APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.

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panorama
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APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.

Messaggio da panorama »

Ho appreso che dal mese di Aprile p.v. il comando legione ha disposto l'apertura della M.O.S. presso il mio comando. Io personalmente sono contrario in quanto il collegha già individuato a fare la spesa e cucinare per tutti non è ufficialmente un vero CUOCO che abbia precedente esperienza acquisita presso la scuola alberghiera e con degli anni sulle spalle di cuoco. Ora chiedo a tutti voi se questo fenomeno sta toccando anche le vostre legioni. Con questo lancio un appello ai rappresentanti del COCER tutti di ogni ordine e grado affinchè effettuano un monitoraggio se ciò sta toccando tutta l'Italia o meno.
Non sappiamo se ci faranno mangiare con €. 2,60, con il vecchio valore del buono pasto 4,65 o con l'attuale valore di 7,00.
Un buon pasto (pranzo o cena) fa parte anche del benessere del personale che ha diritto di mangiare cibi preparati con passione e non in fretta e furia, altrimenti il fegato e lo stomaco possono guastarsi.
Io consiglio che in tutti i comandi ufficiali specie quelle compagnie distaccate si provveda a stipulare un contratto con un VERO CUOCO con anni di esperienza dandogli uno stipendio fisso e non di impiegare 2 Carabinieri al giorno (uno impiegato per la preparazione del pranzo e l'altro per la preparazione della cena).
Caso contrario sarebbe opportuno stipulare dei contratti con VERI RISTORANTI che fanno ormai quasi tutti servizio Catering e che penso sia molto più conveniente per tutti, escludendo a priori contratti con pizzerie che fanno tavola calda (per modo di dire) che comunque non possono raggiungere MAI il grado di preparazione di un vero Ristorante.
Il locale M.O.S. poi dovrebbe essere pulito e lavato per terra sia per il pranzo che per la cena e questo si puù fare con l'impiego di 2 militari al giorno anche perchè non ci deve essere disparità di trattamento tra i beneficiari così come è successo in passato che chi aveva il PRIVILEGGIO di fare il turno a pranzo mangiava CALDO mentre chi faceva la sera mangiava a FREDDO (es. solo panini, o scatolette e mozzarelle e mai un pasto caldo).
Ora dico io, forse era vietato mangiare la sera qualcosa di caldo come una bistecca calda, un pollo al forno o allo spiedo, un coniglio alla cacciatora, tortellini caldi, ecc. ecc.)?
Spero che le rappresentanze a vario livello si attivino nel caso siano a conoscenza di queste apertura delle M.O.S. e di intraprendere iniziative tese a migliorare questi servizi di mensa. Aspetto vostri commenti.


panorama
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Re: APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.

Messaggio da panorama »

Possibile che in questo forum non c'è mai nessun delegato Cobar - Coir e COCER che partecipano? Sono forse tutti impegnati nelle proprie AULE per discutere? E di che cosa?
Lancio un nuovo appello a tutti loro di intervenire.
Inoltre, perchè non vengono distribuiti più i Buoni Pasti ai militari dei comandi di stazione se questa è una legge dello Stato dell'importo di 7,00 €uro?
Nella mia Legione (ex Regione) sono circa 5-6 anni che non vengono distribuiti più (già da quando erano di €uro 4,65). Come mai? E uguale in Italia questo uso?
Non ho mai capito che cosa deve mangiare un militare al vitto (pranzo o cena) con €uro 2,65 ma non si può aumentare l'importo anche a 7,00 l'equivalente del Buono Pasto è mangiare tutti allo stesso importo anche se non vogliono distribuire più i Buoni Pasto? Anche nel mangiare deve esistere un trattamento differenziato? Ma!!! Chi ci capisce quacosa?
Delegati tutti specie quelli del Cocer potete fare qualcosa voi per eliminare questa differenza?
Johnny
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Re: APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.

Messaggio da Johnny »

Alle perplessità di Panorama ne aggiungo un altro paio: 1) chi verificherà e attesterà se i locali utilizzati per la confezione dei pasti saranno agibili sotto il profilo sanitario? Non credo potrà farlo la A.S.L., trattandosi di struttura militare. 2) i militari che dovessero essere impiegati per la confezione vitto, saranno muniti delle necessarie autorizzazioni sanitarie per svolgere questo tipo di attività, o meglio, avranno il loro libretto sanitario? Sarebbe assurdo che l'Arma invii proprio personale a controllare pubblici esercizi richiedendo le varie autorizzazioni sanitarie dei locali e di chi ci lavora, quando poi al suo interno queste cose non vengono attuate...... Sempre un saluto a Roberto63
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Re: APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.

