Apertura Partita Iva per carabiniere sospeso dal servizio

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Lapo73
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Apertura Partita Iva per carabiniere sospeso dal servizio

Messaggio da Lapo73 »

Buongiorno a tutti, sono nuovo di questo forum.
Attualmente sono sospeso dal servizio in quanto devo affrontare un procedimento penale.
Come previsto sono al 50% dello stipendio e contribuzione.
Volevo sapere se in questa fase un carabiniere ha la possibilità di aprire una PARTITA IVA in regime forfettario o in regime semplificato.
L'apertura della partita iva è finalizzata a docenze in materia di sicurezza sui luoghi in materia di lavoro ed eventuale consulenza aziendale.

Ho trovato solamente che un militare sospeso dal servizio puo espletare attività lavorativa " provvisoria" previa presentazione di istanza scritta da avanzare all'amministrazione non specificando se attività subordinata o in libera professione.
Chiedo gentilmente notizie in merito . grazie


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nonno Alberto
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Re: Apertura Partita Iva per carabiniere sospeso dal servizio

Messaggio da nonno Alberto »

Lapo73 ha scritto: sab mar 27, 2021 5:46 pm Buongiorno a tutti, sono nuovo di questo forum.
Attualmente sono sospeso dal servizio in quanto devo affrontare un procedimento penale.
Come previsto sono al 50% dello stipendio e contribuzione.
Volevo sapere se in questa fase un carabiniere ha la possibilità di aprire una PARTITA IVA in regime forfettario o in regime semplificato.
L'apertura della partita iva è finalizzata a docenze in materia di sicurezza sui luoghi in materia di lavoro ed eventuale consulenza aziendale.

Ho trovato solamente che un militare sospeso dal servizio puo espletare attività lavorativa " provvisoria" previa presentazione di istanza scritta da avanzare all'amministrazione non specificando se attività subordinata o in libera professione.
Chiedo gentilmente notizie in merito . grazie
Vedi se può interessarti.

Comunque devi parlare con il tuo ufficio per compilare la domanda, ho allegato uno stampato potrebbe essere datato, e l'indirizzo non esatto dipende in quale Amministrazione sei



ALLEGATO A ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE III Rep. – 9^ Div. ROMA
Il sottoscritto
/b]_____________________________________________________________(1) Matricola Militare_______________________ in servizio presso___________________________ ___________________________, telefono ufficio____________ nato il _________________, a _____________________________, provincia di ________________. CHIEDE ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, l’autorizzazione per lo svolgimento del seguente incarico extraprofessionale retribuito non compreso nei compiti e doveri di ufficio:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ All’uopo dichiara quanto segue: - l’attività avrà presumibilmente la seguente durata_________________________________, con inizio il___________________ e termine il_____________________________________ e comporterà il seguente impegno (indicare la durata/frequenza delle prestazioni per giorno/settimana/mese)__________________________________________________________; - importo del compenso previsto ___________________________ che verrà erogato presumibilmente nell’anno_____________; - proprio codice fiscale: __________________________________; - denominazione e codice fiscale del soggetto pubblico o privato che intende conferire l’incarico: _________________________________________________________________________________________; - altro:___________________________________________________________________________________. Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che l’inizio dell’attività non potrà in alcun caso essere antecedente alla data dell’eventuale autorizzazione all’espletamento della stessa. __________________, lì ___________________ (località) (data) IL RICHIEDENTE ______________________________ (Grado, Cognome e Nome) (Timbro lineare dell’Ente) DOMANDA PRESENTATA IL : ____________________(2). DOMANDA TRASMESSA IL : __________________, unitamente al parere del Comandante di Corpo, espresso nell’allegato C. ____________________________________ (Firma del Capo dell’Ufficio/ Sezione Personale) (1) Specificare grado, categoria e posizione di stato. (2) Data di assunzione a protocollo.


