscontro positivo l'affermata esclusione dell'applicabilità di detto art. 10 bis in taluni procedimenti, trattandosi di una norma di principio volta a consentire all'interessato di interloquire, prima delle determinazioni definitive sfavorevoli, che l'amministrazione abbia maturato ( Cons.St., Sez. IV, 7.4.2010 n. 1981).

Di contro è noto al Collegio l'opposto indirizzo giurisprudenziale, altrettanto diffuso anche in sede di appello ( TAR Puglia, Bari, n.970/2013; TAR Capania, Napoli, 2916/2013).

Secondo detto orientamento, infatti, l'art. 10 bis della L. n. 241/90 non si applicherebbe ai procedimenti aventi ad oggetto l’accertamento della dipendenza di infermità da causa di servizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo in considerazione, sia del carattere vincolante del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio - che rappresenta l’unico organo autorizzato a pronunciarsi circa il nesso eziologico con la patologia riscontrata -, che della natura previdenziale ed assistenziale del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio.

In realtà, osserva il Collegio, tale ultima considerazione riguarda, come testualmente recita la norma, esclusivamente quei procedimenti previdenziali gestiti dagli :” Enti previdenziali”, mentre, nel caso di specie, il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio è, all’evidenza, espresso da un organo assolutamente estraneo alla categoria degli enti previdenziali.

Né può essere condivisa l’opinione, anche questa autorevolmente espressa, secondo cui, la specialità del procedimento disciplinato dal DPR n. 461/01, impone alla parte ricorrente di indicare gli ulteriori elementi conoscitivi o di giudizio che avrebbe potuto e dovuto introdurre per contestare le preliminari conclusioni della P.A. e non già limitarsi ad allegare la mera circostanza della mancata considerazione dell'avvio del procedimento ( Cons. Stato, Sez.IV, 27.1.2011 n. 618).

Il principio espresso dalla norma in esame riguarda, in realtà, non già la verifica del provvedimento nei suoi connotati sostanziali da parte del giudice, quanto piuttosto la realizzazione di un procedimento dialettico tra le parti, con la possibilità del privato interlocutore di inserire nel procedimento aspetti e questioni non analizzate ovvero non debitamente valutate dalla p.a. al fine di una ponderata stima dei contrapposti interessi, azione questa affidata in via esclusiva alla p.a. ed in cui il giudice assume, eventualmente, una posizione residuale e marginale, limitata al possibile scrutinio dei vizi esteriori e formali dell’agire pubblico.

Inoltre, la peculiare dinamica procedimentale prevista dall’art. 10 bis citato comporta una cadenzata sequenza temporale che non può essere disattesa dall’interprete, come già rilevato in una precedente giurisprudenza di questo Tribunale che osservava : “ …Conseguentemente la mancata comunicazione del preavviso di diniego comporta una compressione del termine procedimentale che il legislatore invece consentiva protrarsi evidentemente per la superiore ragione di giungere a un componimento degli interessi pubblici e privati prima dell'adozione del provvedimento negativo, evidentemente ben consapevole che, nella comparazione fra detto componimento e la protrazione del termine procedimentale, doveva essere maggiormente perseguito il primo” (TAR Veneto, Sez. 1°, n. 5256/2010).

Il ricorso pertanto, impregiudicati gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, assorbita ogni altra censura, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, per l'inosservanza del preliminare onere dell'amministrazione di comunicare le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza e ciò ai fini, nei termini indicati in motivazione, di una nuova pronunzia del Comitato di verifica per le cause di servizio.

