Applicazione nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Feed - CARABINIERI

Rispondi
Gabriele63
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 149
Iscritto il: mar gen 27, 2015 1:34 am

Applicazione nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Messaggio da Gabriele63 »

Popolo del forum buona giornata!
Un piccolo quesito.

Riformato il 23.10.2018.
I Tre mesi successivi con stipendio erogato dalla propria amministrazione
Decorrenza pensione di inabilità: 23.01.2019.

L'INPS ha applicato il coefficiente di trasformazione relativo al biennio 2019/2020 anziché (secondo il mio punto di vista) quello del triennio precedente, più favorevole.

Qual'è la giusta interpretazione ed applicazione della Legge?


Salvo.
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 683
Iscritto il: mar ott 23, 2012 10:43 am

Re: Applicazione nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Messaggio da Salvo. »

Ciao, a mio avviso ti spettano i coefficienti vecchi. Hai provato a sentire la tua sede inps ?
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Applicazione nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Messaggio da panorama »

ti conviene postare qui il tuo documento da ove si evince ciò che dici, giusto per capire.

fai il documento in PDF e allegalo.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Applicazione nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Messaggio da panorama »

Avendo tu percepito 3 mensilità piene di stipendio a causa della riforma, è corretto che l'INPS pagando la prima rata di pensione a Gennaio 2019 abbia applicato i nuovi coefficienti 2019/2020.
Praticamente le 3 mensilità di stipendio percepiti (novembre-dicembre-gennaio) sono stati dati come se tu eri in servizio -trascinato - fino alla prima rata di pensione.
Stesso effetto, l'avrà anche l'eventuale concessione della P.P.O. come se ti sei pensionato in data 23.01.2019. (si perdono i 3 mesi pagati come stipendio).
Gabriele63
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 149
Iscritto il: mar gen 27, 2015 1:34 am

Re: Applicazione nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Messaggio da Gabriele63 »

Salve Panorama, ti allego lo stralcio del provvedimento pensionistico SM5007.
L’INPS indica, nel mio caso, la data della cessazione dal servizio e quella della decorrenza della pensione come due momenti differenti.

Condivido il tuo parere ma mi pongo questa domanda: dal 23.10.2018 al 23.01.2019 qual è il mio stato? Sicuramente “non in servizio” e giocoforza sono da ritenere un “militare pensionato”. Non credo esista altro profilo giuridico da attribuire al militare durante quel trimestre transitorio. Ne deduco che il 23.10.2018 sia da definirsi il cosiddetto “Momento del pensionamento”.

Bene, l’art. 58 DPR 1092/1973, che disciplina tale eventualità, indica espressamente che al militare cessato dal servizio per infermità …. “non competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi…”. E qui si parla solo di “rate” e non di decorrenze!

L’art 1 comma 6 della Legge 335/1995 prevede che: “…L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento…..”

Secondo il mio avviso si tratta di un artificio meramente tecnico voluto dal legislatore onde permettere all’Amministrazione, investita da un evento imprevisto ed improvviso qual’è la riforma, di procedere in tempi congrui nelle attività connesse con il calcolo delle competenze pensionistiche e, ancora, evitare che il militare possa trovarsi senza mezzi di sostentamento, seppur per un breve periodo.

Un ultimo aspetto da considerare: se la procedura adottata fosse esatta, l’INPS avrebbe dovuto includere nel calcolo del montante contributivo anche il periodo dei tre mesi, invece le ritenute assistenziali e previdenziali (R.A.P.) non vengono applicate.

Per il momento chiederò il ricalcolo all’INPS in previsione di un eventuale ricorso alla Corte dei Conti, ovviamente in abbinamento ad eventuale altro contenzioso di ben altra portata.

Buona serata a tutti!!!
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Avatar utente
Louis65
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 5211
Iscritto il: mar ago 13, 2013 2:09 pm

Re: Applicazione nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Messaggio da Louis65 »

Hai ragione ti hanno fregato 164 euro di PAL
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: Applicazione nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Messaggio da naturopata »

Ovviamente il ricorso che t'interessa è quello per l'art.54, quindi ci puoi buttare dentro anche quello sul coefficiente, anche se non è così cristallino.

Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all’età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di 57 anni (Tabella A allegata alla legge n.335, allegato 1 e successive modificazioni).

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell' assicurato alla decorrenza della pensione, o alla data di morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione (o la data di morte).

Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 58 anni deve essere incrementato di 6/12 della differenza tra il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni (5,006 per cento) e quello relativo all’età di 58 anni (4,860 per cento); il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 4,860 + (6/12 x 0,146) = 4,933 per cento.

Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità', pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
sintozz
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 291
Iscritto il: sab apr 16, 2011 12:31 pm

Re: Applicazione nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Messaggio da sintozz »

Penso che la decorrenza giuridica sia nel 2018, invece quella amministrativa nel 2019. Mi auguro di sbagliarmi
firefox
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3119
Iscritto il: mar set 07, 2010 12:50 pm

Re: Applicazione nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Messaggio da firefox »

Come potete verificare, oltre la pensione da fame (Capo Reparto Esperto VVF - qualifica analoga al Sovrintendente Capo con 36 AA ed 8 MM di servizio effettivo) maturando il diritto nel dicembre 2018, mese di compimento del sessantesimo anno, con pensione erogata dal 01/01/19 sono stati applicati coefficienti di trasformazione 2019/2020.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
elciad1963
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 487
Iscritto il: lun apr 25, 2016 10:34 am

Re: Applicazione nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Messaggio da elciad1963 »

buona domenica a tutti.
Domanda assurda.
Stando a quanto leggo, i tre mesi di "vacazio", dal giorno della riforma a quello ufficiale del pensionamento, limbo in cui non si è né carne né pesce, superando i sei mesi ed un giorno e pagando i relativi corrispettivi all'INPS, si potrebbe vantare anche il diritto ad un anno in più del TFS.
Per esempio io che all'atto della riforma vantavo 41aa3mm11gg, con i tre mesi di "limbo", supero tranquillamente i 6mm e 1gg previsti per legge, quindi pagando all'INPS la quota di accantonamento TFS avrei ipoteticamente diritto all'anno di liquidazione del TFS, essendo ancora amministrato come se fossi in attività di servizio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Applicazione nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Messaggio da panorama »

per chi viene riformato

Le 3 mensilità di stipendio pieno che vengono corrisposte dalla propria Amministrazione:
- non fanno valore ai fini della BU.

I 3 mesi così pagati non hanno effetto ai fini della Cassa Sottufficiale (tutto viene bloccato alla data della riforma).

La P.P.O. eventualmente spettante:
- sarà giuridica dalla data della riforma;
- sarà economica dopo i 3 mesi dalla riforma, ossia, dalla data della decorrenza pensionistica in carico all'INPS.

Sono 3 mesi pagati di stipendio pieno ma "vuoti - infruttiferi -" sotto altri aspetti.

Rif.:
- art. 58 DPR 1092/73;
- D.Lgsl. 66/2010 art. 929;
- D.Lgsl. 66/2010 art. 1877 che prevede quanto segue:

Capo III
Sistema di calcolo della pensione

Art. 1877 Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio.

1. Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell’articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.
Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Applicazione nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Messaggio da panorama »

L'INPS ti ha agganciato dopo le 3 mensilità di stipendio pieno, ossia, nel mese di gennaio 2019, purtroppo, quando sono entrate in vigore i nuovi coefficienti.
Rispondi