apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

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mimmoxxx
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apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Messaggio da mimmoxxx »

Chiedo l'aiuto di colleghi che magari stanno nella mia stessa situazione. Sono stato sospeso precauzionalmente dal servizio per 5 anni a seguito di procedimento penale nel grado di appuntato scelto, riammesso in servizio dopo 5 anni nel 2011, a dicembre 2012 la cassazione si pronunciava con esito negativo confermando la condanna ad un anno di reclusione pena sospesa e la non menzione. A questa sentenza facevo ricorso nel tempo prestabilito di 180 giorni in base al ex art. 625 c.p.p. nel frattempo il 25 febbraio 2013 venivo posto in congedo dalla c.m.o. perchè non più idoneo al servizio militare. l'inps mi accordava 35 anni di servizio dopo i vari conteggi. A luglio 2013 mi veniva notificato l'apertura di un procedimento disciplinare di stato, sospeso in seguito per la presentazione del ricorso innanzi descritto, 15 giorni fa mi hanno notificato la riapertura del procedimento in quanto il ricorso a febbraio 2014 è stato rigettato, c'è qualcuno che sa dirmi a cosa vado incontro? grazie anticipatamente a tutti.


avt8
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Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Messaggio da avt8 »

mimmoxxx ha scritto:Chiedo l'aiuto di colleghi che magari stanno nella mia stessa situazione. Sono stato sospeso precauzionalmente dal servizio per 5 anni a seguito di procedimento penale nel grado di appuntato scelto, riammesso in servizio dopo 5 anni nel 2011, a dicembre 2012 la cassazione si pronunciava con esito negativo confermando la condanna ad un anno di reclusione pena sospesa e la non menzione. A questa sentenza facevo ricorso nel tempo prestabilito di 180 giorni in base al ex art. 625 c.p.p. nel frattempo il 25 febbraio 2013 venivo posto in congedo dalla c.m.o. perchè non più idoneo al servizio militare. l'inps mi accordava 35 anni di servizio dopo i vari conteggi. A luglio 2013 mi veniva notificato l'apertura di un procedimento disciplinare di stato, sospeso in seguito per la presentazione del ricorso innanzi descritto, 15 giorni fa mi hanno notificato la riapertura del procedimento in quanto il ricorso a febbraio 2014 è stato rigettato, c'è qualcuno che sa dirmi a cosa vado incontro? grazie anticipatamente a tutti.
Se ti fanno il procedimento disciplnare, con la sanzione di corpo della destituzione- questa ha la decorrenza dalla data di inzio della sospensione cautelare-
Al 90 % se alla data della sospensione non avevi maurato il diritto a pensione- La pensione che percepisci per dispensa ti verrà revocata- Ma se hai una causa di servizio ascritta a categoria della TAB- A-
TI verrà data la pensione in base alla percentuiale della pensione privilegiata, con l'aumento di 1/ 10 se favorevole-
Tu hai qualche causa di servizio ascritta a TAb.A già riconosciuta ?
mimmoxxx
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Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Messaggio da mimmoxxx »

Al momento della sospensione avevo 26 anni effettivi di servizio. per il reato per cui mi avevano sospeso, sono stato prosciolto perchè il fatto non sussiste, sono stato condannato perchè durante la perquisizione sono stato trovato in possesso di materiale audio visivo (per uso personale) senza il bollino S.I.A.E..Come malattie dipendenti da causa di sevizio ho solo una sinusopatia frontale, per le altre non ho chiesto il riconoscimento per causa di servizio. Quello che mi chiedo è possibile che per un reato del genere (in quali case italiane specialmente con ragazzi non si trovano supporti masterizzati) che comunque non ha nulla a che vedere con il servizio è possibile la destituzione? Leggendo nei vari forum però ho letto che una volta scontata la sospensione e rientrato in servizio a tutti gli effetti non è più da considerare.Un ufficiale che mi sta aiutando continua a dirmi che la perdita del grado è a carattere giuridico e non amministrativo quindi non può intaccarmi la pensione.
avt8
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Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Messaggio da avt8 »