La peculiarità della questione convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Silvia Coppari, Referendario
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/08/2013


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Re: Art. 10 bis della L. 241/1990 su cause di servizio

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Il ricorrente, militare dell’Arma dei carabinieri
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08/08/2013 201301039 Sentenza 1


N. 01039/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00851/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 851 del 2010, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avv. Michele Massella, Luigi Carponi Schittar, con domicilio eletto presso Luigi Carponi Schittar in Venezia-Mestre, via Filiasi, 57;

contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, nel domicilio di Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento
del decreto n. …… posiz. n. …… del 2 febbraio 2010 emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri notificato al ricorrente in data 1° marzo 2010 con il quale è stata rigettata l’istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità riscontrata dalla CMO ed il rigetto delle domanda di equo indennizzo;
del verbale n…… del 29 novembre 2005 del Centro Militare di Medicina legale di Padova;
del parere n. …… del 6 maggio 2008 del Comitato di verifica per le cause di servizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2013 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, militare dell’Arma dei carabinieri, ricorre per l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati, con i quali, è stata respinta, sia l’istanza di riconoscimento per causa di servizio della patologia riscontrata dalla CMO al ricorrente, che la corresponsione dell’equo indennizzo, sia, infine, il parere del 29 novembre 2005 della CMO che ha escluso la iscrizione a tabella di una accusata patologia (sindrome depressiva).

Il Tribunale ha accolto la richiesta misura cautelare.

Preliminarmente il Collegio osserva che non tutti i provvedimenti censurati hanno natura endoprocedimentale, atteso che il verbale della CMO censurato ha autonoma ed immediata valenza lesiva della situazione giuridica soggettiva, così che lo stesso andava subito impugnato nei previsti termini decadenziali, ragione per cui la rilevata tardività della richiesta misura giurisdizionale comporta la dichiarazione di irricevibilità del riferito motivo di ricorso.

Nel merito il ricorso è fondato con riferimento al primo ed assorbente motivo di gravame.

Il ricorrente, infatti, lamenta che la p.a. non ha osservato, nell’adozione del provvedimento negativo, gli incombenti di cui all’art. 10 bis della L. 240/1990.

Al riguardo il Collegio rileva che il previsto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio riveste natura obbligatoria ed anche vincolante (TAR Catania, Sez. 3°, 9 gennaio 2007 n. 28; TAR Puglia, Bari, sez. II, 22 aprile 2013 n. 617) e si impone all'amministrazione, la quale, prima di assumere a fondamento della propria determinazione il suddetto parere, è tenuta a verificare soltanto se esso sia stato formulato sulla base di una compiuta conoscenza di tutti gli elementi di giudizio che erano stati sottoposti all'esame dell'organo consultivo e se non sia affetto da macroscopici vizi logici o da un palese travisamento dei fatti (Cons. Stato, IV, 19 aprile 2001, n. 2367; Cons. Stato, IV, 3 giugno 1997, n. 594; Cons. Stato, IV, 6 febbraio 1995, n. 74).

Ciò premesso, la questione essenziale e pregiudiziale riguarda l’applicabilità dell’art. 10 bis citato anche nei procedimenti come quello oggetto del presente scrutinio, compresa la fase consultiva affidata al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio .

Una parte della giurisprudenza dei TT.AA.RR. sostiene la tesi dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi anche nel procedimento volto al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e dell'equo indennizzo ( TAR Friuli Venezia Giulia 25.3.2010 n. 195; TAR Piemonte, Sez.1, 12.5.2010 n. 2374; TAR Calabria, Sez. 2°, 9.7.2011 n. 999).

Autorevolmente il Consiglio di Stato ha rilevato che la disposizione in discussione ha carattere generale e non trova riscontro positivo l'affermata esclusione dell'applicabilità di detto art. 10 bis in taluni procedimenti, trattandosi di una norma di principio volta a consentire all'interessato di interloquire, prima delle determinazioni definitive sfavorevoli, che l'amministrazione abbia maturato ( Cons.St., Sez. IV, 7.4.2010 n. 1981).

Di contro è noto al Collegio l'opposto indirizzo giurisprudenziale, altrettanto diffuso anche in sede di appello ( TAR Puglia, Bari, n.970/2013; TAR Campania, Napoli, 2916/2013).

