Appello alla Corte dei Conti

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sgtbuck
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Appello alla Corte dei Conti

Messaggio da sgtbuck »

Buonasera a tutti.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per La Puglia con sentenza n. 1007/2021 ha dichiarato l'inammissibilita' del mio ricorso.
Per tale ragione ho deciso di proporre appello ma ho bisogno di un avvocato che se ne intende per davvero.
C'e' qualcuno che mi puo dare una mano?


mauri64
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Re: Appello alla Corte dei Conti

Messaggio da mauri64 »

Salve sgtbuck,
gentilmente potresti fornire maggiori dettagli riguardo al ricorso presentato, la città dove risiedi etc.

Auguri di buon anno
Fabiogurus
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Re: Appello alla Corte dei Conti

Messaggio da Fabiogurus »

sgtbuck ha scritto: gio dic 30, 2021 5:07 pm Buonasera a tutti.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per La Puglia con sentenza n. 1007/2021 ha dichiarato l'inammissibilita' del mio ricorso.
Per tale ragione ho deciso di proporre appello ma ho bisogno di un avvocato che se ne intende per davvero.
C'e' qualcuno che mi puo dare una mano?
ti ho scritto in pvt
sgtbuck
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Re: Appello alla Corte dei Conti

Messaggio da sgtbuck »

