applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1995

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pinuccio61
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applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1995

Messaggio da pinuccio61 »

Salve..e Auguri..alla redazione e agli iscritti.Scrivo questo nuovo argomento, perchè giorni fa si parla molto di un ricorso vinto verso l'INPS relativo al calcolo pensione arruolati anni 1981/82/83.Faccio presente che arruolato a ottobre e precisamente 5/10/1981 alla data della legge 335/95 quindi a dicembre 1995 avevo di servizio effettivo compreso il corso..AA.14 e M.2. Ma ai fini contributivi mi dicono che vengono conteggiati in più un anno su 5 ai fini figurativi e quindi avrei maturato AA.16 e mesi 10 . Ora la mia domanda verrà applicato sul conteggio misto il 44% sul base pensionabile fino al 1995..GRAZIE ..un Saluto..


gino59
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Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1

Messaggio da gino59 »

pinuccio61 ha scritto:Salve..e Auguri..alla redazione e agli iscritti.Scrivo questo nuovo argomento, perchè giorni fa si parla molto di un ricorso vinto verso l'INPS relativo al calcolo pensione arruolati anni 1981/82/83.Faccio presente che arruolato a ottobre e precisamente 5/10/1981 alla data della legge 335/95 quindi a dicembre 1995 avevo di servizio effettivo compreso il corso..AA.14 e M.2. Ma ai fini contributivi mi dicono che vengono conteggiati in più un anno su 5 ai fini figurativi e quindi avrei maturato AA.16 e mesi 10 . Ora la mia domanda verrà applicato sul conteggio misto il 44% sul base pensionabile fino al 1995..GRAZIE ..un Saluto..
==============================================================================================pinuccio...hai aperto un'altro argomento,la quale se ne parla già da 5 (cinque) giorni...!!!!!!!!!!!!!!

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ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggioda juriromeo » gio dic 22, 2016 7:39 pm

Buonasera a tutti, andate su xxxxxxxxxxx alla voce pensioni, l'Inps deve rifare i calcoli della pensione per tutti coloro che sono stati arruolati anni 1981/1983 ed adesso in pensione.
Stamattina ho parlato con uno del Cobar dell'umbria (io sono umbro ed abito ad Assisi). quest'amico mi invitava a leggere stasera quello che sarebbe uscito su xxxxxxxxxxx. un saluto ed un augurio di un Natale sereno a voi ed alle vostre famiglie, ciao Nino.
ciro49
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Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1

Messaggio da ciro49 »

Occorre preparare la carriola e l'ape
guidoreni
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Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1

Messaggio da guidoreni »

Buon Anno a tutti ,volevo rispondere a Gino in merito a ciò che egli (cortesemente)ha postato relativamente a potenziali nuovi conteggi Inps.
Gentilissimo Gino/59 ieri ho inviato dei messaggi al collega dei carabinieri,che ha vinto il ricorso dinnanzi alla Corte dei Conti per l'errore ,da parte dell'Inps, in ordine all'applicazione dell'aliquota al 35% anzichè al 44%.
Il collega rispondeva ad un mio messaggio ,che chiedeva se secondo la sua esperienza , tale vittoria era estendibile ,sempre nelle date indicate dallo stesso articolo ( 1.1.1981- 15.6.1983) , al comparto sicurezza ,nello specifico alle forze di polizia a carattere civile (polstato e penitenziaria). Il collega mi rispondeva che secondo lui forse tale beneficio non era estendibile a tale comparto in quanto non militari. Ecco per una sorta di dovere "di cronaca" ho riportato ciò che il collega dell'arma ,a cui l'Inps deve rifare i conteggi, mi ha riferito. Personalmente "a naso" ritengo che detta situazione non sia propria di facile soluzione ,ma neanche di facile applicazione. Faccio un esempio e lo porto all'attenzione di Gino/59, Angri/62 e a tutti i colleghi esperti in detta materia . Il quesito è questo: il personale delle forze di polizia ( penitenziaria e polstato)arruolato con status militare ,vale a dire tanto per essere plastici, con le "stellette", prima delle riforme che hanno smilitarizzato entrambi questi due corpi, in nome di quale legge,norma, vincolo ecc. non non devono vedere l'applicazione della stessa circolare che ora l'Inps, dopo la sentenza della corte dei conti sarà costretta ad applicare ai militari ? Grazie e auguri a tutti.
gino59
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Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1

