arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73

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naturopata
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Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73

Messaggio da naturopata »

La Sentenza è interessante, tuttavia, l'art.54 è chiaro nel dire che bisogna aver maturato almeno 15 anni di servizio per aver diritto all'aliquota del 44% e non continua asserendo che per frazioni inferiori viene comunque applicata l'aliquota pro quota (ovvero 44/cosa poi 15 o 20). Insomma chi ha maturato, ad esempio 10 anni al 1995 a cosa avrebbe diritto a 10 anni con l'aliquota del 44/15 per ogni anno (2,93%), ovvero 44/20 (2,2%). Credo che sia chiarissimo che il limite minimo sia 15 anni al 1995, poi, i giudici fanno un po' come vogliono.


firefox
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Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73

Messaggio da firefox »

naturopata ha scritto:Credo che sia chiarissimo che il limite minimo sia 15 anni al 1995, poi, i giudici fanno un po' come vogliono.
Chiarissimo dove?

Nel DPR 1092/73 NON mi sembra.....
naturopata
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Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73

Messaggio da naturopata »

firefox ha scritto:
naturopata ha scritto:Credo che sia chiarissimo che il limite minimo sia 15 anni al 1995, poi, i giudici fanno un po' come vogliono.
Chiarissimo dove?

Nel DPR 1092/73 NON mi sembra.....
Art. 54.- Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di
venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto
disposto nel penultimo comma del presente articolo.

E' chiarissimo, se non hai almeno 15 anni ti attacchi al tram. Poi anche il non più di 20 anni in effetti non è così pacifico, perché più preciso sarebbe stato e fino a 20 anni e quindi poi con il secondo comma superati i 20 anni la percentuale sarà 1,8 o 3,6 a seconda dei casi.

Quindi ricapitolando, non è totalmente sbarellata l'interpretazione per cui a chi ha superato i 20 anni, si applica l'art 44.
erricov
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Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73

Messaggio da erricov »

Per Firefox.
Chiedo venia. Hai perfettamente ragione mi era sfuggito l'art. 1 del dlg del 97 che equipara, ai fini pensionistici, i militari al personale civile.
Resta comunque l'errore dell'inps che deve effettuare i calcoli, per tutto il personale arruolato dagli anni ottanta in poi, fino al 31.12.1997 attenendosi all'art. 54 e non 44.
firefox
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Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73

Messaggio da firefox »

naturopata ha scritto: Art. 54.- Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di
venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto
disposto nel penultimo comma del presente articolo.

E' chiarissimo, se non hai almeno 15 anni ti attacchi al tram. Poi anche il non più di 20 anni in effetti non è così pacifico, perché più preciso sarebbe stato e fino a 20 anni e quindi poi con il secondo comma superati i 20 anni la percentuale sarà 1,8 o 3,6 a seconda dei casi.

Quindi ricapitolando, non è totalmente sbarellata l'interpretazione per cui a chi ha superato i 20 anni, si applica l'art 44.


Dopo i 20 anni, i coefficienti dell' art. 54 ed art. 44 NON mutano.

Che dovessi avere almeno 15 AA al 31/12/95, NON è scritto chiaramente da nessuna parte e l'unico riferimento temporale è dall'assunzione alla cessazione dal servizio

si fa riferimento a quello quando si parla almeno 15 AA e NON più di 20 AA e non ad altro

probabilmente prima si dava un erronea interpretazione ribaltata dal giudice che ha emesso questa sentenza

quindi si è aperto un nuovo capitolo

vedremo gli sviluppi
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Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73

Messaggio da naturopata »

L'ho già detto in altre discussioni, certamente un dpr del 73 non può prevedere che i 15 anni si dovessero maturare al 31/12/95, ovvero 22 anni dopo, il 31/12/95 è l'entrata in vigore della lex 335/95 e quindi la previgente normativa pensionistica va rapportata a questa legge, e i militari come i civili dopo dal 1997 sono contributivi senza alcuna differenza e quindi chi si è congedato post 1997 soggiace a tale norma. Ad esempio gli articoli della pensione di privilegio riportati nel dpr 1092/73, sono stati riportati nel D. Lgs. n.66/2010 post lex 335 e quindi chiaramente ancora in vigore, invece dell'art.54 non vi è alcuna trasposizione nel C.O.M..