Secondo detto orientamento, infatti, l'art. 10 bis della L. n. 241/90 non si applicherebbe ai procedimenti aventi ad oggetto l’accertamento della dipendenza di infermità da causa di servizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo in considerazione, sia del carattere vincolante del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio - che rappresenta l’unico organo autorizzato a pronunciarsi circa il nesso eziologico con la patologia riscontrata -, che della natura previdenziale ed assistenziale del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio.

In realtà, osserva il Collegio, tale ultima considerazione riguarda, come testualmente recita la norma, esclusivamente quei procedimenti previdenziali gestiti dagli :” Enti previdenziali”, mentre, nel caso di specie, il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio è, all’evidenza, espresso da un organo assolutamente estraneo alla categoria degli enti previdenziali.

Né può essere condivisa l’opinione, anche questa autorevolmente espressa, secondo cui, la specialità del procedimento disciplinato dal DPR n. 461/01, impone alla parte ricorrente di indicare gli ulteriori elementi conoscitivi o di giudizio che avrebbe potuto e dovuto introdurre per contestare le preliminari conclusioni della P.A. e non già limitarsi ad allegare la mera circostanza della mancata considerazione dell'avvio del procedimento ( Cons. Stato, Sez. IV, 27.1.2011 n. 618).

Il principio espresso dalla norma in esame riguarda, in realtà, non già la verifica del provvedimento nei suoi connotati sostanziali da parte del giudice, quanto piuttosto la realizzazione di un procedimento dialettico tra le parti, con la possibilità del privato interlocutore di inserire nel procedimento aspetti e questioni non analizzate ovvero non debitamente valutate dalla p.a. al fine di una ponderata stima dei contrapposti interessi, azione questa affidata in via esclusiva alla p.a. ed in cui il giudice assume, eventualmente, una posizione residuale e marginale, limitata al possibile scrutinio dei vizi esteriori e formali dell’agire pubblico.

Inoltre, la peculiare dinamica procedimentale prevista dall’art. 10 bis citato comporta una cadenzata sequenza temporale che non può essere disattesa dall’interprete, come già rilevato in una precedente giurisprudenza di questo Tribunale che osservava : “ …Conseguentemente la mancata comunicazione del preavviso di diniego comporta una compressione del termine procedimentale che il legislatore invece consentiva protrarsi evidentemente per la superiore ragione di giungere a un componimento degli interessi pubblici e privati prima dell'adozione del provvedimento negativo, evidentemente ben consapevole che, nella comparazione fra detto componimento e la protrazione del termine procedimentale, doveva essere maggiormente perseguito il primo” (TAR Veneto, Sez. 1°, n. 5256/2010).

Il ricorso pertanto, impregiudicati gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, assorbita ogni altra censura, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, per l'inosservanza del preliminare onere dell'amministrazione di comunicare le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza e ciò ai fini, nei termini indicati in motivazione, di una nuova pronunzia del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Le spese possono essere compensate, considerata la reciproca soccombenza, nonchè l'ampio e controverso dibattito giurisprudenziale sulle questioni oggetto del contendere.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara irricevibile, per tardività, il motivo di ricorso per l’annullamento del verbale n….. del 29 novembre 2005 del Centro Militare di Medicina legale di Padova; accoglie, nei termini di cui in motivazione il ricorso proposto e, per l’effetto annulla il decreto n. ….. posiz. n. …… del 2.2.2010 emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il parere n. …../2007 del 6 maggio 2008 del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/08/2013
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Re: Art. 10 bis della L. 241/1990 su cause di servizio

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.... anche sul preavviso di cui all'art. 10-bis della L. n.241/1990


Il resto per completezza leggetelo qui sotto.

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12/08/2013 201100812 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 24/04/2013


Numero 03594/2013 e data 12/08/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 24 aprile 2013


NUMERO AFFARE 00812/2011

OGGETTO:
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma CC.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Appuntato Scelto dei Carabinieri V. M. avverso il mancato riconoscimento di dipendenza dell’infermità sofferta da causa di servizio e il conseguente diniego dell’equo indennizzo.