mimmoxxx ha scritto:Al momento della sospensione avevo 26 anni effettivi di servizio. per il reato per cui mi avevano sospeso, sono stato prosciolto perchè il fatto non sussiste, sono stato condannato perchè durante la perquisizione sono stato trovato in possesso di materiale audio visivo (per uso personale) senza il bollino S.I.A.E..Come malattie dipendenti da causa di sevizio ho solo una sinusopatia frontale, per le altre non ho chiesto il riconoscimento per causa di servizio. Quello che mi chiedo è possibile che per un reato del genere (in quali case italiane specialmente con ragazzi non si trovano supporti masterizzati) che comunque non ha nulla a che vedere con il servizio è possibile la destituzione? Leggendo nei vari forum però ho letto che una volta scontata la sospensione e rientrato in servizio a tutti gli effetti non è più da considerare.Un ufficiale che mi sta aiutando continua a dirmi che la perdita del grado è a carattere giuridico e non amministrativo quindi non può intaccarmi la pensione.

Allora intanto digli all'Ufficiale che ti segue che studia un pochino invece di leggere tropolino-
Allora se ti fanno il procedimento disciplinare anche per una condanna che non e attinente al servizio-
La tua amministrazione se al termine del procedimento disciplionare rispettando tutte le regole di detto procedimenro, non e detto che ti destituisce , può anche darti una punizione con una sospensione dal servizio da uno a sei mesi, che andranno poi defalcate dai 5 anni di sospensione cautelare che hai fatto-
Ma siccome l'intresse pubblico dell'amministrazione e prevalente,perchè se ti danno una sanzione disciplnare comminata con una sospensione dal servizio, . devono ricostruirti tutta la carriera e darti gli arretrati di stipendio non percepiti,nella differenza tra l'assegno alimentare ed il tuo stipendio-
Siccome tu sei andato in pensione, e per la tua amministrazione sei rimasto un numero- Per cui io mi auguro che non succede- Ma posso dirti che come detto prima al 90 % di destituiranno con data retroattiva, e con la revoca della pensione per dispensa che hai adesso-
Poi se non hai una categori di tabellare ,non prendi neanche la pensione- E .la prederai al compimento di 66 anni e mesi 3 per la legge vigente -
Comunque tu devi impugnare il ricorso al T.A.R., avverso la eventuale destituzione-
Chi ti scrive ed forse l'unico esperto in questa materia su questo forum-
Per cui ti conviene attrezzarti giuridicamente con un buon avvocato che fa diritto amministrativo,Perchè occorre controllare bene attentamente se sono stati rispettatti tutti i termini per detto procedimento disciplinare, e rispettato tutte le regole per il diritto di difesa dell'incolpato-
Lascia stare l'Ufficiale che nulla capisce di detta materia-
Un'auguri-
se hai domande particolare ,che possono violare la tua privacy ,scrivimi su MP-

Ciao
mimmoxxx
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Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Messaggio da mimmoxxx »

Grazie per la cortese sollecitudine nel rispondermi innanzi tutto, volevo chiederti se è vero che devono rispettare i 270 giorni per concludere il procedimento disciplinare da quando l'amministrazione è venuta a conoscenza della sentenza, sono passati circa 6-7 mesi senza contare la sospensione che io ho chiesto e sta per concludersi la fase preliminare entro il giorno 24 devo presentare le ultime memorie difensive, quanto può passare ancora per la conclusione del procedimento discliplinare? lo so che non è detto che il tutto debba concludersi negativamente, però meglio pensare al peggio per trovarsi bene in futuro.
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Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Messaggio da avt8 »

clash65 ha scritto:Un saluto a tutti.

Premesso che non è mia intenzione creare inutili illusioni ma, navigando in internet, proprio 2 giorni fa, mi è capitato di imbattermi in una recente sentenza (che ho pure scaricato in pdf, ma che penso non si possa allegare, oppure non ne sono capace...boh...) dell'avv. Tartaglia su "Osservatorio Militare" e, se ho ben capito, stabilisce che la perdita del grado incide solo sullo stato giuridico del militare e non può togliere il diritto alla pensione (In questo caso concessa per riforma mentre era pendente il processo penale) in quanto la sanzione della perdita del grado "HA DECORRENZA DA QUANDO VIENE CORRISPOSTA" (E NON PRIMA), stravolgendo quanto saputo fino ad ora.