Parere

ALLEGATO “B” (TIMBRO LINEARE DELL’ENTE) FOGLIO PARERE DEL COMANDANTE DI CORPO E DELL’EVENTUALE AUTORITA’ GERARCHICA INTERMEDIA VISTA :

l’istanza presentata in data ______________ dal ______________________ ____________________________, nato a _____________________ intesa ad ottenere l’autorizzazione a svolgere ________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ VISTA : la documentazione allegata alla presente istanza; RITENUTO : che sussistano (o non sussistano) le condizioni stabilite dalla circolare n. DGPM/III/9^/5/________/ del _____________ ; VALUTATO : ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ESPRIME : parere _________________ all’accoglimento della presente istanza, con la seguente motivazione: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________ , lì ___________________ (località) (data) _____________________ (Gruppo firma)



Circolare

M I N I S T E R O D E L L A D I F E S A DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Viale dell’Esercito, n.186 – 00143 Roma Prot. M-D GMIL_04_0396572 CIRC. /III/9^/5^ Roma, 31 luglio 2008


OGGETTO: Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità. INDIRIZZI IN ALLEGATO ^^^^^^^^^^^^ Riferimento: Circolare DGPM – 301/1999 del 20.12.1999 ^^^^^^^^^^^^ 1. PREMESSA L’incompatibilità fra prestazione lavorativa del dipendente della pubblica amministrazione e attività lavorative concomitanti deriva dal principio di esclusività stabilito dall’art. 98, 1° comma della Costituzione secondo il quale “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” e risponde allo scopo di assicurare “il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione” (art. 97, 1° comma, Cost.), ovvero il perseguimento del pubblico interesse. 2. PERSONALE DESTINATARIO Le disposizioni della presente circolare si applicano a tutto il personale militare delle Forze Armate, in servizio permanente o in ferma. 3. FONTI NORMATIVE DELLE INCOMPATIBILITA’ Le norme di riferimento che disciplinano la materia nei confronti del personale militare sono le seguenti:


a. art. 16 della legge 113/1954, il quale dispone che “Con la professione di Ufficiale è incompatibile l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. E’ altresì incompatibile l’esercizio di una industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altro consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro”; b. art. 12 della legge 599/1954, il quale a sua volta prevede che “Il Sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni od assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei suoi doveri”; c. art. 2, comma 3 della legge n.53 del 1.2.1989, secondo il quale il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri “non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei suoi doveri”; d. art. 24, comma 2, del decreto legislativo n° 196/1995, in forza del quale “Il volontario in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio. Non può, comunque, attendere ad occupazioni od assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei suoi doveri. In caso di violazione trova applicazione l’art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n° 37”; e. art.12 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 215 del 8.5.2001, aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. n.197 del 19.8.2005, secondo il quale “i volontari in ferma prefissata in servizio non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei propri doveri.” f. art. 15, comma 1 del D.Lgs. 215 del 2001 come modificato dal D.Lgs. 197 del 2005 secondo il quale ai volontari di truppa in ferma breve si applicano le norme del decreto stesso riguardanti i volontari in ferma prefissata; 4. AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA’ EXTRAPROFESSIONALI Fermi restando i divieti di cui al paragrafo precedente, è tuttavia possibile individuare alcune ipotesi nelle quali lo svolgimento di attività extraprofessionali da parte dei pubblici dipendenti in generale e dei militari in particolare può essere consentito in quanto sostanzialmente inidoneo ad arrecare pregiudizio agli interessi tutelati dalle norme di divieto. A tale riguardo, ferma restando per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dai rispettivi ordinamenti, l’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il quale ha sostituito l’art. 58 del D.Lgs. n.29/1993, come modificato dall’art. 26 del D.Lgs. n. 80/1998, stabilisce la disciplina generale per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi retribuiti da parte del suddetto personale. Detto articolo si applica anche al personale militare ai sensi del combinato disposto dell’art.53 comma 6 e dell’art. 3 del citato D.Lgs..


