arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73
Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73
salve a tutti , mi aiutate a capire (e decifrare la sentenza ) come è possibile vincere questo ricorso per chi è arruolato 1986 e che quindi non possedeva il requisito dei 15 anni al 31-12-1995 !!! ??Leon67 ha scritto:interessante sentenza allegata
Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73
Da quello che capisco io è che il collega è andato in pensione con 31 anni circa di servizio, quindi maggiori di 15 ovviamente
che nulla centra il fatto che avesse almeno 15 anni al 3/12/95
che in virtù di ciò gli deve essere applicata l'aliquota relativa all'art. 54 del dpr 1092/73 relativamente alla parte di pensione in quota A, ovvero agli anni maturati ante 1992 che cmq porterà un beneficio
in buona sostanza da 0 a 15 anni si deve applicare un aliquota/anno del 2,93% in luogo a quella del 2,33%
se così fosse - ma attendo lumi dagli esperti - chiunque avesse X anni di contributi (e NON solo di servizio ma anche ricongiunti) ante 1992 potrebbe far valere ciò?
che nulla centra il fatto che avesse almeno 15 anni al 3/12/95
che in virtù di ciò gli deve essere applicata l'aliquota relativa all'art. 54 del dpr 1092/73 relativamente alla parte di pensione in quota A, ovvero agli anni maturati ante 1992 che cmq porterà un beneficio
in buona sostanza da 0 a 15 anni si deve applicare un aliquota/anno del 2,93% in luogo a quella del 2,33%
se così fosse - ma attendo lumi dagli esperti - chiunque avesse X anni di contributi (e NON solo di servizio ma anche ricongiunti) ante 1992 potrebbe far valere ciò?
Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73
=====================Il collega in questione, aveva ricongiunto periodo/i da civile===========firefox ha scritto:Da quello che capisco io è che il collega è andato in pensione con 31 anni circa di servizio, quindi maggiori di 15 ovviamente
che nulla centra il fatto che avesse almeno 15 anni al 3/12/95
che in virtù di ciò gli deve essere applicata l'aliquota relativa all'art. 54 del dpr 1092/73 relativamente alla parte di pensione in quota A, ovvero agli anni maturati ante 1992 che cmq porterà un beneficio
in buona sostanza da 0 a 15 anni si deve applicare un aliquota/anno del 2,93% in luogo a quella del 2,33%
se così fosse - ma attendo lumi dagli esperti - chiunque avesse X anni di contributi (e NON solo di servizio ma anche ricongiunti) ante 1992 potrebbe far valere ciò?
Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73
Perdonami ma il leggo questogino59 ha scritto:firefox ha scritto: =====================Il collega in questione, aveva ricongiunto periodo/i da civile===========
A tal fine rappresenta di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza
in data 01.10.1986 e, dopo circa 31 anni di servizio (nel grado di maresciallo
aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto in data 04.05.2017 a
seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.
In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli
liquidato con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n.
1092/1973, anziché, come fatto dall’amministrazione previdenziale, facendo
applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico
Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73
Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. G. avesse
maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo
l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe
trovare applicazione
Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18
anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non
poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema
previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n.
503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema
che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere
determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata
fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità
maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della
"quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive
acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data
di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente
alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per
quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della
retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del
trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a
decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente
decreto".
Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può
che valere per la parte della pensione spettante al G. in quota A, ovverosia
per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che
deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento
prevista dalla norma in rassegna.
maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo
l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe
trovare applicazione
Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18
anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non
poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema
previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n.
503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema
che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere
determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata
fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità
maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della
"quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive
acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data
di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente
alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per
quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della
retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del
trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a
decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente
decreto".
Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può
che valere per la parte della pensione spettante al G. in quota A, ovverosia
per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che
deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento
prevista dalla norma in rassegna.
Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73
Premesso che ho riletto la sentenza integralmente due volte ed i vari commenti come questo
https://www.pensionioggi.it/notizie/pre ... o-67554765" onclick="window.open(this.href);return false;
a mio avviso o il Giudice ha preso una cantonata od ha aperto un ulteriore spiraglio per TUTTI coloro, ex militari o equiparati, hanno ancora oggi X anni ante 1992 da calcolarsi all'atto della pensione in quota A.
Quindi NON solo chi aveva almeno 15 AA al 31/12/1995.