Ripeto: non voglio illudere nessuno, ma mi è sembrato giusto segnalare quanto sopra riportato; se andate a leggerla (basta digitare sul motore di ricerca "avv. Tartaglia Osservatorio militare"), vi farete un'idea più precisa di ciò che tale sentenza ha stabilito.

Cordiali saluti a tutti gli utenti del forum.
Amico quella sentenza e stata appellata dal Ministero-
Ci sono centinaia di colleghi ai quali e stata tolto la pensione, proprio su questo forum
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Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Messaggio da avt8 »

mimmoxxx ha scritto:Grazie per la cortese sollecitudine nel rispondermi innanzi tutto, volevo chiederti se è vero che devono rispettare i 270 giorni per concludere il procedimento disciplinare da quando l'amministrazione è venuta a conoscenza della sentenza, sono passati circa 6-7 mesi senza contare la sospensione che io ho chiesto e sta per concludersi la fase preliminare entro il giorno 24 devo presentare le ultime memorie difensive, quanto può passare ancora per la conclusione del procedimento discliplinare? lo so che non è detto che il tutto debba concludersi negativamente, però meglio pensare al peggio per trovarsi bene in futuro.
Il procedimento penale in caso di condanna deve iniziare entro 180 giorni dalla conoscenza della sentenza in cui l'amministrazione ne ha avuto conoscenza, e deve concludersi entro altri 90 giorni,per complessivi giorni 270- Ma ogni atto sospende il termine- La comunicazione dell'avvio del procedimento mi sembra di capire che e stata fatta entro i termini- dei 180 giorni-
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Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Messaggio da avt8 »

clash65 ha scritto:...amico avt8...è stata appellata...e allora? Significa che ora si vedrà come andrà a finire...o no?!
Se sei pratico vai sul sito del Consiglio di Stato, e vedi quando ricorsi sono stati accolti-
Se vai sul sito della Corte dei Conti, molto piu facile, vedi quanti ricorsi sono stati accolti-
totale in percentuale 1 su mille, ma poi in appelo anche questo uno su mille ha perso
panorama
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Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Messaggio da panorama »

da panorama » sab mag 18, 2013

1) - il Comando Regione Carabinieri Liguria e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rispettivamente con nota n. 45 del 21/2/2006 e nota del 15/3/2006, ritenevano che, avendo l'interessato alla data dell'ultimo giorno di servizio (26/1/2003) un'anzianità di anni 30, mesi 1 e giorni 2, l'applicazione della sanzione della perdita di grado dalla data del congedo avesse determinato la mancata maturazione dei requisiti stabiliti dalla legge 449/1997, ovvero dall'art. 6 del D. Lgs. 165/1997 come modificato dall'art. 59, comma 12 della stessa legge n. 449, per l'affermazione del diritto alla pensione normale.

2) - Anche il precedente giurisprudenziale citato nella memoria depositata dall’appellante in data 12 aprile 2012 (Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale 18 maggio 2011, n. 237), non è pertinente al caso di specie, in quanto con essa è stato riconosciuto il diritto a pensione a militare riammesso formalmente in servizio e che ha prestato un nuovo servizio, oggetto di computo, dopo la perdita del grado per rimozione, che il Giudice ha ritenuto valido ai fini del conseguimento del diritto a pensione. Trattasi quindi di ulteriore e diverso servizio effettivamente prestato, non di servizio prestato prima della perdita del grado e quindi disciplinato dal menzionato art. 37. E la medesima Sezione seconda giurisdizionale, con sentenza 22 dicembre 2011 n. 732 (così come, peraltro, tra le altre, Sezione giurisdizionale Lazio 21 febbraio 2011 n. 314), lungi dal ritenere abrogata tale norma di legge, l’ha, al contrario, per altro verso applicata ai fini del decidere.

Appello del Maresciallo Aiutante S. UPS CC. Respinto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE

TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 5 2013 PENSIONI 09/01/2013

Sent. 5/2013


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Angelo De Marco Presidente
Dott. Fulvio Longavita Consigliere
D.ssa Marta Tonolo Consigliere
Dott. Bruno Tridico Consigliere relatore
D.ssa Francesca Padula Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sull’appello in materia di pensioni proposto avverso la sentenza 23 aprile 2008 n. 268 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria da S. C., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Bava

contro
il Ministero della difesa e l’INPDAP.