Nell'anno 2011 ho presentato domanda alla mia Amministrazione per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermita ....omissis" contratta a seguito di un infortunio in itinere - sinistro stradale in occasione di un rientro al Comando di appartenenza nel tragitto casa — lavoro. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — Direzione di Amministrazione, riteneva che la predetta infermita "non dipende da causa di servizio" uniformandosi acriticamente alle conclusioni del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Ho ritenuto che la valutazione, apodittica, autoreferenziale e contraddittoria del Comitato di Verifica non possa essere condivisa, in quanto nella fattispecie risulta provato il verificarsi dell'evento traumatico come conseguenza dell'infortunio in itinere, cosi come peraltro confermato dal Rapporto informativo del Comandante del Reparto di appartenenza.
Si e costituto it Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il quale ha eccepito la carenza di interesse del ricorrente ed it difetto di giurisdizione, in quanto le questioni afferenti al rapporto lavorativo ed ogni altra questione attinente al rapporto d'impiego e, quindi, riferita al giudizio di dipendenza di infermita da causa di servizio finalizzato all'equo indennizzo, devono essere ricondotte in capo al Tribunale Amministrativo Regionale.
Nel merito, l'Amministrazione resistente ha rilevato l'assoluta legittimita del proprio operato.
Con successiva memoria, sono state contestate le argomentazioni dell'Amministrazione, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questa Corte che ha confermato la sussistenza della giurisdizione contabile, ed ha altresi evidenziato che sussiste l'interesse sotto it profilo della sola declaratoria della dipendenza da causa di servizio ai fini pensionistici, essendo peraltro it relativo accertamento unificato a quello richiesto per l'equo indennizzo ai sensi del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Nel merito, si e ribadito che la patologia denunciata 6 diretta conseguenza dell'infortunio subito in itinere.
II giudizio in esame verte sulla domanda per la declaratoria della sussistenza, ai fini del conseguimento della Pensione Privilegiata Ordinaria, della dipendenza da causa di servizio dell'infermita "......omissis", asseritamente contratta a seguito di un infortunio in itinere.
La sentenza:
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente, in quanto il ricorrente, con il ricorso in esame, ha chiesto it riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, non per conseguire l'equo indennizzo, ma ai fini dell'ottenimento della PPO. Va dunque affermata la giurisdizione di questa Corte, come precisato dalla Corte di Cassazione, SS.UU., nell' ordinanza n. 4325/2014, ove si 6 affermato che: "E devoluta alla Corte dei conti la domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, atteso it carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per "materia", senza che assuma rilievo la circostanza che it dipendente pubblico sia ancora in servizio attivo, trattandosi di profilo suscettibile solo di rilevare sull'ammissibilita della domanda, la cui valutazione è rimessa al giudice speciale".
3. Cio' premesso, ritiene questo Giudice che vada dichiarata l'inammissibilita del gravame per i seguenti motivi.
3.1 In primo luogo, va evidenziato che, benche non sia revocabile in dubbio, alla luce del sopra trascritto principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, la sussistenza, ratione materiae, della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti relativamente ad una domanda giudiziale, come quella proposta dal ricorrente, finalizzata cioe al "...mero accertamento..." della dipendenza di un'infermita da causa di servizio, ai fini della concessione della pensione di privilegio, non 6 men vero che secondo la stessa Corte di Cassazione rimane, comunque, impregiudicata ogni valutazione del Giudice contabile circa eventuali cause di inammissibilita della domanda (cfr., Cass., SS. UU., n. 4325/2014).
Deve, infatti, escludersi che dalla dichiarata sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti anche sulla "...sola domanda di accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento privilegiato...", possa farsi discendere "de piano" l'obbligo di esaminare nel merito la proposta domanda giudiziale, senza consentire a questo giudice di verificare, in rito, la ricorrenza di eventuali profili d'inammissibilita.
3.2 Al riguardo, va rammentato che l'art. 153, comma 1, lettera b), del Codice di giustizia contabile sancisce l'inanunissibilita del ricorso nei casi in cui si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in via amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso it termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere.
In proposito, come precisato da costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'ammissibilita del ricorso 6 necessaria la previa adozione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento definitivo lesivo dell'interesse pensionistico dedotto in giudizio, ovvero, quanto meno, che sia stato posto in essere un comportamento al quale la legge attribuisca valore equipollente ad un formale atto di diniego (cfr. in termini: Sez. Reg. Giur. Puglia, sent. n. 346/2017, n. 182/2018, n. 508/2019, n. 652/2019 e Sez. Reg. Giur. Lombardia,sent. n. 221/2018).
peraltro prodotta dall'Amministrazione e non anche dal ricorrente - il ricorrente abbia chiesto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio per "1 'eventuale concessione dell'equo indennizzo" per l'infermita "....omissisi".
Non risulta per contro che it ricorrente abbia espressamente manifestato in via amministrativa l'interesse a conseguire la Pensione Privilegiata Ordinaria.
Ci6 posto, non sfugge a questo Giudice che con il Regolamento di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, nell'ottica della semplificazione dei procedimenti per it riconoscimento della dipendenza delle infermita da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, sia stata espressamente prevista la unicita dell'accertamento "...anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio" (art. 12 DPR 461/01).
Al riguardo, va preliminarmente precisato che la predetta disposizione, orientata ad esigenze di accelerazione delle procedure, mantiene ferma la
distinzione ed autonomia dei due procedimenti amministrativi, quello finalizzato all' ottenimento dell'equo indennizzo e quello teso al
riconoscimento della PPO.
Cie e confermato dalla circostanza che la stessa norma presuppone che, a valle dell'accertamento, ai fini dell'avvio del procedimento sia comunque necessaria la "successiva" richiesta di equo indennizzo e/o di trattamento pensionistico di privilegio.
Tale lettura appare inoltre coerente con la diversity sostanziale e finalistica (indennitaria l'equo indennizzo e previdenziale la PPO) e con le differenti modalita di erogazione dei due trattamenti, noncne slum aevoiuzione ueue.
relative controversie a due plessi giurisdizionali distinti.
Ne discende dunque che, a prescindere dall'esito dell'accertamento, ai fini dell'ammissibilita dell'azione giudiziaria dinanzi a questa Corte, e necessario che 1'Amministrazione sia stata messa in grado di esprimersi, eventualmente anche attraverso it meccanismo del silenzio significativo, in merito alla domanda amministrativa per it riconoscimento del trattamento pensionistico. E' evidente infatti che, diversamente ragionando, si giungerebbe nel caso di specie ad una sostanziale disapplicazione della disposizione di cui all'art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c., peraltro ad opera di una norma di carattere regolamentare, l'art. 12 del DPR 461/01, e dunque di grado sotto-ordinato nella gerarchia delle fonti.
Allo stesso modo, come correttamente evidenziato da questa Corte in situazioni analoghe (cfr inter alia, sentenza Sezione Sicilia, 439/2020), Ammettere la presente domanda giudiziale, prescindendo dall'assetto di interessi oggettivamente manifestati sul piano sostanziale, significherebbe
permettere che l'interessato possa scegliere it giudice a cui rivolgersi, indipendentemente dalla finalita (scopo-fine) in concreto perseguita, la cui
tutela e, invece, per legge affidata, secondo i casi, al giudice del rapporto di lavoro ovvero al giudice delle pensioni (in termini sostanzialmente
corrispondenti, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sentt. n. 326 del 13 aprile 2016, n. 776 del 20 agosto 2015 e n. 408 del 27 aprile 2015). Tutto cio
significherebbe ritenere che, con il solo riferimento al successivo riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, si possa creare una lite
giudiziaria davanti al giudice delle pensioni, sebbene non vi sia stata alcuna controversia amministrativa in materia di pension?'.
Va peraltro evidenziato, al fine di superare obiezioni di eccessivo formalismo di una siffatta lettura, the la successiva, e necessaria, presentazione di una domanda amministrativa, pur a fronte di un diniego di dipendenza opposto nell' ambito di altro procedimento, non pu6 ritenersi ridotta ad un mero adempimento formale, in quanto l'esito del procedimento, peraltro di competenza di organo diverso (INPS), potrebbe non essere scontato, per effetto, ad esempio, di mutamenti legislativi medio-tempore intervenuti, ovvero di diverso orientamento giurisprudenziale nel frattempo emerso.
3.5 In definitiva, non essendo stata espletata la necessaria fase amministrativa, finalizzata ad ottenere una pronuncia dell'Amministrazione in merito alla concessione della PPO, it ricorso deve ritenersi inammissibile. La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.36402, dichiara l'inammissibilita del gravame.Spese compensate.
Attualmente Lgt in servizio nella provincia di Taranto.
mauri64
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Re: Appello alla Corte dei Conti

Messaggio da mauri64 »

@ sgtbuck,
oltre ai suggerimenti degli esperti nella tematica in esame, aeronatica, avt8, naturopata (Bari) ed altri colleghi, nel forum sono presenti professionisti del settore.
sgtbuck
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Re: Appello alla Corte dei Conti

Messaggio da sgtbuck »

Fino a qualche minuto fa ero disperato.
Ho gia'ricevuto notizie.
Siete GRANDIOSI.
Grazie
mauri64
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Re: Appello alla Corte dei Conti

Messaggio da mauri64 »

Mi fa un immenso piacere.
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