Se ho interpretato male ditemi come e perchè?
https://www.pensionioggi.it/notizie/pre ... o-67554765" onclick="window.open(this.href);return false;
a mio avviso o il Giudice ha preso una cantonata od ha aperto un ulteriore spiraglio per TUTTI coloro, ex militari o equiparati, hanno ancora oggi X anni ante 1992 da calcolarsi all'atto della pensione in quota A.
Quindi NON solo chi aveva almeno 15 AA al 31/12/1995.
Se ho interpretato male ditemi come e perchè?
Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73
ciao firefox, io l ho postata all avv Vitelli che gentilissimo mi ha risposto, vai a vedere cosa ha scritto, ciaofirefox ha scritto:Nessuno degli esperti che commenta la sentenza dopo ovviamente averla letta?
Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73
Letto...mi pare confermi la mia analisi in merito anche se non ho le sue competenze.
Ora il dubbio è un altro che mi pare sempre dato per scontato:
- ma gli anni ante 92, da calcolare in quota A ma con le aliquote dell'art. 54 sono solo quelli effettivamente prestati nei vari Corpi o concorrono anche quelli ricongiunti ai sensi della legge 29/79?
Ora il dubbio è un altro che mi pare sempre dato per scontato:
- ma gli anni ante 92, da calcolare in quota A ma con le aliquote dell'art. 54 sono solo quelli effettivamente prestati nei vari Corpi o concorrono anche quelli ricongiunti ai sensi della legge 29/79?
Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73
[quote="firefox"]Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. G. avesse
maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo
l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe
trovare applicazione
Da questa premessa fatta si potrebbe pensare che il giudice abbia preso una cantonata.
Nulla toglie che il soggetto ricorrente potrebbe avere ricongiunto degli anni di lavoro ante '86 così da rientrare nella fattispecie di più di 15 e meno di 20 al 31/12/95, anche se dalla sentenza non lo evinco.
Sicuramente gli anni da tener conto per la quota A cioè ante '92 sono compresi di :
- anni di lavoro di chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse ricongiunti a titolo oneroso,
- anni riscattati sempre a titolo oneroso ai sensi della legge 165/97 (servizio comunque prestato),
- anni derivanti dalla supervalutazione (1/2 - 1/3 - 1/5 ...)
maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo
l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe
trovare applicazione
Da questa premessa fatta si potrebbe pensare che il giudice abbia preso una cantonata.
Nulla toglie che il soggetto ricorrente potrebbe avere ricongiunto degli anni di lavoro ante '86 così da rientrare nella fattispecie di più di 15 e meno di 20 al 31/12/95, anche se dalla sentenza non lo evinco.
Sicuramente gli anni da tener conto per la quota A cioè ante '92 sono compresi di :
- anni di lavoro di chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse ricongiunti a titolo oneroso,
- anni riscattati sempre a titolo oneroso ai sensi della legge 165/97 (servizio comunque prestato),
- anni derivanti dalla supervalutazione (1/2 - 1/3 - 1/5 ...)
Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73
Quindi se questa sentenza farà giurisprudenza tutti coloro andati o che andranno in pensione dai comparti sicurezza e difesa e vvf, se già titolari delle prerogative previste dall'art. 54 del dpr 1092/73 ( 35% dopo 15 anni e 9% dopo altri 5 per un totale del 44%) vedranno rivalutati gli anni ante 1992 (a qualsiasi titolo purchè formalmente ricongiunti con legge 29/79) per un coefficiente del 2,93/anno in luogo dell'attuale 2,33/anno.magic60 ha scritto: Sicuramente gli anni da tener conto per la quota A cioè ante '92 sono compresi di :
- anni di lavoro di chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse ricongiunti a titolo oneroso,
- anni riscattati sempre a titolo oneroso ai sensi della legge 165/97 (servizio comunque prestato),
- anni derivanti dalla supervalutazione (1/2 - 1/3 - 1/5 ...)
Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73
Quindi se questa sentenza farà giurisprudenza tutti coloro andati o che andranno in pensione dai comparti sicurezza e difesa e vvf, se già titolari delle prerogative previste dall'art. 54 del dpr 1092/73 ( 35% dopo 15 anni e 9% dopo altri 5 per un totale del 44%) vedranno rivalutati gli anni ante 1992 (a qualsiasi titolo purchè formalmente ricongiunti con legge 29/79) per un coefficiente del 2,93/anno in luogo dell'attuale 2,33/anno.[/quote]
Esattamente.