Secondo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7 del citato articolo 53: a. “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”; b. “gli incarichi retribuiti ...sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) (...omissis...); f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione (lettera aggiunta dall’art. 7 – novies della legge 31.3.2005, n. 43). c. “In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione”. Con la presente circolare vengono per l’appunto stabiliti i “criteri oggettivi e predeterminati” richiesti dalla sopra citata norma per la concessione delle autorizzazioni. E’ appena il caso di precisare che il rilascio di tali autorizzazioni, in aggiunta ai doveri derivanti dallo status di pubblico dipendente, deve tenere conto della “peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilità al servizio ed alla mobilità di lavoro e di sede…”(art.1 legge n.78/1983), a compensazione dei quali doveri vengono corrisposte al personale militare le indennità di impiego operativo. 5. CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ EXTRAPROFESSIONALI RETRIBUITE Sulla base delle norme sopra indicate gli Ufficiali, i Sottufficiali e i volontari di truppa possono svolgere, dietro specifica autorizzazione della A.D. (fatta esclusione per le attività espressamente consentite ed elencate dal citato art. 53 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001), attività extraprofessionali retribuite al di fuori dell’adempimento degli obblighi di servizio inerenti al rapporto d’impiego, esclusivamente a condizione che le attività in oggetto siano:

compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio, nel rispetto dei contenuti della legge 11 luglio 1978, n° 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) e del D.P.R. 18 Luglio 1986, n° 545 (Regolamento di Disciplina Militare); b. svolte al di fuori dell’orario di servizio; c. effettuate senza carattere di continuità ed assiduità nonché senza eccessivo impegno temporale, in modo tale da non pregiudicare la capacità lavorativa ed il rendimento in servizio del militare; d. meramente isolate e saltuarie ovvero purché consistano in prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo. 6. INCARICHI CONFERITI Dagli incarichi extraprofessionali autorizzati, oggetto della presente circolare, occorre distinguere gli incarichi conferiti che sono invece tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, conferiti dall’amministrazione di appartenenza e per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, al di fuori del normale trattamento stipendiale, fisso o eventuale. Tali incarichi non sono soggetti alla preventiva autorizzazione di questa D.G. ricadendo sotto la responsabilità delle autorità conferenti le quali provvedono agli adempimenti relativi all’Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici. Rientrano in tale categoria, fra le altre, le attività svolte in esecuzione di convenzioni o protocolli d’intesa stipulati da Organismi delle FF.AA. con soggetti pubblici o privati. 7. ATTIVITA’ CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE a. Attività a titolo gratuito Non necessitano di autorizzazione ministeriale le attività svolte a titolo gratuito o con percezione del solo rimborso delle spese documentate, ivi comprese le attività di volontariato. Rimane fermo che anche queste attività, ancorché non necessitino di autorizzazione preventiva, devono essere rese note dagli interessati al Comandante di Corpo e comunque compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio, alla luce delle disposizioni della legge n. 382/1978 e del Regolamento di Disciplina Militare. Anche la collaborazione a titolo gratuito del personale pilota istruttore dell’A.M. con l’Aero Club d’Italia, con le modalità eventualmente stabilite dai competenti organismi di F.A., rientra nelle previsioni del presente paragrafo ed è quindi soggetta alla comunicazione da parte dell’interessato al proprio Comandante di corpo e alle conseguenti valutazioni di quest’ultimo. b. Incarichi retribuiti di cui all’art. 53 comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001 Si tratta degli incarichi già elencati al precedente paragrafo 3., ovvero: − Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

Utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; − Partecipazione a convegni e seminari, quando l’evento pubblico si configuri per la prevalenza dell’aspetto divulgativo, di confronto e dibattito rispetto a quello didattico e formativo che invece implica l’autorizzazione; − Attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. Anche per queste attività, analogamente a quelle del sottoparagrafo precedente, è sufficiente la semplice comunicazione al Comandante di corpo. c. Attività sportiva dilettantistica Ai sensi dell’art. 90 comma 23 della legge n. 289/2002, “i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81 (ora art. 67 dopo il riordino di cui al D.Lgs. n. 344/2003), comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Tali indennità e rimborsi sono costituiti da “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”. Per tali attività, pertanto, non è richiesta l’autorizzazione ministeriale essendo sufficiente una comunicazione al Comandante di corpo il quale verificherà la sussistenza dei requisiti di cui al precedente sottoparagrafo a.. d. Qualità di socio in società con fine di lucro La semplice qualità di socio in una società costituita a fine di lucro (Società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Società a responsabilità limitata, come disciplinate dal libro V, titolo V del Codice Civile) senza svolgimento di alcuna attività a favore o per conto della società stessa, non è incompatibile ed esime il militare dalla richiesta di autorizzazione. Si precisa che, nelle società in accomandita semplice, non è incompatibile la qualità di socio accomandante. E’ invece incompatibile la qualità di socio accomandatario. e. Attività artistiche, culturali e ricreative Le attività artistiche, culturali o ricreative che non si configurino quale professione, industria o commercio o, comunque, come attività lavorative in senso stretto, costituendo libere espressioni della personalità, non necessitano di alcuna