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. .....in data 14/02/2011, con la quale il Ministero della Difesa, Comando Generale Arma CC, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Nicolò Pollari;

PREMESSO:
L’Appuntato Scelto dei Carabinieri V. M., con domanda datata 02.05.2007, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la relativa concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “gastrite cronica”.

La Commissione Medica Ospedaliera di Roma, con verbale mod. B n. ……. del 16.05.2008, ha riscontrato l’esistenza della suddetta patologia, ascrivendola alla 8^ Categoria – Tab. A.

In data 27.04.2010, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 461/2001, ai sensi del D.P.R. ha emesso il prescritto in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità in argomento, giudicandola NON dipendente.

Conseguentemente, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, conformandosi al giudizio espresso dal Comitato di Verifica, in data 01.10.2010, ha emesso il decreto n. …../2010 con il quale ha respinto la domanda del OMISSIS.

Avverso tale provvedimento, l’Appuntato Scelto V. M. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, eccependo, come unico motivo di illegittimità, il mancato rispetto del disposto di cui all’art. 10-bis L. 241/1990 e successive modifiche.

Il Ministero della Difesa, con relazione prot. N. …../B/RS del 7.02.2011, ha ritenuto il ricorso infondato. Infatti, sostiene l’Amministrazione, il disposto dell’art. 10-bis della legge 241/1990 non può prescindere dalla lettura della disposizione dettata dall’art. 21-octies della stessa legge, secondo la quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato.

CONSIDERATO:

Il ricorso è in effetti infondato.

Nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, occorre, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, di guisa che, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti potranno presentare le loro osservazioni.

L'istituto del preavviso di rigetto, previsto dall'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, ha portata generale e trova quindi applicazione in tutti i procedimenti a istanza di parte; tuttavia la sua omissione non determina comunque l'annullabilità del provvedimento qualora trovi applicazione il disposto dell'art. 21 octies l. 7 agosto 1990 n. 241, a rigor del quale non è annullabile il provvedimento che, seppur adottato in spregio alle norme sul procedimento, per la sua natura vincolata, non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato.

Nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, il parere del Comitato di verifica, come espressamente sancito dal D.P.R. n. 461/2001, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l'Amministrazione procedente. Infatti, quest'ultima è tenuta a concludere il procedimento in maniera conforme alle determinazioni dell'organo consultivo, fatte salve le ipotesi di palese inattendibilità o di manifesta illogicità. L'Amministrazione non è, pertanto, tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non produrrebbe effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato.

Questo stesso Consiglio di Stato ha, più volte, precisato che il preavviso di cui all'art. 10-bis della L. n.241/1990, “non può però ridursi né ad un mero rituale formalistico e né ad un banale cavillo del tutto disgiunto dalla realtà delle cose. La norma, se inquadrata nell'ottica dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, deve essere interpretata nel senso che il privato non può limitarsi a dolersi della mera circostanza della mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ma deve anche allegare, o almeno indicare, quali erano gli ulteriori elementi, conoscitivi o di giudizio che, ove avesse ricevuto la detta comunicazione, avrebbe potuto introdurre per contestare le preliminari conclusioni della P.A. In tale ambito, la doglianza relativa alla violazione della norma in esame può trovare favorevole ingresso solo quando il privato fornisca in giudizio le indicazioni o almeno lumi sugli elementi che non aveva potuto introdurre nel procedimento. In sostanza deve essere evidente che il fatto colposo della P.A. deve aver vanificato in concreto i suoi diritti di partecipazione e la corretta valutazione dei presupposti rilevanti per il provvedimento finale da parte dell'Amministrazione” (Così, C.d. S. Sez. IV, sent. N. 618 del 27.01.2011).

Pertanto, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, si ritiene non sussistente, nel caso di specie, la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/90, lamentata dal ricorrente sul rilievo che non gli sarebbe stata data comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, negandogli il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo in questione.

P.Q.M.