Penso che questo giudice sia partito dal presupposto che al militare spetti il 44% della base pensionabile e quindi 44/15=2,93 per ogni anno utile ante '95 per un massimo di 15 indipendentemente da quanti se ne siano fatti. Poi la percentuale ottenuta fino al '92 sfrutta il calcolo retributivo su base pensionabile, la percentuale dal '93 al '95 sfrutta il calcolo su retribuzione media pensionabile.
Purtroppo come sempre l'articolo 44 per i cilvili non la scia spazio ad interpretazioni mentre il 54 ...
Art. 44. Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.
Art.54. Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile.
Esattamente.
Penso che questo giudice sia partito dal presupposto che al militare spetti il 44% della base pensionabile e quindi 44/15=2,93 per ogni anno utile ante '95 per un massimo di 15 indipendentemente da quanti se ne siano fatti. Poi la percentuale ottenuta fino al '92 sfrutta il calcolo retributivo su base pensionabile, la percentuale dal '93 al '95 sfrutta il calcolo su retribuzione media pensionabile.
Purtroppo come sempre l'articolo 44 per i cilvili non la scia spazio ad interpretazioni mentre il 54 ...
Art. 44. Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.
Art.54. Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile.
Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73
A mio avviso il giudice ha preso non una ma almeno tre grosse cantonate.
1) E' da premettere che l'art. 44 recita: La pensione spettante al personale civile con l'anzianita' di quindici anni di servizio effettivo e' pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale e' aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile….. Quindi è palese he il legislatore ha inteso includere in tale articolo soltanto il personale civile escludendo di fatto quello militare;
2) Per quanto concerne l'art. 54 così recita: La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e' pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, pertanto il legislatore non intendeva menzione il solo personale che aveva effettuato da 15 a 20 anni di servizio, altrimenti non avrebbe specificato che tale percentuale andava aumentato di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo;
3) Infine l'art. 54 al comma 4 così recita: Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non puo' superare l'80 per cento della base pensionabile.
In definitiva il giudice pur avendo dato ragione al ricorrente non ha tenuto conto che lo stesso era un militare del ruolo Ispettori del corpo della guardia di finanza e che pertanto la quota da attribuire per ogni anno successivo al 20° è di 3,60 e non 1,80 come invece disposto nella sentenza.
Ripeto questo è soltanto un mio punto di vista, ma analizzando bene gli articoli menzionati ritengo sia anche giurisprudenza.
1) E' da premettere che l'art. 44 recita: La pensione spettante al personale civile con l'anzianita' di quindici anni di servizio effettivo e' pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale e' aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile….. Quindi è palese he il legislatore ha inteso includere in tale articolo soltanto il personale civile escludendo di fatto quello militare;
2) Per quanto concerne l'art. 54 così recita: La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e' pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, pertanto il legislatore non intendeva menzione il solo personale che aveva effettuato da 15 a 20 anni di servizio, altrimenti non avrebbe specificato che tale percentuale andava aumentato di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo;
3) Infine l'art. 54 al comma 4 così recita: Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non puo' superare l'80 per cento della base pensionabile.
In definitiva il giudice pur avendo dato ragione al ricorrente non ha tenuto conto che lo stesso era un militare del ruolo Ispettori del corpo della guardia di finanza e che pertanto la quota da attribuire per ogni anno successivo al 20° è di 3,60 e non 1,80 come invece disposto nella sentenza.
Ripeto questo è soltanto un mio punto di vista, ma analizzando bene gli articoli menzionati ritengo sia anche giurisprudenza.
Re: arrruolato 1986 sentenza favorevole art.54 dpr 1092/73
A mio avviso fai un po di confusioneerricov ha scritto: In definitiva il giudice pur avendo dato ragione al ricorrente non ha tenuto conto che lo stesso era un militare del ruolo Ispettori del corpo della guardia di finanza e che pertanto la quota da attribuire per ogni anno successivo al 20° è di 3,60 e non 1,80 come invece disposto nella sentenza.
Ripeto questo è soltanto un mio punto di vista, ma analizzando bene gli articoli menzionati ritengo sia anche giurisprudenza.
il 3.60% vale per gli anni, successivi ai 20, maturati al 31/12/97
e nel caso di specie, l'interessato NON ne ha
quindi corretta la percentuale del 1,80%
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