autorizzazione, avuto riguardo anche a quanto previsto dall’art. 9 della legge 11 Luglio 1978 n° 382, “Norme di principio sulla disciplina militare”, il quale prevede che “i militari possono liberamente pubblicare i loro scritti, tenere pubbliche conferenze e, comunque, manifestare pubblicamente il proprio pensiero...omissis...”. Di conseguenza dette attività costituiscono libera estrinsecazione della sfera privata e rientrano nell’impiego del tempo libero e possono essere svolte senza autorizzazione. Lo stesso art. 53 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, al punto a) esclude espressamente dal novero degli incarichi retribuiti, per i quali è necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, i compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili. f. Iscrizione negli Albi professionali, quando consentita dalla legge Per quanto riguarda gli Albi professionali, ai militari risultano applicabili le norme generali sul pubblico impiego e quelle che disciplinano gli Ordini Professionali. (1) Per la quasi generalità delle professioni l’iscrizione all’albo è vietata agli impiegati pubblici ai quali non sia consentito l’esercizio della libera professione, come nel caso del personale militare. Fra queste si possono elencare le seguenti: - professione di avvocato (art. 3 del R.D.L. n.1578/1933); - - - professione di geometra (art. 7 del R.D. n. 274/1929); professione di attuario (art. 6 della legge n. 194/1942); professione di perito industriale (art 7 del R.D. 11.2.1929). (2) In altri casi l’iscrizione è consentita in un elenco speciale dei non esercenti la professione, come nei seguenti casi: - professione di dottore commercialista e di esperto contabile (artt. 4 comma 3 e 34 comma 8 del D.Lgs n.139/2005 ); - professione di geologo (art. 2 della legge n. 112/1963); (3) Per alcune professioni l’iscrizione è consentita, fermo restando il divieto di esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità prevista dalla legge, come nel caso della professione di ingegnere e architetto (art. 62 comma 1 del R.D. n.2537 del 1925). (4) In altri casi l’iscrizione è consentita ma con annotazione attestante lo stato giuridico-professionale di dipendente pubblico e il divieto di esercitare la libera professione. Fra queste: - professione di psicologo (art. 8 della legge 18 febbraio 1989 n.56); - professione di agronomo (art. 3 comma 4 della legge 7 gennaio 1976 n.3). (5) Nell’attuale ordinamento è previsto un solo caso di iscrizione obbligatoria del pubblico dipendente e riguarda le professioni sanitarie infermieristiche. Tale obbligo è stato introdotto dall’art. 2 comma 3 della recente legge n. 43 del 2006. (6) Alcuni Ordini professionali, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, prevedono l’iscrizione in appositi albi dei praticanti o tirocinanti per la durata del praticantato o del tirocinio. L’iscrizione in tali albi da parte del personale militare, al solo fine del sostenimento dell’esame di abilitazione e del conseguimento della stessa, può essere consentita purché l’attività venga svolta a titolo gratuito o con mero

