apertura d'ufficio posizione assicurativa presso inps

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gianniroma
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apertura d'ufficio posizione assicurativa presso inps

Messaggio da gianniroma »

Buongiorno, sono un v.brigadiere dell'arma in congedo, senza diritto a pensione, mi e' stata aperta d'ufficio la posizione assicurativa verso l'inps dipendenti privati. Nel decreto del ministero della difesa ho una anzianità di servizio da militare di 19 anni sei mesi e 5 giorni piu le maggiorazioni, per un totale da valutarsi di servizio utile di 23 anni. L' una tantum che e' stata completamente versata in inps dipendenti privati e' stata ricavata moltiplicando 23 anni di servizio per 1/8 base pensionabile . Poiche' in inps mi hanno inserito solo il periodo effettivamente svolto di 19 anni sei mesi e 5 giorni senza le supervalutazioni di 1/5,secondo voi mi aspetta che mi riconoscono tutto il servizio utile?
Grazie.
Saluti a tutti
Giovanni


ciro49
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Re: apertura d'ufficio posizione assicurativa presso inps

Messaggio da ciro49 »

gianniroma ha scritto:Buongiorno, sono un v.brigadiere dell'arma in congedo, senza diritto a pensione, mi e' stata aperta d'ufficio la posizione assicurativa verso l'inps dipendenti privati. Nel decreto del ministero della difesa ho una anzianità di servizio da militare di 19 anni sei mesi e 5 giorni piu le maggiorazioni, per un totale da valutarsi di servizio utile di 23 anni. L' una tantum che e' stata completamente versata in inps dipendenti privati e' stata ricavata moltiplicando 23 anni di servizio per 1/8 base pensionabile . Poiche' in inps mi hanno inserito solo il periodo effettivamente svolto di 19 anni sei mesi e 5 giorni senza le supervalutazioni di 1/5,secondo voi mi aspetta che mi riconoscono tutto il servizio utile?
Grazie.
Saluti a tutti
Giovanni
Nel caso di congedo senza diritto a pensione con contributi versati all'Inps,non vengono calcolati gli anni realtivi agli aumenti di 1/5 -in quanto per i privati non sono previsto e nel tuo caso sei un privato dipendente con la posizione assicurativa presso inps, e no fare ricorso che lo perdi-
La costituzione della posizione assicurativa presso Inps e solo per il servizio effettivamente svolto-
gianniroma
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Re: apertura d'ufficio posizione assicurativa presso inps

Messaggio da gianniroma »

Proprio poco fa ho letto di un ricorso vinto nel l2012...sta tutto su come fanno il decreto....se a qualcuno interessa posto la sentenza
Ciao
gianniroma
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Re: apertura d'ufficio posizione assicurativa presso inps

Messaggio da gianniroma »

Sperando di fare cosa gradita a qualcuno, inserisco il link.
http://www.corteconti.it/export/sites/p ... _lazio.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
gianniroma
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Re: apertura d'ufficio posizione assicurativa presso inps

Messaggio da gianniroma »

A seguito di quella sentenza vorrei provare a fare il ricorso, sarebbero quasi 4 anni in piu. Qualcuno sa dirmi quanto potrebbe costare di avvocato........grazie.
walkalone
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Re: apertura d'ufficio posizione assicurativa presso inps

Messaggio da walkalone »

Le maggiorazioni di 1/5 o 1/3 relativamente al servizio prestato nelle forze di polizia spettano sempre. Ci sono sentenze della corte dei conti che lo attestano chiaramente. Il problema che L'Inps ti calcola come periodo utile a pensione quello che il CNA gli comunica. Quindi intervieni presso il Centro amm/vo con lettera circostanziata meglio se scritta da uno studio legale per il ricalcolo della tua anzianità contributiva.
ciro49
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Re: apertura d'ufficio posizione assicurativa presso inps

Messaggio da ciro49 »

In materia giruidica quando scrivo io qualcosa sono come la cassazione-
La sentenza che hai scritto gongolando ed illudendo il collega e stata appellata dal Ministero ed il ricorso e stato accolto per cui come detto prima non compete-