Ritiene che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Cristina Manuppelli
italiauno61

Re: Art. 10 bis della L. 241/1990 su cause di servizio

Messaggio da italiauno61 »

Penso sia importante tener conto della ormai costante giurispurdenza del Consiglio di Stato piuttosto che quella relativa ai TAR poichè è quella che chiude il cerchio del giudizio amministrativo. In caso di ricorso perso, L'A.D. ricorrerà sicuramente in appello al Consiglio di Stato sfruttando la convinzione di quest'ultimo sulla inapplicabilità del 10 bis ai procedimenti di ric. o di equo indennizzo. Tra l'altro, anche accogliendo una sentenza negativa, l'obbligo dell'A. sarà soltanto quello di rinnovare il procedimento che potrebbe concludersi lo stesso nella maniera precedente...quindi appellarsi al 10 bis equivale buttare i propri soldi.
panorama
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Re: Art. 10 bis della L. 241/1990 su cause di servizio

Messaggio da panorama »

.... relativamente alla violazione dell'art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 ,e s. m. e i. sulle cause di servizio;

A seguito di un ricorso straordinario al P.D.R. contro il M.D., con questo parere il Consiglio di Stato ribadisce quanto segue:

Quindi posto la parte che riguarda in questi casi.
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02/12/2013 201300900 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 19/06/2013

Numero 04718/2013 e data 02/12/2013

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 19 giugno 2013

NUMERO AFFARE 00900/2013
OGGETTO:
Ministero della difesa.
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Infondata è la doglianza con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, non avendo l’amministrazione procedente comunicato il c.d. preavviso di rigetto.

Deve, in proposito, essere ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato ha da tempo escluso che la disciplina di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio di infermità, regolato dal D.P.R. n. 461 del 2001, e ciò in considerazione della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all’art. 14 del cennato D.P.R. n. 461 del 2001.

E’ stato, infatti, osservato che la natura non solo obbligatoria, ma vincolante, del parere reso nella materia in questione dal Comitato di verifica per le cause di servizio esclude l’obbligo del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III 18 dicembre 2007 n. 3036/07).

Il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da una infermità, pur non essendo ricompreso fra le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge, è tuttavia scandito con precisione da cadenze temporali predefinite dal D.P.R. n. 461 del 2001, che all’art. 14 ha qualificato il parere del Comitato di verifica come vincolante (Cons. Stato, Sez. III 14 settembre 2010 n. 3270/2009) ; è stato così ritenuto che in tale fattispecie l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento non svolga alcun ruolo, dal momento che la natura vincolante del parere rende superflua tale comunicazione, dovendo l’amministrazione conformarsi al parere.

Il sopra ricordato indirizzo della III Sezione consultiva del Consiglio di Stato è conforme, d’altra parte, a quello elaborato in sede giurisdizionale, alla stregua del quale la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non è invocabile allorchè il provvedimento conclusivo del procedimento abbia contenuto vincolato (Cons. Stato, Sez. IV, 10 ottobre 2007 n. 5314 e , da ultimo, Sez,IV, 16 maggio 2011, n. 2959).

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Spero di aver fatto cosa gradita, anche se su tale aspetto ci sono discordanze tra la giurisprudenza Amm.va.
panorama
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Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Art. 10 bis della L. 241/1990 su cause di servizio

Messaggio da panorama »

Il Tar Piemonte bacchetta il Ministero Difesa sull'applicazione dell'art. 10-bis L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15 e sul Parere vincolante del CVCS verso le Amministrazioni.

Di per se - lo scopo di questa sentenza che posto - non è il diniego della cds e relativo E.I. ma, del contesto delle norme/leggi.

IL TAR scrive:

1) - Fra questi ultimi non rientra il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio e al conseguimento del relativo equo indennizzo (T.A.R. Piemonte, sez. I, 12 maggio 2010, n. 2374; T.A.R. Liguria, sez. II, 18 marzo 2010, n. 1195).

