Apertura attività commerciale del convivente/coniuge

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Sal89
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Apertura attività commerciale del convivente/coniuge

Messaggio da Sal89 »

Salve, le scrivo per un quesito che ormai mi pongo da tempo ed a cui non riesco a dare una risposta ed a fare assoluta chiarezza.
La mia convivente, prossima coniuge, a breve rileverà un attivitá commerciale (ristorante) ubicato nel comune dove presto attualmente servizio.
Qual è il procedimento/ comunicazione all’Arma che bisogna fare?
Quali sono le possibili conseguenze?
La ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.


cimapier
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Re: Apertura attività commerciale del convivente/coniuge

Messaggio da cimapier »

Non devi comunicare nulla. Vedrai che i tuoi colleghi/superiori, invidiosi provvederanno ad informare i superiori comandi. La legione valuterà se trasferiti in altra sede o confermati nell’attuale sede.


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umtambor
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Re: Apertura attività commerciale del convivente/coniuge

Messaggio da umtambor »

Invece la comunicazione la devi fare, anche per non incorrere in ulteriori sanzioni disciplinari. Sarà la tua scala gerarchica a valutare se l'attività commerciale di tua moglie è incompatibile con la tua posizione nella sede di servizio, sulla base anche del tipo di incarico svolto (d'ufficio o territoriale).
cimapier
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Re: Apertura attività commerciale del convivente/coniuge

Messaggio da cimapier »

Quale sarebbe la sanzione disciplinare? Non é lui ad aprire l’attività, ma la convivente.


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Sal89
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Re: Apertura attività commerciale del convivente/coniuge

Messaggio da Sal89 »

Grazie a tutti per le risposte. Sapete se esistono e quali sono i riferimenti normativi in questo caso? Se il comando legione decidesse di trasferirmi in altra sede, c è qualche disposizione su una distanza massima kilometrica tra la nuova sede di servizio e quella attuale (o dalla propria abitazione privata) ?


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cimapier
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Re: Apertura attività commerciale del convivente/coniuge

Messaggio da cimapier »

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2156 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giordano Balossi e Marco Sangalli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via S. Sofia n. 22;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI - COMANDO REGIONE CARABINIERI LOMBARDIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del 4 maggio 2008, adottato dal COMANDO REGIONE CARABINIERI LOMBARDIA, avente ad oggetto la determinazione di trasferimento per incompatibilità ambientale del ricorrente;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale (tra cui il provvedimento del 24 luglio 2008, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato il 4 aprile 2008);