Leggi la sentenza di appello _


REPUBBLICA ITALIANA 176/2015 A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Piera MAGGI Presidente
Dott. Nicola LEONE Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere
Dott.ssa Maria Nicoletta QUARATO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sull’appello, in materia di pensioni militari, iscritto al n. 46684 del registro di segreteria, proposto dal MINISTERO della DIFESA – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – I Reparto – 1^ Div. – 7^ Sez., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal Direttore della 1^ Divisione Dott.ssa Maria De Paolis;
avverso la sentenza n. 814/2012, depositata il 9/08/2012, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio;
e nei confronti di MAROLLA Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. Fausto Checcacci, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Via Ettore Rolli n. 24;
VISTI gli atti e documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 17 febbraio 2015, il consigliere relatore dott.ssa. Rita Loreto, il dr. Michele Grisolia per il Ministero della Difesa e l’avv. Fausto Checcacci per la parte appellata;
F A T T O
Con ricorso alla Sezione giurisdizionale per il Lazio di questa Corte dei conti il sig. MAROLLA Giovanni, ex ufficiale dei Carabinieri cessato a domanda dal servizio permanente effettivo il 1°.01.2009 senza avere maturato il diritto a pensione, invocava l’accertamento del proprio diritto al computo del periodo di servizio prestato presso il Ministero della Difesa dal 24.09.1987 al 31.12.2008, con l’aumento premiale del servizio previsto dall’art. 3 della legge n. 284/1977, in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS e di ricongiunzione, con tutte le conseguenze di legge.
Con la sentenza in epigrafe l’adìta Sezione territoriale accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero della Difesa, deducendo in sostanza la violazione e falsa applicazione della L. n. 322/1958, dell’art. 124 DPR n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 7, del d.l. n. 453 del 1993, conv. in l. n. 19/1994 come modificato dalla L.69/2009.
Ha sostenuto l’Amministrazione appellante che la normativa riguardante la costituzione della posizione assicurativa, così come quella sulla ricongiunzione dei servizi, fanno riferimento al “servizio prestato”, che risulti effettivamente coperto da contribuzione, con esclusione degli aumenti di favore dell’anzianità di servizio previsti invece per il personale statale. Ha citato al riguardo giurisprudenza di queste Sezioni di appello favorevole alla tesi sostenuta dall’Amministrazione e le sentenze nn. 8/2011/QM e 11/2011/QM con le quali le Sezioni Riunite di questa Corte dei conti hanno risolto la questione di massima nel senso che l’espressione “servizio prestato” vada intesa come “servizio effettivamente prestato”.
Ha chiesto pertanto la riforma in tal senso della sentenza di primo grado ed ha contestualmente chiesto la sospensione della esecuzione della sentenza gravata stante la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora; con vittoria di spese di lite, quantificate in euro 1.000,00.
Si è costituito il signor MAROLLA, con il patrocinio dell’Avv. Checcacci, il quale ha prodotto memoria conclusionale con cui si è opposto alla misura cautelare per difetto dei requisiti; ha chiesto una nuova rimessione della questione alle Sezioni Riunite di questa Corte stante il motivato dissenso del primo giudice ai principi di diritto già espressi con la sentenza n. 11/QM/2011. In secondo luogo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 124 T.U. n. 1092/1973 per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione. Nel merito, ha ribadito le argomentazioni formulate in primo grado ed ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata che, se riformata, priverebbe l’odierno appellato di un beneficio previdenziale che al momento del congedo era pacificamente acquisito.
Con ordinanza n. 37/2014/A, resa alla camera di consiglio del 10 giugno 2014, questa sezione Prima di appello ha accolto l’istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, formulata dal Ministero della Difesa, fissando l’udienza del 17 febbraio 2015 per la discussione nel merito del giudizio.
Alla odierna udienza pubblica, udito il relatore, le parti hanno concluso come in atti.
D I R I T T O
1. L’odierno gravame non è meritevole di accoglimento.
L'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 stabilisce: "qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato".
Per l’identificazione del “servizio prestato” cui si richiama la disposizione appena citata, occorre riferirsi alla fondamentale distinzione tra “servizio effettivo e servizio utile” posta dall’art. 40 del d.P.R. n. 1092 del 1973: “la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti del precedente capo III, costituisce il servizio effettivo; con l’aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile”. E questi “aumenti nel computo dei servizi” del capo III sono previsti per le campagne di guerra, i servizi di navigazione e su costa, di volo, di confine, in reparti di correzione o stabilimenti militari di pena, in residenze disagiate da parte del personale dell’Amministrazione degli affari esteri, in istituti d’istruzione all’estero, in lavori insalubri etc. Si tratta, in sostanza, di servizi considerati dal legislatore più onerosi dell’ordinario e pertanto meritevoli di una maggiore considerazione ai fini pensionistici.
2. Orbene, ai fini della costituzione della posizione assicurativa il “servizio prestato” non può non essere che il servizio realmente prestato, quindi il “servizio effettivo”. Il “servizio utile” - che per definizione è, almeno in parte, servizio non “prestato” - può essere pertanto utilizzato ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum che in applicazione degli artt. 42 e 52 del d.P.R. n. 1092 del 1973 viene attribuita al “personale cui non spetti la pensione”: non anche, appunto, ai fini della costituzione della posizione assicurativa.
Tale posizione, accolta in misura largamente maggioritaria dalla giurisprudenza di questa Corte dei conti (cfr., ex multis, Sezione I app., 5.4.2009, n. 235; Sezione II app., 31.1.2011, n. 58 e 8.3.2011, n. 136), è stata da ultimo autorevolmente (e definitivamente) confermata dalle Sezioni riunite, con la recente sentenza 27.5.2011, n. 8/QM, la quale ha fissato il principio di diritto secondo cui “Ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’espressione <periodo di servizio prestato>, ivi contenuta, deve intendersi come <servizio effettivo> e non come <servizio utile>”.
I principi su detti sono pienamente applicabili alla fattispecie in esame, contrariamente a quanto opinato dall’appellato, con insussistenza degli stessi presupposti per una nuova remissione alle SS.RR., data anche la chiarezza del principio da esse affermato.
Peraltro, nell’ordinamento INPS non esiste alcun principio di valorizzazione di periodi figurativi come quelli vantati dal ricorrente; non vi è quindi alcuna disparità di trattamento, né lesione del principio di adeguatezza del trattamento pensionistico ex art. 38 Cost., che possa far ritenere a questo Giudice rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dianzi prospettata.
In definitiva, l'appello in esame va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
3. In ragione della soccombenza, il signor MAROLLA Giovanni è tenuto a rifondere le spese di lite, che si liquidano per il Ministero della Difesa in euro 1.000,00 (MILLE/00).
Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità.
P. Q. M.
La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,
- ACCOGLIE l'appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza in epigrafe e, per l’effetto, dispone che al signor MAROLLA Giovanni non spetta, nella posizione assicurativa costituita presso l’INPS, il diritto al computo – oltre che del servizio effettivamente prestato – anche dell’aumento di periodi di servizio, utile a pensione, prestato nelle condizioni di impiego operativo.
- CONDANNA il signor MAROLLA Giovanni, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (MILLE/00) in favore del Ministero della Difesa.
Nulla per le spese di giustizia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.02.2015.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Rita LORETO f.to Piera MAGGI
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Re: apertura d'ufficio posizione assicurativa presso inps