Visto l’atto di appello, iscritto al n. 32810 del registro di segreteria;
Esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 28 novembre 2012, con l’assistenza della segretaria Elisabetta Barrella, il Giudice relatore, dott. Bruno Tridico e l’avv. Bava per l’appellante.

Esposizione del fatto
Con l’impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la regione Liguria ha respinto il ricorso proposto dal sig. S. C., volto a ottenere il ripristino della pensione, revocata dal 1° gennaio 2003 con conseguente accertamento di indebita percezione di euro 62.411,38.

Il Ministero della Difesa, con decreto n. 2734 del 30/9/2003, disponeva, a decorrere dal 27/1/2003, la cessazione dal servizio permanente per infermità del Signor S. C., Maresciallo Aiutante S. UPS CC, ed il suo collocamento in congedo assoluto. Tale provvedimento veniva adottato in conformità del parere della C.M.O. di Torino in data 27/1/2003. Al predetto veniva corrisposto trattamento pensionistico provvisorio.
A seguito della sentenza di condanna in data 11/2/2004 del Tribunale Militare di Torino, la Commissione di disciplina riteneva il S. C. “non meritevole di conservare il grado”. Con decreto n. 437 datato 24 dicembre 2004, il Ministero della Difesa disponeva nei confronti del M.llo S. C. la perdita di grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 60 n. 6 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Con successivo decreto del Ministero della Difesa, n. 48 del 4 febbraio 2005, rilevato che nel precedente decreto n. 437 la decorrenza indicata era dalla data del provvedimento e non dalla data di collocamento in congedo per riforma, nonché la mancata indicazione degli articoli n. 61 e 37 della legge n. 599/1954, si provvedeva alla correzione degli errori materiali dello stesso decreto n. 437, disponendo l'applicazione della sanzione della perdita di grado ai sensi dell'art. 60, n. 6 e del combinato disposto degli articoli 61 e 37 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e a decorrere dalla data del 28 gennaio 2003.

Con l'ultimo decreto n. 108/III-7/2005 datato 23 marzo 2005, il Ministero della Difesa disponeva la correzione del precedente decreto n. 48 nel senso che la sanzione della perdita di grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi agli art. 60, n. 6 e del combinato disposto degli artt. 61 e 37 della legge n. 599/1954, veniva disposta a decorrere dal 27 gennaio 2003.

A seguito dei predetti provvedimenti, il Comando Regione Carabinieri Liguria e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rispettivamente con nota n. 45 del 21/2/2006 e nota del 15/3/2006, ritenevano che, avendo l'interessato alla data dell'ultimo giorno di servizio (26/1/2003) un'anzianità di anni 30, mesi 1 e giorni 2, l'applicazione della sanzione della perdita di grado dalla data del congedo avesse determinato la mancata maturazione dei requisiti stabiliti dalla legge 449/1997, ovvero dall'art. 6 del D. Lgs. 165/1997 come modificato dall'art. 59, comma 12 della stessa legge n. 449, per l'affermazione del diritto alla pensione normale.

Con nota prot. n. 12788 del 10/5/2006, l'I.N.P.D.A.P. sede di Omissis comunicava al Signor S. C. l'avvio del procedimento di accertamento di indebito pari ad € 62.411,38 a seguito della revoca del diritto a pensione dall'1/9/2003.

L’impugnata sentenza ha confermato l’insussistenza del diritto a pensione, ritenendo l’interessato cessato dal servizio non per infermità, ma per perdita di grado, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1, comma 32, legge n. 335/95.

Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. S. C., ritenendo che l’art. 37 della legge n. 599/54, preclusiva del diritto a pensione invocato, facesse parte di un regime pensionistico “chiuso” e che, quindi, sarebbe stato implicitamente abrogato dall’art. 254 del d.P.R. n. 1092/73, come peraltro incidentalmente affermato dalla Corte costituzionale in sentenza n. 557/89. Con successiva memoria, nell’insistere per la riforma della gravata sentenza, ha ribadito la prevalenza dell’art. 1, comma 32 l. 335/95 rispetto alle norme previgenti, compreso il citato art. 37, invocando a sostegno la sentenza n. 237/2011 della Seconda Sezione d’appello di questa Corte, e comunque l’abrogazione operata con il menzionato art. 254.
All’odierna pubblica udienza, dopo l’esposizione introduttiva del Giudice relatore, l’avv. Bava ha ribadito quanto già esposto in atti scritti, concludendo per la riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento del diritto a pensione e la restituzione di quanto trattenuto e/o recuperato.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Nel caso in esame, l’Amministrazione ha applicato il quadro normativo risultante dagli artt. 37, 60 e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