Messaggio da panorama »

E' vero collega ed hai ragione quando attesti che noi Carabinieri andiamo a controllare gli esercizi pubblici (pizzerie, alimentari, pasticcerie, ecc) mentre all'interno dei nostri 4 MURI delle caserme queste vengono attestate solamente dall'ufficiale Medico che secondo me non si potrà mai paragonare ad un UFFICIALE SANITARIO. Come al solito ci sono moltre ombre nei nostri luoghi ombrati. Mi sembra strano anche quelle ispezioni della 626 fatte veloci "tanto per scrivere qualcosa) poi quando i Tecnici della ASL o Ispettorato del lavoro ispezionano le fabbriche, indistrie, cantieri vari, luoghi di lavoro tutti di infrazioni ne rilevano a pagine intere mentre le nostre caserme vecchie di oltre 20 sono sempre buone. Basta girarsi intorno è vedere scrivanie, sedie, tavoli con spigoli, ecc. .
Quando daranno mai il compito agli ispettori esterni?
Scusave se poco ma si potrebbe scrivere molto di più.
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Re: APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.

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Ei colleghi tutti ma dove state?
Forse l'argomento non vi interessa e quindi non siete interessati al fatto perchè magari da voi distribuiscono i BUONI PASTO?
Bene, almeno fate sentire che da voi distribuiscono i BUONI PASTO perlomeno sappiamo che ancora oggi ci sono "alcuni" comandi che li danno.
In questo caso possiamo fare un censimento Legione per Legione e magari possiamo far intervenire il CoCe.R. per questa disparità di trattamento alimentare. Che ne dite?
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Re: APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.

Messaggio da panorama »