Comunque vedremo gli sviluppi, ma in calabria e sardegna si ha gioco facile sull'art.54, ma dalle altre parti è già tanto che si stia riconoscendo per chi ha almeno 15 anni al 31/12/95.
erricov
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Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73

Messaggio da erricov »

Scusate ma l'art. 54 così come l'art. 44 è entrato in vigore nel 1973, quando nessuno si sarebbe sognato che nel 95 Amato avrebbe rivoluzionato il sistema pensionistico. Pertanto, secondo voi, il legislatore intendeva che il personale militare doveva avere tra 15 e 20 anni nel 95. Il motivo è molto semplice, perchè se il personale non aveva almeno 15 anni di servizio, non aveva diritto a pensione. Aveva però diritto al 44 per cento se aveva prestato servizio per almeno 15 e non più di 20, poichè dopo i ventanni aveva diritto ad un incremento di pensione tant'è che prosegue l'art. 54 al militare compete inoltre un'aliquota del 3,6 per cento (poi diventato 1,8 nel 97) per ogni anno superiore al 20°, fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento.
Ora mi chiedo se intendeva includere in tale articolo soltanto il personale che aveva un'età cotributiva compresa tra 15 e 20 perchè doveva prevedera un'altra percentuale oltre ai venti anni fino a raggiungere l'80 per cento?
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Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73

Messaggio da gino59 »

erricov ha scritto:Scusate ma l'art. 54 così come l'art. 44 è entrato in vigore nel 1973, quando nessuno si sarebbe sognato che nel 95 Amato avrebbe rivoluzionato il sistema pensionistico. Pertanto, secondo voi, il legislatore intendeva che il personale militare doveva avere tra 15 e 20 anni nel 95. Il motivo è molto semplice, perchè se il personale non aveva almeno 15 anni di servizio, non aveva diritto a pensione. Aveva però diritto al 44 per cento se aveva prestato servizio per almeno 15 e non più di 20, poichè dopo i ventanni aveva diritto ad un incremento di pensione tant'è che prosegue l'art. 54 al militare compete inoltre un'aliquota del 3,6 per cento (poi diventato 1,8 nel 97) per ogni anno superiore al 20°, fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento.
Ora mi chiedo se intendeva includere in tale articolo soltanto il personale che aveva un'età cotributiva compresa tra 15 e 20 perchè doveva prevedera un'altra percentuale oltre ai venti anni fino a raggiungere l'80 per cento?
=================Bravissimo==================
Il motivo è molto semplice, perchè se il personale non aveva almeno 15 anni di servizio, non aveva diritto a pensione. Aveva però diritto al 44 per cento se aveva prestato servizio per almeno 15 e non più di 20, poichè dopo i ventanni aveva diritto ad un incremento di pensione tant'è che prosegue l'art. 54 al militare compete inoltre un'aliquota del 3,6 per cento (poi diventato 1,8 nel 97) per ogni anno superiore al 20°, fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento.
Massimo Vitelli

Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73

Messaggio da Massimo Vitelli »

Il Codice dell'Ordinamento Militare, D. LGS. n.66/2010, all'art.1867, guarda caso intitolato "ALIQUOTE DI RENDIMENTO", contempla espressamente l'art.54, DPR n.1092/1973.
Non solo, ma l'art.54 in parola deve considerarsi richiamato, sia pur implicitamente, anche dall'art.8, D. LGS. n.165/1997.
In claris non fit interpretatio !!!
L'applicazione dell'art.44 DPR 1092/1973 (riservato al solo personale CIVILE) anche al personale militare, in carenza DI UNA QUANTOMENO DECENTE GIUSTIFICAZIONE LEGISLATIVA (ad oggi del tutto inesistente, nè potrebbe essere altrimenti !!!), si rivela esclusivamente un inutile esercizio di mero gossip, vigendo certamente una normativa speciale (appunto l'art.54) per i MILITARI, che non può e non deve ammettere surrogati.
In proposito, ragionando a contrariis, qualcuno è forse in grado di spiegare secondo quale principio GIURIDICO/PROCESSUALE va privilegiato il disposto dell'art.44? Forse per ANALOGIA? Assolutamente no, atteso che in base alle preleggi è perentoriamente vietata l'analogia laddove sussista una specifica norma speciale che regoli la materia in esame, cioè nella fattispecie il solito art.54.
Se così fosse, OGNI SINGOLO ANNO DI SERVIZIO UTILE precedente al 1995 dovrebbe essere calcolato per i MILITARI sulla base delle aliquote previste dall'art.54 e non dall'art.44.
Certo, tutto ciò avrebbe un senso, a mio avviso, se l'attuale contenzioso sull'art.54, che riguarda tutti i militari che vantavano almeno 15 anni di servizio utile al 1995 (e meno di 18), venisse pacificamente condiviso dalla Corte dei Conti, giacché in caso contrario, sia pur obtorto collo, non avrebbe alcun senso "allargare" ulteriormente il perimetro dei ricorsi.
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Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73

