Arretrati. Misura Cautelare e Riammis.in servizio

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Arretrati. Misura Cautelare e Riammis.in servizio

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Leggete questa importante sentenza per chi potrebbe avere bisogno.
N. 02571/2010 REG.DEC.
N. 08933/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8933 del 2001, proposto da:
Ministero delle Finanze - Com. Gen.Le Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
M. Maurizio, rappresentato e difeso dagli avv. G. M., G. R., con domicilio eletto presso L. N. in Roma, via Sicilia …;
per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI :Sezione I n. 01280/2001, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2010 il cons. Sandro Aureli e udito l’avv.to S. su delega dell’avv.to M. e l’avv.to dello Stato Ferrante ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
L’odierno appellato, sottufficiale della Guardia di Finanza, è stato precauzionalmente sospeso dal servizio prima a titolo obbligatorio per essere stato sottoposto a misura cautelare restrittiva in carcere dal 17 marzo 1994 al 15 luglio 1994 , e poi a titolo discrezionale , dopo aver ottenuto la scarcerazione dal 16 luglio 1994 .
Con decorrenza 18 marzo 1999 è stato riammesso in servizio per scadenza della durata massima (5 anni) della misura cautelare ai sensi dell’art.9 della legge n.19/1990..
Nel frattempo, con sentenza del 3 giugno 1998 il Tribunale penale di Napoli assolveva l’appellato per non aver commesso il fatto.
L’Amministrazione ritenendo che tale decisione non fosse stata pienamente assolutoria, sottoponeva l’appellato a procedimento disciplinare che si concludeva con la sanzione della perdita del grado per rimozione.
Nel contempo l’appellato , essendo stato reintegrato in servizio, ha presentato all’amministrazione istanza per ottenere il pagamento degli arretrati dovuti a titolo di retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione dal servizio, oltre interessi legali è rivalutazione monetaria.
L’Amministrazione ha rigettato tale domanda .
L’appellato ha impugnato dinanzi al T.a.r. della Campania sede di Napoli sia il provvedimento disciplinare che il rigetto della richiesta di restituito in integrum.
Il T.a.r adito ha accolto entrambi i ricorsi; il primo con sentenza n.863 del 2001 , il secondo con sentenza in epigrafe; oggetto del presente gravame.
Entrambe tali decisioni sono state impugnate dall’Amministrazione.
Sul primo gravame , relativo all’esito del procedimento disciplinare, è intervenuta la perenzione dichiarata con decreto in data 21 dicembre 2009 n.8568.
Rimane quindi da esaminare il gravame riguardante il diniego di restitutio in integrum, non senza anticipare che detta perenzione non è senza conseguenza su quest’ultimo.
Sostiene fondamentalmente l’appellante Amministrazione che con la sentenza del Tribunale penale di Napoli del 3 giugno 1998, l’appellato non è stato assolto con formula piena , pur recando il dispositivo l’esito dell’assoluzione per non aver commesso il fatto.
In particolare, ad avviso dell’Avvocatura l’assoluzione dell’appellato sarebbe assimilabile alla non più vigente assoluzione “per insufficienza di prove”, oggi refluita nell’ipotesi di assoluzione prevista dal II° comma dell’art.530 c.p.c.