Non so se possa servire ai Delegati Cobar-Coir-Cocer per inoltrare proposte congrue, comunque io porto a conoscenza di tutti questa sentenza che riguarda il personale della Polizia Penitenziaria.
:mrgreen:
N. 01187/2010 REG.SEN.
N. 02494/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2494 del 2009, proposto da (un certo numero di dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria), rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Cacciotti e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via del Mascherino 72;
contro
il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'esecuzione del giudicato
della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 5967/08.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia - D.A.P.;
Visti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del 12 novembre 2009 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO
I ricorrenti sono destinatari della sentenza di questo T.a.r. indicata in epigrafe, resa su ricorso proposto per l’accertamento del loro diritto al controvalore del pasto, dovuto ai sensi della legge n. 203/1989.
Prospetta il presente ricorso che l’Amministrazione è stata messa in mora a provvedere ma che pur essendo trascorsi i trenta giorni ex art. 90 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 non ha provveduto ad adempiere.
In particolare, prospettano i ricorrenti:
1) per taluni di essi l’Amministrazione non ha corrisposto nessuna indennità sostitutiva; per altri l’ha corrisposta ma parzialmente; e in entrambi i casi si è giustificata adducendo lo smarrimento dei brogliacci relativi alle presenze;
2) per tutti i restanti ricorrenti ha effettuato calcoli erronei, corrispondendo somme che debbono considerarsi solo un anticipo del quantum effettivamente dovuto.
Relativamente al punto 1) i ricorrenti invocano un favorevole precedente (la sentenza di questo T.a.r. n. 9629/2008).
Relativamente al punto 2) i ricorrenti prospettano una interpretazione della normativa di riferimento diversa dalla interpretazione del D.A.P.; rilevando che quest’ultimo erroneamente ha equiparato i dipendenti che hanno effettuato il servizio in turni unici fissi giornalieri ai dipendenti che hanno effettuato il servizio articolato in turni, su tre giorni alla settimana, superiori alle 12 ore giornaliere.
In particolare – lamenta il ricorso – a coloro che hanno effettuato il servizio in turni unici fissi giornalieri vengono corrisposte – per il pasto non consumato - mediamente 5/6 dazioni di denaro per settimana, mentre a coloro che hanno effettuato il servizio articolato in turni, su tre giorni alla settimana, superiori alle 12 ore giornaliere vengono corrisposte – per il pasto non consumato - 3 dazioni di denaro per settimana.
L’Amministrazione si è costituita.
I ricorrenti hanno depositato documenti e una memoria.
Con ordinanza n. 799/2009 sono stati disposti incombenti istruttori, che l’Amministrazione ha eseguito, depositando in data 11.11.2009 la documentata Relazione di chiarimenti richiesta dal T.a.r. .
La Relazione ha in primo luogo opposto la prescrizione del diritto dei ricorrenti al controvalore pasto, non essendo stati posti in essere atti interruttivi nel termine quinquennale.
Quanto ai due petita la Relazione ha rispettivamente rilevato:
1) che l’Amministrazione non è in grado di dare completa esecuzione al giudicato perché gli Uffici non sono più in possesso della documentazione attestante le presenze dei ricorrenti: la documentazione “molto verosimilmente” sarebbe stata oggetto di scarto dall’Archivio perché già all’epoca della vittoriosa domanda giudiziale ora in esecuzione risultava decorso il termine di cinque anni di custodia previsto dall’art. 70, primo comma, del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
2) che l’Amministrazione:
- nell’eseguire il giudicato, sta facendo applicazione in via analogica dei criteri contenuti nella normativa, vigente alle date di riferimento, sui buoni pasto in sostituzione della mensa obbligatoria di servizio [D.P.C.M. 5 giugno 1997 (“Attribuzione dei buoni pasto al personale non soggetto a contrattazione”); successive Circolari esplicative (Circolare prot. n. 144536/4.5 del 5.11.1997; Circolare prot. n. 3507/5957 del 24.11.1999)]; e solo con la recente Circolare GDAP -0104494 del 19.3.2009, a seguito di contrattazione sindacale, ha riconosciuto il doppio buono pasto;
- se si discostasse dai predetti criteri porrebbe in essere disparità di trattamento nei confronti del personale che – pur avendo dovuto protrarre il suo turno di servizio sino alle ore 19,00 – ha sempre beneficiato di un solo buono pasto e/o di una sola indennità sostitutiva della mensa obbligatoria di servizio;
- troverebbe un ulteriore ostacolo alla liquidazione della doppia indennità sostitutiva nella inesistenza della relativa copertura finanziaria;
- per quanto sopra è indotta a ritenere - per ragioni di legittimità e opportunità – di dover liquidare l’emolumento in esame per ogni singola giornata lavorativa, a prescindere dal concreto orario di servizio.
La causa è passata in decisione alla Camera di consiglio del 12 novembre 2009.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. - I ricorrenti sono destinatari della sentenza di questo T.a.r. n. 5967/08, la quale ha dichiarato il loro diritto alla richiesta indennità sostitutiva del servizio di mensa, salvo verifica - per ciascun ricorrente - dell’effettivo titolo al servizio di mensa nel periodo di riferimento.
Essi lamentano che:
1) per taluni di essi l’Amministrazione non ha corrisposto nessuna indennità sostitutiva e per altri l’ha corrisposta ma parzialmente; e che in entrambi i casi l’Amministrazione si è giustificata adducendo lo smarrimento dei brogliacci relativi alle presenze;
2) per tutti i restanti ricorrenti l’Amministrazione ha effettuato calcoli erronei, erroneamente equiparando i dipendenti che hanno effettuato il servizio in turni unici fissi giornalieri ai dipendenti che hanno effettuato il servizio articolato in turni, su tre giorni alla settimana, superiori alle 12 ore giornaliere; dimodoché a coloro che hanno effettuato il servizio in turni unici fissi giornalieri vengono corrisposte – per il pasto non consumato - mediamente 5/6 importi sostitutivi per settimana, mentre a coloro che hanno effettuato il gravoso servizio articolato in turni, su tre giorni alla settimana, superiori alle 12 ore giornaliere vengono corrisposte per i pasti non consumati - a parità di ore settimanali di servizio - soltanto 3 importi sostitutivi per settimana.
Entrambi i rilievi sono fondati.
Relativamente al punto 1) l’assenza della documentazione attestante le presenze non ha alcuna incidenza su un diritto patrimoniale accertato con sentenza passata in giudicato.