rimborso delle spese documentate e sempre che sia compatibile con i doveri d’ufficio, secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 5. La compatibilità, tuttavia, dovrà essere verificata sulla base della normativa che disciplina ogni singolo Albo in quanto alcuni non prevedono alcuna inconciliabilità con il rapporto di pubblico impiego (es: Albo praticanti Avvocati; Albi dei tirocinanti dottori commercialisti ed esperti contabili) mentre altri stabiliscono a carattere generale che la pratica “è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno” (es: Albo dei praticanti Geometri). In ogni caso la facoltà di iscriversi all’Albo professionale ed anche l’obbligo, come previsto per gli infermieri, sussistendo per i militari le incompatibilità stabilite dalla legge ed elencate al precedente paragrafo 3., non dà diritto all’esercizio della libera professione, fatti salvi i casi previsti da disposizioni speciali. 8. FATTISPECIE PARTICOLARI DI ATTIVITA’ PER LE QUALI E’ NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE a. Società agricole a conduzione familiare L’attività imprenditoriale in agricoltura è incompatibile con l’impiego pubblico nel momento in cui venga svolta in maniera professionale e, quindi, presenti i caratteri di stabilità e ripetitività. Secondo quanto precisato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, la partecipazione in società agricole a conduzione familiare “…rientra fra le attività compatibili solo se l’impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l’anno. Spetta all’amministrazione valutare che le modalità di svolgimento siano tali da non interferire con l’attività ordinaria”(Circ. 18.7.1997 n. 6/1997 pubbl. su G.U. n. 169 del 22.7.1997). Per la nozione di professionalità si fa riferimento all’art. 1 del D.Lgs. 29.3.2004 n. 99 secondo il quale “è imprenditore agricolo professionale colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali…, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. …” In ogni caso, anche quando l’attività in questione rimanga nei limiti dell’occasionalità, è necessaria l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza dell’interessato. b. Incarichi di professore a contratto presso le Università − Le Università possono nominare professori a contratto, per la durata di un anno accademico, per lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà ( art. 6 legge n. 28/1980; art. 25 del D.P.R. 11 Luglio 1980 n. 382). Gli studiosi od esperti, in possesso di alta qualificazione scientifica o professionale, ai quali le Università affidano tali corsi integrativi, prefissandone le prestazioni e il compenso da corrispondere, possono essere, come previsto dalla stessa norma citata, dipendenti dell’amministrazione dello Stato e, di conseguenza, anche militari in servizio, senza limiti di grado.

Se le funzioni di professore a contratto vengono svolte con percezione di un compenso, dovrà essere richiesta l’autorizzazione di questa D.G.. Viceversa, qualora le predette funzioni vengano svolte a titolo gratuito o in esecuzione di convenzioni stipulate fra le Università e organismi dell’A.D. senza oneri per le Università stesse, non è richiesto il rilascio di specifica autorizzazione da parte di questa D.G.. − Dagli incarichi di professore a contratto devono essere tenute distinte tutte le altre attività, di varia natura, consistenti nello svolgimento, presso Università o Istituti di Istruzione Superiore, di cicli di lezioni, master, gruppi di studio o di lavoro, ovvero nell’assistenza al titolare di una cattedra universitaria in qualità di “cultore della materia”. Ne consegue che l’esercizio delle attività in questione, qualora avvenga a titolo gratuito, non necessita di autorizzazione. Qualora invece avvenga con percezione di un compenso, esclusi quelli derivanti dalle attività elencate nel citato art. 53 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, deve considerarsi assoggettato alla medesima disciplina generale prevista per lo svolgimento di attività extraprofessionale di cui ai paragrafi 5 e 10 della presente circolare. c. Amministratore di condominio Tale attività può essere svolta, previa autorizzazione, quando l’impegno riguardi la cura dei propri interessi, ovvero si tratti del proprio condominio. 9. INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA Ai sensi dei vigenti codici di procedura penale e civile, il personale militare può essere chiamato a dare le seguenti tipologie di consulenza tecnica : a. Consulenza tecnica d’ufficio o perizia, ovvero: − consulenza tecnica d’ufficio per procedimenti innanzi al giudice civile (artt. 61 e 63 c.p.c.); − perizia richiesta dal giudice nel processo penale (art. 221, 1° e 3° comma, del c.p.p.) − consulenza tecnica su richiesta del Pubblico Ministero (art. 359 c.p.p.); − consulenza tecnica su istanza della Polizia Giudiziaria (art. 348, 4° comma, c.p.p.); In tutti questi casi il consulente o perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio ovvero non può rifiutare la propria opera. Alla luce della suesposta normativa, ogniqualvolta gli organi dell’Autorità Giudiziaria (Giudice, P.M. o P.G.) richiedano l’opera di appartenenti alle FF.AA. in qualità di consulenti tecnici o periti, sia nei processi penali che in quelli civili, l’espletamento della relativa attività da parte del soggetto designato è da considerarsi un atto dovuto e quindi non condizionato ad alcuna autorizzazione preventiva da parte dell’A.D.. E ciò in quanto un eventuale rifiuto non legittimamente motivato, per la sancita obbligatorietà dell’ufficio, configura un delitto contro l’attività giudiziaria o, quantomeno, una contravvenzione per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.