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2010 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22 ottobre 2008, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendo al Tribunale di disporne l’annullamento, previa sua sospensione, in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso
Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza del 18 marzo 2010.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. L’adottato provvedimento di trasferimento, dall’Aliquota Radiomobile del NOR della Compagnia di OMISSIS alla Stazione di (stessa sede servizio), è stato motivato da ragioni di incompatibilità ambientale funzionalmente correlati al servizio, rappresentati dal fatto che: - la convivente del ricorrente, sig.ra OMISSIS, gestisce un esercizio pubblico, situato nel territorio di competenza del reparto di appartenenza del militare (il fatto non è contestato e, tra l’altro, risulta dalla richiesta di convivenza avanzata dal ricorrente il 2 novembre 2006: all. 8); - tale situazione potrebbe condizionare il ricorrente nell’esercizio delle proprie funzioni, con ripercussioni negative sull’immagine ed il prestigio dell’Arma.
Tale determinazione trae origine da un episodio, occorso la sera del 18 agosto 2007, quando il ricorrente è stato sorpreso dai suoi superiori mentre era intento, all’interno del bar gestito dalla compagna convivente del ricorrente, a contare l’incasso di una consolle elettronica del tipo videopoker. Per gli stessi fatti il ricorrente ha ricevuto la sanzione disciplinare del rimprovero, avendo omesso di comunicare in tempo congruo che la convivente gestiva il predetto bar.
2.2. Il regolamento dell’Arma, con riguardo alle prescrizioni riguardanti la permanenza e la destinazione del personale, prevede che il militare non può prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l’imparzialità nell’espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell’istituzione (par. 393). Lo stesso paragrafo del regolamento parifica, in punto di obblighi di comunicazione delle proprie intenzioni al Comando, la posizione del militare che si accinge a contrarre matrimonio a quella di colui il quale sia in procinto di iniziare una convivenza (in tal senso anche la circolare prot. 201/1-1 del 27 luglio 2005, in atti).
2.3. Secondo la giurisprudenza, la misura del trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale non ha carattere di sanzione disciplinare (la quale, nella specie, è stata adottata all’esito di separato procedimento), bensì ha lo scopo di tutelare il buon nome e il prestigio dell’amministrazione che possono essere pregiudicati da situazioni o atteggiamenti dei singoli, noti ai colleghi e ai superiori, e che ridondano sulla collettività. Essa non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili al dipendente medesimo, essendo sufficiente a tal fine l’oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell’amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede (Consiglio Stato, sez. VI, 09 febbraio 2009 n. 731). Premessa la non riconducibilità del trasferimento per incompatibilità ambientale all’esercizio della potestà disciplinare, la natura ampiamente discrezionale dell’atto cui si collega l’allontanamento dall’ufficio impone all’amministrazione un’adeguata e congrua motivazione sull’esistenza oggettiva dei fatti impeditivi della permanenza nella sede, sul nocumento che si riflette sulla funzionalità e prestigio dell’ufficio, sul nesso di correlazione fra la situazione di grave conflittualità e la situazione in cui versa il dipendente (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 07 maggio 2009 n. 2824). Nonostante l’ampia discrezionalità di cui dispone la p.a., il provvedimento non si sottrae al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità, della completezza della motivazione e dell’eventuale travisamento dei presupposti, non potendosi inoltre prescindere dalla riferibilità della situazione di disagio dell’ufficio al comportamento del dipendente, con aggancio all’episodio storico che ne ha determinato l’adozione (Consiglio Stato, sez. VI, 19 giugno 2009 n. 4057). Per ciò che concerne la situazione familiare, per la peculiarità dei doveri che gli appartenenti alle Forze dell’Ordine sono tenuti ad osservare, in quanto chiamati ad assolvere precisi compiti istituzionali volti alla salvaguardia dei diritti dei cittadini, debba necessariamente prevalere, nel conflitto tra l’interesse dell’Amministrazione e quello del dipendente, l’interesse primario della collettività alle esigenze personali e familiari del dipendente interessato (Consiglio Stato , sez. VI, 29 gennaio 2010 n. 388).
2.4. Tanto premesso, nel caso che ci occupa, tenuto conto che l’Aliquota Radiomobile del NOR è impiegata specificatamente per risolvere nell’immediatezza le necessità emergenti relative al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, la determinazione dell’amministrazione trova adeguata giustificazione nella circostanza riferita che imponeva di esonerare il ricorrente dai controlli da effettuarsi nel locale. Il provvedimento non è fondato, come afferma il ricorrente, sul fatto della mera presenza sul luogo di lavoro di una impresa di familiare o convivente, bensì sulla comprensibile necessità di evitare che lo svolgimento del servizio del ricorrente (e dei suoi colleghi) potesse concretamente essere influenzato dal legame affettivo con l’esercente di un locale potenzialmente sottoposto a controllo, salvaguardando in tal modo lo stesso ricorrente dal rischio di condizionamento.
2.5. Il provvedimento adottato, inoltre, si palesa proporzionato giacché l’amministrazione si è limitata ad un cambio di incarico all’interno della medesima sede di Lecco, dimostrando di tenere in adeguata comparazione il pubblico e il privato interesse, privilegiando fra le diverse sedi disponibili quella che comportasse il minor grado di sacrificio per il dipendente soggetto al trasferimento (sul dovere della pubblica amministrazione di ricercare la sede ad quem fra quelle disponibili che non siano eccessivamente distanti dal perimetro oltre il quale la situazione di incompatibilità non ha più ragion d’essere, giacché altrimenti il provvedimento assumerebbe connotazioni sanzionatorie estranee all'istituto, cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 08 giugno 2009 , n. 3512).
2.6. L’accenno, contenuto nella parte finale del ricorso, relativo alla asserita subita dequalificazione costituisce deduzione del tutto inammissibile non avendo il ricorrente per nulla specificato in cosa consista la modificazione in peius delle sue mansioni.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in € 800,45, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario
Dario Simeoli, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


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Re: Apertura attività commerciale del convivente/coniuge

Messaggio da umtambor »

cimapier ha scritto:Quale sarebbe la sanzione disciplinare? Non é lui ad aprire l’attività, ma la convivente.


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Art. 748 TUROM comma 5: " Il militare deve, altresi', dare sollecita comunicazione al
proprio comando o ente:
a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;
b) degli eventi in cui e' rimasto coinvolto e che possono avere
riflessi sul servizio."

Art. 393 R.G.A.: " Il militare non può prestare servizio nelle sedi in cui sussistano obiettive situazione di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti".
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Re: Apertura attività commerciale del convivente/coniuge

Messaggio da Zenmonk »

La sanzione disciplinare consegue al mancato rispetto dell’obbligo di notifica al comando della situazione di incompatibilità sopravvenuta
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Re: Apertura attività commerciale del convivente/coniuge

Messaggio da cimapier »

Quale sarebbe l’incopatibiltá?


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Re: Apertura attività commerciale del convivente/coniuge

Messaggio da Sal89 »

Comunque a parte la comunicazione al comando che mi cambia poco, vorrei capire se l attivitá di ristorante sia motivo di trasferimento per incompatibilità e se eventualmente fossi trasferito ci sia un criterio su dove mandarmi


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Re: Apertura attività commerciale del convivente/coniuge

Messaggio da umtambor »

Sal89 ha scritto:Comunque a parte la comunicazione al comando che mi cambia poco, vorrei capire se l attivitá di ristorante sia motivo di trasferimento per incompatibilità e se eventualmente fossi trasferito ci sia un criterio su dove mandarmi


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Tutto dipende dalle considerazioni dei tuoi superiori: se hai un incarico operativo (Stazione o NORM) è probabile che propongano al Comando Legione un cambiamento di incarico nella stessa sede (sempre se c'è disponibilità). Altrimenti potresti essere trasferito (d'ufficio) in altra sede. Che incarico ricopri?
Sal89
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Re: Apertura attività commerciale del convivente/coniuge

Messaggio da Sal89 »

Addetto alla stazione. Bhe penso che mi propongano qualche sede a domanda o anche d ufficio pagandomi l indennità?


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Re: Apertura attività commerciale del convivente/coniuge

Messaggio da Zenmonk »

Se viene rilevata una situazione di incompatibilità allora il trasferimento dovrebbe avvenire d’ufficio, viceversa ci sarebbe materia per gli avvocati
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