Arruolamento per “chiamata diretta nominativa”,

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Arruolamento per “chiamata diretta nominativa”,

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arruolamento per “chiamata diretta nominativa”, ai sensi dell’art. 705 del d.lgs. n. 66 del 2010.


DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Art. 705

Particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate


1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, possono essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1:

a) nei limiti delle vacanze organiche;

b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di stato maggiore;

c) previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 635, a eccezione del limite di altezza che è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50.
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Ricorso Accolto

Il TAR LAZIO precisa:

1) - in relazione all’ipotesi in trattazione, non appaiono riscontrabili elementi per porre in discussione non solo la sussistenza del vincolo parentale richiesto dalla legge ma anche l’avvenuto riconoscimento da parte degli organi competenti dello stato di inabilità permanente del genitore di quest’ultimo a causa del servizio prestato e, precipuamente, delle “condizioni ambientali ed operative di missione” (tanto da essere parificato a “vittima del dovere”).


N.B.: per comprendere il tutto leggete qui sotto.
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SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201805545, - Public 2018-05-18 -

Pubblicato il 18/05/2018


N. 05545/2018 REG. PROV. COLL.
N. 03944/2018 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3944 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Gigante, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanule II n. 18;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento,
previa sospensiva,

del provvedimento con cui, in data 5 febbraio 2018, il Ministero della Difesa ha rigettato l’istanza formulata dal ricorrente per chiedere ed ottenere l’arruolamento per “chiamata diretta nominativa”, ai sensi dell’art. 705 del d.lgs. n. 66 del 2010;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuto che il ricorso sia fondato sulla base dei seguenti rilievi:

- secondo il disposto dell’art. 705 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente per “chiamata diretta” è ammessa in relazione al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli, del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanente inabile al servizio militare, “per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative”, specificamente individuate (seppure nel rispetto – in ogni caso – di precise condizioni, individuate nei “limiti delle vacanze organiche”, nel superamento di un corso” e, ancora, nel “possesso dei requisiti di cui all’articolo 635, ad eccezione del limite di altezza”);

- in relazione all’ipotesi in trattazione, non appaiono riscontrabili elementi per porre in discussione non solo la sussistenza del vincolo parentale richiesto dalla legge ma anche l’avvenuto riconoscimento da parte degli organi competenti dello stato di inabilità permanente del genitore di quest’ultimo a causa del servizio prestato e, precipuamente, delle “condizioni ambientali ed operative di missione” (tanto da essere parificato a “vittima del dovere”);

Ritenuto che tanto sia sufficiente per l’accoglimento del ricorso, a cui deve essere, peraltro, ragionevolmente riconnesso l’obbligo dell’Amministrazione di riprovvedere in relazione all’istanza presentata dal ricorrente in data 27 settembre 2012;

Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore del ricorrente in € 500,00, oltre agli accessori di legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3944/2018, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l’intervento dei Magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


KURO OBI
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Re: Arruolamento per “chiamata diretta nominativa”,

Messaggio da KURO OBI »

Ciao. Facci sapere come continua l'iter, non è normale che una struttura dello Stato contravvenga alle leggi dello stato e chi paga le spese legali sono i contribuenti
panorama
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Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Arruolamento per “chiamata diretta nominativa”,

Messaggio da panorama »

Sicuramente il M.D. se non è d'accordo con il TAR potrebbe fare l'appello al CdS e, quindi, passerà altro tempo.
Aspettiamo
Salvo82
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Re: Arruolamento per “chiamata diretta nominativa”,

Messaggio da Salvo82 »

Buongiorno qualcuno di voi ha fatto domanda arruolamento?Io L ho fatta a febbraio ma ad oggi mi hanno detto che attendono nuove disposizioni voi sapete altro?grazie
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