La documentazione attiene al solo calcolo del dovuto; e anche se quella documentazione non è più disponibile la corretta esecuzione del giudicato resta comunque un obbligo vincolante per l’Amministrazione, che dovrà sopperire al calcolo del dovuto con altri mezzi (ad esempio avvalendosi di attestazioni dei responsabili dei servizi oggetto delle indennità dovute).
Quanto alla prescrizione quinquennale, essa non è più opponibile, perché eccepita soltanto dopo la sentenza passata in giudicato e dunque ormai sostituita dalla prescrizione decennale dell’actio iudicati.
Anche i rilievi di cui al punto 2) sono fondati.
La ottemperanda sentenza, recependo analoghi precedenti di questo T.a.r. (v. per tutte le sentenze n. 753/2007 e n. 1896/2007) e del Consiglio di Stato ( C.d.s., IV, n. 720/2005) ha richiamato l’art. 1, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 203 (“Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121”), applicabile agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in forza dell’estensione sancita dal successivo articolo 3; ed ha rilevato che esso mira a garantire il servizio della mensa (a carico dell’Amministrazione) al personale delle forze di polizia che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio; con il conseguente il diritto, per gli aventi titolo, agli importi sostitutivi nella misura del controvalore già stabilito dalla stessa Amministrazione.
Può aggiungersi che il citato art. 1 della legge n. 203/1989 prevede tra “le particolari situazioni di impiego e ambientali” che legittimano la costituzione di mense obbligatorie di servizio quelle del personale impiegato in speciali servizi operativi “durante la permanenza nel servizio”.
Ne consegue che, ove la “permanenza nel servizio” si protragga necessariamente in orari che – in condizioni di normale utilizzo della mensa obbligatoria – imporrebbero la consumazione di due pasti anziché di uno, risulterebbe in contrasto con lo spirito e la lettera della normativa applicata dall’ottemperanda sentenza negare l’emolumento in esame a chi abbia dovuto protrarre il servizio sino e oltre quei limiti giornalieri.
In caso contrario si verificherebbe l’anomala conseguenza indicata nel ricorso: i dipendenti che hanno espletato il servizio distribuito in 5/6 giornate lavorative percepirebbero sino al doppio della indennità sostitutiva rispetto ai colleghi che - a parità di ore complessive settimanali - hanno espletato il servizio concentrato in 3 giornate lavorative.
I rilievi formulati in proposito nella Relazione della P.A. non sono condivisibili.
In primo luogo si osserva che in materia di diritti patrimoniali riconosciuti da sentenza passata in giudicato non possono avere rilievo considerazioni di opportunità, di copertura finanziaria o di disparità di trattamento in danno di soggetti estranei alla sentenza.
Quanto alle restanti considerazioni dell’Amministrazione si osserva che l’applicazione in via analogica dei criteri contenuti nella normativa secondaria sui buoni pasto (il D.P.C.M. 5 giugno 1997) ed esplicati nelle successive Circolari non appare confacente ai dipendenti, ora in esame, che hanno effettuato il servizio articolato in turni, su tre giorni alla settimana, superiori alle 12 ore giornaliere.
Il D.P.C.M. 5 giugno 1997, infatti, si riferisce espressamente (v. art. 1, commi 1 e 2) ai dipendenti “in servizio presso uffici con orario settimanale articolato su cinque giorni”, e “per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente protrae l'attività di servizio nelle ore pomeridiane, con l'effettuazione della pausa, o nella giornata in cui il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario e la pausa, almeno tre ore di lavoro straordinario”; e dunque disciplina non già la fattispecie dei ricorrenti ma quella opposta: cioè la fattispecie del normale orario settimanale articolato su cinque giorni.
Ne consegue – in applicazione del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit - un ulteriore argomento a favore della tesi dei ricorrenti.
2. – Il ricorso va dunque accolto.
Per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di eseguire la sentenza in epigrafe, entro un termine che – considerato il non breve lasso di tempo trascorso inutilmente dalla pubblicazione della sentenza - appare congruo stabilire in giorni trenta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Parimenti per il non breve lasso di tempo trascorso inutilmente dalla pubblicazione della ottemperanda sentenza, il Collegio ritiene che, in caso di persistente inottemperanza, la corretta esecuzione di quella decisione debba demandarsi ad un Commissario ad acta, designando a tal fine un soggetto pubblico ad essa esterno.
Il Collegio ritiene, in particolare, di nominare per la qui richiesta esecuzione il Prefetto di Roma o un funzionario da lui designato entro il termine di giorni trenta successivi alla scadenza del precedente termine di trenta giorni assegnato all’Amministrazione; e di assegnare per l’esecuzione commissariale l’ulteriore termine di giorni trenta; salvo preliminare verifica da parte del Commissario ad acta - ai sensi del principio espresso nell’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - se anteriormente alla data dell'insediamento commissariale l'Amministrazione abbia provveduto.
Quanto alle spese di causa – e salvo eventuale successiva pronuncia sulla liquidazione del compenso al Commissario ad acta su istanza di quest’ultimo - il Collegio ritiene che le considerazioni - formulate dall’Amministrazione - di opportunità, di copertura finanziaria e di disparità di trattamento in danno di soggetti estranei alla sentenza, se per un verso sono state disattese dal T.a.r. con riferimento al giudicato da ottemperare, per altro verso possono concretare le gravi ed eccezionali ragioni per le quali il giudice, ai sensi dell’art. 92 del Codice di procedura civile, può compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.
Per l’effetto:
- ordina al Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, di eseguire la sentenza in epigrafe entro il termine di giorni trenta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione;
- per il caso di persistente inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario da lui designato entro il termine di giorni trenta successivi alla scadenza del precedente termine di trenta giorni assegnato all’Amministrazione;
- assegna per l’esecuzione commissariale l’ulteriore termine di giorni trenta; salvo preliminare verifica da parte del Commissario ad acta - ai sensi del principio espresso nell’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - se anteriormente all'insediamento commissariale l'Amministrazione abbia correttamente provveduto.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, salvo eventuale successiva pronuncia sulla liquidazione del compenso al Commissario ad acta su istanza di quest’ultimo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 novembre 2009.
Pio Guerrieri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2010
delfino