Messaggio da oreste.vignati »

Complimenti, però con tutto il rispetto per le tue conoscenze giuridiche, non mi sembra che con tutte le modifiche legislative e cosituzionali, varate ultimamente abbiano soppreso la corte di cassazione. A volte un pò più di umiltà non guasta mai.

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Re: apertura d'ufficio posizione assicurativa presso inps

Messaggio da gianniroma »

La mia essendo una situazione retroattiva, mi ha fatto il decreto della posizione assicurativa direttamente il ministero della difesa Previmil, ce scritto chiaramente 19 anni 6 mesi e sei giorni effettivi, poi ci sono i conteggi delle maggiorazioni e c'e scritto: totale servizio 23 anni 3 mesi e 26 giorni, anni da valutarsi 23. A chieti mi hanno detto che non dipende da loro in quanto il CNA e stato istituito dopo il mio congedo.
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Re: apertura d'ufficio posizione assicurativa presso inps

Messaggio da gianniroma »

Le maggiorazioni ce le siamo sudate e non vedo perche' non ce le devono dare?...... anche se si cambia gestione da ex inpdap a inps, tra l'altro neanche spontaneamente ma d'ufficio, legge 322/58.
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Re: apertura d'ufficio posizione assicurativa presso inps

Messaggio da ciro49 »

gianniroma ha scritto:Le maggiorazioni ce le siamo sudate e non vedo perche' non ce le devono dare?...... anche se si cambia gestione da ex inpdap a inps, tra l'altro neanche spontaneamente ma d'ufficio, legge 322/58.

Non vi rispondo più neanche ai MP. rivolgetivi ad un legale lo pagate e vi fate fare una consulenza appropriata-

BUONE FESTE
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Re: apertura d'ufficio posizione assicurativa presso inps

Messaggio da gianniroma »

che dire.....grazie e buone Feste a tutti. Gianni da roma
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Re: apertura d'ufficio posizione assicurativa presso inps

Messaggio da gianniroma »

Ciro, lo riletta con calma e sembra che purtroppo per me hai ragione. Ma da ignorante chiedo?...... e se rifa' il ricorso del ricorso il collega?..... (ironico) questi si smentiscono uno con l'altro a secondo come gli fa comodo. Ciao.
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Re: apertura d'ufficio posizione assicurativa presso inps

Messaggio da ciro49 »

gianniroma ha scritto:Ciro, lo riletta con calma e sembra che purtroppo per me hai ragione. Ma da ignorante chiedo?...... e se rifa' il ricorso del ricorso il collega?..... (ironico) questi si smentiscono uno con l'altro a secondo come gli fa comodo. Ciao.

Ci sono otre tremila ricorsi presentati per caso identico al tuo nonostante siano stati difesi da avvocati esperti in materia pensionistica hanno perso tutti-
come ho detto se hai voglia di buttare soldi fai pure-
Quei contributi versati all'inps se lavori vanno ad aggiungersi ad eventuali contributi versati successivamente-
walkalone
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Re: apertura d'ufficio posizione assicurativa presso inps

Messaggio da walkalone »

In ordine alla vicenda che come abbiamo visto interessa una moltitudine di militari in congedo o congedati d'autorita' senza aver maturato diritto a pensione i quali non si sono visti riconoscere la supervalutazione dei servizi prestati come servizio utile a pensione, giova far presente che pende dal 21 dicembre 2016 presso la Corte Costituzionale una richiesta di vaglio costituzionale sulla legittimità delle sentenze in senso negativo delle varie Corte dei Conti. Il Ricorso presso il Tar Lombardia era stato prodotto da due ufficiali dell'Aeronautica Militare. Si dovrà attendere probabilmente 8 - 10 mesi per avere la sentenza che potrà fare finalmente chiarezza su questo argomento.
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