Messaggio da naturopata »

avv. Massimo Vitelli ha scritto:Il Codice dell'Ordinamento Militare, D. LGS. n.66/2010, all'art.1867, guarda caso intitolato "ALIQUOTE DI RENDIMENTO", contempla espressamente l'art.54, DPR n.1092/1973.
Non solo, ma l'art.54 in parola deve considerarsi richiamato, sia pur implicitamente, anche dall'art.8, D. LGS. n.165/1997.
In claris non fit interpretatio !!!
L'applicazione dell'art.44 DPR 1092/1973 (riservato al solo personale CIVILE) anche al personale militare, in carenza DI UNA QUANTOMENO DECENTE GIUSTIFICAZIONE LEGISLATIVA (ad oggi del tutto inesistente, nè potrebbe essere altrimenti !!!), si rivela esclusivamente un inutile esercizio di mero gossip, vigendo certamente una normativa speciale (appunto l'art.54) per i MILITARI, che non può e non deve ammettere surrogati.
In proposito, ragionando a contrariis, qualcuno è forse in grado di spiegare secondo quale principio GIURIDICO/PROCESSUALE va privilegiato il disposto dell'art.44? Forse per ANALOGIA? Assolutamente no, atteso che in base alle preleggi è perentoriamente vietata l'analogia laddove sussista una specifica norma speciale che regoli la materia in esame, cioè nella fattispecie il solito art.54.
Se così fosse, OGNI SINGOLO ANNO DI SERVIZIO UTILE precedente al 1995 dovrebbe essere calcolato per i MILITARI sulla base delle aliquote previste dall'art.54 e non dall'art.44.
Certo, tutto ciò avrebbe un senso, a mio avviso, se l'attuale contenzioso sull'art.54, che riguarda tutti i militari che vantavano almeno 15 anni di servizio utile al 1995 (e meno di 18), venisse pacificamente condiviso dalla Corte dei Conti, giacché in caso contrario, sia pur obtorto collo, non avrebbe alcun senso "allargare" ulteriormente il perimetro dei ricorsi.
Non condivido. L'art. 54 non è espressamente richiamato come quelli sulla pensione di privilegio, difatti l'art. 1867 del COM al comma 2 asserisce:

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 non puo' comportare un trattamento superiore a quello che
sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui
all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
.

Difatti si afferma soltanto che il trattamento di cui al comma 1 non deve superare quello che sarebbe spettato con l'applicazione dell'art. 54, comma 1 D.P.R. 1092/73. Quello che sarebbe spettato (e non spetta più) e non quello che spetta o spetterebbe (in una sorta di doppio calcolo). E' un futuro anteriore retrospettivo, impiegato per codificare fatti precedenti non solo al momento di riferimento ma anche al momento di enunciazione. L'art. 54 rimane in vigore solo per delimitare l'aliquota massima del 44% che non deve essere superata dal calcolo di cui al comma 1 del medesimo art.1867.
Massimo Vitelli

Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73

Messaggio da Massimo Vitelli »

E per fortuna "........invece dell'art.54 non vi è alcuna TRASPOSIZIONE nel C.O.M..........."!!!!
Quanta confusione inutile ......!!!
Qualcuno mi deve ancora spiegare (parlo dei Giudici naturalmente e non del quisque de populo, che le spara grosse e lascia il tempo che trova) il motivo per cui gli anni di servizio utile dei MILITARI, nella quota retributiva, debbano computarsi ex art.44, riservato al solo personale civile?
In base a quale normativa?
In base a quale interpretazione, sia pur pretoria?
Per quale ragione l'art.44 diventa per l'INPS l'unico criterio di riferimento per tutti gli statali?
Anche qualche utente con un po' di umiltà potrebbe ragionarci sopra.
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Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73

Messaggio da firefox »

avv. Massimo Vitelli ha scritto: Qualcuno mi deve ancora spiegare (parlo dei Giudici naturalmente e non del quisque de populo, che le spara grosse e lascia il tempo che trova) il motivo per cui gli anni di servizio utile dei MILITARI, nella quota retributiva, debbano computarsi ex art.44, riservato al solo personale civile?
In base a quale normativa?
In base a quale interpretazione, sia pur pretoria?
Per quale ragione l'art.44 diventa per l'INPS l'unico criterio di riferimento per tutti gli statali?
Anche qualche utente con un po' di umiltà potrebbe ragionarci sopra.
Infatti a mio modesto avviso non vi è nessuna motivazione se non quella di semplificare le cose e far esborsare meno denaro alle casse dello Stato.