La perdita del grado (che, com’è noto, determina il venir meno dello stato di sottufficiale – art. 1 l. n. 599/54 – e la cessazione dal servizio permanente – art. 26, comma primo, lett. g) -) per rimozione è una sanzione disciplinare di stato (art. 63, lett. d) ). L’art. 60, comma primo, prevede che il grado si perda, tra le varie cause ivi elencate, per “rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina”. Normalmente decorrente dalla data del decreto ministeriale (art. 61, comma secondo), “qualora ricorra l’applicazione del secondo comma dell’art. 37, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, nn. 6 e 7, dell'art. 60 decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente”. E il menzionato art. 37, comma secondo, prevede espressamente che, “Qualora il procedimento [disciplinare] si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.

Applicando tale principi al caso di specie, essendo intervenuta perdita del grado, non pare possa revocarsi in dubbio che la cessazione debba ritenersi avvenuta “per tale causa” e a decorrere dal 27 gennaio 2003.

Di conseguenza, qualora sia questo il quadro normativo da applicare alla fattispecie, non sussisterebbe il diritto a pensione e legittimo sarebbe il recupero operato dall’INPDAP, posto che l’anzianità di servizio maturata (anni 30, mesi 1 e giorni 2) sarebbe inferiore a quella prescritta dal regime pensionistico di riferimento recato dalla legge n. 449/97, ovvero dall’art. 6 d.lgs. n. 165/97 come modificato dall’art. 59, comma 12 della medesima legge n. 449/97. Né potrebbe applicarsi l’art. 1, comma 32 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che subordina l’applicabilità delle disposizioni ad essa previgenti in materia di requisiti di accesso e decorrenza delle pensioni di anzianità alla cessazione dal servizio, tra l’altro, per invalidità derivanti o meno da cause di servizio.

Questa Sezione ritiene corretta l’applicazione del suddetto quadro normativo da parte dell’Amministrazione.

L’interessato tenta di avversare tale interpretazione invocando l’abrogazione, ad opera dell’art. 254 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, di tutte le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato vigenti alla data del 21 dicembre 1973, salve quelle ivi richiamate. Ad avviso dell’appellante, quindi, anche l’art. 37 della legge n. 599/54 non sarebbe più vigente nel nostro ordinamento e non potrebbe quindi invocarsi per la negazione del contestato diritto a pensione.

Segnatamente, si assume che una disposizione, quale il menzionato art. 37, utilizzata per incidere sul requisito pensionistico non può non ritenersi abrogata, quantomeno per i suoi effetti previdenziali.

In altri termini, secondo la tesi dell’appellante qualsiasi norma avente effetti in materia di pensione sarebbe abrogata, quantomeno per tali effetti, ad opera del menzionato art. 254.

Non è chi non veda che una simile interpretazione vada ben oltre il dato normativo.

Invero, il d.P.R. n. 1092/73, nel dettare le norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, ha indubbiamente abrogato le diverse, previgenti, discipline in materia di trattamento di quiescenza, ma non le norme che intervengono, in ragione di specifiche esigenze giustificate dalle peculiarità dei regimi in cui operano, a regolare particolari situazioni sotto diversi profili, ivi compresi i riflessi pensionistici. Ciò non significa che trattasi di “norme relative al trattamento di quiescenza”, ma solo di norme aventi molteplici effetti, non solo previdenziali.

Ciò vale anche per l’art. 37 della legge n. 599/54, che non è una norma relativa al trattamento di quiescenza, bensì una norma che regola principalmente lo status di sottufficiale e la sua cessazione dal servizio permanente (e, precisamente, causa e tempo della cessazione dal servizio). La norma ha, evidentemente, riflessi anche sul trattamento di quiescenza, ma ciò non equivale a dire che trattasi di norma relativa al trattamento di quiescenza.