Re: APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.

Messaggio da delfino »

Cari colleghi siamo alle solite,

sempre i soliti discorsi e francamente mi sono anche un pò scocciato.
Io per lavoro giro 2 province con un totale di 14 compagnie e immaginate quante ne vedo.
Ogni volta è una lotta xkè la Legione vuole che io fruisca del I ordinario presso le MOS, e sarebbe anche giusto, se solo fossero almeno decorose e pulite. Vi assicuro che non sono un tipo schizzinoso, mangio di tutto (la mensa di Velletri x me era un ristorante).
Per non parlare del personale che vi lavora, che molte volte è stato messo lì contro voglia o per punizione e che quando kiedi di mangiare ti guardano come se stessi elemosinando qualcosa.

Il vero problema è che poi quando in una compagnia va in visita un qualsiasi Generale esce il tovagliato pulito, l'antipasto e il dolce, e sembra di essere ad un matromonio

L'Arma deve capire che "...senza soldi non se ne cantano messe"!!!!

P.S. giusto per polemizzare: perchè io devo lavare la macchina con la scopa mentre i colleghi della questura hanno il lavaggio a spazzole? SEMBRIAMO L'ESERCITO DI FRANCESCHIELLO
panorama
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Re: APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.

Messaggio da panorama »

Caro collega, concordo con te pienamente, anche da me quando viene in visita un Generale si dice "IL PRANZO E' SERVITO" i restanti giorni di mangia "forzatamente" un tempo mangiava meglio mio figlio "alla mensa dell'Asilo" che noi alla mensa alla Compagnia.
Per quanto riguarda il lavaggio delle auto di servizio io ho chiesto personalmente quanto segue all'URP visto che si parla di inquinamenti:
"Gradirei sapere se esiste qualche circolare del C.G.A. che l'autovettura di servizio può essere portata per lavaggio e per aspiratura interna presso un autolavaggio, o se si può chiedere l'autorizzazione a stipulare una convenzione locale o presso un autolavaggio sito ad un comune più vicino.
Ormai le norme sull'inquinamento esistono da anni e sappiamo bene il danno che viene provocato al suolo e/o terreno durante un lavaggio di un'autovettura. Basta pensare all'uso dello SHAMPOO, alla fuoriuscita del nero del consumo dei freni, al distacco del fango incrostato durante l'inverno, ecc..
Dopo tutto ci sono Vigili Urbani o meglio Polizia Municipale che elevano contravvenzioni a persone che lavano macchine su strada e a persone che gettano qualche secchio di acqua sporca su strada.
Sono ormai anni che si parla di lotta all'inquinamento del suolo o sottosuolo, ma ancora oggi si vede personale militare che lava l'autovettura di servizio all'interno del recinto della caserma ma ben in vista ai cittadini.
Qualora esiste qualche circolare o disposizione si gradisce conoscere gli estremi e l'ufficio emanante.

LA LORO RISPOSTA:
– la Pubblicazione del Ministero della Difesa MOT-G-001 “Istruzione unificata per l’esercizio degli autoveicoli e dei rimorchi e per la gestione dei combustibili e lubrificanti” dispone, tra l’altro, che “IL CONDUTTORE ha il dovere di presentarsi in servizio con l’autoveicolo (ed eventuale rimorchio) efficiente e pulito”;
– questo Comando Generale è più volte intervenuto sull’opportunità che gli automezzi in dotazione siano sempre mantenuti in perfetta efficienza e diligentemente curati nell’ordine e nella pulizia;

Mi risulta che in alcune Legioni ci sono convenzioni con gli autolaggi appunto perchè loro hanno gli scoli delle acque sporche e per le raccolte. Nelle nostre caserme ciò mancano.
delfino

Re: APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.

Messaggio da delfino »

caro panorama,

la nostra amministrazione, quando solleviamo di questi quesiti, ci guarda come pecore nere, sovversivi e sindacalisti.
Tanto si può dedurre dalla risposta che ti ha dato il ComGen che: dice tutto e non dice nulla!

Purtroppo noi siamo additati xcè la maggior parte dei nostri colleghi o lava la macchina fregandosene di tutte le regole (e magari poi esce di servizio e eleva contravvenzioni a qualche mal capitato che come dici tu getta qualche secchio d'acqua sporca per strada), oppure porta la macchina di servizio all'autolavaggio e se la fa lavare credendo che a noi tutti sia dovuto.
Al paese mio questa si chiama ESTORSIONE, ma si preferisce far credere che la gente ci ama così tanto da lavarci la macchina, ripararci la fotocopiatrice, riparare le forature, sostituire batterie GRATIS

Funziona così, dobbiamo accettarlo a denti stretti e cercare di essere sempre nel giusto.
panorama
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Re: APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.

Messaggio da panorama »

Lo sapevate che l'art. 366 del R.G.A. prevede che l'Ufficiale Sanitario ha libero accesso nelle caserme dell'Arma proprio per le sue funzioni?
Quanti lo sapevano?
Saluti
puma
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Re: APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.