Conseguentemente, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale Amministrativo della Campania con la sentenza in epigrafe, il procedimento disciplinare conclusosi con la perdita del grado per rimozione non viene travolto avuto riguardo al rapporto fra l’art.530 II° comma e l’art.653 c.p.p. e dunque correttamente all’appellato è stata rifiutata la restituito in integrum di cui si discute.
L’appellato attraverso i propri atti difensivi ha chiesto il rigetto del gravame .
L’appello dell’Amministrazione è infondato.
A tale esito si giunge sulla base della stessa premessa fatta propria dalla Amministrazione appellante e dunque ammettendo anche che l’appellato non è stato assolto in sede penale con formula pienamente assolutoria ex art. 530 I° comma c.p.p., ma ai sensi del secondo comma della stessa disposizione.
Ciò comporta che l’Amministrazione ai sensi del combinato disposto di cui gli art. 96 e 97 del T.U. n.3 del 1957, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, affinchè possa denegare la restituito in integrum all’impiegato sospeso dal servizio e successivamente assolto in sede penale con formula non pienamente assolutoria, è tenuta ad attivare un procedimento disciplinare concludendolo, se ne ricorrono le condizioni, con l’applicazione di una sanzione disciplinare, non potendo rifiutare la restituito in integrum traendola direttamente dall’esito non integralmente assolutorio del giudizio penale (Cons. Stato Sez. V 28 settembre 2007 n.4982)
Ciò è necessario poichè solo in tal modo l’anteriore sospensione cautelare dal servizio del dipendente si collega funzionalmente con l’esito del successivo procedimento disciplinare, abilitando l’Amministrazione ha denegare la restituito in integrum al dipendente.
Senonchè non può essere sottaciuto, e dunque non se ne possono non trarre le conseguenze, che nel caso in esame il procedimento disciplinare promosso dall’Amministrazione nei confronti dell’appellato, pur iniziato e concluso, è stato successivamente travolto; prima dalla sentenza di primo grado n.8632001 del T.A.R della Campania sede di Napoli che ha annullato il provvedimento disciplinare di perdita del grado per rimozione, e successivamente dal decreto n.8568/2009 con il quale questa Sezione ha dichiarato la perenzione dell’appello proposto dalla medesima Amministrazione avverso tale decisione di primo grado.
Per effetto di ciò la citata sentenza del T.A.R Campania è divenuta definitiva.
Ne consegue che il rigetto dell’istanza di restituito in integrum di cui si discute, in base alle citate norme del t.u. n.3/57 e per effetto delle vicende processuali sopra riportate, ha perduto la condizione giuridica essenziale per poter essere ritenuta validamente opposta all’istante.
L’appello deve in conclusione essere respinto.
Le spese del giudizio ben possono compensarsi in relazione alla complessità della vicenda ..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata .
Spese compensate..
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Armando Pozzi, Presidente FF
Antonino Anastasi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
Guido Romano, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2010