In tal caso il personale dovrà tempestivamente comunicare al Comando di appartenenza la richiesta degli organi dell’A.G. (Giudice o P.M.) o della P.G., indicando, ove possibile, la durata presumibile dell’impegno e precisando altresì se è iscritto o meno all’albo dei consulenti tecnici o dei periti degli Organi Giudiziari. L’Ente di appartenenza, a sua volta, informerà le Autorità gerarchiche sovraordinate, lo S.M. di F.A. competente e questa D.G.P.M. Tuttavia, poiché frequentemente la richiesta della consulenza tecnica di un militare da parte dell’A.G. ha luogo in quanto lo stesso risulta iscritto, per propria volontà, nell’albo dei consulenti tecnici o dei periti, istituito presso ogni Tribunale, gli interessati devono chiedere a questa Direzione Generale il preventivo nulla osta per l’iscrizione nel citato Albo. Le predette istanze dovranno pervenire alla scrivente per via gerarchica corredate dai pareri delle Autorità competenti le quali terranno conto della circostanza che l’attività, qualora richiesta, non potrà essere rifiutata e che all’interessato dovrà comunque essere consentito di rispondere alla convocazione al di fuori del servizio. Il predetto nulla osta potrà essere revocato al mutare delle condizioni d’impiego dell’interessato, secondo le valutazioni delle competenti Autorità gerarchiche. b. Consulenza tecnica di parte Per l’espletamento dell’attività di consulenza tecnica disposta su istanza delle parti private del processo (attore, convenuto e terzi intervenienti nel processo civile ; imputato e parte civile nel processo penale, ai sensi dell’art. 225 c.p.p. e dell’art. 201 c.p.c.), le norme processuali non prevedono alcuna obbligatorietà dell’ufficio e il militare ha pertanto piena libertà di accettare o declinare l’incarico di consulente tecnico che gli venisse proposto da uno dei suddetti soggetti. Pertanto, l’esercizio dell’attività di consulente tecnico di parte è consentito esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione di questa D.G., la quale verrà rilasciata soltanto ove siano soddisfatte tutte le condizioni elencate al sottoparagrafo 4.a. della presente direttiva e purché non emergano posizioni di conflitto d’interessi fra il militare e la Pubblica Amministrazione, salvaguardando prioritariamente la cura dell’interesse Pubblico e l’immagine della stessa . A tale riguardo si richiama l’attenzione sull’art. 10 del Regolamento di Disciplina Militare il quale dispone che il militare “ deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni…”. Considerato che l’attività di consulenza tecnica di parte presenta aspetti che travalicano le specifiche competenze e responsabilità di questa D.G. in ordine alla concessione dell’autorizzazione, sarà acquisito il preventivo parere del Gabinetto del Ministro della Difesa. Considerato il più lungo iter procedurale e allo scopo di consentire una sollecita trattazione delle relative pratiche, le istanze presentate dal personale militare ed aventi ad oggetto l’espletamento dell’incarico di consulenza tecnica di parte, debitamente istruite ai sensi del successivo paragrafo 10 della presente circolare, dovranno essere inviate alla D.G.P.M. - III Reparto - 9^ Divisione con la necessaria tempestività.

