applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1995
Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1
Ragazzi non dormiamo che si tratta di una vita lavorativa. E un futuro da pensionato, poi dico tra noi la gdf, i cc quale' la differenza tutti facciamo parte del comparto sicurezza.
Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1
======================Hai detto bene,ma hai dimenticato...eheee altri corpi=============flamanga ha scritto:Ragazzi non dormiamo che si tratta di una vita lavorativa. E un futuro da pensionato, poi dico tra noi la gdf, i cc quale' la differenza tutti facciamo parte del comparto sicurezza.
Cmq,ogni tanto ci dimentichiamo, si dimenticano che siamo tutti sulla stessa barca e questa barca
qualcuno (in alto,ma anche comuni mortali) la vorrebbe vedere alla deriva,però la maggioranza ha
nel DNA un forte spirito/senso del dovere e di giustizia e quindi un solo grido....W tutto il Comparto
Sicurezza e Soccorso Pubblico.-
P.S. Per qualcuno (pochi) a scanso di equivoci, nel Comparto Sicurezza e Soccorso Pubblico,ovviamente ci sono le F.F. A.A..-Addios
Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1
Collega caro, era sottinteso che è per tutti coloro che ne facciamo parte del comparto. Ho evitato di menzionare tutti .Dobbiamo essere tutti per uno.senno facciMo buca.
Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1
Allora tirate fuori i remi dalla barca e incominciate a remare perchè la " terra per l'approdo " e molto lontanaflamanga ha scritto:Collega caro, era sottinteso che è per tutti coloro che ne facciamo parte del comparto. Ho evitato di menzionare tutti .Dobbiamo essere tutti per uno.senno facciMo buca.
e non si vede neanche con il cannocchiale- per cui remate sempre senza stancarvi
Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1
Non è lontano nulla .Nessuno ha interesse di inserire un elemento discriminatorio all'interno del comparto sicurezza/difesa. Ne determinerebbe di fatto l'inizio di un processo implosivo , con tutte le conseguenze del caso.Credo sia inverosimile un evento del genere.Buona giornata a tutti.
Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1
ERRATA APPLICAZIONE COEFFICIENTI PENSIONISTICI: LA CONSAP SCRIVE A MINNITI.
Signor Ministro
qualche giorno prima di Natale 2016 la sede provinciale dell’Inps di Arezzo, a seguito di un ricorso amministrativo per errata applicazione dei coefficienti pensionistici, presentato da un maresciallo dei carabinieri in congedo, riconosceva la piena fondatezza delle ragioni esposte, e accoglieva il ricorso in questione applicando pertanto al ricorrente l’aliquota più favorevole del 44%, alla sua base pensionabile così come previsto del resto dall’art. 54 (personale militare) del D.P.R. 1092/73.
In pratica la base pensionabile veniva calcolata con una aliquota del 35,60% art. 44 prevista per il personale civile, invece di essere calcolata sul 44% art. 54 prevista per il personale militare, dei quali, chi alla data del 31.12.1995 aveva compiuto tra i quindici e i venti anni (anni 1981-1982-1983 anche oltre, bisogna vedere le eventuali maggiorazioni ) di servizio contributivo, la base della sua pensione andava calcolata con l’aliquota al 44%.
E’ del tutto evidente che nessuna distinzione/discriminazione, può e deve essere operata all'interno del comparto sicurezza/difesa, ovvero, tra il trattamento pensionistico delle forze di polizia a status militare e quelle a status civile.
Non certamente per convincimento personale, ma alla luce della stessa legge di riforma L. 121/81, là dove indicava che ogni norma che contenesse la denominazione di Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (vedi per esempio art.54 D.P.R. 1942/73) doveva essere sostituito con Polizia di Stato.
Interpretazione confermata dalla legge del 20 Novembre 1987, n.472 art.6 comma 5: al personale della Polizia di Stato, nonché a quello del Corpo Forestale dello Stato, in possesso delle qualifiche di P.G. e di P.S. ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l’art. 52 (personale militare) del testo unico approvato con D.P.R. 29 Dicembre 1973, n. 1092.
Ad ulteriore sostegno di quanto affermato, qualora ce ne fosse bisogno si cita l’art.61 del D.P.R. 1092/73: “al personale dei VV.FF. e al Corpo Forestale (personale non militare) dello Stato si applicano le disposizioni stabilite per quanto riguarda il trattamento di quiescenza per le categorie militari”.
Lo stesso Consiglio di Stato – 1 sez. – nell’adunanza del Marzo 1983 aveva già deliberato che: “nessuna incidenza avrebbe avuto la smilitarizzazione della Polizia di Stato sul trattamento di quiescenza, che rimane quella più favorevole prevista per i militari.”