Messaggio da gino59 »

guidoreni ha scritto:Buon Anno a tutti ,volevo rispondere a Gino in merito a ciò che egli (cortesemente)ha postato relativamente a potenziali nuovi conteggi Inps.
Gentilissimo Gino/59 ieri ho inviato dei messaggi al collega dei carabinieri,che ha vinto il ricorso dinnanzi alla Corte dei Conti per l'errore ,da parte dell'Inps, in ordine all'applicazione dell'aliquota al 35% anzichè al 44%.
Il collega rispondeva ad un mio messaggio ,che chiedeva se secondo la sua esperienza , tale vittoria era estendibile ,sempre nelle date indicate dallo stesso articolo ( 1.1.1981- 15.6.1983) , al comparto sicurezza ,nello specifico alle forze di polizia a carattere civile (polstato e penitenziaria). Il collega mi rispondeva che secondo lui forse tale beneficio non era estendibile a tale comparto in quanto non militari. Ecco per una sorta di dovere "di cronaca" ho riportato ciò che il collega dell'arma ,a cui l'Inps deve rifare i conteggi, mi ha riferito. Personalmente "a naso" ritengo che detta situazione non sia propria di facile soluzione ,ma neanche di facile applicazione. Faccio un esempio e lo porto all'attenzione di Gino/59, Angri/62 e a tutti i colleghi esperti in detta materia . Il quesito è questo: il personale delle forze di polizia ( penitenziaria e polstato)arruolato con status militare ,vale a dire tanto per essere plastici, con le "stellette", prima delle riforme che hanno smilitarizzato entrambi questi due corpi, in nome di quale legge,norma, vincolo ecc. non non devono vedere l'applicazione della stessa circolare che ora l'Inps, dopo la sentenza della corte dei conti sarà costretta ad applicare ai militari ? Grazie e auguri a tutti.
================================================================
Stralcio della Circolare inpadap nr.22/2009.- (Arma cc).-

Il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per gli ispettori, i sovrintendenti e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,60.
Per effetto della riduzione dell'aliquota annua di rendimento prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento) in combinato disposto con l'articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l'applicazione dell'aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), etc. etc.-
=======================================================
Stralcio Circolare Inpdap 18/2009 (Guardia di Finanza).-

Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.

Questa disposizione trova una diversa modalità di applicazione a seconda della categoria di appartenenza del personale della Guardia di Finanza.

A) Ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri
Nei confronti di questo personale, per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento).-

B) Ruolo Ufficiali
Nei confronti del personale appartenente al ruolo degli Ufficiali, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all’articolo 54, commi 1 e 2 del Testo unico.
In particolare, per i primi venti anni di servizio utile si applica l’aliquota del 44 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.

Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8 del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.
==========================================================
Stralcio Circolare Inpdap 19/2009 (E.I. + A.M. + M.M.).-



Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.



Per effetto dell’innalzamento dei limiti di età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato disposto con l’articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando l’aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data.
====================================================================
Stralcio Circolare Inpdap 6/2005 (Polizia di Stato).-

Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997,
per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si
consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità
contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53
anni a decorrere dal 1° luglio 2002.
Questa disposizione trova una diversa modalità di applicazione a
seconda della categoria di appartenenza del personale della Polizia di
Stato.
A) Ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli
ispettori provenienti dal disciolto Corpo delle Guardie di pubblica
sicurezza nonché corrispondenti ruoli del personale proveniente dal
disciolto Corpo della polizia femminile.

Nei confronti di questo personale, per la determinazione della
massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6
della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Questa disposizione
prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con
30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44
per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per
ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per
cento della base pensionabile.In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino
al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di
rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge
n.724/1994 (fissata al 2 per cento).