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Re: Arretrati. Misura Cautelare e Riammis.in servizio

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Illegittimo proscioglimento dalla ferma e del conseguente collocamento in congedo.

Bella questa sentenza del Tar di Lecce che si ricollega alla precedente propria che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza dell’illegittimo proscioglimento dalla ferma e del conseguente collocamento in congedo.

Vi invito ha leggerla nel caso ci sono colleghi che si sono trovati nello "stesso ed identico caso" e che attualmente si trovano.
La posto qui poichè di tratta di avere gli arretrati per i casi cui in sentenza.

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N. 00278/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01667/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1667 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. OMISSIS in Lecce, via Zanardelli, 7;
contro
Ministero della Difesa, non costituito;
per l’ottemperanza
- del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia - III Sez. Lecce n. 1890/2010 del 2 settembre 2010, notificata in forma esecutiva il 25 novembre 2010 all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e al Ministero della Difesa il 7 aprile 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza con la quale questo tribunale, accogliendo parzialmente il ricorso proposto, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza dell’illegittimo proscioglimento dalla ferma e del conseguente collocamento in congedo.
In particolare, una volta riammesso in servizio con ricostruzione giuridico - economica della carriera e pagamento delle retribuzioni arretrate, il Collegio ha considerato oggettivamente provato il solo pregiudizio “derivante dalla mancata percezione degli ulteriori introiti economici che sarebbero derivati dall’effettiva prestazione di servizio”, ritenendo opportuno ricorrere, quanto alla quantificazione, alla tecnica della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.. Ha, pertanto, ravvisato quale voce di danno risarcibile, complessivamente satisfattiva delle perdite economiche subite, la corresponsione di “importi equivalenti alle indennità di campagna e supercampagna, calcolati per il periodo 16 aprile 1995 – 30 maggio 2004, secondo le percentuali contrattualmente previste e in vigore al momento della spettanza, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle date di maturazione fino al soddisfo”.
2. – Alla Camera di Consiglio del 26 gennaio 2012, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. - Il ricorso è fondato.
4.1. – Posto che nessuna liquidazione dell’importo riconosciuto a titolo di danno risarcibile è intervenuta in favore del ricorrente a fronte di una sentenza immediatamente esecutiva “medio tempore” passata in giudicato, stante la persistente e immotivata inerzia serbata, il ricorso in esame va accolto e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla corresponsione degli importi determinati secondo le modalità prescritte con la suddetta sentenza e sopra richiamate.
4.2. - A tali somme, come richiesto da parte ricorrente, sono da aggiungere i diritti successivi alla sentenza, quantificati in €. 385,07 (trecentottantacinquemila/07).
Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, già espresso da questo Tribunale, “trattasi di somme direttamente consequenziali al giudicato di condanna, che il giudice dell’ottemperanza deve liquidare al pari di quanto ordinariamente accade innanzi al giudice dell’esecuzione forzata civile; escluderne in questa sede la debenza da parte della P.A. debitrice, infatti, comporterebbe per il richiedente un trattamento deteriore rispetto a quello che avrebbe ottenuto se avesse scelto la strada alternativa dell’esecuzione forzata civile e ciò esclusivamente in ragione del tipo di giudice adito. Il diritto fondamentale ad un’effettiva tutela giurisdizionale, invece, conformemente a quanto disposto dagli artt. 3 e 24 Cost., impone che anche il Giudice Amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, riconosca al richiedente il medesimo diritto, in termini di spese di esecuzione liquidabili, che gli sarebbe stato riconosciuto se avesse adito il Giudice Civile” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 4 settembre 2009, n. 2079).
5. - Per il caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora, quale Commissario “ad acta”, presso la medesima Amministrazione, il Segretario Generale e Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa “pro tempore” affinché provveda, in sostituzione, secondo le modalità sopra indicate.
6. - In considerazione del lasso di tempo intercorso e delle peculiari modalità applicative di quantificazione del danno, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie il ricorso in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza di questo tribunale 2 settembre 2010, n. 1890 e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione di pagare, in favore del ricorrente, le somme indicate in motivazione nel termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione;
b) per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora, quale Commissario “ad acta” presso la medesima Amministrazione, il Segretario Generale e Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa “pro tempore”, assegnando a quest’ultimo un termine di ulteriori 30 (trenta) giorni per provvedere.
c) compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Arretrati. Misura Cautelare e Riammis.in servizio

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Bella questa ulteriore sentenza del Tar di Lecce su:

Risarcimento del danno provocatogli per averlo erroneamente ammesso alla frequenza del corso di formazione per la nomina ad agente di Polizia Penitenziaria, inducendolo, così, a dimettersi dal precedente impiego, accertando solo successivamente l’indebita e colposa utile posizione in graduatoria.