La volontà del legislatore appare chiara e certa nell’evitare gratuiti conflitti e sovrapposizioni di sorta, in un comparto (sicurezza/difesa) delicatissimo per sua stessa natura.
Duole purtroppo rilevare, che a tutt'oggi numerose sedi territoriali dell’Inps continuano ad applicare in modo errato le modalità di calcolo sui coefficienti pensionistici previsti per il personale militare.
Determinando in questo modo un rilevante danno economico sulla rata mensile dell'assegno pensionistico.
Pertanto La preghiamo di un autorevole e decisivo intervento affinché la Direzione Generale dell’Inps emani una circolare presso tutti i presidi provinciali, per sgombrare il campo da residui dubbi interpretativi, oltre che da forzature e interpretazioni arbitrarie, al fine di adeguare e applicare in modo corretto i coefficienti inerenti il trattamento pensionistico di ogni singolo dipendente del comparto sicurezza/difesa.
Signor Ministro
qualche giorno prima di Natale 2016 la sede provinciale dell’Inps di Arezzo, a seguito di un ricorso amministrativo per errata applicazione dei coefficienti pensionistici, presentato da un maresciallo dei carabinieri in congedo, riconosceva la piena fondatezza delle ragioni esposte, e accoglieva il ricorso in questione applicando pertanto al ricorrente l’aliquota più favorevole del 44%, alla sua base pensionabile così come previsto del resto dall’art. 54 (personale militare) del D.P.R. 1092/73.
In pratica la base pensionabile veniva calcolata con una aliquota del 35,60% art. 44 prevista per il personale civile, invece di essere calcolata sul 44% art. 54 prevista per il personale militare, dei quali, chi alla data del 31.12.1995 aveva compiuto tra i quindici e i venti anni (anni 1981-1982-1983 anche oltre, bisogna vedere le eventuali maggiorazioni ) di servizio contributivo, la base della sua pensione andava calcolata con l’aliquota al 44%.
E’ del tutto evidente che nessuna distinzione/discriminazione, può e deve essere operata all'interno del comparto sicurezza/difesa, ovvero, tra il trattamento pensionistico delle forze di polizia a status militare e quelle a status civile.
Non certamente per convincimento personale, ma alla luce della stessa legge di riforma L. 121/81, là dove indicava che ogni norma che contenesse la denominazione di Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (vedi per esempio art.54 D.P.R. 1942/73) doveva essere sostituito con Polizia di Stato.
Interpretazione confermata dalla legge del 20 Novembre 1987, n.472 art.6 comma 5: al personale della Polizia di Stato, nonché a quello del Corpo Forestale dello Stato, in possesso delle qualifiche di P.G. e di P.S. ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l’art. 52 (personale militare) del testo unico approvato con D.P.R. 29 Dicembre 1973, n. 1092.
Ad ulteriore sostegno di quanto affermato, qualora ce ne fosse bisogno si cita l’art.61 del D.P.R. 1092/73: “al personale dei VV.FF. e al Corpo Forestale (personale non militare) dello Stato si applicano le disposizioni stabilite per quanto riguarda il trattamento di quiescenza per le categorie militari”.
Lo stesso Consiglio di Stato – 1 sez. – nell’adunanza del Marzo 1983 aveva già deliberato che: “nessuna incidenza avrebbe avuto la smilitarizzazione della Polizia di Stato sul trattamento di quiescenza, che rimane quella più favorevole prevista per i militari.”
La volontà del legislatore appare chiara e certa nell’evitare gratuiti conflitti e sovrapposizioni di sorta, in un comparto (sicurezza/difesa) delicatissimo per sua stessa natura.
Duole purtroppo rilevare, che a tutt'oggi numerose sedi territoriali dell’Inps continuano ad applicare in modo errato le modalità di calcolo sui coefficienti pensionistici previsti per il personale militare.
Determinando in questo modo un rilevante danno economico sulla rata mensile dell'assegno pensionistico.
Pertanto La preghiamo di un autorevole e decisivo intervento affinché la Direzione Generale dell’Inps emani una circolare presso tutti i presidi provinciali, per sgombrare il campo da residui dubbi interpretativi, oltre che da forzature e interpretazioni arbitrarie, al fine di adeguare e applicare in modo corretto i coefficienti inerenti il trattamento pensionistico di ogni singolo dipendente del comparto sicurezza/difesa.
Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1
Messaggio da Aquila »
ciro49 ha scritto:Allora tirate fuori i remi dalla barca e incominciate a remare perchè la " terra per l'approdo " e molto lontanaflamanga ha scritto:Collega caro, era sottinteso che è per tutti coloro che ne facciamo parte del comparto. Ho evitato di menzionare tutti .Dobbiamo essere tutti per uno.senno facciMo buca.
e non si vede neanche con il cannocchiale- per cui remate sempre senza stancarvi
Visto che non sei interessato, alla luce del fatto che essendo in pensione da oltre 25 anni con 1 normativa che ti ha consentito giustamente di percepire 1 pensione nettamente superiore alla nostra pur avendo, probabilmente versato di meno...sei pregato di avere 1 maggiore rispetto di chi come me, dopo la legge amato/dini, si trova con 1 pensione a sistema misto che rispetto a te...ci penalizza fino a 3/400 euro al mese. Grazie
...x i colleghi interessati allego le lettere del Siap Polizia et Consap Polizia, rispettivamente datate 20 e 28 gennaio, relative ai....
BASE PENSIONABILE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ARRUOLATO NEL 1981, 1982, 1983
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Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1
Messaggio da pasqualeemauro »
Ciao
Cordiali Saluti alla redazione e a tutti voi.
Sono registrato da alcune ore e vedo cose interessanti . saluti
Cordiali Saluti alla redazione e a tutti voi.
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Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1
================pasqualeemauro ha scritto:Ciao
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Hai pagato il TICKET...??? eheheeee
Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1
Ma che fine a fatto il M.llo BERTI ? aveva detto che postava un fac simile del ricorso, oppure ha solo acceso il fuoco ed aspetta i VVFF che lo spengono ?gino59 ha scritto:================pasqualeemauro ha scritto:Ciao
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Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1
Messaggio da Manfredo Di Fabrizio »
Sapete qualcosa del ricorso vinto per per arruolamento 80 81 82 83 dalla Corte dei conti della sardegna
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Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1
Messaggio da antlio1962 »
Salve a tutti, sono a riformulare una domanda che avevo già posto un po’ di tempo fa. Ormai visto che soddisfacendo tutte le varie leggi e leggine posso andare in pensione a gennaio del prossimo anno, vorrei chiedere a qualcuno certamente più ferrato di mè come faccio a calcolare che aliquota di rendimento, secondo le vecchie regole, avrei maturato e se in virtù di queste mi conviene o meno attendere il compimento dei 60 anni anche considerando che non potrei percepire più dello 80% e quindi il moltiplicatore dell’ultimo anno non dovrebbe influenzare i conteggi. Posto i miei dati a dicembre 2017:
nato il 22.09.1962, arruolato il 15.03.1982, sei mesi di corso, non ho riscattato nulla anche perché lo farò due o tre mesi prima in modo da conteggiarlo con il…tfs..
Ispettore Superiore – 8 (ormai è diventata una qualifica anche questa) parametro 137,50
Tabellare 1.437,56
RIA 112,64
ISS 541,29
VACANZA CONTRATTUALE 14,36
INDENNITA’ PENSIONABILE 789,10
ASSEGNO FUNZIONALE 294,25
INDENNITA’ ACCESSORIE media 800 euro
nato il 22.09.1962, arruolato il 15.03.1982, sei mesi di corso, non ho riscattato nulla anche perché lo farò due o tre mesi prima in modo da conteggiarlo con il…tfs..
Ispettore Superiore – 8 (ormai è diventata una qualifica anche questa) parametro 137,50
Tabellare 1.437,56
RIA 112,64
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Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1
Messaggio da concetto61 »
Secondo voi, io che sono stato un militare in ferma volontaria dal 14.1.82 al 30.8.86, transitato nella Polizia di Stato l’8.9.86 (dopo una settimana dal congedo militare) posso essere considerato ai fini del calcolo pensionistico come ex militare e quindi meritevole dell’art. 54 del TU ?
Credo di aver intuito la risposta, ma vorrei un conforto da voi. Grazie
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Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1
======================N.B. Spero di aver calcolato giusto======================= Ammesso che sei stato promosso effettivo in data 08/03/1987 e cioè dopo MM6concetto61 ha scritto:Secondo voi, io che sono stato un militare in ferma volontaria dal 14.1.82 al 30.8.86, transitato nella Polizia di Stato l’8.9.86 (dopo una settimana dal congedo militare) posso essere considerato ai fini del calcolo pensionistico come ex militare e quindi meritevole dell’art. 54 del TU ?
Credo di aver intuito la risposta, ma vorrei un conforto da voi. Grazie
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di corso allievi P.D.S. e quindi, con il restante servizio (ivi 1/5), al 31.12.1995 hai maturato:
AA14 MM2 GG13.-
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Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1
Messaggio da concetto61 »
Come supponevo
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