B) Altre categorie di personale
Nei confronti di tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato,
diverso dalle categorie provenienti dai disciolti Corpi delle Guardie di
pubblica sicurezza e di polizia femminile, per le anzianità contributive
maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento
di cui all’articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973.
In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica
l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998,
avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2
per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8
del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto
dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione
dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento
superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle
aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il
personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per
cento.
======================================================================================= Stralcio Circolare Inpdap 19/2005.- (Polizia Penitenziaria).-

Nei confronti del personale proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia nonché del personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, in virtù di quanto previsto dall’articolo 73, commi 3 e 4, delDLgs n. 443/1992 [3], per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre1963, n. 1543 [4]. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994[5] (fissata al 2 per cento).-
Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della 15/12/1990, n. 395 (11 gennaio 1991) e non proveniente, pertanto, dal disciolto Corpo degli agenti di custodia o dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all’
articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973
.
In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 [5] e
articolo 8 del DLgs n. 165/1997
); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’
articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995
(l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.


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Leggi per bene quello che ti riguarda...cioè la circolare per la P.di S. e poi mi dici come la pensi tu.-
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Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1

Messaggio da guidoreni »

"per la questione ex stellette, andrebbe aperto un quesito perchè nel dpr si parla del coprpo delle guardi di p.s. che poi si è evoluto in polizia di statoma si sono dimenticati di intergaire con questo articolo per la peculiarità del comparto. E' materia sindacale." CAro Gino questo è.il msg. Che.mi ha inviato il collega dei c.c. che havinto il ricorso davanti alla corte dei conti.In quanto io gli ho chiesto se secondo lui detta sentenza è estendibile a tutti i corpi di polizia.Cosa che secondo me è nella logica delle cose.
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Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1

Messaggio da gino59 »

guidoreni ha scritto:"per la questione ex stellette, andrebbe aperto un quesito perchè nel dpr si parla del coprpo delle guardi di p.s. che poi si è evoluto in polizia di statoma si sono dimenticati di intergaire con questo articolo per la peculiarità del comparto. E' materia sindacale." CAro Gino questo è.il msg. Che.mi ha inviato il collega dei c.c. che havinto il ricorso davanti alla corte dei conti.In quanto io gli ho chiesto se secondo lui detta sentenza è estendibile a tutti i corpi di polizia.Cosa che secondo me è nella logica delle cose.
==================================================================================== Ti do pienamente ragione,in quanto (secondo il mio parere e non solo), la questione è molto delicata.-



Re: aliquote di rendimento e calcoli vari
Messaggioda gino59 » mar gen 03, 2017 2:16 pm

Immagino tu intenda nella frase...ERA ED OGGI E'...ERA = 1995
evidenziando chi invece es. nel 1981 ha iniziato a versare contributi come lavoratore civile per successivamente arruolarsi credo. A mio parere conta lo status all'atto del compimento dei 15 anni contributivi (quindi con ricongiunzioni se presenti) . Poi bisognerebbe fare un discorso a parte su P.d.S. e P.P. smilitarizzati, se al 1995 non erano più "personale militare" ma hanno comunque dai 15 ai 20 anni e di questi magari 3/4 fatti con le stellette addosso tu come li considereresti.-



Qualche sera addietro e cioè, tra il 30/31 dicembre 2016...volevo scrivere (come sopra) la mia riflessione,
la mia interpretazione, ma per non allarmare o dare un "pensieroso" fine anno....non l'ho scritto.-
danieled
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Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1

Messaggio da danieled »