2) -In disparte la circostanza che l'art. 14 comma 1 del D.P.R. 29.10.2001, n. 461 contempla espressamente la possibilità, per l'amministrazione, di richiedere un ulteriore parere al C.V.C.S. ove non ritenga - a ciò eventualmente sollecitata da pertinenti, puntuali e persuasive osservazioni del privato - di conformarsi al primo parere, è dirimente il rilievo che l'argomentazione sollevata dalla difesa erariale confonde la natura vincolante del parere del C.V.C.S. con la natura certamente discrezionale (quantomeno, dal punto di vista della discrezionalità tecnica, cioè di una valutazione operata secondo i criteri della scienza medico-legale) del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti.

Il resto del concetto del rispetto delle regole potete leggerli qui sotto.
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23/01/2014 201400132 Sentenza Breve 1


N. 00132/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01209/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Miretta Malanot e Alessandra Cavagnetto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Torino, corso San Martino, 4;

contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento
del decreto n. ……. del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto - 7° Divisione - 1° Sezione, a firma del Capo del II Reparto, ……., notificato il 20.9.2013, con cui l'infermità sofferta dal ricorrente è stata riconosciuta non dipendente da causa di servizio ed è stata respinta l'istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo;

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi al relativo procedimento, tra cui in particolare il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, Ministero dell'Economia e delle Finanze posizione n. …...

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 20/21 novembre 2013 il ……. ha impugnato il decreto del ……, con il quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, ha rigettato la sua istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla concessione dell'equo indennizzo per l'infermità "OMISSIS”.

A sostegno del gravame ha dedotto sei profili di censura, sotto un unico articolato motivo di ricorso.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2014 il ricorso è stato discusso e, all’esito, trattenuto dal collegio in decisione.

2. Il ricorso è fondato, sotto l'assorbente profilo dedotto con il secondo profilo di censura, attinente alla violazione dell'art. 10-bis L. n. 241/1990.

Sul punto si osserva che la giurisprudenza – anche di questa Sezione - ha già affermato che é illegittimo il provvedimento recante diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente che non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, preavviso di diniego imposto dall'art. 10-bis L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, con esclusione dei soli procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Fra questi ultimi non rientra il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio e al conseguimento del relativo equo indennizzo (T.A.R. Piemonte, sez. I, 12 maggio 2010, n. 2374; T.A.R. Liguria, sez. II, 18 marzo 2010, n. 1195).

3. Né, ai fini dell'applicazione della sanatoria giurisprudenziale di cui all'art. 21-octies L. n. 241/1990 - evocata dalla difesa erariale - rileva che l'amministrazione non avrebbe comunque potuto concludere diversamente il procedimento, stante la natura vincolante del parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le causa di servizio.

In disparte la circostanza che l'art. 14 comma 1 del D.P.R. 29.10.2001, n. 461 contempla espressamente la possibilità, per l'amministrazione, di richiedere un ulteriore parere al C.V.C.S. ove non ritenga - a ciò eventualmente sollecitata da pertinenti, puntuali e persuasive osservazioni del privato - di conformarsi al primo parere, è dirimente il rilievo che l'argomentazione sollevata dalla difesa erariale confonde la natura vincolante del parere del C.V.C.S. con la natura certamente discrezionale (quantomeno, dal punto di vista della discrezionalità tecnica, cioè di una valutazione operata secondo i criteri della scienza medico-legale) del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti.

Donde l'illegittimità del provvedimento impugnato, con il conseguente obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull'istanza, previa comunicazione dei motivi ostativi.

Stante la natura formale del vizio riscontrato, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Primo Referendario
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2014
italiauno61

Re: Art. 10 bis della L. 241/1990 su cause di servizio

Messaggio da italiauno61 »

Sempre rispettando il giudicato dei vari TAR,il Consiglio di Stato ritiene che l'articolo 10 bis della legge 241/1990 NON sia applicabile ai procedimenti di ricon./equo indennizzo. Per chi ne ha voglia, su Giustizia amministrativa ho trovato il parere n. 03265/2013 in data 11/07/2013 che spiega molto bene l'orientamento del massimo Giudice amministrativo...
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