Si sarebbe dovuto sempre e cmq, per i militari ed assimilati applicare il toto l'art. 54 con le variabili del caso.
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Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73

Messaggio da naturopata »

naturopata ha scritto: mar set 18, 2018 11:18 am
avv. Massimo Vitelli ha scritto:Il Codice dell'Ordinamento Militare, D. LGS. n.66/2010, all'art.1867, guarda caso intitolato "ALIQUOTE DI RENDIMENTO", contempla espressamente l'art.54, DPR n.1092/1973.
Non solo, ma l'art.54 in parola deve considerarsi richiamato, sia pur implicitamente, anche dall'art.8, D. LGS. n.165/1997.
In claris non fit interpretatio !!!
L'applicazione dell'art.44 DPR 1092/1973 (riservato al solo personale CIVILE) anche al personale militare, in carenza DI UNA QUANTOMENO DECENTE GIUSTIFICAZIONE LEGISLATIVA (ad oggi del tutto inesistente, nè potrebbe essere altrimenti !!!), si rivela esclusivamente un inutile esercizio di mero gossip, vigendo certamente una normativa speciale (appunto l'art.54) per i MILITARI, che non può e non deve ammettere surrogati.
In proposito, ragionando a contrariis, qualcuno è forse in grado di spiegare secondo quale principio GIURIDICO/PROCESSUALE va privilegiato il disposto dell'art.44? Forse per ANALOGIA? Assolutamente no, atteso che in base alle preleggi è perentoriamente vietata l'analogia laddove sussista una specifica norma speciale che regoli la materia in esame, cioè nella fattispecie il solito art.54.
Se così fosse, OGNI SINGOLO ANNO DI SERVIZIO UTILE precedente al 1995 dovrebbe essere calcolato per i MILITARI sulla base delle aliquote previste dall'art.54 e non dall'art.44.
Certo, tutto ciò avrebbe un senso, a mio avviso, se l'attuale contenzioso sull'art.54, che riguarda tutti i militari che vantavano almeno 15 anni di servizio utile al 1995 (e meno di 18), venisse pacificamente condiviso dalla Corte dei Conti, giacché in caso contrario, sia pur obtorto collo, non avrebbe alcun senso "allargare" ulteriormente il perimetro dei ricorsi.
Non condivido. L'art. 54 non è espressamente richiamato come quelli sulla pensione di privilegio, difatti l'art. 1867 del COM al comma 2 asserisce:

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 non puo' comportare un trattamento superiore a quello che
sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui
all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
.

Difatti si afferma soltanto che il trattamento di cui al comma 1 non deve superare quello che sarebbe spettato con l'applicazione dell'art. 54, comma 1 D.P.R. 1092/73. Quello che sarebbe spettato (e non spetta più) e non quello che spetta o spetterebbe (in una sorta di doppio calcolo). E' un futuro anteriore retrospettivo, impiegato per codificare fatti precedenti non solo al momento di riferimento ma anche al momento di enunciazione. L'art. 54 rimane in vigore solo per delimitare l'aliquota massima del 44% che non deve essere superata dal calcolo di cui al comma 1 del medesimo art.1867.
Nel lontano 18 settembre 2018, io, presunto luminare, affermavo quanto sopra, poi in altri post affermavo la clausola di salvaguardia e poi ho ulteriormente affermato che gli anni utili ai fini retributivi ante 1995, di fatto sono stati anch'essi abrogati dalla legge 335/95 che legifera di 18 anni effettivi e non utili per il calcolo della quota retributiva e quindi è per questo che si applica l'art.44. Al momento gli anni utili ai fini retributivi non sono stati ancora intercettati. Ora nelle ultime pronunce negative diversi giudici hanno "copiato" questo presunto luminare.