Salve a tutti i colleghi, per quel che può servire per interpretare al meglio questa ultima novità vorrei dire:
secondo me una Circolare I.N.P.S. ex I.N.P.D.A.P. non fà LEGGE ma serve al personale INPS per eseguire i giusti conteggi pensionistici in maniera univoca a per tutto il personale interessato senza disparità di trattamento in tutta la Penisola;
Poi bisogna effettivamente capire se gli arruolati negli anni interessati dagli anni 1981 al 1983 possono godere dello status di militari quali ex appartenenti al disciolto Corpo delle Guardie di P.S. e io credo che potenzialmente possono essere quelli che si sono arruolati nel periodo 01.01.1981 al Giugno 1982 nel momento in cui siamo passati definitivamente al Corpo POLIZIA DI STATO; qui dovrebbero intervenire le sedi sindacali e farsi carico di CHIARIRE questa problematica con i vertici del Comparti Forze di Polizia, per non penalizzare e creare una disparità di trattamento tra i vari Comparti.....ed nell'eventualità di un esito positivo incaricare le SEDI I.N.P.S. di PROVVEDERE immediatamente a sanare le posizioni degli eventuali beneficiari, senza dover ricorrere o presentare varie istanze...
Questa a mio avviso sarebbe l'unica cosa da farsiper EQUITA' E GIUSTIZIA e sarebbe molto apprezzata da tutto il Personale potenzialmente interessato.....
Ringrazio tutti i colleghi del Forum sicuramente molto più esperti di me e attendo gli sviluppi del caso
danieled
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Iscritto il: ven feb 19, 2016 3:22 pm

Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1

Messaggio da danieled »

Salve a tutti per la max collaborazione e per quanto potrà essere utile informo tutti i colleghi che in internet ho trovato una nota del SILPCGIL.IT datata 05/02/2000 /articolo/1923 per quanto concerne il trattamento pensionistico della Polstato.
A tal riguardo sintetizzando leggo che il Personale in servizio alla data del 25 Giugno 1982 è considerato ex appartenente al Disciolto Corpo della Guardie di P.S.e quindi ex militari.
Nella stessa fà richiamo ad una Ministeriale del 15/05/1996 con oggetto la liquidazione del trattamento pensionistico della Polizia di Stato concernente chiarimenti sulle modalità di calcolo interessando il Ministero del Tesoro; in attesa di questi chiarimenti l'articolo recita che nei confronti del Personale della Polizia di Stato è da ritenere operante quanto previsto dall'art.54 del T.U.sulle pensioni civili e militari dello Stato approvato con D.P.R.1092/73.
Preciso che non sono un'esperto della materia ma solo un collega che ha voluto dare uno spunto in più per far luce sulla questione agli esperti in linea....grazie
Filippo1962
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Iscritto il: lun ago 31, 2015 10:05 am

Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1

Messaggio da Filippo1962 »

Buon giorno a tutti gli amici del forum e buon Anno, mi permetto di allegarvi un file dell'INPS che, secondo me chiarisce bene le aliquote da applicare alla P.S prima e dopo la smilitarizzazione.Saluti
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
danieled
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Iscritto il: ven feb 19, 2016 3:22 pm

Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1

Messaggio da danieled »

Salve a tutti... Sono un Isp.C. in pensione per riforma nel 2006 con anni 31 e 3 mesi di contribuzione totale; arruolato il 15/03/1982 e quindi proveniente dal disciolto Corpo Guardie di Pubblica Sicurezza,in pensione con sistema Retributivo poiché alla data del 31.12.1995 avevo ricongiunti anni 2 mesi 7 di lavoro civile, per un totale di anni 19 figurativi.
Vorrei capire se rientro in questo benedetto ricalcolo o no in quanto dal modello pensione definitiva dell'INPS vedo che nel riquadro sotto la data del 31.12.1992 mi hanno inserito anni 15 e 5 mesi con codice di rendimento 0.35750...poi alla data del 31.12.1997 anni 21 e 5 mesi rendimento del 0.49100...poi al 14.03.2006 lo 0.19667....per un tot. del 68.767 di percentuale maturata, quindi senza aver raggiunto l'80% pensionabile.....ora attenendomi al su detto prospetto facendo 2 calcoli alla fatidica data del 31.12.1995 a cui fà riferimento il collega dei CC cha ha ottenuto il riconoscimento del 44% in base all'art.54,.... il rendimento a me calcolato è pari a 0.4226% per cui anche se di poco non raggiungo il fatidico 44% previsto dall'art.54 del DPR.1092/73, mancherebbe il riconoscimento di circa il 2% sulla base pensionabile; secondo quanto calcolato dall'INPS risulta si che mi hanno dato il 44% ma non alla data del 31.12.1995 ma bensì al 31.12.1997 con i 21 anni e 5 mesi così calcolati: anni 20=44% + anni 1,5 x 3.60= 5.4% quindi 44%+5.40%= 0.49.100....Rappresento che sono a conoscenza della legge 3 Novembre 1963 n.1543 che stabilisce la suddetta tipologia di calcolo sopra menzionata a tutto il personale Polstato già in servizio alla data del 25/06/1982, ma non è da escludere che questa sia stata mal interpretata, come ha scoperto il M.llo dei CC che ha fatto scoppiare il caso, anche a lui avevano detto che tutto era regolare.....Ho voluto postare il mio quesito per condividere e capire meglio la normativa e per far luce su quanti come me hanno parecchi dubbi in proposito......ringrazio tutti i colleghi del Forum
gino59
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Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1