E che, nonostante l’entrata in vigore del d.P.R. n. 1092/73, non sia intervenuta abrogazione dell’art. 37, trova inequivocabile conferma nel d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, che ha confermato la permanenza in vigore dell’intero provvedimento – indirettamente replicando a C.cost. 20 dicembre 1989, n. 557, che aveva, come correttamente fatto notare dall’appellante, incidentalmente affermato l’abrogazione della legge n. 599/54 - . Il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all’art. 867, peraltro, ripropone la norma con nuova formulazione, e l’art. 923, comma 5, prevede espressamente che “Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause [ tra le quali l’infermità, ex comma 1 lett. b) ], anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa”. Solo con l’entrata in vigore dell’art. 2268 d.lgs. n. 66/2010 si è determinata l’abrogazione (espressa) della legge n. 599/54, con la conseguente modifica dell’all. 1 d.lgs.n. 179/2009 ed eliminazione della voce relativa alla legge n. 599/54 per effetto del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 213.

Né si comprende per quale motivo, qualora intervenga perdita del grado, la cessazione dal servizio non debba intendersi intervenuta per tale causa anche ai fini pensionistici: è evidente che, in tale circostanza, vengono meno le ragioni che hanno indotto il legislatore, nei casi di cessazione dal servizio per invalidità, a derogare espressamente, con il citato art. 1, comma 32, l. n. 335/95, alla nuova disciplina in materia di requisiti di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici. Opera quindi, in presenza di perdita del grado, una sostituzione ope legis, coerente con la valenza latamente sanzionatoria del più volte menzionato art. 37, di tale causa con qualsiasi altro motivo di cessazione, anche temporalmente antecedente, come nel caso di specie.

Quanto sopra esposto consente anche superare l’obiezione di parte appellante, in merito al fatto che l’art. 37 faceva parte di un sistema pensionistico sostituito esplicitamente da altro regime che, all’art. 52 del d.P.R. n. 1092/73, disciplinando ex novo la situazione, non replicava la disciplina recata dall’art. 37. Il principio di rilevanza del titolo della perdita di grado agli effetti pensionistici, mai abrogato, trova invece esplicita conferma nel menzionato art. 923 d.lgs. n. 66/2010.

Anche il precedente giurisprudenziale citato nella memoria depositata dall’appellante in data 12 aprile 2012 (Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale 18 maggio 2011, n. 237), non è pertinente al caso di specie, in quanto con essa è stato riconosciuto il diritto a pensione a militare riammesso formalmente in servizio e che ha prestato un nuovo servizio, oggetto di computo, dopo la perdita del grado per rimozione, che il Giudice ha ritenuto valido ai fini del conseguimento del diritto a pensione. Trattasi quindi di ulteriore e diverso servizio effettivamente prestato, non di servizio prestato prima della perdita del grado e quindi disciplinato dal menzionato art. 37. E la medesima Sezione seconda giurisdizionale, con sentenza 22 dicembre 2011 n. 732 (così come, peraltro, tra le altre, Sezione giurisdizionale Lazio 21 febbraio 2011 n. 314), lungi dal ritenere abrogata tale norma di legge, l’ha, al contrario, per altro verso applicata ai fini del decidere.

L’appello quindi deve essere respinto in quanto giuridicamente infondato.

Non è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, mentre le spese legali possono essere compensate, in considerazione della complessità delle questioni trattate.

Per questi motivi
La Corte dei conti
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello

definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,
RESPINGE
l’appello proposto.

Nulla per le spese di giustizia.
Spese legali compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2012.
L'estensore Il Presidente
F.to Bruno Tridico F.to Angelo De Marco

Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 09/01/2013

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Michele Lorenzelli
avt8
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Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

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clash65 ha scritto:bah...che dire...mimmoxxx IN BOCCA AL LUPO...