Messaggio da puma »

Panorama hai perfettamente ragione, io sono in pensione ma purtroppo vedo che i "colleghi dei vari COIR COCER ecc." non si interessano a queste questioni, purtroppo io dicvo noi andiamo a controllare i vari alberghi pizzerie ecc., ma le nostre mense chi li controlla, e i cuochi devono essere cuochi e non CARABINIERI ciao e speriamo che altri colleghi si interessino di questa problematica anche se a me non interessa piu' per fortuna.
panorama
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Re: APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.

Messaggio da panorama »

L'Ufficiale Sanitario può dichiarare le caserme dell'Arma non consone alla normativa strutturale, carente di igiene ed altro disponendo la chiusura della struttura militare, basti pensare al certificato di agibilità/abitabilità/servizi sanitari.
Una volta un mio vecchio comandante voleva chiamare l'ufficiale sanitario perchè il comando legione non voleva autorizzare dei lavori per eliminare la muffa/umidità in due stanze con piccole infiltrazione d'acqua e quando minaccio di chiamare questo funzionario per far dichiarare lo stabile inagibile con tutte le conseguenze di chiusura temporanea della caserma ecco che subito diedero l'autorizzazione ai lavori.
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Re: APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.

Messaggio da panorama »

Molti nell'Arma dei CC. si chiedono sul termine MOS:
- Mensa obbligatoria di servizio ?
- Mensa ordinaria di servizio ?

Bene:

Il tutto è sancito dall’art. 1 della legge n. 203/89.

Saluti.
panorama
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Re: APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.

Messaggio da panorama »

Per completezza.

La legge n. 203/89 parla della costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale.
panorama
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Re: APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.

Messaggio da panorama »

1) - corresponsione degli importi sostitutivi dei buoni pasto non goduti

2) - nonché per la liquidazione dei predetti importi e dell’indennità di conforto (colazione obbligatoria) così come disciplinata dai Decreti Ministeriali del 25 marzo 2002 e dell’11 luglio 2008.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
-------------------------------------------------------------

10/10/2014 201400828 Sentenza 1

N. 00828/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00146/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2009, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti) , rappresentati e difesi dall'avv. Michela Romagnoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Barbara Giani in Ancona, via S. Martino, 23;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Regionale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'accertamento
previa disapplicazione dell’art. 11, comma 1, della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza del 22 dicembre 1992, prot. n. 375000,

- del diritto dei ricorrenti alla corresponsione degli importi sostitutivi dei buoni pasto non goduti a decorrere dal 13 ottobre 2003 fino all’11 aprile 2008, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

- nonché per la liquidazione dei predetti importi e dell’indennità di conforto (colazione obbligatoria) così come disciplinata dai Decreti Ministeriali del 25 marzo 2002 e dell’11 luglio 2008 e per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento, nei confronti dei ricorrenti, delle somme corrispondenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Regionale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, rivendicano il proprio diritto alla corresponsione degli importi sostitutivi dei pasti ordinari per il periodo dal 13 ottobre 2003 all’11 aprile 2008, asserendo di non aver potuto usufruire del servizio mensa, ove predisposto, né degli esercizi di ristorazione convenzionati, per l’impossibilità di allontanarsi dal posto di lavoro a causa dei turni di servizio continuativi da osservare; essi sostengono, inoltre, di non aver neppure beneficiato del buono pasto sostitutivo di cui all’art. 61 del DPR n. 254/1999, stante il disposto dell’art. 11 della circolare n. 375000 del 22/12/1992, secondo cui il trattamento di vitto spettava al personale i cui turni di servizio iniziavano almeno un’ora prima dell’orario convenzionale di mensa e terminavano almeno un’ora dopo.

Rivendicano, altresì, il proprio diritto al pagamento degli importi dovuti a titolo di indennità per i generi di conforto (colazione obbligatoria) così come previsti e disciplinati dai decreti ministeriali 25/3/2002 e 11/7/2008, con decorrenza dal 13 ottobre 2003 e sino all’effettivo soddisfo.

A sostegno del ricorso deducono, in sintesi, l’illegittimità della predetta circolare per violazione delle disposizioni vigenti in materia di vettovagliamento, eccesso di potere e disparità di trattamento rispetto alle altre forze di polizia, e ne chiedono, pertanto, la disapplicazione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 giugno 2014, la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione.

II. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato solo in parte, tenuto conto delle precisazioni che seguono.

II.1. Ai sensi dell’art. 1, comma primo, lett. b), della legge 18 maggio 1989, n. 203, (riferito al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, ma applicabile anche al personale appartenente ai ruoli della Guardia di Finanza in base all’art. 3, comma 1, della stessa legge), le Amministrazioni devono garantire, attraverso l’istituzione di apposite mense, il servizio di vettovagliamento gratuito ai propri dipendenti impiegati in servizi di istituto tenuti a permanere sul luogo di lavoro o che non possano allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio.