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI a. Per la concessione di un’autorizzazione allo svolgimento di attività extraprofessionale retribuita, l’interessato dovrà presentare apposita istanza in carta semplice (fac-simile in allegato A), indirizzata alla D.G.P.M. - III Reparto - 9^ Divisione. Per il personale appartenente al ruolo degli Appuntati e Carabinieri, in servizio permanente o in ferma, la competenza per la ricezione dell’istanza, la trattazione della stessa e il rilascio o il diniego dell’autorizzazione è del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. b. Le istanze indirizzate a questa D.G. dovranno pervenire per la via gerarchica, corredate dei seguenti documenti: − pareri motivati dei superiori gerarchici (vedi fac-simile negli allegati B e C), ovvero del Comandante di corpo e delle Autorità gerarchicamente sovraordinate, in linea d’impiego, fino al livello di Autorità Militare di Vertice o di Direttore Generale o di Titolare di Alto Comando o livello gerarchico paritetico, al fine di conseguire uniformità di giudizi nell’area di competenza; − dichiarazione probatoria , rilasciata dal soggetto individuale o collettivo (società, associazione, ente etc.) in favore del quale il militare intende prestare la propria attività. Dall’istanza e dalla documentazione probatoria devono risultare: • la natura, le caratteristiche e le modalità di esercizio dell’attività extraprofessionale; • i limiti temporali della prestazione (data d’inizio e di fine dell’attività); • la natura isolata e meramente occasionale della retribuzione con l’indicazione del compenso lordo previsto o presunto. c. L’art. 53 comma 10 del D.Lgs. n.165/2001 prevede che l’autorizzazione possa essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente direttamente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico. L’esercizio di tale facoltà, tuttavia, anziché risolversi in una semplificazione del procedimento amministrativo, comporta di fatto, nel caso del personale militare, un aggravio dello stesso in quanto questa D.G., ricevuta l’istanza, provvederà comunque a richiedere i pareri delle competenti autorità gerarchiche. d. Qualora la richiesta riguardi incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche, si chiede di voler procedere con particolare sollecitudine all’istruzione e all’inoltro della stessa a questa D.G., anche anticipandola via fax (int. 52749), tenuto conto che in tale circostanza l’art. 53 comma 10 del D.lgs. n. 165/2001 prevede che, in caso d’inerzia da parte dell’amministrazione di appartenenza, l’autorizzazione deve intendersi accordata. e. Per il personale militare che presta servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni e rimane comunque di competenza di questa D.G..


Per l’espletamento dell’incarico di consulenza tecnica di parte, l’instante dovrà produrre, in sostituzione della dichiarazione probatoria di cui al precedente sottoparagrafo b., la seguente documentazione: − copia dell’Ordinanza con cui il Giudice ha autorizzato le parti private del processo a nominare un proprio consulente tecnico, ai sensi dell’art. 225 c.p.p. o dell’art. 201 c.p.c. ; − copia della dichiarazione, ricevuta dal Cancelliere del Giudice competente, con la quale la parte processuale privata ha disposto la nomina del militare instante in qualità di proprio consulente tecnico. g. Per gli incarichi di professore a contratto, quando è prevista la corresponsione di un compenso, le richieste di autorizzazione dovranno essere inviate corredate dei pareri dei superiori gerarchici del richiedente, di copia della delibera del Consiglio di Università di assegnazione dell’insegnamento integrativo e di un documento dell’Università da cui risultino : − la materia (o le materie) di insegnamento oggetto dell’incarico; − la natura di professore a contratto dell’incarico; − il numero delle ore giornaliere e settimanali da dedicare alle lezioni e al ricevimento degli studenti, nonché i periodi di tempo nel corso dei quali il professore sarà impegnato nell’effettuazione degli esami. 11. AUTORIZZAZIONE O DINIEGO a. Tenuto conto che la deroga al precetto normativo dell’incompatibilità deve avvenire con la massima cautela a tutela dell’interesse pubblico, ove l’istanza sia stata inoltrata per la prescritta via gerarchica e risulti correttamente istruita, oltre che corredata della documentazione specificata sopra, l’autorizzazione a svolgere l’attività extraprofessionale sarà concessa: − sulla base dei pareri espressi dai Superiori gerarchici, i quali porranno ogni cura nel valutare, con tutto il rigore voluto dalla legge, le istanze presentate dal proprio personale. Da tali pareri deve emergere una valutazione positiva o negativa in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 5. senza che tale valutazione resti affidata al libero apprezzamento dello stesso richiedente; − valutata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal paragrafo 5.; − per prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo. Non rispondono a tali requisiti le attività svolte per più periodi frazionati artificiosamente senza effettiva soluzione di continuità fra gli stessi. In nessun caso la Direzione Generale potrà rilasciare autorizzazioni per l’esercizio di attività libero-professionali trattandosi, fatta eccezione per i casi previsti da disposizioni speciali, di attività assolutamente incompatibili con lo status di militare e quindi sottratte alla potestà discrezionale dell’Amministrazione. b. Qualora, al termine dell’attività istruttoria, questa D.G. ravvisi la sussistenza di motivi ostativi alla concessione dell’autorizzazione richiesta per mancanza di uno o più requisiti, ne verrà data comunicazione all’istante prima della formale adozione del provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, inserito dall’art. 6 della legge n. 15/2005.