Messaggio da gino59 »

danieled ha scritto:Salve a tutti... Sono un Isp.C. in pensione per riforma nel 2006 con anni 31 e 3 mesi di contribuzione totale; arruolato il 15/03/1982 e quindi proveniente dal disciolto Corpo Guardie di Pubblica Sicurezza,in pensione con sistema Retributivo poiché alla data del 31.12.1995 avevo ricongiunti anni 2 mesi 7 di lavoro civile, per un totale di anni 19 figurativi.
Vorrei capire se rientro in questo benedetto ricalcolo o no in quanto dal modello pensione definitiva dell'INPS vedo che nel riquadro sotto la data del 31.12.1992 mi hanno inserito anni 15 e 5 mesi con codice di rendimento 0.35750...poi alla data del 31.12.1997 anni 21 e 5 mesi rendimento del 0.49100...poi al 14.03.2006 lo 0.19667....per un tot. del 68.767 di percentuale maturata, quindi senza aver raggiunto l'80% pensionabile.....ora attenendomi al su detto prospetto facendo 2 calcoli alla fatidica data del 31.12.1995 a cui fà riferimento il collega dei CC cha ha ottenuto il riconoscimento del 44% in base all'art.54,.... il rendimento a me calcolato è pari a 0.4226% per cui anche se di poco non raggiungo il fatidico 44% previsto dall'art.54 del DPR.1092/73, mancherebbe il riconoscimento di circa il 2% sulla base pensionabile; secondo quanto calcolato dall'INPS risulta si che mi hanno dato il 44% ma non alla data del 31.12.1995 ma bensì al 31.12.1997 con i 21 anni e 5 mesi così calcolati: anni 20=44% + anni 1,5 x 3.60= 5.4% quindi 44%+5.40%= 0.49.100....Rappresento che sono a conoscenza della legge 3 Novembre 1963 n.1543 che stabilisce la suddetta tipologia di calcolo sopra menzionata a tutto il personale Polstato già in servizio alla data del 25/06/1982, ma non è da escludere che questa sia stata mal interpretata, come ha scoperto il M.llo dei CC che ha fatto scoppiare il caso, anche a lui avevano detto che tutto era regolare.....Ho voluto postare il mio quesito per condividere e capire meglio la normativa e per far luce su quanti come me hanno parecchi dubbi in proposito......ringrazio tutti i colleghi del Forum
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alla data del 31.12.1997 anni 21 e 5 mesi rendimento del 0.49100..

AA20=44% AA1=3,60% MM5=1,50%=Tot. 49,10% con "l'applicazione dell'art.54",questi riferita all'anzianità utile al 31.12.1997,in quanto sei un retributivo come nel mio caso e di tanti altri colleghi.-Saluti
taro62

Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1

Messaggio da taro62 »

Per quanto possa essere utile, vi posto questa comunicazione.
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danieled
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Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1

Messaggio da danieled »

bravo...collè ...ottimo
vandelli
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Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1

Messaggio da vandelli »

danieled ha scritto:bravo...collè ...ottimo
Auspico che anche altri sindacati si diano da fare in proposito ed invito gli iscritti a perorare la causa presso i rispettivi sindacati, cosi' come ho gia' fatto io . SVEGLIAMOCI !!!
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