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale ….. del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. OMISSIS in Lecce, via Zanardelli, 7;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce n. 1409/2009 del 5 giugno 2009, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6714/2010, già notificata in forma esecutiva in data 2 luglio 2009 al Ministero della Giustizia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza, confermata in appello e passata in giudicato, con la quale l’Amministrazione intimata è stata condannata al risarcimento del danno provocatogli per averlo erroneamente ammesso alla frequenza del corso di formazione per la nomina ad agente di Polizia Penitenziaria, inducendolo, così, a dimettersi dal precedente impiego, accertando solo successivamente l’indebita e colposa utile posizione in graduatoria.
2. - Si è costituita l’Amministrazione intimata.
3. – Alla Camera di Consiglio del 26 gennaio 2012, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Il ricorso è fondato.
4.1. - Con la sentenza di cui si chiede l’esecuzione il Collegio ha condannato l’Amministrazione intimata ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998, stabilendo i seguenti criteri generali per la liquidazione del danno:
a) il calcolo dell’entità del risarcimento spettante al ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, dovrà essere commisurato nella somma pari allo stipendio che il ricorrente avrebbe conseguito, in qualità di vigilante, presso l’ILVA di OMISSIS, nel periodo che va dalla data delle dimissioni (7.9.2001) alla data della presente pronuncia, avuto riguardo all’estratto conto dell’INPS relativo alla posizione di un pari livello, effettuate le detrazioni di seguito indicate;
b) da tale somma si ritiene, infatti, equo detrarre quanto il OMISSIS ha percepito a titolo di lavoratore, nel periodo considerato, secondo quanto attestato dal Centro per l’Impiego di OMISSIS, della provincia di OMISSIS o dall’estratto conto INPS;
c) sul residuo appare opportuno detrarre, altresì, in via parimenti equitativa, una percentuale pari al 20%, onde tenere conto delle eventualità che il ricorrente avrebbe potuto, da un lato, non ottenere il rinnovo del contratto di lavoro presso l’ILVA, e, dall’altro, non essere comunque immesso nei ruoli effettivi del Corpo di Polizia Penitenziaria per mancato superamento del corso;
d) andranno corrisposti al ricorrente, sugli importi dovuti per le causali di cui sopra, la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei relativi crediti sino alla data di deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo”.
4.2. - Con la medesima sentenza è stato altresì stabilito che “le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella somma complessiva di euro 2.000, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
4.3. - Stante la persistente e immotivata inerzia serbata dall’Amministrazione, nonostante l’iniziale richiesta di integrazione documentale (nota GDAP – …….del 27 luglio 2009), il ricorso in esame va accolto e dichiarato l’obbligo di provvedere alla corresponsione delle somme richieste, come quantificate dalla perizia di parte dell’1 maggio 2011 (€. XXX.xxx,XX, oltre interessi), non contestata e agli atti, previa verifica del rispetto dei criteri sopra indicati, ovvero alla liquidazione della diversa somma definita, secondo i medesimi criteri enucleati in sentenza, dalla stessa Amministrazione.
4.4. – A tale somma devono aggiungersi:
1) le spese generali di studio, ricomprese nella liquidazione degli onorari e dei diritti di procuratore, per un ammontare pari a €. 250,00 (12,5% di €. 2.000,00);
2) il contributo unificato, a carico della parte soccombente, dell’ammontare di €. 500,00 (art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002);
3) i diritti successivi alla sentenza per un importo pari a €. 385,07.
Con riferimento ai diritti di cui al punto 3), secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, già espresso da questo tribunale, “trattasi di somme direttamente consequenziali al giudicato di condanna, che il giudice dell’ottemperanza deve liquidare al pari di quanto ordinariamente accade innanzi al giudice dell’esecuzione forzata civile; escluderne in questa sede la debenza da parte della P.A. debitrice, infatti, comporterebbe per il richiedente un trattamento deteriore rispetto a quello che avrebbe ottenuto se avesse scelto la strada alternativa dell’esecuzione forzata civile e ciò esclusivamente in ragione del tipo di giudice adito. Il diritto fondamentale ad un’effettiva tutela giurisdizionale, invece, conformemente a quanto disposto dagli artt. 3 e 24 Cost., impone che anche il Giudice Amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, riconosca al richiedente il medesimo diritto, in termini di spese di esecuzione liquidabili, che gli sarebbe stato riconosciuto se avesse adito il Giudice Civile” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 4 settembre 2009, n. 2079).
4.5. - Per il caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora, quale Commissario “ad acta”, presso la medesima Amministrazione, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria “pro tempore” affinché provveda, in sostituzione, secondo le modalità sopra descritte.
5. - In considerazione delle peculiari modalità applicative di quantificazione del danno, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie il ricorso in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza di questo tribunale 5 giugno 2009, n. 1409 nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione di pagare, in favore del ricorrente, le somme indicate in motivazione nel termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione tenendo conto delle conclusioni cui è pervenuto questo tribunale con la suddetta sentenza n. 1409/2009 quanto a criteri di liquidazione;
b) per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora, quale Commissario “ad acta” presso la medesima Amministrazione, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria “pro tempore”, assegnando a quest’ultimo un termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni per provvedere.
c) compensa tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore


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