Tale disposizione, per quanto riguarda il personale della Guardia di Finanza, è stata oggetto di specificazione da parte dell’art. 11 della Circolare n. 375000 del 22 febbraio 1992, che prevede, quale condizione per poter beneficiare del servizio di vettovagliamento, l’aver iniziato il servizio almeno un’ora prima dell’orario convenzionale di mensa (12/14 o 18/20) e averlo terminato almeno un’ora dopo.
Il testo della suindicata circolare è stato poi sostituito con quello della successiva circolare 12 aprile 2008 n. 120301, che ha invece previsto, quale unica condizione per beneficiare del servizio di vettovagliamento, l’essere comandato a turni di servizio di almeno sei ore comprendenti determinate fasce orarie espressamente indicate.

Tuttavia, poiché non sempre può essere garantita al militare la fruizione del servizio mensa, o per l’impossibilità concreta di istituirlo oppure perché l’orario e la tipologia del servizio non consentono di effettuare la pausa pranzo, il vettovagliamento gratuito al personale che ne ha diritto deve essere alternativamente assicurato o mediante la stipula di apposite convenzioni con esercizi privati, oppure mediante la corresponsione di buoni pasto (art. 2, comma 1, della legge n. 203/1989 e art. 61, comma 2, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 245).

II.2. Ciò posto in termini generali, nel caso di specie l’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, ha precisato che, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di vettovagliamento, per i reparti dislocati rispetto alla sede di Ancona – dove è stata istituita la mensa di servizio – si è provveduto ad organizzare apposite convenzioni con privati per l’impossibilità di organizzare il servizio mensa interno.

La stessa ha altresì precisato che il diritto al trattamento di vitto a carico dell’Amministrazione, sia sotto forma di convenzioni presso gli esercizi privati, sia, alternativamente, sotto forma di erogazione dei buoni pasto, sussisterebbe solo nei confronti dei militari aventi diritto al pasto perché nelle condizioni indicate dall’art. 11 della circolare n. 375000/1992; difettando tali condizioni, anche se i militari si trovassero nella ulteriore condizione di essere impossibilitati ad allontanarsi dal luogo di servizio per consumare il pasto presso il proprio domicilio o di essere comunque tenuti a permanervi, essi non avrebbero ugualmente diritto al trattamento di vitto.

Conseguentemente, facendo applicazione di tale disciplina, per i turni di servizio non rispondenti ai requisiti di cui all’art. 11 della citata circolare, l’Amministrazione non ha provveduto all’erogazione dei buoni pasto; invece, per i turni rispondenti ai predetti requisiti, la mancata fruizione del trattamento di vitto, anche sotto forma di erogazione del buono pasto, sarebbe dipesa da una scelta dei militari che non ne avrebbero fatto espressa domanda.

II.3. Osserva il Collegio che le doglianze dei ricorrenti sollevate avverso l’art. 11 della circolare n. 375000/1992 sono fondate nei termini appresso indicati.

La predetta disposizione, nella parte in cui limita il trattamento di vitto gratuito al solo personale che abbia iniziato il servizio almeno un’ora prima dell’orario convenzionale della mensa e lo abbia terminato almeno un’ora dopo (comma 1, lettera a), contiene una restrizione non contemplata dalla normativa primaria, che rende la disciplina del vettovagliamento prevista per il personale della Guardia di Finanza difforme da quella in vigore per le altre Forze di Polizia; ciò determina una evidente disparità di trattamento, in contrasto con la ratio sottesa all’art. 3 della legge n. 203/1989, che, al fine di uniformare il trattamento di vitto gratuito tra tutte le forze di polizia, estende l’ambito di applicazione degli articoli 1 e 2 della medesima legge anche al personale dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle altre forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Di tanto si è avveduto lo stesso Comando Generale della Guardia di Finanza che, con nota n. 267332/109 del 5 agosto 2003, nel condividere le proposte del COCER contenute nella delibera n. 5/38/9° del 19 marzo 2003, si è impegnato ad effettuare un “allineamento del requisito temporale che dà diritto al trattamento di vitto gratuito a quello in vigore nelle altre amministrazioni del comparto”; tale impegno è stato successivamente recepito nella circolare del 12 aprile 2008, che ha eliminato siffatta restrizione al fine di conformare la disciplina del trattamento di vitto per tutte le Forze di Polizia.

La limitazione contenuta nell’art. 11, comma 1, lettera a) della circolare n. 375000/1992, peraltro, si presta ad applicazioni che rischiano di rivelarsi addirittura elusive della normativa primaria, come quando è la stessa Amministrazione a disporre un’articolazione dell’orario di servizio tale da non consentire il verificarsi delle condizioni per fruire del trattamento di vitto.