Da ultimo Veneto n. 59/2019

Le novelle al sistema pensionistico intervenute successivamente, dal 1992 in poi, se -è vero- non hanno espressamente abrogato la disposizione del primo comma dell’art. 54 (che, in via transitoria, poteva all’epoca dell’introduzione delle riforme trovare ancora applicazione, ma sicuramente non poteva più trovarne allorchè la riforma fosse andata a regime, a partire dal 2001: tab.b allegata al d.lgs 503/92), tuttavia ne hanno circoscritto
nel tempo, in ragione del graduale passaggio tra i diversi regimi pensionistici, l’ambito di applicazione.
Appare di tutta evidenza, infatti, che la disposizione del primo comma dell’art. 54 -che non può non essere letta in combinato disposto con il precedente art. 52, primo commae, quindi, non ritenersi espressamente riferita all’ipotesi di cessazione dal servizio con anzianità utile tra i 15 e i 20 anni-, quando cioè era possibile conseguire il diritto a pensione con il raggiungimento di un’anzianità contributiva di 15 anni di servizio utile,

Né, in ragione di rigorosa interpretazione, può inferirsi una ultraattività dell’art. 54, comma 1, dal disposto dell’art. 1867 del C.O.M., che testualmente recita: “1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione e' determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza. 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non puo' comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.”

E’, infatti, evidente che il richiamo alle aliquote di rendimento di cui all’art. 54 è unicamente rivolto ad individuare il limite massimo di trattamento derivante dall’applicazione (dal 1.1.1998) delle nuove aliquote di rendimento di cui all’art. 17, comma 1, della legge 724/94 (non a caso, la norma parla di trattamento “che sarebbe spettato” –al passato , quindi- in base alle aliquote dell’art. 54, come limite massimo non oltrepassabile dalle nuove modalità di calcolo) e non certo come ipotesi di reviviscenza di una normativa che ha esaurito i propri effetti a seguito di un processo continuo (e, per la verità, ancora in parte incompiuto) di riforme che hanno progressivamente teso ad armonizzare i regimi pensionistici, tant’è che lo stesso art. 1839 del C.O.M., rubricato “Trattamento pensionistico normale”, dispone: “Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilita', e' corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice”, alcuna delle quali autorizza, neppure in via di interpretazione estensiva e/o analogica, a ritenere (ancora) applicabile il primo comma dell’art. 54 ripetutamente citato.

In aggiunta a ciò, non può ignorarsi un ulteriore argomento normativo. Segnatamente, deve ricordarsi che l'art. 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha esteso ai dipendenti pubblici (con effetto dal 1 gennaio 1995) l'aliquota di rendimento del 2% annuo già vigente ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Quest’ultima aliquota di rendimento armonizzata, pari per l’appunto al 2% per ogni anno di contribuzione, prescinde dall'anzianità di servizio e dalla categoria di pubblico impiego cui appartiene il lavoratore. Essa, peraltro, è applicabile solo in peius, a mente della clausola di salvaguardia recata dall’art. 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui “l'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente”.

Il presunto luminare precisa al Giudice che il sarebbe spettato non è un passato, ma un futuro anteriore prospettico :D .
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Massimo Vitelli

Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73

Messaggio da Massimo Vitelli »

Quanta inutile confusione.......!
La posizione negativa della giovane dr.ssa ALBERGHINI (quasi isolata e comunque ad oggi nettamente minoritaria) è stata espressamente censurata da centinaia di decisioni favorevoli ai pensionati e, soprattutto, dall'autorevole Collegio di magistrati di lungo corso della Sez. PRIMA APPELLO, che hanno pronunciato la sentenza n.422/2018, ribadendo per l'appunto in modo inequivoco che IL DISPOSTO DELL'ART.1867 COM DIMOSTRA LA PERDURANTE VIGENZA DELL'ART.54 IN SUBIECTA MATERIA, ma ovviamente tale ultima circostanza si omette in modo alquanto puerile!
In Claris non fit interpretatio, ma è noto che i presunti luminari, depositari della verità rivelata, sonno innamoratissimi delle loro idee e tendono sempre (sic!) a farne una questione personale, offendendo e denigrando gli interlocutori senza alcuna ragione.
Il diritto, infatti, è luogo di sereno confronto di legittime idee diverse e non di scontro aspro e becero su eventuali posizioni contrapposte: ma questo i presunti luminari non lo possono comprendere, perché in effetti ignorano la materia e devono necessariamente insultare il prossimo!
Pazienza, il dibattito però non mi appassiona, mi sembra inutile, non trovo validi motivi per proseguirlo e, per carità, ognuno è certamente libero di perseguire il proprio delirio! Ad maiora!
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