A termini di legge, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 12. INIZIO DELL’ATTIVITA’ La Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che, ai sensi del comma 7 dell’art.53 del D.Lgs. n.165/2001, “i dipendenti pubblici, ivi compreso il personale militare, non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza; pertanto, l’autorizzazione è necessariamente e inderogabilmente preventiva , per consentire all’Amministrazione di valutare le compatibilità di fatto e di diritto tra l’incarico o l’attività retribuiti che si intendono svolgere ed il rapporto di lavoro e di servizio del dipendente, non essendo dunque prevista una autorizzazione postuma ma, di contro, essendosi già perpetrata la condotta vietata e verificata la situazione d’incompatibilità.” Per quanto precede, l’inizio dell’attività non potrà in alcun caso essere antecedente alla data del provvedimento di autorizzazione. La violazione di tale disposizione, anche nel caso di attività in possesso in linea di massima dei prescritti requisiti e fatta eccezione per le fattispecie di cui al paragrafo 10.d., comporta l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall’art. 53 comma 7 del D.Lgs. n.165/2001, di cui al seguente paragrafo 13.b.. 13. SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PRIVATE INCOMPATIBILI O NON AUTORIZZATE a. Nel caso di accertato svolgimento da parte del personale militare di attività private incompatibili o non autorizzate, questa Direzione Generale provvederà a dar corso alla procedura prevista dall’art. 1 della legge 37/1968 il quale dispone che “l’Ufficiale e il Sottufficiale... in servizio permanente (nonché, in forza del rinvio di cui al citato art. 24, comma 2, del D. Lgs. n° 196/1995, il volontario di truppa in servizio permanente e il volontario in ferma prefissata, ai sensi dell’art.12 bis comma 4. del D.Lgs. 215 del 2001) che contravvengono ai divieti posti dalle rispettive leggi di stato sono diffidati dal Ministro per la Difesa (ora dal Direttore Generale della D.G.P.M. ai sensi degli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001) a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che l’Ufficiale, il Sottufficiale e il militare di truppa abbiano obbedito alla diffida non preclude l’eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, ...cessano dal servizio permanente... per decadenza. Il relativo provvedimento è adottato previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull’avanzamento”. Pertanto, in caso di inottemperanza alla diffida dell’Amministrazione, verrà avviata la procedura per l’adozione del provvedimento di cessazione dal servizio per decadenza. Le eventuali segnalazioni sull’esistenza delle sopra citate situazioni di incompatibilità dovranno essere inviate dalle competenti Autorità gerarchiche con la massima urgenza, mediante trasmissione di una dettagliata relazione, supportata da idonea documentazione probatoria.

b. Ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001 “in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.” “All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni” nei confronti degli enti pubblici economici e dei soggetti privati che abbiano conferito incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, “provvede il Ministero dell’Economia e Finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero dell’Economia e finanze” (art. 53 comma 9). 14. ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI Tutte le attività private extraprofessionali retribuite autorizzate da questa D.G. sono soggette all’Anagrafe delle prestazioni secondo le modalità della circolare n. DGPM/UDG/1/326/21-PERS del 23.6.1999 e successive modifiche e integrazioni. 15. DISPOSIZIONI FINALI Con l’entrata in vigore della presente circolare, è abrogata la circolare a riferimento. S’invita a voler dare al contenuto della stessa la più ampia diffusione presso gli Enti, i Reparti e le Unità dipendenti. IL DIRETTORE GENERALE Generale di Corpo d’Armata Rocco PA


Ciao Alberto
Lapo73
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Re: Apertura Partita Iva per carabiniere sospeso dal servizio

Messaggio da Lapo73 »

Grazie, ma anche questa norma come ripresa dal d.lgs 66/2010 ss.mm. non è specificato se è possibile svolgere attività in libera professione. Proverò a inviare richiesta
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