II.4. Neppure può ritenersi che il riconoscimento del diritto del militare al trattamento di vettovagliamento possa essere subordinato ad una espressa richiesta del medesimo di volerne beneficiare, atteso che esso spetta a tutti coloro che si trovano nelle particolari condizioni di impiego ed ambientali indicate all’art. 1 della legge n. 203/1989.

II.5. Concludendo sul punto, occorre fissare i seguenti principi:

- l’Amministrazione è tenuta a garantire il servizio di vettovagliamento gratuito, mediante l’istituzione di mense obbligatorie di servizio, al personale impiegato in servizi di istituto tenuto a permanere sul luogo di lavoro o che non possa allontanarsene per il tempo necessario alla consumazione del pasto presso il proprio domicilio;

- ove non sia possibile l’istituzione delle mense obbligatorie, l’Amministrazione può sopperire mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati;

- se il personale è impegnato in turni di servizio che determinano, per particolari situazioni di impiego ed ambientali, l’oggettiva impossibilità di allontanarsi anche solo per il tempo necessario alla consumazione del pasto, è prevista, al fine di garantire il diritto al vettovagliamento gratuito, la corresponsione del buono pasto sostitutivo.

Applicando i predetti principi al caso in esame, previa disapplicazione dell’art. 11, comma 1, lettera a) della circolare n. 375000/2002 - che si rivela, a tal fine, ostativo - va affermato il diritto dei ricorrenti ad ottenere i buoni pasto non goduti nel periodo richiesto, solo se abbiano svolto servizi continuativi interni ed esterni il cui turno di servizio sia ricaduto interamente nella fascia oraria convenzionalmente dedicata al pasto, a prescindere dall’orario di inizio e termine del servizio medesimo, o che siano stati accasermati in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera b) della medesima circolare, anche se non ne abbiano fatto espressa richiesta.

Conseguentemente, l’Amministrazione va condannata al pagamento, in favore di ciascun avente diritto, dell’importo pari al valore dei buoni pasto non corrisposti nel periodo dal 13.10.2003 all’11.4.2008, oltre interessi legali dalla data dell’atto di messa in mora ricevuto dall’Amministrazione in data 13 ottobre 2008 e sino all’effettivo soddisfo. La rivalutazione non è dovuta, non trattandosi di obbligazione di natura retributiva.

Quanto al valore economico di ciascun buono pasto esso è determinato nella misura di € 4,65, così come stabilito dall’art. 61 del DPR n. 254/1999.

III. Va invece disattesa la richiesta dei ricorrenti di ottenere il controvalore in denaro dei generi di conforto non somministrati durante il servizio.

III.1. La disciplina dei generi di conforto spettanti al personale della Guardia di Finanza è contenuta nel D.M. 25/3/2002, recante “Istituzione del nuovo servizio di vettovagliamento per il personale del Corpo della Guardia di finanza” e nel successivo D.M. 11/7/2008, che sostanzialmente recepisce le disposizioni precedenti, sebbene aggiornando gli importi previsti dal D.M. del 2002 e introducendo la possibilità di corrispondere all’interessato il controvalore in denaro dei generi di conforto spettanti ovvero l’erogazione di buoni acquisto di importo equivalente da utilizzare presso strutture convenzionate ove non fosse possibile l’elargizione in natura.

Trattasi, in sostanza, di una ulteriore forma di vettovagliamento che va ad aggiungersi a quella ordinaria, spettante solo a coloro che effettuano servizi di ordine pubblico, servizi notturni, di guardia, di vigilanza e esercitazioni, nonché ai militari donatori di sangue e ai piloti, allievi piloti e operatori impiegati in servizi operativi.

III.2. Ciò premesso, la pretesa dei ricorrenti non può sicuramente essere accolta per il periodo disciplinato dal D.M. 25/3/2002 (dal 13 ottobre 2003 all’11 luglio 2008), atteso che in tale periodo i generi di conforto potevano essere elargiti al personale che ne avesse diritto esclusivamente in natura, nelle quantità e qualità di cui alla tabella riportata nel D.M. medesimo.

Per il restante periodo, la disciplina applicabile è quella di cui al D.M. 11/7/2008; quest’ultimo, nel prevedere soluzioni diverse rispetto alla somministrazione in natura dei generi di conforto ove questa risultasse difficoltosa, da un lato sottolinea che detta somministrazione in natura rappresenta la regola, dall’altro non sancisce l’obbligatorietà di formule alternative, atteso che la corresponsione del controvalore in contante ovvero l’elargizione di buoni acquisto di importo equivalente da utilizzare presso strutture convenzionate vengono contemplate come mera possibilità per l’Amministrazione.

IV. In conclusione, il ricorso va accolto in parte, nei limiti innanzi precisati.

IV.1. La complessità delle questioni induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti precisati in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2014
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