Scusate, per curiosità: e se non ci fosse stata la sospensione precauzionale e mimmoxxx fosse rimasto in sevizio fino alla conclusione del procedimento disciplinare, cosa sarebbe successo? E ancora, se avesse comunque maturato 35 anni di contributi, nella stramaleaugurata ipotesi di destituzione, non avrebbe comunque diritto alla pensione una volta compiuti i 57 anni? (la pensione, in caso di detituzione, segue le stesse regole relative alla pensione di anzianità, cioè 40 anni di contributi, 1 anno di finestra mobile, aspettativa di vita, oppure 57 anni di eta' e 35 di contributi). Così ho letto sul sito della polizia, se non erro.
Se non vi sarebbe stata la sospensione cautelare,essendo il servizio continuato e non interrotto,l'amminsitrazione non avrebbe potere a revocare la pensione- e Non avendo alcun interesse economico,non gli farebbe neanche il procedimento disciplinare-
avt8
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Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

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clash65 ha scritto:...ok... sono d'accordo...e per quanto riguarda il resto della domanda, cosa mi dici?...
Non avrebbe diritto perchè la regola dei 57 anni e 35 anni di servizio non e più in vigore-
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Antonio_1961
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Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Messaggio da Antonio_1961 »

avt8 ha scritto:
clash65 ha scritto:...ok... sono d'accordo...e per quanto riguarda il resto della domanda, cosa mi dici?...
Non avrebbe diritto perchè la regola dei 57 anni e 35 anni di servizio non e più in vigore-
quindi pensione a 70 anni ?
mimmoxxx
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Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Messaggio da mimmoxxx »

Buonasera a tutti, leggendo i vari post non ho capito bene il fatto che ogni atto interrompe il periodo previsto di 270 giorni per la chiusura dell provvedimento, poi inoltre leggendo di qua e di la ho visto che ci sono vari tipi di sospensione, voglio precisare che io non ho subito nessun tipo di provvedimento ne restrittivo e ne di ogni altra natura, inoltre in caso di revisione del processo prima che si concluda il provvedimento disciplinare lo si sospende?
avt8
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Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Messaggio da avt8 »

mimmoxxx ha scritto:Buonasera a tutti, leggendo i vari post non ho capito bene il fatto che ogni atto interrompe il periodo previsto di 270 giorni per la chiusura dell provvedimento, poi inoltre leggendo di qua e di la ho visto che ci sono vari tipi di sospensione, voglio precisare che io non ho subito nessun tipo di provvedimento ne restrittivo e ne di ogni altra natura, inoltre in caso di revisione del processo prima che si concluda il provvedimento disciplinare lo si sospende?
Scusa ma tu hai detto che sei stato condannato e pena sospesa-
Se la sentenza e definitiva possono fari il procedimento disciplinare-
Se invece il procediemnto penale e ancora in corso, il procedimento disciplinare deve esssere sospeso fino alla conclusione del procedimento penale-
Se fanno il procedimento disciplinare con il processo ancora in corso, e illegittimo e quindi se fai ricorso al T.A.R. lo vinci-
Inoltre il termine si interrompe per ogni atto compiuto,- e non devono passare più di 90 giorni da un'atto ad altro allto- per esempio avvio del procedimento- nomina funzionario istruttore- avviso della trattazione orale- se tra uno di questi atti e altro viene superato il termine di 90 giorni , vi e motivo di impougnazione-
Il fatto che tu sia stato oggetto di provvedimento o no restrittivo non c'entra niente-
Il problema e della sospensione cautelare che hai avuto-
Domenico61
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Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Messaggio da Domenico61 »

Salve a tutti e scusate se mi intrometto in questa questione abbastanza fastidiosa e brutta .
Vorrei sapere da parte di un nostro collega CC che seguo con attenzione ( e un carissimo amico ) condannato in via definitiva dalla Corte di Cessazione nel mese di Settembre 2013 tutt'ora non gli e stato ancora instaurato nessun tipo di procedimento disciplinare , attualmente e sottoposto agli arresti domiciliari e nello stesso tempo si trova in convalescenza da parte della c.m.o. e possibile che essendo in convalescenza non possono instaurare il procedimento disciplinare (destituzione) , diciamo che dalle sentenza definitiva (Corte di Cassazione) sono passati circa sette mese che tempi ha l'amministrazione per instaurare un procedimento di destituzione? dimenticavo lui anche se agli arresti domiciliari risulta sospeso e deperisce il 50 x 100 dello stipendio. Qualcuno può darmi spiegazioni in merito grazie un saluto a avt8 che ho visto che e molto addentrato in materia grazie a tutti Buona domenica.
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